B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-5777/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Vera Marantelli, Pascal Richard,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Costantino Delogu,
Studio Legale Notarile, Vicolo Concordia 1,
casella postale 151, 6932 Breganzona,
ricorrente,
contro
Commissione d'ammissione al servizio civile,
Centro regionale di Rivera,
Via Cantonale C.P. 443, 6802 Rivera,
autorità inferiore.
Oggetto
Convocazione d'ufficio al periodo d'impiego nel servizio
civile.
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Fatti:
A.
A._______, ammesso a prestare il servizio civile al posto del servizio
militare, ha beneficiato, sulla base di una decisione emanata il 10 marzo
2011 dalla Commissione d'ammissione del Centro regionale di Rivera (di
seguito, il Centro regionale), unità nella Svizzera italiana dell'Organo
d'esecuzione del servizio civile (ZIVI) del Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), di un congedo per
l'estero di durata indeterminata, valevole dal 1° febbraio 2011, in virtù del
quale è stato esonerato dall'obbligo di effettuare i giorni di servizio civile
restanti durante la sua assenza dalla Svizzera.
B.
Dopo essere venuto a conoscenza del fatto che A._______ era rientrato
in Svizzera, con domicilio in Ticino perlomeno dall'inizio di gennaio 2013,
il Centro regionale ha emesso una decisione, il 9 luglio 2013, di
annullamento del congedo per l'estero, ricordando all'interessato che
doveva prestare ancora 97 giorni di servizio civile, da ripartirsi in 45
giorni nel 2013, 26 giorni nel 2014 e di nuovo 26 giorni nel 2015, che
doveva presentare una convenzione d'impiego entro il 31 luglio 2013, in
difetto della quale non avrebbe più potuto stabilire autonomamente né il
periodo, né il luogo del suo impiego, e che, nel caso in cui fosse stato
necessario stilare una convocazione d'ufficio per un determinato impiego,
sarebbe stata riscossa una tassa di un importo massimo pari a Fr. 540.-.
C.
Mediante messaggio elettronico del 25 luglio 2013, A._______ ha
manifestato al Centro regionale il suo disappunto riguardo alla ripartizione
dei giorni di servizio civile restanti e chiesto di posticipare il termine per
presentare una convenzione d'impiego, facendo valere in sostanza la
difficoltà di conciliare l'obbligo relativo al servizio civile con i suoi impegni
professionali in qualità di proprietario di una società a garanzia limitata,
nuovamente creata nel gennaio 2013, senza dipendenti (cfr. estratto del
Registro di commercio del cantone Ticino ...).
Tramite lettera del 6 agosto 2013, a titolo d'ultimo sollecito, il Centro
regionale ha concesso all'interessato una proroga, valida fino al
20 settembre 2013, per inoltrare la convenzione d'impiego richiesta,
puntualizzando nel contempo che l'esercizio di un'attività indipendente
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non costituiva un motivo per non svolgere i giorni di servizio civile
restanti.
D.
Non avendo ottenuto la convenzione d'impiego nel termine impartito, il
Centro regionale ha emanato una decisione il 27 settembre 2013,
mediante la quale ha redatto una convocazione d'ufficio ad un impiego,
prevedente l'obbligo per l'interessato di prestare servizio dal 20 gennaio
al 7 marzo 2014, ossia in totale 47 giorni, presso la casa per anziani
B._______ ad (...), previo colloquio personale con i responsabili della
stessa, fissato per il 25 ottobre 2013 alle ore 14:00, una tassa pari a Fr.
405.- essendo peraltro riscossa per il dispendio di tempo relativo alla
stesura della convocazione d'ufficio.
E.
Contro questa decisione, rappresentato dal suo avvocato, A._______ (di
seguito, il ricorrente) ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo
federale (TAF) l'11 ottobre 2013, chiedendo, in ordine, la concessione
dell'effetto sospensivo all'impugnativa, e, nel merito, a titolo principale,
l'accoglimento della stessa, con il conseguente annullamento della
decisione impugnata, nonché, in via subordinata, la retrocessione
dell'incarto al Centro regionale (di seguito, l'autorità inferiore) per
accertare la propria idoneità al servizio civile in generale e, in particolare,
all'esercizio dell'impiego attribuitogli presso la B._______ ad (...), da lui
ritenuta essere troppo distante dal suo domicilio a (…). Il ricorrente ha
inoltre chiesto di potere accedere all'incarto completo e di essere sentito
nell'ambito di un'audizione.
F.
