B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-5779/2010
D e c i s i o n e d e l 2 9 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Frank Seethaler, Jean-Luc Baechler,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
1. X._______,
patrocinato dall'avv. Franco Gianoni, via Visconti 5,
6500 Bellinzona,
2. Y._______ SA in liquidazione,
rappresentata da A._______ e da B._______,
patrocinata dall'avv. Marco Broggini, via S. Franscini 2a,
casella postale, 6601 Locarno,
e dall'avv. Franco Gianoni, via Visconti 5, 6500 Bellinzona,
ricorrenti,
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Commercio di valori mobilari / Liquidazione / Fallimento /
Confisca.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 24 giugno 2010, la FINMA ha constatato che
Y._______ SA, Y._______ LLC e Z._______ Inc., costituivano un gruppo
di società in virtù del loro stretto legame personale, economico ed
organizzativo, con volumi di transazioni annui comuni superiori a 5
miliardi di franchi nel 2004, 2005, 2007 e 2008, ed avevano esercitato a
titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza
avere la necessaria autorizzazione (dispositivo, cifra 1), e di conseguenza
ha ordinato la liquidazione di Y._______ SA (dispositivo, cifra 2),
nominato come suoi liquidatori gli avvocati Calvarese e Naef (dispositivo,
cifra 3), ingiunto al registro di commercio del Cantone Ticino di procedere
alle relative comunicazioni e di provvedere alle modifiche di sorta
(dispositivo, cifra 4), confermato quali incaricati dell'inchiesta gli avvocati
Calvarese e Naef (dispositivo, cifra 5), ed addossato i costi di
quest'ultima, ammontanti a Fr. 272'858.55, in solido a Y._______ SA,
Y._______ LLC e Z._______ Inc. (dispositivo, cifra 6);
che nella medesima decisione la FINMA ha inoltre pronunciato,
dichiarandolo immediatamente esecutivo (dispositivo, cifre 7 a 11 e 14), il
fallimento di Y._______ LLC e di Z._______ Inc., con effetto dal (data e
luogo), nominando come liquidatori gli avvocati Calvarese e Naef,
incaricati di limitarsi alle misure volte alla conservazione dei valori dei
beni della società, con ordine al registro di commercio del Cantone Ticino
di procedere alle relative comunicazioni e di provvedere alle modifiche di
sorta, e disposto la confisca di ogni eventuale dividendo di liquidazione
relativo a Y._______ SA in favore delle parti lese o, subordinatamente,
della Confederazione (dispositivo, cifra 12), mettendo a carico di
Y._______ SA, di Y._______ LLC e di Z._______ Inc., in solido, i costi
della procedura pari a Fr. 45'000.- (dispositivo, cifra 15);
che contro questa decisione, X._______, in qualità di azionista principale
di Y._______ SA, patrocinato dall'avv. Gianoni, e Y._______ SA,
rappresentata da A._______ e B._______, e patrocinata dagli
avv. Broggini e Gianoni, hanno interposto ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 12 agosto 2010, chiedendo, in via provvisionale,
che al ricorso sia conferito effetto sospensivo, e, nel merito, che lo stesso
sia ammesso e, in via principale, che la decisione avversata sia annullata
per violazione, sostanzialmente, del diritto di essere sentiti durante
l'inchiesta ordinata dalla FINMA e del principio della proporzionalità della
misura di messa in liquidazione di Y._______ SA, e che gli organi di
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Y._______ SA, Y._______ LLC e Z._______ Inc. siano ripristinati nelle
loro funzioni sociali;
che, in prima subordinata, i ricorrenti hanno preteso che la decisione
impugnata sia annullata e gli atti rinviati alla FINMA per il rifacimento
dell'istruttoria in contraddittorio, oppure, in seconda subordinata, che la
decisione avversata, previa assunzione delle prove elencate al punto 11
