Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-5254/2010
Sentenza del 3 febbraio 2011
Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Eva Schneeberger, Marc Steiner,
cancelliere Nicola Inglese.
Parti X._______,
patrocinato dall'Avv. Paola Passucci, Studio legale Ferrari
Partner, Via Nassa 36-38, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Commissione Svizzera di Maturità,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Esami di maturità sessione giugno 2010.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che X._______ (di seguito ricorrente) ha sostenuto nelle sessioni del
gennaio e del giugno 2010 per la seconda volta l'esame svizzero di
maturità,
che la Commissione Svizzera di Maturità (di seguito autorità inferiore) con
decisione del 29 giugno 2010 ha comunicato al ricorrente ch'egli aveva
ottenuto un totale di 87 punti e ricevuto 4 insufficienze, e concluso ch'egli
non adempia alle condizioni previste agli art. 22 e 26 dell’Ordinanza del 7
dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità (RS 413.12, di seguito
Ordinanza) per il superamento dell’esame,
che contro questa decisione il ricorrente è insorto con ricorso del 19 luglio
2010 presso lo scrivente Tribunale, chiedendo in via principale, il riesame
delle note finali in spagnolo da 5 a 6 (da moltiplicare per il coefficiente 3),
nelle arti visive da 4,5 a 5 e in matematica da 3 a 4 (da moltiplicare per il
coefficiente 2), così che il totale dei punti raggiunga 93, lo scarto
complessivo dal 4 delle note insufficienti sia 6,5, inferiore a 7, e che lui
possa ottenere la promozione anche senza ulteriore applicazione del
punto tecnico, in via subordinata, l'annullamento della prova di
matematica orale e la sua riconvocazione con altri esaminatori,
che in sostanza il ricorrente contesta la valutazione degli esami nelle
materie summenzionate, che secondo lui non rispecchiano le sue
prestazioni e abilità effettive,
che inoltre il ricorrente spiega che il fatto di aver dovuto affrontare
l’esame di matematica orale con un suo ex docente di liceo l’avrebbe
talmente turbato emotivamente, da non essere stato più in grado di
"gestire la situazione", ciò che avrebbe nuociuto "gravemente sulla
capacità e sulla qualità delle risposte", e che, nel contempo, egli mette in
discussione lo svolgimento procedurale degli esami di maturità, poiché ad
un candidato non verrebbe data in modo conveniente la possibilità di
ricusare un esaminatore,
che con risposta di data 25 settembre 2010 l'autorità inferiore mantiene la
sua decisione e propone la reiezione del ricorso,
che lo scrivente Tribunale, con ordinanza dell'8 ottobre 2010, ha
trasmesso il memoriale di risposta dell'autorità inferiore al ricorrente,
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che con replica del 14 ottobre 2010 il ricorrente dichiara di voler
mantenere il suo ricorso e prende posizione sui punti trattati nella risposta
dell'autorità inferiore, nonché sulla possibilità di ritirare o mantenere il
ricorso,
che l'autorità inferiore con duplica del 15 novembre 2010 rinvia
interamente alla risposta del 25 settembre 2010 e richiede la conferma
della sua decisione del 29 giugno 2010,
che con scritto “conclusivo” del 7 dicembre 2010, il ricorrente, d'ora in
avanti patrocinato dall'Avvocato Paola Passucci, oltre a riconfermare
integralmente le proprie conclusioni e motivi del ricorso, chiede all’autorità
inferiore di produrre le scale di valutazione utilizzate per l’attribuzione
delle note di ogni singolo esame la cui nota è contestata (matematica,
spagnolo e arti visive), nonché le prove scritte e le direttive per l'esame
svizzero di maturità,
che in virtù dell’art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della Legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all’art. 32,
che le decisioni rese dall’autorità inferiore, come è il caso nella
fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e possono
dunque essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(cfr. art. 29 Ordinanza),
che ai sensi dell’art 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato
al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della
possibilità di farlo, è particolarmente toccato della decisione impugnata e
ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione
della stessa, e che tali condizioni sono adempiute nella fattispecie,
che in particolare l’autorità di ricorso esamina i vizi di forma concernenti lo
svolgimento stesso dell’esame, come ogni altra violazione del diritto
federale, con piena cognizione e che tutte le censure concernenti lo
svolgimento procedurale dell’esame o il metodo di valutazione hanno
carattere formale,
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che un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce
però, per costante prassi, un valido motivo di ricorso suscettibile di
provocare l’accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi
che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso
negativo sull’esito dell’esame (cfr. decisione del TF 1P.420/2000 del
3 ottobre 2000, consid. 4b, decisione del TAF B-6083/2008 del 4 maggio
2009 consid. 3),
che anche l’eventuale accertamento della mancanza di motivazione di un
esame e della connessa violazione del diritto di essere sentito
costituiscono un vizio formale rilevante soltanto nei casi in cui possono
condizionare l'esito della procedura (cfr. decisione del TF 2P.44/2007 del
2 agosto 2007, consid. 3; decisione del TAF B-6256/2009 del 14 giugno
2010 consid. 7.4),
che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF
131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche lo
scrivente Tribunale, l’autorità di ricorso, pur giudicando con piena
cognizione, s’impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel
merito la valutazione di prestazioni d’esame operata dall'autorità inferiore,
e finché la valutazione non risulti viziata o insostenibile, l'autorità
ricorsuale non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dell'autorità
inferiore (cfr. decisione del TAF B-5635/2009 del 26 luglio 2010 consid.
