B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-5391/2018
Sen t en z a d e l 1 6 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Ronald Flury, Pascal Richard,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
1. X._______,
2. Y._______,
entrambi patrocinati
dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria USAV,
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Conservazione delle specie;
sequestro di uno scialle di Shahtoosh, CITES
(decisione su opposizione […]).
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Fatti:
A.a
Il 15 febbraio 2018, al momento di entrare in Svizzera dall’Italia al valico di
(…), i ricorrenti sono stati sottoposti ad un controllo doganale dal quale è
emerso che la ricorrente 2 indossava uno scialle prodotto con fibre di
antilope tibetana (Shahtoosh).
A.b Con decisione del 28 febbraio 2018, pronunciata nei confronti del
ricorrente 1, l’autorità inferiore ha indetto il sequestro preventivo dello
scialle in quanto non erano stati esibiti al controllo l’autorizzazione
d’importazione e l’originale certificato di conservazione delle specie del
Paese di provenienza. Allo stesso modo, al ricorrente 1 è stato fissato un
termine di trenta giorni per inoltrare i documenti atti a dimostrare l’origine
legale dell’acquisto. Inoltre, al ricorrente 1 sono stati messi a carico
fr. 120.– a titolo di spese procedurali.
A.c Contro questa decisione i ricorrenti hanno inoltrato opposizione dinanzi
all’autorità inferiore in data 27 marzo 2018, postulando, in via principale,
l’annullamento dell’atto impugnato, il dissequestro dell’oggetto e la
restituzione dello stesso al legittimo proprietario, e, in via subordinata,
l’emissione di una nuova decisione di sequestro sulla base dell’art. 15
cpv. 1 lett. f LF-CITES (cfr. infra consid. 1.2.1 seg. e 5.2 seg.) e la fissazione
di un nuovo termine per presentare la documentazione probatoria.
A.d Con decisione su opposizione […] del 23 agosto 2018, emessa nei
confronti del ricorrente 1, l’autorità inferiore ha pronunciato il rigetto
dell’opposizione e la conferma della decisione impugnata a motivo del fatto
che al momento del controllo doganale ufficiale il ricorrente 1 non era
riuscito a dimostrare che lo scialle sequestrato si trovasse legalmente in
circolazione. L’autorità inferiore ha fondato la propria decisione su
opposizione citando letteralmente l’art. 15 cpv. 1 lett. c LF-CITES,
sostenendo come secondo lei sia dato il sospetto che l’esemplare sia stato
messo illegalmente in circolazione. Probabilmente per una svista, l’autorità
inferiore ha però indicato tra parentesi l’art. 15 cpv. 1 lett. a LF-CITES.
B.
In seguito, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale con
ricorso del 20 settembre 2018 contro la summenzionata decisione su
opposizione, postulando, in via provvisionale, di concedere l’effetto
sospensivo al ricorso e, in via principale, l’accoglimento del gravame,
l’annullamento della decisione impugnata e di riflesso della decisione del
28 febbraio 2018, di conseguenza la revoca del sequestro della sciarpa e
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la restituzione della stessa al legittimo proprietario, nonché la restituzione
del deposito di fr. 3'000.– al ricorrente 1 e la messa a carico delle spese,
tasse ed indennità all’autorità inferiore.
A motivo del gravame i ricorrenti fanno valere un accertamento inesatto e
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e una manifesta violazione del
diritto federale. A loro modo di vedere, la decisione impugnata viola l’Art. VII
par. 3 della Convenzione CITES in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 1
lett. a LF-CITES e l’art. 22 O-CITES (cfr. infra consid. 2.1 segg. per i dettagli
sui disposti di legge rilevanti), i quali statuiscono una deroga all’obbligo di
autorizzazione per oggetti personali. Nel caso dello scialle si tratterebbe in
modo pacifico di un oggetto personale d’uso abituale, acquistato dal padre
del ricorrente già negli anni Settanta e manifestamente usurato dal tempo.
Di conseguenza, a loro avviso, il capo d’abbigliamento sequestrato non
necessita di nessuna autorizzazione ai sensi dei disposti menzionati. A
detta dei ricorrenti, l’eccezione alla deroga all’obbligo di autorizzazione per
gli esemplari dell’Allegato I CITES che rappresentano oggetti personali
secondo l’Art. VII par. 3 della Convenzione CITES (rispettivamente
all’art. 22 cpv. 4 lett. a O-CITES) se il proprietario li ha acquistati fuori dallo
Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato,
non sarebbe applicabile alla fattispecie in oggetto. Questo perché il capo
in questione non sarebbe stato acquistato fuori dall’Italia.
A titolo abbondanziale, i ricorrenti ritengono che il sequestro avrebbe
dovuto essere se del caso pronunciato sulla base dell’art. 15 cpv. 1 lett. f
LF-CITES e non dell’art. 15 cpv. 1 lett. a o c LF-CITES. I ricorrenti
sostengono come entrambe, la LF-CITES e l’O-CITES, siano silenti sul
metodo probatorio da adottare nel caso in cui non vi sia la necessità di
presentare autorizzazioni e certificati, concludendo che per dimostrare
l’origine legale dell’acquisto sia sufficiente il criterio della verosimiglianza e
che anche una testimonianza potrebbe bastare. I ricorrenti ribadiscono che
lo scialle è un dono del padre del ricorrente 1, da lui acquistato prima
dell’entrata in vigore della LF-CITES e della Convenzione CITES, in un
periodo in cui la specie in questione non era ancora protetta, per cui non si
può esigere che vi sia documentazione alcuna atta a comprovare la liceità
del primo acquisto.
In via più subordinata, i ricorrenti concludono che il sequestro pronunciato
viola anche il principio della proporzionalità e del rispetto della dignità
personale nella misura in cui la sciarpa, pur avendo un grande valore
affettivo, è consunta dall’uso pluriennale ed è priva di valore commerciale.
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Pagina 4
Del resto, soggiungono i ricorrenti fondandosi su una decisione del 5 marzo
2014 (doc. D, annesso al ricorso e anonimizzato dai ricorrenti)
dell’Amministrazione federale delle dogane in un’altra causa, il sequestro
quale pegno doganale deve essere tolto con effetto immediato, dato che
dal punto di vista doganale l’oggetto in questione rientra nelle franchigie
come oggetto d’uso personale.
C.
Dietro ordine dello scrivente Tribunale, conformemente alla decisione
incidentale del 24 settembre 2018, i ricorrenti hanno prodotto, in data
27 settembre 2018, le motivazioni concernenti la loro richiesta di
concedere l’effetto sospensivo al ricorso. Dopo che l’autorità inferiore,
mediante lo scritto del 10 ottobre 2018, ha dichiarato di non opporsi alla
siffatta richiesta, con ordinanza del 17 ottobre 2018, lo scrivente Tribunale
ha accolto l’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e nel
contempo confermato il mantenimento del divieto di utilizzo e di disporre
dei beni sequestrati in conformità con la decisione del 28 febbraio 2018.
