B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-4341/2013
S e n t e n z a d e l 2 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Maria Amgwerd, Eva Schneeberger,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Commissione svizzera di maturità CSM,
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esame svizzero di maturità.
B-4341/2013
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che
A._______ (di seguito, il ricorrente) ha sostenuto il primo esame parziale
per il conseguimento dell'attestato svizzero di maturità nel giugno 2010,
ripetuto le note insufficienti nel gennaio 2011, sostenuto il secondo esame
parziale nel gennaio 2012, senza tuttavia riuscire ad ottenere il detto
attestato, le condizioni poste dall'art. 22 dell’ordinanza del 7 dicembre
1998 sull’esame svizzero di maturità, in vigore fino al 31 dicembre 2011
(Ordinanza, RS 413.12), non essendo soddisfatte,
il ricorrente si è presentato per la seconda volta al secondo esame
parziale nel giugno 2013, ripetendo le note insufficienti conseguite in
occasione del primo tentativo,
mediante decisione del 9 luglio 2013, la Commissione Svizzera di
Maturità (di seguito, la CSM) ha comunicato al ricorrente che egli aveva
ottenuto un totale di 86 punti e ricevuto quattro insufficienze, concludendo
che le condizioni per il superamento dell'esame, previste all'art. 22
Ordinanza, non erano adempiute, che l'esame non era stato quindi
superato e che, di conseguenza, al ricorrente non poteva essere
rilasciato l'attestato di maturità, con la precisazione che egli, non avendo
soddisfatto le condizioni nei due tentativi a disposizione, non era più
ammesso a presentarsi ad un'altra sessione nell'ambito dell'esame
svizzero di maturità,
contro questa decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale (TAF) il 31 luglio 2013, chiedendo in sostanza,
previo annullamento della stessa, che gli sia rilasciato l'attestato svizzero
di maturità, e ciò in considerazione dell'"errata valutazione di alcuni esami
scritti e orali, la cui revisione comporterebbe l'adempimento delle
condizioni di ottenimento della maturità", più precisamente in relazione
alle note finali nelle materie di matematica, inglese, tedesco e geografia,
che egli contesta esigendo che siano "rivedute verso l'alto",
mediante decisione incidentale del 5 agosto 2013, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo, equivalente alle presunte spese
processuali, di fr. 500.- entro il 2 settembre 2013, il quale è stato saldato il
27 agosto 2013,
la CSM ha risposto al ricorso il 24 settembre 2013, rilevando che il
ricorrente non ha esposto i motivi per cui le note assegnate sarebbero
errate e dovrebbero essere perciò corrette verso l'alto, ma che si è
limitato ad esprimere obiezioni di natura puramente generica, ed ha
B-4341/2013
Pagina 3
quindi proposto di respingere l'impugnativa, esibendo a supporto delle
proprie conclusioni le prese di posizione dei quattro esaminatori nelle
materie litigiose e dell'esperta, di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito,
mediante ordinanza del 30 settembre 2013, questo Tribunale ha
trasmesso al ricorrente, per conoscenza, copie della risposta della CSM,
del suo indice degli atti e dei suoi allegati, ponendo termine nel contempo
allo scambio degli scritti, riservate ulteriori misure istruttorie o memorie
delle parti,
con scritto del 26 ottobre 2013, il ricorrente si è nuovamente pronunciato
sul caso, rimproverando alla CSM di non avere "preso in considerazione
la [sua] difficile situazione quali l'emotività nell'affrontare in modo
tranquillo e rilassato le prove d'esame scritte e soprattutto quelle orali",
nonché "la sua eccessiva sensibilità", la quale gli avrebbe "giocato un
brutto tiro",
mediante ordinanza del 29 ottobre 2013, questo Tribunale ha trasmesso
alla CSM una copia dell'ultimo scritto del ricorrente per conoscenza,
in virtù dell’art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni
elencate all’art. 32 LTAF,
in concreto, la CSM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. f LTAF) e la
sua decisione del 9 luglio 2013, che non rientra nell'elenco dell'art. 32
LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso,
ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA); censurabili sono la violazione del diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha
giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA); il ricorso deve essere
B-4341/2013
Pagina 4
depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50
cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di
prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se
disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di
prova (art. 52 cpv. 1 PA),
in concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato
tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, e visto
che l'anticipo di fr. 500.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame del litigio
nel merito,
con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa all'autorità di ricorso (art. 54 PA),
per giurisprudenza costante del Tribunale federale (DTF 131 I 467,
consid. 3.1 e 121 I 225, consid. 4b), a cui si attiene anche questo
Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione,
s'impone un certo riserbo allorquando si tratta di verificare nel merito la
valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (DTAF
2008/14, consid. 3.1 e 2007/6, consid. 3); la valutazione di prestazioni
d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che l'autorità
chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma anche una
conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità
dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati; in sede
ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti
determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito
dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di
esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il
superamento dell'esame; già per queste ragioni non è consentito
all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio
apprezzamento a quello dell'autorità inferiore; essa deve quindi limitarsi a
verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del
tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più
sostenibile; un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di
originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri
candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione
dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni
identiche alle precedenti (DTF 106 Ia 1, consid. 3c e 105 Ia 190, consid.
