Corte II
B-5635/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Bernard Maitre, David Aschmann,
cancelliera Elisabetta Tizzoni.
X_____,
ricorrente,
contro
Commissione Svizzera di Maturità,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
esame svizzero di maturità - sessione giugno 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-5635/2009
Fatti:
A.
X______ (in seguito ricorrente) frequenta il liceo all'Istituto Sant'Anna,
Lugano.
Quest'ultima ha sostenuto, alla sessione d'esame giugno 2007, il
primo esame parziale svizzero di maturità e, alla sessione d'esame
giugno 2008, il secondo esame parziale. La medesima, con le note
ottenute al primo tentativo dei due parziali non ha raggiunto il
necessario punteggio per conseguire la maturità federale e ha ripetuto
le materie insufficienti del primo esame parziale – scienze umane e
sperimentali – alla sessione d'esame gennaio 2009, mentre alla
sessione d'esame giugno 2009 le materie insufficienti del secondo
esame parziale – tedesco, inglese e matematica.
A conclusione dell'ultima sessione d'esame, la ricorrente ha totalizzato
un complessivo di 88 punti e ricevuto 3 insufficienze non adempiendo,
così, alle condizioni previste all'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre
1998 sull'esame svizzero di maturità (di seguito Ordinanza; RS
413.12) per il superamento dell'esame. In particolare, l'interessata ha
ottenuto le seguenti note:
scritto orale nota finale coefficiente punti
Lingua prima Italiano 4.0 4.5 4.5 3 13.5
Seconda lingua Tedesco 4.0 4.0 4.0 2 8.0
Terza lingua Inglese 3.0 4.0 3.5 3 10.5
Matematica 3.5 3.5 3.5 2 7.0
Scienze sperimentali 3.0 3.0 3 9.0
Biologia
Chimica
Fisica
Scienze umane e sociali 4.0 4.0 3 12.0
Storia
Geografia
Introduzione all'economia e al diritto
Pagina 2
B-5635/2009
Opzione specifica 3.5 4.0 4.0 3 12.0
Francese
Opzione complementare 4.0 4.0 2 8.0
Pedagogia/psicologia
Arti visive 4.0 4.0 2 8.0
Totale dei punti 88.0
B.
Contro la decisione 29 giugno 2009 di mancato superamento
dell'esame svizzero di maturità emessa dalla Commissione Svizzera di
Maturità (di seguito CSM o autorità inferiore), la ricorrente è insorta
con ricorso del 3 settembre 2009 presso lo scrivente Tribunale.
C.
In particolare, l'interessata contesta le note conseguite nelle materie di
tedesco (esame scritto), inglese (esame scritto e orale) e matematica
(esame scritto). Per quanto concerne l'esame scritto di tedesco, la
ricorrente non condivide il fatto che i punti ottenuti – 46 su 63 –
corrispondano alla nota 4. Per quanto attiene poi l'esame scritto
d'inglese, la stessa ritiene soggettiva la valutazione dei singoli esercizi
per la quale auspicherebbe maggior chiarezza e la prestazione
dell'esame orale sarebbe da valutare buona, secondo l'opinione di una
persona esterna, una professoressa, che ha potuto assistere
all'interrogazione. Per finire, per quanto riguarda l'esame scritto di
matematica, la ricorrente reputa non corretta l'attribuzione dei punti ai
singoli esercizi, oltre ad osservare che una parte dell'esercizio non era
stata trattata a scuola durante le lezioni.
D.
Con risposta di data 26 ottobre 2009, la CSM spiega, dal canto suo,
come la prova scritta di tedesco e la relativa scala di valutazione
sarebbero state elaborate dall'esaminatore tenendo conto degli
obiettivi che devono essere verificati, oltre a puntualizzare che per
ottenere la sufficienza era necessario totalizzare 42 punti, vale a dire i
due terzi del punteggio massimo ottenibile, un minimo ragionevole e
normalmente richiesto in un esame di maturità. La preparazione
dell'esame scritto d'inglese con relativa scala di valutazione sarebbe
Pagina 3
B-5635/2009
stata, pure, pensata in base agli obiettivi che devono essere verificati
e nella correzione dei temi i due esperti si sono vicendevolmente
consultati così da garantire una valutazione il più possibile oggettiva.