D.
Mediante presa di posizione del 27 novembre 2018 l’autorità inferiore
propone di respingere il ricorso.
Fondandosi sull’art. 22 cpv. 1 O-CITES e sulla risoluzione Conf. 13.7 degli
Stati contraenti della Convenzione CITES (cfr. infra consid. 3.3), l’autorità
inferiore non contesta il fatto che lo scialle sequestrato costituisca un
oggetto personale, ma ribadisce che per avvalersi della deroga stabilita per
questo tipo di oggetto deve essere adempiuto il requisito dell’origine legale
dell’esemplare. L’autorità inferiore ritiene che la mancata prova dell’origine
legale dello scialle al momento del controllo doganale sia un motivo per
sospettare che l’oggetto sia stato messo illegalmente in circolazione,
sottolineando che i ricorrenti non hanno presentato nemmeno in sede di
ricorso alcun mezzo di prova per permettere un rilascio. Infine, l’autorità
inferiore respinge la censura della violazione del principio della
proporzionalità e conclude che il sequestro è avvenuto in base ad
un’applicazione corretta delle disposizioni di legge.
E.
In data 27 novembre 2018 è pervenuta al Tribunale una copia della
decisione dell’autorità inferiore del 23 novembre 2018 con la quale viene
respinta l’istanza dei ricorrenti del 31 agosto 2018 volta al riesame della
decisione su opposizione qui impugnata.
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Pagina 5
F.
A seguito dell’ordinanza del 28 novembre 2018 con cui veniva comunicato
che un ulteriore scambio di scritti non era previsto, i ricorrenti hanno fatto
pervenire al Tribunale, in data 6 dicembre 2018, una replica spontanea.
I ricorrenti fanno valere una violazione del principio “nemo ad impossibilia
tenetur”, del principio secondo cui l’onere della prova non incombe al
cittadino bensì all’autorità statale e del principio “de minimis non curat
praetor”. A loro dire, in un procedimento amministrativo a carattere penale,
come nel caso di specie, valgono i principi della procedura penale. Infine,
i ricorrenti ribadiscono che visto che la sciarpa sequestrata è priva di un
qualsiasi valore patrimoniale, si tratta di un caso bagatella per il quale
l’autorità amministrativa e doganale, nel rispetto del principio della
proporzionalità, si deve astenere da qualsiasi procedimento e da qualsiasi
misura conservativa.
G.
Con duplica del 14 gennaio 2019, portata a conoscenza dei ricorrenti il
24 gennaio 2019, l’autorità inferiore conferma le spiegazioni fornite nella
sua presa di posizione del 27 novembre 2018, rinviando, a titolo aggiuntivo,
alle regole per la ripartizione dell’onere della prova secondo cui, a suo dire,
spetta all’autorità dimostrare la liceità del sequestro dello scialle, mentre
compete ai ricorrenti provare che lo scialle sia stato messo legalmente in
circolazione. In secondo luogo, l’autorità inferiore ribadisce che la
procedura di sequestro è retta dal diritto procedurale amministrativo, per
cui, a suo avviso, non si applicano le regole valide per le procedure penali.
H.
Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza.
Diritto:
1. Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che
gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. d LTAF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni della Cancelleria federale, dei
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dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o
aggregati amministrativamente. L’Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria (USAV), subordinato al Dipartimento federale
dell’interno (DFI), è un’autorità federale ai sensi dell’art. 33 lett. d LTAF.
I ricorrenti, marito e moglie, hanno partecipato alla procedura di
opposizione e benché, probabilmente a causa di una svista, la decisione
su opposizione sia formalmente indirizzata soltanto al ricorrente 1, sono
entrambi da considerare, in quanto coniugi e proprietari della sciarpa, quali
destinatari materiali della decisione impugnata. I ricorrenti sono pertanto
toccati dalla decisione impugnata ed hanno un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
PA). Il diritto ad insorgere contro l’atto impugnato va loro riconosciuto (cfr.
anche consid. 1.2.3).
1.2
1.2.1 La protezione giuridica nell’ambito della conservazione delle specie
è disciplinata di principio dalle disposizioni generali della procedura
amministrativa federale. Tuttavia, per motivi di economia di procedura, le
decisioni dell’autorità inferiore sono in un primo momento soggette ad una
procedura di opposizione prima di poter essere impugnate con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (il termine per inoltrare
opposizione è di 10 giorni e vi è la possibilità che venga tolto l’effetto
sospensivo all’impugnativa), mentre le decisioni di autorità federali diverse
dall’USAV (p.es. l’Amministrazione federale delle dogane) e le decisioni di
terzi (p.es. Uffici veterinari cantonali, veterinari non ufficiali) sono
impugnabili entro trenta giorni con ricorso all’USAV (artt. 24 e 25 della legge
federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e flora
protette [LF-CITES, RS 453]; cfr. anche il messaggio del Consiglio federale
del 7 settembre 2011 concernente la legge federale sulla circolazione delle
specie di fauna e di flora protette, in seguito messaggio LF-CITES, FF 2011
6219 segg., in particolare 6236, v. anche ARNOLD MARTI, in: Peter M.
Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Ludwig Fahrländer [ed.], Kommentar
NHG, 2019, pag. 41 ff., in particolare n. 20). La decisione su opposizione
dell’USAV, emanata nel caso di specie, configura quindi una decisione ai
sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA ed è impugnabile dinanzi al Tribunale
amministrativo federale nel quadro delle disposizioni generali della
procedura amministrativa federale (art. 44 PA in relazione con l'art. 31
segg. LTAF; messaggio LF-CITES, p. 6236).
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1.2.2 L'USAV è l'autorità d'esecuzione ai sensi della LF-CITES a cui
compete, tra l’altro, di effettuare i controlli e adottare misure come il rilascio
con riserva, il respingimento, il sequestro e la confisca (art. 17 LF-CITES
in combinato disposto con l’art. 14 LF-CITES e gli artt. 28 cpv. 1 e 2, 29
cpv. 2 e gli artt. 36-41 O-CITES; l’O-CITES è citata per esteso al
consid. 2.2).
L’USAV sequestra gli esemplari di specie protette se sono date le
condizioni elencate all’art. 15 cpv. 1 lett. a-f LF-CITES (v. anche l’art. 36
cpv. 3 O-CITES). L’articolo 16 cpv. 1 LF-CITES menziona invece i
presupposti secondo cui possono essere confiscati gli esemplari di specie
protette che sono stati già sequestrati. Dalla sistematica di legge e dal
tenore letterale della norma risulta che l’attuale LF-CITES ha previsto una
procedura in due livelli nella quale il sequestro giusta l’art. 15 LF-CITES
deve precedere la confisca (cfr. il rapporto esplicativo nell’ambito della
procedura di consultazione avviata il 14 agosto 2019 concernente la
revisione della LF-CITES, pag. 5). In vista della revisione della LF-CITES
il rapporto esplicativo riconosce la necessità di modificare l’appena
menzionata procedura in due tempi, onde permettere in alcuni casi di poter
disporre direttamente la confisca senza dapprima ordinare il sequestro
(idem).
