Corte II
B-4681/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a r z o 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Eva Schneeberger (Presidente di camera),
Frank Seethaler,
Cancelliere Daniele Cattaneo.
A. _______,
ricorrente,
contro
Fondazione Pro Helvetia, Hirschengraben 22,
8024 Zurigo,
autorità inferiore.
richiesta di sussidio.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-4681/2007
Fatti:
A.
In data 25 maggio 2007 A. _______, (in seguito: il ricorrente), ha
inoltrato alla Fondazione Pro Helvetia (in seguito: la Fondazione, Pro
Helvetia, autorità inferiore) una domanda di sussidio di fr. 10'080.- per
la traduzione di testi tratti da varie opere di Stefan Zweig, scrittore au-
striaco, nato il 28 novembre 1881 e morto il 22 febbraio 1942, che
uscirebbero in italiano con il titolo “Sull'orlo dell'abisso”.
B.
Con decisione 27 giugno 2007 la Fondazione Pro Helvetia ha respinto
la richiesta, adducendo la motivazione, secondo la quale il progetto
non rientrerebbe nelle competenze della Fondazione ed in particolare
poiché essa concede sussidi di traduzione unicamente per opere lette-
rarie di autori svizzeri.
C.
In data 5 luglio 2007 il ricorrente ha impugnato detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Egli sostiene che la
decisione sia fuori luogo e che l'applicazione di tali criteri equivarrebbe
a penalizzare o ad impedire la pubblicazione di testi importanti sulla
Svizzera a favore di autori locali di minore importanza. A questo
riguardo il ricorrente evidenzia l'importante significato dello scrittore in
narrativa per la Svizzera. Il libro possederebbe un enorme valore
letterario e documentaristico perché illustrerebbe il ruolo fondamentale
svolto dalla Svizzera nel corso della prima guerra mondiale. Un ruolo
non solo di mediazione, ma anche di aiuto nei confronti di persone in
difficoltà. Secondo il ricorrente il valore di questo volume sarebbe
accresciuto proprio dal fatto che raccoglie le esperienze e le
testimonianze di uno scrittore straniero che ha visto e vissuto la realtà
elvetica con l'occhio dell'osservatore esterno.
D.
Con lo scritto del 3 settembre 2007 Pro Helvetia si riconferma nella
sua decisione, facendo presente che le direttive della Fondazione per-
mettono al dipartimento letteratura e società di sussidiare soltanto
opere letterarie di autori svizzeri, in quanto il suo compito consiste nel-
la mediazione di letteratura svizzera. Poiché Stefan Zweig è uno scrit-
tore austriaco e poiché si tratta di testi letterari la richiesta è stata re-
spinta. La Fondazione evidenzia inoltre che l'alto numero di richieste in
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materia di sostegno alle traduzioni, campo che dispone di fondi solo
limitati, non gli consente di fare eccezioni e di allargare la propria sfera
di attività.
E.
Con scritto del 19 ottobre 2007 il Tribunale amministrativo federale in-
vitava la Fondazione ad esprimersi su due questioni concernenti l'ap-
plicazione delle disposizioni degli articoli 10 litt. c e 6 in relazione
all'articolo 5 cpv. 2 dell'Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia nonché
ad inoltrare una breve presa di posizione sullo scritto del ricorrente del
15 ottobre 2007, scritto nel quale egli evidenzia che la Fondazione ha
pure sostenuto traduzioni dell'opera di Paolo di Stefano.
Con scritto del 25 ottobre 2007 la Fondazione illustra i motivi per aver
sostenuto traduzioni dell'opera di questo autore.
