B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-5407/2012
S e n t e n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Eva Schneeberger, Stephan Breitenmoser,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X._______ SA,
patrocinata dagli avvocati
Giovanni Canepa e Maurizio Pagliuca,
ricorrente,
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Accertamenti e misure della FINMA nell'ambito dell'attività di
commerciante di valori mobiliari senza autorizzazione.
B-5407/2012
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Fatti:
A.
Con decisione provvisionale del 5 dicembre 2011 l'Autorità federale di vi-
gilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA, autorità inferiore) ha
nominato l'avv. A._______ specialista indipendente nei confronti della so-
cietà X._______ SA, definito il mandato da eseguire e assegnato
all'avv. A._______ un termine scadente il 15 gennaio 2012 per fornirle un
rapporto dei risultati (dispositivo cifra 1 e 2). In seguito la FINMA ha indet-
to all'avv. A._______ di informarla qualora durante l'esecuzione del man-
dato dovesse rivelarsi necessario effettuare controlli presso altre società
(dispositivo cifra 3), di annunciare ogni possibile indizio di violazioni delle
norme sui mercati finanziari, nonché ogni attività atta a mettere in pericolo
gli interessi degli investitori, della funzionalità dei mercati o della reputa-
zione della piazza finanziaria (dispositivo cifra 4), ha fatto obbligo agli or-
gani di X._______, sotto comminatoria dell'art. 48 LFINMA, di mettere a
disposizione dell'avv. A._______ tutte le informazioni e la documentazio-
ne completa sull'attività societaria e di permettere l'accesso a tutti i locali
(dispositivo cifra 5) ed infine messo a carico i costi dell'avv. A._______ e
degli specialisti da lui mandatati a X._______, autorizzandolo a richieder-
le congrui anticipi (dispositivo cifra 6). La FINMA ha dichiarato le misure
ordinate alle cifre da 1 a 6 del dispositivo immediatamente esecutive (di-
spositivo cifra 7) e accollato a X._______ i costi della procedura per un
importo di fr. 16'000.— (dispositivo cifra 8). A motivo della decisione prov-
visionale la FINMA ha addotto in sostanza che la nomina dell'incaricato
dell'inchiesta si era imposta in quanto un primo professionista indipenden-
te nominato dalla FINMA avrebbe accertato che i dati forniti dalla società
circa la descrizione dell'attività non corrispondevano alla realtà dei fatti.
Anche la verifica del revisore statutario della ricorrente avrebbe contenuto
informazioni contrastanti con quelle fornite dalla società. La X._______
non si sarebbe del resto opposta alla nomina di uno specialista indipen-
dente, proponendo lei stessa l'avv. A._______.
B.
X._______ è insorta contro la decisione appena menzionata al Tribunale
amministrativo federale con ricorso del 13 dicembre 2011 (per tale proce-
dimento è stato aperto l'incarto B-6714/2011), domandando in via super-
cautelare e cautelare la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame da
lei presentato, nel senso di distogliere l'avv. A._______ dall'eseguire ac-
certamenti e svolgere il proprio mandato in merito a determinati punti. Nel
merito, essa ha chiesto di anticipare il termine per la consegna del rap-
porto dell'inchiesta all'8 gennaio 2012, di ridurre l'estensione degli accer-
B-5407/2012
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tamenti ordinati dalla FINMA e, infine, di ridurre a fr. 12'000.– le spese del
procedimento svoltosi dinnanzi all'autorità inferiore.
C.
Con decisione incidentale del 16 dicembre 2011 lo scrivente Tribunale ha
provvisoriamente respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensi-
vo. Dopo che nella sua risposta del 23 dicembre 2011 la FINMA ha pro-
posto di non entrare nel merito dell'impugnativa e in via subordinata di re-
spingerla, la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata defini-
tivamente respinta tramite decisione incidentale del 27 dicembre 2011.
D.
In data 13 gennaio 2012 la FINMA ha accordato all'incaricato dell'inchie-
sta una proroga fino al 6 febbraio 2012 per la consegna del rapporto.
Con scritto del 29 febbraio 2012 la FINMA ha comunicato di aver ricevuto
il rapporto dell'incaricato dell'inchiesta in data 22 febbraio 2012 e di aver
inviato detto rapporto alla ricorrente per presa di posizione il 27 febbraio
2012. Di seguito, con ordinanza del 6 marzo 2012 lo scrivente Tribunale
ha segnalato alla ricorrente che la procedura su ricorso sarebbe da stral-
ciare dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto, invitandola ad esprimer-
si al riguardo.
Tramite osservazioni del 15 marzo 2012 la ricorrente ha reputato come
sussistesse ancora un interesse all'evasione del ricorso da lei presentato,
postulando, nel caso di uno stralcio della procedura, la rinuncia al prele-
vamento di spese processuali.
E.
Con sentenza del 31 maggio 2012 (nel procedimento B-6714/2011) il Tri-
bunale amministrativo ha respinto il ricorso per quanto ammissibile, ad-
ducendo in sintesi che la decisione incidentale impugnata non era suscet-
tibile di arrecare alla ricorrente un danno irreparabile poiché non era an-
cora stata rilasciata una decisione definitiva sull'ammontare dei costi
dell'inchiesta, negando l'interesse attuale e pratico della ricorrente a ridur-
re l'estensione degli accertamenti ordinati da FINMA, in quanto l'incarica-
to dell'inchiesta aveva già consegnato il proprio rapporto e ritenendo giu-
stificati i costi derivanti dalla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Sud-
detta sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
F.
Con decisione del 14 settembre 2012 la FINMA ha constatato che
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X._______ SA ha esercitato a titolo professionale sia l'attività di commer-
ciante di valori mobiliari nonché l'attività di market maker senza disporre
in entrambi i casi della necessaria autorizzazione e che la medesima ditta
ha distribuito al pubblico prodotti strutturati violando i disposti di cui all'art.
5 della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di
capitale (legge sugli investimenti collettivi, LICol, RS 951.31; punto A del
dispositivo: Constatazioni).