1.2.3 Secondo il messaggio LF-CITES il sequestro è una misura di
carattere provvisorio (FF 2011 6233). In rapporto alla confisca definitiva il
sequestro rappresenta una misura procedurale provvisoria di
conservazione. Nel caso in cui venga ordinata una confisca, allora
quest’ultima sostituisce il sequestro preventivo (cfr. sentenza del TAF
A-4351/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 11).
Con il rigetto dell’opposizione e il mantenimento del sequestro non viene
statuito in modo definitivo sulla sorte della sciarpa sequestrata. La
decisione su opposizione qui impugnata va quindi qualificata come
decisione incidentale. In quanto tale, quest’ultima è parimenti impugnabile
separatamente sulla scorta dell'art. 5 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 46
cpv. 1 PA. In effetti, nel caso di un sequestro preventivo di oggetti o valori
patrimoniali si riconosce un pregiudizio irreparabile in quanto al ricorrente
viene preclusa la possibilità di disporre liberamente del bene sequestrato
(cfr. DTF 128 I 129 E. 1). Il fatto che nella fattispecie che ci riguarda è stato
restituito l’effetto sospensivo al ricorso, nulla muta al riconoscimento del
pregiudizio irreparabile, poiché nella rispettiva decisione incidentale è stato
mantenuto il divieto di utilizzo e di disporre del bene sequestrato
pronunciato nella decisione del 28 febbraio 2018, dimodoché permane la
restrizione della libera disposizione del bene sequestrato.
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Pagina 8
1.3 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti,
in particolare il ricorso e le conclusioni sono sufficientemente motivati
(art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto
adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine
impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e i patrocinatori dei ricorrenti hanno giustificato
i loro poteri con due procure scritte valide (art. 11 PA).
1.4 Nella misura in cui i ricorrenti concludono alla restituzione del deposito
di fr. 3'000.–, il loro gravame risulta inammissibile, in quanto esula
dall’oggetto di lite fissato nelle decisioni impugnate, limitato al sequestro,
alla fissazione di un termine di trenta giorni per inoltrare i documenti atti a
dimostrare l’origine legale dell’acquisto, nonché all’addossamento di una
tassa di procedura di fr. 120.–.
1.5 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso nei limiti poc’anzi
esposti.
2.
2.1 La Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle
specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES,
RS 0.453, di seguito CITES) è entrata in vigore per la Svizzera in data
1° luglio 1975. Conformemente al proprio preambolo la CITES si prefigge
come scopo la cooperazione internazionale per la protezione di alcune
specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo
dovuto al commercio internazionale. La Convenzione CITES serve quindi
a garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni
animali e vegetali.
2.1.1 Le specie protette dalla Convenzione CITES sono classificate su tre
diversi livelli, dal più al meno grave, e sono elencate in tre appendici a
seconda del grado di minaccia. L’Allegato I comprende tutte le specie
minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal
commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere
sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non
esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere
autorizzato soltanto in condizioni eccezionali (Art. II par. 1 CITES).
L’Allegato II comprende tutte le specie che in futuro potrebbero essere
minacciate di estinzione se il commercio degli esemplari di tali specie non
fosse sottoposto ad una severa regolamentazione (Art. II par. 2 CITES).
Infine, l’Allegato III include tutte le specie che una Parte dichiara
sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione
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avente come scopo l’impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e
implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio
(Art. II par. 3 CITES).
2.1.2 In particolare, la specie denominata Pantholops hodgsonii (Tschiru,
Orongo o antilope tibetana), è inclusa nell’Allegato I della Convenzione
CITES. La regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie
iscritte all’Allegato I è disciplinata dall’Art. III CITES. A norma di detto
disposto il commercio di un esemplare iscritto all’Allegato I è subordinato
ad una licenza di esportazione dello Stato di provenienza, nonché ad una
licenza di importazione dello Stato in cui un simile esemplare viene
trasportato (cfr. Art. III par. 2 e 3 per i dettagli). Le autorità dello Stato di
esportazione e di importazione devono inoltre assicurarsi che il commercio
non nuoccia alla sopravvivenza della specie interessata (cfr. Art. III par. 2
lett. a e par. 3 lett. a CITES).
2.1.3 L’Art. VII par. 3 CITES prevede esplicite deroghe al principio
dell’obbligo di autorizzazione secondo l’Art. III CITES per gli esemplari che
sono oggetti personali o destinati all’uso domestico. Nondimeno tali
deroghe non si applicano trattandosi di esemplari d’una specie iscritta
all’Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di
residenza attuale, in uno Stato e nell’ambiente selvatico dove avvenne la
cattura o il raccolto (Art. VII par. 3 lett. a CITES), a meno che un organo di
gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima
che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero a loro.
Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione o di
riesportazione ha la prova che l’esemplare è stato acquistato prima che le
disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni
degli Art. III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione
che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo (Art. VII
par. 2 CITES).
2.1.4 La Convenzione CITES contiene perlopiù disposizioni a cui non è
attribuito il cosiddetto carattere “self-executing” e che quindi non hanno il
potere di incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo cittadino,
ma necessitano invece dell’adattamento dei vari ordinamenti statali alle
norme contenute nella Convenzione (cfr. infra consid. 2.2; THOMAS
DELEUIL, La CITES et la protection internationale de la biodiversité in:
Revue juridique de l’environnement 2011/5, pagg. 45-62). Nell’ambito della
Conferenza delle Parti sono state adottate diverse raccomandazioni,
decisioni e risoluzioni con cui è stato possibile migliorare l’applicazione
della CITES a livello internazionale. Le risoluzioni hanno per oggetto
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Pagina 10
segnatamente questioni procedurali, interpretazioni e precisazioni della
Convenzione CITES. Nel caso in cui le risoluzioni siano letteralmente
indirizzate agli stessi Stati contraenti, esse hanno solo il carattere di
raccomandazioni e non sono vincolanti. Rientra nelle competenze degli
Stati contraenti di rendere le risoluzioni vincolanti nel quadro delle
disposizioni di diritto nazionale (cfr. sul tema la documentazione “CITES-
Konferenz in Nairobi vom 10.-20. April 2000” richiamabile in tedesco e
francese sul sito internet del Consiglio federale Startseite >
Dokumentation > Medienmitteilungen CITES - Konferenz in Nairobi).