Ulteriori fatti o argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
Giusta l'art. 33 LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle auto-
rità o organizzazioni indipendenti dall’Amministrazione federale che deci-
dono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla
Confederazione. L'art. 11a cpv. 2 della Legge federale del 17 dicembre
1965 concernente la Fondazione «Pro Helvetia» (LPH, RS 447.1) preve-
de che le decisioni del Consiglio di fondazione siano impugnabili dinanzi
al TAF. Giusta l'art. 18 cpv. 5 rispettivamente l'art. 19 cpv. 5 del Regola-
mento della Fondazione Pro Helvetia del 24 gennaio 2002 approvato dal
Dipartimento federale dell'interno il 14 marzo 2002 (RS 447.11, in segui-
to: Regolamento PH), i compiti e le competenze dei responsabili di divi-
sione e dei responsabili di servizio nel trattamento di domande di sussidi
inoltrate alla Fondazione sono disciplinati dall'Ordinanza del Consiglio di
fondazione del 22 agosto 2002 sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia
(Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia, RS 447.12, in seguito: Ordinanza).
L'art. 19 cpv. 1 dell'Ordinanza prevede che la decisione relativa a doman-
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de di sussidi fino a 20'000 franchi spetta al responsabile di servizio, ossia
al responsabile di divisione del rispettivo ramo di competenza. La decisio-
ne sulla richiesta di sussidio di fr.10'080 è firmata dal responsabile della
divisione tematica 'Letteratura e società'. Vista la formulazione letterale
del testo di legge, dai materiali legislativi non si evincono punti di riferi-
mento per i quali sarebbe esclusa una differenziazione delle competenze
decisionali a seconda dell'importo del sussidio richiesto. Non è inoltre
data alcuna eccezione di cui all'art. 32 LTAF. Questo Tribunale è pertanto
competente per statuire sul ricorso.
Dal ricorso si evince che viene chiesto implicitamente l'annullamento
della decisione e postulata la concessione del sussidio di fr. 10'800. In
qualità di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata
ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifi-
cazione della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1
PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52
cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è sta-
to versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti
presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Distinti sono i punti di vista sostenuti dal ricorrente e dalla Fonda-
zione. Nella sua richiesta il ricorrente chiede un sussidio per la tradu-
zione dell'opera di Stefan Zweig per l'importo di fr. 10'080. Nel fare ciò
egli mette in evidenza il fatto che l'autore abbia trascorso in Svizzera
un periodo di quindici mesi, alla fine della prima guerra mondiale, che
coincisero con il crollo della vecchia Europa e che durante questo pe-
riodo l'autore scrisse “pagine di grande bellezza e di notevole impor-
tanza storica meritevoli di essere fatte conoscere anche al mondo ita-
lofono, per il loro alto significato morale e per la lucidità di analisi e la
chiarezza di esposizione”.
Alla richiesta ha pure allegato un dettaglio dei costi di produzione, una
stima delle vendite previste, i prezzi di vendita e l'importo richiesto al
Cantone Ticino di fr. 10'000.
2.2 Con la decisione del 27 giugno 2007 la Fondazione Pro Helvetia
ha respinto la richiesta allegando da parte sua la motivazione secondo
la quale “il progetto non rientrerebbe nelle competenze di Pro Helvetia”
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e che “la Fondazione concederebbe sussidi di traduzione unicamente
per opere letterarie di autori svizzeri”. Nella presa di posizione del 3
settembre 2007, rinviando tra l'altro anche alla 'Guida per richiedenti',
la Fondazione ribadisce che “le sue direttive permettono al
dipartimento Letteratura e Società di sussidiare soltanto opere lettera-
rie di autori svizzeri, in quanto il suo compito consiste nella mediazio-
ne di letteratura svizzera”. Essendo Stefan Zweig uno “scrittore au-
striaco e trattandosi di testi letterari, la richiesta non ha potuto quindi
essere accolta”. In secondo luogo, “l'alto numero di richieste in materia
di sostegno alle traduzioni, visti i fondi limitati, non consentirebbe alla
Fondazione di fare eccezioni ed allargare la propria sfera di attività”.
In primis la Fondazione sostiene quindi che il progetto non soddisfa le
condizioni poste dall'Ordinanza relativamente alla nazionalità dell'auto-
re semplicemente per il fatto che egli non sia di nazionalità svizzera. In
secondo luogo, nel campo delle traduzioni i mezzi finanziari sarebbero
limitati.
