B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-5164/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Eva Schneeberger, Pietro Angeli-Busi,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
Consorzio X._______, composto da:
1. A._______ SA, ,
2. B._______ AG,
entrambe patrocinate dall'avv. Anna Ciaranfi Zanetta,
Studio Legale, 6772 Rodi-Fiesso,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale delle strade USTRA,
Servizio giuridico e acquisti di terreno, 3003 Berna,
patrocinata dall'avv. Romina Biaggi,
Studio legale avv. Luigi Mattei,
via Dogana 2, casella postale 2747, 6500 Bellinzona,
autorità aggiudicatrice.
Oggetto
Acquisti pubblici.
Decisione di aggiudicazione concernente il progetto
“N2 Secondo tubo San Gottardo, autore rapporto di impatto
sull‘ambiente (RIA) 2a fase e 3a fase come opzione“,
pubblicata in SIMAP del 26 agosto 2013
(N. della pubblicazione 788441).
B-5164/2013
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Fatti:
A.
Con pubblicazione su SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse
Pubbliche in Svizzera; N. della pubblicazione 770213) del 5 aprile 2013
l'Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA, committente, autorità
aggiudicatrice) ha indetto un pubblico concorso, impostato secondo la
procedura aperta, per la delibera di una commessa di servizi intitolata “N2
Secondo tubo San Gottardo, autore rapporto di impatto sull‘ambiente
(RIA) 2a fase e 3a fase come opzione“ ed avente per oggetto l'elabora-
zione del Rapporto di Impatto sull'Ambiente (RIA) 2a e 3a fase in opzio-
ne, secondo la legge federale sulla protezione dell'ambiente, rispettiva-
mente secondo l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambien-
te, per la costruzione del secondo tubo del San Gottardo, compresi tutti i
provvedimenti per l'integrazione nel sistema di gallerie esistente nonché i
lavori di adattamento e i nuovi manufatti connessi (bando di concorso,
punti 2.2 e 2.5)
B.
Entro il termine di chiusura per presentare le offerte (31 maggio 2013; cfr.
punto 1.4 del bando) all'autorità aggiudicatrice sono pervenute sei offerte,
di cui quella delle ricorrenti (fr. 1'314'106.50, IVA esclusa) e quella di
Y._______ SA (di seguito: aggiudicataria; fr. 1'612'548.00, IVA inclusa;
l'importo senza IVA ammonta a fr. 1'493'100.-).
C.
Con pubblicazione su SIMAP del 26 agosto 2013 l'autorità aggiudicatrice
ha deliberato la commessa a Y.________ SA per un importo di
fr. 1'612'548.00 (IVA inclusa) e in data 26 agosto 2013 ne ha fatto comu-
nicazione alle ricorrenti, allegando la tabella anonima di valutazione.
D.
In data 5 settembre 2013 ha avuto luogo un debriefing presso la filiale
USTRA a Bellinzona.
E.
Contro la decisione di aggiudicazione del 26 agosto 2013 le ricorrenti so-
no insorte con ricorso del 13 settembre 2013 (data d'entrata 16 settembre
2013), postulando, in via superprovvisionale e provvisionale, di concede-
re l'effetto sospensivo al ricorso. In via principale, le ricorrenti propongono
l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la
delibera della commessa in loro favore. In via subordinata, esse postula-
no l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa al
B-5164/2013
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committente per nuova valutazione dell'offerta da parte di un gremio neu-
trale con conoscenze specifiche nel campo ambientale di grossi progetti
infrastrutturali di trasporto stradale e ferroviario. In tutti i casi, le ricorrenti
chiedono che venga loro concessa la presa in visione di tutti gli atti e do-
cumenti utilizzati per la procedura di aggiudicazione, compresi i rapporti
di valutazione di tutti gli offerenti. Protestate tasse, spese e ripetibili.
In sintesi, le ricorrenti ritengono che la loro offerta sia stata sottovalutata
nell'esame dei criteri di aggiudicazione "CA 1 persone chiave", "CA 3 Ana-
lisi del mandato e proposte di procedimento" e "C4 Organizzazione
dell'offerente" e che sia stato violato in più occasioni il principio della pari-
tà di trattamento. Esse indicano di aver ottenuto lo stesso punteggio
dell'aggiudicataria nei criteri di aggiudicazione "CA 3 Analisi del mandato
e proposte di procedimento" e "CA4 Organizzazione dell'offerente", men-
tre al criterio di aggiudicazione "CA 1 persone chiave" le ricorrenti hanno
ottenuto un punteggio di 4 contro i 5 dell'aggiudicataria. Se avessero ot-
tenuto lo stesso punteggio dell'aggiudicataria, la commessa sarebbe stata
loro aggiudicata in virtù del miglior prezzo. In considerazione dei 10 punti
di differenza nel punteggio complessivo e della valutazione del "CA 1 per-
sone chiave" con 4 punti, le ricorrenti ritengono che vi sia un interesse
preponderante affinché venga concesso l'effetto sospensivo al ricorso.
Per quanto attiene al "CA 1 persone chiave", le ricorrenti contestano la
motivazione addotta dall'autorità aggiudicatrice nel corso del debriefing. A
loro dire, l'esperienza di oltre vent'anni del capo progetto (CP) e il proget-
to di riferimento indicato avrebbero dovuto essere valutati entrambi con
un 5 anziché con un 4 e un 3. Il bando di concorso non avrebbe richiesto
un progetto di riferimento nell'ambito di un progetto di galleria e la nota 3
non sarebbe quindi giustificata. Ella ritiene che il progetto degli svincoli di
Mendrisio quale progetto di riferimento riportato nella propria offerta tocca
tutti gli aspetti ambientali, si colloca in una regione molto sollecitata dal
punto di vista ambientale e riguarda un'arteria autostradale come nel ca-
so della commessa in oggetto.
In relazione al "CA 3 Analisi del mandato e proposte di procedimento", le
ricorrenti fanno valere dapprima come non sia loro chiaro il gremio che ha
valutato tale criterio, nutrendo dubbi sulle conoscenze linguistiche italiane
degli esaminatori. Se ciò fosse il caso, il principio della parità di tratta-
mento sarebbe violato. In secondo luogo le ricorrenti reputano che il do-
cumento trasmesso in sede d'offerta dovrebbe avere una nota di almeno
4 se non 5 invece del 3 ottenuto, segnalando di aver illustrato dettaglia-
tamente quanto richiesto dal committente e di conoscere perfettamente la
B-5164/2013
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tematica. Le ricorrenti lamentano di non essere state convocate dal
committente per un chiarimento dell'offerta in relazione alle riserve e alle
questioni aperte giusta il cap. 2.3.2.2.
Quo al "C4 Organizzazione dell'offerente", le ricorrenti ritengono che la
nota corretta sia 5 anziché 4, in quanto gli studi aderenti al consorzio
hanno un'ottima conoscenza delle realtà territoriali ticinesi, i loro collabo-
ratori dispongono di qualifiche perfette e possono garantire un'elabora-
zione bilingue del progetto.
Infine, le ricorrenti, rinviando alla tabella anonima di valutazione, manife-
stano dubbi circa la valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione nei
confronti dei singoli offerenti e sull'osservanza del principio della parità di
trattamento sia in maniera orizzontale che verticale (cfr. consid. 4).
F.
Con decisione incidentale del 16 settembre 2013 lo scrivente Tribunale
amministrativo federale ha conferito al ricorso, in via superprovvisionale,
l'effetto sospensivo, vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di
esecuzione che potrebbe pregiudicare l'esito del presente procedimento,
segnatamente la conclusione del contratto con l'aggiudicatario. Nel con-
tempo il Tribunale ha fissato un termine all'autorità aggiudicatrice fino al
30 settembre 2013 per prendere posizione sulla domanda di conferimen-
to dell'effetto sospensivo e produrre gli atti preliminari, rispettivamente fi-
no al 14 ottobre 2013 per inoltrare una risposta al ricorso nel merito. Allo
stesso modo è stata data all'aggiudicataria l'opportunità di esprimersi en-
tro gli stessi termini sulle questioni procedurali e di merito, nella misura in
cui desiderasse costituirsi come controparte.
Visto che entro il termine del 19 settembre 2013, fissato con decisione in-
cidentale del 16 settembre 2013, al Tribunale non è pervenuta alcuna o-
biezione delle ricorrenti a tale riguardo, con ordinanza del 23 settembre
2013 sono stati trasmessi all'aggiudicataria gli allegati al ricorso.
G.
Con risposta del 30 settembre 2013 l'autorità aggiudicatrice propone, in
via cautelare, di negare alle ricorrenti la facoltà di consultare liberamente
tutti gli atti, così come la facoltà di replicare, nonché di respingere l'istan-
za di concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, ella postula di nega-
re alle ricorrenti la facoltà di consultare liberamente tutti gli atti e di re-
spingere il ricorso.
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In contemporanea alla risposta, l'autorità aggiudicatrice ha inoltrato la do-
cumentazione di gara corredata da un indice e precisato quali atti posso-
no, a suo avviso, essere consultati integralmente o limitatamente dalle
parti.
