Corte II
B-4719/2007
{T 0/2}
Decisione incidentale del 20 settembre 2007
Composizione: Giudice Francesco Brentani (Presidente del collegio), Giudice
Vera Marantelli, Giudice Claude Morvant
Cancelliere Corrado Bergomi
Consorzio X. _______,
composto da:
1. A. ________,
2. B. _______,
3. C. _______,
4. D. _______,
5. E. _______,
tutti patrocinati dall'avv. Fabrizio Keller, palazzo Polti, 6537 Grono,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale dei trasporti (UFT), 3003 Berna,
autorità aggiudicatrice,
in materia di
acquisti pubblici (Studio "Collegamento ferroviario Alp Transit Sud
Lugano-Chiasso / Fase 2").
Ritenuto in fatto:
A.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2A.a Il 17 giugno 2005 l'Ufficio federale dei trasporti (in seguito: autorità
aggiudicatrice, committente) ha pubblicato sul no. 116 del Foglio ufficiale
svizzero di commercio (FUSC) un bando di concorso nell'ambito di una
procedura libera di aggiudicazione relativa a una commessa di prestazione
di servizi concernente lo studio di fattibilità e di opportunità delle possibili
varianti di tracciato della futura linea ferroviaria Alp Transit Sud tra Lugano
e Chiasso.
A.b Entro il termine di chiusura per la presentazione delle offerte (12 agosto
2005) sono state trasmesse al committente sei offerte. Con pubblicazione
sul no. 192 FUSC del 4 ottobre 2005 rispettivamente lettere del
27 settembre 2005 agli offerenti, il committente ha comunicato che la
commessa era stata aggiudicata al consorzio X. poiché la sua offerta
presentava il miglior indice di economicità (punto 3.5. della decisione di
aggiudicazione).
A.c Il 17 e 18 ottobre 2005 il consorzio Z. rispettivamente il consorzio Y. hanno
impugnato con ricorso la decisione di aggiudicazione presso la
Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici (CRAP).
Con decisioni del 15 giugno 2006 la CRAP ha accolto il ricorso del
consorzio Z. nonché il ricorso del consorzio Y. ai sensi dei considerandi e
annullato la decisione di aggiudicazione del 26 settembre 2005, rinviando
l'incarto al committente per un nuovo esame ai sensi del considerando 5.
Per quanto attiene al ricorso interposto dal consorzio Z., la CRAP ha
ritenuto in sostanza che l'interpretazione e l'applicazione dei criteri
applicati dal committente per determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa non possono essere ricostruite chiaramente. Considerate le
motivazioni laconiche del committente, per la CRAP è stato impossibile
comprendere e verificare se le note attribuite all'offerta del ricorrente e a
quella dell'aggiudicatario riguardanti i criteri di aggiudicazione 2, 3a, 4a,
4b, 5a, 5b und 5c sono giustificate o costituiscono un eccesso o un abuso
del potere di apprezzamento. La CRAP ha quindi ordinato al committente
di rivedere la valutazione delle offerte del consorzio Z. e dell'aggiudicatario
relativamente ai criteri di aggiudicazione 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b e 5c,
prendendo in considerazione anche l'offerta del consorzio Y..
Per quanto attiene invece al ricorso presentato dal consorzio Y., la CRAP
ha rilevato in sostanza che l'incarto di aggiudicazione della commessa non
contiene indicazioni sufficienti che permettono di ricostruire in modo certo
e non contraddittorio le ragioni che hanno condotto il committente a
valutare in modo insufficiente l'idoneità del capoprogetto e del sostituto
capoprogetto del ricorrente ai sensi del criterio di idoneità 2. Così agendo
il committente ha violato il principio della trasparenza garantito dall'art. 1
cpv. 1 lett. a LAPub e l'obbligo che ne deriva. Il committente deve quindi
rivedere la valutazione delle offerte del ricorrente e dell'aggiudicatario
relativamente al criterio di idoneità 2. In funzione del risultato della nuova
valutazione dell'idoneità la CRAP ha ordinato lo svolgimento di una nuova
3valutazione delle offerte del ricorrente e dell'aggiudicatario rispetto ai
criteri di aggiudicazione, chiedendo di considerare in questa valutazione
anche l'offerta del consorzio Z..
B.
B.a Con lettera del 15 novembre 2006 il committente ha informato i consorzi
X., Y. e Z. che, a causa dell'annullamento della decisione di
aggiudicazione e del rinvio della causa, la procedura di aggiudicazione si
trova di nuovo nella fase di esame che precede la decisione, orientandoli
sull'ulteriore modo di procedere e invitandoli ad evitare ogni contatto con il
servizio di aggiudicazione.
B.b Con scritto del 24 novembre 2006 il consorzio Y. ha osservato che
secondo lui ci sono già tutti gli elementi per poter prendere una decisione
ed inoltre sostenuto che deve essere effettuata una nuova valutazione in
base alla documentazione disponibile, non essendo possibile che si
svolgano delle trattative.
B.c Con scritto del 28 novembre 2006 il consorzio X. ha fatto presente che
l'invito alle parti di evitare ogni contatto con il committente potrebbe violare
il principio dell'uguaglianza di trattamento, poiché nel corso delle
procedure di ricorso i concorrenti consorzio Y. e Z. hanno indicato delle
referenze e allegato mezzi di prova che non erano depositati al momento
della presentazione della documentazione al committente. Pertanto il
consorzio X. ha chiesto al committente di stabilire in una decisione formale
come intende garantire il principio costituzionale dell'uguaglianza di
trattamento in questa procedura.
B.d Con lettera del 15 dicembre 2006 il committente ha invitato i tre consorzi
rimasti in gara a confermare entro il 1° gennaio 2007 la loro disponibilità
ad estendere la validità dell'offerta fino al 30 giugno 2007, specificando
che in caso di rinuncia all'estensione della durata della validità dell'offerta
o in caso di mancata risposta l'offerta sarà esclusa dalla nuova
valutazione.
Con scritti del 20 dicembre 2006, 21 dicembre 2006 e 4 gennaio 2007 i tre
consorzi hanno accondisceso ad estendere la validità dell'offerta fino al
30 giugno 2007.
Con scritto del 21 dicembre 2006 il committente ha preso posizione sulla
richiesta del consorzio X. di stabilire con decisione formale in che modo il
committente intende garantire il principio costituzionale della parità di
trattamento nella procedura di aggiudicazione. Il committente ha rilevato
che l'obiezione del consorzio X., secondo cui l'obbligo di evitare ogni
contatto tra offerenti e autorità preposta all'aggiudicazione al di fuori della
rettifica delle offerte o dello svolgimento di trattative viola il principio della
parità di trattamento, non è pertinente. Per il committente, proprio
prendendo contatti al di fuori dei procedimenti succitati si viola tale
principio ed eventualmente il principio di trasparenza e trattamento
confidenziale dei dati. A mente del committente, nella procedura di
aggiudicazione non è prevista una decisione formale in merito.
4Con scritto del 21 dicembre 2006 il committente ha preso posizione sullo
scritto del 24 novembre 2006 del consorzio Y.. Esso ha spiegato che nel
corso della nuova valutazione il committente non deve considerare
soltanto i punti evidenziati dalla CRAP, ma deve disporre di tutti gli
strumenti e delle possibilità di intervento previsti a norma della LAPub /
OAPub. Di conseguenza il committente può decidere di svolgere trattative
nell'ambito della procedura di valutazione, poiché nel bando pubblico si è
riservato esplicitamente tale possibilità.
B.e Con lettera del 23 maggio 2007 il committente ha invitato i tre consorzi a
comunicare entro il 15 giugno 2007 la loro disponibilità a prolungare la
validità delle loro offerte fino al 31 dicembre 2007. Con risposte del
29 maggio 2007, 30 maggio 2007 e 8 giugno 2007 i consorzi si sono
dichiarati disposti a prolungare la validità delle loro offerte.
Con scritto del 18 giugno 2007 il committente ha comunicato ai consorzi
che una delle parti interessate aveva posto la domanda se, considerato il
tempo trascorso dall'inoltro dell'offerta, quale base contrattuale indicata al
capitolato d'oneri vengono mantenuti i prezzi KBOB 2005 (pto 2.2.3) o se
gli stessi verranno adeguati secondo i prezzi KBOB 2007, informandoli al
riguardo che a norma delle condizioni generali di legge non è possibile
modificare la documentazione del bando pubblico del 2005.
B.f Con pubblicazione sul no. 118 FUSC del 21 giugno 2007 e lettere della
stessa data agli offerenti, il committente ha comunicato che la commessa
era stata aggiudicata al consorzio Y. poiché la sua offerta presentava il
miglior indice di economicità (punto 3.5. della decisione di aggiudicazione).
C. Con ricorso del 10 luglio 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale
il Consorzio X., composto da A., B., C., D. ed E., tutti patrocinati dall'avv.
Fabrizio Keller (di seguito ricorrenti) è insorto contro la decisione di
aggiudicazione del 21 giugno 2007. I ricorrenti postulano in via
provvisionale il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e in via
principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione
querelata e l'aggiudicazione della commessa al consorzio X., protestate
spese, tasse e ripetibili.
A mente dei ricorrenti la domanda volta al conferimento dell'effetto
sospensivo va accolta poiché non esistono interessi pubblici o privati che
ostacolano il conferimento dell'effetto sospensivo. Il lungo intervallo
trascorso tra la decisione della CRAP del 15 giugno 2006 e la nuova
decisione di aggiudicazione del 21 giugno 2007 indica che il committente
non attribuisce priorità o urgenza alcuna all'esecuzione dello studio di
fattibilità e opportunità. Il conferimento dell'effetto sospensivo è
indispensabile per impedire l'aggiudicazione della commessa ad altro ente
fintanto che il Tribunale amministrativo federale non avrà deciso nel
presente ricorso.