Medesimo principio vale per il giudizio dell'esame orale d'inglese che è
stato attribuito e vagliato da due esaminatori, nonché dall'esperto del
gruppo nel quale la ricorrente era inserita e sarebbe, quindi, da
ritenere oggettivo e corretto. A tal proposito, la CSM specifica come
alle provi orali possono assistere persone esterne, se autorizzate dalla
direzione della sessione, le cui osservazioni non posseggono, tuttavia,
alcun valore. Pure la preparazione dell'esame scritto di matematica e
relativa scala sarebbero state elaborate dall'esaminatore tenendo in
debito conto gli obiettivi da verificare e in seguito sottoposte all'analisi
di un esperto per valutarne il livello richiesto dall'esame svizzero di
maturità. Inoltre, i contenuti dell'esame di matematica sono stabiliti
dalle direttive dell'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007 e un
argomento non può essere considerato fuori programma perché non
trattato dalla scuola che prepara i candidati.
E.
Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti
negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora
risultassero risolutivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente e d'ufficio la
ricevibilità dei ricorsi sottopostogli (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1).
1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federa-
le del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo fe-
derale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32. Le decisioni rese dalla CSM,
come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinnanzi al Tribuna-
le amministrativo federale (cfr. art. 29 Ordinanza).
1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
LTAF). Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha parte-
Pagina 4
B-5635/2009
cipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione im-
pugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa. Tali condizioni sono nella fattispecie adem-
piute.
1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (cfr. art. 50 e 52 PA), l'anticipo delle spese è stato versato tem-
pestivamente (cfr. art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali
sono parimenti adempiuti (cfr. art. 44 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
L'intero settore scolastico è sottoposto alla responsabilità dei Cantoni,
salvo disposizioni contrarie previste nella Costituzione federale (cfr.
art. 62 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Ad ogni modo, Confederazione e Can-
toni devono provvedere congiuntamente a un'elevata qualità, nonché
permeabilità dello spazio formativo svizzero (cfr. art. 61a Cost.). Infatti,
anche in quei livelli scolastici o formativi nei quali vi è una suddivisione
delle competenze, Confederazione e Cantoni devono coordinano i pro-
pri sforzi garantendo una collaborazione reciproca mediante organi co-
muni e altre misure (cfr. art. 61a Cost.).
2.1 Le disposizioni costituzionali configurano un sistema formativo ba-
sato su una complessa trama di relazioni tra Confederazione, Cantoni
e Comuni. A dipendenza del livello formativo varia la suddivisione delle
competenze normative, di vigilanza e finanziarie. Il disciplinamento del
livello pre-elementare (scuola dell'infanzia) e della scuola dell'obbligo
(livello primario e secondario I) compete ai Cantoni. Quest'ultimi sono
pure responsabili dell'educazione generale a livello secondario II (licei)
e insieme alla Confederazione garantiscono l'equipollenza dei diplomi
cantonali di maturità assicurando che siano soddisfatte le esigenze mi -
nime (cfr. art. 62 Cost. e cfr. Ordinanza del 15 febbraio 1995 concer-
nente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità; Ordinanza sul-
la maturità; ORM; RS 413.11). Le scuole private non riconosciute dalla
Confederazione preparano i loro allievi all'esame svizzero di maturità,
disciplinato separatamente nella relativa ordinanza della Confedera-
zione (cfr. art. 1 ss Ordinanza).
Pagina 5
B-5635/2009
2.2 Di norma, per essere ammessi a una scuola universitaria svizzera
occorre aver conseguito un attestato di maturità liceale. Vi sono due
possibilità per ottenere tale attestato: frequentare un liceo riconosciuto
dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori canto-
nali della pubblica educazione e sostenere gli esami di maturità, oppu-
re sostenere gli esami proposti dalla Commissione svizzera di maturità
(cfr. art. 2 ORM e art. 1 cpv. 2 Ordinanza).
3.
L'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7 dicembre 1998 disci-
plina, appunto e come poc'anzi accennato, l'esame svizzero di maturi -
tà la cui riuscita conferisce l'attestato liceale di maturità (art. 1 cpv. 1
Ordinanza). La Commissione svizzera di maturità è responsabile dello
svolgimento dell'esame (art. 2 cpv. 1 Ordinanza).