Quo al "CA 1 persone chiave", il committente corregge le allegazioni delle
ricorrenti, nella misura in cui egli avrebbe loro comunicato in sede di de-
briefing che C._______ era stato valutato con un 5 per il curriculum vitae
e con un 3 per il progetto di riferimento, per cui la differenza di valutazio-
ne delle offerte delle ricorrenti e dell'aggiudicataria risiederebbe solo nella
referenza portata. A mente dell'autorità aggiudicatrice, il progetto di am-
pliamento dello svincolo autostradale di Mendrisio riportato da C.______
è riferito a un progetto autostradale per una tratta a cielo aperto e non ter-
rebbe conto delle problematiche da considerare in un progetto in galleria
come nel caso di specie. Per contro, la referenza portata dal capo proget-
to dell'aggiudicataria, ossia la Galleria di base del Ceneri, sarebbe simile
a quella messa in appalto nel progetto in esame ed inoltre atta a raggiun-
gere gli obiettivi. I due oggetti di referenza non avrebbero potuto essere
trattati allo stesso modo. L'autorità aggiudicatrice fa osservare che le ri-
correnti contestano in realtà l'adeguatezza della decisione impugnata, la
quale non può essere motivo di ricorso.
In relazione al "CA 3 Analisi del mandato e proposte di procedimento",
l'autorità aggiudicatrice rimarca di non avere alcun obbligo di convocare i
ricorrenti per chiarire il contenuto della loro offerta e che una tale convo-
cazione sarebbe stata contraria al principio della parità di trattamento tra
offerenti, nella misura in cui nessuno sarebbe stato chiamato a precisare
il contenuto della propria offerta. Inoltre, soggiunge il committente, le "ri-
serve e questioni aperte" indicate dalle ricorrenti sono state considerate
irrilevanti per la valutazione dell'offerta e quindi non suscettibili a conferire
un punteggio maggiore. Anche in questo caso le ricorrenti contesterebbe-
ro l'inadeguatezza. L'autorità aggiudicatrice asserisce come non vi sia
motivo di dubitare della competenza del gruppo di valutazione, composto
da sei persone, di cui tre di madrelingua italiana e tre tedesca, tutti con
formazione ingegneristica, di cui tre con fondate conoscenze in ambito
ambientale e procedurale. Allo stesso modo, ella contesta una presunta
imparzialità del gruppo di valutazione.
Per quanto attiene alla valutazione del "CA 4 Organizzazione dell'offeren-
te", il committente sostiene che le ricorrenti non hanno ottenuto la nota
massima in quanto l'organigramma presentato non avrebbe indicato le
collaborazioni con il resto dell'organizzazione del progetto.
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L'autorità aggiudicatrice ritiene come le censure sollevate dalle ricorrenti
in relazione alle note attribuite ai vari offerenti siano ininfluenti ai fini delle
domande di giudizio, segnalando comunque che i quattro criteri di aggiu-
dicazione sono indipendenti gli uni dagli altri.
Il committente conclude che da un esame prima facie della situazione
giuridica materiale emerge che il ricorso sia manifestamente infondato e
la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo andrebbe quindi re-
spinta. Nella denegata ipotesi che ciò non ne sia il caso, l'interesse pub-
blico ad un'esecuzione immediata della commessa sarebbe manifesta-
mente preponderante.
H.
Con scritto del 30 settembre 2013 l'aggiudicataria ha dichiarato di rinun-
ciare a prendere posizione sulla domanda di conferimento dell'effetto so-
spensivo.
I.
Con ordinanza del 3 ottobre 2013 lo scrivente Tribunale ha trasmesso alle
ricorrenti l'indice degli atti e concesso di prendere parzialmente visione
della documentazione di gara, segnatamente del rapporto di valutazione
(cfr. per i dettagli consid. 5).
J.
Con completamento del ricorso dell'11 ottobre 2013 le ricorrenti manten-
gono le conclusioni postulate nell'atto di ricorso e, in aggiunta ad esse,
chiedono, in riferimento al "CA3 Analisi del mandato e proposte di proce-
dimento", l'allestimento di una perizia da parte di esperti neutrali concor-
dati tra le parti con perfette conoscenze della lingua italiana.
In riferimento al "CA1 persone chiave" le ricorrenti fanno inoltre valere
come, a loro avviso, sia stato introdotto un sottocriterio, cioè l'esigenza
che per il capo progetto l'esperienza doveva riferirsi specificatamente ad
un progetto di galleria. Ciò non sarebbe accettabile in quanto non indicato
nel bando di concorso. Le ricorrenti sostengono che nel curriculum vitae
del capo progetto sono elencate 10 referenze di RIA in relazione a galle-
rie stradali, autostradali e ferroviarie. Sarebbe stato sufficiente uno sguar-
do al curriculum vitae del capo progetto per rendersi conto dell'esperienza
nell'ambito di costruzione di gallerie, nonché nell'ambito delle discariche.
Le ricorrenti contestano per la prima volta la sottovalutazione del sostituto
capo progetto per le ricorrenti rispettivamente la sopravvalutazione dello
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stesso per l'aggiudicataria, chiedendo che la nota assegnata alla contro-
parte sia ridotta di un punto e la nota assegnata alle ricorrenti aumentata
di un punto.
Per il "CA3 Analisi del mandato e proposte di procedimento", le ricorrenti
chiedono che venga loro assegnata almeno la nota 4.
Per il "CA4 Organizzazione dell'offerente", le ricorrenti chiedono che ven-
ga loro assegnata la nota 5 al posto della nota 4, mentre alla controparte
la nota 3.
K.
Con scritto del 14 ottobre 2013 l'aggiudicataria dichiara di non costituirsi
formalmente come parte.
L.
Con osservazioni del 28 ottobre 2013 sul complemento dei motivi del ri-
corso l'autorità aggiudicatrice mantiene le conclusioni formulate in sede di
risposta.
In riferimento al "CA1 Persone chiave", il committente rimanda alla rispo-
sta per la valutazione del capo progetto e contesta le allegazioni delle ri-
correnti in relazione alla valutazione del sostituto capo progetto.
Per quanto attiene al "CA3 Analisi del mandato e proposte di procedimen-
to", l'autorità aggiudicatrice ribadisce che tutti i componenti del gruppo di
valutazione hanno una formazione ingegneristica e la metà di essi dispo-
ne di conoscenze fondate in ambito ambientale e procedurale. A suffragio
di tali allegazioni, il committente fa un elenco di progetti a cui il gruppo di
valutazione ha preso parte, dichiarando la disponibilità a trasmettere i
giustificativi di tali referenze, qualora il tribunale lo ritenesse necessario. Il
committente ripete di aver attribuito un punteggio superiore a quegli offe-
renti che sono stati in grado di individuare che la gestione dei materiali e
di altre tematiche legate alla fase di cantiere, considerata la particolarità
del progetto messo in concorso, e in alternativa alla prassi/indicazioni
previste dalla direttiva, doveva essere anticipata al RIA fase 2 invece di
essere trattata al RIA fase 3. In tale contesto, il committente allega un e-
stratto delle offerte E e D, da cui, a suo avviso, risulta la particolarità della
collaborazione e iterazione tra la progettazione ed elaborazione del RIA,
in particolare per quanto riguarda la gestione del materiale, rispettivamen-
te l'importanza della tematica della gestione del materiale, chiedendo che
il contenuto degli estratti menzionati venga mantenuto confidenziale.
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Per quanto riguarda la valutazione del "CA4 Organizzazione dell'offeren-
te", l'autorità aggiudicatrice ritiene che le ricorrenti si siano limitate ad e-
lencare i temi, ma non le modalità di coordinamento e non abbiano inte-
grato la collaborazione con la parte progettuale dell'opera che è stata og-
getto di un concorso separato denominato "N2 secondo tubo San Gottar-
do: Ingegnere progettista (IP) per progetto generale (GP) e progetto ese-
cutivo (AP) come opzione". Il committente allega a tale riguardo un estrat-
to dell'offerta F, valutata con un 5, per meglio evidenziare le caratteristi-
che premiate, chiedendo che detti documenti vengano mantenuti confi-
denziali.
M.
Con ordinanza del 30 ottobre 2013 le osservazioni dell'autorità aggiudica-
trice del 28 ottobre 2013 sono state trasmesse per conoscenza alle ricor-
renti e nel contempo è stata comunicata la conclusione dello scambio di
scritti, su riserva di ulteriori provvedimenti istruttori o memorie delle parti.
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente ver-
tenza.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia d'ufficio e con pieno
potere d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6,
consid. 1 con rinvii; DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).
1.2 Contro le decisioni concernenti segnatamente l'aggiudicazione e l'e-
sclusione dalla procedura di aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tri-
bunale amministrativo federale (art. 29 lett. a e d in relazione all'art. 27
cpv. 1 LAPub). La legittimazione a ricorrere di offerenti non considerati
dall'aggiudicazione risulta dall'art. 48 PA in relazione con l'art. 26 cpv. 1
LAPub (DTAF 2007/13 consid. 1.4).