I ricorrenti sono in primo luogo del parere che la decisione impugnata deve
5già essere annullata per il fatto che essa non è motivata.
Inoltre essi rimproverano al committente di avere cambiato in modo
arbitrario, contrario al principio della buona fede e materialmente
insostenibile la valutazione del criterio di idoneità 2 "ottime conoscenze del
territorio da parte del capoprogetto o del suo sostituto" nella decisione
impugnata rispetto all'aggiudicazione del 4 ottobre 2005, attribuendo
rilevanza a fatti e circostanze che secondo loro non sono importanti per la
valutazione delle conoscenze del territorio. Contrariamente a quanto
stabilito nella decisione della CRAP del 15 giugno 2006, il committente ha
abbandonato deliberatamente i punti essenziali di valutazione riconosciuti
dalla CRAP e rivalutato in modo diverso l'idoneità del consorzio Y.. A detta
dei ricorrenti, nella decisione impugnata il committente ritiene rilevanti tutte
le informazioni relative al consorzio Y. per la verifica del criterio di idoneità
2, ossia elementi che non hanno a che vedere con le conoscenze del
territorio necessarie alla conduzione di uno studio di fattibilità per un
grande progetto infrastrutturale, anziché basarsi su quei documenti atti a
stabilire le "ottime conoscenze del territorio" del capoprogetto e del suo
sostituto. I ricorrenti non comprendono come mai il committente rivela che
la pianificazione di grandi opere del genio civile non è più una condizione
di idoneità per lo svolgimento del lavoro, quando in sede di ricorso
concernente la prima decisione di aggiudicazione esso aveva sostenuto
che l'esigenza di ottime conoscenze del territorio deve essere
evidentemente riferita e specifica alle tematiche della pianificazione di
grandi opere di genio civile. I ricorrenti fanno osservare che la metodica di
valutazione del criterio di idoneità 2 è pertanto cresciuta in giudicato e
vincola il committente. Il fatto che il committente abbia agito in modo
diverso viola l'obbligo di verifica dell'autorità aggiudicatrice, è arbitrario e
contrario alla buona fede.
I ricorrenti pongono inoltre l'accento sul fatto che nel ricorso del consorzio
Y. dinanzi alla CRAP lo stesso consorzio aveva riconosciuto che né il
capoprogetto Eugen Meier-Eisenmann né il sostituto Gianni Moreni
possedevano ottime conoscenze del territorio. Da parte sua il committente
ha sottolineato nella risposta al ricorso menzionato che il consorzio Y.
aveva ammesso la non idoneità del capoprogetto e commentato le
referenze del sostituto lontane dalla tematica di pianificazione di grandi
opere del genio civile. I ricorrenti deducono che il cambiamento di rotta
adottato dal committente che giudica improvvisamente il consorzio Y.
idoneo per quanto attiene alle conoscenze del territorio solo perché il
sostituto del capoprogetto è nato e cresciuto in Ticino e ha svolto degli
studi su oggetti che fisicamente si trovano nel Cantone Ticino, denota tutta
la sua inaccettabile infondatezza. Anche nell'evenienza che le conoscenze
del territorio del capoprogetto o del sostituto capoprogetto
dell'aggiudicatario fossero giudicate sufficienti, il criterio di idoneità 2 non
sarebbe adempiuto, poiché il bando della commessa non indica che
l'idoneità 2 è osservata dall'offerente avente "conoscenze del territorio",
ma dall'offerente avente "ottime conoscenze del territorio". A mente dei
6ricorrenti è richiesta la conoscenza del territorio ticinese, ovvero
conoscenza scientifica che può essere acquisita soltanto nell'ambito
tecnico della pianificazione e del genio civile, e tale conoscenza deve
essere ottima. La sufficienza non basta. Ne discende che l'aggiudicatario
non adempie al requisito di idoneità 2 e deve perciò essere escluso.
Infine i ricorrenti considerano la decisione arbitraria anche in merito ai
criteri di aggiudicazione 3a e 3c. Confrontando l'esito della valutazione con
quello della prima aggiudicazione e tenendo conto che nella seconda
valutazione il committente ha considerato non soltanto gli oggetti di
referenza, ma anche gli altri dati dell'offerta, e quindi una valutazione
meno rigida, i ricorrenti non possono spiegarsi come la nota del
capoprogetto dell'aggiudicatario da sufficiente diventa buona (da 3 a 5),
mentre la nota del capoprogetto dei ricorrenti da buona scende a discreta
(da 5 a 4,5). Parimenti inspiegabile per i ricorrenti è il cambiamento di
valutazione del sostituto capoprogetto dell'aggiudicatario che passa da
sufficiente a buono (da 3 a 5), mentre per quello dei ricorrenti passa da 4 a
4,5.
Siccome i ricorrenti lamentano di non essere in grado di commentare la
valutazione attribuita dal committente al capoprogetto e al sostituto
capoprogetto, essi richiedeno l'edizione della tabella di valutazione relativa
ai criteri di aggiudicazione dell'aggiudicatario come pure dell'incarto
relativo al ricorso dinanzi alla CRAP (2005-023), riservandosi di formulare
in seguito le proprie osservazioni. I ricorrenti non ritengono possibile che il
capoprogetto dell'aggiudicatario, benché quest'ultimo ne avesse ammesso
il mancato raggiungimento dei requisiti, abbia ottenuto una nota 5 su un
massimo di 6, migliorando di 2 punti rispetto alla prima decisione di
aggiudicazione.
D. Con scritto del 31 luglio 2007 il consorzio aggiudicatario Y., patrocinato
dall'avv. Andrea Roth, ha dichiarato di non assumere il ruolo di parte e
richiesto tuttavia di essere informato sul seguito della procedura.
E. Il 2 agosto 2007 il committente ha inoltrato le osservazioni al ricorso,
postulandone il rigetto.
Innanzitutto il committente propone di respingere la domanda volta al
conferimento dell'effetto sospensivo. Esso rileva che l'interesse pubblico
minacciato è preponderante sull'interesse privato dei ricorrenti e rinvia al
contratto bilaterale tra la Svizzera e la Repubblica Italiana, secondo cui i
due Paesi si impegnano a garantire sufficienti capacità delle principali
linee ferroviaire. Per questo motivo, su decisione presa in comune, la
Svizzera e l'Italia devono studiare le possibili varianti dei tracciati. A
questo riguardo sono state pattuite le linee guida, ossia un accordo tra i
due Paesi sul modo di effettuare gli studi. Nei protocolli corrispondenti è
stato deciso che i due Paesi effettuano gli studi parallelamente, al fine che
ogni progetto possa influenzare l'altro. Effettuare i lavori in tempi diversi
rende oneroso se non impossibile un modo di procedere coordinato. Già a
7causa del primo ricorso la Svizzera è in ritardo. Gli studi in Italia sono già
in stato avanzato ed è urgente che la Svizzera possa iniziare i suoi.
Sussiste il pericolo che le pianificazioni tra i due Stati non coincidano e
che l'Italia possa pianificare contro la volontà della Svizzera. Per questo
motivo, gli studi devono essere effettuati subito.
Inoltre il committente spiega che la commessa ha come interesse pubblico
di permettere alle società ferroviarie di sviluppare un'offerta interessante e
competitiva nel settore del trasporto transalpino internazionale di
viaggiatori e di merci e di assicurare la sincronizzazione dei sistemi
cadenzati, oltre all'interesse di favorire il riequilibro modale attirando verso
il sistema ferroviario parte dell'attuale traffico stradale. Lo scopo del
mandato consiste nella ricerca di un tracciato adatto per il raccordo della
tratta d'accesso sud di Alp Transit NFTA alla rete italiana ad alta capacità,
conformemente all'art. 4 dell'accordo bilaterale, nonché della Convenzione
tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni e il Ministero dei trasporti e della navigazione della
Repubblica Italiana concernente la garanzia delle capacità delle principali
linee che collegano la NFTA alla rete italiana ad alta capacità.
Per quanto attiene agli argomenti di merito nella causa principale, il
committente non contesta di aver effettuato la verifica del criterio della
conoscenza del territorio nell'ambito della prima aggiudicazione in
relazione all'esperienza anteriore del capoprogetto e del suo sostituto in
materia di pianificazione di grandi opere del genio civile in Ticino e di aver
negato a questo riguardo l'idoneità di Gianni Moreni. Ciò non è stato
soddisfacente per la CRAP, la quale aveva lamentato che l'incarto di
aggiudicazione della commessa non conteneva elementi sufficienti a
rendere plausibile la valutazione da parte del committente. Per questa
seconda aggiudicazione il committente ha dovuto prendere in
considerazione altri argomenti onde permettere alla CRAP di ricostruire in
modo certo e non contraddittorio la valutazione del criterio di idoneità 2
rispetto al criterio di aggiudicazione 3a e 3c. Per eseguire la nuova
valutazione, il committente ha costituito una commissione d'esame
competente che ha studiato il bando di concorso, il capitolato d'oneri
allegati inclusi e le offerte dei tre consorzi in gara. Il committente contesta
il rimprovero dei ricorrenti secondo cui esso non avrebbe osservato i punti
riconosciuti come legittimi dalla CRAP e ritiene errate le citazioni dei
ricorrenti. Le considerazioni della CRAP a cui rinviano i ricorrenti (3/c/aa
pag. 13 ss.) si riferiscono a detta del committente alla censura del
consorzio Y. che sosteneva che il committente avesse violato i principi di
trasparenza e di non discriminazione, non indicando con sufficiente
chiarezza i giustificativi richiesti per la valutazione del criterio di idoneità.