2.3 Nell'allegato ricorsuale del 5 luglio 2007 il ricorrente considera la
decisione “fuori luogo”, ritenendo che il libro possederebbe un enorme
valore documentaristico oltre che letterario in quanto illustrerebbe in
maniera molto chiara il ruolo fondamentale svolto dalla Svizzera nel
corso della prima guerra mondiale. La permanenza di Stefan Zweig in
Svizzera, che inizialmente avrebbe dovuto limitarsi a due mesi, si è di
fatto prolungata fino a quindici, ciò che coincise alla fine con l'epilogo
del primo conflitto mondiale. Il valore del volume sarebbe accresciuto
in particolare dal fatto che esso raccoglierebbe le esperienze e le testi-
monianze di uno scrittore straniero che vide e visse la realtà elvetica
con l'occhio dell'osservatore esterno. Proprio questa visione dall'ester-
no individuerebbe e porrebbe in particolare risalto il ruolo della Svizze-
ra come terra di soccorso e come modello su scala mondiale.
3.
Giusta l'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l’inadeguatezza. Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugna-
ta, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2. ed., Berna 2002, § 2.2.6.5.).
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4.
La Fondazione di diritto pubblico «Pro Helvetia» ha per fine di conser-
vare e di promuovere il patrimonio spirituale della Svizzera come an-
che di curare i rapporti culturali con l’estero (art. 1 LPH). L’attività della
Fondazione è segnatamente intesa a conservare il patrimonio spiritua-
le della Svizzera e preservarne le peculiarità culturali, tenendo partico-
larmente conto della cultura popolare; promuovere la creazione di ope-
re culturali svizzere, fondandosi sulle forze vitali dei Cantoni, delle va-
rie regioni linguistiche o delle cerchie culturali; incoraggiare lo scambio
culturale tra le regioni linguistiche e le cerchie culturali; curare i rap-
porti culturali con l’estero, segnatamente mediante una propaganda
volta a favorire la comprensione del patrimonio culturale e spirituale
svizzero. La Fondazione svolge i propri compiti in collaborazione con
le istituzioni e le associazioni culturali esistenti, curando di coordinarne
l’attività (art. 2 LPH). La Confederazione assegna alla Fondazione Pro
Helvetia, mediante decreto federale semplice, contributi annui, stabiliti
ordinariamente ogni quadriennio (art. 3 LPH). Il Consiglio federale è in-
caricato dell'esecuzione della LPH (art. 14) e approva il regolamento
della Fondazione che stabilisce la procedura d’esame e decisione del-
le domande (art. 11a LPH).
Giusta l'art. 1 dell'Ordinanza emanata dal Consiglio di fondazione ed
approvata dal Consiglio federale, Pro Helvetia concede sussidi a
progetti ed opere che giovino alla produzione e alla mediazione
culturale in Svizzera, alla cura dell’eredità culturale svizzera, allo
scambio culturale fra le varie regioni linguistiche svizzere oppure alla
promozione dei rapporti culturali con l’estero. In concreto la
Fondazione concede, previa domanda, sussidi per la realizzazione di
progetti a persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico per la
presentazione e la divulgazione di opere culturali già esistenti, che non
sono state ancora rese note al pubblico oppure che gli dovrebbero
essere richiamate alla memoria (art. 3 cpv. 1 Ordinanza). I sussidi per
la realizzazione di progetti vengono concessi per via di decisione sotto
forma di prestazioni non rimborsabili o di garanzie di deficit (art. 3 cpv.
2 e 3 Ordinanza).
5.
5.1 Trattandosi di sussidi per la realizzazione di progetti concessi da
Pro Helvetia, le condizioni generali per la concessione sono regolate
all'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza, la quale prevede che, nei limiti dei credi-
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ti approvati, la Fondazione sostiene progetti ed opere, a condizione
che questi:
a. corrispondano allo scopo della Fondazione;
b. siano convincenti dal punto di vista qualitativo;
c. vengano realizzati in modo professionale;
d. presentino un rapporto adeguato tra costi e benefici;
e. siano d’importanza nazionale o internazionale o possano essere considerati proget-
ti pilota;
f. siano accessibili al pubblico.