1.3 La LAPub comprende solo gli acquisti pubblici che sono subordinati
all'Accordo sugli appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994 nell'ambito del
trattato per l'istituzione del GATT/OMC (Accordo GATT;
RS 0.632231.422; cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.1 con rinvii). La LAPub è
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applicabile soltanto se il committente è soggetto a questa legge (art. 2
cpv. 1 LAPub), il valore stimato della commessa raggiunge i valori soglia
fissati dall'art. 6 cpv. 1 LAPub e all'applicazione non si oppone una delle
eccezioni previste dall'art. 3 LAPub.
L'USTRA è parte dell'Amministrazione generale della Confederazione ed
è soggetto alla LAPub (art. 2 cpv. 1 lett. a LAPub). La commessa in esa-
me, intitolata “N2 Secondo tubo San Gottardo, autore rapporto di impatto
sull‘ambiente (RIA) 2a fase e 3a fase come opzione", ha per oggetto l'e-
laborazione del Rapporto di Impatto sull'Ambiente (RIA) 2a e 3a fase in
opzione, secondo la legge federale sulla protezione dell'ambiente, rispet-
tivamente secondo l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'am-
biente, per la costruzione del secondo tubo del San Gottardo, compresi
tutti i provvedimenti per l'integrazione nel sistema di gallerie esistente
nonché i lavori di adattamento e i nuovi manufatti connessi (bando di
concorso, punti 2.2 e 2.5) e rientra quindi nel novero delle commesse di
servizi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b LAPub in relazione all’allegato 1, ap-
pendice 4 dell’Accordo GATT (cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.3). Considerati
i prezzi delle offerte (fr. 1'314'106.50, IVA esclusa per l'offerta delle ricor-
renti, e fr. 1'493'100.-, IVA esclusa per l'offerta dell'aggiudicataria) sono
incontestabilmente superati i valori soglia conformemente alle disposizio-
ni di legge (art. 6 cpv. 1 lett. b LAPub, nonché art. 6 cpv. 2 LAPub in rela-
zione con l'art. 1 lett. b dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'eco-
nomia, della formazione e della ricerca [DEFR; prima DFE] del 23 no-
vembre 2011 sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per
gli anni 2012 e 2013, RU 2011 5581).
Non sussistendo inoltre alcuna eccezione ai sensi dell'art. 3 LAPub la
presente commessa rientra nel campo di applicazione della LAPub, come
del resto riconosciuto dalle parti.
Ritenuto quanto precede, sono dati i presupposti per entrare nel merito
del ricorso.
2.
2.1 L'offerta delle ricorrenti ha ottenuto un punteggio di 388, contro i 398
punti dell'offerta dell'aggiudicataria. Entrambe le offerte sono state valuta-
te con la nota 3 al criterio di aggiudicazione 3 "Analisi di mandato e pro-
poste di procedimento", rispettivamente con la nota 4 al criterio di aggiu-
dicazione 4 "Organizzazione dell'offerente". Al criterio di aggiudicazione 1
"Persone chiave" le ricorrenti hanno ottenuto la nota 4 per il capo proget-
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to e la nota 3 per il sostituto capo progetto, mentre l'aggiudicataria ha ot-
tenuto la nota 5 per il capo progetto e la nota 4 per il sostituto capo pro-
getto. Al criterio di aggiudicazione 2 (prezzo) le ricorrenti hanno raggiunto
il punteggio massimo di 150 punti (voto 5) contro i 130 punti (voto 4.32)
dell'aggiudicataria.
Le ricorrenti non contestano né la scelta, né l'esame dei criteri di idoneità
da parte dell'autorità aggiudicatrice. Le censure delle ricorrenti sono rivol-
te ai criteri di aggiudicazione e alla valutazione delle offerte sulla base di
tali criteri operata dall'autorità aggiudicatrice. Esse sono incentrate sulla
valutazione dei criteri di aggiudicazione 1, 3 e 4, in particolare del criterio
di aggiudicazione 1, essendo l'unico dei tre ad essere stato valutato in
maniera differente rispetto all'offerta dell'aggiudicataria.
2.2 La stazione appaltante dispone di un ampio margine di apprezzamen-
to nella scelta e ponderazione dei criteri di aggiudicazione. Il Tribunale
amministrativo federale interviene soltanto se sussistono condizioni quali-
ficate, segnatamente un abuso o un eccesso del potere di apprezzamen-
to (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6742/2011 del 2 set-
tembre 2012 consid. 2.2, B-6082/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.2,
decisione incidentale B-1439/2009 del 13 maggio 2009 consid. 4.7.1; cfr.
anche DTF 125 II 86 consid. 6).
Il fruire di un potere di apprezzamento in relazione alla scelta dei criteri di
aggiudicazione non significa tuttavia che il committente sia completamen-
te libero di disporre, bensì ch'egli è vincolato alla Costituzione e deve os-
servare in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento e della
proporzionalità, nonché rispettare il senso e lo scopo dell'ordinamento
giuridico (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-7571/2009 del
20 aprile 2011 consid. 7.3; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra
2006, n. 441).
Anche nel quadro della valutazione delle offerte l'autorità aggiudicatrice
dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-6742/2011 del 2 settembre 2013 consid. 2.2).
In materia di acquisti pubblici il potere cognitivo del Tribunale amministra-
tivo federale è limitato alla violazione del diritto federale, compreso l'ec-
cesso o l'abuso del potere di apprezzamento e all'accertamento incom-
pleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lit. a e b Pa). Non
può essere addotto invece il motivo dell'inadeguatezza (art. 31 LAPub).
L'esclusione della censura dell'inadeguatezza racchiude non solo la scel-
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Pagina 11
ta delle specificazioni tecniche e dei criteri d'idoneità e d'aggiudicazione,
ma si riferisce anche alla valutazione delle offerte (PETER GALLI/ANDRÉ
MOSER/ELISABETH LANG/MARC STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaf-
fungsrechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 1286 e 1388 con ulteriori ri-
ferimenti). Per questi motivi, una correzione del punteggio e della valuta-
zione è presa in considerazione solo nella misura in cui le note e i punti
assegnati si rivelano essere insostenibili e lesivi dal punto di vista giuridi-
co (decisioni incidentali del Tribunale amministrativo federale B-
6762/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1, B-4621/ 2008 del 6 ottobre
2008 consid. 6.3, sentenza B-6082/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.3).
2.3 Conformemente al punto 3.9 del bando di concorso pubblicato in SI-
MAP del 5 aprile 2013, i criteri di aggiudicazione rilevanti per la valutazio-
ne delle offerte, nonché il metodo di valutazione del punteggio sono i se-
guenti:
CA1: PERSONE CHIAVE Ponderazione 30%
Sono considerate persone chiave:
-CP (ponderazione parziale 60%)
-Sost. CP (ponderazione parziale 40%).
Sono valutati i progetti di riferimento (un progetto per ogni persona chiave),
cosi come l’esperienza delle persone chiave secondo il curriculum vitae.
CA2: PREZZO Ponderazione 30%
CA3: ANALISI DEL MANDATO E PROPOSTE DI PROCEDIMENTO
Ponderazione 30%
L’offerente deve fornire un’analisi del compito con particolari priorità di pro-
gettazione per il RIA 2a fase, nel contesto della progettazione del progetto
generale (GP). Il procedimento previsto deve
essere spiegato.
CA4: ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERENTE Ponderazione 10%
VALUTAZIONE DEL PREZZO
La nota più alta (5) è attribuita all’offerta rettificata con il prezzo più basso.
Le offerte, il cui prezzo supera del 100% o più quello dell’offerta più bassa ot-
tengono la nota 0. Tra questi due estremi la valutazione avviene in modo li-
neare (fino a due punti dopo la virgola). Eventuali sconti offerti non sono te-
nuti in considerazione nella valutazione del prezzo.
Tra questi due estremi la valutazione è lineare (arrotondata fino a due punti
dopo la virgola).
Scala di valutazione per i RESTANTI criteri di aggiudicazione
La valutazione va effettuata attraverso una nota da 0 a 5:
0 = soddisfazione dei criteri: non classificabile; qualità delle indicazioni: nes-
suna indicazione
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1 = soddisfazione dei criteri: pessima; qualità delle indicazioni: insufficienti,
incomplete
2 = soddisfazione dei criteri: insufficiente; qualità delle indicazioni: non suffi-
cientemente attinenti al progetto
3 = soddisfazione dei criteri: normale, media; qualità delle indicazioni: media,
corrispondente ai requisiti del bando
4 = soddisfazione dei criteri: buona; qualità delle indicazioni: buona
5 = soddisfazione dei criteri: ottima;qualità delle indicazioni: eccellente, con-
tributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi.
Se un criterio principale consta di sottocriteri, questi vengono valutati.
Il numero di punti del criterio principale risulta dalla somma delle note dei sot-
tocriteri moltiplicata per il loro fattore di ponderazione.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO: somma di tutte le note moltiplicate per il corri-
spondente fattore di ponderazione
(punteggio massimo possibile: 5 [nota] x 100 [% di ponderazione] = 500 pun-
ti).