3.1 L'esame di maturità deve permettere di accertare se il candidato
possiede la maturità necessaria agli studi universitari che presuppone:
solide conoscenze fondamentali del livello secondario II; la padronan-
za di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazio-
nali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e
sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui
una lingua è il vettore; apertura intellettuale, una capacità di giudizio
indipendente, intelligenza pronunciata, sensibilità etica ed estetica;
una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento lo-
gico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale;
la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle
sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche; la capacità
di dialogare e un atteggiamento critico e aperto nei confronti della co-
municazione e dell'informazione (art. 8 Ordinanza).
3.2 La Commissione emana, a complemento della presente ordinan-
za, direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana
che sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno
(art. 10 Ordinanza). L'esame comprende nove materie, ossia sette ma-
terie fondamentali, un'opzione specifica e un'opzione complementare
(art. 14 cpv. 1 Ordinanza). Inoltre, prima di iscriversi all'esame, il candi -
dato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importan-
za (art. 15 cpv. 1 Ordinanza). A scelta del candidato, l'esame può es-
sere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in
due sessioni (esame parziale; art. 20 cpv. 1 Ordinanza).
Pagina 6
B-5635/2009
3.3 Le prestazioni in ognuna delle nove materie sono espresse in pun-
ti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto
di 4 indicano prestazioni insufficienti. Ogni nota degli esami orali è at -
tribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipli -
ne sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arro-
tondata se necessario. Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata
delle note nelle nove materie. Le note nelle materie seconda lingua
nazionale, terza lingua, matematica, arti visive, musica e nell'opzione
complementare contano il doppio. Le note nelle materie prima lingua,
scienze sperimentali, scienze umane e sociali, nell'opzione specifica e
nella materia fondamentale implicante un livello di competenza supe-
riore contano il triplo (art. 21 Ordinanza). L'esame è superato se il can-
didato ha ottenuto un totale di almeno 115 punti o ha ottenuto tra 92 e
114,5 punti, non ha note insufficienti in più di tre materie e la somma
degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o
uguale a 7 (art. 22 cpv. 1 Ordinanza).
3.4 L'esaminatore e l'esperto confermano per iscritto l'esattezza delle
note attribuite. Al termine degli esami parziali o dell'esame completo,
le note sono ratificate dall'esperto e dal presidente della sessione.
Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l'esame è superato o no
(art. 24 cpv. 1 e 2 Ordinanza). ll candidato ha diritto a due tentativi per
ciascuna fase di esami parziali e per l'esame completo. Al secondo
tentativo può cambiare l'opzione specifica e l'opzione complementare.
Il candidato che si ripresenta entro due anni dalla sessione in cui è
stato respinto è dispensato dagli esami nelle materie in cui la prima
volta ha ottenuto almeno la nota 5. Deve rifare gli esami nelle materie
in cui non ha ottenuto almeno la nota 4 e può scegliere di rifarli nelle
materie in cui ha ottenuto la nota 4 o 4,5. Conta l'ultima nota ottenuta
(art. 26 cpv. 1 e 2 Ordinanza). Nella misura in cui circostanze particola-
ri lo esigano, la Commissione può, su domanda debitamente motivata,
accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni
caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato
(art. 27 Ordinanza).
4.
Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le
censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o in-
completo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che
un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inade-
Pagina 7
B-5635/2009
guatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure con co-
gnizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
4.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concer-
nenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del
diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo
svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno
carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un
esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di ricor -
so suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se
siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente
esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14
consid. 3.3).
4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federa-
le (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si
attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudican-
do con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di
verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dal-
l'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3).
La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che
esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il
Giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento
impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite
dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in
modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della
prima decisione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere
l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le
qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per
assumere un dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è
consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio
apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque
limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da
considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione
non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso
rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a
discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il
giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò
che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche
alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a).
Pagina 8
B-5635/2009
Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il
merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle
istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza
necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il
medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze
necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia
448 consid. 4c; DTAF 2008/14 consid. 3). Tuttavia, nel momento in cui
il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in
ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da
parte degli esaminatori o in ragione, senza essere in presenza di
criteri di valutazione eccessivi, di un'evidente sottovalutazione della
prestazione del candidato, l'autorità ricorsuale rivede tale decisione.
Nel caso in cui simili indizi non emergessero dagli atti, si può
pretendere che l'autorità ricorsuale tratti nel dettaglio tutte le censure
concernenti la valutazione dell'esame allorquando il o la ricorrente
fornisca degli argomenti e degli indizi convincenti in merito ad
un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati o ad una
sottovalutazione della prestazione dell'esame (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2009 B-4385/2009
consid. 3).