Nei considerandi a cui rimandano i ricorrenti la CRAP non si esprime
riguardo al metodo di valutazione. In merito alla censura della valutazione
dell'idoneità la CRAP si è espressa nel considerando 4, osservando che
esisteva una contraddizione tra la nota sufficiente del criterio di
aggiudicazione e l'insufficienza del criterio di idoneità e decidendo di
8conseguenza che il committente deve eseguire una nuova valutazione. Le
frasi citate dai ricorrenti che si riferiscono alla presa di posizione del
committente nel ricorso concernente la prima aggiudicazione sono inoltre
estrapolate dal loro contesto originale.
Per quel che riguarda la censura dei ricorrenti giusta la quale il
committente ha analizzato tutti i dati dell'offerta includendo elementi che
non hanno nulla a che vedere con le conoscenze del territorio necessarie
alla conduzione di uno studio di fattibilità, il committente ritiene di avere
l'obbligo di analizzare tutto secondo il bando pubblico, conformemente alla
legislazione in materia (Accordo GATT, LAPub, OAPub). Sulla base di
questi dati deve essere valutata l'idoneità, contrariamente a quanto
credono i ricorrenti i quali pretendono che siano presi in considerazione
unicamente gli elementi esposti nella loro presa di posizione. Il
committente smentisce l'asserzione dei ricorrenti secondo cui la
pianificazione non è più condizione per la valutazione dell'idoneità. Infine il
committente rimanda agli atti del bando di concorso, alle offerte, e al
rapporto di valutazione, da cui emergono chiaramente i motivi che l'hanno
condotto a valutare l'idoneità degli offerenti e l'offerta più vantaggiosa.
F. Con decisione del 17 agosto 2007 il Giudice istruttore ha trasmesso ai
ricorrenti il rapporto di valutazione e dato loro la possibilità di inoltrare
osservazioni complementari.
G. Con scritto del 22 agosto 2007 i ricorrenti chiedono di consultare la
corrispondenza relativa alla seconda aggiudicazione, il rapporto di
valutazione relativo alla prima aggiudicazione del 4 ottobre 2005, le lettere
dei rappresentanti del consorzio Y. del 3 novembre 2005 e 12 giugno 2005
contenute nell'incarto corrispondente alla procedura di ricorso dinanzi alla
CRAP (2005-023).
H. Con decisione del 24 agosto 2007 i documenti richiesti sono stati
trasmessi ai ricorrenti, ai quali è stato prolungato il termine per completare
il ricorso riguardo alla domanda volta al conferimento dell'effetto
sospensivo sulla base dei due rapporti di valutazione.
I. Con osservazioni del 3 settembre 2007 i ricorrenti ritengono dapprima
inaccettabile che il committente abbia richiesto di non concedere effetto
sospensivo al ricorso. Per i ricorrenti è chiaro che il comportamento del
committente ha dimostrato che la delibera non è urgente. In caso di
urgenza non sarebbe stata la copiosità dei documenti - trattasi per i
ricorrenti di uno scarno scambio di corrispondenza di routine in gran parte
standardizzato - ad impedire alla seconda aggiudicazione di essere
adottata in tempo ragionevole.
Per quanto riguarda i due rapporti di valutazione i ricorrenti sostengono
che un confronto tra i due lascia trasparire incongruenze arbitrarie ed
inaccettabili.
J. In data 17 settembre 2007 il committente ha preso posizione in merito alle
allegazioni dei ricorrenti contenute nel ricorso e nello scritto del
3 settembre 2007, mantenendo la richiesta di respingere il ricorso e di
9confermare la decisione impugnata.
K. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi.
Considerando in diritto:
1.
1.1 Le condizioni oggettive definite all'art. 2 ss. della legge federale del
16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) che
rientrano nel campo di applicazione della medesima (ente appaltante
competente, entità e valore della commessa) sono incontestabilmente
adempiute, considerato che la Commissione federale di ricorso in materia
di acquisti pubblici ha già accertato in due decisioni passate in giudicato
(decisioni CRAP del 15 giugno 2006 2005-022 e 2005-023)
l'assoggettamento della presente commessa alla LAPub nonché
all'Accordo sugli acquisti pubblici del 1994 (Accordo GATT; RS
0.632.231.422) e che da allora la relativa legislazione in materia non ha
subito modifiche di rilievo. Si tratta quindi di una commessa di servizi
giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. b LAPub, art. 3 cpv. 1 e allegato 1 dell'ordinanza
federale dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS
172.056.11).
Il prezzo della commessa indicato nella decisione impugnata ammonta a
Fr. 658 955.- (cfr. FUSC no. 118 del 21 giugno 2007, cifra 3.4.). Di
conseguenza sono superati i valori soglia imposti dall'Ordinanza
sull'adeguamento degli acquisti pubblici per il 2007 (Art. 1 lett. b
dell'Ordinanza del DFE del 30 novembre 2006 sull adeguamento dei valori
soglia degli acquisti pubblici per il 2007, RS 172.056.12; in relazione
all'art. 6 LAPub; cfr. anche art. Ordinanza sull'adeguamento dei valori
soglia degli acquisti pubblici per il 2005 del 2 novembre 2004, RU 2005 1).
1.2
1.2.1 Contro le decisioni del committente aventi come oggetto l aggiudicazione
è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 29 lett. a
i. r. c. l'art. 27 cpv. 1 LAPub nella versione del 17 giugno 2005). Il
Tribunale amministrativo federale statuisce sulle richieste di accordare
l effetto sospensivo (art. 28 cpv. 2 LAPub nella versione del 17 giugno
2005). La procedura dinanzi il Tribunale amministrativo federale è retta
dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA; RS 172.021), sempre che la LAPub e la legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) non
dispongano altrimenti (art. 26 cpv. 1 LAPub e art. 37 LTAF).
1.2.2 Il Tribunale amministrativo federale rispettivamente giusta l'art. 39 cpv. 1
LTAF il giudice dell'istruzione deve statuire sulla domanda volta al conferi-
mento dell'effetto sospensivo e sulla domanda di visionare gli atti (cfr.
Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria
federale del 28 febbraio 2001; FF 2001 3764 ss., pag. 3945). Conforme-
mente alla prassi della Commissione di ricorso in materia di acquisti pub-
10
blici, a seconda della portata del caso, il Presidente della Commissione o
un collegio di tre o addirittura di cinque giudici erano finora competenti per
statuire sulle istanze volte al conferimento dell'effetto sospensivo con deci-
sione incidentale (cfr. le decisioni incidentali della CRAP del 17 febbraio
1997 e 16 novembre 2001, pubblicate in GAAC 61.24 e 66.37). L'art. 39
cpv. 1 LTAF non si oppone al mantenimento di questa prassi. Questa
disposizione tiene conto di un disbrigo efficiente dei casi e descrive la
regola, osservando inoltre che le decisioni del giudice istruttore non
possono essere impugnate all'interno del Tribunale amministrativo
federale. Il capoverso 3 esclude espressamente il deferimento al collegio
giudicante (cfr. art. 39 cpv. 3 LTAF; Messaggio concernente la revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria del 28 febbraio 2001; v. q. v.,
pag. 3946). Dai materiali non risulta che l'art. 39 cpv. 1 LTAF in qualità di
lex specialis nei confronti dell'art. 55 cpv. 3 PA voglia escludere
l'alternativa di una decisione da parte del collegio giudicante. Considerata
l'importanza straordinaria della decisione concernente il conferimento
dell'effetto sospensivo in materia di acquisti pubblici, la valutazione di tale
domanda da parte del collegio giudicante nella causa principale soddisfa
spesso meglio l'idea fondamentale che le decisioni poggiano su una base
di legittimazione sufficiente. Nel caso in esame appare quindi adeguato
che la decisione venga presa dal collegio giudicante.
1.3 Il consorzio X. ha interposto ricorso contro la decisione di delibera della
commessa in questione. Detto consorzio è composto da A., B., C., D. ed
E., tutti rappresentati dall'avv. Fabrizio Keller.
In materia di acquisti pubblici gli offerenti esclusi dall'aggiudicazione
ovvero i membri del consorzio ricorrente sono destinatari della decisione di
aggiudicazione impugnata e sono direttamente toccati dalla stessa, per cui
sono senz'altro legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 48 PA i. r. c. l'art. 26
cpv. 1 LAPub (decisioni della CRAP del 22 gennaio 2001, pubblicata in
GAAC 65.78, consid. 1 b/aa). Inoltre tutti i membri di questo consorzio
ricorrono congiuntamente, per cui il loro interesse ad agire è evidente
(decisione della CRAP del 22 gennaio 2001 pubblicata in GAAC 65.78,
consid. 1b).
1.4 I requisiti relativi ai termini, alla forma e al contenuto del ricorso sono sod-
disfatti. Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso rispettivamente delle con-
clusioni procedurali dei ricorrenti.
2. I ricorrenti fanno innanzitutto valere che la decisione impugnata non
soddisfa le condizioni primarie di una decisione formale ai sensi dell'art. 35
PA e dell'art. 29 Cost. A loro avviso la delibera al consorzio Y. non è in
nessun modo motivata. La motivazione successiva sommaria e non
firmata rilasciata dopo che il termine di ricorso stava già decorrendo, non è
sufficiente a sanare il vizio.
