B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-5192/2013
Sen t en z a d e l 1 7 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudice Francesco Brentani (presidente del collegio),
giudice David Aschmann; giudice Pascal Richard;
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
1. X._______,
2. Y._______,
entrambi patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrenti,
contro
Repubblica e Cantone Ticino,
Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
rappresentato dal Consiglio di Stato,
Cancelliere dello Stato del Cantone Ticino,
Giampiero Gianella Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
controparte,
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP,
Palazzo federale ovest, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di radiazione del marchio svizzero
n. 598 818 TI CENTRO FUNERARIO.
B-5192/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a
Il marchio svizzero n. 598 818
è stato depositato dai ricorrenti presso l'Istituto federale della proprietà in-
tellettuale (di seguito: IPI) il 1° dicembre 2009 e pubblicato per la prima
volta il 30 marzo 2010 sulla banca dati dei titoli di protezione Swissreg
(). Esso è registrato per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 6: monumenti funerari metallici, monumenti sepolcrali in bronzo.
Classe 19: monumenti funerari non metallici.
Classe 45: funerali, cremazioni, pompe funebri.
A.b
In data 22 giugno 2010 la controparte ha presentato opposizione alla regi-
strazione del marchio in parola presso l'IPI fondandosi sull'art. 31 della
legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 [LPM, RS 232.11]),
chiedendo a titolo sussidiario la radiazione da parte dell'autorità inferiore.
A motivo dell'opposizione la controparte ha ritenuto che il marchio in og-
getto integri esattamente l'acronimo e lo stemma della Repubblica e Can-
tone Ticino come raffigurati nel decreto esecutivo concernente i colori e il
sigillo del Cantone del 18 aprile 1996 (RL 1.1.1.2.1, /rl).
Nell'ambito della procedura d'opposizione i ricorrenti sono insorti dinanzi al
Tribunale amministrativo federale con due ricorsi contro due decisioni inci-
dentali dell'IPI del 28 giugno 2010 rispettivamente del 24 maggio 2011. En-
trambi i gravami sono stati dichiarati inammissibili (cfr. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale B-6585/2010 del 6 maggio 2011 e B-
3637/2011 del 13 gennaio 2012).
Con decisione del 17 aprile 2012 l'IPI ha respinto l'opposizione, ritenendo
in sintesi che l'opponente non aveva né sostenuto né dimostrato l'esistenza
di un marchio estero corrispondente al segno contestato "ti (fig.)" e che
quindi non era adempiuta l'esigenza di uno stato di fatto internazionale.
Tale decisione è cresciuta in giudicato.
B-5192/2013
Pagina 3
B.
B.a
Mediante scritto del 22 maggio 2012 la controparte ha ripresentato istanza
di radiazione del marchio dinanzi all'autorità inferiore. In sostanza, ella ha
addotto che nel marchio in questione sono inclusi l'acronimo e lo stemma
del Cantone Ticino nel modo in cui vengono impiegati dall'Amministrazione
cantonale in tutti i documenti ufficiali, sul Foglio ufficiale, sugli annunci che
appaiono sui giornali, sui suoi immobili e sui propri veicoli, compresi quelli
della polizia. Nel caso della "ti CENTRO FUNERARIO SA" si tratta, se-
condo la controparte, di una società privata non appartenente all'Ammini-
strazione cantonale. A suo avviso appare quindi evidente che la presenza
nel marchio dello stemma ufficiale del Cantone Ticino induca in errore circa
la situazione commerciale della società e le sue pretese relazioni con l'ente
pubblico.
B.b
Con risposta del 22 giugno 2012 l'IPI ha postulato l'accoglimento dell'i-
stanza di radiazione. In sintesi l'IPI rileva che la registrazione del marchio
in oggetto sia in contrasto con l'art. 1 cpv. 1 n. 1-3 della legge federale del
5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pub-
blici (LPSP, RS 232.21) per i prodotti rivendicati delle classi 6 e 19 rispetti-
vamente con l'art. 6 LPSP per i prodotti e servizi della classe 45, e quindi
anche con l'art. 8 LPSP. Pertanto, la registrazione del marchio tramite l'IPI
non avrebbe dovuto essere effettuata sulla scorta dell'art. 2 cpv. 2 lett. d
LPM poiché non conforme al diritto vigente.
B.c
Con osservazioni del 27 agosto 2012 i ricorrenti hanno proposto la reie-
zione integrale dell'istanza di radiazione e di conseguenza la conferma
dell'iscrizione del marchio in oggetto. Essi evidenziano che nel quadro della
procedura di opposizione né la controparte né l'IPI avrebbero fatto valere
motivi assoluti d'esclusione di cui all'art. 2 LPM. A mente dei ricorrenti, in
assenza di un intervento d'ufficio dell'autorità inferiore nella precedente
procedura di registrazione e di opposizione, è da escludere che detta au-
torità possa pronunciare una decisione contraddittoria e ordinare la radia-
zione del marchio. Essi si riservano la facoltà di richiedere un risarcimento
all'autorità inferiore. Per i ricorrenti il marchio registrato non contiene né lo
stemma del Cantone Ticino, né altri emblemi o segni che potrebbero es-
sere confusi con lo stemma o l'emblema del Cantone. Il marchio non con-
terrebbe nemmeno termini che potrebbero essere facilmente confusi con i
termini "Cantone" oppure "cantonale". I ricorrenti non capiscono perché il
B-5192/2013
Pagina 4
loro marchio possa essere considerato come suscettibile di confusione con
l'attività statale, mentre sarebbero state ammesse altre iscrizioni al registro
dei marchi contenenti la parola "Ticino", senza che vi siano state obiezioni
dell'IPI e della controparte.
B.d
Tramite scritto del 26 settembre 2012 la controparte ha confermato inte-
gralmente la propria istanza nelle conclusioni e motivazioni.
B.e
Con decisione del 24 luglio 2013 l'autorità inferiore ha dato ordine all'IPI di
radiare il marchio n. 598 818 TI CENTRO FUNERARIO dal registro dei
marchi, rinunciando al prelevamento di spese processuali e alla conces-
sione di spese ripetibili.
In sostanza l'autorità inferiore ritiene che il marchio in disamina includa
quale parte integrante invariata l'acronimo e lo stemma del Cantone Ticino
riportati all'immagine 9 del Decreto esecutivo concernente i colori e sigillo
del Cantone. A mente dell'autorità inferiore, il divieto di registrazione ai
sensi dell'art. 1 cpv. 1 numeri 1-4 LPSP vale per l'acronimo del Cantone "ti"
e lo stemma usati nel marchio in questione. Il divieto di registrazione non
sarebbe limitato allo stemma del Cantone secondo l'art. 3 della Costitu-
zione cantonale, ma varrebbe per tutti i segni che potrebbero essere con-
fusi con gli stemmi o altri emblemi o contrassegni di garanzia dei Cantoni.
Il divieto di registrazione costituisce, a detta dell'autorità, un motivo asso-
luto d'esclusione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. d LPM. Sarebbe invece inin-
fluente il fatto che l'acronimo del Cantone "ti" e lo stemma non avrebbero
essere dovuti registrati come elementi del marchio in questione. L'autorità
inferiore soggiunge che l'integrazione nel marchio stesso dell'acronimo del
Cantone "ti" e dello stemma desta indubbiamente nell'utente l'impressione
che vi sia un legame ufficiale tra il Cantone e il prestatore di servizi. Il peri-
colo di confusione sarebbe dato dallo stemma e dall'acronimo "ti", mal-
grado il marchio in oggetto non contenga i termini "Cantone" o "cantonale".
A mente dell'autorità di prime cure, le indicazioni che figurano su ogni pub-
blicazione del Centro funerario per precisare che si tratta effettivamente di
un'impresa di diritto privato non fanno altro che confermare il rischio di con-
fusione per i prodotti ed i servizi rivendicati, poiché se ciò non sussistesse,
tali indicazioni non sarebbero necessarie. L'autorità inferiore conclude nel
dire che la registrazione del marchio viola l'art. 1 cpv. 1 numero 1 LPSP per
i prodotti delle classi 6 e 19 e l'art. 6 LPSP per i prodotti ed i servizi della
classe 45 e non avrebbe dovuto essere effettuata sulla scorta dell'art. 2
cpv. 2 lett. d LPM.
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Pagina 5
C.
In data 16 settembre 2013 i ricorrenti hanno depositato ricorso al Tribunale
amministrativo federale contro la suddetta decisione, postulando l'annulla-
mento della stessa, la conferma della registrazione del marchio no° 598
818, nonché l'addossamento delle spese processuali alla controparte e la
condanna di quest'ultima alla rifusione delle ripetibili in favore dei ricorrenti.