Sulla base delle constatazioni rilevate la FINMA ha ordinato quanto segue
(punto B del dispositivo: Misure):
"4. È ordinata la dismissione dell'attività di market maker di X._______
SA (…). Tale ordine è impartito con la comminatoria di cui all'art. 48
LFINMA;
5. B._______ (ufficio di revisione di X.) dovrà dare conferma high assu-
rance di tale dismissione entro il 31 gennaio 2013;
6. È fatto ordine a X._______ SA (…) di regolarizzare la distribuzione di
prodotti strutturati.
7. B._______, (…) dovrà dare conferma high assurance che la distribu-
zione di prodotti strutturati avviene in conformità delle norme in vigo-
re entro il 31 gennaio 2013;
8. B._______ dovrà inoltre dare conferma high assurance che le attività
del gruppo non sono effettivamente dirette dalla Svizzera entro il
31 gennaio 2013;
9. B._______ dovrà comunicare senza indugio alla FINMA ogni fatto
che possa mettere in pericolo gli interessi dei creditori, degli investi-
tori o che possa essere in contrasto con quanto disposto dalla pre-
sente decisione;
10. I costi di B._______ sono posti a carico di X._______ SA, (…).".
Al punto C (Costi) del dispositivo l'autorità inferiore ha messo a carico di
X._______ SA i costi dell'incaricato dell'inchiesta (CHF 146'647.05) e i
costi della procedura (CHF 20'000.-).
Come risulta dalla motivazione di detta decisione, la FINMA ha soppesato
comparativamente, da un lato, l'accertamento da lei effettuato che
X._______ a esercitato come commerciante in proprio e come market
maker senza la necessaria autorizzazione e inoltre distribuito prodotti
strutturati al pubblico senza rispettare i disposti di cui all'art. 5 LICol, con-
siderando tali infrazioni gravi, dall'altro lato ritenuto che X._______ abbia
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sempre dimostrato un comportamento proattivo nei confronti dell'autorità,
avendo preso misure importanti per adattare il proprio business model al-
la legge, in particolare alienando la propria attività di commerciante in
proprio e mutando il proprio modello di distribuzione dei prodotti struttura-
ti. La FINMA ha altresì tenuto presente che la ricorrente è stata sottopo-
sta per due volte all'esame di specialisti indipendenti nominati dalla FIN-
MA e ad una special review del proprio revisore, deducendo che la ricor-
rente non è sfuggita alla sorveglianza della FINMA malgrado l'esercizio di
attività senza autorizzazione. Per tutti questi motivi, la FINMA ha esplici-
tamente rinunciato a mettere in liquidazione la società. Siccome al mo-
mento dell'emanazione della decisione impugnata la ricorrente esercitava
ancora illecitamente come market maker e distribuiva ancora prodotti
strutturati al pubblico in contravvenzione dell'art. 5 LICol, la FINMA sog-
giunge di aver dovuto ordinare la dismissione dell'attività di market maker
e la regolarizzazione nella distribuzione di prodotti strutturati obbligando
B._______ (ufficio di revisione della ricorrente) di fornire una conferma
che le misure fossero state prese.
G.
Con ricorso del 16 ottobre 2012 la X._______ SA (di seguito: ricorrente)
ha impugnato suddetta decisione dinanzi allo scrivente Tribunale ammini-
strativo federale, proponendo l'accoglimento del ricorso, la negazione de-
gli accertamenti rilevati, la condanna della FINMA al pagamento dell'im-
porto pari a CHF 302'865.10 in favore della ricorrente e l'addossamento
delle spese per il presente procedimento alla FINMA, protestate tasse,
spese e ripetibili. La ricorrente non insorge contro le misure ordinate dalla
FINMA al punto B cifre da 4 a 10 del dispositivo della decisione impugna-
ta, ritenendo che le cifre da 4 a 10 "decadono".
In data 25 ottobre 2012 il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso la
procura in originale.
H.
Con osservazioni del 31 gennaio 2013, presentate entro il termine proro-
gato con ordinanze del 19 novembre 2012 e 11 gennaio 2013, la FINMA
chiede di rigettare il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
I.
Tramite scritto del 14 febbraio 2013 la FINMA ha trasmesso gli atti preli-
minari muniti di un indice, facendo inoltre notare di aver appreso casual-
mente che la ricorrente ha inserito sul proprio sito internet un disclaimer
che comprende tutti i contenuti del sito, precisando che al momento
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dell'emanazione della decisione impugnata tale disclaimer non esisteva e
che le newsletter e i products of the week erano accessibili a chiunque e
rilevando infine che il disclaimer indica sì che le informazioni contenute
nel sito non rappresentano un'offerta ma è silente circa la possibilità di di-
stribuire il prodotto in Svizzera e che non sono previste restrizioni per
l'accesso ai dati del sito (fatta eccezione per le informazioni sui corsi).
J.
Con scritto del 18 febbraio 2013 la FINMA ha prodotto il fascicolo numero
15 degli atti preliminari ed un indice degli atti aggiornato.
K.
Con osservazioni dell'8 aprile 2013, inoltrate entro il termine prorogato
con ordinanza del 6 marzo 2013, la ricorrente ha formulato in via principa-
le le medesime conclusioni dell'atto di ricorso, proponendo, in via subor-
dinata, l'accoglimento del ricorso ed il rinvio della causa alla FINMA per
procedere all'accertamento di ulteriori fatti (cfr. quesiti da 1 a 6 dei petita
in via subordinata) e chiedendo quale mezzo di prova l'assunzione di una
richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'art. 38 LBVM all'autori-
tà di vigilanza inglese per far luce sulla questione dei rischi derivanti
dall'attività di introducing broker.
Con riferimento allo scritto della FINMA del 14 febbraio 2013, la ricorrente
spiega di aver modificato nel frattempo il proprio business model, eserci-
tando unicamente un ruolo di advisor nelle operazioni da lei svolte, così
che non effettua più attività per proprio conto e non ricade più sotto alcun
assoggettamento.
Per quanto attiene al disclaimer sul proprio sito web la ricorrente rileva
come esso sia sempre stato presente.