del ricorso, sia annullata e gli atti rinviati alla FINMA per il rifacimento
dell'istruttoria in contraddittorio, oppure, in terza subordinata, che le
società in questione siano poste in liquidazione e quale liquidatore sia
nominato un avvocato che non sia né l'avv. Calvarese, né l'avv. Naef,
oppure, in ultima subordinata, che la decisione querelata sia riformata nel
senso che è nominato un nuovo liquidatore e che l'utile della liquidazione
è attribuito all'azionista X._______, protestate spese e ripetibili;
che i ricorrenti hanno inoltre proposto, al punto 11 della loro impugnativa,
l'assunzione di diverse prove, ossia il richiamo degli atti penali ticinesi e
dell'incarto, o di qualsiasi altro documento, della CFB, relativi ai colloqui
precedenti, il ritiro della richiesta d'autorizzazione avvenuto il 26 agosto
2002, l'esecuzione di una perizia per determinare l'ammontare e la natura
delle transazioni di Y._______ SA e di Y._______ LLC durante il periodo
protrattosi dal 2004 al 2008, come pure l'interrogatorio degli incaricati
dell'inchiesta, in particolare per accertare le modalità di calcolo dei volumi
delle transazioni, di C._______, di A._______, nonché di un ex
procuratore pubblico ticinese e di altre sette persone residenti in Italia e in
Brasile;
che, dopo che la FINMA ha fatto fronte all'invito di inoltrare una presa di
posizione sulla questione della restituzione dell'effetto sospensivo e della
legittimazione a ricorrere dei due ricorrenti (cfr. decisione incidentale del
17 agosto 2010), con decisione incidentale del 23 settembre 2010,
questo Tribunale ha constatato, da un lato, che la decisione avversata,
rispetto alla messa in liquidazione di Y._______ SA, non è stata di
principio dichiarata immediatamente esecutiva e che al ricorso è di
conseguenza conferito per legge l'effetto sospensivo, e, dall'altro lato, ha
respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo relativamente
all'apertura del fallimento di Y._______ LLC e di Buliant Inc., per il motivo
che nessuno dei due ricorrenti ha agito in nome e per conto di
quest'ultime, sottolineando a titolo abbondanziale che la decisione
impugnata, su questo punto, ha comunque acquisito efficacia esecutiva
immediata dal momento dell'apertura e della pubblicazione, già avvenute,
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del fallimento, e che questo Tribunale ha nel contempo invitato la FINMA
a completare la sua risposta al ricorso;
che la decisione incidentale del 23 settembre 2010 non è stata impugnata
né da parte di Y._______ SA, né da parte di X._______;
che con risposta al ricorso del 15 ottobre 2010 la FINMA conclude, in
ordine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto a
Y._______ SA verrebbe a mancare un interesse attuale e concreto ad
agire in generale, visto che essa è inattiva dal 7 gennaio 2009, nonché, in
particolare, ad opporsi alla confisca di ogni eventuale dividendo di
liquidazione, per il motivo che questa misura non tocca la società, ma
semmai i suoi azionisti, ossia X._______ e A._______, i quali hanno però
agito non a titolo personale, bensì come rappresentanti di Y._______ SA;
che nella risposta al ricorso del 15 ottobre 2010 la FINMA si pronuncia
anche nel merito della causa, concludendo secondo il senso alla
reiezione del gravame;
che dopo avere richiesto a questo Tribunale, ed ottenuto senza
opposizione da parte della FINMA, copia della presa di posizione di
C.________ sul rapporto degli incaricati dell'inchiesta e un CD con estratti
di documenti messi a disposizione di quest'ultimo, i ricorrenti, per il
tramite dell'avv. Gianoni, anche in subdelega dell'avv. Broggini, hanno
completato la motivazione del loro ricorso il 29 dicembre 2010,