I ricorrenti ritengono in sostanza che la radiazione ordinata dall'autorità in-
feriore sia ingiustificata. A loro dire, il marchio in oggetto non contiene lo
stemma del Cantone Ticino "partito di rosso e di azzurro" conformemente
all'art. 3 della Costituzione cantonale, né elementi caratteristici di questo
stemma, né segni che possono essere confusi con il medesimo. Il marchio
non conterrebbe neppure la parola "Cantone", né "Cantonale", né espres-
sioni facili a confondere con queste parole. I ricorrenti ribadiscono che la
raffigurazione in bianco e nero e i segni araldici di cui al Decreto esecutivo
concernente i colori e sigillo del Cantone nulla hanno a che vedere con lo
stemma ufficiale del Cantone, definito, a loro avviso, esaustivamente dalla
Costituzione cantonale. D'altronde, il Decreto esecutivo non avrebbe il ca-
rattere di una legge formale e non pretenderebbe espressamente che la
raffigurazione in bianco e nero dei segni araldici debba costituire lo stemma
del Cantone. I ricorrenti sostengono che i segni del marchio in questione
non possono nemmeno essere confusi con altri emblemi o contrassegni di
garanzia dei Cantoni, tant'è che nemmeno l'autorità inferiore indica quali
emblemi o contrassegni di garanzia del Cantone Ticino potrebbero essere
suscettibili di causare confusione con il marchio registrato. In concreto, non
sussisterebbe un motivo assoluto di esclusione della registrazione del mar-
chio ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM.
I ricorrenti contestano inoltre che l'integrazione nel marchio del termine "ti"
e del segno figurativo possa destare nell'utente l'impressione che vi sia un
legame ufficiale tra il Cantone e il prestatore di servizi. In particolare, essi
indicano che a fronte del marchio in questione é iscritta a Registro di com-
mercio una società anonima con la ragione sociale "ti CENTRO FUNERA-
RIO SA" con sede a Giubiasco. I ricorrenti spiegano di essere, oltre ai tito-
lari del marchio, anche membri del Consiglio di amministrazione di tale so-
cietà. A loro dire, il marchio si riferisce ad una società di diritto privato che
nulla ha a che vedere con il Cantone Ticino. Inoltre, essi sottolineano che
le parole "ti" non debbono riferirsi necessariamente al Cantone, bensì si-
gnificherebbero "ti invito al Centro funerario".
B-5192/2013
Pagina 6
I ricorrenti contestano che la LPSP possa essere applicata ai servizi, per
cui, anche nell'ipotesi di un rigetto del ricorso, il marchio non potrebbe es-
sere integralmente cancellato, ma essere limitato ai servizi in ambito fune-
rario.
I ricorrenti fanno in seguito valere una violazione del diritto di essere sen-
tito. A loro dire, l'autorità inferiore non ha preso posizione sull'argomento
da loro sollevato in prima istanza secondo cui nel registro federale dei mar-
chi sarebbero registrati diversi marchi che contengono le parole "ti" e "Ti-
cino", i quali tuttavia non sarebbero stati radiati. Secondo loro, sussiste-
rebbe in tale ambito un'evidente disparità di trattamento.
I ricorrenti rinviano all'iscrizione a Registro di commercio, chiedendo che
venga dato atto per lo meno che l'uso quotidiano dei segni in oggetto del
marchio possa essere ammesso.
Infine i ricorrenti si riservano in caso di conferma della radiazione del mar-
chio di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti in applicazione della
legge federale sulla responsabilità.
D.
Con risposta del 25 ottobre 2013 la controparte propone la reiezione del
gravame e la messa a carico alle ricorrenti delle spese, tasse e ripetibili.
A titolo completivo, la controparte ritiene irrilevante l'argomento delle ricor-
renti secondo cui il Decreto esecutivo non ha valore di legge formale, da
una parte perché un atto normativo correttamente emanato dell'esecutivo
è applicabile quanto un atto emanato dal legislativo, dall'altra perché la le-
gislazione federale non richiede che stemmi, emblemi o segni siano definiti
in un atto normativo per essere protetti. La controparte ribadisce che la
presenza nel marchio dello stemma del Cantone induca in errore circa la
situazione commerciale della società e le sue pretese relazioni con l'ente
pubblico, a maggior ragione in un settore dove i clienti non hanno né il
tempo né lo stato d'animo per informarsi in maniera approfondita prima di
decidere a chi affidare le onoranze funebri.
E.
Mediante scritto del 25 ottobre 2013 l'autorità inferiore ha prodotto gli atti
preliminari, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e confer-
mandola nella sua integrità.
B-5192/2013
Pagina 7
F.
Con scritto del 13 novembre 2013 l'IPI ha comunicato di rinunciare a pren-
dere posizione sul ricorso.
G.
Con ordinanza del 18 novembre 2013 lo scrivente Tribunale ha concluso
lo scambio di scritti su riserva di eventuali misure d'istruzione o memorie
delle parti.
H.
Con scritto dell'11 dicembre 2014 lo scrivente Tribunale ha orientato la con-
troparte sulla tempistica per l'evasione del ricorso, dando seguito alla sua
richiesta del 10 dicembre 2014.
Diritto:
1.
L'ordine impartito all'IPI di radiare il marchio delle ricorrenti configura una
decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA, RS 172.021], resa sulla base dell'art. 18 cpv.
1 LPSP (citato per esteso al consid. 2.2.3). Contro la decisione dipartimen-
tale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33
lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
[LTAF, RS 173.32]; cfr. anche N. 25 dell'Allegato alla LTAF [RU 2006 2196,
2238]). La decisione impugnata data del 24 luglio 2013. Il ricorso, inoltrato
il 16 settembre 2013, è tempestivo, ritenuto che il termine per presentarlo
é rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2013 a causa delle ferie giu-
diziarie estive e ha quindi iniziato a decorrere solo dal 16 agosto 2013 (art.
22a cpv. 1 lett. b e art. 50 cpv. 1 PA). Esso è stato presentato nella forma
prevista dall'art. 52 PA, l'anticipo richiesto è stato versato nel termine im-
partito e il rappresentante legale dei ricorrenti ha prodotto una procura
scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA). I ricorrenti hanno partecipato al procedi-
mento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla deci-
sione impugnata e hanno un interesse degno di protezione alla modifica-
zione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto ricevibile.
2.
2.1 Il diritto al marchio insorge con la registrazione (art. 5 LPM) e conferisce
al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o
i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne (art. 13 cpv. 1 LPM).
Il marchio conferisce al suo titolare una posizione privilegiata che può es-
sere rivendicata contro chiunque, perciò viene definito per antonomasia
B-5192/2013
Pagina 8
come un diritto soggettivo assoluto che soggiace alla protezione della ga-
ranzia della proprietà (cfr. sentenza della Commissione di ricorso in materia
di proprietà intellettuale del 30 giugno 2004 consid. 4.3 in: sic! 2004 p. 932
segg., "Bin Ladin"). L'iscrizione del marchio nell'apposito registro costitui-
sce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
2.2 Il marchio in oggetto è stato pubblicato per la prima volta il 30 marzo
2010 sulla banca dati dei titoli di protezione Swissreg. Tenuto conto che la
procedura di opposizione avviata dalla controparte dinanzi all'IPI non ha
avuto successo, la decisione d'iscrizione del marchio ha acquisito forza di
cosa giudicata.
2.2.1 Se una decisione è cresciuta formalmente in giudicato, come nel
caso di specie, essa non può essere revocata senza limitazioni di sorta. La
legge può prevedere espressamente le condizioni per la revoca di una de-
cisione; se tali condizioni non sono ancorate in una base legale specifica,
la revocabilità della decisione deve essere giudicata in base ai criteri ge-
nerali sviluppati dalla prassi in riferimento alla revoca di decisioni cresciute
in giudicato (cfr. per tutto DTF 137 I 69 consid. 2.3; 127 II 306 consid. 7a;
sentenza della Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale
del 30 giugno 2004 consid. 2 seg., "Bin Ladin" in sic! 2004 p. 932 segg.);
HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN: Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., 2006,
pag. 207; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 4a edizione, 2014, n. 35, 49 segg.).
2.2.2 La cancellazione dell'iscrizione di un marchio al registro è regolata
espressamente all'art. 35 LPM. In tale disposto sono elencate tre fattispe-
cie ben distinte che possono condurre alla radiazione del marchio: la can-
cellazione su domanda del titolare del marchio (art. 35 lett. a LPM), la can-
cellazione per mancata richiesta di proroga della registrazione (art. 35 lett.
b LPM) e la cancellazione nell'evenienza che la registrazione sia dichiarata
nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato (art. 35 lett. c LPM; tale
disposto include le decisioni prese dal giudice civile, nonché le decisioni su
opposizione di una parte; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas
David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Tomo III/1, Markenrecht, 2a edizione, Basilea 2009, pag. 550).