La ricorrente sostiene di avere ancora un interesse giuridico all'evasione
del presente ricorso, anche se limitato ai costi della procedura sia dinanzi
alla FINMA che allo scrivente Tribunale, nonché all'eventualità che FIN-
MA, in applicazione del principio di opportunità, decida o meno di effettua-
re una denuncia al Dipartimento federale delle finanze per esercizio di
un'attività non assoggettata.
L.
Con osservazioni finali del 31 maggio 2013, inoltrate entro il termine pro-
rogato con ordinanza del 7 maggio 2013, la FINMA propone il rigetto del
ricorso per quanto sia ammissibile, rilevando che gli unici due temi su cui
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verte la procedura sono la fondatezza della nomina dell'incaricato dell'in-
chiesta e delle spese di giudizio per il procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, mentre per il resto il ricorso sarebbe divenuto privo d'oggetto. La
FINMA ritiene che l'interesse ad evitare una denuncia all'autorità penale
non sia degno di protezione da una parte poiché la semplice segnalazio-
ne ad altra autorità non sarebbe atta a causare un danno alla ricorrente,
dall'altra poiché la denuncia non concernerebbe la ricorrente stessa ma le
persone che per essa hanno agito o ignoti, così che in ogni caso un dan-
no andrebbe escluso.
M.
Con ordinanza del 4 giugno 2013 lo scrivente Tribunale ha trasmesso le
osservazioni della FINMA del 31 maggio 2013 alla ricorrente e comunica-
to di non prevedere un ulteriore scambio di scritti, su riserva di eventuali
provvedimenti istruttori, allegazioni delle parti o eventualmente di una
sentenza finale.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno potere
di cognizione la questione a sapere se sono adempiute le condizioni di
ammissibilità del ricorso (DTAF 2007/6, consid. 1 con rinvii).
1.1 Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), fatte salve le ec-
cezioni di cui all'art. 32 LTAF. Contro le decisioni della FINMA è possibile
adire il Tribunale amministrativo federale (art. 33 lett. h LTAF i. c. d. con
l'art. 54 cpv. 1 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati
finanziari [LFINMA, RS 956.1]).
1.2 La decisione impugnata è stata emanata il 14 settembre 2012. Intro-
dotto il 16 ottobre 2012, il ricorso in esame è quindi tempestivo. Esso è
stato redatto nella forma prevista dall'art. 52 cpv. 1 PA, l'anticipo richiesto
è stato versato entro il termine impartito e i rappresentanti legali hanno
giustificato i propri poteri con valida procura.
1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore e in qualità di destinataria materiale diretta della decisione impugna-
ta risulta, in principio, essere particolarmente toccata da quest'ultima ed
avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica-
B-5407/2012
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zione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Di regola, il ricorrente deve disporre
di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della deci-
sione querelata sia quando adisce l'autorità di ricorso sia al momento in
cui questa si pronuncia nel merito, (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2
pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e riferimenti).
Con riferimento alla legittimazione a ricorrere si impongono allegazioni
differenziate a seconda delle conclusioni formulate dalla ricorrente.
1.3.1 Mediante le osservazioni dell'8 aprile 2013 la ricorrente ha comuni-
cato di aver modificato il proprio business model e di agire d'ora in avanti
unicamente come advisor delle operazioni da lei svolte, non effettuando
più alcuna attività per conto proprio. L'emissione e la distribuzione di pro-
dotti strutturati sono state cancellate dallo scopo contenuto nel Registro di
commercio. La ricorrente ha provveduto a modificare il proprio sito
internet alle modifiche intervenute e a richiedere in data 8 aprile 2013 a
B._______ SA di svolgere una verifica a conferma di tale elemento. Così
facendo, la ricorrente ha fatto integralmente fronte alle misure ordinate al-
la lettera B cifre 4-10 del dispositivo della decisione impugnata, come
conferma l'autorità inferiore nella presa di posizione del 31 maggio 2013.
Di conseguenza, essendosi impegnata a mettere effettivamente in atto le
misure della FINMA, la ricorrente si è conformata ai disposti di legge in
materia di sorveglianza dei mercati finanziari, sottoponendosi alle misure
ordinate nella decisione impugnata ed accettandole. Per questo motivo, il
ricorso dovrebbe, di principio, essere divenuto privo d'oggetto in questo
ambito. La rinuncia ad insorgere contro le cifre 4-10 del dispositivo della
decisione impugnata si evince del resto dai petita in via principale riformu-
lati nelle osservazioni dell'8 aprile 2013 dove è espressamente indicato
che le conclusioni corrispondenti "decadono". Le misure ordinate dalla
FINMA alla lettera B cifre 4-10 del dispositivo dovrebbero pertanto essere
passate in giudicato e non fare più parte dell'oggetto di lite.
1.3.2 La ricorrente ritiene di avere un interesse giuridico all'evasione del
ricorso anche se limitato ai costi della procedura ed all'eventualità che
FINMA anche in applicazione del principio di opportunità decida o meno
di effettuare una denuncia al Dipartimento federale delle finanze per e-
sercizio di un'attività non assoggettata. Nonostante la ricorrente restringa,
da una parte, l'oggetto di lite ed il proprio interesse giuridico, ella sembra,
dall'altra, intenta a mantenere le conclusioni volte a negare le constata-
zioni di cui alla lettera A cifre 1-3 del dispositivo della decisione impugna-
ta, come si evince dai petita 1-3 introdotti in via principale, reiterati dalla
ricorrente nelle osservazioni dell'8 aprile 2013.
B-5407/2012
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Di seguito occorre quindi chinarsi sulla domanda a sapere se la ricorren-
te, dopo aver incontestabilmente ripristinato la propria situazione di diritto,
ha ancora un interesse attuale e degno di protezione ad insorgere contro
le constatazioni rimproveratele, tutto sotto l'aspetto di una probabile intro-
duzione di una denuncia penale da parte della FINMA.
