Corte II
B-4708/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 8 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Stephan Breitenmoser, Maria Amgwerd,
cancelliera Elisabetta Tizzoni.
X______,
patrocinata da UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica,
via Peri 2a, casella postale 5685, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Commissione Svizzera di Maturità,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esame svizzero di maturità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Oggetto
Composizione
Parti
B-4708/2009
Fatti:
A.
X______ (di seguito ricorrente), nata il 9 ottobre 1986, frequenta il Li-
ceo Diocesano di Breganzona e soffre di dislessia, disturbo settoriale
dell'apprendimento del linguaggio e dell'eloquio diagnosticatole in età
adolescenziale, dopo l'inizio del liceo.
B.
A motivo di tale disturbo e su istanza del Direttore del menzionato li-
ceo, la Commissione svizzera di maturità (di seguito CSM o autorità
inferiore) ha accordato alla ricorrente la facoltà di frazionare in due
parti sia il primo che il secondo esame parziale svizzero di maturità
con una pausa di un'ora tra la prima e la seconda parte, oppure suddi-
videndo le due parti su due sessioni, oltre a concederle 30 minuti sup-
plementari alle prove scritte di italiano, inglese e francese e 15 minuti
supplementari di preparazione agli esami orali delle stesse materie.
C.
La ricorrente si è presentata al primo esame parziale nel mese di giu-
gno 2006, ripetuto, suddividendolo su due sessioni, nel mese di gen-
naio e giugno 2007, mentre il secondo esame parziale l'ha sostenuto
nella sessione di giugno e gennaio 2008 rifacendo le prove in cui le
note erano insufficienti alla sessione successiva, nel mese di giugno
2009.
L'interessata ha totalizzato un punteggio complessivo di 88 punti e ot-
tenuto 4 insufficienze non adempiendo, così, alle condizioni previste
all'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di
maturità (di seguito Ordinanza; RS 413.12) per il superamento dell'e-
same. In particolare, la ricorrente ha raggiunto le seguenti note:
scritto orale nota finale coefficiente punti
Lingua madre Italiano 3.0 4.5 4.0 3 12.0
Seconda lingua Tedesco 4.0 3.5 4.0 3 12.0
Terza lingua Inglese 2.5 4.5 3.5 2 7.0
Matematica 3.0 4.0 3.5 2 7.0
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Scienze sperimentali 3.5 3.5 3 10.5
Biologia
Chimica
Fisica
Scienze umane e sociali 4.0 4.0 3 12.0
Storia
Geografia
Introduzione all'economia e al diritto
Opzione specifica 3.0 4.0 3.5 3 10.5
Biologia e chimica
Opzione complementare 4.0 4.0 2 8.0
Geografia
Arti visive 4.5 4.5 2 9.0
Totale punti 88.0
D.
Contro la decisione di mancato superamento dell'esame svizzero di
maturità del 1° luglio 2009 emessa dalla CSM, la ricorrente, per il tra-
mite della Federazione utenti sanità pubblica (di seguito UCM), ha in-
terposto, in data 21 luglio 2009, formale ricorso presso lo scrivente Tri-
bunale.
La ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della prova orale
d'inglese da lei affrontata nella sessione di giugno 2009 con conse-
guente rilascio dell'attestato di maturità; in via subordinata di poter ri-
petere l'esame oggetto di contestazione entro un breve lasso di tempo.
Il motivo principale alla base del ricorso risiederebbe nel fatto che al-
l'esame orale d'inglese, non le sarebbero stati concessi i 15 minuti di
preparazione supplementari accordategli, invece, con scritto di data
26 marzo 2009 dalla CSM. L'interessata avvalora la sua tesi illustrando
come chi soffre di dislessia accuserebbe maggior difficoltà nello studio
delle lingue straniere. L'apprendimento della lingua inglese, poi, a cau-
sa della differenza tra il testo scritto e la pronuncia rappresenterebbe
un notevole ostacolo per i dislessici e quindi la tematica dell'accordare
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un tempo supplementare di preparazione costituirebbe un problema
d'importanza fondamentale per tali persone.
E.