2.2 In esecuzione della Convenzione CITES e in base agli artt. 78 cpv. 4 e
80 cpv. 2 lett. d ed e Cost., l’Assemblea federale ha emanato la già citata
LF-CITES del 16 marzo 2012 (cfr. supra consid. 1.2.1). In seguito, il
Consiglio federale ha rilasciato l’ordinanza del 4 settembre 2013 sulla
circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES, RS 453.0) e
il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in esecuzione degli artt. 2,
9 cpv. 2, 10 cpv. 3, 11 cpv. 2 e 3 e 26 cpv. 1 lett. b e 5 LF-CITES, nonché
degli artt. 5 cpv. 1, 8 cpv. 3, 12 cpv. 1, 22 cpv. 6, 27, 30 cpv. 1 e 50 cpv. 3
dell’O-CITES, ha adottato l’ordinanza del 4 settembre 2013 sui controlli
della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (ordinanza sui
controlli CITES, RS 453.1). La LF-CITES, l’O-CITES e l’ordinanza sui
controlli CITES sono tutte entrate in vigore il 1° ottobre 2013 e hanno
sostituito la precedente ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione
delle specie (OCS; RU 2007 2661, 2008 4619, 2011 553), come pure
l’ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sui controlli CITES (RU 2007 2677,
2008 2433, 2010 5389, 2012 6749, 2013 2689).
2.2.1 A norma dell’art. 7 LF-CITES l’importazione, il transito e
l’esportazione di esemplari delle specie di cui agli Allegati I-III CITES sono
soggetti all’obbligo di autorizzazione. Per l’importazione e il transito degli
esemplari menzionati occorre una delle autorizzazioni o uno dei certificati
seguenti: un’autorizzazione all’esportazione dello Stato di esportazione, un
certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione, un certificato pre-
convenzione di cui all’Art. VII par. 2 CITES dell’organo di gestione della
CITES dello Stato di esportazione o dello Stato di riesportazione o un
certificato di cui all’Art. VII par. 5 CITES dell’organo di gestione della CITES
dello Stato di esportazione (art. 3 cpv. 1 lett. a-d O-CITES).
2.2.2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di
dichiarazione e di autorizzazione per l’importazione, il transito e
l’esportazione di esemplari morti di specie protette, nel caso si tratti di
trasloco di masserizie o di oggetti adibiti ad uso privato (art. 8 cpv. 1 lett. a
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LF-CITES). Egli può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione per
l’importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli
Allegati II e III CITES. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui
esemplari sono prelevati dall’ambiente naturale e sono oggetto di
commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile
degli effettivi naturali (art. 8 cpv. 2 periodo 1 e 2 LF-CITES). Il mandato
legislativo poc’anzi esposto è stato concretizzato agli artt. 22-27 O-CITES.
2.2.3 Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non
è necessaria alcuna autorizzazione secondo l’art. 7 LF-CITES, nessuna
autorizzazione e nessun certificato secondo l’art. 3 e nessuna
dichiarazione secondo l’art. 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti
ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale
(art. 22 cpv. 1 primo periodo O-CITES). Sono considerati oggetti adibiti ad
uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario
utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi
spostamenti (art. 22 cpv. 2 O-CITES). La deroga di cui al cpv. 1 non si
applica agli esemplari delle specie di cui all’Allegato I CITES, se il
proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli
esemplari sono importati in tale Stato (art. 22 cpv. 4 lett. a O-CITES).
L’art. 22 cpv. 4 O-CITES non si applica agli esemplari pre-convenzione
(art. 22 cpv. 5 O-CITES).
Per gli esemplari di cui agli Allegati I-III CITES acquistati prima che la
CITES fosse applicabile (esemplari pre-convenzione) è rilasciata
un’autorizzazione all’importazione previa presentazione di un certificato
pre-convenzione dell’organo di gestione della CITES del Paese di
provenienza (art. 11 cpv. 1 O-CITES).
3.
3.1 Conformemente a quanto stabilito dall’autorità inferiore e del resto
nemmeno confutato dai ricorrenti, lo scialle sequestrato contiene fibre della
specie denominata Pantholops hodsgsonii, ossia di antilope tibetana. Detta
specie di fauna è espressamene iscritta all’Allegato I CITES, nonché
nell’allegato 1.3 dell’ordinanza sui controlli CITES. Si tratta di una specie
minacciata gravemente dall’estinzione e il commercio con simili esemplari
è sottoposto ad una regolamentazione severa. In seguito all’iscrizione negli
allegati menzionati, il commercio, in particolare l’importazione di prodotti
contenenti fibre di antilope tibetana, è soggetto all’obbligo di autorizzazione
giusta l’Art. III CITES, l’art. 7 LF-CITES e l’art. 3 O-CITES.
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3.2 I ricorrenti pretendono di essere posti al beneficio della deroga
all’obbligo di autorizzazione di cui all’Art. VII par. 3 CITES in combinato
disposto con l’art. 8 cpv. 1 lett. a LF-CITES e l’art. 22 O-CITES, in quanto
nel caso della sciarpa sequestrata si tratta a loro dire di un oggetto adibito
ad uso privato per il quale non si rende necessaria alcuna autorizzazione,
certificato o dichiarazione. Inoltre, a loro avviso, l’eccezione alla deroga di
cui all’Art. VII par. 3 CITES non è applicabile alla presente fattispecie
poiché la sciarpa in questione è stata lasciata in dono ai ricorrenti parecchi
decenni fa in Italia da parte del padre del ricorrente 1, il quale non ha
dunque acquistato il capo al di fuori del suo Stato di residenza permanente
(l’Italia) per poi importarlo in quello stesso Stato. L’acquisto sarebbe inoltre
avvenuto con grande probabilità negli anni Settanta, prima dell’entrata in
vigore della Convenzione CITES.
Dal canto suo, l’autorità inferiore non contesta il fatto che la sciarpa
sequestrata costituisca un oggetto personale ad uso domestico, ritiene
tuttavia che per ammettere una deroga all’obbligo di autorizzazione
occorre non solo dimostrare che nel caso dell’esemplare in questione si
tratti di un oggetto adibito ad uso personale, ma anche che siffatto oggetto
sia di origine legale.
3.3 Su questo punto val la pena di sottolineare che l’Art. VII par. 3 CITES
non contiene alcuna definizione del termine “oggetti personali o destinati
all’uso domestico”. A tale scopo, la Conferenza delle Parti ha adottato la
risoluzione Conf. 13.7 con la quale ha deciso che l’espressione “oggetti
personali o destinati all’uso domestico” figurante all’Art. VII par. 3 CITES si
applica agli esemplari che (a) sono detenuti o posseduti a titolo personale
a fini non commerciali, (b) sono stati acquistati legalmente e (c) al momento
dell’importazione, esportazione o del transito (i) sono portati, trasportati o
inclusi nei bagagli personali o (ii) fanno parte di un trasloco (il testo integrale
della risoluzione Conf. 13.7 è consultabile in lingua francese e inglese sul
sito internet , rubriche > Documents > Résolutions).