In relazione ai criteri di aggiudicazione di cui le ricorrenti contestano la va-
lutazione i punti e le note sono stati assegnati nel modo seguente (cfr. ta-
bella Evaluation: Übersicht, allegato E al rapporto di valutazione):
Criteri
di aggiudicazione
Ricorrenti
Punti / nota
Aggiudicataria
Punti / nota
Punteggio
massimo
C1 Personale chiave 108 138 150
capo progetto 72 punti
Nota 4
90 punti
Nota 5
90
(ponderazione
18%)
sostituto capo
progetto
36 punti
Nota 3
48 punti
Nota 4
60
(ponderazione
12%)
C3 analisi del man-
dato e proposte di
procedimento
90 punti
Nota 3
90 punti
Nota 3
150 punti
Nota 5
C4
Organizzazione
dell'offerente
40 punti
Nota 4
40 punti
Nota 4
50 punti
Nota 5
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3.
Criterio di aggiudicazione 1 "Persone chiave"
A titolo prettamente liminare è dapprima attirata l'attenzione sul fatto che
l'oggetto di referenza dell'impresa è esaminato nella fase dei criteri di i-
doneità (criterio di idoneità 1, cfr. punto 3.8 del bando di concorso), men-
tre gli oggetti di referenza delle persone chiave sulla base dei criteri di
aggiudicazione. Almeno laddove la qualità, l'idoneità professionale e l'e-
sperienza hanno un ruolo di spicco per la delibera di una commessa, il
Tribunale federale reputa lecito considerare certi aspetti dell'idoneità
("Mehreignung") anche nel quadro dell'aggiudicazione (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_91/2013 del 23 luglio 2013 consid. 2.2.2-2.2.4). At-
tenendosi alla dottrina in materia, lo scrivente Tribunale non esclude di
principio la considerazione di un reale soprappiù di idoneità anche nell'e-
same dei criteri di aggiudicazione fintanto che sia in un rapporto ragione-
vole con il progetto, per esempio quando sono in gioco, come nel caso di
specie, le referenze o la formazione ed esperienza del personale chiave,
reputando una tale considerazione dell'idoneità inammissibile se si tratta
di una banale commessa di forniture (sentenza del Tribunale amministra-
tivo federale B-6082/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.1.3 seg. con rife-
rimenti alla dottrina). Visto che le parti non hanno del resto messo in di-
scussione tale aspetto nel presente procedimento, si prescinde dal chi-
narsi ulteriormente sulla questione.
3.1 Capo progetto
3.1.1 Nella loro offerta le ricorrenti hanno indicato C._______ quale per-
sona chiave per il capo progetto. Secondo la tabella di valutazione le ri-
correnti hanno ottenuto in questo sottocriterio la nota 4. Quest'ultima risul-
ta dalla media della nota relativa al curriculum vitae (5) e da quella relati-
va ad un singolo progetto di riferimento di C._______ (3). L'aggiudicataria
ha ottenuto la nota massima (5), risultante dalla media della nota per il
curriculum vitae (5) e per il progetto di riferimento (5) della persona chia-
ve indicata. Il metodo di valutazione per le persone chiave è definito e-
splicitamente nel bando di concorso (cfr. consid. 2.3). Nella misura in cui
le ricorrenti asseriscono che per il curriculum vitae del loro capo progetto
sia stata assegnata la nota 4, esse partono quindi da presupposti di fatto
errati.
In relazione a questo sottocriterio, le ricorrenti chiedono di essere valutate
con la nota massima (5).
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3.1.2 Dal momento che il curriculum vitae del capo progetto indicato dalle
ricorrenti è stato onorato con il massimo punteggio, l'unico punto litigioso
nella valutazione del presente (sotto)criterio di aggiudicazione è l'asse-
gnazione della nota 3 per l'oggetto di referenza portato da C._______,
ossia la riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio. Nella
tabella di valutazione (allegato E alla risposta) la stazione appaltante giu-
stifica l'assegnazione del punteggio con l'argomento che non si tratta di
un progetto di galleria ("Kein Tunnelprojekt").
Le ricorrenti rilevano che una referenza di questo genere non sia stata ri-
chiesta dal bando di concorso e da ciò derivano una modifica illecita dei
criteri di aggiudicazione e quindi un motivo sufficiente per annullare la no-
ta assegnata. Le medesime sono dell'avviso che la referenza portata cor-
risponde perfettamente ai temi da trattare e riguarda del resto un'arteria
autostradale nell'ambito del progetto messo a concorso. Le tematiche
ambientali da approfondire non dipenderebbero dalle conoscenze proget-
tuali nel quadro della costruzione di gallerie. Le ricorrenti ribadiscono nel
complemento al ricorso che nelle referenze del capo progetto elencate
nel curriculum vitae secondo l'offerta si trovano oggetti riferiti a gallerie
stradali, autostradali e ferroviarie, nonché a sei delle discariche più impor-
tanti nel Canton Ticino. Sarebbe dunque stato sufficiente consultare il cur-
riculum vitae del capo progetto per trovare referenze nell'ambito della co-
struzione di gallerie.
L'autorità aggiudicatrice respinge le critiche delle ricorrenti circa la pre-
sunta modifica dei criteri di aggiudicazione. Ella giustifica l'assegnazione
della nota 3 con l'argomento che un progetto in galleria comporta una
trattazione specifica di diverse problematiche (il trasporto e lo smaltimen-
to di grandi qualità di materiali oppure le complesse installazioni di cantie-
re, lo smaltimento di grandi quantità di acque e materiali inquinanti), che
non possono essere comparate ad un progetto autostradale di tratta a
cielo aperto. Il committente indica di aver attribuito il voto massimo alla
referenza del capo progetto dell'aggiudicataria "Galleria di Base del Ce-
neri", in quanto un simile oggetto, situandosi nell'ambito specifico di una
galleria di notevole lunghezza del resto molto simile al progetto messo in
appalto, sarebbe atto a dare un contributo decisivo al raggiungimento de-
gli obiettivi, mentre il fatto che la galleria sia ferroviaria o autostradale sa-
rebbe meno rilevante ai fini del RIA.
3.1.3 Prendendo spunto dalle censure sollevate, occorre di seguito chi-
narsi sulla questione di sapere se con l'esigenza che il progetto di riferi-
mento del capo progetto doveva riferirsi ad un progetto di galleria il com-
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Pagina 15
mittente abbia introdotto un nuovo criterio di aggiudicazione e se la valu-
tazione adottata dall'autorità aggiudicatrice è conforme alla legge.
3.1.3.1 L'autorità aggiudicatrice è di regola vincolata al bando di concorso
e alla documentazione di gara, come risulta in particolare dal principio di
trasparenza e della parità di trattamento (art. 1 cpv. 2 LAPub). Al commit-
tente è vietato di modificare a posteriori i criteri di aggiudicazione pubbli-
cati nel bando di concorso. Egli agisce in modo avverso al diritto in mate-
ria di acquisti pubblici se tralascia di considerare singoli criteri nell'ambito
della valutazione delle offerte e della delibera, se cambia l'ordine di im-
portanza di detti criteri, se adotta una ponderazione diversa da quella an-
nunciata oppure se impiega criteri supplementari non pubblicati (sentenza
del Tribunale federale B-6837/2011 del 15 marzo 2011 consid. 3.2).
Come già accennato al consid. 2.3, il bando di concorso indicava di pren-
dere in considerazione per la valutazione del presente criterio di aggiudi-
cazione un progetto di riferimento per persona chiave e l'esperienza sulla
base del curriculum vitae di ognuna. A differenza del criterio di idoneità 1
"Competenze specifiche e tecniche dell'offerente" laddove l'offerente è in-
vitato ad inoltrare una referenza riguardante 1 progetto di complessità pa-
ragonabile rispetto alle seguenti esigenze: - Elaborazione del rapporto di
impatto sull'ambiente RIA 2a e 3a fase secondo l'Ordinanza concernente
l'esame di impatto sull'ambiente o equivalente, - Nuova costruzione o
ampliamento di infrastrutture di trasporto", le istruzioni formulate nei criteri
di aggiudicazione non definiscono quali siano le esigenze che il progetto
di riferimento delle persone chiave deve adempiere. Ne consegue che
conformemente al testo chiaro del bando di concorso, gli offerenti aveva-
no la libera scelta di inoltrare, per le persone chiave, un qualsiasi progetto
di riferimento, indipendentemente che si trattasse di un progetto per una
tratta a cielo aperto o in galleria. Se il bando di concorso avesse effetti-
vamente preteso dagli offerenti di presentare per ciascuna persona chia-
ve un progetto di riferimento solo per un'opera sotterranea, allora la refe-
renza portata dal capo progetto delle ricorrenti non avrebbe dovuto otte-
nere alcun punto. Di conseguenza, la tipologia e la qualità del progetto di
referenza non potevano essere viste come l'introduzione di un nuovo
(sotto)criterio di valutazione non pubblicato nel bando di concorso, bensì
come aspetti importanti di cui l'autorità aggiudicatrice doveva tenere con-
to, nei limiti del proprio potere di apprezzamento, nella valutazione dei cri-
teri di aggiudicazione.