Il 14 ottobre 2013 questo Tribunale ha trasmesso un esemplare del
ricorso all'autorità inferiore, invitandola contemporaneamente a
pronunciarsi sul mantenimento o meno del colloquio personale fissato per
il 25 ottobre 2013 alle ore 14:00, nonché ad inoltrare una risposta al
ricorso entro il 28 ottobre 2013. Con scritto del 21 ottobre 2013, l'autorità
inferiore ha confermato di mantenere il detto colloquio ed ha chiesto una
proroga di due settimane per presentare la risposta, richiesta accolta da
questo Tribunale il 22 ottobre 2013, il quale ha fissato il nuovo temine
all'11 novembre 2013.
Nel frattempo, il 17 ottobre 2013, su richiesta del ricorrente, si era svolto
un incontro tra quest'ultimo e l'autorità inferiore per cercare di trovare una
soluzione che permettesse all'interessato di coordinare i suoi obblighi di
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servizio con i suoi impegni professionali, le parti limitandosi tuttavia, in
definitiva, a ribadire le loro proprie posizioni.
G.
L'autorità inferiore ha risposto al ricorso il 7 novembre 2013, rilevando
sostanzialmente che il ricorrente sapeva che, una volta rientrato in
Svizzera, avrebbe dovuto effettuare i giorni di servizio civile restanti, che
egli non si è tuttavia annunciato quando è ritornato in Svizzera,
presumibilmente già nel 2012, dimodoché l'autorità inferiore ha potuto
annullare il congedo per l'estero solamente il 9 luglio 2013, che egli non
ha presentato spontaneamente alcuna convenzione d'impiego, privandosi
così della possibilità di determinare autonomamente il periodo e il luogo
dell'impiego, che ad ogni modo l'inizio della prima serie di giorni di
servizio civile è stato previsto, nella decisione litigiosa del 27 settembre
2013, per il 20 gennaio 2014, lasciando quindi al ricorrente un periodo
approssimativo di quattro mesi per organizzarsi dai punti di vista
professionale e privato. Per il resto, l'autorità inferiore ha sottolineato che,
viste le circostanze di cui era a conoscenza al momento di emanare la
decisione avversata, non aveva alcun motivo per supporre che il
ricorrente non fosse in grado, per ragioni di salute, di eseguire i compiti,
consistenti nell'aiuto nelle pulizie e nel riordino, contemplati dal
mansionario relativo all'impiego presso la B._______ ad (...) (cfr. allegato
alla decisione), precisando per di più che questa località non è, in fin dei
conti, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, molto
distante dal suo domicilio a (...)e dalla sede della sua società a (...).
L'autorità inferiore ha conseguentemente concluso al rigetto del ricorso e
alla conferma della decisione impugnata.
H.
L'11 novembre 2013 questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al
ricorrente copie della risposta, e dei relativi allegati, presentati dall'autorità
inferiore, ponendo nel contempo termine allo scambio degli scritti, salvo
ulteriori provvedimenti istruttori o allegazioni delle parti, con la
precisazione che la richiesta relativa all'audizione dell'interessato sarebbe
stata decisa più tardi.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni elencate all’art. 32 LTAF.
In concreto, la Commissione d'ammissione del Centro regionale di Rivera
fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. f LTAF) e la sua decisione del
27 settembre 2013, che non rientra nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, dimodoché questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA). Censurabili sono la violazione del diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza, salvo, in quest'ultimo caso, se un'autorità cantonale ha
giudicato come autorità di ricorso (art. 49 PA). Il ricorso deve essere
depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50
cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di
prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se
disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di
prova (art. 52 cpv. 1 PA).
In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato
tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui
non sussistono ostacoli all'esame del litigio nel merito.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa al Tribunale amministrativo federale, il quale
dispone di un pieno potere di cognizione riguardo all'applicazione del
diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, e,
di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Il Tribunale
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amministrativo federale non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA).
3.
3.1 L'obbligo di prestare servizio civile vincola, in particolare, a prestare
un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva
equivalente, di principio, a 1,5 volte la durata complessiva dei servizi
d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati
prestati (art. 8 cpv. 1 e 9 lett. d della legge federale del 6 ottobre 1995 sul
servizio civile sostitutivo [LSC], RS 824.0).