Non solo la deroga all’obbligo di autorizzazione sancita dall’Art. VII par. 3
CITES, ma anche la definizione dell’espressione “oggetti personali o
destinati all’suo domestico” (nel diritto svizzero “oggetti adibiti a uso
privato” o “personale”) sono state recepite e trasposte all’art. 8 cpv. 1 lett. a
LF-CITES e all’art. 22 cpv. 1 e 2 O-CITES. Di conseguenza, si deduce dai
disposti menzionati che una deroga all’obbligo di autorizzazione è
ammessa a condizione che siano cumulativamente dati i requisiti che gli
esemplari in questione rivestono il carattere di oggetti adibiti ad uso
domestico, privato o personale e che hanno un’origine legale. Questo vale
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anche per i cosiddetti esemplari pre-convenzione (Art. VII par. 3 CITES in
combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1, 2 e 5 O-CITES). Il punto di vista
espresso in merito dall’autorità inferiore è quindi corretto e va confermato.
4.
Occorre di seguito esaminare se nel caso di specie sono date le condizioni
per derogare al principio dell’obbligo di autorizzazione giusta l’art. 8 cpv. 1
lett. a LF-CITES e l’art. 22 cpv. 1 e 2 e 5 O-CITES. Posto che non è
contestato che lo scialle sequestrato rappresenta un oggetto personale,
resta ancora da appurare se è adempiuto il requisito della prova dell’origine
legale.
4.1 I ricorrenti spiegano che la sciarpa sequestrata è stata lasciata in dono
al ricorrente 1 dal di lui padre prima dell’entrata in vigore della LF-CITES,
il quale ne era a sua volta entrato in possesso prima dell’entrata in vigore
della Convenzione CITES. Appellandosi al fatto che nel caso dell’oggetto
sequestrato si tratta di un esemplare pre-convenzione, i ricorrenti ritengono
che per fornire la prova dell’acquisto possa bastare il criterio della
verosimiglianza e che una testimonianza sia sufficiente. A loro dire,
considerato che la proprietà originaria è precedente all’entrata in vigore
della Convenzione, non si può pretendere che vi sia traccia di un’avvenuta
transazione o che sussista documentazione atta a comprovare la liceità del
primo acquisto. I ricorrenti fanno valere una violazione del principio “nemo
ad impossibilia tenetur”, nonché del principio secondo cui l’onere della
prova non incombe al cittadino bensì all’autorità statale. Secondo loro, in
un procedimento amministrativo a carattere penale, come nel caso di
specie, valgono i principi della procedura penale.
4.2 L’autorità inferiore conferma che la prova dell’origine legale per gli
esemplari acquistati prima che la Convenzione CITES fosse applicabile
può essere fornita tramite i mezzi di prova indicati all’art. 4 cpv. 2 e 3
dell’ordinanza sui controlli CITES. Siccome i ricorrenti, secondo lei, non
hanno potuto provare l’origine legale dello scialle al momento dei controlli
doganali, ella ritiene di aver avuto giusto motivo di sospettare che l’oggetto
fosse stato messo in circolazione illegalmente e quindi di ordinare il
sequestro. L’autorità inferiore fa osservare infine come i ricorrenti nel
frattempo non abbiano ancora presentato i mezzi di prova per attestare
l’origine legale dello scialle.
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Pagina 14
4.3
4.3.1 Vale la pena dapprima sottolineare che, per quanto attiene al
sequestro, si tratta di una misura amministrativa. Ciò è facilmente
desumibile non solo dal messaggio LF-CITES (FF 2011 6219 segg., in
particolare 6335 i.f.), ma anche dalla sistematica della LF-CITES e dell’O-
CITES. In effetti, il sequestro è disciplinato alla sezione 3 della LF-CITES
(Esecuzione), rispettivamente al capitolo 5 (Esecuzione), sezione 2
(Controlli e misure all’atto dell’importazione, del transito e
dell’esportazione) dell’O-CITES, mentre le disposizioni penali sono
regolamentate alla sezione 7 della LF-CITES, rispettivamente al capitolo 8
dell’O-CITES. Ne segue che, contrariamente a quanto pretendono i
ricorrenti, per quanto attiene all’onere della prova non bisogna fondarsi
sulle regolamentazioni vigenti nell’ambito della procedura penale, bensì su
quelle valide per la procedura amministrativa (cfr. anche la sentenza del
TAF B-4781/2011 del 9 luglio 2012 consid. 3.3.1 seg.).
4.3.2 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo
cui l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze
le parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Di norma, il principio
inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera
dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel
senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che
intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.149; DTF 140 I 285
consid. 6.3.1 pag. 298 seg., 117 V 261 consid. 3b pag. 264, 114 V 213
consid. 5 pag. 218 con riferimenti).
In materia di procedura amministrativa vale il principio del libero
apprezzamento delle prove (art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 19
PA). Secondo questo principio, gli organi amministrativi e i giudici
competenti valutano liberamente e in maniera completa e coscienziosa le
prove, nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura
(DTF 130 II 482 consid. 3.2). Il principio del libero apprezzamento delle
prove non vale in modo assoluto, ma può essere soggetto a restrizioni
secondo la legge o la giurisprudenza (KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches
Verfahrensrecht, 2012, n. a margine 710).
Per stabilire se una fattispecie giuridicamente rilevante debba essere
considerata comprovata, occorre considerare l’aspetto del grado della
prova. Nel diritto probatorio si distinguono tre gradi: la prova piena o in
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Pagina 15
senso stretto, la verosimiglianza preponderante e la mera verosimiglianza.
Quanto al grado della prova piena o in senso stretto, un fatto risulta
comprovato se il tribunale non nutre più seri dubbi in merito alla presenza
della fattispecie sostenuta o, se del caso, i dubbi rimanenti sono minimi
(DTF 141 III 569, consid. 2.2.1, 130 III 3.2.1, consid. 3.2). La prova piena
rappresenta la norma. Deroghe al principio della prova piena possono
risultare da alcuni specifici disposti di legge oppure dalla giurisprudenza o
dalla dottrina (DTF 140 III 610, consid. 4.1). In ambiti giuridici nei quali non
è generalmente possibile fornire prove dirette per la fattispecie, è
sufficiente il grado della prova della probabilità preponderante (DTF 133 III
81, consid. 4.2.2) secondo cui la sola possibilità che un determinato fatto
si sia potuto realizzare non è sufficiente, ma dev'essere data per accertata
la versione, che fra molte, sia oggettivamente la più verosimile (DTF 138 V
218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti). Nell’ambito della protezione
giuridica cautelare (effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari) è
sufficiente la mera verosimiglianza di una fattispecie sostenuta. L’autorità
o il giudice devono avere l’impressione, in base ad elementi oggettivi, che
i fatti asseriti si siano verificati, senza con ciò escludere che le cose siano
andate diversamente (DTF 142 III 720 consid. 4.1 con numerosi rinvii).