La CSM, con risposta di data 31 agosto 2009, convalida la sua deci-
sione di data 29 giugno 2009 concernente l'esame svizzero di maturità
della ricorrente. La stessa non nega la circostanza secondo la quale
nel corso dell'esame orale d'inglese sostenuto dalla ricorrente nella
sessione di giugno 2009, i 30 minuti di preparazione accordategli non
sarebbero stati rispettati. Tuttavia, l'autorità inferiore continua precisan-
do come l'interessata, prima del debutto di tale prova orale, avrebbe
dovuto ricordare sia all'esperto che all'esaminatore del suo diritto ad
ottenere del tempo supplementare per la preparazione alla verifica e
come alla domanda dell'esperto, se fosse pronta per affrontare l'esa-
me, l'interessata avrebbe dovuto manifestare il suo disappunto, invece
di rispondere affermativamente e affrontare la verifica. Di conseguen-
za, l'esame si sarebbe svolto correttamente, senza nessun vizio di for-
ma e sollevare quest'ultimo a posteriori costituirebbe una violazione
del principio della buona fede. In aggiunta, la CSM specifica come an-
che qualora la ricorrente avesse ottenuto alla prova orale d'inglese la
nota massima, vale a dire un 6, non le sarebbe bastato per ottenere il
punteggio minimo necessario per ricevere l'attestato di maturità.
F.
Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti ne-
gli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultasse-
ro determinanti per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente e d'ufficio la
ricevibilità dei ricorsi sottopostigli (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. marg. 410).
1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federa-
le del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo fe-
derale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32. Le decisioni rese dalla CSM,
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come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinnanzi al Tribuna-
le amministrativo federale (art. 29 Ordinanza).
1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
LTAF). Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha parte-
cipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo, é particolarmente toccato dalla decisione im-
pugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa. Tali condizioni sono nella fattispecie adem-
piute.
1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 50 e 52 PA), l'UCM ha giustificato i suoi poteri con valida
procura scritta, l'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente
(art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono parimenti
adempiuti (art. 44 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
L'intero settore scolastico è sottoposto alla responsabilità dei Cantoni,
a meno che la Costituzione federale non disponga altrimenti (cfr. art.
62 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Ad ogni modo, Confederazione e Can-
toni devono provvedere insieme a un'elevata qualità, nonché permea-
bilità dello spazio formativo svizzero (cfr. art. 61a Cost.). Nei livelli sco-
lastici o formativi nei quali vi è una suddivisione delle competenze,
Confederazione e Cantoni sono obbligati costituzionalmente a coope-
rare in modo più stretto (cfr. art. 61a Cost.).
2.1 Le nuove disposizioni costituzionali configurano un sistema forma-
tivo basato su una complessa trama di relazioni tra Confederazione,
Cantoni e Comuni. A dipendenza del livello formativo varia la suddivi-
sione delle competenze normative, di vigilanza e finanziarie. Il discipli-
namento del livello pre-elementare (scuola dell'infanzia) e della scuola
dell'obbligo (livello primario e secondario I) compete ai Cantoni. Que-
st'ultimi sono pure responsabili dell'educazione generale a livello se-
condario II (licei) e insieme alla Confederazione garantiscono l'equi-
pollenza dei diplomi cantonali di maturità assicurando che siano soddi-
sfatte le esigenze minime (cfr. art. 62 Cost. e cfr. Ordinanza concer-
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nente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità; Ordinanza sul-
la maturità; ORM; RS 413.11). Le scuole private non riconosciute dalla
Confederazione preparano i loro allievi all'esame svizzero di maturità,
disciplinato separatamente nella relativa ordinanza della Confedera-
zione.
2.2 Di norma, per essere ammessi a una scuola universitaria svizzera
bisogna aver conseguito un attestato di maturità liceale. Vi sono due
possibilità per ottenerlo: frequentare un liceo riconosciuto dalla Confe-
derazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pub-
blica educazione e sostenere gli esami di maturità, oppure sostenere
gli esami proposti dalla Commissione svizzera di maturità (cfr. art. 2
ORM e art. 1 cpv. 2 Ordinanza).
3.
L'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998 disci-
plina, come poc'anzi accennato, l'esame svizzero di maturità la cui riu-
scita conferisce l'attestato liceale di maturità (art. 1 cpv. 1 Ordinanza).