1.3.2.1 A titolo liminare giova ricordare che, malgrado lo scrivente Tribu-
nale esamini d'ufficio le condizioni di ammissibilità del ricorso, ciò non di-
spensa la ricorrente dallo spiegare da quali circostanze deduce il proprio
interesse degno di protezione a ricorrere, in quanto incombe a lei l'onere
di provare che un simile interesse le spetta (cfr. FRITZ GYGI, Bundesver-
waltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 150 seg.). In altre parole, l'obbligo
di motivare il ricorso ancorato all'art. 52 cpv. 1 PA impone alla ricorrente
anche di sostanziare la propria legittimazione a ricorrere, in particolare
l'interesse degno di protezione (cfr. ISABELLE HÄNER in Christoph
Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar VwVG, Zürich-
St. Gallen 2008, Art. 48 n. 2). Pertanto lo scrivente Tribunale non esamina
d'ufficio se possano sussistere eventualmente altri motivi, oltre a quelli in-
vocati dalla ricorrente, che siano suscettibili di indicare una particolare le-
sione ("Betroffenheit") rispettivamente un particolare interesse degno di
protezione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale
B-1092/2009 del 30 aprile 2009 consid. 3.3.1 seg., B-77/2009 del 22 giu-
gno 2009 consid. 1 con ulteriori riferimenti, B-3985/2013 del 1° luglio
2014 consid. 3.2; cfr. anche DTF 134 II 120 consid. 1, 133 II 249 consid.
1.1; BERNHARD WALDMANN in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (ed.), Bunde-
sgerichtsgesetz, 2a edizione, 2011, n. 3 ad art. 89 LTF).
1.3.2.2 Nelle sue osservazioni la ricorrente motiva un interesse attuale e
pratico a ricorrere limitandosi esclusivamente ad indicare, in modo del tut-
to sommario e superficiale, l'eventualità che la FINMA possa sporgere
una denuncia penale presso il Dipartimento federale delle finanze (DFE).
Ora, nel dispositivo della decisione impugnata l'autorità inferiore non ha
annunciato l'intenzione di introdurre una qualsivoglia denuncia al DFE.
Nemmeno dagli atti di causa risultano indizi concreti che la FINMA abbia
nel frattempo introdotto una simile denuncia o si accinga a farlo. Di tran-
senna sia aggiunto che nell'ambito della procedura penale amministrativa
condotta dal DFE (cfr. anche art. 50 cpv. 1 LFINMA) detta autorità non
dovrebbe, di principio, essere vincolata dagli accertamenti effettuati dalla
FINMA che potrebbero essere alla base della denuncia, bensì tenere con-
to di questi ultimi semmai nell'ambito della valutazione delle prove. Il fatto
che l'accertamento dell'illiceità di un atto amministrativo potrebbe essere
di una certa utilità in vista di un'eventuale procedura penale amministrati-
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Pagina 10
va non può bastare per riconoscere un interesse attuale e pratico a ricor-
rere contro il medesimo (cfr. a titolo comparativo sentenze del Tribunale
federale 2 C_596/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2, 2C_45/2014 del
28 marzo 2014 consid. 2.4), purché un eventuale procedimento successi-
vo conferisca alla ricorrente una protezione giuridica almeno equivalente.
Nel caso di specie non sono ravvisabili motivi suscettibili di affermare il
contrario e nemmeno la ricorrente ne solleva alcuno. Così facendo la ri-
corrente viene meno all'obbligo di collaborare e sostanziare in che misura
un'eventuale denuncia penale della FINMA sia suscettibile di tangere il
proprio interesse attuale e pratico a ricorrere contro le constatazioni nel
dispositivo della decisione impugnata.
1.3.2.3 Un interesse attuale e pratico a ricorrere contro dette constatazio-
ni non può neppure essere ammesso per i seguenti motivi.
Poiché al momento del rilascio della decisione impugnata la ricorrente
non aveva ancora provveduto a conformare pienamente la propria situa-
zione ai disposti di legge, la FINMA ha ordinato le misure necessarie a ri-
stabilire lo stato di diritto.
A tale riguardo va rilevato che la FINMA può emanare una decisione di
accertamento ai sensi dell'art. 32 LFINMA se non deve provvedere, per il
tramite di una decisione relativa a prestazioni, al ripristino della situazione
conforme alla legge giusta l'art. 31 LFINMA o se non deve infliggere una
misura repressiva specifica come ad esempio il ritiro dell'autorizzazione o
la rimozione di un garante dell'irreprensibilità nei confronti di un assogget-
tato alla vigilanza. Si tratta di una cosiddetta decisione d'accertamento
d'ufficio (Messaggio sulla legge federale concernente l’Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari del 1° febbraio 2006, di seguito Messag-
gio-LFINMA, FF 2005 2625 segg., in particolare p. 2676). Dal punto di vi-
sta del diritto di vigilanza una simile decisione può rappresentare la misu-
ra più mite, dal punto di vista sanzionatorio un ammonimento formale
("formelle Rüge", cfr. URS ZULAUF, DAVID WYSS ET AL., Financemarktenfor-
cement, 2014, p. 221 seg.). Rispetto alla versione italiana, il testo in lin-
gua tedesca dell'art. 32 LFINMA "Ergibt das Verfahren, dass die oder der
Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und
müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemäs-
sen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Fe-
ststellungsverfügung erlassen" riesce meglio ad esprimere che una simile
decisione di accertamento riveste in primo luogo un carattere sussidiario
e non è possibile attribuirle la portata di una decisione impugnabile sepa-
ratamente se, contestualmente agli accertamenti, vengono indette misure
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Pagina 11
per il ripristino della situazione conforme alla legge, come avvenuto nel
caso in esame, oppure viene inflitta una misura repressiva specifica
(cfr. sul carattere sussidiario di decisioni di accertamento d'ufficio anche
DTAF 2009/9 consid. 2). In questi casi risulta dai motivi della decisione
sulle prestazioni rispettivamente della sanzione repressiva se e in quanto
sono stati violati i disposti di legge in materia di sorveglianza dei mercati
finanziari, senza che si renda necessaria una decisione di accertamento
(cfr. PETER CH. HSU/RASHID BAHAR/ SILVIA RENNINGER, in BSK, 2a. edizio-
ne, n. 24 ad art. 32 LFINMA). Conformemente al principio della propor-
zionalità, una decisione di accertamento sussidiaria rispetto a misure
specifiche repressive (p. es. ritiro dell'autorizzazione, liquidazione, apertu-
ra del fallimento), e quindi suscettibile di rivestire un carattere penale, sa-
rebbe giustificata innanzi tutto se nel pubblico interesse è da considerare
la pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza giusta l'art. 34
LFINMA (cfr. ULRICH ZIMMERLI, Integrierte Finanzmarktaufsicht in der
Schweiz Ausgangslage – Konzept – Umsetzung – Ausblick, in GesKR
2009 p. 3 seg.).