Oltre alle costellazioni previste all'art. 35 lett. a-c LPM, la LPM entrata in
vigore il 1° aprile 1993, non prevede altre procedure dinanzi all'IPI o all'au-
torità di sorveglianza (vale a dire in casu l'autorità inferiore) volte alla can-
cellazione, d'ufficio o su istanza di terzi interessati, di marchi iscritti a torto.
Tuttavia non è sempre stato così. Basti ricordare che in passato una simile
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Pagina 9
procedura di cancellazione era esplicitamente ancorata nell'art. 16bis della
vecchia LPM del 21 dicembre 1928 (di seguito: vLPM). Tale disposto auto-
rizzava il DFGP ad ordinare la cancellazione d'ufficio di un marchio regi-
strato in violazione degli art. 13bis o art. 14 cpv. 1 n. 2 o cpv. 2 vLPM. Il
Tribunale federale ha però sempre applicato con riserbo l'art. 16bis vLPM,
ammettendone l'adozione soltanto nella misura in cui l'interesse pubblico
imponesse una cancellazione immediata (cfr. DTF 97 I 562 Nescafé, DTF
69 I 118 Sedalina). Dai materiali relativi alla modifica della LPM non risulta
per quali ragioni sia stata abrogata la possibilità per l'autorità di sorve-
glianza di disporre d'ufficio la radiazione di un marchio (cfr. sentenza della
Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale del 30 giugno
2004 consid. 3.1-3.4 in: sic! 2004 p. 932 segg. "Bin Ladin"; CHRISTOPH
WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Marken-
recht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Mar-
kenrechts, Zürich 2002, n. 3 ad art. 35 LPM; MARBACH, op. cit., pag. 546;
GREGOR WILD in: Bühler/Noth/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG],
Stämpflis Handkommentar [SHK], 2009, n. 2 segg. ad art. 35 LPM). A tale
riguardo, la Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale ha
ritenuto che l'abrogazione dell'art. 16bis vLPM senza alcuna norma di sosti-
tuzione nella nuova LPM fosse da considerare un silenzio qualificato del
legislatore (sentenza della Commissione di ricorso in materia di proprietà
intellettuale del 30 giugno 2004 consid. 3.3 seg. in: sic! 2004 p. 932 segg.
"Bin Ladin").
Visto quanto precede, si può concludere che, secondo l'ordinamento giuri-
dico della LPM, per ottenere la cancellazione di un marchio registrato per
errore o a torto dall'IPI è, di principio, necessario adire il giudice civile (MAR-
BACH, op. cit., pag. 546; DONATA CAMPICHE PUGLIESE/ETIENNE CAMPICHE,
Marques nulles: entre procédure administrative et procédure civile, sic!
2014 p. 14 seg.; vedi anche Messaggio concernente la modifica della legge
sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello
stemma della Svizzera e di altri segni pubblici [Progetto «Swissness»] del
18 novembre 2009 in FF 2009 7425, in particolare p. 7497 seg.; sentenza
del Tribunale amministrativo federale B-3556/2012 del 30 gennaio 2013
consid. 9 i. f.).
2.2.3 Contrariamente a quanto è avvenuto nel quadro della revisione della
LPM (cfr. consid. 2.2.2), per l'autorità di sorveglianza sussiste tutt'oggi, in
base all'art. 18 cpv. 1 LPSP, la possibilità di ordinare all'IPI la radiazione di
marchi di fabbrica o di commercio che l'Istituto ha iscritto al registro dei
marchi, ma che in realtà non sarebbero ammessi alla luce della LPSP.
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Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPSP, il Dipartimento federale di giustizia e polizia
può ordinare la radiazione, se l'ufficio federale della proprietà intellettuale
registra una marca di fabbrica o di commercio non ammessa dalla presente
legge. In questo senso, l'art. 18 cpv. 1 LPSP non sancisce l'obbligo, ma
prevede la possibilità dell'autorità di sorveglianza di ritornare sulla deci-
sione d'iscrizione di un marchio di fabbrica o di commercio (cfr. con-
sid. 3.1.4.1 segg.) avvenuta in contravvenzione alla LPSP e di ordinarne la
cancellazione all'IPI. Sotto l'aspetto formale, tale norma rappresenta una
base legale che consente all'IPI, per ordine dell'autorità di vigilanza, di can-
cellare a posteriori l'iscrizione di un marchio avvenuta a torto. La circo-
stanza che l'iscrizione sia avvenuta sulla base di una decisione definitiva-
mente passata in giudicato, come sostengono i ricorrenti, non significa che
la medesima non possa essere modificata, in virtù dell'art. 18 cpv. 1 LPSP,
su ordine dell'autorità inferiore, se sono date le relative condizioni.
3.
Posto quanto precede, va quindi esaminato se sono adempiute le condi-
zioni per ordinare la radiazione del marchio in parola, in altre parole se
l'iscrizione del marchio è avversa alla LPSP ed all'art. 2 lett. d LPM e di
conseguenza se l'autorità inferiore ne poteva ordinare la cancellazione in
base all'art. 18 cpv. 1 LPSP.
3.1
3.1.1 Sono esclusi dalla protezione come marchi tra l'altro i segni in con-
trasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. d
LPM). Rientrano nei segni illeciti che non possono quindi beneficiare della
protezione come marchi quelli in contravvenzione al diritto federale o ai
trattati internazionali, in particolare ai disposti ivi contenuti che disciplinano
un divieto di registrazione, nonché un divieto o una restrizione d'uso (MI-
CHAEL NOTH, in SHK, n. 28 ad art. 2 lett. d LPM).
3.1.2 In termini di trattati internazionali, giusta l'art. 6ter cpv. 1 lett. a della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta
a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Convenzione di Parigi, RS 0.232.04) i paesi
dell'Unione sono tenuti di rifiutare o d'invalidare la registrazione e di vietare,
con misure adeguate, l'utilizzazione non autorizzata dalle autorità compe-
tenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di
detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell'U-
nione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adot-
tati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico. La Con-
venzione di Parigi garantisce l'uguaglianza di trattamento in tutti i paesi
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membri (diritto di reciprocità), nonché il diritto di priorità; il trattato statuisce
standard minimi a cui ogni interessato può fare appello direttamente di-
nanzi alle autorità svizzere (MARBACH, op. cit., n. 86 seg.).
3.1.3 A livello nazionale, la LPSP concretizza ed estende il divieto di cui
all'art. 6ter della Convenzione di Parigi, se pur nella versione riveduta all'Aja
il 6 novembre 1925 (cfr. FF 1928 I 129 ediz. ted. 137 ediz. franc.; MARBACH,
op. cit. n. 629 seg.). La legislazione svizzera sulla protezione degli stemmi
e di altri segni pubblici va oltre le esigenze minime elencate all'art. 6ter della
Convenzione di Parigi. La LPSP non solo vieta la registrazione di imitazioni
dal punto di vista araldico, ma anche di segni suscettibili di essere confusi
con i segni protetti. Per escludere un qualsivoglia rischio di confusione è
necessario che il segno pubblico rispettivamente gli elementi essenziali del
medesimo siano stilizzati in modo da sopprimere ogni rinvio al segno pro-
tetto (STEFAN FRAEFEL/ERIC MEIER in: de Werra/Guilléron (ed.), Commen-
taire Romand, Propriété intellectuelle, Basilea, 2013, n. 175 ad art. 2 LPM;
STEFAN SZABO, "Swiss Army Cheese [fig.] / Bemerkungen zum Entscheid
der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 25.
September 2002, sic! 2003 pag. 274 segg., pag. 276).
La LPSP ha come scopo la protezione degli stemmi e di altri segni pubblici.
In primo luogo, la LPSP disciplina un divieto di registrazione di stemmi ed
altri segni della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni
come marchi di fabbrica o di commercio (art. 1). In secondo luogo, prevede
il divieto di utilizzare in modo abusivo gli stemmi ed altri contrassegni della
Confederazione e dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni (art. 2-5), le deno-
minazioni ufficiali (art. 6), nonché i segni nazionali figurativi e verbali (art.
7).
Il divieto d'iscrizione di cui all'art. 1 LPSP è formulato nel modo seguente:
1 Non devono essere registrati come marche di fabbrica o di commercio
o come elementi di esse:
1. gli stemmi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Co-
muni o le bandiere rappresentanti tali stemmi; la croce federale; gli
elementi caratteristici degli stemmi dei Cantoni;
2. altri emblemi della Confederazione o dei Cantoni; i contrassegni e
punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione, dei Cantoni,
distretti, circoli e Comuni;
3. i segni che possono essere confusi con quelli menzionati nei numeri
1 e 2;
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4. le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che
accennano allo stemma o alla croce federale, allo stemma di un Can-
tone, d’un distretto, di un circolo o d’un Comune ovvero gli elementi
caratteristici di stemmi cantonali.