affermando in particolare che, qualora si ammettesse, per denegata e
contestata ipotesi, che fosse stato raggiunto il limite di 5 miliardi di franchi
annui di cifra d'affari durante il periodo pertinente, ciò sarebbe dovuto ad
un errore di fatto o ad una negligenza, ed hanno proposto, dopo avere
ribadito la necessità di assumere le prove elencate al punto 11 del
ricorso, di procedere anche all'audizione di una nuova testimone
impiegata presso W._______SA in qualità di responsabile delle scritture
contabili e della redazione dei bilanci;
che con presa di posizione del 28 febbraio 2011 la FINMA si è
pronunciata sul complemento al ricorso, proponendo, in ordine, che esso
sia dichiarato inammissibile e, esprimendosi sul merito, la FINMA ha
rimarcato, tra l'altro, che non è rilevante sapere se un'attività sottoposta
all'obbligo di autorizzazione è stata svolta consapevolmente o meno, che
la presente procedura riguarda unicamente Y._______ SA, che i volumi
delle transazioni operate dal gruppo Y._______ sono stati determinati
sulla base dei dati contenuti nel sistema informatico delle società e
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verificati secondo il sistema a campione, riconosciuto dagli standard
svizzeri di revisione, e che le vicende penali dei protagonisti non sono di
pertinenza del procedimento iniziato dalla FINMA, concludendo al rigetto
del ricorso nella misura in cui esso sia ammissibile;
che, con ordinanza del 3 marzo 2011, questo Tribunale ha quindi
trasmesso per conoscenza, annunciando nel contempo la fine di principio
della fase istruttoria, salvo particolari richieste, le osservazioni della
FINMA ai ricorrenti, i quali, per il tramite dell'avv. Gianoni, si sono
manifestati con un breve scritto dell'8 marzo 2010, in cui hanno
nuovamente contestato, in modo prettamente retorico, la messa in
liquidazione di Y._______ SA, e riaffermato la necessità di mettere in
opera l'assunzione delle prove enumerate al punto 11 del ricorso, nonché
l'audizione della responsabile contabile di Fidi BC SA;
che detto scritto è stato inoltrato all'autorità inferiore con ordinanza del
9 marzo 2011;
che in data 23 gennaio 2012 l'autorità inferiore ha trasmesso in copia allo
scrivente Tribunale lo scritto del 20 gennaio 2012 con il quale i ricorrenti
sono stati invitati a prendere posizione sull'eventuale decisione di
fallimento a seguito dell'annuncio del sovraddebitamento di Y._______ SA
da parte dei liquidatori della stessa;
che in data 27 gennaio 2012 lo scrivente Tribunale ha ricevuto in copia la
presa di posizione dei ricorrenti sull'eventuale apertura del fallimento;
che in data 6 febbraio 2012 l'autorità inferiore ha trasmesso in copia allo
scrivente Tribunale la decisione del 3 febbraio 2012 concernente
l'apertura del fallimento a scapito di Y._______ SA, (luogo);
che l'8 febbraio 2012 i ricorrenti hanno fatto pervenire in copia al
Tribunale il loro scritto del 7 febbraio 2012 alla FINMA con cui
comunicavano a quest'ultima, tra le altre cose, che il dissesto della
società è dovuto alle arbitrarie decisioni dell'autorità inferiore contro cui è
pendente il presente ricorso e che, preso atto del sovraddebitamento, un
ricorso contro la decisione di apertura di fallimento sarebbe inutile;
che, chiamati ad esprimersi sulle conseguenze dell'apertura del fallimento
sul presente procedimento conformemente all'ordinanza del 20 marzo
2012, i ricorrenti ritengono nelle osservazioni del 19 aprile 2012 che la
procedura di ricorso in oggetto non può essere stralciata dai ruoli, avendo
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la massa fallimentare un interesse pratico e attuale ad ottenere un
giudizio di merito sull'agire dell'autorità inferiore, poiché in caso di