Giusta l'art. 23 cpv. 1 LAPub il committente notifica le decisioni motivate
11
sommariamente. Stando a tale disposto l'autorità amministrativa, su
richiesta, è poi tenuta a comunicare agli offerenti non considerati le
seguenti informazioni:
a. la procedura seguita
b. il nome dell'offerente scelto
c. il prezzo dell'offerta scelta o i prezzi inferiori o maggiori delle
offerte considerate per la procedura di aggiudicazione
d. i motivi essenziali dell'eliminazione
e. le caratteristiche essenziali e i vantaggi dell'offerta scelta.
L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività
dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da
parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa dei
concorrenti esclusi ed a permettere all'autorità di ricorso di pronunciarsi
sulla legittimità dell'atto impugnato (MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1). Di principio,
la motivazione di una decisione con cui il committente aggiudica una
commessa può essere considerata sufficiente, quando fornisce una
giustificazione adeguata della bontà della scelta operata sulla base dei
criteri di idoneità o di aggiudicazione fissati dal bando di concorso. Per
risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una spiegazione
ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli
concorrenti, in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare
eventuali contestazioni. La motivazione della decisione di selezione può
anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla
documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in
particolare i candidati respinti, devono tuttavia essere posti nella
condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Nella fattispecie, con decisione del 21 giugno 2007 il committente ha
comunicato ai ricorrenti che la loro offerta ha ottenuto un ottimo risultato
sotto il profilo della qualità, ma ha presentato un indice di economicità
sfavorevole, in particolare per l'entità del prezzo, per cui la loro offerta non
poteva venire presa in considerazione e la commessa veniva invece
aggiudicata al consorzio Y. che aveva ottenuto un indice di economicità
più conveniente sulla base di un prezzo di Fr. 658'955.-. Anche nel testo di
pubblicazione ufficiale dell'aggiudicazione su FUSC no. 118 del 21 giugno
2007 è evincibile l'indicazione sul prezzo dell'offerta dell'aggiudicatario. In
entrambi i documenti si può affermare che sono contenute segnalazioni
sufficienti che potrebbero di principio soddisfare le esigenze poste ad una
motivazione sommaria giusta l'art. 23 cpv. 1 LAPub. Oltre a ciò, su
richiesta dei ricorrenti il committente ha loro successivamente trasmesso
la pag. 4 del rapporto di valutazione in cui erano addotti i motivi della
differenza nel giudizio dell'idoneità del capoprogetto o del suo sostituto
rispetto alla prima aggiudicazione (cfr. allegato 2 al ricorso). Sempre su
richiesta dei ricorrenti il committente ha loro trasmesso la tabella della
valutazione dei criteri di aggiudicazione relativi alla loro offerta. In essa
12
sono contenuti i motivi per i quali sono state apportate delle deduzioni di
punti ai singoli criteri di aggiudicazione (cfr. allegato 3 al ricorso). Nel
corso della presente procedura i ricorrenti hanno inoltre avuto modo di
consultare tra l'altro il rapporto di valutazione integrale sia per quanto
attiene alla seconda che alla prima aggiudicazione. Ai ricorrenti è stata
quindi data la facoltà di esprimersi completamente su tutte le motivazioni
addotte dal committente. Visto quanto precede si può affermare in
conclusione che il committente ha fatto fronte all'obbligo di motivare le
decisioni statuito all'art. 23 LAPub. Pertanto le censure sollevate dai
ricorrenti in questo ambito risultano infondate.
3. In sede ricorsuale i ricorrenti hanno domandato l'edizione dell'incarto
relativo alla prima procedura di ricorso dinanzi la CRAP (CRAP 2005-023)
e del rapporto di valutazione.
Con ordinanza del 17 agosto 2007 il Giudice istruttore ha trasmesso il
rapporto di valutazione (doc. 43 atti preliminari) ai ricorrenti nonché la lista
degli allegati relativi alla procedura di ricorso CRAP 2005-023.
Con scritto del 22 agosto 2007 i ricorrenti hanno chiesto di includere
nell'esame degli atti i documenti da 1.1 a 1.4, e di documenti 1, 6, 7, 8bis,
15, 18, 25, 29, 31, 32 degli allegati alla procedura di ricorso CRAP
2005-023. Nel contempo essi hanno richiesto l'edizione del rapporto di
valutazione relativo alla prima aggiudicazione.
Con ordinanza del 24 agosto 2007 il Giudice istruttore ha fatto pervenire ai
ricorrenti la lettera dei rappresentanti del consorzio Y. del 3 novembre
2005 (doc. 7 dell'incarto relativo alla procedura di ricorso CRAP
2005-023), la lettera dei rappresentanti del consorzio Y. del 12 giugno
2006 (doc. 31 dell'incarto relativo alla procedura di ricorso CRAP
2005-023), il rapporto di valutazione del 19 settembre 2005 concernente la
prima aggiudicazione (allegato 7 alle osservazioni dell'autorità
aggiudicatrice del 2 agosto 2007, in tedesco) nonché la corrispondenza nel
quadro della procedura relativa alla seconda aggiudicazione, vale a dire gli
allegati 28 fino a 49 alle osservazioni dell'autorità aggiudicatrice del 2
agosto 2007. La trasmissione di questi atti è avvenuta, nella misura in cui
essi non contenessero segreti d'affare.
Nella presa di posizione del 3 settembre 2007 i ricorrenti non hanno
richiesto di consultare ulteriori atti. Ne consegue che risulta superfluo
dilungarsi su questo tema.
4. Oggetto della presente decisione incidentale è unicamente la questione
dell'effetto sospensivo.
A differenza dell'art. 55 cpv. 1 PA, l'art. 28 cpv. 1 LAPub prevede che il ri-
corso contro le decisioni del committente non ha per legge effetto sospen-
sivo. Il Tribunale amministrativo federale può, su richiesta, accordare l'ef-
fetto sospensivo (Art. 28 cpv. 2 LAPub). Nel caso in esame il ricorso con-
13
tiene una conclusione corrispondente.
4.1 La LAPub stessa non menziona quali sono i criteri da osservare per la
questione del conferimento o del diniego dell'effetto sospensivo. Possono
quindi essere ripresi quei principi che dottrina e giurisprudenza hanno svi-
luppato in riferimento all'art. 55 PA. Conformemente ad essi occorre esa-
minare sulla base di una ponderazione di interessi se i motivi a favore di
un'esecutorietà della decisione impugnata sono più gravi di quelli a favore
della soluzione contraria (DTF 129 II 288 s. consid. 3 con rinvii, 117 V 191
consid. 2b con rinvii; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo 2006, N. a margine 1802 ff.;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume II, 2. edizione, Berna 2002,
pag. 680 s.). All'interesse pubblico non deve essere attribuito in questo
ambito un peso maggiore già a priori. Il fatto che il legislatore della LAPub
non ha concesso al ricorso l'effetto sospensivo per legge, scostandosi in
questo modo dalla PA, dimostra soltanto che egli era consapevole della
portata di questa disposizione nel diritto in materia di acquisti pubblici e
che ha ritenuto necessario un esame individuale di suddetta questione, ma
non significa che egli abbia voluto concedere l'effetto sospensivo
solamente in via eccezionale (decisioni su ricorso della CMR del 6 febbraio
1998, pubblicata in GAAC 62.79 consid. 2a con rinvii, del 16 novembre
2001, pubblicata in GAAC 66.37, consid. 2c; EVELYNE CLERC, L'Ouverture
des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Friburgo 1997,
pag. 545; PETER GALLI / ANDRÉ MOSER / ELISABETH LANG, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, Rz. 658; MARTIN BEYELER, Die
Rechtsprechung zum Vergaberecht, in : Vergaberecht, Baurecht
Sonderheft 2006, pag. 68 ss., in particolare pag. 90 con rinvii).
4.2 Nel caso in cui è presentata richiesta di concedere l'effetto sospensivo al
ricorso, occorre in una prima fase esaminare ai sensi di una valutazione
prima-facie della situazione giuridica materiale se sulla base degli atti si
deve partire dal presupposto che il ricorso è manifestamente infondato. In
questo caso, la richiesta di accordare l'effetto sospensivo può già essere
respinta a priori. Qualora siano riconosciute possibilità di successo o
permangano dubbi sulle stesse, occorre giudicare la domanda volta al
conferimento dell'effetto sospensivo sulla base della ponderazione di
interessi citata.
In modo simile, la prassi delle autorità amministrative considera anche in
altri contesti giuridici le mancanti probabilità di successo del ricorso se
esse si manifestano in modo evidente (cfr. ad esempio la decisione
incidentale della Commissione di ricorso in materia di asilo del 12 febbraio
1997, pubblicata in GAAC 62.8). In questo caso, la richiesta di accordare
l'effetto sospensivo può già essere respinta a priori. Se al ricorso vengono
invece riconosciute probabilità di successo o qualora permangano dubbi
sulle stesse, si decide sulla domanda volta al conferimento dell'effetto
sospensivo sulla base della ponderazione di interessi citata.
Nella decisione incidentale del 13 marzo 2007 nella causa B-1774/2006,
14
consid. 2.2, il Tribunale amministrativo federale ha lasciato aperta la
questione se in futuro nell'ambito della ponderazione degli interessi
devono anche essere considerate le possibilità di successo del ricorso
preponderantamente negative o positive, come lo esige la dottrina (XAVER
BAUMBERGER, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im
öffentlichen Recht, Zürich 2006, S. 191; cfr. per tutto anche Baurecht
2/2005, pag. 78 s. con nota di HUBERT STÖCKLI). In senso esplicativo si
constata dapprima che una possibilità di successo del ricorso
preponderantemente negativa a scapito del ricorrente non è ugualmente
chiara come lo implica la constatazione che il ricorso è manifestamente
infondato (d'altro parere MARTIN BEYELER nella sua nota in Baurecht 2/2007,
pag. 87 ss., in particolare il punto 2a, pag. 88).