4.4
4.4.1 Chi possiede esemplari delle specie di cui agli Allegati I-III CITES
deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza
e l’origine, nonché la legalità della circolazione (art. 10 cpv. 1 LF-CITES).
Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti
di cui al cpv. 1 (art. 10 cpv. 2 LF-CITES). Il DFI disciplina i dettagli. Può
prevedere deroghe all’obbligo della prova per determinate specie di cui agli
Allegati II e III CITES, qualora gli esemplari siano stati acquistati in
Svizzera. Non sono ammesse deroghe per le specie i cui esemplari sono
prelevati dall’ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una
quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali
(art. 10 cpv. 3 periodi 1-3 LF-CITES).
4.4.2 L’obiettivo dell’obbligo della prova consiste nella possibilità di
verificare la provenienza e l’origine degli esemplari, nonché la legalità della
circolazione di tali esemplari anche all’interno del Paese (tracciabilità;
messaggio LF-CITES, FF 2011 6231). L’obbligo della prova non si limita
soltanto al commercio professionale, bensì contempla anche tutti i tipi di
passaggi di proprietà (vendita, donazione, ecc.; messaggio LF-CITES
FF 2011 6231). L’art. 10 LF-CITES conferisce al DFI il mandato di
disciplinare a livello di ordinanza come deve essere fornita la prova della
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circolazione legale o come quest’ultima può essere resa verosimile
(messaggio LF-CITES, FF 2011 6231). Al momento di esigere tale prova,
gli organi di controllo devono osservare il principio di proporzionalità, in
particolare se si tratta di esemplari acquistati prima che la CITES fosse
applicabile (messaggio LF-CITES, FF 2011 6231).
4.4.3 La concretizzazione di questo mandato legislativo è ancorata
all’art. 4 dell’ordinanza sui controlli CITES.
La legalità della circolazione può essere comprovata mediante la
presentazione di documenti d’importazione o certificati d’origine (art. 4
cpv. 1 ordinanza sui controlli CITES). Qualora la probabilità che si tratti di
esemplari messi illegalmente in circolazione sia esigua, come prova della
legalità della circolazione di esemplari acquistati in Svizzera di una specie
non fortemente minacciata di estinzione, gli organi di controllo possono
accettare anche ricevute di acquisto, attestati di consegna, fotografie o
dichiarazioni di testimoni (art. 4 cpv. 2 ordinanza sui controlli CITES). La
prova di cui al capoverso 2 è autorizzata anche per gli esemplari acquistati
prima che la Convenzione fosse applicabile. Gli organi di controllo possono
accettare anche perizie e documenti relativi all'eredità (art. 4 cpv. 3 primo
e secondo periodo ordinanza sui controlli CITES).
4.5 Per quanto attiene alle appena esposte disposizioni circa l’obbligo della
prova e le relative annotazioni nel messaggio LF-CITES valgono le
seguenti considerazioni.
4.5.1 Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, l’obbligo generale di
fornire le prove per il possesso e per i passaggi di proprietà a norma
dell’art. 10 cpv. 1 LF-CITES in combinato disposto con l’art. 4
dell’ordinanza sui controlli CITES spetta, conformemente alla formulazione
di detto disposto, al detentore dell’esemplare e non all’autorità inferiore,
alla quale compete invece la valutazione delle prove prodotte. Nella misura
in cui l’art. 10 cpv. 1 seg. LF-CITES indica chi è tenuto ad addurre i fatti e
a produrre i relativi mezzi di prova e regola in questo modo l’onere della
prova soggettivo o formale (“formelle Beweislast” oppure
“Beweisführungslast”), tale disposto deroga almeno in parte alla massima
inquisitoria poiché impone al detentore di stabilire la legalità della
circolazione. Dalla ripartizione dell’onere della prova soggettivo risulta
un’inversione dell’onere della prova obiettivo nel senso che il detentore
sopporta il rischio dell’impossibilità di chiarire la circostanza di fatto ovvero
la legalità della circolazione.
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Pagina 17
4.5.2 Considerata la sua formulazione, l’art. 4 dell’ordinanza sui controlli
CITES disciplina l’oggetto e le modalità dell’obbligo della prova.
L’obbligo della prova è riferito esplicitamente alla legalità della circolazione
di un esemplare (art. 4 cpv. 1 ordinanza sui controlli CITES).
Per quanto attiene ai mezzi di prova, l’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza sui
controlli CITES statuisce il principio secondo cui la legalità della
circolazione può essere comprovata tramite la presentazione di documenti
di importazione e certificati d’origine, vale a dire tutti i documenti ufficiali
emessi da un’autorità, come ad esempio autorizzazioni di importazione,
lasciapassare o certificati di possesso (cfr. il documento “Informazioni
sull’obbligo della prova” del gennaio 2014, richiamabile sul sito internet
dell’autorità inferiore ). Altrimenti detto, i documenti
ufficiali costituiscono il mezzo di prova legale di cui l’autorità si serve, di
principio, per esaminare se è dimostrata la legalità della circolazione di un
esemplare CITES. In deroga al principio della prova legale dei documenti
ufficiali, per gli esemplari acquistati in Svizzera di una specie non
fortemente minacciata di estinzione o per gli esemplari pre-convenzione
sono ammessi altri mezzi di produzione della prova. In particolare, le
ricevute d’acquisto, gli attestati di consegna, le fotografie o dichiarazioni di
testimoni sono ritenuti mezzi di prova adeguati (art. 4 cpv. 2 e 3
dell’ordinanza sui controlli CITES). Non sono ravvisabili indizi suscettibili di
affermare che la regolamentazione dell’obbligo della prova di cui all’art. 4
dell’ordinanza sui controlli CITES si trovi in contrasto con la norma di
delega (cfr. supra consid. 4.4.1 seg.). A giudicare dalla formulazione
dell’art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza sui controlli CITES si può partire dal
presupposto che l’elenco degli ulteriori mezzi di prova abbia un carattere
esemplificativo e non esaustivo, nel senso che non sono ravvisabili
eventuali limitazioni della prova. Questi ulteriori mezzi di prova, ammessi
eccezionalmente, sono soggetti al libero apprezzamento delle prove da
parte degli organi di controllo. Nell’ambito dell’obbligo della prova,
l’ordinanza sui controlli CITES non ha previsto un’esplicita attenuazione del
grado della prova, dimodoché, contrariamente a quanto fatto valere dai
ricorrenti, trova applicazione il principio della prova piena o in senso stretto.