2 Possono essere registrati:
a. i segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, per comunità
(Confederazione, Cantone, distretto, circolo o Comune) a cui appar-
tengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende di questa comu-
nità;
b. in generale, le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni
di controllo o di garanzia, permesse giusta l’articolo 4 capoverso 2 e
l’articolo 5 capoverso 3.
Con l'art. 1 LPSP il legislatore ha quindi statuito il divieto assoluto di iscri-
zione per stemmi ed altri segni pubblici come marchi di fabbrica e di com-
mercio per lasciarli a libera disposizione di una cerchia limitata, ossia alle
comunità o alle loro aziende.
Il divieto d'uso effettivo e le deroghe a tale divieto sono disciplinati all'art. 2
e 3 LPSP:
Art. 2
1 È vietato mettere, a scopo commerciale, specialmente come elementi di
marche di fabbrica o di commercio, i segni seguenti su prodotti destinati
ad essere spacciati come merce o sul loro imballaggio:
1. gli stemmi della Confederazione o dei Cantoni, le bandiere rappresentanti
questi stemmi, la croce federale, gli elementi caratteristici di stemmi can-
tonali o i segni che possono essere confusi con i suddetti;
2. le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che ac-
cennano alla croce o allo stemma federale, allo stemma di un Cantone
ovvero ad elementi caratteristici di stemmi cantonali.
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2 È permesso:
a. l'uso dei segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, da parte
della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, come pure
da parte delle aziende di queste comunità;
b. l'uso di marche contenenti un segno figurativo o verbale menzionato nel
capoverso 1, che siano state depositate come marche collettive dalla Con-
federazione o da un Cantone, quando chi le adopera appartenga ad uno
dei ceti di produttori, industriali o commercianti a cui sono destinate le mar-
che stesse;
c. in generale, l'uso della croce federale come elemento del segno dei bre-
vetti svizzeri giusta le disposizioni delle leggi federali sui brevetti d'inven-
zione.
Art. 3
1 I segni figurativi e verbali di cui all'articolo 2 capoverso 1 possono essere
messi su insegne commerciali, annunzi, prospetti o carte d'affari, o usati
in un altro modo che non sia quello previsto dall'articolo 2 capoverso 1,
purchè quest'uso non sia contrario alle buone costumanze.
2 L'uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze particolar-
mente:
a. quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica, il valore
od altre qualità di prodotti, circa la nazionalità dell'azienda o la situazione
commerciale di chi adopera il segno, come pure circa le sue pretese rela-
zioni con la Confederazione o con un Cantone;
b. quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati nell'arti-
colo 2 capoverso 1;
c. quando sia fatto da uno straniero domiciliato all'estero.
Le parole "Confederazione", "federale", "Cantoni", "cantonale", "Comune",
"comunale", o le espressioni facili a confondere con queste parole non po-
tranno essere adoperate né sole né in unione con altre parole, quando
questo uso sia atto a far supporre erroneamente l'esistenza di relazioni
ufficiali della Confederazione, di un Cantone o d'un Comune con chi usa
queste parole o con la fabbricazione o il commercio di certi prodotti; lo
stesso dicasi quando l'uso avvenga in modo da costituire un atto di dispre-
gio verso la Confederazione, i Cantoni o Comuni (art. 6 LPSP). In quanto
ne sia vietato l'uso, i segni figurativi e verbali menzionati negli art. 6 e 7 non
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potranno neppure essere registrati come marche di fabbrica o di commer-
cio o come elementi di siffatte marche (art. 8 LPSP).
L'art. 6 LPSP non elenca in modo esaustivo i termini che non possono es-
sere utilizzati; servendosi dell'aggiunta "o le espressioni facili da confon-
dere" tale disposto vieta ogni formulazione a scopo commerciale che tende
a far credere falsamente che vi sia un rapporto tra l'impresa e la Confede-
razione, un Cantone o un Comune (DTF 116 IV 254 consid. 1b e 102 IV 48
consid. 3).
3.1.4 L'art. 18 cpv. 1 LPSP è entrato in vigore il 1° febbraio 1932, rima-
nendo invariato anche dopo l'entrata in vigore della nuova LPM. A tale pro-
posito è d'uopo rilevare che, conformemente al Messaggio concernente
una legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di prove-
nienza del 21 novembre 1990 (FF 1991 I 1 segg. in particolare pag. 13), il
legislatore della LPM ha deliberatamente abbandonato l'idea di abrogare
la LPSP, introducendo l'art. 75 n. 3 LPM con il quale ha voluto mantenere
l'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" a titolo esclusivo nella
LPSP, sostituendola invece con il termine "marchio" in tutti gli altri atti legi-
slativi, in modo da limitare l'applicazione della LPSP, a prima vista, ai mar-
chi di fabbrica e di commercio senza estenderla anche ai marchi di servizi
(cfr. consid. 3.1.4.1 segg.).
Giusta l'art. 75 n. 3 LPM, l'espressione "marchio di fabbrica e di commer-
cio" in tutti gli atti legislativi è sostituita con il termine "marchio", fatti salvi
gli articoli 1 e 2 della legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione
degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.
Dall'art. 75 n. 3 LPM i ricorrenti derivano che l'art. 1 LPSP non trova appli-
cazione per i marchi di servizi e fintanto che il loro marchio è rivendicato
per servizi, l'autorità inferiore non sarebbe autorizzata ad ordinarne la ra-
diazione. Nell'atto impugnato, l'autorità inferiore lascia invece intendere im-
plicitamente che la cancellazione può essere indetta anche per marchi di
servizi nella misura in cui siano violati gli art. 6 e 8 LPSP, aderendo secondo
il senso alla presa di posizione dell'IPI sull'istanza di radiazione (cfr. fatti
B.b).
In considerazione dei pareri discordanti delle parti, è necessario dapprima
verificare quali siano stati i motivi che hanno condotto il legislatore all'intro-
duzione dell'art. 75 n. 3 LPM e quali siano le conseguenze giuridiche di tale
B-5192/2013
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disposto nell'ambito dell'applicazione della LPSP, in particolare sulla pos-
sibilità dell'autorità inferiore di ordinare la radiazione di marchi giusta l'art.
18 cpv. 1 LPSP.
3.1.4.1 Come precedentemente citato, l'art. 75 n. 3 LPM richiede che l'e-
spressione "marchio di fabbrica e di commercio" in tutti gli atti legislativi sia
sostituita con il termine "marchio", fatti salvi gli articoli 1 e 2 LPSP. Alla luce
del testo e in relazione alla portata di siffatto disposto si pone la questione
di sapere se per le rimanenti disposizioni della LPSP sia da utilizzare, e
contrario, l'espressione "marchio" e se le restanti disposizioni, in particolare
l'art. 18 cpv. 1 LPSP, abbiano quindi valenza anche per i marchi di servizi.
Per giurisprudenza costante, la legge va innanzitutto interpretata secondo
il suo tenore letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è
assolutamente chiaro o se più interpretazioni del medesimo si prestano, il
giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendo il
medesimo dalle relazioni che intercorrono tra quest'ultima e altre disposi-
zioni legali e dal contesto legislativo in cui essa si inserisce (interpretazione
sistematica), dal fine che essa persegue o dall'interesse tutelato (interpre-
tazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore (interpretazione
storica), così come essa traspare dai materiali legislativi (cosiddetto plura-
lismo interpretativo; cfr. DTF 137 V 114 consid. 4.3.1, 134 I 184 consid. 5.1,
124 II 193 consid. 5a e 5c). Se il testo di legge è chiaro, l'autorità chiamata
ad applicare il diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se sussistono
motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchia comple-
tamente il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai ma-
teriali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra
quest'ultima e altre disposizioni (DTF 124 II 265 consid. 3a; DTF 124 V 185
consid. 3a e rispettivi richiami).