3.1.3.2 Conformemente al titolo dell'appalto in narrativa "N2 Secondo tu-
bo San Gottardo, autore rapporto di impatto sull'ambiente RIA 2a fase e
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3a fase come opzione" e dalla descrizione dettagliata dei compiti (punto
2.5 del bando di concorso) emerge che l'elaborazione del rapporto di im-
patto ambientale si riferisce alla costruzione del secondo tubo autostrada-
le del San Gottardo. In questa particolare circostanza appare ragionevol-
mente giustificabile che un progetto di riferimento per una tratta in galleria
possa essere valutato con un punteggio più alto o addirittura con il pun-
teggio massimo rispetto ad un oggetto di referenza per una tratta a cielo
aperto. Quando l'autorità aggiudicatrice asserisce che un progetto in gal-
leria non può essere paragonato ad un'opera riferita ad una tratta a cielo
aperto poiché nel primo caso sarebbero toccate problematiche specifiche
e obiettivi diversi, in particolare il trasporto e lo smaltimento di grandi qua-
lità di materiali, le complesse installazioni di cantiere e lo smaltimento di
grandi quantità di acque e materiali inquinanti, non può apparire né arbi-
trario né insostenibile che detta autorità abbia attribuito un peso di mag-
gior rilievo ai progetti in sotterraneo ed assegnato a questi ultimi un mi-
gliore punteggio. Non può nemmeno dare adito a critiche che l'autorità
aggiudicatrice abbia valutato positivamente la referenza portata dal capo
progetto dell'aggiudicataria anche dal profilo della lunghezza del-
la galleria, apparentemente molto simile a quella messa in concorso nel
presente progetto. Considerata l'importanza significativa che poteva es-
sere data ai progetti in galleria nel contesto della commessa in parola,
appare difendibile anche la tesi del committente secondo cui il fatto che
l'oggetto di referenza del capo progetto dell'aggiudicataria sia ferroviario e
non autostradale non sarebbe suscettibile di avere un'incidenza rilevante
nell'ambito dell'allestimento di un rapporto di impatto ambientale, tanto
più che nemmeno le ricorrenti sollevano obiezioni in questo senso. Sulla
scorta della plausibilità delle sue motivazioni, è ammissibile che il commit-
tente non abbia potuto valutare le referenze delle ricorrenti e dell'aggiudi-
cataria alla stessa maniera rischiando di incorrere in una violazione del
principio della parità di trattamento.
Laddove le ricorrenti sostengono che in ogni caso nel curriculum vitae del
loro capo progetto sono elencate dieci referenze di RIA in relazione a gal-
lerie stradali, autostradali e ferroviarie, le medesime misconoscono che il
bando di concorso imponeva di valutare un solo determinato progetto di
riferimento per persona chiave indipendentemente dagli oggetti elencati
nel curriculum vitae. Del resto, come risulta dall'offerta delle ricorrenti, nel
curriculum vitae i progetti di referenza del capo progetto sono stati solo
elencati senza specificarne i dettagli, mentre per il progetto di referenza
era necessario, secondo le modalità per compilare il formulario dell'offer-
ta, fare una breve descrizione del medesimo e dell'attività svolta dal capo
progetto in quell'ambito, nonché rispondere ad ulteriori domande, ad e-
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sempio sulla committenza, il datore di lavoro, le persone di riferimento e il
volume di investimento. Ne consegue che dalle disposizioni del bando di
concorso risulta chiaramente che incombeva all'offerente stessa di sce-
gliere il progetto di referenza a suo avviso più adatto e di farne esplicita
indicazione nella propria offerta. La presa in considerazione delle referen-
ze esposte nel curriculum vitae nella valutazione del singolo progetto di ri-
ferimento equivarrebbe dunque ad una violazione delle chiare disposizio-
ni bando di concorso.
3.1.4 Alla luce di quanto precede si può affermare che l'autorità aggiudi-
catrice ha dimostrato in maniera condivisibile che un progetto di referenza
riferito ad un tracciato in galleria e un altro riferito ad una tratta stradale a
cielo aperto necessitavano di essere ponderati e valutati in modo diffe-
renziato. Pertanto la medesima non ha abusato, né ecceduto nell'eserci-
zio del proprio potere di apprezzamento, attribuendo la nota 3 all'oggetto
di referenza del capo progetto delle ricorrenti e la nota 5 all'oggetto di re-
ferenza del capo progetto dell'aggiudicataria. Non è nemmeno ravvisabile
una violazione del principio della parità di trattamento.
Del resto, anche nella denegata ipotesi che l'autorità aggiudicatrice aves-
se attribuito alla referenza del capo progetto delle ricorrenti almeno la no-
ta 4 invece di un 3, ciò non basterebbe per sovvertire la graduatoria finale
nel presente concorso. In tale evenienza la nota media per il sottocriterio
del capo progetto delle ricorrenti sarebbe 4.5 (risultante da un 4 per il
progetto di referenza e un 5 per il curriculum vitae), la quale moltiplicata
per il fattore di ponderazione porterebbe ad un risultato di 81 punti contro
i 90 ottenuti dall'aggiudicataria. In questo modo, la differenza di punteggio
di + 10 a favore dell'aggiudicataria non sarebbe ancora compensata.
3.2 Sostituto capo progetto
Nel completamento dei motivi di ricorso le ricorrenti contestano la valuta-
zione adottata dal committente in relazione al sostituto capo progetto,
chiedendo di ridurre la nota assegnata alla controparte a 3 e di aumenta-
re la nota assegnata alle ricorrenti a 4. In particolare le ricorrenti criticano
che il sostituto capo progetto delle controparti sia stato valutato alla stes-
sa stregua del capo progetto delle ricorrenti.
Il committente ha valutato con un 2 il progetto di riferimento portato dal
sostituto capo progetto delle ricorrenti e con un 4 il suo curriculum vitae,
derivandone la nota complessiva di 3. Il progetto di riferimento era quello
relativo alla strada principale, circonvallazione di Lachen, per cui il sosti-
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Pagina 18
tuto capo progetto aveva elaborato un RIA fase 3. L'autorità aggiudicatri-
ce ha considerato nella valutazione (cfr. tabella di valutazione Bewertung
Anbieter A e spiegazioni nelle osservazioni del 28 ottobre 2013) che la re-
ferenza non era relativa né a un progetto sotterraneo né a una strada na-
zionale ("keine Nationalstrasse, wenig Untertagbau") e inoltre era solo in
parte attinente al progetto messo in concorso che prevedeva la fase 3
soltanto come opzione ("häufig Teilaspekte"). Le mancanze riscontrate,
nel loro complesso, sono plausibili e suscettibili di giustificare una dedu-
zione di punteggio e quindi una valutazione insufficiente del progetto di ri-
ferimento del sostituto capo progetto indicato dalle ricorrenti. Del resto,
queste ultime contestano la deduzione di punti unicamente sotto l'aspetto
che il progetto di riferimento non riguardasse un'opera in sotterraneo, una
condizione secondo loro non prevista dalle disposizioni del bando. Come
già menzionato, la valutazione migliore di un progetto di galleria non si-
gnifica che sia stato introdotto un nuovo (sotto)criterio di valutazione non
pubblicato nel bando di concorso, bensì rientra nell'ambito degli aspetti
importanti che l'autorità aggiudicatrice doveva considerare, nei limiti del
proprio potere di apprezzamento, nella valutazione dei criteri di aggiudi-
cazione.
Il sostituto capo progetto dell'aggiudicataria ha ottenuto la nota 3 per il
progetto portato come referenza e la nota 5 per il curriculum vitae, rag-
giungendo la nota complessiva di 4. Il committente spiega che la referen-
za portata dal sostituto capo progetto dell'aggiudicataria era riferita alla
"FMV Nuova linea ferroviaria Mendrisio-Stabio-Confine (-Varese)",
nell'ambito della quale egli si era occupato dell'elaborazione delle Fasi 1
e 2 del RIA, concludendo che il progetto di referenza poteva essere defi-
nito attinente al progetto messo a concorso. Egli motiva le deduzioni di
punti per l'attribuzione della nota 3 alla referenza con il fatto che la stessa
non era riferita ad un progetto sotterraneo e neppure ad una strada na-
zionale. Sulla scorta di queste allegazioni si può affermare che le detra-
zioni di punti rispettivamente l'assegnazione della nota 3 all'oggetto di re-
ferenza del sostituto capo progetto dell'aggiudicataria poggiano su argo-
menti validi e condivisibili. Se si considera che il progetto di riferimento
delle ricorrenti - oltre al mancato nesso con una strada nazionale e con
un progetto in galleria - si riferisce solo in parte al progetto messo in con-
corso, salta all'occhio che la referenza delle ricorrenti presenta differenze
maggiori rispetto a quella offerta dall'aggiudicataria. Ciò posto, si spiega
l'ulteriore deduzione di punti adottata dal committente a scapito dell'offer-
ta delle ricorrenti.