Ciò è desumibile del resto dall’espressione “Qualora la probabilità che si
tratti di esemplari messi illegalmente in circolazione sia esigua”. Né la
norma di delega e nemmeno le spiegazioni del Messaggio sulla LF-CITES
statuiscono un obbligo esplicito del legislatore ad introdurre norme volte a
ridurre l’onere della prova.
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Pagina 18
4.5.3 Per esemplari pre-convenzione si intendono quegli esemplari che
sono stati commercializzati prima dell’entrata in vigore della Convenzione
per la specie in questione, vale a dire prima della data della loro prima
iscrizione negli allegati della Convenzione CITES (cfr. a tale riguardo la
risoluzione della Conferenza delle Parti Conf. 13.6 “Application de l’Article
VII, paragraphe 2, concernant les spécimens “pré-Convention””,
consultabile in lingua francese e inglese sul sito internet ,
rubriche > Documents > Résolutions). L’antilope tibetana è stata inclusa
nell’Allegato I CITES per la prima volta nel 1979. La circolazione legale di
un esemplare pre-convenzione contenente fibre di antilope tibetana come
nel caso della sciarpa sequestrata è considerata ammessa se è reso
dimostrato che l’esemplare è stato acquisito prima del 1979.
4.5.4 Nella presente fattispecie, per dimostrare che nel caso della sciarpa
sequestrata si tratta di un esemplare pre-convenzione, i ricorrenti,
malgrado ne abbiano avuto l’occasione, non hanno prodotto né dinanzi
all’autorità inferiore, né in sede di ricorso un mezzo di prova uguale o simile
a quelli elencati all’art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza sui controlli CITES. Essi si
limitano invece a ribadire di aver ricevuto la sciarpa sequestrata in dono
dal padre del ricorrente 1, il quale, secondo le loro affermazioni, ne è
entrato in possesso prima dell’entrata in vigore della Convenzione CITES.
Vista l’età avanzata del padre del ricorrente 1, i ricorrenti ammettono ch’egli
ha qualche problema di memoria, ma insistono nel dire che la sciarpa “è
stata acquistata con grande probabilità negli anni ’70”. Secondo il senso, i
ricorrenti motivano l’assenza di mezzi di prova, adducendo che siccome la
proprietà originaria dell’oggetto risale al periodo precedente all’entrata in
vigore della Convenzione, l’acquisto all’epoca non era vietato, per cui è
impossibile che vi sia traccia di un’avvenuta transazione e non si può
pretendere che vi sia documentazione alcuna atta a comprovare la liceità
del primo acquisto.
4.5.5 L’assunto dei ricorrenti non può essere condiviso. Senza essere
sorretto da ulteriori mezzi di prova o da altri indizi, il loro argomento
secondo cui il proprietario originario dell’oggetto, il padre del ricorrente 1
rispettivamente il suocero della ricorrente 2, abbia preso possesso della
sciarpa “con grande probabilità” negli anni ’70 si riduce ad una mera
allegazione di parte. In quanto tale quest’ultima è troppo approssimativa e,
senza alcun altro riscontro probatorio, non può bastare per dimostrare che
il capo sequestrato sia un esemplare pre-convenzione e sia stato messo in
circolazione legalmente.
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Pagina 19
Laddove i ricorrenti ritengono che nei casi di esemplari pre-convenzione
sia impossibile trovare una traccia di una transazione e non si possa
pretendere che esista documentazione atta a comprovare la liceità del
primo acquisto, essi misconoscono che il legislatore non ha voluto esentare
gli esemplari pre-convenzione dall’obbligo della prova, ma ha unicamente
previsto la possibilità di comprovare la circolazione legale di siffatti
esemplari esibendo, a titolo eccezionale, anche altri mezzi di prova idonei
al posto dei documenti ufficiali.
I ricorrenti non possono invocare uno stato di necessità in materia di prova
(“Beweisnotstand”). In effetti, un simile stato non risulta già dalla sola
circostanza che un elemento di fatto che per natura dovrebbe fare l’oggetto
di una prova diretta non può essere dimostrato poiché la parte a chi
incombe l’onere della prova non può disporre dei mezzi di prova necessari
(DTF 130 III 321 consid. 3.2). Delle semplici difficoltà probatorie nel caso
specifico non sono nemmeno in grado di giustificare una riduzione del
grado della prova, altrimenti si provocherebbe una distorsione del sistema
legale voluto dal legislatore (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.2.1 e 130 III 321
consid. 3.2).
In sunto è stabilito che se i ricorrenti non possono avvalersi di mezzi di
prova, ciò non può automaticamente tradursi in un assolvimento dell’onere
della prova da parte loro, ma significa invece che essi devono assumersi
le conseguenze della mancanza di prove. Ritenere il contrario potrebbe
accrescere il rischio di abusi e avere l’effetto di svuotare del suo senso
l’obbligo della prova sancito dal legislatore.
4.5.6 Da quanto precede risulta che i ricorrenti, non avendo fornito alcun
mezzo di prova né in occasione del controllo doganale, né nella procedura
di opposizione e nemmeno in questa sede, non sono riusciti a comprovare
che lo scialle sequestrato sia stato acquistato prima che la CITES fosse
applicabile alla specie dell’antilope tibetana. Per questo motivo, venendo a
mancare il requisito dell’origine legale dello scialle, i ricorrenti non possono
beneficiare della deroga all’obbligo di autorizzazione per oggetti personali
di cui all’Art. VII par. 3 CITES in combinato disposto con l’art. 22 O-CITES.
Ne segue che il sequestro ordinato dall’autorità inferiore con decisione del
28 febbraio 2018 e confermato nella decisione su opposizione qui
impugnata, non può che rivelarsi giustificato.
5.
Come dimostrano i seguenti considerandi, le ulteriori censure dei ricorrenti
nulla mutano alla legittimità del sequestro impugnato.
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Pagina 20
5.1 I ricorrenti concludono che il sequestro pronunciato viola il principio
della proporzionalità e del rispetto della dignità personale nella misura in
cui la sciarpa è consunta dall’uso pluriennale ed è priva di valore
commerciale, ma ha un grande valore affettivo, rinviando per il resto alla
decisione del 5 marzo 2014 (doc. D annesso al ricorso)
dell’Amministrazione federale delle dogane in un altro procedimento,
secondo la quale il sequestro quale pegno doganale deve essere tolto con
effetto immediato, dato che dal punto di vista doganale l’oggetto in
questione rientra nelle franchigie come oggetto d’uso personale. A loro
avviso, si tratta di un caso bagatella per il quale l’autorità amministrativa e
doganale, nel rispetto del principio della proporzionalità, si deve astenere
da qualsiasi procedimento e da qualsiasi misura conservativa.