3.2 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d'impiego e
concorda con essi i periodi d'impiego (art. 31a cpv. 1 dell'ordinanza sul
servizio civile [OSCi], RS 824.01). Se i risultati della ricerca non
consentono di emettere una convocazione, l'organo d'esecuzione stesso
determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo
d'impiego (convocazione d'ufficio; art. 31a cpv. 4 OSCi). Per l'emanazione
di una convocazione d'ufficio l'organo d'esecuzione riscuote una tassa, la
quale è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non
può eccedere Fr. 540.-, per ogni ora impiegata essendo fatturato un
importo di Fr. 90.- (art. 111b OSCi).
3.3 L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio
civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con
rappresentanti degli istituti d'impiego; esso valuta l'idoneità della persona
che deve prestare servizio civile agli impieghi proposti (art. 19 cpv. 1 e 2
LSC). L'organo d'esecuzione basa la valutazione dell'idoneità di una
persona soggetta al servizio civile a un periodo d'impiego in particolare
sul risultato dell'accordo con l'istituto d'impiego e sul fatto che la persona
in questione soddisfi le esigenze particolari che l'impiego le richiede
conformemente al mansionario (art. 32a OSCi).
3.4 La persona soggetta al servizio civile che ha compiuto ventisei anni
presta, nel corso dell'anno successivo al ritorno da un congedo all'estero
o successivo al termine dell'esonero dal servizio, almeno un numero di
giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano
in media 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al
raggiungimento del limite d'età ordinario (art. 39a cpv. 4 OSCi).
3.5 La persona soggetta al servizio civile che intende soggiornare
all'estero per più di dodici mesi senza interruzione deve chiedere
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un'autorizzazione di congedo per l'estero (art. 48 cpv. 1 OSCi). Al suo
rientro, entro quattordici giorni, la persona soggetta al servizio civile
avvisa l'organo d'esecuzione di aver preso domicilio in Svizzera,
sottostando all'obbligo di effettuare la totalità di giorni di servizio civile
ordinario non prestato (art. 51 cpv. 1 e 3 OSCi).
4.
4.1 In concreto, il ricorrente chiede sostanzialmente che la decisione
litigiosa del 27 settembre 2013, consistente nella convocazione d'ufficio
ad eseguire 47 giorni di servizio civile ordinario, dal 20 gennaio al
7 marzo 2014, presso la casa per anziani B._______ ad (...), sia
annullata. Egli fa valere, principalmente, i suoi impegni professionali in
qualità di unico dipendente (socio e gerente) della società a garanzia
limitata da lui creata nel gennaio 2013 (...).
Ora, come chiaramente esposto dall'autorità inferiore nella sua risposta
del 7 novembre 2013, il ricorrente si ritrova nella situazione di non potere
apparentemente conciliare i suoi impegni professionali con il suo obbligo
di effettuare una parte dei giorni restanti di servizio civile, per sua
negligenza. Infatti, egli ha omesso di annunciarsi all'autorità inferiore
quando è rientrato in Svizzera (art. 51 cpv. 1 OSCi), prendendo domicilio
a (...)a decorrere dal 1° luglio 2012, come ciò risulta incontestatamente
dagli atti (cfr. decisione d'annullamento del congedo per l'estero, emanata
dall'autorità inferiore il 9 luglio 2013, in cui è tra l'altro riferito che il
ricorrente ha confermato questa circostanza in una telefonata del 17
aprile 2013). Oltre a ciò, egli non ha dato seguito all'invito da parte
dell'autorità inferiore a presentare una convenzione d'impiego entro il 31
luglio 2013, con proroga fino al 22 settembre 2013, privandosi così della
possibilità di determinare il periodo e il luogo a lui più confacenti per
prestare i giorni di servizio civile necessari (art. 31a cpv. 4 OSCi).
Malgrado queste negligenze, l'autorità inferiore ha fissato d'ufficio, nella
decisione litigiosa del 27 settembre 2013, il periodo d'impiego dal 20
gennaio al 7 marzo 2014, lasciando così al ricorrente quasi quattro mesi
per organizzarsi dai punti di vista professionale e privato.
4.2 Quanto all'idoneità del ricorrente ad eseguire i compiti a lui attributi
nel quadro dell'impiego presso la casa per anziani B._______ ad (...),
consistenti nell'aiuto nelle pulizie (pulire pavimenti, finestre, bagni e
servizi negli spazi comuni) e nel riordino (camere e bagni), l'autorità
inferiore ha rilevato a giusto titolo che il ricorrente non ha segnalato,
nell'ambito della convocazione d'ufficio, né problemi di salute né altre
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limitazioni, ciò che non è del resto avvenuto nemmeno con l'impugnativa,
nella quale non è stata infatti avanzata alcuna problematica concreta di
natura medica suscettibile di impedire o restringere l'esecuzione dei detti
compiti.