Nel caso che ci riguarda alla FINMA preme prima di tutto il ripristino im-
mediato della situazione conforme alla legge e non la punizione a poste-
riori di infrazioni delle disposizioni in materia di sorveglianza dei mercati
finanziari. Un eventuale carattere penale e sanzionatorio delle constata-
zioni retrocede, mentre passa in primo piano il carattere esecutivo delle
misure di ripristino della situazione conforme alla legge. La presunta gra-
vità delle violazioni riscontrate viene comunque relativizzata dall'ordine
delle misure esecutive, le quali, nel presente caso, sono meno incisive di
un divieto di esercizio della professione, del ritiro dell'autorizzazione, della
messa in liquidazione oppure dell'apertura del fallimento, apparendo
quindi conformi al principio della proporzionalità.
In sintesi, in virtù della natura sussidiaria di una decisione di accertamen-
to, secondo il loro contenuto, le constatazioni delle violazioni rimproverate
alla ricorrente non vanno oltre alle concrete misure di ripristino ordinate.
Perciò, simili constatazioni non possono che fare parte degli elementi re-
lativi alla motivazione che ha indotto la FINMA ad indire tali misure e non
sono suscettibili di esplicare un carattere di dispositivo. Le constatazioni
in parola non specificano nemmeno su quale arco di tempo le violazioni si
siano protratte cosicché viene loro a mancare la determinatezza necessa-
ria ad ammetterne la portata autonoma.
Con l'aver adottato tutti i provvedimenti necessari per ristabilire la situa-
zione conforme al diritto ai sensi di quanto ordinato nella decisione impu-
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Pagina 12
gnata, la ricorrente ha pienamente ottemperato alle misure indette dall'au-
torità inferiore. Di conseguenza, l'essersi sottoposta alla messa in atto di
tali provvedimenti lascia presupporre che la ricorrente, se pur implicita-
mente, li abbia riconosciuti e si sia resa consapevole di aver contravvenu-
to ai disposti in materia di vigilanza dei mercati finanziari. Del resto va
convenuto che la stessa ricorrente non fa valere espressamente un inte-
resse attuale e pratico incentrato ad insorgere soltanto contro le consta-
tazioni rimproveratele dalla FINMA, mettendo un tale interesse unicamen-
te in relazione ai costi di procedura dinanzi alla FINMA e all'eventualità di
una denuncia penale da parte di quest'ultima. A giusto titolo, altrimenti, se
ciò non fosse, la ricorrente manifesterebbe una certa contraddizione nel
proprio agire nel senso di un "venire contra factum proprium" (art. 2 CC).
Oltracciò, la ricorrente non sostiene in alcun modo se e in che misura alle
constatazioni della FINMA debba essere attribuito un carattere penale e
sanzionatorio, né fa valere in che misura le stesse constatazioni siano in
grado di pregiudicare la sua reputazione.
Dai motivi suesposti è deducibile che se la ricorrente ha adottato le misu-
re ordinatele dalla FINMA, le cifre da 4 a 10 del dispositivo della decisio-
ne impugnata sono diventate definitive e la ricorrente in mancanza di un
interesse attuale e pratico non può più insorgere contro di esse. Del resto
anche la ricorrente ha indicato che le sue conclusioni rivolte contro le mi-
sure sono decadute. La medesima sorte deve pertanto toccare anche alle
constatazioni in base al loro carattere sussidiario. Per questo motivo la ri-
corrente non ha nemmeno un interesse attuale e pratico a ricorrere con-
tro dette constatazioni. Lo stesso vale in relazione ai petita proposti in via
subordinata nelle osservazioni dell'8 aprile 2012, perlopiù volti ad ulteriori
accertamenti della fattispecie in relazione alle constatazioni formulate nel
dispositivo della decisione impugnata, in quanto tale interesse pare anco-
ra una volta fondarsi soltanto sull'eventuale rischio che la FINMA sporga
denuncia penale dinanzi al DFF.
In sunto, essendosi la ricorrente conformata alla situazione di diritto, non
è dato l'interesse attuale e pratico ad insorgere contro le constatazioni
contenute nel dispositivo della decisione impugnata. Del resto non sono
dati nemmeno i presupposti per rinunciare al requisito dell'interesse attua-
le e pratico, in quanto difficilmente la questione sollevata è suscettibile di
ripresentarsi in medesime o simili circostanze.
1.3.3 La ricorrente ha invece sempre un interesse attuale e pratico ad im-
pugnare la lettera C (cifre 11 e 12) della decisione impugnata riguardo al-
B-5407/2012
Pagina 13
la fissazione dei costi per l'incaricato dell'inchiesta e della procedura di-
nanzi all'autorità inferiore a carico della ricorrente.
1.4 Visto quanto precede occorre entrare nel merito del ricorso, unica-
mente per quanto attiene ai costi dell'incaricato dell'inchiesta e alle spese
di procedura in prima istanza (consid. 1.3.3). Per il resto, il ricorso è i-
nammissibile.
2.
Al punto C (Costi) del dispositivo della decisione impugnata l'autorità infe-
riore ha messo a carico della ricorrente i costi dell'incaricato d'inchiesta
(CHF 146'647.05) e i costi della procedura (CHF 20'000).
La ricorrente contesta l'ammontare dei costi dell'incaricato dell'inchiesta e
l'ampiezza del mandato conferitogli dalla FINMA, affermando che le veri-
fiche subite le avrebbero generato costi per un importo di CHF 445'778.-
e chiedendo di riconoscerle un risarcimento pari a CHF 302'865.10.