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L'autorità aggiudicatrice sottolinea che le referenze indicate dal sostituto
capo progetto delle ricorrenti erano inferiori a quelle del sostituto capo
progetto dell'aggiudicataria in particolare nell'ambito di lavori sotterranei e
delle strade nazionali. Tale argomento è suscettibile di rendere plausibile
la differenza di punteggio in relazione al curriculum vitae del sostituto ca-
po progetto. Le ricorrenti non spiegano concretamente perché l'esperien-
za del loro sostituto capo progetto avrebbe dovuto essere valutata con
una nota migliore, ma si limitano a contestare che il curriculum vitae del
sostituto capo progetto dell'aggiudicataria sia stato valutato con la stessa
nota del loro capo progetto. A tale riguardo, le ricorrenti non sembrano
rendersi conto che nell'ambito della valutazione della persona chiave del
sostituto capo progetto possano essere poste esigenze meno elevate ri-
spetto alla valutazione del capo progetto, come del resto suggerisce la
diversa ponderazione di questi due sottocriteri conformemente alle indi-
cazioni nel bando di concorso (cfr. consid. 2.3).
Da quanto precede discende che il committente ha indicato in modo chia-
ro e plausibile a quali motivi è da ricondurre la differenza nell'attribuzione
delle note alle offerte delle ricorrenti e dell'aggiudicataria in relazione al
sostituto capo progetto. Non vi sono indizi che lascino supporre che il
committente abbia valutato le offerte facendo un uso scorretto del proprio
potere di apprezzamento. Per contro, le ricorrenti non riescono a sostan-
ziare con argomenti validi una valutazione delle offerte giuridicamente
scorretta. Infine, mal si comprende quali conclusioni intendano trarre le ri-
correnti dalle loro impressioni secondo cui chi ha valutato le offerte aves-
se un occhio più sulla prestazione dell'ingegnere di genio civile che non
una visione sulla prestazione da fornire da parte dell'autore del rapporto
di impatto ambientale. Tali supposizioni si rivelano vaghe e generiche e
lasciano mancare un nesso concreto con la valutazione adottata dal
committente.
3.3 In sunto è accertato che la deduzione di punteggio adottata dal com-
mittente al sottocriterio "capo progetto" e "sostituto capo progetto" nei
confronti dell'offerta delle ricorrenti non ha nulla da eccepire, tenuto conto
dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il committente in tale am-
bito.
3.4 Le ricorrenti ritengono che la loro offerta sia stata sottovalutata al
"CA3 Analisi del mandato e proposte di procedimento" e propongono di
aumentare la valutazione di detto criterio almeno alla nota 4 se non alla
nota 5.
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3.4.1 In primo luogo le ricorrenti sollevano dubbi circa le conoscenze
specifiche tecniche e linguistiche del gruppo di valutazione ed esigono
che sia fatta chiarezza sul team che ha valutato questo preciso criterio di
aggiudicazione, proponendo l'allestimento di una perizia da parte di e-
sperti neutrali concordati tra le parti con perfette conoscenze della lingua
italiana.
Nella risposta al ricorso l'autorità aggiudicatrice illustra come il gruppo di
valutazione della commessa in narrativa si componga di sei persone tutte
di formazione ingegneristica, di cui tre di madrelingua italiana e tre di ma-
drelingua tedesca, di cui la metà dispone di fondate conoscenze in ambi-
to ambientale e procedurale. Nelle osservazioni al complemento della
motivazione al ricorso il committente ha inoltre elencato 14 oggetti seguiti
dal gruppo di valutazione in qualità di rappresentanti del committente, tra i
quali spiccano 2 progetti in relazione a RIA fase 1 e 2, 6 progetti in rela-
zione a RIA fase 2, nonché 4 progetti in relazione a RIA fase 3.
Sulla base di queste informazioni è possibile partire dal presupposto che
il team di valutazione fosse di principio in grado di valutare questo speci-
fico criterio di aggiudicazione sia sotto l'aspetto tecnico che quello lingui-
stico, tanto più che le critiche mosse dalle ricorrenti si limitano a mere
sensazioni e supposizioni di natura generale e astratta, le quali non pos-
sono meritare tutela. In particolare esse non allegano nessun elemento di
fatto concreto che sia suscettibile di indicare che i membri del team di va-
lutazione dispongano di conoscenze passive della lingua italiana tanto
scarse da non essere in grado di adempiere ai propri compiti. Così fa-
cendo, le ricorrenti non riescono a motivare in modo sostanziato la loro ri-
chiesta di assegnare la valutazione delle offerte a un gruppo neutrale,
fermo restando che non contestano in concreto un'eventuale imparzialità
o mancanza di indipendenza da parte di tale gruppo. Pertanto, non può
essere dato seguito alle richieste delle ricorrenti. Se e in che misura il cri-
terio di aggiudicazione in esame sia stato valutato correttamente, è og-
getto dei considerandi seguenti.
3.4.2 In secondo luogo le ricorrenti motivano un aumento della nota otte-
nuta in quanto, a loro avviso, avrebbero dimostrato di conoscere perfet-
tamente la tematica, inserendo inoltre un capitolo con delle riserve e delle
questioni aperte. Le medesime ritengono che avrebbero dovuto essere
convocate dal committente per un chiarimento su detti punti aperti.
3.4.2.1 Secondo la tabella di valutazione riferita all'offerta delle ricorrenti
l'assegnazione della nota 3 è stata commentata come segue: "Vor-
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Pagina 21
gehensvorschlag allgemein, hätte überall sein können, viel direkt aus
Ausschreibungsunterlagen (Pflichtenheft) übernommen". Nelle spiegazio-
ni del committente contenute nella risposta al ricorso viene ribadito che le
indicazioni fornite dalle ricorrenti corrispondono ai requisiti posti dal ban-
do, nella misura in cui esse avrebbero seguito le linee generali date dalla
direttiva federale per l'esame impatto ambientale del 2009 e dal quaderno
dei compiti fornito dal committente negli atti d'appalto, senza apporre tut-
tavia aggiunte determinanti suscettibili di dare un contributo decisivo al
raggiungimento degli obiettivi. L'autorità aggiudicatrice adduce di non a-
ver ritenuto rilevante la tematica del dissodamento aggiunta dai ricorrenti,
trattandosi di un disboscamento provvisorio di poche piante e limitato a
due piccole aree poste ai due portali del tunnel autostradale. Oltre a ciò il
committente osserva di aver attribuito un punteggio superiore a quegli of-
ferenti che sono riusciti ad individuare che la gestione dei materiali e di al-
tre tematiche legate alla fase di cantiere doveva essere anticipata al RIA
2a fase anziché venir trattata nel RIA 3a fase. L'autorità aggiudicatrice ri-
marca che non le incombe l'obbligo di convocare le ricorrenti per chiarire
il contenuto della loro offerta, precisando che le "riserve e questioni aper-
te" da loro indicate, essendo già state chiarite dal committente, venivano
a mancare di rilevanza e non erano atte a conferire un punteggio maggio-
re.
Nel complemento di motivazione al ricorso le ricorrenti fanno riferimento
alla valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria secondo la tabella di valu-
tazione e ritengono plausibile che detta offerta sia stata valutata con la
nota 3 in quanto "la tematica della discarica/deponia avrebbe dovuto es-
sere anticipata alla fase 2 del RIA". Le medesime contestano che il loro
modo di procedere sia troppo generale e non riferito al progetto segna-
lando che nella loro offerta (al punto 3.2 del capitolo 2.3.2.1) si dice che
"fra le principali pendenze da chiarire con GLP, IP e Servizi cantonali
nell'ambito dell'impostazione del RIA (indagine preliminare e capitolato
d'oneri) c'è la valutazione delle necessità e delle modalità di smaltimen-
to/deposito dei materiali di risulta" e che questa pendenza deve essere
chiarita preliminarmente già a livello di indagine preliminare di RIA (al
punto 3.3 del capitolo 2.3.2.1). Le ricorrenti evidenziano nella loro offerta
la necessità di coordinamento preliminare con l'ARE (Amt für Raumentwi-
cklung) e con i servizi federali e cantonali in relazione a questa pendenza,
chiedendo come mai tale pendenza non sia stata considerata nella valu-
tazione dell'offerta.
Nelle osservazioni al complemento di motivazione del ricorso l'autorità
aggiudicatrice allega un estratto delle offerte E e D limitato al capitolo
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Pagina 22
sull'analisi di mandato per accentuare la particolarità della collaborazione
ed iterazione tra la progettazione ed elaborazione del RIA, in particolare
per quanto riguarda la gestione del materiale e l'importanza di tale tema-
tica, chiedendo tuttavia di mantenere il contenuto degli estratti E e D con-
fidenziale. Il committente osserva che in riferimento alla tematica della
gestione dei materiali le ricorrenti si siano limitate a indicare l'esistenza
del problema dello smaltimento senza specificare che tale tema andasse
anticipato di una fase, bensì lasciato la questione aperta. Infine, l'autorità
aggiudicatrice reitera che un coordinamento preliminare con l'ARE (Ufficio
per lo sviluppo territoriale) non era più necessario in quanto ella ha preli-
minarmente chiarito con esso le questioni aperte onde permettere la cor-
retta definizione dei compiti nel quaderno degli oneri del presente appal-
to.