4.3 Rispetto alla distanza che separa (…), luogo di domicilio del
ricorrente, da (...), dove si trova la casa per anziani B._______, questo
Tribunale non può che constatare, dopo avere svolto una breve ricerca in
Internet, che essa è pari a 18.9 km ed è percorribile, con un'automobile
privata, in diciotto minuti circa, e, con i mezzi di trasporto pubblici,
approssimativamente in sessanta minuti (cfr.
(...)), e che, in
quanto tale, costituisce un percorso ragionevolmente esigibile. Ciò detto,
il ricorrente non sembra tanto lamentarsi della distanza eccessiva tra
(...)ed (...), quanto del fatto che in passato aveva svolto il servizio civile a
(...), presso la …, mentre ora deve eseguirlo in un altro luogo non di suo
gusto, dimenticando però che questa situazione è in definitiva scaturita,
come già esposto al consid. 4.1, da una sua duplice negligenza, ossia dal
fatto che non si è annunciato all'autorità inferiore quando è rientrato in
Svizzera nel 2012, e dal fatto che non ha presentato spontaneamente
alcuna convenzione d'impiego, malgrado l'invito, con tanto di proroga,
formulatogli dalla stessa autorità.
5.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
6.
6.1 Occorre ancora rilevare che la richiesta del ricorrente, sollevata
nell'impugnativa, di potere accedere all'incarto completo dell'autorità
inferiore, è stata soddisfatta (cfr. risposta del 10 marzo 2011, con i diversi
allegati, trasmessigli in copia da questo Tribunale l'11 novembre 2013).
6.2 Per quanto attiene alla domanda d'audizione personale, da intendersi
come semplice domanda di assunzione di prove e non come richiesta di
organizzare un dibattimento pubblico, questo Tribunale considera, visti gli
atti all'incarto, che una tale audizione è superflua, nella misura in cui non
si capisce cosa il ricorrente potrebbe ancora aggiungere di pertinente,
oralmente, rispetto a quanto ha già esposto per scritto nell'ambito del suo
diritto di essere sentito (art. 29 e 30 cpv. 1 PA; apprezzamento anticipato
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delle prove: cfr., per esempio, DTF 122 II 464 consid. 4a), ed deve essere
pertanto rigettata.
È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale,
secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101), in vigore per la Svizzera dal 28 novembre 1974, presuppone che
la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande
di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di
testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto
di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale
indipendente (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_100/2011 del
10 giugno 2011 consid. 2 e 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid.
6.3; DTF 125 V 37 consid. 2 e 122 V 47 consid. 3a). Ciò detto, nel caso
concreto, anche se si dovesse ammettere che il ricorrente non si sia
limitato a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma
abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, questa richiesta
non potrebbe essere soddisfatta per il motivo che le questioni relative al
servizio civile, come pure al servizio militare, non appartengono alla sfera
dei diritti e dei doveri di carattere civile ("droits et obligations de caractère
civil", "civil rights and obligations") previsti dall'art. 6 cpv. 1 CEDU. I litigi
relativi al servizio civile sono infatti di diritto pubblico ("öffentlichrechtliche
Streitigkeiten") e le decisioni che li dirimono, derivano dal potere
discrezionale dell'autorità amministrativa, senza che l'interessato possa
vantare alcuna pretesa in proposito (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die
Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a Ed., 1999,
pagg. 134 a 147; DTF 132 V 6 consid. 2.3.2 e 127 I 121 consid. 5b/bb).
6.3 Per finire, la richiesta di accordare l'effetto sospensivo al ricorso è
priva d'oggetto, nella misura in cui la presente impugnativa ha per legge
effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 5 PA, in relazione con l'art. 65 cpv. 4
LSC), senza sottacere il fatto che, ad ogni modo, l'esecuzione della
decisione litigiosa è prevista solamente per il 20 gennaio 2014.
7.
La procedura essendo gratuita e il ricorso non essendo temerario, non si
prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 LSC).
Non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 65 cpv. 1
LSC). Per quanto concerne la Commissione d'ammissione del Centro
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regionale di Rivera, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. t della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per
spese ripetibili.
3.
Comunicazione:
– ricorrente (raccomandata; allegati : atti di ritorno);
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata;
allegati : atti di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Data di spedizione: 2 dicembre 2013