B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-_______
Sen t en z a d e l 1 8 g e nn a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Hans Urech,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
…,
ricorrente,
contro
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI,
Centro regionale Rivera,
Via Lagacci 8, CP 443, 6802 Rivera,
autorità inferiore.
Oggetto
Servizio civile – convocazione d'ufficio.
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Ritenuto in fatto che
mediante decisione del 10 gennaio 2011, l'Organo d'esecuzione del
servizio civile (di seguito, l'autorità inferiore) ha ammesso A._______ (di
seguito, il ricorrente), musicista-cantante professionista nato il …, a
prestare servizio civile,
tramite scritto del 7 novembre 2014, l'autorità inferiore ha ricordato al
ricorrente che doveva prestare, nel 2015, perlomeno 26 giorni di servizio
civile sui 47 rimanenti, invitandolo a sottoporre una convenzione d'impiego
entro il 15 gennaio 2015,
il ricorrente non ha ottemperato, dimodoché l'autorità inferiore gli ha
trasmesso un richiamo scritto, il 30 gennaio 2015, per presentare una
convenzione d'impiego entro il 28 febbraio 2015, sotto comminatoria di una
convocazione d'ufficio e dell'assegnazione di un impiego prestabilito,
invitandolo pure ad indicare eventuali impieghi non idonei e ricordandogli
che la tassa per la redazione di una convocazione d'ufficio può raggiungere
CHF 540.-,
come si evince dallo scambio di messaggi elettronici tra le parti, protrattosi
dal 5 marzo al 3 giugno 2015, l'autorità inferiore ha prorogato il termine del
ricorrente per presentare una convenzione d'impiego fino al 12 giugno
2015,
il ricorrente non si è manifestato, per cui l'autorità inferiore, mediante due
decisioni del 30 giugno 2015, gli ha fissato un periodo d'impiego, dal
26 ottobre al 20 novembre 2015, all'azienda agricola "..." (attività di cura
del paesaggio rurale), accollandogli una tassa di CHF 315.- (decisione
relativa alla convocazione d'ufficio ad un periodo d'impiego del servizio
civile), e gli ha ingiunto di partecipare ad un colloquio di presentazione
presso la detta azienda il 3 settembre 2015 (decisione relativa alla
convocazione al colloquio di presentazione),
l'autorità inferiore ha spedito le due decisioni al ricorrente mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento del 30 giugno 2015, che la Posta
ha tentato di recapitare, senza successo, il 1° luglio 2015,
il ricorrente non ha ritirato la lettera raccomandata entro l'8 luglio 2015, per
cui la Posta l'ha rinviata all'autorità inferiore il 9 luglio 2015,
tramite scritti del 14 e 20 luglio 2015, con allegate copie delle rispettive
decisioni, l'autorità inferiore ha tenuto ad informare il ricorrente
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dell'avvenuta notifica infruttuosa, avvertendolo del fatto che il termine per
impugnarle stava già decorrendo,
con ricorso del 17 agosto 2015, il ricorrente ha chiesto al Tribunale
amministrativo federale (TAF) di annullare le due decisioni, ritenuto che il
genere di attività previsto "è totalmente incompatibile con la [sua] attività
professionale di cantante" ed il periodo scelto, con l'esposizione durante
45 ore settimanali "alle temperature invernali e alle intemperie […]
costituisce un manifesto arbitrio", definendo inoltre le tre ore e mezza di
lavoro, contabilizzate dall'autorità inferiore per il calcolo della tassa di
CHF 315.-, "una vera e propria presa per i fondelli",
questo Tribunale ha invitato l'autorità inferiore, il 26 agosto 2015, ad
inoltrare una risposta al ricorso, con produzione dell'intero incarto
(numerato e corredato di un indice degli atti), entro l'11 settembre 2015,
tempestivamente, l'autorità inferiore ha risposto al ricorso e prodotto l'intero
incarto con l'indice degli atti, inclusa la lista degli scambi di messaggi
elettronici e delle telefonate, rilevando in particolare che la professione di
musicista non sarebbe incompatibile con l'impiego previsto, tanto più che
il ricorrente è giovane e sano, che le ore di lavoro contabilizzate per il
disbrigo della pratica sarebbero plausibili, adeguate e abituali, e che,
rispetto alla decisione sul colloquio di presentazione del 3 settembre 2015,
non si dovrebbe in definitiva entrare nel merito per difetto di qualsivoglia
interesse pratico allo stato attuale delle cose,