5.2 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette,
segnatamente se vi è motivo di sospettare che determinati esemplari si
trovino illegalmente in circolazione, se all’atto dell’importazione, del transito
o dell’esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti oppure
se al momento del controllo all’interno del Paese mancano documenti validi
o non è comprovata la legalità della circolazione (art. 15 cpv. 1 lett. c, d e f
LF-CITES).
Considerato che, per permettere alla persona responsabile di rimediare
alle irregolarità che hanno comportato la contestazione, gli organi di
controllo le possono fissare un congruo termine (art. 36 cpv. 3 O-CITES) e
che l’USAV rilascia gli esemplari confiscati quando è stato posto rimedio
all’irregolarità contestata (art. 37 O-CITES), dalle disposizioni menzionate
è desumibile che, fino al momento in cui è possibile rimediare alle
mancanze riscontrate in sede di controllo, il sequestro di cui all’art. 15 LF-
CITES è una misura di carattere preventivo (cfr. supra consid. 1.2.3). La
natura preventiva del sequestro tiene conto della situazione in cui una
persona non sia in grado di avere o portare con sé la documentazione
necessaria al momento del controllo.
5.3 Nel caso che ci riguarda è assodato che al momento del controllo i
ricorrenti non disponevano dei documenti per fornire la prova dell’acquisto
legale dell’oggetto sequestrato, ossia né dell’autorizzazione d’importazione
né dell’originale certificato di conservazione delle specie del Paese di
provenienza. Benché nella decisione del 28 febbraio 2018 sia stato fissato
ai ricorrenti un termine di trenta giorni per rimediare alle mancanze
riscontrate, nell’ambito della procedura di opposizione essi non hanno
presentato alcun documento e/o alcun mezzo di prova idoneo per
dimostrare l’acquisto legale. Ne discende che è a ragione che l’autorità
B-5391/2018
Pagina 21
inferiore ha avuto motivo di sospettare che l’oggetto in questione si
trovasse illegalmente in circolazione e ne abbia indetto il sequestro sulla
scorta dell’art. 15 cpv. 1 lett. a (recte lett. c) LF-CITES. Certo, con il rigetto
dell’opposizione l’autorità inferiore non ha dato seguito alla richiesta dei
ricorrenti di fissare loro un nuovo termine per presentare la
documentazione probatoria. Tuttavia, essi non possono trarre alcun
beneficio da detta circostanza. Se è vero che i ricorrenti, mediante tale
richiesta, lasciavano supporre di eventualmente entrare in possesso di
eventuali mezzi di prova, è però anche vero che, malgrado ne abbiano
avuto occasione, essi hanno omesso di esibire un documento idoneo e/o
di portare mezzi di prova anche in sede di ricorso, invocando invece,
secondo il senso, uno stato di necessità in materia di prova. Ne consegue
che per lo scrivente Tribunale permane il sospetto della mancata origine
legale. Nella misura in cui i ricorrenti sono dell’avviso che la decisione di
sequestro sarebbe da disporsi in applicazione dell’art. 15 cpv. 1 lett. f LF-
CITES in luogo dell’art. 15 lett. c LF-CITES e fanno valere, secondo il
senso, un’applicazione scorretta del diritto, si fatica a seguire il loro
ragionamento, poiché in ogni caso scatterebbe per loro la conseguenza
giuridica del sequestro e la loro situazione di diritto rimarrebbe immutata.
5.4 Il sequestro ordinato è inoltre conforme al principio della
proporzionalità. Non avendo i ricorrenti dimostrato l’origine legale dello
scialle, una misura amministrativa più mite come un respingimento o un
rilascio con riserva non poteva dunque entrare in linea di contro (cfr. art. 35
O-CITES).
5.5 Dal richiamo alla decisione della Direzione generale delle dogane del
5 marzo 2014, allegata al ricorso, i ricorrenti non possono trarre nulla a loro
beneficio, in quanto è riferita alla misura del sequestro come pegno
doganale ai sensi degli artt. 82 e 83 della legge del 18 marzo 2005 sulle
dogane (LD; RS 631.0) e non ad un sequestro ai sensi della LF-CITES.
5.6 Infine, ai ricorrenti non giova neppure invocare il principio “De minimis
non curat praetor”. Questa massima non ha ancora trovato una
concretizzazione a livello di procedura federale (cfr. ad esempio la
decisione del TF delle assicurazioni K 78/02 del 22 aprile 2003, consid. 4),
ma è stata messa in parte in atto dall’art. 35 par. 3 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101; nuovo testo giusta l'art. 12
del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore
dal 1° giu. 2010 [RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913]). In detto
disposto è stata introdotta una condizione di ricevibilità per il ricorso
secondo la quale la Corte ha di principio facoltà di dichiarare irricevibile il
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Pagina 22
ricorso individuale se il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante (cfr.
anche Rapporto del Consiglio federale del 19 novembre 2014 in
adempimento del postulato Stöckli 13.4187 del 12 dicembre 2013, FF 2015
pag. 367). Allo stesso modo, la massima “De minimis…” è in un certo
rapporto con il principio d’opportunità nel diritto penale e nel diritto di
procedura penale, dove in casi lievi è data la possibilità alle autorità di
persecuzione penale di prescindere dal procedimento penale. Come già
indicato, il sequestro è una misura amministrativa per la quale non valgono
le disposizioni e i principi di procedura penale (cfr. supra consid. 4.3.1).
Non avendo i ricorrenti portato la prova che lo scialle in questione sia stato
acquistato prima che la Convenzione CITES fosse applicabile alla specie
dell’antilope tibetana, l’autorità inferiore non poteva perciò astenersi nel
caso in esame dall’avviare un procedimento e dall’ordinare la misura del
sequestro.
6.
In sintesi, il sequestro preventivo dello scialle intimato non viola il diritto
federale ed è in linea con il principio della proporzionalità. Pertanto, il
ricorso, per quanto ammissibile, va respinto. Con la presente sentenza che
pone fine al procedimento viene a cadere la restituzione dell’effetto
sospensivo indetta mediante l’ordinanza del 17 ottobre 2019 (cfr. fatti lett. C).
7.
Visto l’esito della procedura, i ricorrenti devono sopportare le spese
processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF
comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di
giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa,
del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti
(art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). In applicazione delle
disposizioni menzionate e considerato che i ricorrenti sono da considerare
quale parte soccombente, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un
importo complessivo di fr. 700.–. Le spese processuali sono computate con
l’anticipo di pari importo già versato il 27 settembre 2018, dopo la crescita
in giudicato della presente sentenza.
In quanto soccombenti, ai ricorrenti non viene assegnata alcuna indennità
a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
B-5391/2018
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ammissibile.
2.
Le spese processuali, per un importo complessivo di fr. 700.–, sono poste
a carico dei ricorrenti e computate con l’anticipo di pari importo, da loro già
versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– ai ricorrenti (atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. […]; atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
B-5391/2018
Pagina 24
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 19 dicembre 2019