Inoltre, la Fondazione sostiene progetti ed opere soltanto se questi
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza):
a. vengono realizzati da operatori di cultura domiciliati in Svizzera;
b. sono stati o vengono creati da cittadini svizzeri;
c. trattano argomenti importanti della vita culturale svizzera;
d. promuovono lo scambio culturale fra le varie regioni linguistiche svizzere;
e. contribuiscono allo scambio culturale tra la Svizzera ed altri Paesi.
La Fondazione sostiene progetti ed opere in Svizzera soltanto se que-
sti beneficiano anche del sostegno di altri finanziatori (art. 5 cpv. 3 Or-
dinanza).
In caso di scarsità di denaro, la Fondazione sostiene di preferenza
progetti ed opere che adempiono diversi criteri secondo l'art. 5 cpv. 2
dell'Ordinanza e che dimostrano di avere un effetto maggiore (art. 6
Ordinanza).
Va tenuto presente che le condizioni poste all'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinan-
za devono essere soddisfatte cumulativamente. Si evince per contro
dal testo stesso della legge (cfr. la congiunzione “oppure”) nonché
dall'art. 6, il quale prevede che in caso di scarsità di denaro la Fonda-
zione sostiene di preferenza progetti ed opere che adempiono “diversi”
criteri, che le condizioni di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza non sono
da intendersi come applicabili cumulativamente.
5.2 Per quanto riguarda i sussidi nel settore della letteratura e delle
scienze umane, l'art. 10 litt. c dell'Ordinanza prevede che la Fondazio-
ne concede sussidi per la traduzione di opere letterarie svizzere e di
opere che trattano argomenti rilevanti della vita culturale svizzera.
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La Fondazione ritiene che l'opera di Zweig in oggetto non rientra in
questa categoria per essere opera di uno scrittore austriaco.
6.
Considerati la motivazione della decisione impugnata e la risposta al
ricorso occorre esaminare se il progetto del ricorrente soddisfa alle
esigenze degli art. 5 e 10 litt. c e nel caso affermativo, le condizioni se-
condo l'art. 6 in relazione all'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza.
6.1 L'art. 10 litt. c prevede due possibili oggetti suscettibili di poter ot-
tenere dei sussidi: la traduzione di opere letterarie svizzere e la tradu-
zione di opere che trattano argomenti rilevanti delle vita culturale sviz-
zera. Non vi sono ragioni per concludere che le due condizioni (autore
svizzero e opere che trattano argomenti rilevanti della vita culturale
svizzera) debbano essere soddisfatte cumulativamente. La motivazio-
ne dell'autorità inferiore non si occupa tuttavia della possibilità che
l'opera, di cui il ricorrente ne chiede il sussidio per la traduzione, po-
trebbe trattare argomenti rilevanti delle vita culturale svizzera.
Il modulo di richiesta del sussidio specifica sotto la rubrica “Sussidi per
pubblicazioni” (pag. 1 del Modulo Divisione Letteratura e società,
/ downloads ) che possono ottenere un sussidio per
traduzioni opere letterarie svizzere, opere con temi svizzeri in campo
umanistico, culturale ed artistico, pubblicazioni tematiche in chiaro rap-
porto storico-artistico con la Svizzera ma anche da quanto previsto
nelle disposizioni generali della “Guida per richiedenti Letteratura e
Società”. Sotto il punto “1.1 Richieste di sostegno/ requisiti” è infatti
previsto che per essere sussidiabili da Pro Helvetia i progetti culturali
devono essere in rapporto con la Svizzera, cioè provenire da operatori
di nazionalità elvetica (o residenti o regolarmente attivi su suolo elveti-
co) oppure vertere su temi culturali importanti per la Svizzera.
6.2 Nel caso di specie il criterio ritenuto dalla Fondazione sarebbe
quindi unicamente quello della nazionalità dell'autore. Nella decisione
impugnata la Fondazione non indica tuttavia specificatamente o co-
munque non si evincono concreti riferimenti per cui ed in che misura il
secondo elemento – la traduzione di opere che trattano argomenti rile-
vanti delle vita culturale svizzera – in casu non sarebbe soddisfatto.