Conformemente alla prassi del Tribunale federale, la considerazione delle
possibilità di esito (positivo o negativo) nella causa principale presuppone
di regola che esse siano chiare, a favore o a scapito del ricorrente (DTF
129 II 289 consid. 3, 117 V 191 consid. 2b).
Secondo la prassi della CRAP nell'ambito della ponderazione degli
interessi sono da includere gli interessi del ricorrente, gli interessi pubblici
del committente ed eventuali interessi privati di terzi, in particolare dei
rimanenti partecipanti alla commessa. Base dell'esame deve essere
- anche in considerazione degli obiettivi dell'Art. XX par. 2 e 7 lett. a
dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994, in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 609 ss.) - la concessione di una
tutela giudiziaria efficiente e l'impedimento di situazioni che rendono il-
lusorio il rimedio di diritto (decisione incidentale del Tribunale
amministrativo federale nella causa B-1174/2006, consid. 2.2., decisione
incidentale della CRAP del 22 agosto 2006 nella causa 2006-011 consid.
2c; ANDRÉ MOSER, Überblick über die Rechtsprechung 1998/99 zum
öffentlichen Beschaffungswesen [Überblick], in: Aktuelle Juristische Praxis
[AJP], 2000 pag. 685 con rinvii; ANDRÉ MOSER in: MOSER / ÜBERSAX,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen [Prozessieren],
Basilea e Francoforte sul Meno 1998, N. a margine 3.21; cfr. per tutto
anche Baurecht 2005/2, S22, pag. 78 s. con osservazioni di HUBERT
STÖCKLI).
5. Dapprima va quindi accertato se il presente ricorso è manifestamente
infondato sulla base di una valutazione prima-facie della situazione
giuridica materiale. Nel caso affermativo la domanda volta al conferimento
dell'effetto sospensivo può già essere respinta. Nel caso contrario si dovrà
invece dapprima passare alla ponderazione degli interessi in gioco. Dal
risultato di tale ponderazione dipenderà poi l'accoglimento rispettivamente
il rigetto della domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo.
5.1 I ricorrenti rimproverano all'autorità aggiudicatrice di aver modificato in
modo arbitrario, contrario al principio della buona fede e materialmente
insostenibile la valutazione del criterio d'idoneità 2 "ottime conoscenze del
territorio da parte del capoprogetto o del suo sostituto" nella decisione
15
impugnata rispetto alla prima aggiudicazione, attribuendo rilevanza a fatti
e circostanze che a loro avviso non sono importanti per la valutazione
delle conoscenze del territorio. Secondo i ricorrenti il committente ha
considerato in questo ambito elementi che non hanno a che vedere con le
conoscenze del territorio necessarie alla conduzione di uno studio di
fattibilità per un grande progetto infrastrutturale. Ciò sarebbe contrario alla
decisione della CRAP del 15 giugno 2006 (consid. 3/c/aa, pag. 13 ss., 15).
I ricorrenti concludono che la metodica di valutazione del criterio di
idoneità 2 è pertanto cresciuta in giudicato e vincola il committente. Allo
stesso modo i ricorrenti giudicano arbitraria la valutazione dei criteri di
aggiudicazione 3a e 3c riguardanti il capoprogetto e il suo sostituto. Essi
rendono attenti sulle differenze di valutazione tra la prima e la seconda
procedura di aggiudicazione per quanto attiene sia il proprio capoprogetto
e sostituto nonché il capoprogetto e il sostituto dell'aggiudicatario.
Il committente è invece dell'opinione di aver valutato l'idoneità e i criteri di
aggiudicazione in modo corretto, sulla base della documentazione
d'appalto e conformemente alla legislazione in materia.
5.2 Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, il divieto d'arbitrio regolato
all'art. 9 Cost. (Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999; RS 101) non risulta dal solo fatto che potrebbe entrare in linea
di conto o essere preferita un'altra soluzione di quella ritenuta dall'autorità;
l'Alta Corte si scosta dalla decisione impugnata solamente se la stessa è
manifestamente insostenibile, si trova in chiara contraddizione con la
situazione di fatto, viola gravemente una norma o un principio giuridico
incontestato e inoltre urta in modo scioccante il sentimento di giustizia ed
equità (DTF ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1).
Per annullare una decisione a causa dell'arbitrio non basta che la
motivazione formulata dall'autorità sia insostenibile, occorre anche che la
decisione appaia arbitraria già nel risultato (DTF 131 I 217 consid. 2.1 ;
129 I 8 consid. 2.1 e la giurisprudenza citata).
5.3 I criteri di idoneità e i giustificativi richiesti sono definiti ai punti 3.4. e 3.5.
del bando di concorso:
"3.4 Requisiti di partecipazione: La partecipazione è aperta a tutti gli studi
d ingegneria, completati eventualmente da uffici specialistici, che possono
garantire le competenze relative alla pianificazione di infrastrutture
ferroviarie e di opere sotterranee, alla valutazione multidisciplinare di
impianti infrastrutturali (in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti
costruttivi, pianificatori, ambientali, socio-economici, di accettanza
pubblica, etc.). Sono inoltre richieste ottime conoscenze del territorio. Il
team di progettazione dovrà poter mettere a disposizione le risorse
operative necessarie allo svolgimento del mandato nei tempi prefissati, in
particolar modo considerata la sovrapposizione delle attività di fase 2a e
2b. L offerta dovrà essere inoltrata in italiano. La documentazione finale
dello studio dovrà essere redatta in italiano. Documenti riassuntivi saranno
presentati anche in lingua tedesca. I contatti con il committente saranno
sia in lingua italiana che tedesca.
16
3.5 Prove, certificati richiesti:
- Avvenuto pagamento di tutti gli obblighi di legge (assicurazioni sociali,
imposte, ecc.);
- Condizioni fissate dalla Confederazione per attribuzione di mandati, in
particolare: rispetto degli obblighi di legge relativi alle condizioni di lavoro
(contratti collettivi, ecc.), alle protezioni del posto di lavoro, al trattamento
paritario tra donna e uomo, ecc.;
- Conoscenze ottime dell italiano e del tedesco (per il personale chiave di
pianificazione);
- Sistema qualità certificato per l ufficio capofila."
5.4 Inoltre i criteri di idoneità per il capoprogetto e il suo sostituto nonché i
giustificativi richiesti sono precisati alla pagina 16 del capitolato d oneri:
Criteri da soddisfare obbligatoriamente Giustificativi
Capoprogetto o sostituto:
1 Buone competenze per svolgere compiti
di coordinazione multidisciplinari
nell'ambito della pianificazione di opere
stradali e ferroviarie da parte del
capoprogetto o del sostituto capoprogetto
Due referenze negli ultimi 15 anni
(opere costo >=30 mio. Fr.)
Tabella 3
2 Ottime conoscenze del territorio da parte
del capoprogetto o del suo sostituto
Da indicare nelle referenze personali
Tabella 3
3 Ottime conoscenze della lingua italiana
(parlata e scritta) da parte del
capoprogetto o del suo sostituto
Da indicare nelle referenze
personali
Tabella 3
4 Ottime conoscenze della lingua tedesca
(parlata e scritta) da parte del
capoprogetto o del suo sostituto
Da indicare nelle referenze
personali
Tabella 3
5.5
Nella procedura relativa alla prima aggiudicazione l'ora aggiudicatario è
stato considerato non idoneo per quanto attiene al criterio di idoneità 2
(Ottime conoscenze del territorio da parte del capoprogetto o del suo
sostituto). A motivo di questa mancanza il committente ha addotto che né il
capoprogetto né il suo sostituto presentavano le capacità richieste sulla
base dei corrispondenti oggetti di referenza personali.
Nella decisione su ricorso contro la prima aggiudicazione (CRAP
2005-023) la CRAP ha osservato che i criteri di aggiudicazione 3
(Personale chiave), 4 (Consorzio di ingegneri) e 5 (Organizzazione del
consorzio) e i loro relativi sottocriteri appartengono materialmente
all'esame dell'idoneità e che per valutare le offerte il committente si è
essenzialmente fondato sulle referenze presentate dai membri dei
consorzi offerenti. Nel quadro dell'esame della questione se il committente
poteva esimersi dal rispettare la distinzione tra i criteri di idoneità e i criteri
di aggiudicazione, la CRAP ha considerato in casu lecito che il
17
committente avesse incluso tra i criteri di aggiudicazione dei criteri
appartenenti materialmente all'idoneità. A motivo di questa conclusione, la
CRAP ha addotto che la commessa in esame verte su una prestazione
intellettuale e di seguito ammesso che una tale prestazione non può
essere specificata con sufficiente precisione a priori per permettere di
identificare l'offerta più vantaggiosa economicamente attraverso i criteri di
aggiudicazione diversi dal prezzo. La CRAP ha infine rilevato che è stato
quindi a giusto titolo che il committente ha fatto figurare tra i criteri di
aggiudicazione dei criteri che materialmente appartengono all'idoneità,
quali le qualifiche ed esperienze dei collaboratori principali, l'esperienza
del consorzio in relazione con studi analoghi o l'organizzazione dello
stesso (cfr. per tutto CRAP 2005-023, consid. 3 a) cc) con rinvio alla
decisione CRAP del 30 giugno 2004 pubblicata in GAAC 68.119 consid.