La Commissione svizzera di maturità (Commissione) è responsabile
dello svolgimento dell'esame (art. 2 cpv. 1 Ordinanza).
3.1 L'esame di maturità deve permettere di accertare se il candidato
possiede la maturità necessaria agli studi universitari che presuppone:
solide conoscenze fondamentali del livello secondario II; la padronan-
za di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazio-
nali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e
sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui
una lingua è il vettore; apertura intellettuale, una capacità di giudizio
indipendente, intelligenza pronunciata, sensibilità etica ed estetica;
una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento lo-
gico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale;
la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle
sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; la capacità
di dialogare e un atteggiamento critico e aperto nei confronti della co-
municazione e dell'informazione (art. 8 Ordinanza).
3.2 La Commissione emana, a complemento della presente ordinan-
za, direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana
che sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno
(art. 10 Ordinanza). L'esame comprende nove materie, ossia sette ma-
terie fondamentali, un'opzione specifica e un'opzione complementare
(art. 14 cpv. 1 Ordinanza). Inoltre, prima di iscriversi all'esame, il candi-
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dato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importan-
za (art. 15 cpv. 1 Ordinanza). A scelta del candidato, l'esame può es-
sere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in
due sessioni (esame parziale; art. 20 cpv. 1 Ordinanza).
3.3 Le prestazioni in ognuna delle nove materie sono espresse in pun-
ti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto
di 4 indicano prestazioni insufficienti. Ogni nota degli esami orali è at-
tribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipli-
ne sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arro-
tondata se necessario. Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata
delle note nelle nove materie. Le note nelle materie seconda lingua
nazionale, terza lingua, matematica, arti visive, musica e nell'opzione
complementare contano il doppio. Le note nelle materie prima lingua,
scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell'opzione specifica e
nella materia fondamentale implicante un livello di competenza supe-
riore contano il triplo (art. 21 Ordinanza). L'esame è superato se il can-
didato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e
114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma
degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o
uguale a 7 (art. 22 cpv. 1 Ordinanza).
3.4 L'esaminatore e l'esperto confermano per iscritto l'esattezza delle
note attribuite. Al termine degli esami parziali o dell'esame completo,
le note sono ratificate dall'esperto e dal presidente della sessione.
Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l'esame è superato o no
(art. 24 cpv. 1 e 2 Ordinanza). ll candidato ha diritto a due tentativi per
ciascuna fase di esami parziali e per l'esame completo. Al secondo
tentativo può cambiare l'opzione specifica e l'opzione complementare.
Il candidato che si ripresenta entro due anni dalla sessione in cui è
stato respinto è dispensato dagli esami nelle materie in cui la prima
volta ha ottenuto almeno la nota 5. Deve rifare gli esami nelle materie
in cui non ha ottenuto almeno la nota 4 e può scegliere di rifarli nelle
materie in cui ha ottenuto la nota 4 o 4,5. Conta l'ultima nota ottenuta
(art. 26 cpv. 1 e 2 Ordinanza). Nella misura in cui circostanze particola-
ri lo esigano, la Commissione può, su domanda debitamente motivata,
accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni
caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato
(art. 27 Ordinanza).
Pagina 7
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4.
Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le
censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o in-
completo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che
un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inade-
guatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con co-
gnizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
4.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concer-
nenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del
diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo
svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno
carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un
esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricor-
so suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se
siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente
esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14
consid. 3.3).
4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federa-
le (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si
attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudican-
do con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di
verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dal-
l'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3).
La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esi-
ge non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il Giu-
dice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito,
della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri
candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo com-
pleto ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima deci-
sione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere l'esame
controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e le
capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un
dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità
ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a
quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque limitarsi a verifica-
re se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tut-
to estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sosteni-
bile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare
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ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candi-
dati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione
della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire
in condizioni identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF
105 Ia 190 consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per
quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesami-
na l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si sco-
sta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si im-
pone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle cono-
scenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467,
DTF 118 Ia 448 consid. 4c; DTAF 2008/14 consid. 3).
5.