Come evidenzia il ricorrente, e peraltro nemmeno contestato dalla
Fondazione Pro Helvetia, le pagine di Stefan Zweig sarebbero in uno
stretto rapporto storico culturale con il periodo trascorso dall'autore in
Svizzera e illustrerebbero in maniera molto chiara il ruolo svolto dalla
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Svizzera nel corso della prima guerra mondiale. In questo contesto an-
drebbe pertanto esaminato l'aspetto della “rilevanza” per la Svizzera di
questa parte di opera di Zweig.
6.3 La nozione di “rilevanza”, “argomenti rilevanti” è una cosiddetta
nozione giuridica indeterminata (GAAC 59.75), la quale deve essere
interpretata di caso in caso, nel rispetto della peculiarità della singola
fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applica-
zione di una nozione giuridica indeterminata costituisce una questione
giuridica che, di principio, è esaminata con ampio potere d'esame. Nel-
la prassi viene tuttavia esercitato un certo riserbo nel potere d'esame
allorquando vengono valutate particolari circostanze personali, locali o
tecniche che le istanze precedenti conoscono e possono soppesare
meglio dell'autorità chiamata a giudicare (DTF 119 Ia 378 consid. 6a e
rif; DTF 117 Ib 114 consid. 4b; DTF 103 Ia 272 consid. 6C; FABIAN
MÖLLER, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss., Basilea 2006, pag. 213,
con rinvio a GAAC 64 Nr. 43, pag. 541 segg., GAAC 60 Nr. 41,
pag. 374 segg.).
In sintesi quindi, ritenuto che nell'ambito della letteratura e delle scien-
ze umane, la Fondazione concede sussidi per la traduzione di opere
che trattano argomenti rilevanti della vita culturale svizzera, e che dalla
decisione impugnata non si evince e non è comprensibile il motivo per
il quale venga tralasciata la trattazione di questo aspetto riferito
all'opera in questione per la Svizzera, l'invito del Tribunale amministra-
tivo federale alla Fondazione è quello di provvedere ad esaminare
questo aspetto della richiesta del ricorrente, nel senso di esprimersi
sul concetto di rilevanza per la Svizzera degli argomenti trattati in
un'opera ed in base a ciò spiegare il motivo per il quale l'opera di
Zweig non soddisferebbe tale presupposto.
7.
Ciò posto, il fatto che le condizioni per l'ottenimento dei sussidi siano
l'una o l'altra soddisfatte non è di per se ancora decisivo. L'ordinanza
stabilisce che nessuno può fare valere alcun diritto ai sussidi (art. 2
Ordinanza). Questo significa che quando i mezzi a disposizione sono
limitati, i sussidi possono essere anche negati, quand'anche le condi-
zioni per il loro ottenimento fossero soddisfatte. In una tale evenienza
l'autorità decidente deve prevedere un ordine di priorità, a meno che
questo, come nel presente caso, non sia già stabilito dalle disposizioni
di cui all'art. 6 in relazione con l'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza.
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In caso di scarsità dei mezzi a disposizione, l'Ordinanza prevede che
la Fondazione sostiene di preferenza progetti ed opere che adempiono
diversi criteri secondo l’articolo 5 capoverso 2 dell'Ordinanza e che di-
mostrano di avere un effetto maggiore (cfr. art. 6 Ordinanza).
Ovvero, nell'ipotesi quindi che il progetto soddisfi le condizioni materia-
li per l'ottenimento dei sussidi, ma venisse escluso dalla cerchia di
quelli che ne beneficiano, sarà sufficiente ma necessario indicare i mo-
tivi per i quali non può beneficiare, alla luce dei criteri di priorità. Dalla
decisione impugnata o dalla risposta al ricorso non si evince per quali
motivi il progetto del ricorrente sia escluso dalla cerchia delle doman-
de alla luce dell'ordine di priorità sancito dagli art. 6 e 5 cpv. 2 dell'Or-
dinanza nei casi di scarsità di denaro.