4d). Una volta ritenuta lecita l'inclusione di criteri di idoneità tra i criteri di
aggiudicazione, a mente della CRAP non si rivelava più necessario
decidere sulla validità di un sistema di valutazione che - come nel caso di
specie - pone delle esigenze minime, il cui mancato raggiungimento
determina l'eliminazione dell'offerta, in relazione ai criteri di aggiudicazione
che materialmente sono dei criteri di idoneità (cfr. CRAP 2005-023, consid.
3 a) dd) in fine).
La CRAP ha inoltre definito laconiche le indicazioni fornite dal committente
riguardo ai giustificativi necessari per dimostrare la conoscenza del
territorio da parte del capoprogetto e del suo sostituto. In più, il fatto che
"le conoscenze del territorio" figurassero nella prima parte del punto 3.4
dell'offerta era di natura tale da indurre in errore gli offerenti, dando loro
l'impressione che il criterio di idoneità 2 fosse verificato unicamente a
questo stadio e sulla base di una conoscenza generale del territorio, e non
anche in relazione agli oggetti di referenza personali inerenti il mandato
richiesti nella seconda parte del punto 3.4 dell'offerta. La CRAP ha
sottolineato che per la verifica dei criteri di idoneità 2 nonché dei criteri di
aggiudicazione 3a e 3c erano stati utilizzati mezzi di prova identici, l'unica
differenza consisteva nella considerazione ulteriore della disponibilità
nell'ambito dei criteri di aggiudicazione 3a e 3c. La CRAP ha quindi
concluso che il fatto che dei giustificativi identici fossero utilizzati per la
verifica di taluni criteri di idoneità e di aggiudicazione deve risultare
chiaramente dalla documentazione del bando di concorso.
A questo riguardo, la CRAP ha stabilito che non si poteva evincere dalla
documentazione d'appalto che la pianificazione di grandi opere di genio
civile sul territorio ticinese da parte del capoprogetto o del suo sostituto
sarebbe stato l'unico criterio per stabilire se un candidato possiede la
necessaria conoscenza del territorio. Nel contempo la CRAP ha
considerato che con la segnalazione "referenze personali tabella 3"
riguardo ai giustificativi da fornire per il criterio di idoneità 2 la
documentazione d'appalto era atta ad informare gli offerenti che le
referenze personali fornite dai rispettivi capiprogetto e dai loro sostituti
nella tabella 3 dell'offerta sarebbero servite almeno anche a valutare la
18
conoscenza territoriale di queste persone. A mente della CRAP le
indicazioni brevi e ambigue date nella documentazione d'appalto riguardo
ai giustificativi da fornire per verificare l'idoneità degli offerenti e la qualità
dell'offerta rientravano ancora nei limiti inferiori richiesti dal principio della
trasparenza e delle norme legali corrispondenti (decisione CRAP 2005-023
consid. 3c) aa)). Tuttavia la CRAP non riusciva a comprendere come mai
la sola disponibilità sufficiente sia del capoprogetto sia del suo sostituto
nell'offerta del consorzio ricorrente fosse tale da migliorare l'insufficienza
di questi membri del personale chiave riscontrata nell'esame dell'idoneità
in una nota sufficiente secondo i criteri di aggiudicazione 3a e 3c. Di
conseguenza la CRAP non era in grado di verificare il corretto svolgimento
della procedura di aggiudicazione e il rispetto della parità di trattamento tra
gli offerenti e ha ritenuto il ricorso fondato, ordinato l'annullamento della
prima decisione di aggiudicazione e rinviato la causa al committente per
nuova decisione ai sensi dei considerandi (decisione CRAP 2005-023
consid. 4c)).
5.6 A pag. 4 del rapporto di valutazione il committente ha motivato le
differenze di valutazione del criterio di idoneità rispetto alla prima
aggiudicazione nel seguente modo:
"In occasione della prima valutazione sono stati esaminati come
giusitificativi del criterio di idoneità 2 (conoscenze del territorio)
unicamente gli oggetti di referenza del capoprogetto e del suo sostituto
(oggetti di referenza personali inerenti il mandato alle pag. 46 seg. e 48
seg. dell'offerta di Y.) richiesti in base alla tabella 3 del capitolato d'oneri.
Secondo questi oggetti di referenza, soltanto il sostituto capoprogetto ha
realizzato un progetto nel Cantone Ticino. Tale progetto però non è
comparabile dal profilo scientifico e metodologico con il mandato messo a
concorso.
Nella nuova valutazione dell'idoneità, oltre agli oggetti di referenza sono
stati considerati anche gli altri dati dell'offerta, in particolare quelli inerenti
le "conoscenze del territorio" del capoprogetto e del suo sostituto. I lavori
menzionati nelle pagine 46 e 48 dell'offerta del consorzio Y. alla voce
"Conoscenze del territorio" si trovano tutti completamente o almeno in
parte (Gottardo) in territorio ticinese. Riguardo al sostituto capoprogetto si
precisa: "Cresciuto a Lugano, ha eseguito diversi mandati esterni per la
Sezione dei trasporti". Anche il suo curriculum contiene informazioni su
studi svolti nell'ambito dei trasporti pubblici nel Cantone Ticino. Per queste
ragioni, l'offerente Y. soddisfa il criterio di idoneità 2. ".
5.7 Dal rapporto di valutazione si evince quindi che nel quadro della seconda
aggiudicazione sono stati considerati per l'esame dell'idoneità non solo le
referenze personali del capoprogetto e del sostituto capoprogetto - come
era avvenuto per la prima aggiudicazione -. Ciò significa che altri criteri
relativi alle conoscenze del territorio sono stati inclusi nell'esame
dell'idoneità dei due membri del personale chiave. Quest'inclusione di altri
criteri oltre alle referenze personali per valutare le conoscenze del
territorio quale criterio di idoneità era già stata ritenuta lecita dalla CRAP
19
nella decisione su ricorso contro la prima aggiudicazione. Parimenti lecito
secondo la prassi della CRAP è includere criteri che materialmente
appartengono all'esame dell'idoneità nei criteri di aggiudicazione,
soprattutto nel caso di commesse vertenti su prestazioni intellettuali. Per il
Tribunale amministrativo federale non sono ravvisabili motivi per scostarsi
dal giudizio della CRAP. A questo riguardo va osservato che nella
documentazione d'appalto al punto 3.4 a pag. 14 ss. alla voce "Indicazioni
relative al personale chiave" gli offerenti dovevano compilare due tabelle
sia per il capoprogetto sia per il sostituto capoprogetto. Per entrambi i
membri del personale chiave erano dapprima richiesti dati relativi alla
figura professionale e di seguito l'indicazione di tre oggetti di referenza.
Nella tabella corrispondente alla figura professionale erano richieste ben
14 esigenze personali, tra le quali si trovano tra l'altro le qui discusse
conoscenze del territorio, gli anni di esperienza professionale, il campo di
attività svolto negli ultimi due anni e le conoscenze linguistiche. Come già
accertato dalla CRAP nella decisione concernente la prima
aggiudicazione, sulla base della documentazione d'appalto era quindi
ammissibile tenere conto nell'esame dell'idoneità anche di altri criteri oltre
ai relativi oggetti di referenza del capoprogetto e del suo sostituto. Il
rimprovero dei ricorrenti secondo cui il committente ha considerato in
questo ambito elementi che non hanno a che vedere con le conoscenze
del territorio necessarie alla conduzione di uno studio di fattibilità per un
grande progetto infrastrutturale non può quindi essere ritenuto valido. Allo
stesso modo priva di fondamento si rivela l'allegazione dei ricorrenti
secondo cui la metodica nella valutazione dei criteri di idoneità di cui si era
avvalso il committente nel quadro della prima aggiudicazione è cresciuta in
giudicato, dopo che la CRAP stessa ha giudicato lecito includere altri
criteri supplementari oltre agli oggetti di referenza nel quadro dell'esame
dell'idoneità. Nell'ambito della seconda aggiudicazione il committente era
dunque a giusta ragione autorizzato a valutare l'idoneità degli offerenti
sulla base di diversi criteri. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti
e come invece la CRAP ha rilevato, non si può evincere dalla
documentazione d'appalto che la pianificazione di grandi opere di genio
civile sul territorio ticinese da parte del capoprogetto o del suo sostituto
sarebbe stato l'unico criterio per stabilire se un candidato possiede la
necessaria conoscenza del territorio.
Sia nel capitolato d'oneri sia nella tabella di valutazione dei criteri di
idoneità a pag. 3 del rapporto di valutazione, l'idoneità doveva essere data
alternativamente, vale a dire o da parte del capoprogetto o da parte del
sostituto capo progetto.
Nella sua motivazione a pag. 4 del rapporto di valutazione il committente si
è espresso solo per quanto attiene all'idoneità del sostituto capo progetto
dell'aggiudicatario, rinviando alle pag. 46 e 48 dell'offerta del consorzio Y.
e al curriculum del sostituto capo progetto. Nella presa di posizione del 17
settembre 2007 il committente ha addirittura concretizzato questi rinvii e
specificato che il sostituto capoprogetto dell'aggiudicatario ha eseguito
20
mandati esterni non solo per la Sezione dei trasporti, ma anche lavori
presso l'Istituto di Ricerche Economiche (IRE) del Canton Ticino, mentre
nel suo curriculum figurano tra l'altro due referenze importanti, come la
"Galleria Mappo-Morettina Piano per l'Ora H: valutazione degli effetti sul
traffico e sull'ambiente con particolare riguardo alla problematica del nuovo
traffico" e "Potenziamento della linea ferroviaria Lugano Ponte Tresa
Analisi Costi benefici". Da queste informazioni il committente poteva
ragionevolmente dedurre che la maggior parte degli oggetti di referenza si
trovano tutti completamente o parzialmente in territorio ticinese e che il
sostituto capoprogetto dell'aggiudicatario ha già partecipato a studi svolti
nell'ambito dei trasporti pubblici nel Cantone Ticino.