A motivo di tali censure e conclusioni, la ricorrente ritiene che il mandato
dell'incaricato dell'inchiesta sia risultato sproporzionato rispetto alle verifi-
che necessarie. Non vi sarebbero state ragioni per l'utilità di un controllo
tanto ampio ed approfondito, retroattivo fino al 2008, considerato che non
era stata decretata la messa in liquidazione della società e che la ricor-
rente non aveva adottato un comportamento tale da imporre il controllo
dell'incaricato dell'inchiesta, bensì sempre fornito alla FINMA le informa-
zioni richieste ai fini delle indagini. Riguardo alla sproporzionalità dell'am-
piezza del mandato assunto dall'incaricato dell'inchiesta la ricorrente ri-
manda in modo generico alle osservazioni del 3 aprile 2012 relative al
rapporto da lui steso.
2.1 In una prima fase vanno esaminate le censure della ricorrente inerenti
all'ampiezza dell'oggetto del mandato.
2.1.1 LA FINMA dispone di un certo potere d'apprezzamento tecnico ("te-
chnisches Ermessen") nella scelta delle misure da intraprendere in mate-
ria dell'inchiesta, segnatamente nel verificare se per un'inchiesta in mate-
ria di diritto di sorveglianza dei mercati finanziari si rendono necessari un
controllo direttamente sul posto e con ciò la nomina di un incaricato
dell'inchiesta (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-7038/2009 consid. 1.8). Se vi sono indizi concreti atti ad affermare che
un istituto finanziario eserciti attività assoggettate senza essere in pos-
sesso delle necessarie autorizzazioni, la nomina di un incaricato dell'in-
B-5407/2012
Pagina 14
chiesta non può essere considerata una misura sproporzionata (cfr. sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale B-4066/2010 del 19 maggio
2011 consid. 9.2).
2.1.2 Come si evince dall'istoriato procedurale della decisione impugnata,
l'autorità federale in materia di vigilanza sui mercati finanziari (prima CFB,
ora FINMA) è in contatto dal 14 febbraio 2001 con la ricorrente per accer-
tare se la società svolga un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione,
in particolare l'attività di commerciante di valori mobiliari per proprio con-
to. In occasione del rapporto intermedio al 30 giugno 2010 fornito dallo
specialista indipendente B._______ quest'ultimo ha indicato, tra l'altro, la
presenza di incongruenze tra l'attività descritta dalla ricorrente all'autorità
e quella effettivamente svolta, così come tra il volume annuo delle transa-
zioni presentato all'autorità e quello messo a disposizione dello speciali-
sta. Inoltre sarebbero state rilevate altre società nel sistema contabile. Da
notare che a seguito di tale rapporto intermedio la ricorrente aveva deci-
so, in data 20 settembre 2010, di ritirare la propria richiesta di autorizza-
zione e di dismettere l'attività di commerciante in proprio. Con scritto del
20 ottobre 2010 la ricorrente ha comunicato di aver stipulato un contratto
di clearing e settlement con la Banca C.________ per dimostrare, a suo
dire, che erano in corso le trattative per una cessione definitiva dell'attività
assoggettata. Il 5 aprile 2011 la ricorrente ha indicato di aver sottoscritto
un contratto di cessione dell'attività di commercio in proprio alla Banca
D._______ con effetto al 31 agosto 2011. In data 20 ottobre 2011 il revi-
sore statuario della ricorrente ha inviato una propria valutazione sull'attivi-
tà svolta dalla società. Anche in questo caso la FINMA ha constatato dif-
ferenze tra i rilevamenti del revisore e i dati forniti dalla ricorrente in rela-
zione alla distribuzione di prodotti strutturati, all'appello al pubblico, non-
ché alla negoziazione, all'offerta al pubblico ed alla standardizzazione
degli strumenti finanziari. Alla luce di dette informazioni contraddittorie e
dei pareri discordanti delle parti appare inappuntabile che la FINMA abbia
ritenuto che si imponesse una verifica in loco per permettere l'accerta-
mento obiettivo dei fatti da parte di uno specialista indipendente. La ricor-
rente rasenta un agire in malafede quando afferma che il proprio compor-
tamento non abbia dato adito ad un intervento dell'incaricato dell'inchie-
sta.
2.1.3 Nel caso di specie, è d'uopo sottolineare che la ricorrente non si è
comunque opposta alla nomina di un incaricato dell'inchiesta in sé, tanto
più che è stata lei stessa a proporre l'avvocato A._______ in tale veste.
Peraltro, le obiezioni della ricorrente sono principalmente incentrate
sull'ampiezza e sulla necessità delle verifiche per lo svolgimento del
B-5407/2012
Pagina 15
mandato, come si può evincere dal ricorso del 13 dicembre 2011 contro la
decisione provvisionale della FINMA del 5 dicembre 2011 concernente la
nomina dell'incaricato dell'inchiesta (dossier B-6741/2011), rispettivamen-
te dalla presa di posizione della ricorrente del 15 marzo 2012 nel proce-
dimento B-6741/2011, nonché dalle osservazioni della ricorrente del 3 a-
prile 2012 al rapporto dell'incaricato dell'inchiesta.
Il mandato dell'incaricato dell'inchiesta è definito nella decisione provvi-
sionale del 5 dicembre 2011. Considerato che la ricorrente aveva deciso
di cedere e dismettere l'attività di commerciante in proprio, che nel suo si-
stema contabile erano state rilevate altre società e che la ricorrente era
intenzionata ad avviare altre attività finanziarie in relazione alla distribu-
zione di prodotti strutturati, appare giustificato che dovevano essere rac-
colti elementi atti ad analizzare l'attività ceduta ed accertare l'effettiva di-
smissione dell'attività, nonché la liceità delle attività espletate dalla ricor-
rente nel loro complesso, comprese quelle di distribuzione di prodotti
strutturati. Non dà quindi adito a critiche che i temi principali del mandato
fossero riferiti al perimetro di consolidamento, all'attività di commerciante
in proprio (in particolare la verifica della dismissione dell'attività, del pro-
seguo dell'attività sotto altra ditta e del calcolo dei volumi di transazione
annui dal 2009 alla dismissione) e all'attività di distribuzione di prodotti
strutturati (in particolare la verifica che tali prodotti fossero da considerare
investimenti collettivi). L'esame di tali tematiche risultava quindi fonda-
mentale per appurare se le attività della ricorrente fossero conformi alle
disposizioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari. In tale contesto
non sono quindi ravvisabili punti di riferimento suscettibili di affermare che
la FINMA abbia abusato o ecceduto nel proprio potere di apprezzamento
tecnico nel definire l'oggetto del mandato per l'incaricato dell'inchiesta.
