B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-4326/2013
S e n t e n z a d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Ronald Flury, Frank Seethaler,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Commissione svizzera di maturità CSM,
Effingerstrasse 27, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Esame svizzero di maturità.
B-4326/2013
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Fatti:
A.
A._______ ha sostenuto, nell'ambito di un primo tentativo per il
conseguimento dell'attestato svizzero di maturità, due sessioni d'esami
parziali nel giugno 2012, rispettivamente 2013, totalizzando 81 punti e
cumulando 6 note insufficienti (italiano: scritto; tedesco: scritto e orale;
inglese: scritto; matematica: scritto; lavoro di maturità: scritto). Mediante
decisione del 3 luglio 2013, la Commissione Svizzera di Maturità (di
seguito, la CSM) ha comunicato all'interessato che le condizioni per il
superamento dell'esame, previste all'art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza del
7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2012 (Ordinanza, RS 413.12, applicabile nel caso
concreto in virtù dell'art. 31 cpv. 1 a contrario [disposizioni transitorie]),
non erano adempiute, che l'esame non era stato quindi superato e che, di
conseguenza, non gli poteva essere rilasciato l'attestato di maturità, con
la precisazione che un secondo tentativo era ancora a sua disposizione
conformemente all'art. 26 cpv. 1 Ordinanza.
B.
Contro questa decisione l'interessato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale (TAF) il 2 agosto 2013, chiedendo in sostanza
che "vengano rivisti i punteggi per l'esame di matematica [note: 3 allo
scritto e 4 all'orale] sia per la parte scritta che per quella orale", e ciò per il
motivo che l'esercizio 4.1 dell'esame scritto, relativo ad un problema di
calcolo combinatorio, e l'esigenza di usare la formula della probabilità
condizionata all'esame orale, non corrispondevano al livello di
competenza normale da lui scelto, bensì a quello superiore, ed ha
allegato, a supporto del suo dire, un estratto delle "Direttive per l'esame
svizzero di maturità" valide dal 1° gennaio 2012, ossia i programmi per gli
esami di matematica del livello di competenza normale e superiore, con
una copia del menzionato esercizio 4. Egli ha peraltro chiesto dei
"suggerimenti per meglio formalizzare" il suo lavoro di maturità ed
espresso la sua perplessità riguardo alla nota attribuitagli dalla CSM
durante la presentazione orale dello stesso (3.5), inferiore a quella
ricevuta in sede scolastica (contenuto: 4; forma: 5.5).
C.
Tramite ordinanza del 31 luglio 2013, questo Tribunale ha sollecitato il
ricorrente a produrre, entro cinque giorni dalla notifica della stessa, la
decisione impugnata, ciò che è avvenuto il 2 agosto seguente. Quindi,
mediante decisione incidentale del 5 agosto 2013, questo Tribunale ha
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invitato il ricorrente a versare un anticipo, equivalente alle presunte spese
processuali, di Fr. 500.- entro il 2 settembre 2013, il quale è stato saldato
il 9 agosto 2013.
D.
Rispondendo al ricorso il 18 settembre 2013, la CSM ha proposto di
respingerlo, esibendo, a fondamento delle proprie conclusioni, le prese di
posizione delle esaminatrici relative all'esame scritto e a quello orale di
matematica, nonché dell'esperto, di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
E.
Mediante ordinanza del 26 settembre 2013, questo Tribunale ha
trasmesso al ricorrente copie della risposta della CSM e dei suoi allegati,
fissandogli nel contempo un termine fino al 18 ottobre 2013 per formulare
una replica corredata dei relativi mezzi di prova.
Il ricorrente non essendosi manifestato entro il termine impartito, questo
Tribunale ha comunicato alle parti, il 19 novembre 2013, la conclusione
dello scambio degli scritti, salvo ulteriori misure istruttorie o memorie delle
stesse parti, precisando che la decisione sarebbe stata elaborata in base
agli atti e quindi notificata, a meno che un ritiro del ricorso fosse
intervenuto nel frattempo.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all’art.
32 LTAF.
In concreto, la CSM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. f LTAF) e la
sua decisione del 9 luglio 2013, che non rientra nell'elenco dell'art. 32
LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
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degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le
conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA),
1.3 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge, e visto che l'anticipo di Fr. 500.-, relativo alle spese processuali, è
stato versato nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli
all'esame del litigio nel merito.
2.
2.1 Censurabili sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso
o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, salvo, in
quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di
ricorso (art. 49 PA).
2.2 Questioni di diritto procedurale e di diritto sostanziale sono oggetto di
una piena cognizione da parte di questo Tribunale, a pena di commettere
un diniego di giustizia formale (DTAF 2007/6 consid. 3).