Nel caso di specie, bisogna dapprima porsi la domanda se il vizio fatto
valere dalla ricorrente possa risultare rilevante per l'esito finale dell'e-
same svizzero di maturità della stessa. A tal proposito, occorre chiarire
il fatto che, anche qualora venisse accolto il vizio invocato dalla ricor-
rente e le venisse, per ipotesi, aggiudicata la nota massima equivalen-
te ad un 6, le sue sorti in merito al risultato definitivo dell'esame sviz-
zero di maturità non muterebbero. Infatti, l'attribuzione della nota 6 non
basterebbe comunque alla ricorrente per raggiungere il punteggio mi-
nimo necessario per superare l'esame di maturità. L'art. 22 cpv. 1 Ordi-
nanza recita che l'esame è superato se il candidato ha ottenuto un to-
tale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114.5 punti, non ha
note insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto
in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7. La ricor-
rente, senza considerare la nota media tra la prova scritta e quella ora-
le della materia inglese e relativo punteggio, ha totalizzato all'esame
completo svizzero di maturità 81 punti. Se, per ipotesi, prendessimo in
considerazione che la stessa, rifacendo l'esame orale d'inglese, otter-
rebbe la nota 6 e facessimo la media con la nota ricevuta allo scritto,
vale a dire un 2.5, ne risulterebbe una nota media del 4.25 che si po-
trebbe arrotondare al 4.5. Ora, considerato come il coefficiente della
materia inglese, quale terza lingua, equivale al 2, bisognerebbe addi-
zionare (ai 81 punti) ancora 9 punti (4.5 x 2) raggiungendo un totale di
90 punti, non sufficiente per superare l'esame svizzero di maturità per
il quale occorre aver totalizzato almeno 92 punti.
Il caso di specie non potrebbe nemmeno rientrare in un caso limite,
vale a dire nel caso in cui l'esperto contrassegni con un "+" una nota
insufficiente (nota puntata), la quale potrebbe venir arrotondata di
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mezzo punto qualora dipendesse la riuscita del candidato all'esame
svizzero di maturità (cfr. memoriale di risposta 31.08.2009 CSM, punto
13). Infatti, la ricorrente, oltre a non disporre di una nota puntata, an-
che se alla medesima venisse accordata una tale eventualità non le
basterebbe per raggiungere il punteggio minimo di 92 punti necessario
per ritenere l'esame svizzero di maturità superato.
Per quanto appena illustrato, accogliere la conclusione della ricorrente
che chiede la possibilità di potersi ripresentare all'esame orale d'ingle-
se, non cambierebbe la circostanza che la medesima non potrebbe co-
munque ottenere un punteggio sufficiente per superare l'esame sviz-
zero di maturità. Pertanto, il ricorso non può che essere respinto.
6.
A titolo abbondanziale, di seguito verrà, comunque, analizzato se il fat-
to che alla ricorrente, in concreto, al momento dello svolgimento della
prova orale d'inglese le siano stati concessi solamente 20 minuti di
preparazione, anziché 30 minuti come da scritto della CSM di data
30 marzo 2009, sia un motivo sufficiente per invalidare l'esame di cui
parola.
6.1 La ricorrente censura il modo in cui si è svolto l'esame facendo va-
lere, quindi, un vizio di forma da esaminare con piena cognizione dallo
scrivente Tribunale.
Secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui prima o durante
lo svolgimento di un esame subentri un motivo di impedimento, del
quale il candidato ha potuto, per tempo, rendersene conto, quest'ulti-
mo deve immediatamente annunciarlo alla persona competente così
che delle appropriate misure possano essere prese. Infatti, di principio,
è possibile appellarsi ad un motivo di impedimento solamente prima
dell'inizio di una prestazione o al più tardi durante lo svolgimento della
medesima (cfr. GAAC 59.15 consid. 4; decisione del TAF B-2206/2008
del 15 luglio 2008 consid. 4.3 e 4.4; decisione del TAF B-6555/2008
del 28 aprile 2009 consid. 3; decisione del TF 2P.140/2002 del 19 otto-
bre 2002 consid. 5.2). Pertanto, ogni candidato che a causa di malattia
fisica o psichica, di problemi d'ordine famigliare, di smisurato e incon-
trollabile panico dell'esame, nonché a motivo di qualsiasi altra circo-
stanza atta a rendere insostenibile l'affrontare l'esame in regolari con-
dizioni deve annunciarlo prima dell'inizio dello stesso (HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2° ed., Berna 2003, pag. 452). Persino
l'esibizione di un certificato medico presentato a posteriori può esser
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preso in considerazione soltanto in situazioni eccezionali. (PLOTKE, op.