L'interpretazione della legge può condurre alla constatazione di una la-
cuna. Una lacuna pura (o lacuna propria, chiamata anche lacuna in senso
proprio) presuppone che il legislatore si sia astenuto dal regolamentare un
punto che avrebbe invero dovuto esserlo e che nessun'altra soluzione
emerga dal testo o dall'interpretazione della legge. In altre parole, una la-
cuna pura, ovvero non voluta dal legislatore, sussiste laddove la legge non
fornisce una risposta a una questione che si pone ineluttabilmente (cfr. DTF
131 II 562 consid. 3.5 con rinvii). Una lacuna propria può essere ritenuta
nascosta (cfr. terminologia in tedesco "verdeckte Lücke" e in francese "la-
cune occulte") laddove il legislatore ha omesso di aggiungere ad una di-
sposizione concepita in maniera generale la restrizione o la precisazione
che il senso e lo scopo della regolamentazione considerata o di un'altra
B-5192/2013
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norma di legge impongono in determinati casi (cfr. DTF 135 IV 113 con-
sid. 2.4.2). Utilizzando la formulazione del Tribunale federale, sussiste una
cosiddetta lacuna occulta "lorsque le silence de la loi est contraire à son
économie" (DTF 117 II 494 consid. 6a e referenze citate). Se invece il legi-
slatore ha volontariamente rinunciato a codificare una situazione che non
richiedeva necessariamente un suo intervento, tale omissione equivale ad
un silenzio qualificato (sentenza del Tribunale federale nella causa
4A_363/2013 del 6 maggio 2014 consid. 3.5.1). La lacuna impropria (chia-
mata anche lacuna in senso improprio), si caratterizza invece per il fatto
che la legge offre sì una risposta, ma che se si rivela insoddisfacente (cfr.
DTF 131 II 562 consid. 3.5 con rinvii). Secondo costante giurisprudenza,
soltanto una lacuna propria, e quindi anche una lacuna propria nascosta o
occulta, può essere colmata dal giudice. In tale caso, il giudice colma la
lacuna, ispirandosi allo scopo della legge per completarla in maniera ade-
guata e limitandosi a quanto necessario per statuire nel caso concreto (cfr.
DTF 105 Ib 94 consid. 6b/bb). In presenza di una lacuna impropria, il giu-
dice deve invece astenersi dal porvi rimedio, quand'anche essa risultasse
da una svista del legislatore, la sua correzione essendo – secondo la con-
cezione tradizionale derivante segnatamente dal principio della separa-
zione dei poteri – di principio proibita, salvo nel caso in cui il fatto d'invocare
il senso della norma considerato determinante non sia costitutivo di un
abuso di diritto o addirittura di una violazione della Costituzione (cfr. DTF
131 II 562 consid. 3.5 con rinvii; 130 V 472 consid. 7 con rinvii; sentenza
del Tribunale federale nella causa 2C_818/2009 del 9 luglio 2010 consid.
4.2).
3.1.4.2 La nozione di marchio di servizi è stata introdotta per la prima volta
nell'ambito della revisione della LPM nel 1992 al fine di estendere la prote-
zione conferita dal diritto dei marchi anche a questo tipo di segni oltre che
ai marchi di fabbrica e di commercio, in quanto la Svizzera, a quel tempo,
era quasi l'unico Paese europeo a non proteggere i marchi di servizi in virtù
di una registrazione (Messaggio 1991, FF 1991 I 1, pag. 8). L'avampro-
getto inviato in consultazione comprendeva un articolo sugli emblemi di
sovranità e altri segni pubblici stranieri, in applicazione dell'articolo 6 della
Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
(CUP; RS 0.232.01/04), e prevedeva per il rimanente l'abrogazione della
LPSP (FF 1991 I 13). Gli emblemi pubblici svizzeri avrebbero comunque
continuato ad essere protetti e sarebbero stati assimilati alle indicazioni di
provenienza. In altre parole, il loro uso sarebbe stato libero solamente se
non ci fosse stato rischio di inganno (FF 1991 I 1, pag. 13). Di fronte alle
forti e particolari preoccupazioni nei Cantoni e nelle cerchie interessate,
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segnatamente in quelle società di servizi che già facevano uso degli em-
blemi pubblici nei propri logo, alla fine si è comunque deciso che la revi-
sione della LPM "non deve tangere la LPSP" (FF 1991 I 1, pag. 13 seg.),
tuttavia nella consapevolezza che "la LPSP crea problemi d'applicazione a
causa di nozioni ambigue: da un canto, distinzione tra uso a fini decorativi
e uso commerciale e, dall'altro, riproduzione stilizzata autorizzata e imita-
zioni illecite (…). Alcuni usi commerciali sono vietati (impiego su prodotti)
mentre altri sono permessi (impiego su atti commerciali e nella pubblicità)
senza che si possa veramente giustificare questa differenza di trattamento"
(FF 1991 I 1, pag. 13 e 14).
Nel Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei
marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici del 19 novembre 2009 ("Progetto Swissness") risulta
che il trattamento privilegiato dei segni nell’ambito dei servizi rispetto
all’ambito dei prodotti (art. 75 n. 3 LPM) fu in definitiva una decisione poli-
tica a cui all’epoca si giunse soltanto nell’ambito del dibattito parlamentare,
mentre oggi non vi sarebbe più alcun motivo valido per mantenere una
simile distinzione (cfr. FF 2009 7424 segg., p. 7442). Il nuovo disegno di
legge prevede, in futuro, di estendere il divieto di registrazione e d'uso an-
che ai marchi di servizi (FF 2009 7424 segg., pag. 7445, 7519, 7534).
3.1.4.3 Conformemente al testo dell'art. 75 n. 3 LPM, solo l'art. 1 e 2 LPSP
possono, a titolo eccezionale ("fatti salvi"), mantenere l'espressione "mar-
chio di fabbrica e di commercio" invece di sostituirla con il termine "mar-
chio" come è espressamente richiesto per tutti gli altri atti legislativi. Con
una simile formulazione, il testo dell'art. 75 n. 3 LPM suggerisce di rimpiaz-
zare l'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" con il termine "mar-
chio" solo all'art. 1 e 2 LPSP, ma non nelle restanti disposizioni di siffatta
legge. Altrimenti detto, il disposto in questione richiede la sostituzione del
termine "marchio" "in tutti i testi legislativi", senza tuttavia chiarire se e in
che misura con una simile formulazione siano toccati o intesi, oltre all'art.
1 e 2 LPSP, anche i rimanenti disposti della LPSP. Orbene, secondo i lavori
preparatori, concretamente giusta i messaggi di legge menzionati al con-
sid. 3.1.4.2, risulta che il legislatore ha voluto togliere i marchi di servizi, a
titolo generale, dal campo di applicazione della LPSP. Considerata la
chiara volontà espressa nei materiali legislativi, si può concludere che, fa-
cendo un solo esplicito riferimento all'art. 1 e 2 LPSP, il testo dell'art. 75 n.
3 LPM è formulato in maniera imprecisa, equivoca e lacunosa. Vi è quindi
motivo sufficiente di ritenere che la formulazione dell'art. 75 n. 3 LPM non
riflette completamente il vero senso della norma e che tale disposto non
può essere interpretato fondandosi soltanto sulla comprensione letterale
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del testo, così che spetta al giudice di colmare una simile lacuna, facendo
appello soprattutto ai relativi materiali legislativi e al senso e allo scopo
della norma che possono essere da loro desunti.
Considerata l'intenzione esplicita del legislatore di salvaguardare il tratta-
mento privilegiato dei marchi di servizi nella LPSP, è accertato che il man-
tenimento dell'espressione "marchio di fabbrica e di commercio" non può
essere limitato agli art. 1 e 2 LPSP, bensì trova applicazione, in deroga al
testo impreciso dell'art. 75 n. 3 LPM ma conformemente alla volontà
espressa nei materiali legislativi, anche ai rimanenti disposti della LPSP
(art. 8, 10, 11, 18). Un altro modo di vedere entrerebbe in palese contrasto
con l'orientamento generale espresso nei Messaggi di legge citati al con-
sid. 3.1.4.2. Di seguito occorre presentare le conseguenze di tali risultanze
con particolare riferimento alla facoltà dell'autorità di sorveglianza di indire
la cancellazione sulla base dell'art. 18 LPSP.
3.1.4.4 L'art. 18 cpv. 1 LPSP prevede la possibilità per l'autorità inferiore di
ordinare la radiazione di una marca di fabbrica o di commercio registrata
dall'IPI, ma non ammessa dalla LPSP. La possibilità di ordinare la cancel-
lazione secondo l'art. 18 cpv. 1 LPSP è quindi condizionata da due fattori:
l'iscrizione avvenuta in contravvenzione alla LPSP, da una parte, e il fatto
che si tratti di una marca di fabbrica o di commercio.