Nella misura in cui la ricorrente considera sproporzionate alcune opera-
zioni svolte dall'incaricato dell'inchiesta oppure reputa che non vi sia (sta-
to) interesse a verificare alcuni punti in relazione ai temi principali che
fanno oggetto del mandato, ella lo fa partendo generalmente dal presup-
posto che le attività da lei svolte siano in ogni caso conformi all'ordina-
mento giuridico. In questo modo ella misconosce che per giungere ad
una simile conclusione dovevano prima essere raccolti tutti gli elementi di
fatto necessari per stabilire se veniva svolta un'attività assoggettata e se
dovevano essere prese le relative misure, dal momento che le informa-
zioni che la ricorrente aveva finora fornito alla FINMA non corrispondeva-
no del tutto con il primo rapporto dell'incaricato dell'inchiesta B._______ e
nemmeno con il rapporto del revisore. Da questo punto di vista gli argo-
menti portati dalla ricorrente sono destinati all'insuccesso ed ininfluenti.
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Pagina 16
Non da ultimo occorre rimarcare che in base alle risultanze esperite
dall'incaricato dell'inchiesta la FINMA ha visto concretizzarsi i propri so-
spetti iniziali ed è stata indotta ad ordinare diverse misure per il ripristino
della situazione di diritto, ossia la dismissione dell'attività di market maker
della ricorrente, la regolarizzazione della distribuzione di prodotti struttu-
rati e l'ordine al revisore statuario della ricorrente di dare conferma high
assurance entro il 31 gennaio 2013 che l'attività di market maker fosse
stata dismessa e che la distribuzione di prodotti strutturati fosse avvenuta
in conformità con le norme vigenti entro il 31 gennaio 2013. Il fatto che la
ricorrente si sia completamente sottoposta alle misure ordinate dalla
FINMA può essere un indizio a suffragio di un'ampiezza adeguata del
mandato. Viste le circostanze nel caso concreto, non vi è nulla da rimpro-
verare all'autorità inferiore anche se potrebbe sembrare che l'oggetto del
mandato vada un po' oltre di quanto avrebbero lasciato supporre le misu-
re che sarebbero a prima vista entrate in considerazione all'inizio dell'in-
chiesta. Altrimenti l'autorità inferiore correrebbe il rischio di non poter far
luce su tutti gli elementi di fatto rilevanti.
2.2 Costi dell'incaricato dell'inchiesta
2.2.1 I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sot-
toposta a vigilanza (art. 36 cpv. 4 LFINMA). L'obbligo di quest'ultima di
assumere detti costi permane malgrado il sospetto iniziale della FINMA
dovesse risultare infondato (ANDRÉ TERLINDEN, Der Untersuchungsbeauf-
tragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, Zuri-
go/S. Gallo 2010, p. 346 seg.). Secondo la prassi, la nomina di un incari-
cato dell'inchiesta non presuppone la certezza che sia stata violata una
determinata disposizione legale, ma è sufficiente che il sospetto iniziale
all'origine poggi su punti di riferimento oggettivi, suscettibili di giustificare
l'accertamento esaustivo della fattispecie tramite un controllo direttamen-
te sul posto; in simili casi lo scaricamento delle spese per l'incaricato
dell'inchiesta all'istituto finanziario sottoposto a vigilanza è giustificato con
l'argomento che detto istituto si sia reso responsabile della situazione ini-
ziale poco chiara che occorre sistemare (TERLINDEN, op. cit., p. 347;
DTF 130 II 351 consid. 2.2, 126 II 111 consid. 4c; sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-7765/2008 del 14 dicembre 2009 con-
sid. 10.1.1). La normativa di cui all'art. 36 cpv. 4 LFINMA segue il principio
del perturbatore e della causalità conformemente alla strategia di finan-
ziamento della FINMA (cfr. Messaggio-LFINMA, FF 2006 2625 segg., in
particolare pag. 2639 seg., 2663 segg.; BENEDIKT MAURENBRE-
CHER/ANDRÉ TERLINDEN, in: BSK, n. 74 seg. ad art. 36 LFINMA; TERLIN-
DEN, op. cit., p. 347).
B-5407/2012
Pagina 17
2.2.2 Come si è visto, sulla scorta delle informazioni discordanti e insuffi-
cientemente chiare la ricorrente ha dato adito alla nomina di un incaricato
dell'inchiesta da parte della FINMA affinché quest'ultimo appurasse la fat-
tispecie. Conformemente all'art. 36 cpv. 4 FINMAG, i costi per l'espleta-
mento del mandato dell'incaricato dell'inchiesta vanno dunque posti a ca-
rico della ricorrente. Quest'ultima non può trarre alcun vantaggio dal fatto
che la FINMA nella decisione impugnata non abbia messo la società in
stato di liquidazione. Determinante per la messa a carico dei costi è il
sussistere di motivi obiettivi e validi per la nomina dell'incaricato dell'in-
chiesta e non le conseguenze giuridiche che la FINMA può trarre dalle ri-
sultanze del rapporto di detto specialista.
Nell'evenienza concreta, l'incaricato dell'inchiesta ha redatto un rapporto
di 64 pagine, datato 15 febbraio 2012, all'attenzione della FINMA. Per la
stesura di tale rapporto egli ha inoltrato alla ricorrente, in data 29 marzo
2012, una fattura d'onorario dettagliata di fr. 146'647.05. Dalla nota d'ono-
rario emerge che sono state messe in conto 326,10 ore (277,5 ore per il
responsabile del mandato e 48 ore per l'associato) per un totale di
fr. 106'370.- a cui si aggiungono fr. 29'414.30 di disborsi e l'8% di IVA.