questo Tribunale ha quindi invitato il ricorrente a replicare entro il 20 ottobre
2015, ma egli non si è manifestato,
e considerato in diritto che
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'autorità inferiore possono essere
portate davanti a questo Tribunale (art. 63 cpv. 1 lett. b della legge federale
sul servizio civile sostitutivo del 6 ottobre 1995 [LSC, RS 824.0]),
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ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento davanti all’autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA), condizioni adempiute in concreto,
il termine per ricorrere contro misure disciplinari, convocazioni e decisioni
di interruzione o di proroga di impieghi, è di 10 giorni (art. 66 lett. a LSC),
lo stesso non decorrendo, in particolare, dal 15 luglio al 15 agosto incluso
(art. 22a cpv. 1 lett. b PA e 65 cpv. 4 LSC); in concreto, conformemente agli
atti, la notifica al ricorrente delle decisioni impugnate deve essere reputata
avvenuta l'8 luglio 2015 (art. 20 cpv. 2bis PA), dimodoché, vista la
sospensione estiva dei termini, il ricorso, inoltrato il 17 agosto 2015, è
tempestivo,
il ricorso, soddisfacendo peraltro ai requisiti minimi di contenuto e di forma
(art. 52 cpv. 1 PA), è così ammissibile,
l'obbligo di prestare servizio civile sussiste fino a raggiungere la durata
complessiva dovuta (art. 8 e 9 lett. d LSC), 26 giorni all'anno dovendo
comunque essere compiuti a partire dal 27° anno di età (art. 39a cpv. 1
dell'ordinanza sul servizio civile dell'11 settembre 1996 [OSCi, RS 824.01]);
esso dura, al più tardi, fino alla fine dell'anno in cui il civilista compie 34
anni (art. 11 cpv. 2 LSC e 13 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'esercito
e sull'amministrazione federale del 3 febbraio 1995 [legge militare, LM, RS
510.10]); in concreto, il ricorrente compirà trentaquattro anni il …, per cui il
suo obbligo di prestare servizio civile dura fino al 31 dicembre 2016,
il ricorrente pretende innanzitutto che l'impiego assegnatogli dall'autorità
inferiore sia "totalmente incompatibile", senza precisarne le ragioni, con la
sua attività professionale di cantante; altrimenti detto, egli censura
l'idoneità dello stesso,
il civilista deve cercare gli istituti di impiego e concordarne con essi i periodi,
l'autorità inferiore fornendo le informazioni e, su richiesta, anche
l'assistenza necessarie (art. 31a cpv. 1 e 2 OSCi); se i risultati della ricerca
non consentono di emettere una convocazione, l'autorità inferiore
determina dove e quando è compiuto il periodo d'impiego (convocazione
d'ufficio), prendendo in considerazione l'attitudine del civilista e gli interessi
di un'esecuzione corretta (art. 31a cpv. 4 OSCi); essa basa la valutazione
dell'idoneità del civilista ad un periodo d'impiego in particolare sul risultato
dell'accordo con l'istituto d'impiego e sul fatto che egli soddisfi le esigenze
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particolari dell'impiego conformemente al mansionario (art. 19 cpv. 2 LSC
e 32a OSCi),
in concreto, l'autorità inferiore ha chiesto al ricorrente, già il 7 novembre
2014, di presentare una convenzione d'impiego entro il 15 gennaio 2015,
quindi gli ha notificato un primo e ultimo richiamo con un nuovo termine
fino al 28 febbraio 2015, dopodiché, in seguito ad uno scambio di messaggi
elettronici, gli ha ancora prorogato il termine fino al 12 giugno 2015; il
ricorrente non ha tuttavia ottemperato, in definitiva, al suo obbligo di
presentare una convenzione d'impiego, dimodoché l'autorità inferiore l'ha
convocato d'ufficio, assegnandogli un impiego come collaboratore alla cura
del paesaggio rurale presso l'azienda agricola "...", da svolgere dal 26
ottobre al 20 novembre 2015,
più in dettaglio, il ricorrente non ha saputo, sull'arco del periodo protrattosi
dall'inizio di novembre 2014 all'inizio di giugno 2015, ossia sette mesi,
presentare all'autorità inferiore una convenzione di impiego di sua scelta,
senza che siano ravvisabili agli atti motivi plausibili; non esistono neppure
elementi per pensare che l'attività di cura del paesaggio rurale presso
l'azienda in questione, malgrado si tratti di un'occupazione fisica all'aperto
durante 45 ore settimanali nei mesi di ottobre e novembre, non possa
corrispondere alle attitudini generali del ricorrente e sia incompatibile con