2.2.1 Ciò detto, per costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
131 I 467 consid. 3.1 e 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche
questo Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena
cognizione, s'impone un certo riserbo allorquando si tratta di verificare nel
merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore
(DTAF 2008/14 consid. 3.1 e 2007/6 consid. 3). La valutazione di
prestazioni d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che
l'autorità chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma
anche una conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità
dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede
ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti
determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito
dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di
esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il
superamento dell'esame. Già per queste ragioni non è consentito
all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio
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apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Essa deve quindi limitarsi a
verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del
tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più
sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di
originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri
candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione
dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni
identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1 consid. 3c e 105 Ia 190 consid.
2a). Si è quindi consolidata la prassi di esaminare – in caso di ricorso
contro la valutazione di un esame – l'operato dell'autorità inferiore con un
certo riserbo, senza scostarsi senza necessità dall'apprezzamento di
quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche nei
casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica più
estesa (DTF 131 I 467 consid. 3.1). Tuttavia, nel momento in cui il
risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in
ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte
degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della
prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede – a certe condizioni
– la decisione impugnata (decisione del TAF del 16 febbraio 2009, inc.
B5635/2009, consid. 4).
2.2.2 Per quanto riguarda invece eventuali irregolarità formali nello
svolgimento di un esame, esse non costituiscono un motivo di ricorso ai
sensi dell'art. 49 PA, giustificante l'ammissione dello stesso e
l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, che se sussistono
indizi che abbiano potuto influire negativamente sul risultato dell'esame
(JAAC 66.62 consid. 4).
2.3 Nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro
osservazioni nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1
PA). In tale occasione, essi – di regola e previo riesame della valutazione
da loro esperita – confermano la medesima oppure indicano se ne
reputano opportuno un cambiamento. L'autorità di ricorso non si discosta
dal parere formulato dagli esaminatori nella misura in cui non sussistano
indizi concreti circa una loro eventuale imparzialità o la valutazione non
appaia d'acchito errata o insostenibile. Ciò è tuttavia unicamente il caso
se gli esaminatori, nelle loro osservazioni, si confrontano con le
sostanziate censure del ricorrente e se il loro parere persuade, in modo
particolare se esso diverge da quello del ricorrente (DTAF 2009/14
consid. 3.2 con riferimenti).
3.
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Pagina 6
3.1 Gli obiettivi e i programmi delle diverse materie dell'esame svizzero di
maturità si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della Conferenza
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e sono contenuti
nelle direttive (art. 9 Ordinanza). Queste direttive sono emanate dalla
CSM a complemento dell'Ordinanza e contengono, fra l'altro, gli obiettivi
e i programmi delle singole materie, nonché le procedure d’esame e i
criteri di valutazione (art. 10 cpv. 1 lett. b e c Ordinanza). Esse sono
consultabili sul sito della CSM, più precisamente all'indirizzo elettronico
.
3.2 L’esame comprende dodici materie, ossia dieci materie fondamentali,
un’opzione specifica e un’opzione complementare (art. 14 cpv. 1
Ordinanza). Il candidato sceglie la combinazione delle materie
rispettando le condizioni poste dall'Ordinanza e tenendo conto delle
materie ammesse nelle direttive (art. 14 cpv. 5 e 7 Ordinanza). In una
materia fondamentale l’esame si svolge a un livello di competenza
superiore: il candidato sceglie a tale fine una materia del gruppo
"seconda lingua nazionale", "terza lingua" e "matematica" (art. 14 cpv. 6
Ordinanza).
3.3 Le prestazioni in ognuna delle dodici materie e nel lavoro di maturità
sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1;
le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti (art. 21 cpv. 1
Ordinanza). Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente
dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi
di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario (art. 21 cpv.
2 Ordinanza). ll totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note
nelle dodici materie e nel lavoro di maturità. Per la ponderazione sono
applicati i coefficienti seguenti: (a) alle note nelle materie fondamentali
biologia, chimica, fisica, storia, geografia, arti visive o musica,
nell'opzione complementare e nel lavoro di maturità: coefficiente 1; (b)
alle note nella prima lingua e nell'opzione specifica: coefficiente 3; (c) alle
note nella materia fondamentale scelta dal gruppo di cui all'articolo 14
cpv. 6 per l'esame a un livello di competenza superiore: coefficiente 3,
alle note nelle altre due materie di questo gruppo: coefficiente 2 (art. 21
cpv. 3 Ordinanza).
3.4 L'esame è superato se il candidato: (a) ha ottenuto un totale di
almeno 105 punti; o (b) ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note
insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in
rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7 (art. 22 cpv. 1
Ordinanza). Il candidato che, dopo avere sostenuto l'esame completo o i
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due esami parziali, non ha superato l'esame ha diritto ad un secondo
tentativo (art. 26 cpv. 1 Ordinanza).