Conformemente alla decisione provvisionale del 5 dicembre 2011, l'inca-
ricato dell'inchiesta ha fatto uso dell'autorizzazione conferitagli da FINMA
di richiedere alla società posta sotto sorveglianza dei congrui anticipi
(2 volte fr. 54'000.-) che la ricorrente ha già provveduto a versare. Sulla
base della fattura rimane ancora in sospeso l'importo residuo di
fr. 38'647.05.
Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha reputato l'importo propor-
zionato al lavoro svolto e all'ampiezza del mandato, approvando di segui-
to i costi fatturati. La FINMA sottopone gli incaricati ad un controllo dei
costi differenziato (cfr. Guida pratica per gli incaricati della FINMA per un
adempimento diligente del mandato del 28 novembre 2013, pag. 6, di se-
guito: Guida pratica, richiamabile all'indirizzo web
> Chi è la FINMA > Incaricati FINMA > Adempimento diligente del manda-
to, visitato l'ultima volta il 29 settembre 2014). Con scritto dell'8 dicembre
2011 la FINMA ha comunicato all'incaricato dell'inchiesta le modalità d'e-
secuzione del mandato, in particolare, per quanto sia d'interesse nel pre-
sente contesto, le tariffe orarie applicabili (fr. 350.- per il responsabile del
mandato e partner, fr. 250.- per gli associati e fr. 80.- per il segretariato),
le modalità di pagamento, l'anticipo dei costi e la fatturazione. Allo stesso
modo, la FINMA ha reso attento l'incaricato dell'inchiesta che le spese
generate dall'esecuzione del suo mandato devono rispettare il principio
della proporzionalità ed essere sorvegliate.
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Pagina 18
Visto quanto precede non è dato di vedere se e in che misura il rapporto
dell'incaricato dell'inchiesta e la relativa nota d'onorario cadano in con-
traddizione con i principi inerenti al controllo dei costi della FINMA. D'altro
canto, la ricorrente si limita a contestare in modo vago e generico i costi
elevati, senza tuttavia occuparsi delle singole posizioni fatturate nella no-
ta d'onorario e senza rimproverare che il rapporto manchi di sostanza o
presenti un contenuto assolutamente inaccettabile. Pertanto le censure
mosse a tale riguardo non riescono a convincere.
2.2.3 Restando fermo che la FINMA non ha violato il diritto federale né
ecceduto o abusato del proprio giudizio tecnico nel definire l'ampiezza del
mandato (consid. 2.1.3) e nell'approvare i costi dell'incaricato dell'inchie-
sta (consid. 2.2.2), le pretese di risarcimento di fr. 302'865.10, fatte valere
dalla ricorrente, non appaiono giustificate. In primo luogo, gli scritti che la
ricorrente ha inoltrato nel presente procedimento non quantificano con la
necessaria chiarezza in cosa dovrebbero consistere i "costi interni" ed "e-
sterni" legati all'intervento dell'incaricato dell'inchiesta. In secondo luogo è
alquanto improbabile che il presente procedimento si presti all'evasione di
pretese di risarcimento per mancata competenza dello scrivente Tribuna-
le. Si rimanda perciò la ricorrente a seguire eventualmente la via dell'a-
zione di responsabilità.
3.
La ricorrente protesta di dover sopportare le spese per la procedura di-
nanzi alla FINMA.
La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per
prestazioni di servizi (art. 15 cpv. 1, prima frase LFINMA). Il Consiglio fe-
derale disciplina i dettagli (art. 15 cpv. 4 LFINMA). Giusta l'art. 5 cpv. 1
lett. a dell'ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte
dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del 15 ottobre 2008 (Oem-
FINMA, RS 956.122) è assoggettato all'emolumento chiunque occasiona
una decisione. Il calcolo degli emolumenti è effettuato secondo l'allegato
all'Oem-FINMA (art. 8 cpv. 1 Oem-FINMA), in funzione del tempo medio
impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare
per la persona assoggettata (art. 8 cpv. 2 Oem-FINMA). La versione
dell'allegato in vigore al momento del rilascio della decisione impugnata
(RU 2008 5343) disciplinava alla cifra 1.9 che le tariffe quadro nell'ambito
delle banche e delle borse in una procedura relativa all’assoggettamento
forzato di persone fisiche e giuridiche potevano oscillare tra fr. 10'000.- e
fr. 30'000.- (con l'entrata in vigore della modifica del 21 novembre 2012 il
1° gennaio 2013 la cifra 1.9 dell'allegato è stata abolita; per le procedure
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Pagina 19
d'enforcement il calcolo degli emolumenti è disciplinato dall'art. 8 cpv. 3 e
4 Oem-FINMA; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-6736/2013 del 22 maggio 2014 consid. 7.2). L'ammontare dell'emolu-
mento (fr. 20'000.-) appare equo in considerazione del lungo istoriato del-
la procedura dinanzi alla FINMA comprendente, tra l'altro, la nomina di
due incaricati dell'inchiesta e lo studio di una copiosa documentazione.
Da notare che l'ammontare degli emolumenti non è condizionato dal risul-
tato dell'inchiesta (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-684/2008 del 10 settembre 2009, p. 6). La ricorrente protesta le spese
di procedura addossatele dalla FINMA soltanto nelle sue conclusioni tra-
lasciando tuttavia di indicare i singoli motivi alla base di dette conclusioni.
4.
In sunto, dai considerandi suesposti emerge che il ricorso, per quanto
ammissibile, è infondato nella misura in cui la ricorrente critica i costi
dell'incaricato dell'inchiesta e le spese di procedura dinanzi all'autorità in-
feriore.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e van-
no dunque messe a carico della ricorrente. Le spese processuali vengono
fissate a fr. 7'000.- e sono computate con l'anticipo spese di fr. 10'000.-
versato in data 8 novembre 2012. La differenza di fr. 3'000.- è restituita al-
la ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. In
quanto soccombente, la ricorrente non ha diritto alla rifusione di ripetibili
(art. 64 cpv. 1 PA).
B-5407/2012
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile.
2.
Le spese processuali di fr. 7'000.- sono poste a carico della ricorrente e
computate con l'anticipo versato. L'eccedenza di fr. 3'000.- è restituita alla
ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario per il rimborso);
– autorità inferiore (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 30 settembre 2014