accoglimento del ricorso nascerebbe il diritto di chiedere il risarcimento
alla Confederazione;
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) si pronuncia d'ufficio e con
pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF
2007/6 consid. 1);
che l'atto impugnato dell'autorità inferiore rappresenta una decisione ai
sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), e che nel caso di specie non sono
adempiute le condizioni per ammettere un'eccezione ai sensi dell'art. 32
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32);
che sono considerate autorità inferiori quelle menzionate all'art. 33 LTAF
e che, in particolare, le decisioni rese dalla FINMA sono suscettibili di
essere impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale (cfr. anche art. 54
cpv. 1 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari, LFINMA, RS 956.1);
che è di conseguenza data la competenza dello scrivente Tribunale a
statuire sulla presente vertenza;
che ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore oppure è stato privato della possibilità di farlo, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA);
che, per costante prassi, gli organi di una società in liquidazione sono
legittimati, nonostante la radiazione dei loro poteri di rappresentanza, ad
impugnare la corrispondente decisione in nome della società stessa
(DTF 132 II 382 consid 1.1 e 131 II 306 consid. 1.2.1);
che, conformemente alla giurisprudenza, l'azionista unico o maggioritario
e l'avente diritto economico di una società non sono legittimati a ricorrere
contro una decisione di messa in liquidazione o di apertura del fallimento,
in quanto e nella misura in cui essi possono adire il tribunale competente
tramite la società da loro controllata (DTF 131 II 306 consid. 1.2.2), per
cui X._______, detentore del 95% delle azioni al portatore di Y._______
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SA, non è legittimato a ricorrere e il ricorso inoltrato a suo nome deve
essere dichiarato inammissibile;
che la questione della legittimazione a ricorrere di X._______ in relazione
alla confisca di ogni eventuale dividendo di liquidazione relativo a
Y._______ SA in favore delle parti lese, subordinatamente della
Confederazione (cifra 12 del dispositivo della decisione impugnata), può
rimanere aperta, come è indicato nei considerandi che seguono;
che per quanto attiene a Y._______ LLC e Z._______ Inc., questo
Tribunale ha accertato con decisione incidentale, rimasta inimpugnata,
del 23 settembre 2010 che né X._______, né A._______ con B.______
hanno agito in nome e per conto delle stesse, giungendo alla conclusione
che tali ditte non possono essere considerate parti ricorrenti;
che di primo acchito è possibile affermare che Y._______ SA,
rappresentata dal suo direttore A._______ e da un membro del consiglio
di amministrazione, B._______ nonché patrocinata dall'avv. Broggini e
dall'avv. Gianoni, avendo partecipato al procedimento dinanzi alla FINMA,
sia particolarmente toccata dalla decisione impugnata, la quale ne
decreta lo scioglimento e la conseguente liquidazione, con effetto
sospensivo;
che nel corso del presente procedimento l'autorità inferiore ha emanato in
data 3 febbraio 2012 la decisione di apertura di fallimento nei confronti di
Y._______ SA, la quale, con scritto del 7 febbraio 2012, ha reputato
inutile insorgere contro di essa, per cui quest'ultima è passata nel
frattempo in giudicato;
che occorre precisare che, di principio, il ricorrente deve disporre di un
interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione
querelata sia quando adisce l'autorità di ricorso sia al momento in cui
questa si pronuncia nel merito, giacché il rimedio in questione non deve,
in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr.
DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e
riferimenti);
che l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che
procurerebbe all'insorgente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri
termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale,
materiale o di altro genere che la decisione impugnata gli
occasionerebbe;
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che, nel caso di specie, si pone il quesito a sapere se con l'ordine di
apertura del fallimento del 3 febbraio 2012 sia venuta a cadere la
decisione di messa in liquidazione del 24 giugno 2010 e se la relativa
procedura di ricorso sia divenuta priva d'oggetto, in quanto alla ricorrente
verrebbe a mancare l'interesse attuale e pratico atto a giustificare l'esame
nel merito delle sue conclusioni;
che in un procedimento di ricorso indirizzato contemporaneamente contro
la decisione di messa in liquidazione e contro quella di apertura del
fallimento nei confronti di una società il Tribunale federale ha ritenuto che
le censure sollevate nel ricorso volto contro la decisione di messa in
liquidazione avrebbero perlomeno dovuto essere esaminate
preliminarmente anche nel procedimento indirizzato contro l'apertura del
fallimento, in quanto, nel caso particolare, l'allora competente
Commissione federale delle banche, nella decisione di apertura del
fallimento, aveva espressamente fatto riferimento a quella di messa in
liquidazione, reputandola lecita, per cui la questione dell'assoggettamento
dell'attività della ditta ricorrente alla legislazione in ambito bancario
avrebbe dovuto essere esaminata in ogni caso (DTF 131 II 306
consid. 1.2.3);
che nel caso che ci riguarda le cose stanno diversamente, nella misura in
cui la decisione di apertura di fallimento nei confronti di Y._______ SA
non è stata impugnata da quest'ultima ed è nel frattempo passata in
giudicato, e che la ricorrente, avendo omesso di insorgere contro di essa,
deve attribuire solo a sé stessa la conseguenza che la questione a
sapere se sono date le premesse per l'apertura del fallimento non può più
essere sottoposta ad un esame giuridico;
che, inoltre, con il passaggio in giudicato della decisione di apertura di
fallimento la società ricorrente dev'essere comunque liquidata e il
pregiudizio derivante dalla decisione impugnata (messa in liquidazione)
non può più essere riparato;
che il fallimento rappresenta alla fin fine una modalità di liquidazione che
deve pur sempre essere effettuata sulla base di specifiche normative
legali;
che, non essendo stata impugnata l'apertura del fallimento, anche la
confisca di un eventuale dividendo di liquidazione a favore delle parti
lese, subordinatamente della Confederazione (cifra 12 del dispositivo
della decisione impugnata) verrebbe a cadere e non potrebbe più essere
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eseguita (cfr. anche la decisione di stralcio del Tribunale amministrativo
federale B-4826/2009 del 25 maggio 2011);
che, in un caso analogo, il Tribunale federale ha rilevato che, malgrado il
passaggio in giudicato dell'apertura del fallimento, agli insorgenti contro la
messa in liquidazione potrebbe essere riconosciuto un interesse attuale
alla conclusione della procedura tramite una decisione nel merito a
condizione che siano dati i presupposti per una revoca del fallimento
giusta l'art. 195 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e
sul fallimento [LEF, RS 281.1] (cfr. sentenze del Tribunale federale
2A.573/2003 del 30 luglio 2004, consid. 2.2 e 2A.9/1998 del 19 novembre
1999, consid. 2b/cc non pubblicato in DTF 126 II 71 segg.);
che la ricorrente non porta tuttavia alcun argomento in tale senso, bensì
propone il proseguo del presente procedimento adducendo che nei beni
della massa fallimentare rientrano anche le azioni giudiziarie suscettibili di
comportare un risarcimento – rinviando a tale proposito alla sentenza del
Tribunale federale 2C_112/2011 del 2 settembre 2011 – e che il danno
derivante alla massa dei creditori in caso di accoglimento del ricorso
sarebbe ingente;
che, a tale riguardo, occorre rilevare che nell'interesse dell'economia di
procedura non può essere compito dello scrivente Tribunale di statuire su
questioni di diritto in modo meramente teorico e astratto per il tramite una
decisione di accertamento, se la stessa questione è suscettibile di
formare l'oggetto di un procedimento di responsabilità contro lo Stato
(sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004
consid. 2.3, DTF 118 Ia 488 consid. 1c);
che con la decisione d'apertura del fallimento nei confronti della
ricorrente 2, nel frattempo cresciuta in giudicato, allo scrivente Tribunale
non è più possibile modificare la decisione di messa in liquidazione qui
impugnata, cosicché una sentenza nel merito non sarebbe che limitata
alla constatazione di un'eventuale illiceità delle disposizioni prese
dall'autorità inferiore;
che, tuttavia, sulla scorta della prassi menzionata, la questione della
presunta illiceità della messa in liquidazione di Y._______ SA dovrà e
potrà, se del caso, essere esaminata nel quadro di un'eventuale
procedura di responsabilità contro lo Stato, per cui la ricorrente non può
imporsi con le sue allegazioni;
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che dal rinvio alla sentenza del Tribunale federale 2C_112/2011 del
2 settembre 2011 la ricorrente non può trarre alcun beneficio, in quanto,
allora, l'interesse attuale e pratico era stato riconosciuto alla massa
fallimentare per altri motivi (un accoglimento del ricorso avrebbe evitato lo
smantellamento di un'installazione) e non in vista di un'eventuale azione
di responsabilità, senza contare che l'oggetto del procedimento
menzionato (costruzione ed esercizio di una seggiovia) non è
paragonabile a quello della presente disamina;
che da quel che precede discende che la ricorrente 2 non ha un interesse
pratico e attuale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ad ottenere un giudizio di
merito sulla questione della liceità della messa in liquidazione, tanto più
che la società ricorrente va in ogni modo liquidata e che anche la confisca
di un eventuale dividendo di liquidazione a favore delle parti lese,
subordinatamente della Confederazione, come ordinato alla cifra 12 del
dispositivo della decisione impugnata, viene a cadere in mancanza di
un'impugnativa contro la decisione di apertura di fallimento
rispettivamente di accertamento dello stato di eccedenza debiti della
ricorrente 2 e conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima, per cui
al ricorrente 1, per quanto attiene alla confisca, non potrebbe essere
riconosciuto un interesse pratico e attuale al rilascio di una decisione nel
merito;
che, secondo la prassi, è possibile rinunciare al requisito dell'interesse
attuale e pratico se la questione sollevata si potrebbe ripetere in qualsiasi
momento nelle stesse o in simili circostanze, quando sussiste un
interesse pubblico sufficiente a rispondere a tale questione, e se un
tempestivo esame della medesima sarebbe impossibile in ogni singolo
caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1089/2008,
consid. 6 con ulteriori rimandi; DTF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103;
DTF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81), che tuttavia dette condizioni non sono
adempiute nel caso in esame;
che, certo, conformemente all'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico
pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto, ma
che, nel caso di specie, lo scrivente Tribunale, dovendo chinarsi, aldilà
della pronunzia dello stralcio, anche sulle questioni di ammissibilità del
ricorso e della liceità dei costi per la procedura dinanzi all'autorità inferiore
(cfr. considerandi seguenti), appare giustificato che la presente causa
venga esaminata da un collegio di tre giudici;
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che, visto quanto precede, il ricorso del ricorrente 1 va dichiarato
inammissibile, mentre il ricorso della ricorrente 2 è divenuto privo
d'oggetto e la relativa procedura va stralciata dai ruoli, dimodoché la
decisione impugnata acquisisce forza di cosa giudicata, fatta salva la
possibilità di ricorrere al Tribunale federale contro la presente sentenza;
che, di principio, le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e
che se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali
sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la
causa (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008,
TS-TAF, RS 173.320.2);
che il ricorrente 1, vista l'inammissibilità del proprio ricorso, va
considerato parte soccombente, in quanto le sue conclusioni non
possono essere soddisfatte per motivi formali, ossia la mancanza di