5.
Ricapitolando, la ricorrente, all'ultima sessione d'esame, ha conseguito
dei risultati insufficienti nelle materie d'inglese (nota finale 3.5),
matematica (nota finale 3.5) e scienze sperimentali (nota finale 3.0)
ottenendo un complessivo di 88 punti, contro i 115 punti necessari per
superare l'esame di maturità (cfr. art. 22 cpv. 1 Ordinanza).
Come già indicato ai considerandi precedenti, la ricorrente confuta le
note conseguite nelle materie di tedesco (esame scritto), inglese
(esame scritto e orale) e matematica (esame scritto). Ella non
contesta per contro la nota attribuitale in scienze sperimentali,
nonostante insufficiente (nota finale 3.0).
5.1 La ricorrente ha conseguito la nota 4.0 sia all'esame scritto di
tedesco (con 46 punti) che all'esame orale (nota finale 4.0), ma
contesta esclusivamente la valutazione dell'esame scritto di tedesco.
La critica mossa dalla medesima in merito alla prova scritta di tedesco
consiste nella scala utilizzata dalla CSM per l'attribuzione delle note. A
mente dell'interessata, infatti, conferire la nota 4.0 a coloro che hanno
ottenuto 46 punti (come lei), su un punteggio complessivo di 63 punti,
Pagina 9
B-5635/2009
non sarebbe equo. L'interessata non spiega, tuttavia, quale nota
dovrebbe essere riconosciuta con 46 punti non abbozzando una
possibile scala di valutazione alternativa.
In risposta alle obiezioni sollevate dalla ricorrente, la CSM espone la
scala di valutazione utilizzata all'esame scritto di tedesco in questione,
la quale prevede per un totale di punti da 42-46 la nota 4, per punti da
47-51 la nota 4.5, per punti da 52-56 la nota 5, per punti da 57-60 la
nota 5.5 e per da 61-63 la nota 6. L'autorità inferiore specifica, poi, che
per ottenere la sufficienza sarebbe stato necessario totalizzare,
appunto, 42 punti, vale a dire i due terzi del punteggio massimo
ottenibile che consisterebbe in un minimo ragionevole e normalmente
richiesto ad un esame di maturità.
Occorre rilevare come sia compito della CSM, e per essa
l'esaminatore competente, elaborare per ogni prova, scritta od orale
che sia, una determinata scala di valutazione. La CSM possiede
massima libertà nel determinare il tipo di scala che può seguire un
andamento lineare, oppure scaglionato. La soglia dei punti da
totalizzare per raggiungere la sufficienza può variare in relazione al
grado di difficoltà dell'esame e dai tipi di esercizi ivi contenuti.
L'importante è che vi sia un'applicazione paritetica e uniforme della
scala di valutazione (cfr. decisione del TAF B-6261/2008 del 4 febbraio
2010 consid. 5.2; decisione del TAF B-2568/2008 consid. 6.1). Nel
caso concreto, la CSM ha fissato la soglia della sufficienza a chi
totalizza almeno due terzi del punteggio massimo ottenibile spiegando
come il candidato che ottiene la sufficienza deve almeno dimostrare di
aver assimilato e capito la materia, anche se limitatamente alle nozioni
fondamentali. Nel determinare la scala di valutazione, rispettivamente
il limite di quanti punti siano necessari per raggiungere una
prestazione sufficiente, l'esperto dispone di un ampio margine di
apprezzamento. Da parte sua, la ricorrente non mostra come e in che
misura la scala di valutazione, in considerazione al grado di difficoltà
degli esercizi dell'esame, abbia portato ad un'evidente quanto univoca
sottovalutazione.
Pertanto, la CSM ha elaborato una scala conforme senza incappare in
nessun vizio di forma e la censura sollevata dalla ricorrente, poco
sostanziata, non può essere appoggiata con conseguente conferma
della nota 4.0 per la prestazione dell'esame scritto di tedesco
Pagina 10
B-5635/2009
sostenuto dall'interessata, la quale ha totalizzato 46 punti. La nota
finale nella materia di tedesco resta, pertanto, invariata (nota 4.0)
5.2 La ricorrente è stata valutata con un 3.0 all'esame scritto d'inglese
e con un 4.0 all'esame orale d'inglese (nota finale 3.5).