3.5 Per quanto riguarda la prova scritta di matematica, livello normale,
sostenuta dal ricorrente nel giugno 2013, di una durata di quattro ore,
essa consisteva in cinque esercizi: i primi due (1 e 2) erano obbligatori,
dei tre restanti (3, 4 e 5) dovevano esserne scelti due (se risolti tutti e tre,
si consideravano solo i due risolti meglio), ogni esercizio risolto in modo
completo e corretto valeva 10 punti e la nota 6 era conseguita con 40
punti.
4.
Il ricorrente ha totalizzato 81 punti e cumulato 6 note insufficienti (italiano:
scritto; tedesco: scritto e orale; inglese: scritto; matematica: scritto; lavoro
di maturità: scritto) durante il primo tentativo per il conseguimento
dell'attestato svizzero di maturità, non soddisfacendo quindi alle
condizioni dell'art. 22 cpv. 1 Ordinanza (cfr. consid. 3.4). Ora, nella sua
impugnativa, egli, da un lato, censura esplicitamente le note dell'esame
scritto ed orale di matematica, esigendo che siano riviste verso l'alto,
senza precisare in che misura, e, dall'altro lato, esprime la sua
incomprensione riguardo alla discrepanza tra le valutazioni del suo lavoro
di maturità formulate dalla sua scuola e dalla CSM.
5.
5.1 Rispetto allo svolgimento dell'esame scritto di matematica, il
ricorrente pretende che "nel cercare di affrontare un esercizio [4.1] che
non doveva essere presente nella prova scritta, ho perso del tempo, delle
energie emotive e sono stato costretto a risolvere gli esercizi 3 e 5,
perdendo così la possibilità di scelta degli esercizi facoltativi, perché
anche se avessi risolto correttamente quel che rimaneva della parte 4,
non avrei potuto ottenere il massimo dei punti da quell'esercizio e questo
ha compromesso in parte il mio elaborato".
5.1.1 Pronunciandosi su questa censura d'ordine procedurale, la CSM
rinvia essenzialmente, nella sua risposta al ricorso, alle prese di
posizione delle esaminatrici e dell'esperto, dalle quali si evince che il
ricorrente ha effettivamente rimarcato e segnalato, nel corso della prima
parte dello svolgimento dell'esame, che l'esercizio 4.1 prevedeva delle
conoscenze non richieste dal programma per l'esame di livello normale, e
che l'esaminatrice gli ha dapprima suggerito di tralasciare l'esercizio 4.1
per concentrarsi sui quesiti indipendenti 4.2 e 4.3, comunicandogli quindi,
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dopo le necessarie verifiche intervenute in un lasso di tempo totale
variante dai quindici ai venti minuti, che la scala di valutazione sarebbe
stata cambiata.
Ora, questo Tribunale constata che il ricorrente, per sua stessa
ammissione, ha in definitiva optato per la risoluzione degli esercizi 1, 2, 3
e 5, tralasciando l'esercizio 4, ed ha così dimostrato che ha potuto
continuare a lavorare e terminare l'esame nel tempo regolare di quattro
ore nonostante l'equivoco organizzativo occorso. Peraltro, contrariamente
a quanto egli afferma, se avesse risolto correttamente i quesiti 4.2 e 4.3,
avrebbe potuto ottenere in teoria il massimo dei punti, e ciò in conformità
con la nuova scala di valutazione, adeguatamente modificata. In questo
senso l'irregolarità nello svolgimento dell'esame non ha quindi potuto
influire negativamente sul risultato dello stesso (cfr. consid. 2.2.2), anche
se non si può non ammettere che essa ha generato un certo svantaggio
per il ricorrente, restringendo la sua possibilità di scelta degli esercizi da
risolvere e lasciandolo in una situazione di relativa incertezza durante
quindici o venti minuti circa. Questa situazione ha però riguardato, di
principio, tutti i candidati, e, considerato che essa è stata chiarita in tempi
brevi, almeno nei confronti del ricorrente, e che la scala di valutazione è
stata debitamente adattata, non ha avuto conseguenze rilevanti sull'esito
dell'esame.
Conviene a questo punto ancora rilevare che non si può escludere che il
ricorrente, essendo stato informato del fatto che poteva tralasciare
l'esercizio 4.1, sia stato in una certa misura avvantaggiato rispetto ai
candidati che non sono stati messi al corrente di questa circostanza, i
quali hanno magari tentato di risolvere il detto esercizio, senza successo,
durante un lasso di tempo superiore a quello, di circa venti minuti,
intercorso tra la rimarca del ricorrente e la risposta dell'esaminatrice.
5.1.2 Per il resto, il ricorrente non contesta la fondatezza della nota
dell'esame scritto di matematica come espressione della sua effettiva
prestazione, e questo Tribunale non ravvisa alcun valido motivo per
dubitare della correttezza della detta valutazione (cfr. consid. 2.2.1).