Dalle disposizioni della LPSP (cfr. consid. 3.1.3) discende che l'iscrizione
di marchi di fabbrica o di commercio è considerata inammissibile se av-
viene in violazione del divieto di iscrizione di cui all'art. 1 LPSP, nonché in
violazione dell'art. 8 LPSP, in quest'ultimo caso come conseguenza del di-
vieto d'uso di cui agli art. 6 e 7 LPSP. Siccome l'art. 18 cpv. 1 LPSP non si
riferisce e non può riferirsi anche ai marchi di servizi, all'autorità inferiore
non è consentito di ordinare la cancellazione delle iscrizioni di siffatti mar-
chi, che, come risulta dai considerandi suesposti (consid. 3.1.4.2 seg.),
sono stati consapevolmente esclusi dal campo di applicazione della LPSP.
Non potrebbe che rappresentare un ovvio controsenso se la LPSP si pre-
figgesse di autorizzare l'autorità di sorveglianza ad ordinare la radiazione
di marchi di servizi che di per sé non sono toccati dal divieto di iscrizione e
d'uso di cui all'art. 1 e 2 LPSP. Pertanto, l'istanza di radiazione di marchi di
servizi contenenti stemmi o altri emblemi pubblici potrebbe, se del caso,
essere promossa dinanzi al giudice civile (cfr. consid. 2.2.2). Pur quanto
possa apparire iniquo, contraddittorio o privo di senso pratico laddove un
marchio registrato contempli allo stesso tempo prodotti e servizi, secondo
la legislazione attualmente in vigore (art. 18. cpv. 1 LPSP) solo le iscrizioni
di marchi di fabbrica e di commercio non ammesse giusta la LPSP sono
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accessibili all'ordine di cancellazione dell'autorità inferiore. Si tratta in que-
sto caso di marchi rivendicati solo per prodotti.
3.1.5 Visto quanto precede si impone quindi un esame differenziato del
marchio in questione a seconda se esso sia rivendicato per prodotti (cfr. in-
tero consid. 3.2), configurando in tal caso un marchio di fabbrica e di com-
mercio giusta l'art. 1 LPSP, oppure per servizi (cfr. intero consid. 3.3).
3.2 Di seguito va esaminato se il marchio in disamina, per quanto rivendi-
cato per i prodotti della Classe 6 e 19, è stato iscritto in violazione della
LPSP.
3.2.1 Conformemente alla prassi del Tribunale federale in materia di regi-
strazione di emblemi cantonali, l'Alta Corte suole dapprima esaminare se
lo stemma di un Cantone o i suoi elementi caratteristici sono ripresi tali e
quali dal marchio per il quale è richiesta l'iscrizione al registro (DTF 80 I 58
E. 2; NOTH, op. cit., n. 48 ad art. 2 LPM). In caso affermativo ciò configure-
rebbe un motivo assoluto di esclusione del segno. Partendo dal principio
che la LPSP prescrive alle imprese private il divieto assoluto di utilizzare
gli stemmi dei Cantoni o i suoi elementi caratteristici, il Tribunale federale
reputa irrilevante se e in che misura un determinato elemento caratteristico
abbia maggiore o minore importanza rispetto ad altri, mentre sarebbe in-
vece sufficiente che esso sia effettivamente presente e riconoscibile (DTF
80 I 58 E. 2, 66 I 195, 58 I 116).
Nell'evenienza in cui né lo stemma né i suoi elementi caratteristici siano
ripresi tali e quali, il Tribunale federale esamina se il marchio in questione,
sulla base dell'impressione d'insieme, rischia di essere confuso con un de-
terminato stemma o altro segno pubblico (sentenza del Tribunale federale
4A_101/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3.3 e 4.1; DTF 134 III 406 consid.
5.3; NOTH, op. cit., n. 48 ad art. 2 LPM). La giurisprudenza del Tribunale
federale dimostra che anche nella legislazione relativa agli stemmi ed altri
segni pubblici la questione del rischio di confusione deve essere giudicata
in base ai criteri generali del diritto dei marchi e non secondo i principi aral-
dici (SZABO in: sic! 2003 pag. 274 segg., in particolare pag. 276; confer-
mato nella sentenza del Tribunale federale 4A_101/2007 del 28 agosto
2007 consid. 3.3, Doppeladlerwappen). Questa giurisprudenza differisce
tuttavia da quella sviluppata nell'ambito dell'esame del rischio di confusione
con l'emblema della Croce Rossa giusta la legge del 25 marzo 1954 con-
cernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (RS
232.22), per quanto nel secondo caso l'impressione d'insieme non è presa
in considerazione, né sono rilevanti i prodotti e/o i servizi per i quali è stata
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rivendicata la protezione del marchio depositato (DTF 134 III 406 consid.
5.2 VSA ASA [fig.]; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-
3304/202 del 14 maggio 2013 consid. 2.2.2 e B-3327/2007 del 23 marzo
2009 consid. 4.2 SENIOREN NOTRUF SAWIRES [fig.] vs. SENIOREN
NOTRUF SCHWEIZ [fig.]).
3.2.2 A fronte della prassi summenzionata va appurato se il marchio in
esame include effettivamente lo stemma del Cantone Ticino o i suoi ele-
menti caratteristici, oppure altri emblemi o segni del Cantone e, in caso di
risposta negativa a tale quesito, se suddetto marchio può essere confuso
con lo stemma, l'emblema o altri segni cantonali.
3.2.2.1 I ricorrenti ribadiscono che il loro marchio non racchiude lo stemma
del Cantone Ticino come definito all'art. 3 della Costituzione cantonale, né
elementi caratteristici di tale stemma e nemmeno segni che possano es-
sere confusi con esso, lasciando intendere che lo stemma ufficiale del Can-
tone è definito in maniera esaustiva dalla Costituzione cantonale, mentre il
Decreto esecutivo non avrebbe a loro avviso il carattere di una legge for-
male, né pretenderebbe che la raffigurazione in bianco e nero dei segni
araldici costituisca per forza lo stemma del Cantone.
3.2.2.2 In riferimento ai segni pubblici cantonali, la LPSP disciplina la tutela
degli stemmi dei Cantoni e dei loro elementi caratteristici (art. cpv. 1 n. 1
LPSP), nonché degli altri emblemi dei Cantoni, compresi i contrassegni e
punzioni di controllo o di garanzia (art. 2 cpv. 1 n. 2 LPSP) o dei segni che
possono essere confusi con quelli menzionati (art. 1 cpv. 1 n. 3 LPSP) e di
altre indicazioni che accennano allo stemma di un Cantone (art. 1 cpv. 1 n.
4 LPSP). A tale riguardo appare opportuno e ragionevole fondarsi non solo
sulla Costituzione cantonale, bensì anche su disposizioni esecutive e sup-
plementari delle leggi cantonali. In altre parole, possono essere determi-
nanti tutte quelle norme cantonali che disciplinano il tipo, la forma e i colori
degli stemmi, emblemi o altri segni pubblici propri del Cantone. Per quanto
i ricorrenti lasciano intendere che le disposizioni del Decreto non siano con-
ciliabili con il diritto superiore, ovvero la Costituzione cantonale, essi mi-
sconoscono che una tale questione esula dalle competenze di questo Tri-
bunale, che può esaminare solo la violazione del diritto federale e delle
decisioni prese in applicazione dello stesso (art. 49 PA, art. 31 LTAF e art.
5 PA). Pertanto l'autorità adita si appoggia alle disposizioni del diritto can-
tonale per la definizione degli stemmi, emblemi ed altri segni pubblici del
Cantone.
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3.2.2.3 Giusta l'art. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
del 14 dicembre 1997 (Raccolta delle leggi 1.1.1.1) lo stemma del Cantone
Ticino è definito "Partito di rosso e azzurro". La legge sui colori e sigillo del
25 maggio 1803, parzialmente modificata dalla Legge del 19 febbraio 2011,
in vigore dal 5.2.2002 (Raccolta delle leggi 1.1.1.2) parte dalla medesima
definizione dei colori (art. 1, fig. 1). Sulla base di tale legge, il Consiglio di
Stato della Repubblica e Cantone Ticino ha emanato il Decreto esecutivo
concernente i colori e sigillo del Cantone del 18 aprile 1996 (Raccolta delle
leggi 1.1.1.2.1, di seguito: Decreto). Secondo l'art. 6 di tale Decreto l’acro-
nimo e lo stemma del Cantone presenti sugli stampati e sulle pubblicazioni
del Cantone sono quelli definiti dalla fig. 9, in bianco e nero e a colori:
Il marchio in questione è stato registrato nel modo seguente:
3.2.2.4 Malgrado lo scrivente Tribunale non sia competente ad esaminare
il diritto cantonale (cfr. consid. 3.2.2.2), va rimarcato per il buon ordine che
le disposizioni che definiscono lo stemma, l'emblema o altri segni cantonali
sono tutte contenute nella Raccolta delle leggi del Cantone Ticino, il che
può essere valutato come fondamento vincolante per riconoscere il carat-
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tere ufficiale e pubblico dell'acronimo e dello stemma del Cantone conte-
nuti nel succitato Decreto, che in fondo non fa che concretizzare la Costi-
tuzione e la legge sui colori e sigillo.