La seconda critica mossa dalla ricorrente si riferisce all'esame scritto e
orale d'inglese. Ella ritiene la correzione nella prova scritta degli
esercizi, eccezione fatta per il tema, soggettiva e poco trasparente;
mentre l'interrogazione, a detta di una professoressa esterna che ha
potuto seguire tale prestazione, sarebbe da valutare buona e non solo
sufficiente.
La CSM specifica come il compito scritto d'inglese e relativa scala di
valutazione sarebbero in linea con gli obiettivi da esaminare all'esame
di maturità e come la correzione dei componimenti sia stata effettuata
da due esperti così da garantire una massima oggettività di esame.
Del resto anche la prestazione della prova orale d'inglese sarebbe
equa e oggettiva in quanto anch'essa vagliata da due esaminatori,
oltre che dall'esperto del gruppo nel quale la ricorrente era inserita. La
CSM puntualizza inoltre che anche se gli esami orali possono essere
seguiti da persone esterne, quest'ultime non dispongono di alcuna
voce in capitolo.
5.2.1 La prova scritta d'inglese è stata predisposta dalla CSM
conformemente agli obiettivi richiesti dalle pertinenti direttive per
l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007. La correzione di ogni
singolo esame scritto, compresi il tema, è stata poi effettuata da due
esperti alfine di garantire una parzialità di valutazione assoluta,
soprattutto per quanto concerne il giudizio dei componimenti che se
letti da una sola persona potrebbe peccare di soggettività. Gli
esaminatori hanno marcato direttamente sul foglio di verifica gli sbagli
commessi dai candidati tracciando una riga sulle parole o espressioni
errate e assegnando a margine di ogni domanda con relativa risposta
il punteggio ottenuto. Le correzioni appaiono esplicite, così come pure
il punteggio riconosciuto. Di difficile comprensione, dunque,
l'osservazione della ricorrente secondo la quale le correzioni degli
esaminatori sarebbero, oltre che soggettive, anche poco chiare. Dal
canto suo, la medesima non si è neppure chinata sulle singole
domande e risposte evidenziando quali correzioni non le sembrava
sufficientemente risolutive e/o sufficientemente soggettive. Ella, nel
suo ricorso, non spendo alcuna parola nel difendere e spiegare le sue
Pagina 11
B-5635/2009
posizioni. Il memoriale dell'interessata è privo di argomentazione. Ciò
in contrapposizione alle chiare correzioni effettuate dagli esaminatori e
relative valutazione che sono condivisibili. Di conseguenza, la
contestazione in questione è da respingere e il punteggio ottenuto
dalla ricorrente da convalidare con conseguente riconoscimento della
nota 3.0 alla prova scritta d'inglese.
5.2.2 Per quanto attiene, poi, la prestazione orale d'inglese e il fatto
che una professoressa esterna, quindi estranea alla CSM, avesse
giudicato tale prestazione come buona e non solo sufficiente, si
sottolinea quanto segue. Gli esaminatori preparano, conducono e
valutano gli esami orali (cfr. art. 12 cpv. 1 Ordinanza). Gli esperti, per
contro, prendono conoscenza delle prestazioni scritte e assistono agli
esami orali procedendo a una valutazione globale dei candidati in
base ai risultati degli esami sia orali che scritti (cfr. art. 12 cpv. 2
Ordinanza). Terzi possono accedere agli esami se autorizzati dalla
direzione della sessione (art. 13 Ordinanza), nondimeno e a giusta
ragione non dispongono di nessun tipo di potere nel determinare la
prestazione di un candidato. Se la persona esterna risulta essere il
professore o la professoressa che ha seguito e preparato durante
l'anno scolastico i candidati, un suo giudizio potrebbe anche peccare
di soggettività, in quanto inevitabile che la stessa possa avere dei
pregiudizi, siano questi positivi o negativi, rispetto ai propri allievi. A
degli uditori terzi manca, di regola, pure un termine di paragone con le
prestazioni sostenute dagli altri candidati. Inoltre, la ricorrente, ancora
una volta, nel suo memoriale non sostanzia quanto da lei sostenuto:
ella non illustra, in concreto, i motivi secondo i quali la sua
interrogazione d'inglese sarebbe da valutare buona, vale a dire con
una nota 5, invece che con una nota 4. Per quanto sopra, la
prestazione d'inglese orale della ricorrente non può essere rivista e va
quindi convalidata. La nota finale nella materia d'inglese (media della
nota scritta con quella orale) riamane, quindi, invariata e
corrispondente ad un 3.5.