4.2, DTAF 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3),
che l’esame svizzero di maturità è superato se il candidato ha ottenuto un
totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e 114,5 punti, non ha note
insufficienti in più di tre materie e la somma degli scarti di punto in
rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7 (art. 22 cpv. 1
Ordinanza),
che il candidato ha diritto a due tentativi per ciascuna fase di esami
parziali e per l’esame completo (art. 26 cpv. 1 Ordinanza),
che gli obiettivi e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano
quadro di studi svizzero della Conferenza dei direttori cantonali della
pubblica educazione (CDPE) e sono contenuti nelle direttive (art. 9
Ordinanza),
che queste direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e
italiana vengono emanate dall'autorità inferiore a complemento
dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità (disponibile sul sito:
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/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_it.html), e
contengono fra l'altro gli obiettivi e i programmi delle singole materie (art.
10 cpv. 1 lett. b Ordinanza), le procedure d’esame e i criteri di valutazione
(art. 10 cpv. 1 lett. c Ordinanza),
che l’esame comprende nove materie, ossia sette materie fondamentali,
un’opzione specifica e un’opzione complementare (cfr. art. 14
dell’Ordinanza),
che il candidato sceglie la combinazione delle materie rispettando le
condizioni summenzionate e tenendo conto delle materie ammesse nelle
direttive (art. 14 cpv. 7 dell’Ordinanza),
che in una materia fondamentale l’esame si svolge a un livello di
competenza superiore e che il candidato sceglie a tal fine una materia del
gruppo seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica (art. 14 cpv.
6 dell’Ordinanza),
che le singole materie vengono pesate il doppio o il triplo, e che le note
nelle materie prima lingua, scienze sperimentali, scienze umane e sociali,
nell’opzione specifica e nella materia fondamentale implicante un livello di
competenza superiore contano il triplo (21 cpv. 3 dell’Ordinanza),
che per l'esame che si svolge a livello di competenza superiore il
ricorrente ha scelto l'inglese, come risulta anche dal fatto che per l'esame
di matematica egli richiede la moltiplicazione del risultato per il
coefficiente 2,
che il ricorrente ha ottenuto quattro note insufficienti nelle materie
tedesco (3), inglese (2,5), matematica (3) e scienze sperimentali (3,5), e
che il medesimo, di queste materie, contesta unicamente l’esame in
matematica,
che anche se al ricorrente nelle materie contestate venisse accordato il
massimo dei voti la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 con 8
punti negativi (in tedesco 1 contando il doppio, in inglese 1,5 e in scienze
sperimentali 0,5 contando il triplo), non 6,5 come fatto valere, rimarrebbe
superiore a 7 e quindi non sarebbe in nessun caso sufficiente per ritenere
superato l'esame svizzero di maturità,
che in virtù del principio della legalità, lo scrivente Tribunale deve
strettamente attenersi all'ordinamento giuridico (norme generali
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astratte) e il suo potere di controllo e la sua competenza non possono,
in concreto, oltrepassare quelli del legislativo,
che le norme del superamento dell'esame vengono applicate in modo
uguale senza eccezione per tutti i candidati, e che quindi anche la
limitazione degli scarti di punto negativi costituisce una condizione alla
quale, come chiesto dal ricorrente, non può essere rinunciato,
che, pertanto, il ricorso non può che essere respinto,
che tutti gli atti di procedura supplementari in merito alla mancanza di un
interesse degno di protezione porterebbero a una procedura “a vuoto”
(formalistischer Leerlauf), e che dunque di principio sarebbe inopportuno
e soprattutto contrario all’economia processuale, accogliere le conclusioni
procedurali chieste dal ricorrente, anche se quest'ultimo di conseguenza
non è in grado di sapere come e dove ha sbagliato e in questo modo
eventualmente anche di sostanziare o precisare le sue allegazioni (cfr.
decisione del TF 2P.44/2007 del 2 agosto 2007, consid. 3, decisione del
TAF B-6083/2008 del 4 maggio 2009, consid. 5.4),
che per lo stesso motivo risulta superfluo svolgere un esame approfondito
delle allegazioni e censure materiali in merito già prodotte dal ricorrente,
che, a titolo abbondanziale, per quanto riguarda la censura formale del
ricorrente secondo cui l’esame di matematica orale con un suo ex
docente di liceo l’avrebbe emotivamente turbato da non essere più stato
capace di mostrare le sue capacità effettive, al medesimo vien fatto
notare che secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui prima o
durante lo svolgimento di un esame subentri un motivo di
impedimento, del quale il candidato ha potuto, per tempo, rendersene
conto, si esige che quest'ultimo lo annunci immediatamente alla
persona competente così che possano essere prese delle misure
appropriate,
che infatti, di principio, è possibile appellarsi ad un motivo di
impedimento solamente prima dell'inizio di una prestazione o al più
tardi durante lo svolgimento della medesima e che quindi la censura
del ricorrente è tardiva (cfr. decisioni del TAF B-6555/2008 del 28
aprile 2009 consid. 3, B-4708/2009 del 8 dicembre 2009 consid. 6 e B-
6256/2009 del 14. giugno 2010 consid. 5; decisione del TF
2P.140/2002 del 19 ottobre 2002 consid. 5.2),
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che alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso si rivela
infondato e va per questo motivo respinto, mentre la decisione della
CSM è confermata,
che visto l'esito della procedura è giustificato addossare al ricorrente
le spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.--, e che
esso verrà computato con l'anticipo di fr. 700.-- versato dal ricorrente
entro il termine fissato con ordinanza del 22 luglio 2010 (art. 63 cpv. 1
e 4 bis PA),
che la presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono computate con l'anticipo spese di pari importo.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno);
– autorità inferiore (n. di rif. 637 D1 / Bn; Raccomandata; allegati di
ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Nicola Inglese
Data di spedizione: 4 febbraio 2011