Da un confronto tra il marchio e l'acronimo e stemma del cantone raffigurati
sopra emerge inequivocabilmente che il marchio in disamina riprende l'a-
cronimo "ti" e lo stemma del cantone in bianco e nero nella stessa identica
forma riportata all'immagine 9 del Decreto, vale a dire nella forma utilizzata
ufficialmente sugli stampati e le pubblicazioni del Cantone e, come fa os-
servare la controparte, sul Foglio ufficiale, sulle inserzioni, sugli edifici pub-
blici e sui veicoli, segnatamente quelli della polizia. Nella misura in cui il
marchio in questione include come elementi caratteristici lo stemma e l'a-
cronimo del Cantone Ticino in bianco e nero tali e quali al modo d'uso uffi-
ciale, esso viola, in relazione ai prodotti rivendicati della classe 6 e 19, il
divieto di iscrizione di cui all'art. 1 cpv. 1 n. 1-4 LPSP. Essendo dunque in
contrasto con il diritto vigente, resta fermo che il marchio in narrativa sia
stato iscritto nel registro dei marchi contravvenendo all'art. 2 cpv. 2 lett. d
LPM.
3.2.3 Quand'anche si volesse ammettere che gli elementi caratteristici
dello stemma e dell'abbreviazione "ti" del Cantone non siano stati ripresi
tali e quali dal marchio in discussione, purché sia rivendicato per i prodotti
della classe 6 e 19, e si dovesse perciò esaminare il rischio di confusione,
i ricorrenti non potrebbero trarre nulla a loro vantaggio, come dimostrano i
considerandi seguenti.
3.2.3.1 L'art. 6 LPSP vieta a determinate condizioni l'uso delle parole "Con-
federazione", "federale", "Cantoni", "cantonale", "Comune", "comunale" o
delle espressioni che possono essere facilmente confuse con queste pa-
role. Detto disposto non contiene una lista esaustiva dei termini che non
possono essere adoperati, ma con l'aggiunta della formulazione "espres-
sioni facili a confondere con queste parole", si prefigge di proibire ogni
espressione a scopo commerciale tale da far credere erroneamente il sus-
sistere di relazioni ufficiali tra un'impresa e la Confederazione, un Cantone
o un Comune (DTF 116 IV 254 consid. 1b). Conformemente a ciò, il Tribu-
nale federale ha ritenuto incompatibili con l'art. 6 LPSP sia l'espressione
"communication officielle" in relazione alla rappresentazione tipografica
della parola "Neuchâtel" che designa un Cantone o un Comune (DTF 116
IV 254 E. 1c), sia l'uso dell'indirizzo web "" registrato
da un privato (sentenza del Tribunale federale 6S.127/2002 del 2 settem-
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bre 2003 consid. 4.3). L'uso vietato di parole di cui all'art. 6 LPSP o espres-
sioni facili da confondere con esse ha come conseguenza il divieto di iscri-
zione in qualità di marchi di fabbrica o di commercio (art. 8 LPSP).
3.2.3.2 L'acronimo "ti" corrisponde alla sigla del Cantone Ticino e pertanto
è suscettibile di rientrare in quel tipo di espressioni che possono essere
confuse con la parola "Cantone " o "cantonale" di cui all'art. 6 LPSP. Sulla
base dell'impressione d'insieme, l'acronimo "ti" in combinazione con lo
stemma in bianco e nero contenuti nel marchio in disamina rischia di es-
sere confuso sia con l’acronimo che con lo stemma del Cantone presenti
sugli stampati e sulle pubblicazioni del Cantone, non da ultimo se si consi-
dera che il carattere tipografico dell'acronimo e dello stemma utilizzati nel
marchio sono identici a quello impiegato nell'acronimo e nello stemma uf-
ficiali del Cantone. L'utilizzo dell'abbreviazione "ti" in abbinamento allo
stemma in bianco e nero è già di per sé atto a simulare un'associazione tra
il Cantone e l'impresa delle ricorrenti e quindi ad indurre in errore per
quanto concerne la situazione commerciale della ditta e le relazioni con
l'ente pubblico. In sé, già l'avvenuta iscrizione del marchio in Swissreg sug-
gerisce in modo erroneo un legame ufficiale tra la società dei ricorrenti e il
Cantone. Perciò non importa, contrariamente a quanto vorrebbero far cre-
dere i ricorrenti, se gli utenti possono presumere che dietro il marchio in
questione si celi una società di diritto privato iscritta anche nel Registro di
commercio e che l'attività delle pompe funebri nel Cantone Ticino venga
svolta da privati. Le rispettive iscrizioni in Swissreg e nel registro di com-
mercio, come pure le indicazioni contenute nelle pubblicazioni del Centro
Funerario per precisare che si tratta di un'impresa di diritto privato non
fanno altro che sottolineare l'effetto ingannevole del marchio, conferman-
done quindi il rischio di confusione (cfr. sentenza del Tribunale federale
6S.127/2002 del 2 settembre 2003 consid. 4.2 seg.). Tenuto conto delle al-
legazioni suesposte, il ragionamento delle ricorrenti secondo cui l'abbre-
viazione "ti" significhi "ti invito al Centro Funerario" appare alquanto azzar-
dato e per nulla pertinente.
3.2.3.3 In sunto, l'utilizzo dell'abbreviazione "ti" del Cantone Ticino e dello
stemma ufficiale nel marchio in disamina, in relazione ai prodotti delle
classi 6 e 19, è atto a suggerire un rischio di confusione e ad indurre in
errore riguardo all'esistenza di un legame ufficiale tra il Cantone e l'impresa
dei ricorrenti, violando quindi l'art. 6 LPSP. L'iscrizione del marchio è avve-
nuta in questo caso in violazione dell'art. 8 LPSP, in quanto il rischio di
inganno generato dall'uso di parole di cui all'art. 6 LPSP o espressioni facili
da confondere con esse comporta il divieto di registrazione come marchi
di fabbrica o di commercio. Questo significa che l'iscrizione del presente
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marchio, rivendicato per i prodotti delle Classi 6 e 19 non avrebbe dovuto
essere ammessa e l'autorità inferiore era autorizzata a ordinarne la cancel-
lazione all'IPI sulla base dell'art. 18 cpv. 1 LPSP.
3.3 Di seguito resta da appurare se il marchio in oggetto, per quanto riven-
dicato per i servizi della Classe 45, sia stato iscritto in violazione della LPSP
e se l'autorità inferiore possa ordinarne la cancellazione all'IPI.
Come trattato all'intero consid. 3.1.4, solo le iscrizioni di marchi di fabbrica
e di commercio non ammesse giusta la LPSP sono accessibili all'ordine di
cancellazione dell'autorità inferiore di cui all'art. 18 cpv. 1 LPSP. Per i mar-
chi di servizi si dovrà, se del caso, invece adire il giudice civile alfine di
ottenere la radiazione del marchio (cfr. consid. 2.2.2).
Nella misura in cui i ricorrenti fanno valere che la LPSP non è applicabile
ai servizi della Classe 45 e il marchio non potrà essere integralmente can-
cellato su ordine dell'autorità inferiore, il ricorso si rivela quindi fondato.
3.4 A titolo di risultato intermedio è appurato che, in relazione ai prodotti
delle classi 6 e 19, la registrazione del marchio non avrebbe, in base all'art.
2 cpv. 2 lett. d LPM, dovuto avvenire in quanto in contrasto con l'art. 1 cpv.
1 n. 1-4 LPSP (consid. 3.2.2 segg.), e, per abbondanza, anche con gli art.
6 e 8 LPSP (consid. 3.2.3 segg.). In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LPSP, l'autorità
inferiore era quindi autorizzata ad ordinare la radiazione del marchio in
questione per i prodotti delle classi 6 e 19. In tale ambito il ricorso va re-
spinto. Per quanto il marchio registrato rivendichi i servizi della classe 45,
all'autorità inferiore non è però consentito di indirne la cancellazione all'IPI
sulla scorta dell'art. 18 cpv. 1 LPSP (cfr. consid. 3.1.4 per intero e consid.
3.3) e il ricorso si rivela fondato in questo punto.
4.
Rimandando alle loro osservazioni del 27 agosto 2012, i ricorrenti sottoli-
neano nel loro memoriale che nel registro dei marchi sono iscritti numerosi
marchi contenenti le parole "ti" e "Ticino". Ciononostante, lamentano i ri-
correnti, l'autorità inferiore non ha preso posizione su tali argomenti e sulla
presunta disparità di trattamento tra i ricorrenti e i titolari di marchi regolar-
mente registrati, violando in questo modo il loro diritto di essere sentiti.