la sua attività professionale di cantante, segnatamente in assenza di
qualsiasi documento medico attestante eventuali problemi di salute o
facente stato di controindicazioni relative, per esempio, a possibili influssi
negativi sulla voce in ragione dell'esposizione ad eventuali intemperie,
rispettivamente al freddo; del resto, egli non ha mai indicato all'autorità
inferiore eventuali impieghi non idonei, nonostante quest'ultima lo avesse
invitato a farlo il 30 gennaio 2015; peraltro, egli si è limitato, nell'ambito del
ricorso, a definire il periodo d'impiego autunnale come un manifesto
arbitrio, senza precisarne le ragioni, ed ha in seguito omesso di apportare
chiarimenti, rispettivamente complementi di informazione tramite una
replica, malgrado l'invito del Tribunale; date queste circostanze, l'impiego
assegnato al ricorrente deve essere considerato esigibile (cfr. sentenza
TAF B-5777/2013 del 27 novembre 2013 consid. 4.2 e 4.3),
visto quanto precede, convocando d'ufficio il ricorrente e assegnandogli
l'impiego menzionato con l'obbligo di partecipare al colloquio di
presentazione, l'autorità inferiore ha agito conformemente al diritto
federale,
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per l'emanazione di una convocazione d'ufficio, l'autorità inferiore riscuote
una tassa, dall'importo orario di CHF 90.-, calcolata in base al dispendio di
tempo, la quale non può eccedere CHF 540.- (art. 111b cpv. 1 e 2 OSCi),
in concreto, il ricorrente pretende che la tassa di CHF 315.- sia eccessiva,
ragione per cui ha chiesto la produzione dell'intero incarto da parte
dell'autorità inferiore; l'autorità inferiore ha esposto in dettaglio, nella sua
risposta al ricorso, l'attività che ha eseguito per sbrigare la pratica,
quantificando altresì il tempo impiegato; dal canto suo, il ricorrente ha
omesso di esprimersi in proposito tramite una replica, malgrado l'invito del
Tribunale,
visto quanto precede, e alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. sentenza TAF B-6202/2014 del 30 ottobre 2014), la tassa di CHF 315.-
risulta essere proporzionata e conforme al diritto federale,
il ricorso deve essere pertanto respinto e le decisioni di convocazione
d'ufficio ad un periodo di impiego del servizio civile come pure al colloquio
di presentazione devono essere confermate, fatta salva la fissazione di
nuove date da parte dell'autorità inferiore,
la procedura davanti al Tribunale è gratuita, purché non si tratti di un ricorso
temerario (art. 65 cpv. 1 LSC),
un ricorso è "temerario o irresponsabile", se è manifestamente sprovvisto
di possibilità di esito favorevole, tanto che sarebbe addirittura abusivo
proporlo, soltanto quando appare escluso che il ricorrente possa anche
solo parzialmente vincere la causa (cfr. DTF 105 V 107 consid. 3),
in concreto, il ricorrente, ha limitato la sua argomentazione ad espressioni
vaghe, come "è evidente che", o "manifesto arbitrio", oppure prive di
qualsiasi connotazione giuridica, come "presa per i fondelli", senza
approfondimento alcuno; tale pochezza argomentativa in un caso
palesemente chiaro ed in cui nulla può essere rimproverato all'autorità
inferiore, mostra l'intento dilatorio del ricorrente, al quale, rappresentato da
un avvocato, non poteva assolutamente sfuggire che il ricorso era
manifestamente privo di possibilità di esito favorevole, al fine di evitare di
adempiere ai suoi obblighi di servizio civile, ancora ben 47 giorni, durante
gli ormai pochi mesi rimanenti fino alla fine dell'anno corrente; di
conseguenza, vista la temerarietà del gravame, si giustifica di addossare
al ricorrente le spese processuali di CHF 1'000.- (cfr. sentenza TAF
B-4791/2014 del 21 ottobre 2014),
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infine, non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC),
la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. i della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'000.- sono messe a carico del ricorrente.
3.
Non sono versate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (raccomandata;
allegato: bollettino di versamento);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata;
atti di ritorno);
– all'Organo centrale d'esecuzione del servizio civile, Thun
(raccomandata).
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Dario Quirici
Data di spedizione: 21 gennaio 2016