Sulla base di queste indicazioni risulta senz'altro plausibile che il
committente poteva considerare a giusto titolo che l'aggiudicatario
soddisfacesse il criterio di idoneità 2. Non si può certamente affermare che
il committente nel quadro dell'esame del criterio di idoneità 2 sia incorso
nell'arbitrio.
5.8 I ricorrenti lamentano le notevoli differenze nella valutazione dei criteri di
aggiudicazione sia in riferimento al consorzio aggiudicatario che a loro
stessi rispetto ai voti ottenuti nel corso della prima aggiudicazione. Essi
considerano la valutazione eseguita dal committente ai criteri di
aggiudicazione 3a e 3c (capoprogetto, sostituto capo progetto) arbitraria e
inaccettabile.
5.8.1 Il criterio di aggiudicazione 3 ha come oggetto il personale chiave. Il
sottocriterio 3a si occupa del capoprogetto, il sottocriterio 3c del sostituto
capo progetto. I parametri di valutazione di entrambi i sottocriteri si trovano
a pag. 17 del capitolato d'oneri (competenze, qualifiche ed esperienza,
conoscenza del territorio, disponibilità). Nella presa di posizione del 17
settembre 2007 il committente ha precisato che le note per entrambi i
sottocriteri si compongono di quattro note:
(1) competenze: in questo punto venivano valutate la formazione e le
capacità linguistiche;
(2) qualifiche ed esperienza: qui si esaminava la completezza
dell'esperienza e se nei tre oggetti di referenza sono richieste funzioni
speciali del capoprogetto o sostituto simili alla commessa;
(3) conoscenze del territorio: per questo punto si valutava se i tre progetti
di referenza corrispondono sia dal punto geografico che tematico alla
commessa;
(4) disponibilità: tratta il grado di disponibilità del capoprogetto o del suo
sostituto.
Il committente indica che nella rivalutazione è stata fatta attenzione che
ogni aspetto venisse trattato una sola volta.
A prescindere dalla disponibilità, i primi tre criteri appartengono
materialmente all'esame dell'idoneità, il che è lecito, come del resto già
21
riportato ai considerandi precedenti.
5.8.2 I ricorrenti lamentano che il loro capoprogetto è stato giudicato con la nota
5 nella prima e con la nota 4,5 nella seconda aggiudicazione, mentre il
capoprogetto dell'aggiudicatario Eugen Meier-Eisenmann ha ottenuto il
voto 3 nella prima e il voto 5 nella seconda aggiudicazione, benché
quest'ultimo non conosca la lingua italiana, non abbia negli oggetti di
referenza un solo progetto di infrastrutture ferroviarie e anche un solo
oggetto realizzato nel Cantone Ticino. I ricorrenti considerano insostenibile
che per la realizzazione di uno studio di fattibilità ferroviaria in Ticino il
capoprogetto dell'aggiudicatario superi in competenze il capoprogetto dei
ricorrenti, che ha già realizzato in Ticino uno studio comparabile a quello
che fa oggetto dell'aggiudicazione. Parimenti insostenibile per i ricorrenti è
la valutazione del capoprogetto dell'aggiudicatario con la nota 5, posto che
gli difettano esperienze ferroviarie e conoscenze del territorio.
La valutazione del criterio di aggiudicazione 3, sottocriterio 3a
(capoprogetto) ha portato al seguente risultato (pag. 7 del rapporto di
valutazione):
Consorzio Nota Motivazione
X. 4.5 Lacune riscontrate nelle qualifiche e nell'esperienza:
• la funzione nell'oggetto di referenza n. 1 non è di
capoprogetto e non comporta prevalentemente compiti di
coordinazione multidisciplinare;
• il ruolo di capoprogetto negli oggetti di referenza n. 2 e n. 3
non implica prevalentemente compiti di coordinazione
multidisciplinare.
Lacune riscontrate nelle conoscenze del territorio:
gli oggetti di referenza n. 2 e n. 3 non sono progetti specifici di
infrastrutture ferroviarie e non si trovano in Ticino.
La disponibilità è carente.
Y. 5 Lacune riscontrate nelle competenze: il capoprogetto dispone
soltanto di nozioni di base di lingua italiana.
Lacune riscontrate nelle qualifiche e nell'esperienza: la funzione
nell'oggetto di referenza n. 3 non è di capoprogetto.
Lacune riscontrate nelle conoscenze del territorio:
22
nessuno degli oggetti di referenza è un progetto di infrastrutture
ferroviarie, inoltre si trovano tutti fuori dal Ticino.
La disponibilità non è eccellente.
Il capoprogetto poteva essere valutato al massimo con la nota 6. I
ricorrenti hanno ottenuto la nota 4.5 (mezzo punto in meno rispetto alla
prima aggiudicazione), mentre l'aggiudicatario la nota 5 (due punti in più
rispetto alla prima aggiudicazione). Nella presa di posizione del 17
settembre 2007 il committente spiega che nella prima aggiudicazione
l'offerta dell'aggiudicatario era stata valutata debole a causa delle scarse
conoscenze del territorio e delle conoscenze della lingua italiana del
capoprogetto e per questi motivi erano stati dedotti tre punti, ciò che non
era previsto nel bando. La nuova valutazione nel quadro della seconda
aggiudicazione corregge secondo il committente la doppia punizione e la
valutazione troppo bassa nella prima aggiudicazione del criterio della
disponibilità e inoltre considera le buone referenze del capoprogetto. Per
quanto attiene all'offerta dei ricorrenti, la differenza di punteggio rispetto
alla prima aggiudicazione è da far risalire a mente del committente al fatto
che nella prima valutazione la disponibilità del capoprogetto era stata
valutata troppo generosamente nonostante fosse effettivamente
insufficiente. Le allegazioni del committente sono coperte in gran parte
dalle valutazioni riportate nel rapporto di valutazione delle offerte.
Ulteriormente penalizzanti per l'offerta dei ricorrenti appaiono le lacune in
termini di qualifiche ed esperienza del capoprogetto, in quanto gli oggetti di
referenza indicati non vertono prevalentemente su compiti di
coordinazione multidisciplinare.
Da un confronto sommario della valutazione delle due offerte emerge che
in principio le motivazioni apportate dal committente nell'insieme (rapporto
di valutazione e presa di posizione del 17 settembre 2007) appaiono a
tutta prima sostenibili. L'offerta dell'aggiudicatario presentava
prevalentemente debolezze nei due punti "Competenze" e "Conoscenze
del territorio", mentre l'offerta dei ricorrenti prevalentemente nei due punti
"Qualifiche ed esperienza" nonché "Disponibilità", per cui - tenuto conto
che non si evince dagli atti se i punti citati dovevano essere ponderati in
modo diverso - si potrebbe ragionevolmente partire dal presupposto che
entrambe le offerte dovrebbero sopportare un numero più o meno uguale
di deduzioni. Visto che le due offerte in questo criterio di aggiudicazione
differiscono di mezzo punto, si potrebbe eventualmente ammettere un
mezzo punto a favore dei ricorrenti (cfr. consid. 6 che segue).
5.8.3 I ricorrenti definiscono la valutazione attuata dal committente
manifestamente arbitraria anche per quanto riguarda il sostituto
capoprogetto. Anche in questo caso i ricorrenti lamentano che al sostituto
capoprogetto dell'aggiudicatario Gianni Moreni siano stati attribuiti due
punti in più (da 3 a 5) rispetto alla prima aggiudicazione, mentre al loro
sostituto capoprogetto Stefano Wagner sia stato tolto mezzo punto nella
seconda aggiudicazione (da 4,5 a 4). Secondo i ricorrenti le referenze di
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Gianni Moreni sono inappropriate a giudicarne la qualità per lo svolgimento
di uno studio di fattibilità come l'oggetto della commessa, mentre il
sostituto capoprogetto dei ricorrenti ha già realizzato uno studio
comparabile a quello oggetto dell'aggiudicazione proprio in Ticino.
La valutazione del criterio di aggiudicazione 3, sottocriterio 3c (sostituto
capoprogetto) ha portato al seguente risultato (pag. 7 del rapporto di
valutazione):
Consorzio Nota Motivazione
X. 4.5 Lacune riscontrate nelle qualifiche e nell'esperienza:
• il ruolo del sostituto capoprogetto negli oggetti di referenza n. 1
e n. 3 non comporta prevalentemente compiti di coordinazione
multidisciplinare;
• nell'oggetto di referenza n. 2 il sostituto capoprogetto svolge la
funzione di specialista;
• la persona in questione dispone soltanto della metà degli anni
di esperienza professionale rispetto a quella del migliore
offerente.
Lacune riscontrate nelle conoscenze del territorio: gli oggetti di
referenza n. 1 e n. 2 non sono progetti di infrastrutture
ferroviarie.
La disponibilità è soltanto del 6 per cento e risulta carente.
Y. 5 Lacune riscontrate nelle qualifiche e nell'esperienza:
• la funzione nell'oggetto di referenza n. 1 non è di capoprogetto
e non comporta prevalentemente compiti di coordinazione
multidisciplinare;
• il ruolo del capoprogetto nell'oggetto di referenza n. 2 non
comporta prevalentemente compiti di coordinazione
multidisciplinare;
• la funzione nell'oggetto di referenza n. 3 non è di capoprogetto;
• la persona in questione dispone soltanto di 14 anni di
esperienza professionale.