5.3 L'ultima censura sollevata dalla ricorrente riguarda l'esame scritto
di matematica, la cui attribuzione dei punti ai singoli esercizi, secondo
l'avviso di un docente qualificato, non sarebbe corretta e come una
parte dell'esercizio non sarebbe stata trattata durante le lezioni e
quindi non soggetta a esame.
Pagina 12
B-5635/2009
Pure dal compito scritto di matematica sostenuto dalla candidata,
completo di domande e relative risposte, come è il caso per il compito
scritto d'inglese, si evincono le correzioni apportate dall'esaminatore e
i punti riconosciuti per ogni singolo esercizio. Il rimprovero della
ricorrente, secondo il quale la correzione non sarebbe giusta, è
formulato, anche in questo caso, in maniera generale. L'interessata
non passa in rassegna i singoli esercizi mostrando puntualmente e
laddove lo ritenesse opportuno, quale risposta sarebbe da considerare
corretta e il motivo alla base dell'affermazione indicando il punteggio
che avrebbe dovuto ottenere. La medesima non dimostra dove, perché
e in che misura le sue prestazioni sarebbero state sottovalutate
limitandosi a dichiarare che quanto da lei sostenuto sarebbe suffragato
dall'opinione di un docente, a suo dire qualificato. Ad ogni modo, tale
presa di posizione non è stata illustrata, né tantomeno è stata
documentata. Le formulazioni dell'interessata sono troppo vaghe e
inconcludenti. La medesima ha, nuovamente, tralasciato di sostanziare
la sua posizione, la quale manca di fondamenta e non può, pertanto,
trovare protezione alcuna.
Inoltre, la ricorrente constata come una parte dell'esercizio non fosse
stato trattato durante l'anno o gli anni scolastici di liceo. La medesima
non specifica, ad ogni modo, quale argomento questa parte di
esercizio non sarebbe stato insegnato a scuola. In risposta, la CSM
asserisce che il contenuto dell'esame scritto di matematica era in linea
con le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007 e
ai candidati non è stato chiesto nulla che oltrepassasse quanto
previsto da tali direttive.
Le direttive per l'esame svizzero di maturità del 19 giugno 2007,
emanata dalla CSM e approvate dal Dipartimento federale dell'interno,
contengono, oltre altro, gli obiettivi e i programmi delle singole materie
(cfr. art. 10 Ordinanza). Tra l'altro, tali obiettivi e programmi si fondano
sul Piano quadro di studi svizzero della Confederazione svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE; cfr. art. 9
Ordinanza). Attraverso l'Ordinanza e le seguenti direttive si è voluto
non solo regolare le condizioni e le modalità dell'esame svizzero di
maturità, ma pure delimitare i programmi di ogni materia. Tutti gli
argomenti previsti nelle direttive possono essere verificati in sede di
esame e ciò indipendentemente da quali temi siano stati insegnati in
una o altra scuola. Infatti, va da se che alla CSM non spetta certo il
compito di adeguare l'esame svizzero di maturità a seconda dei temi
Pagina 13
B-5635/2009
sviluppati in classe da ogni scuola (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches
Schulrecht, 2a ed., Bern Stuttgart Wien 2003, pag. 414; cfr. decisione
del TAF B-6190/2009 del 3 marzo 2010 consid. 6). Alla luce di quanto
sopra, la nota 3 dell'esame scritto di matematica ottenuta dalla
ricorrente va riconfermata, così come pure, per logica conseguenza, la
nota finale equivalente ad un 3.5.
6.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso si rivela
infondato e va per questo motivo respinto, mentre la decisione della
CSM confermata.
7.
Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le
spese processuali per un importo complessivo di fr. 500.-. Esso verrà
computato con l'anticipo di pari importo versato dalla ricorrente entro il
termine fissato con ordinanza del 10 settembre 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4
bis PA). Quale parte soccombente, alla ricorrente non viene assegnata
alcuna indennità a titolo di sperse ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
8.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di pari importo.
Pagina 14
B-5635/2009
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno)
- autorità inferiore (n. di Bn; Raccomandata; allegati di ritorno)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
Data di spedizione: 28 luglio 2010
Pagina 15