8.
Visto quanto precede l'esclusione del progetto del ricorrente, sia in ap-
plicazione dell'art. 10 litt c o dell'art. 6 in relazione con l'art. 5 cpv. 2
dell'Ordinanza, non è motivata in modo convincente e comprensibile.
E' pur vero che nel caso in cui l'ordine di priorità (in caso di scarsità di
denaro) non contemplasse criteri sufficienti per poter escludere dei
progetti, non è escluso che l'autorità decidente possa applicare ulterio-
ri criteri fissati da essa stessa. Anche in una tale situazione un ordine
di priorità che permette di escludere dei progetti dovrebbe comunque
garantire il rispetto dei principi costituzionali dello Stato di diritto, quali
parità di trattamento, divieto dell'arbitrio (art. 8 cpv. 2, art. 9 Cost.) e le
decisioni dovrebbero fondarsi su una corrispondente motivazione.
9.
Da quanto esposto, risulta che la decisione impugnata non si fonda su
motivi comprensibili e che l'autorità inferiore, neppure nell'ambito
dell'istruzione, ha provveduto a sanare questa situazione.
10.
Quando l'autorità di ricorso annulla una decisione, essa può sostituirsi
all'istanza inferiore e giudicare nel merito o eccezionalmente rinviare
la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suf-
ficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, ovvero la situa-
zione di fatto è liquida e l'autorità di ricorso, in relazione alla questione
litigiosa concreta, possiede almeno lo stesso potere di cognizione (cfr.
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag.
231 segg.).
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Nel caso concreto, viste le considerazioni che precedono, tali requisiti
non sono adempiuti.
Nel rinviare la causa per nuovo giudizio, l'invito del Tribunale ammini-
strativo federale alla Fondazione è pertanto quello di motivare la deci-
sione anche alla luce del criterio delle opere che trattano argomenti ri-
levanti della vita culturale svizzera di cui all'art. 10 litt. c dell'Ordinanza
e, qualora l'opera adempisse i presupposti di questo stesso disposto,
di indicare, in caso di scarsità di denaro, sulla base di quale ordine e
criterio di priorità il sussidio verrebbe, se del caso, escluso. A seconda
dell'esito di queste esami, l'autorità inferiore dovrà esaminare ulteriori
aspetti e condizioni di sussidio, che eventualmente finora non sarebbe-
ro ancora stati presi in considerazione (per esempio l'art. 5 cpv. 3
dell'Ordinanza).
11.
Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le
spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di
cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente.
Visto l'esito del ricorso al ricorrente non viene messa a carico alcuna
spesa processuale. Nessuna spesa processuale è messa a carico
dell’autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricor-
so e soccombano (art. 63 cpv. 2 PA).
L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’uffi-
cio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1
PA). Ex art. 8 TS-TAF le ripetibili comprendono le spese di rappresen-
tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi necessari di parte. In
casu il ricorrente non è rappresentato, con che e secondo la prassi co-
stante, non vi è motivo per l'attribuzione di indennità di ripetibili.
12.
Visto che la legislazione federale non conferisce un diritto all'otteni-
mento di sussidi dalla Fondazione Pro Helvetia, la via di ricorso al Tri-
bunale federale non è data (art. 83 litt. k Legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La presente pronuncia
è pertanto definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione del 27 giugno 2007
della Fondazione Pro Helvetia è annullata.
2.
L'incarto è rinviato alla Fondazione Pro Helvetia, affinché si pronunci
nuovamente ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 1'000.- versato dal
ricorrente a titolo di anticipo, gli verrà integralmente restituito.
4.
Non si assegnano ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegati: atti del ricorso e indirizzo di
pagamento)
- autorità inferiore (n. di rif. R2007-CH3-650256; raccomandata)
La Presidente della camera II: Il cancelliere:
Eva Schneeberger Daniele Cattaneo
Data di spedizione: 11 marzo 2008
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