3.4.2.2 Da un apprezzamento dei fatti e degli argomenti delle parti lo scri-
vente Tribunale giunge alla conclusione che la valutazione dell'offerta del-
le ricorrenti adottata dal committente nel presente criterio di aggiudicazio-
ne può essere ritenuta sostenibile. In primo luogo giova rammentare che
l'offerta delle ricorrenti è stata valutata con la nota 3, la quale, secondo il
bando di concorso è corrispondente a una soddisfazione dei criteri nor-
male e media ed ad una qualità delle indicazioni media e corrispondente
ai requisiti del bando. Tale giudizio coincide con le annotazioni riportate
nella tabella di valutazione e concretizzate dal committente in sede di ri-
corso, nella misura in cui le ricorrenti si sono attenute ai requisiti posti dal
bando e alle linee generali secondo la direttiva federale per l'esame im-
patto ambientale del 2009 e al quaderno dei compiti fornito dal commit-
tente negli atti d'appalto, senza tuttavia aggiungere elementi rilevanti per
il raggiungimento degli obiettivi. In modo particolare, le ricorrenti non sono
riuscite a dimostrare nelle loro allegazioni di aver previsto concretamente
nella loro offerta che la gestione dei materiali e di altre tematiche legate
alla fase di cantiere doveva essere anticipata alla fase 2a invece di esse-
re trattata alla fase 3a, limitandosi soltanto a segnalare la problematica
senza tuttavia metterla in relazione con le diverse specifiche fasi del RIA.
Gli estratti delle offerte E e D limitati al capitolo sulle analisi di mandato e
prodotti dal committente con le osservazioni del 28 ottobre 2013 non pos-
sono essere portati a conoscenza delle ricorrenti, in quanto di principio
sussistono interessi a mantenere confidenziale il contenuto delle offerte
degli altri offerenti che hanno partecipato alla gara (cfr. consid. 5). Nei ri-
spettivi estratti inoltrati, l'autorità aggiudicatrice ha evidenziato in giallo i
punti delle offerte da dove a suo avviso risulta la particolarità della colla-
borazione e iterazione tra la progettazione ed elaborazione del RIA, con
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speciale riferimento alla gestione del materiale e all'importanza di antici-
pare tale tematica alla fase 2 del RIA. Ad esempio, con particolare riguar-
do ai punti messi in rilievo dal committente emerge dall'allegato doc. 4
che il rispettivo offerente, alle voci "Leistungsumfang" e "Besondere Pro-
jektschwerpunkte", ha trattato la tematica indicata in maniera ben più am-
pia e dettagliata di quanto non sia stato fatto dalle ricorrenti nella loro of-
ferta. Ciò nondimeno, determinante nel caso di specie appare alla fin fine
la circostanza che le ricorrenti non siano riuscite a dimostrare che la valu-
tazione della loro offerta riferita a questo criterio di aggiudicazione sia av-
venuta in maniera giuridicamente scorretta.
L'autorità aggiudicatrice agisce nei limiti del proprio potere di apprezza-
mento se opera un'assegnazione dei punti differenziata a seconda se l'a-
nalisi del mandato e le proposte di procedimento presentano un grado di
dettaglio maggiore o una soluzione più o meno improntata alle esigenze
della commessa. Non si può concludere ad un uso scorretto di tale potere
d'apprezzamento se l'offerta delle ricorrenti e quella dell'aggiudicataria
sono state valutate con la nota 3 in ragione del livello di completezza e
del tipo di proposta di soluzione in esse adottati, cosicché non si giustifica
di attribuire una nota superiore di quella ottenuta. Se le ricorrenti avesse-
ro ritenuto che le disposizioni del bando di concorso fossero state poco
chiare, esse avrebbero dovuto sottoporre previamente all'autorità aggiu-
dicatrice le domande corrispondenti nella fase di presentazione delle do-
mande e risposte.
Per i motivi suesposti, la valutazione eseguita dal committente non può
dare adito a critiche tenuto conto dell'ampio potere apprezzamento di cui
dispone l'autorità aggiudicatrice nella valutazione delle offerte.
3.5 Al criterio di aggiudicazione C4 "Organizzazione dell'offerente" le ri-
correnti contestano la nota 4 e propongono l'assegnazione della nota 5 in
quanto le società facenti parte del consorzio avrebbero già lavorato in-
sieme, sono collocate al sud ed al nord delle Alpi, garantendo quindi un'e-
laborazione bilingue del progetto, e infine esibirebbero un'ottima cono-
scenza delle realtà territoriali locali. In riferimento all'offerta dell'aggiudica-
taria, le ricorrenti chiedono che ad essa venga assegnata la nota 3.
3.5.1 Nella tabella di valutazione l'attribuzione della nota 4 in relazione al-
le offerte delle ricorrenti e dell'aggiudicataria è giustificata con il commen-
to "Koordination mit PV und Abklärungen mit externen Stellen nicht dar-
gelegt". Con risposta al ricorso il committente ha spiegato che l'organi-
gramma presentato non indicava le collaborazioni con il resto dell'orga-
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nizzazione del progetto (progettista, supporto al committente, enti canto-
nali e federali).
Nel complemento al ricorso le ricorrenti mantengono la loro contestazione
e la loro richiesta di punteggio massimo, proponendo inoltre che l'offerta
dell'aggiudicataria venga valutata con la nota 3. Esse indicano i passaggi
della loro offerta (punti 3.0, 3.1 e 3.2, capitolo 2.3.2.2) da cui a loro avviso
si evincerebbero i coordinamenti necessari con l'ARE, il piano settoriale
della Confederazione, con i Cantoni e i Piani Direttori, con l'UFAM in rela-
zione alla problematica derivante dalla Direttiva UFAM/USTRA del 1983,
con GPL, IP e Servizi cantonali e federali nell'ambito dell'impostazione del
RIA. Le ricorrenti concludono che la loro offerta tiene conto delle partico-
larità del progetto che si snoda sui Cantoni Ticino e Uri.
Nelle osservazioni al complemento al ricorso l'autorità aggiudicatrice ad-
duce che i ricorrenti si sono limitati a elencare i temi ma non le modalità di
coordinamento, omettendo di integrare la collaborazione con la parte
progettuale dell'opera che è stato oggetto di separato concorso dal titolo
"N2 Secondo tubo San Gottardo: Ingegnere progettista (IP) per progetto
generale (GP) e progetto esecutivo (AP) come opzione". Per meglio evi-
denziare gli aspetti che avrebbero condotto al massimo punteggio, l'auto-
rità aggiudicatrice ha inoltrato un estratto dell'offerta F da cui a suo avviso
emergerebbero chiaramente le collaborazioni con gli enti e con le altre
parti interessate al progetto in questione, così come i collaboratori del
team del RIA e il tipo di rapporto di collaborazione con gli enti e con i pro-
gettisti.
3.5.2 Rientra nel potere di apprezzamento dell'autorità aggiudicatrice di
esaminare nell'ambito dell'assegnazione del punteggio quali esigenze
sono poste all'organigramma degli offerenti e alle modalità di coordina-
mento e collaborazione con gli uffici esterni, al fine di attribuire i punti in
maniera differenziata a dipendenza del grado di adempimento di simili
condizioni. Nelle loro allegazioni le ricorrenti si limitano sì ad indicare le
necessità di coordinamento con diversi servizi, senza tuttavia soffermarsi
nel dettaglio sul modo in cui intendono procedere per sviluppare queste
collaborazioni. Tenuto conto che sia l'offerta delle ricorrenti che quella
dell'aggiudicataria hanno ottenuto la nota 4 che, secondo il bando di con-
corso corrisponde ad una buona soddisfazione dei criteri e ad una buona
qualità delle indicazioni, è comprensibile che la descrizione delle modalità
di coordinamento e collaborazione con gli uffici esterni possa fare la diffe-
renza ed essere un aspetto decisivo per il raggiungimento del punteggio
massimo in relazione al presente criterio di aggiudicazione.
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A titolo meramente abbondanziale si osserva che l'estratto dell'offerta F
prodotta dal committente (doc. 6), che non può essere portato a cono-
scenza delle ricorrenti (cfr. consid. 5), contiene tra le altre cose una tabel-
la da cui traspaiono in modo chiaro le collaborazioni con gli enti esterni e
le altri parti interessate al progetto in esame, nonché la tipologia di tali
rapporti di collaborazione. Lo stesso non si può dire per l'offerta delle ri-
correnti. Anche in questo caso risulta però decisivo il fatto che le ricorrenti
non sono state in grado di comprovare che la loro offerta sia stata valuta-
ta in maniera giuridicamente scorretta.
Di conseguenza, non potendo essere ravvisato un abuso o un eccesso
del potere d'apprezzamento da parte del committente, la valutazione da
lui effettuata è suscettibile di resistere a critiche.
3.6 In sunto è accertato che all'offerta delle ricorrenti non possono essere
attribuiti ulteriori punti e che l'autorità aggiudicatrice non ha né violato il di-
ritto federale né abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di
apprezzamento nell'ambito della valutazione delle offerte. Laddove le ri-
correnti reputano che le prestazioni da lei offerte avrebbero meritato una
nota più appropriata di quella ottenuta, le loro censure sono incentrate
sull'inadeguatezza e, come già detto, rappresentano un motivo di ricorso
inammissibile nei procedimenti in materia di acquisti pubblici (art. 31 LA-
Pub).
4.