2a); si è quindi consolidata la prassi di esaminare – in caso di ricorso
contro la valutazione di un esame – l'operato dell'autorità inferiore con un
certo riserbo, senza scostarsi senza necessità dall'apprezzamento di
B-4341/2013
Pagina 5
quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche nei
casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica più
estesa (DTF 131 I 467, consid. 3.1); tuttavia, nel momento in cui il
risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in
ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte
degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della
prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede – a certe condizioni
– la decisione impugnata (decisione del Tribunale amministrativo federale
del 16 febbraio 2009, inc. B5635/2009, consid. 4),
questioni di diritto procedurale e di diritto sostanziale sono per contro
oggetto di una piena cognizione da parte di questo Tribunale, a pena di
commettere un diniego di giustizia formale (DTAF 2007/6, consid. 3),
nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro osservazioni
nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1 PA); in tale
occasione, essi – di regola e previo riesame della valutazione da loro
esperita – confermano la medesima oppure indicano se ne reputano
opportuno un cambiamento; l'autorità di ricorso non si discosta dal parere
formulato dagli esaminatori nella misura in cui non sussistano indizi
concreti circa una loro eventuale imparzialità o la valutazione non appaia
d'acchito errata o insostenibile; ciò è tuttavia unicamente il caso se gli
esaminatori nelle loro osservazioni si confrontano con le sostanziate
censure del ricorrente e se il loro parere persuade, in modo particolare se
esso diverge da quello del ricorrente (DTAF 2009/14, consid. 3.2, con
riferimenti),
in concreto, il ricorrente sostiene che la valutazione degli esami scritti e
orali di matematica, inglese, tedesco e geografia sarebbe errata e che
andrebbe quindi rivista verso l'alto, senza tuttavia indicare né per quali
motivi, né in che misure le note attribuitegli non sarebbero conformi alla
sua prestazione,
cionondimeno, la CSM ha invitato gli esaminatori delle dette materie,
nonché l'esperta per quanto riguarda gli esami orali, ad esprimersi nel
merito,
dalle osservazioni degli esaminatori si evince che il ricorrente non
dispone, in generale, delle conoscenze necessarie al superamento
dell'esame svizzero di maturità; in particolare, gli esami di inglese e
tedesco hanno denotato gravi lacune del ricorrente sui piani
grammaticale, lessicale ed ortografico, nonché su quello della
B-4341/2013
Pagina 6
comprensione dei testi da analizzare; per quanto riguarda la matematica,
il risultato degli esami ha messo in risalto le notevoli difficoltà del
ricorrente nel calcolare delle derivate, anche semplici; in relazione
all'esame di geografia, l'esaminatore ha rilevato come il ricorrente non
abbia fatto prova di autonomia nei suoi ragionamenti, dovendo egli
essere stimolato continuamente, e come non abbia saputo evidenziare
dei collegamenti tra le tematiche affrontate, problematizzandole; per
finire, pronunciandosi sullo svolgimento degli esami orali, l'esperta ha
osservato, riassumendo, che il ricorrente ha manifestato gravi difficoltà in
matematica, inglese e tedesco, e che la valutazione dell'esame di
geografia è adeguata, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha risposto
solamente alle domande di tipo descrittivo,
le note attribuite al ricorrente appaiono quindi sorrette da validi motivi e
non possono certo essere qualificate di insostenibili, le motivazioni fornite
dagli esaminatori e dall'esperta essendo attendibili e persuasive; peraltro,
non sono ravvisabili né un'applicazione di criteri di valutazione troppo
elevati da parte degli esaminatori oppure un'evidente sottovalutazione
della prestazione del ricorrente, né un eventuale arbitrio
nell'apprezzamento del risultato degli esami,
di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata,
nel prosieguo della presente procedura, il ricorrente ha ancora fatto
valere di non avere potuto affrontare gli esami con la tranquillità
necessaria, e ciò a causa della sua emotività e della sua eccessiva
sensibilità,
in proposito questo Tribunale rileva che l'emotività e la sensibilità
nell'affrontare degli esami sono stati d'animo che concernono, in una
misura più o meno marcata, tutti i candidati, e che, a causa della loro
imponderabilità, non possono essere presi in considerazione
nell'apprezzamento del risultato finale degli stessi esami,
le spese processuali di fr. 500.- seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1
PA) e sono compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato
dal ricorrente il 27 agosto 2013,
non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto
concerne la CSM, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
B-4341/2013
Pagina 7
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. t della Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, versato il 27 agosto 2013.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario);
– autorità inferiore (riferimento: …; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Data di spedizione: 4 dicembre 2013