cit., pag. 452 con rinvii alla prassi). Risulterebbe, infatti, difficile con-
servare un sistema di valutazione efficace se, una volta svolto l'esame,
tramite la produzione di un certificato medico venisse annullato l'esito
di quest'ultimo (cfr. decisione del TAF B-7818/2006 del 1° febbraio
2008 consid. 7.1). In definitiva, ciascun candidato deve prontamente
annunciare il motivo di impedimento, ogni qualvolta si possa ragione-
volmente pretendere che egli riconosca un simile motivo prima del de-
butto di un esame o al più tardi in corso dello stesso.
A tal proposito, le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 gen-
naio 2007, in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, non si scostano da
quanto sostenuto da summenzionata dottrina e giurisprudenza. Infatti,
i candidati che si presentano all'esame svizzero di maturità devono es-
sere in grado di valutare il loro stato fisico e psichico così da eventual-
mente ritirarsi prima del debutto dell'esame (cfr. decisione del TAF C-
7728/2006 del 26 marzo 2007 consid. 3.2; B-2206/2008 del 15 luglio
2008 consid. 4.1 – 4.4).
6.2 Nel caso che ci occupa, incontestato che il tempo di preparazione
della ricorrente all'esame orale d'inglese, sessione giugno 2009, è sta-
to di 20 minuti, anziché 30 minuti. Altrettanto vero che prima di debut-
tare con la verifica, l'esaminatore ha chiesto all'interessata se fosse
pronta per affrontare la prova dandole la possibilità di pronunciarsi in
merito. Quest'ultima ha risposto affermativamente alla domanda posta-
le, senza sollevare alcuna obiezione. Il fatto che la ricorrente non ab-
bia reagito potrebbe scaturire dalle circostanze in cui si trovava: noto-
rio che l'affrontare una prova comporta un importante stress emotivo.
Tale circostanza non può, tuttavia, giustificare la condotta dell'interes-
sata scagionandola dall'omissione di non aver accennato all'esamina-
tore di aver 30 minuti di preparazione a disposizione secondo scritto di
data 26 marzo 2009 della CSM. Come esposto ai precedenti conside-
randi e sulla base di consolidata giurisprudenza e chiara dottrina, si
doveva e poteva ragionevolmente pretendere che la ricorrente reagis-
se annunciando il suo motivo di impedimento. A giusta ragione, infatti,
accogliere delle censure relative allo svolgimento di un esame solleva-
te da un candidato a posteriori dell'esame sostenuto sarebbe contrario
al principio della buona fede e metterebbe a repentaglio l'equità e la
sicurezza del buon funzionamento del sistema valutativo. La ricorrente
avrebbe, dunque, dovuto immediatamente al momento del debutto del-
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la prova sollevare la censura che oggi, invece, è da considerare come
tardiva.
7.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso si rivela infonda-
to e va per questo motivo respinto, mentre la decisione della CSM con-
fermata. Le censure formulate dalla ricorrente non giustificano nem-
meno la ripetizione dell'esame orale d'inglese.
A tal proposito, si osserva come agli occhi della ricorrente la conclu-
sione a cui lo scrivente Tribunale ha dovuto addivenire risulta indubbia-
mente penosa. Tuttavia, proprio in virtù del principio di legalità, que-
st'ultimo deve strettamente attenersi all'ordinamento giuridico (norme
generali astratte) e la sua prudenza e competenza non può, in concre-
to, oltrepassare quella del legislativo.
8.
Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le
spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.--. Esso verrà
computato con l'anticipo di fr. 700.-- versato dalla ricorrente entro il
termine fissato con ordinanza del 30 luglio 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis
PA). Quale parte soccombente, alla ricorrente non viene assegnata al-
cuna indennità a titolo di sperse ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
9.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ri-
corso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.--.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno)
- autorità inferiore (n. di rif. 214.3 / REP 1+2; Raccomandata; allegati
di ritorno)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
Data di spedizione: 11 dicembre 2009
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