Lacune riscontrate nelle conoscenze del territorio:
• l'oggetto di referenza n. 1 non si trova nel Cantone Ticino,
l'oggetto di referenza n. 2 non è un progetto specifico di
infrastrutture stradali né ferroviarie e l'oggetto di referenza n. 3
non è un progetto specifico di infrastrutture ferroviarie.
Il sostituto capoprogetto poteva essere valutato al massimo con la nota 6.
In questo punto l'offerta dei ricorrenti ha ottenuto la nota 4.5 (0.5 punti in
meno rispetto alla prima aggiudicazione), mentre l'offerta del consorzio
aggiudicatario ha ottenuto la nota 5 (2 punti in più rispetto alla prima
aggiudicazione).
Nella presa di posizione del 17 settembre 2007 il committente precisa che
la doppia punizione effettuata nella prima valutazione è stata corretta nella
seconda valutazione. Nei tre aspetti "Competenze", "Conoscenze del
territorio" e "Disponibilità" il sostituto dell'offerta dell'aggiudicatario
presenta un'alta disponibilità e ottime conoscenze. La deduzione di un
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punto è a mente del committente la conseguenza delle mancanze nel
punto "Qualificazione ed esperienza". Per quanto attiene al sostituto
capoprogetto dell'offerta dei ricorrenti, il committente spiega che gli aspetti
relativi alle qualifiche e all'esperienza, nonché la scarsa disponibilità hanno
condotto a deduzioni di punti nonostante una valutazione positiva degli
aspetti "Competenze" e "Conoscenze del territorio". Le allegazioni del
committente nella presa di posizione coincidono in linea di massima con le
motivazioni giusta il rapporto di valutazione. Da un confronto sommario
della valutazione delle due offerte risulta che l'offerta dell'aggiudicatario
presenta un solo punto debole (qualifiche ed esperienza), mentre quella
dei ricorrenti ha lacune in due punti (disponibilità, qualifiche ed
esperienza). Ciò potrebbe essere sufficiente a spiegare la deduzione
maggiore di punti a scapito dei ricorrenti. Un eventuale aumento di mezzo
punto dell'offerta dei ricorrenti non potrebbe comunque cambiare nulla al
risultato (cfr. consid. 6 che segue). Anche in questo caso, sulla base di un
esame sommario si può partire dal presupposto che di principio le
valutazioni da parte del committente non possono essere considerate
arbitrarie.
5.8.4
A differenza della valutazione dei criteri di idoneità, il cui adempimento
veniva giudicato soltanto con un sì o con un no, nell'ambito dei criteri di
aggiudicazione relativi al personale chiave (capoprogetto e sostituto
capoprogetto) - anche se materialmente si tratta di criteri di idoneità ad
eccezione del sottocriterio della disponibilità - le valutazioni sono state
eseguite in modo più differenziato e per ogni criterio di aggiudicazione è
disponibile una breve motivazione nel relativo rapporto di valutazione (cfr.
pag. 5 ss. nonché i considerandi precedenti, in particolare 5.8.2 e 5.8.3).
Dalle motivazioni relative alla valutazione di ogni criterio di aggiudicazione
è evincibile se e in che misura l'adempimento delle condizioni poste a
ciascuno dei criteri di aggiudicazione è fondato o meno, rispettivamente
perché il committente giunge alla conclusione che sono adempiuti i criteri
ai sensi dei criteri di idoneità per tutti gli offerenti.
Anche se la documentazione d'appalto non esclude che con l'esigenza
delle ottime conoscenze del territorio si comprendono non solo gli oggetti
di referenza personali inerenti al mandato e quindi esperienze con progetti
simili o identici, risulta però dalla motivazione relativa alla valutazione dei
criteri di aggiudicazione che a questo riguardo nessuno degli offerenti era
in grado di presentare ottime referenze. Quando i ricorrenti fanno valere
che il consorzio aggiudicatario non presenta "ottime conoscenze", essi non
riconoscono a torto che per "ottime conoscenze" non si intendono soltanto
esperienze in progetti simili o identici e che loro stessi in qualità di
ricorrenti e offerenti non sono in grado nel complesso di mostrare ottime
conoscenze del territorio. A prescindere da questa circostanza, non si può
partire dal presupposto che la formulazione "ottime conoscenze" esige che
debbano essere adempiute condizioni che meritano esclusivamente la
nota 6.0 nell'ambito della valutazione dei criteri di aggiudicazione.
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6. Come fa notare anche il committente nella presa di posizione del 17
settembre 2007, anche se ci fossero delle modifiche delle note in favore
della parte ricorrente, l'aggiudicazione andrebbe ancora al consorzio Y.,
perché il prezzo dell'offerta Y. è di gran lunga migliore dell'offerta X." e ciò
offrirebbe un miglior indice di economicità. Va esaminato di seguito, se
questa allegazione del committente corrisponde al vero.
Nella tabella seguente sono riassunte le valutazioni ottenute
dall'aggiudicatario e dai ricorrenti nell'esame dei criteri di aggiudicazione
sia nel quadro della prima che della seconda aggiudicazione. Nelle caselle
corrispondenti sono riportate le differenze (in punti ponderati) di
valutazione in confronto alla prima aggiudicazione.
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Criterio
agg.
(pond.)
X.
1a agg.
(punti dopo
pond.)
X.
2a agg.
Diff. punti
X. 2
rispetto
1a agg.
Y.
1a agg.
Y.
2a agg.
Diff. punti
Y. rispetto
1a agg.
1 (40) 5 (200) 5,5 + 20 4 ( 160) 4 --
2 (20) 5 (100) 5,5 + 10 5 (100) 5 --
3a (6) 5 (30) 4,5 - 3 3 (18) 5 + 12
3b (6) 5 (30) 4 - 6 5 (30) 4,5 - 3
3c (3) 4 (12) 4,5 + 1.5 3 (9) 5 + 6
4a (5.25) 6 (31.5) 4 - 10.5 4 (21) 6 + 10.5
4b (5.25) 6 (31.5) 6 -- 4 (21) 4,5 + 2.625
4c (4.5) 5 (22.5) 4 - 4.5 5 (22.5) 4 - 4.5
5a (4) 6 (24) 5,5 - 2 6 (24) 5 - 4
5b (4) 5 (20) 5 -- 5 (20) 5 --
5c (2) 5 (10) 4,5 - 1 6 (12) 6 --
Totale punti 511.5 516 + 4.5 437.5 457 + 19.625
Prezzo offerto 869'421 658'955
Indice di
economicità
1'700 1'685 1'506 1'442
Dalla tabella suesposta risulta che l'aggiudicatario nella seconda
procedura di aggiudicazione ha ottenuto 31.125 punti supplementari e che
gli sono stati tolti 11 punti, ciò che corrisponde ad un saldo di + 19.625
punti. I ricorrenti presentano nella seconda valutazione 31.5 punti
supplementari, le deduzioni di punti raggiungono un valore di 27 punti, il
che equivale ad un saldo di + 4,5 punti. Anche se si volessero dedurre i
31.5 punti supplementari ottenuti nella seconda valutazione dal punteggio
totale, l'aggiudicatario raggiungerebbe ancora un punteggio di 425.875
punti (= 457 31.125), corrispondente ad un indice di economicità (l'indice
di economicità è calcolato sulla base della seguente formula contenuta alla
pag. 19 della documentazione d'appalto:
Totale offerta economica (CHF) . /. Valore d'uso) di 1.547.297 (=
658955 ./. 425.875). In altre parole, anche senza i punti supplementari
ottenuti nell'ambito della seconda valutazione l'aggiudicatario disporrebbe
ancora di un indice di economicità più basso di quello dei ricorrenti (1685),
per cui anche in questo caso gli sarebbe stata aggiudicata la commessa.
La situazione rimarrebbe invariata anche se si calcolasse nuovamente
l'indice di economicità dell'offerta dei ricorrenti aggiungendo il totale delle
deduzioni apportate nella seconda valutazione al numero di punti ottenuti.
In questo caso l'indice di economicità dell'offerta dei ricorrenti avrebbe
come risultato 1601.143 (= 869.421 ./. (515 + 27)).
7. In riassunto, da un esame prima facie della situazione giuridica materiale
emerge che la valutazione dell'idoneità da parte del committente è
avvenuta a giusto titolo e che anche se si dovesse ritenere plausibili le
censure mosse dai ricorrenti contro la valutazione dei criteri di
27
aggiudicazione 3a e 3c, nulla cambierebbe al risultato. Ne consegue che il
ricorso non può che rivelarsi manifestamente infondato. Anche se si
volesse ammettere che il ricorso non è manifestamente infondato e se si
esaminasse la domanda dell'effetto sospensivo sulla base delle probabilità
di successo preponderantemente positive o negative del ricorso, non si
giungerebbe ad altra conclusione. Visto quanto precede non può essere
conferito l'effetto sospensivo al ricorso e la domanda corrispondente
presentata dai ricorrenti va di conseguenza respinta.
8. Le spese processuali derivanti dalla presente decisione verranno
considerate con la decisione nel merito (art. 65 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è respinta.
2. Le spese processuali verranno definite con la decisione di merito.
3. Comunicazione:
- ai ricorrenti (rappresentante legale; atto giudiziario; previo fax)
- al consorzio aggiudicatario (rappresentante legale; raccomandata; previo
fax)
- all'autorità aggiudicatrice (raccomandata; previo fax)
Il Giudice istruttore: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedio giuridico
La presente decisione incidentale può essere impugnata presso il Tribunale federale
svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) e
se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2 LTF).
Data di spedizione: 21 settembre 2007