Prendendo come riferimento la tabella anonima di valutazione, le ricor-
renti invocano, quasi a titolo preventivo, una violazione del principio della
parità di trattamento in rapporto alla loro offerta. Tale principio obblighe-
rebbe ad una valutazione delle offerte in maniera verticale e successiva-
mente in maniera orizzontale. Le ricorrenti lamentano che al criterio di
aggiudicazione 1 l'offerente aggiudicatario, avendo ricevuto la nota 5 per
il capo progetto e la nota 4 per il sostituto capo progetto, non abbia otte-
nuto anche la nota 4 al criterio di aggiudicazione dell'analisi del mandato,
come sarebbe stato lecito attendersi. Per l'offerente C che ha ricevuto le
nota 5 e 4 nelle persone chiave ma la nota 2 al criterio dell'organizzazio-
ne, le ricorrenti si sarebbero aspettate almeno la nota 4, deducendo da
tale situazione dubbi sul modo in cui sia stato valutato il criterio delle per-
sone chiave anche per rapporto alle ricorrenti. Avendo gli offerenti D e E
ricevuto la nota 4 al criterio dell'analisi del mandato malgrado una valuta-
zione peggiore del capo progetto, le ricorrenti si chiedono da quale fattore
sia dipesa la differenza delle note assegnate in rapporto alla loro offerta.
Quo al criterio di aggiudicazione dell'organizzazione, le ricorrenti vorreb-
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bero sapere da quale fattore sia dipesa l'assegnazione della nota massi-
ma all'offerente F e se e come sia stata valutata la circostanza che la loro
offerta possa garantire una gestione conforme del progetto sia al nord
che al sud delle Alpi.
Sulla base dei considerandi precedenti resta fermo che la valutazione
dell'offerta delle ricorrenti e delle aggiudicatarie sulla base dei criteri di
aggiudicazione contestati si è svolta entro i limiti del potere di apprezza-
mento dell'autorità aggiudicatrice senza che sia stato inoltre violato il
principio della parità di trattamento. Tenuto conto che l'assegnazione dei
punti e delle note in rapporto all'offerta delle ricorrenti non ha nulla da ec-
cepire dal profilo giuridico, viene tolto il fondamento alle censure mosse
circa le note assegnate ai rimanenti offerenti sulla base della tabella ano-
nima di valutazione. Non da ultimo si rimanda ai considerandi precedenti
da dove discendono chiaramente per ogni criterio di aggiudicazione i pa-
rametri di giudizio determinanti per l'attribuzione delle note e del punteg-
gio. Laddove le ricorrenti pretendono che una buona valutazione di un cri-
terio di aggiudicazione comporti automaticamente il medesimo giudizio ad
un altro criterio, la loro argomentazione sembra voler alludere a motivi di
inadeguatezza e non può essere tutelata. Per abbondanza può essere
seguito il ragionamento dell'autorità aggiudicatrice nel senso che i quattro
criteri di aggiudicazione descritti nel bando di concorso sono indipendenti
gli uni dagli altri e una buona nota assegnata per un criterio di aggiudica-
zione non può significare, né di per sé giustificare l'attribuzione della
stessa nota in relazione ad un altro criterio di aggiudicazione.
5.
Alfine di statuire sulla presente vertenza, lo scrivente Tribunale ha potuto
basarsi sull'atto di ricorso con i suoi allegati, sulla risposta dell'autorità
aggiudicatrice, sul complemento al ricorso e sulle relative osservazioni
dell'autorità aggiudicatrice ed infine sulla seguente documentazione mes-
sa a disposizione alle ricorrenti con ordinanza del 3 ottobre 2013 (dove
necessario sono riportate tra parentesi le limitazioni del diritto di esamina-
re gli atti come auspicate dall'autorità aggiudicatrice):
Documentazione 1: USTRA:
1.1. Pubblicazione bando di concorso sul SIMAP del 26.08.2013 (IT/F/D)
1.2. Aggiudicazione sul SIMAP del 27.10.2011 (IT/F/D)
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1.3. Domande e risposte
1.4. Verbale d'apertura delle offerte del 06.06.2013 in forma anonimizzata,
(senza i nominativi delle ditte non partecipanti al presente procedimento)
1.5. Protocollo anonimo d'apertura delle offerte
1.6. Documentazione d'appalto (1 CD)
1.7. Lettere USTRA 07.06.2013 ad aggiudicatari e ricorrenti
1.8. Rapporto di valutazione (Evaluationsbericht) con allegati da A a E; solo
gli allegati A (pubblicazioni su SIMAP), B (domande e risposte), C (apertura
delle offerte) e D (esame formale delle offerte) solo in forma anonimizzata
dei nomi delle ditte non partecipanti al seguente procedimento, ed E [sola-
mente pag. 1 con l'anonimizzazione dei nomi delle ditte da C a F, 2, 3-4 (ine-
rente l'offerta dei ricorrenti) e 5-6 (inerente l'offerta dell'aggiudicataria)].
1.9. Decisione di aggiudicazione 19/20.08.2013 USTRA
1.10. Lettere USTRA 26.08.2013 ad aggiudicatari e ricorrenti
La documentazione e le relative comparse delle parti succitate hanno for-
nito informazioni ampiamente esaurienti per poter decidere la presente
causa cosicché un ulteriore scambio di scritti non si è rilevato necessario.
In particolare, il committente è riuscito già con le sole allegazioni nelle
proprie comparse ad esprimere in maniera sufficiente che l'offerta delle ri-
correnti era troppo scarsa per ottenere la nota 4 ai criteri di aggiudicazio-
ne 3 e 4. Nel primo caso le ricorrenti non avevano tra l'altro individuato la
portata della gestione dei materiali all'interno del RIA fase 2, mentre nel
secondo caso non avevano specificato le collaborazioni con l'organizza-
zione del progetto e gli altri enti e nemmeno le modalità del coordinamen-
to. In questo senso gli estratti delle offerte prodotti ai doc. 4-6 che in so-
stanza sorreggono il giudizio del committente non contengono nulla di
nuovo, bensì confermano le sue allegazioni precedentemente esposte.
La circostanza che gli estratti delle offerte menzionati non siano accessi-
bili all'esame degli atti (cfr. decisione incidentale del Tribunale amministra-
tivo federale B-1172/2011 del 6 maggio 2011 consid. 3.3 con ulteriori rife-
rimenti) non è quindi suscettibile di recare alle ricorrenti un eventuale
svantaggio. Fintanto che le medesime propongono di estendere la do-
manda di esame degli atti ad ulteriori documenti, non può essere dato
seguito alla loro richiesta. Considerato inoltre che dalla documentazione
inoltrata alle ricorrenti con ordinanza del 3 ottobre 2013 come pure dalle
comparse dell'autorità aggiudicatrice ha potuto emergere che la valuta-
zione delle offerte non è avvenuta in maniera giuridicamente erronea non
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è più necessario occuparsi a fondo della domanda delle ricorrenti di espe-
rire una perizia.
6.
Riassumendo, all'offerta delle ricorrenti non possono essere assegnati ul-
teriori punti, l'autorità aggiudicatrice non ha abusato o ecceduto nell'uso
del proprio potere di apprezzamento nell'ambito della valutazione delle of-
ferte e non ha violato il diritto federale se ha deliberato la commessa in
narrativa all'aggiudicataria. Per questi motivi, il ricorso va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura, le ricorrenti devono sopportare le spese pro-
cessuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al Tribunale
amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art.
1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS
173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si-
tuazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1
TS-TAF). Nelle cause con valore pecuniario la tassa di giustizia è fissata
a seconda del valore litigioso (art. 4 TS-TAF). In applicazione di tali di-
sposti, tenuto conto che le ricorrenti sono da reputare quale parte total-
mente soccombente, è giustificato fissare la tassa di giustizia ad un im-
porto complessivo di fr. 4'800.—. Tale importo è compensato con l'antici-
po spese versato dello stesso importo.
Visto l'esito della procedura alle ricorrenti non spetta alcuna indennità a ti-
tolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 3 PA). L'autorità aggiudicatrice, in quali-
tà di autorità federale e quale parte vincente non ha diritto per legge ad
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 7 cpv. 1 e cpv.
3 TS-TAF; cfr. GAAC 67.6, consid. 4c). All'aggiudicataria che con scritto
del 14 ottobre 2013 ha rinunciato a costituirsi formalmente come parte
non vengono accollate spese processuali, né assegnata un'indennità a ti-
tolo di spese ripetibili.
8.
La presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda delle ricorrenti
volta al conferimento dell'effetto sospensivo e annulla implicitamente il di-
vieto imposto in modo superprovvisionale con decisione incidentale del
16 settembre 2013.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 4'800.— sono poste a carico delle ricorrenti e
vengono computate con l'anticipo spese dello stesso importo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario);
– autorità aggiudicatrice (n. di rif. SIMAP-Projekt-ID 96946;
atto giudiziario);
– aggiudicataria (raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
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Rimedi giuridici:
La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale
svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisio-
ne (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore stimato della commessa raggiunge la
soglia determinante secondo la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli
acquisti pubblici o secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confede-
razione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli ap-
palti pubblici (art. 83 lett. f cifra 1 LTF) e se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2 LTF).
Data di spedizione: 3 dicembre 2013