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4.1
4.1.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deriva in particolare l'obbligo dell'autorità inferiore
di motivare la propria decisione così da permettere ai destinatari e ad altri
interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla in modo da ren-
dere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo
controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giuri-
sprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Per adempiere al suo
obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti, è sufficiente che il
giudice (o l'autorità adita) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali
ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di ap-
prezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di
causa. Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'auto-
rità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influen-
zato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i
fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permet-
tersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la ri-
soluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi
citata).
4.1.2 Il principio della parità di trattamento impone che fattispecie giuridi-
camente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie giuridicamente
diverse in modo diverso. Eventuali distinzioni nel trattamento di fattispecie
giuridicamente uguali devono essere giustificate da ragioni serie e obbiet-
tive (DTF 118 Ib 241 consid. 4c pag. 248, DTF 117 Ia 97 consid. 3a
pag. 101, DTF 102 Ia 533 consid. 11e pag. 57). Inoltre, le violazioni del
principio della parità di trattamento devono essere invocate nella procedura
di ricorso in modo esplicito e non in termini generici, nel senso che incombe
all'interessato di indicare con precisione i casi simili evasi differentemente
(DTAF 2007/16 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti).
4.2
4.2.1 Come emerge dai considerandi precedenti (in particolare con-
sid. 3.2.1 e 3.2.2 per esteso) l'autorità inferiore ha poggiato il divieto di re-
gistrazione del marchio in questione in primo luogo sul fatto che quest'ul-
timo include in maniera invariata l'acronimo "ti" e lo stemma ufficiale del
Cantone Ticino e, per completezza, sulla circostanza che entrambi gli ele-
menti critici del marchio sono suscettibili, almeno in relazione ai prodotti
rivendicati, di suscitare nell'utente l'impressione che esista un legame uffi-
ciale tra il Cantone e il prestatore di servizi. I motivi invocati si riferiscono
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agli elementi essenziali per statuire sulla questione a sapere se il marchio
in discussione contravviene al divieto di registrazione e d'uso ancorati nella
LPSP e, in caso affermativo, se l'autorità inferiore poteva ordinarne la ra-
diazione in base all'art. 18 LPSP. Per mezzo di questa motivazione, par-
zialmente confermata in questa sede, i ricorrenti sono comunque stati in
grado di comprendere la portata della decisione e di impugnarla in piena
conoscenza di causa dinanzi allo scrivente Tribunale. Di conseguenza, non
può essere ravvisata una violazione dell'obbligo di motivare le decisioni
quale componente del diritto di essere sentito.
4.2.2 I ricorrenti non si appellano che invano ad una presunta disparità di
trattamento poiché nei loro scritti hanno omesso di indicare concretamente
i casi simili secondo cui l'autorità inferiore non avrebbe ordinato la radia-
zione di un marchio avvenuta in violazione della LPSP, limitandosi a soste-
nere in modo succinto, superficiale e vago come nel registro dei marchi
siano iscritti numerosi marchi contenenti le parole "ti" e "Ticino" (cfr. DTAF
2007/16 consid. 6.4). Da notare infine che l'art. 18 LPSP non statuisce l'ob-
bligo ma piuttosto la possibilità dell'autorità inferiore di ordinare all'IPI la
radiazione di un marchio iscritto a torto. Tuttavia, è determinante per il caso
di specie il fatto che i ricorrenti non fanno alcun riferimento ad una situa-
zione concreta, segnatamente non affermando che un marchio assoce-
rebbe l'emblema cantonale all'acronimo "ti".
Per questi motivi, il ricorso si rivela infondato anche su questo punto.
5.
In sunto, il ricorso si rivela essere parzialmente fondato per motivi giuridici
e la decisione impugnata va annullata, nella misura in cui l'autorità inferiore
ha ordinato la radiazione del marchio per i servizi della Classe 45, anche
se questo risultato non convince necessariamente da un punto di vista pra-
tico (cfr. consid. 3.1.4.2 segg.). Per il resto il ricorso risulta infondato e va
respinto.
6.
6.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale
comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e seguono la soccombenza
(art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di decisione è stabilita in fun-
zione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta pro-
cessuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2
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Pagina 27
TS-TAF). Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia si de-
termina in base al valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Secondo dottrina e giuri-
sprudenza, sulla base di valori empirici, il valore litigioso nell'ambito della
registrazione di marchi può essere situato di solito tra i 50'000 e 100'000
franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 Turbinenfluss con rinvii). Si giustifica
di fissare le spese del procedimento a fr. 2'500.- e di mettere a carico dei
ricorrenti, in quanto solo parzialmente soccombenti, la quota di fr. 1'500.-,
la quale verrà computata con l'anticipo, già versato, di fr. 2'500.-. Il saldo di
fr. 1'000.- è restituito ai ricorrenti dopo il passaggio in giudicato della pre-
sente sentenza. All'autorità cantonale in qualità di controparte non possono
essere addossate spese processuali, in quanto la causa non dovrebbe
concernere i propri interessi pecuniari (art. 63 cpv. 2 frase 2 PA).
I ricorrenti, patrocinati da un avvocato, risultano parzialmente vittoriosi e
hanno quindi diritto a spese ripetibili ridotte (cfr. art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Con-
siderato che il patrocinatore delle ricorrenti non ha prodotto la nota d'ono-
rario, questo Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art.
14 cpv. 2 TS-TAF). Secondo apprezzamento del Tribunale l'indennità ri-
dotta può essere fissata a fr. 700.-.
La controparte, ai sensi di altra autorità con qualità di parte non assistita
da un patrocinatore professionista, non ha diritto ad un'indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA, art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
6.2 Nel procedimento dinanzi all'autorità inferiore, quest'ultima ha rinun-
ciato a prelevare spese processuali e ad assegnare spese ripetibili. Rite-
nuto l'esito del procedimento si rinuncia a rinviare la causa all'autorità infe-
riore per la nuova ripartizione delle spese processuali di prima istanza. Tut-
tavia, visto l'esito della procedura (accoglimento parziale del ricorso), i ri-
correnti, patrocinati da un avvocato già in occasione del procedimento an-
teriore, hanno diritto ad un'indennità ridotta a titolo di spese ripetibili per le
spese sopportate dinanzi all'autorità di prime cure. Sulla base dell'art. 61
cpv. 1 PA lo scrivente Tribunale può statuire anche sulla fissazione dell'in-
dennità di parte per il procedimento anteriore, nella misura in cui i ricorrenti
con il loro gravame hanno richiesto l'annullamento della decisione impu-
gnata, inglobando in tale conclusione anche la questione delle spese pro-
cessuali e delle ripetibili (cfr. PHILIPPE WEISSENBERGER, in Wald-
mann/Weissenberger (ed.), VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 14 ad art. 61 PA). La rinuncia a
rinviare la causa all'autorità inferiore può essere dettata in questo caso an-
che da motivi di economia procedurale. Tenuto conto che, per quanto evin-
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Pagina 28
cibile dall'incarto, l'intervento del patrocinatore si è perlopiù limitato alla ste-
sura delle osservazioni del 27 agosto 2012, si giustifica di assegnare un'in-
dennità ridotta pari a fr. 500.- per la procedura in prima istanza.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. L'ordine di cancellazione del marchio
n. 598 818 TI CENTRO FUNERARIO dal registro dai marchi è annullato
nella misura in cui il marchio è rivendicato per i servizi della Classe 45.
2.
Per il resto, il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali ridotte ammontanti a fr. 1'500.- sono messe a carico
dei ricorrenti e computate con l'anticipo spese versato di fr. 2'500.-. Il saldo
di fr. 1'000.- è loro restituito entro un termine di trenta giorni dopo il passag-
gio in giudicato della presente sentenza.
4.
Ai ricorrenti è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili ridotta pari
ad un importo di fr. 700.- (IVA inclusa) per la procedura di ricorso, rispetti-
vamente ad un importo di fr. 500.- (IVA inclusa) per la procedura di prima
istanza, a carico dell'autorità inferiore. Quest'ultima è tenuta a versare alle
ricorrenti l'importo complessivo di fr. 1'200.- entro un termine di trenta giorni
dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario;
allegati: formulari "indirizzo per il pagamento");
– controparte (atto giudiziario);
– autorità inferiore (atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
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Pagina 30
Rimedi giuridici:
La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, con ricorso in materia civile entro trenta giorni dalla no-
tificazione del testo integrale della decisione (art. 72 ss e 100 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). L'atto
di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmato dal ricorrente o dal suo patrocinatore, il quale
allega la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso della parte (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 22 aprile 2015