Visto quanto precede si può in breve affermare che, l'irregolarità
caratterizzante l'esame scritto di matematica (esercizio 4.1) essendo
stata sanata in tempi brevi senza conseguenze rilevanti sul risultato dello
stesso, la censura concernente la nota dell'esame scritto di matematica si
rivela infondata.
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Pagina 9
5.2 Riguardo all'esame orale di matematica, di cui il ricorrente contesta
l'esito a causa del contenuto della domanda finale, postagli durante gli
ultimi tre minuti, e relativa alla probabilità condizionata, materia prevista
non per il livello normale, ma per il livello superiore, l'esaminatrice e
l'esperto hanno sottolineato che esso si è svolto regolarmente, sulla base
delle tre domande principali seguenti: (1) Che cosa è uno spazio
campionario equiprobabile? (2) Fare un esempio di spazio campionario
equiprobabile (3) Qual è la probabilità che esca tre volte croce se so che
l'ultima è croce? Per quanto concerne la formula della probabilità
condizionata, l'esaminatrice ha rilevato che essa è stata discussa alla fine
dell'esame, ma che non ne è stata pretesa la conoscenza. Dal canto suo,
l'esperto ha precisato che l'esaminatrice ha aiutato il ricorrente, in
difficoltà già dall'inizio della prova, con domande e suggerimenti puntuali,
ciò che le ha permesso in definitiva di valutare l'esame, dopo
ponderazione fra un possibile 3.5 ed un 4, come sufficiente.
In assenza di indizi concreti che permettano di dubitare dell'attendibilità
delle affermazioni dell'esaminatrice e dell'esperto, non vi sono motivi per
credere, da un lato, che al ricorrente siano stati applicati criteri di
valutazione troppo elevati, nonostante il quesito finale sulla probabilità
condizionata, al quale non si pretendeva una risposta e di cui, visto che
l'interessato non ha saputo affrontare la tematica, non è stato tenuto
conto, e, dall'altro lato, che la sua prestazione sia stata sottovalutata (cfr.
consid. 2.2.1), considerato che ad essa è stata attribuita la nota più
elevata tra le due note possibili.
5.3 Per quanto attiene al lavoro di maturità, il ricorrente non ha sollevato
una vera e propria censura dell'operato della CSM, limitandosi in fondo
ad esprimere un suo stato d'animo, caratterizzato da perplessità ed
incomprensione, rispetto alle diverse valutazioni espresse dalla sua
scuola, rispettivamente dalla CSM. In proposito quest'ultima sostiene,
nella parte conclusiva della sua risposta al ricorso, che, in modo
generale, i voti attribuiti dalle scuole che preparano all'esame svizzero di
maturità non danno nessuna garanzia sull'esito dell'esame stesso, e che
ciò vale anche rispetto all'apprezzamento del lavoro di maturità del
ricorrente.
Ora, questo Tribunale non può che limitarsi ad emettere l'ipotesi che le
esigenze poste dalla scuola del ricorrente siano state inferiori a quelle
formulate dalla CSM, riprendendo l'argomento convincente esposto da
quest'ultima al punto 4.2 della sua risposta, secondo cui se le scuole si
attenessero, per la preparazione dei loro allievi, alle direttive per l'esame
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svizzero di maturità, quest'ultimi dovrebbero teoricamente avere la
garanzia di riuscire a passare l'esame.
Occorre a questo punto rammentare che la CSM, nel punto 4.3 della sua
risposta, ha precisato che, su richiesta, il ricorrente avrebbe potuto
visionare la griglia di valutazione del lavoro di maturità, comprendente tre
note parziali (contenuto, forma, presentazione orale), la nota finale ed un
commento. Benché questo Tribunale gli abbia trasmesso un esemplare
della risposta della CSM il 26 settembre 2013, con copie delle relative
prese di posizione delle esaminatrici e dell'esperto, e lo abbia invitato ad
inoltrare una replica entro il 18 ottobre seguente, il ricorrente non si è più
manifestato, rinunciando così a confrontarsi compiutamente con la
questione da lui stesso sollevata, che può in definitiva rimanere aperta
per il motivo che, ad ogni modo, anche se il lavoro di maturità risultasse
sufficiente, il ricorrente totalizzerebbe cinque insufficienze e non potrebbe
perciò ottenere l'attestato svizzero di maturità (cfr. consid. 3.4).
6.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
7.
Le spese processuali di Fr. 500.- seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1
PA) e sono compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato
dal ricorrente il 27 agosto 2013.
Non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto
concerne la CSM, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. t della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 9 agosto 2013.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (rif. …; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Data di spedizione: 19 dicembre 2013