legittimazione a ricorrere (cfr. MARCEL MAILLARD, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger (Hrsg.) VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, N 14 ad art. 63 PA);
che la ricorrente 2 deve attribuire a sé stessa il fatto di essersi manovrata
in una situazione di indebitamento eccessivo rispettivamente di non aver
impugnato la decisione di apertura di fallimento e aver quindi reso priva
d'oggetto la causa in questione (cfr. anche decisione di stralcio del
Tribunale amministrativo federale B-4826/2009 del 25 maggio 2011, p. 3
i. f. e i riferimenti ivi menzionati);
che in applicazione dei disposti succitati le spese processuali devono
quindi essere addossate ai ricorrenti;
che, alla luce dell'ampiezza della causa e del numero di fasi istruttorie,
nonché considerato che la preparazione della decisione di merito si
trovava in uno stato già avanzato al momento della comunicazione
dell'apertura del fallimento, si giustifica fissare le spese processuali a
fr. 1'000.- per il ricorrente 1 e a fr. 3'000.- per la ricorrente 2 e che tale
importo è computato con l'anticipo spese versato dal ricorrente 1 di
fr. 3'000.- rispettivamente dalla ricorrente 2 di fr. 7'000.-;
che, in quanto soccombenti, ai ricorrenti non può essere assegnata
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 1-3 TS-TAF, art. 64
cpv. 1 PA);
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che la procedura amministrativa determinante per lo scrivente Tribunale
non regola espressamente quale destino seguono le spese di procedura
dinanzi all'autorità inferiore nel caso in cui la causa principale è divenuta
priva d'oggetto;
che, in tale contesto, questo Tribunale ha fatto propria la prassi sviluppata
in materia dal Tribunale federale (cfr. decisione di stralcio del 28 luglio
2010 B-6308/2009, confermata dal Tribunale federale con sentenza
5A_657/2010 del 17 marzo 2011);
che, conformemente a tale giurisprudenza, se l'autorità di ricorso non può
più modificare la decisione impugnata perché la causa è diventata priva
d'oggetto, non può nemmeno essere modificata la determinazione sulla
ripartizione dei costi in essa contenuta e che, in tale evenienza, il
Tribunale rinvia la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio sulle
spese di procedura (sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del
17 marzo 2012, consid. 3.5 con ulteriori rimandi) oppure tiene conto della
problematica nell'ambito della fissazione delle spese processuali nel
proprio procedimento (sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del
17 marzo 2012, consid. 3.5 con ulteriori rimandi);
che, una volta che la procedura nella causa principale è divenuta priva
d'oggetto, il Tribunale federale esamina la decisione sulle spese
processuali resa dall'autorità inferiore soltanto se la loro fissazione è stata
impugnata in modo autonomo e non solo per il tramite delle conclusioni
proposte nella causa principale (sentenza del Tribunale federale
2C_237/2009 del 28 settembre 2009, consid. 2.3);
che, nel caso che ci riguarda, questo Tribunale ha invitato i ricorrenti ad
esprimersi sia in merito alle conseguenze della decisione di apertura di
fallimento per il presente procedimento, nonché sulla ripartizione delle
spese giudiziarie nel caso la causa venisse stralciata dai ruoli;
che nella loro presa di posizione del 19 aprile 2012 i ricorrenti
propongono unicamente di evadere la pratica con una decisione nel
merito, senza tuttavia soffermarsi minimamente sui costi per la procedura
dinanzi all'autorità inferiore anche nell'ipotesi di uno stralcio;
che non sono ravvisabili indizi che permettano di concludere che i costi
della procedura dinanzi all'autorità inferiore siano inadeguati o che
l'apertura dell'inchiesta risulti completamente ingiustificata e che quindi vi
è ragione di credere che la riscossione di suddetti costi possa essere
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ritenuta lecita sulla scorta degli specifici disposti di legge (art. 15 e 55
LFINMA; art. 5 e 8 dell'ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di
emolumenti e tasse da parte dell'Autorità di vigilanza sui mercati
finanziari, [Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-
FINMA, RS 956.122], cfr. decisione di stralcio del Tribunale
amministrativo federale B-7770/2008 del 24 agosto 2011);
che perciò un esame più approfondito della decisione impugnata solo in
relazione ai costi di procedura non si rivela più necessario;
che sulla base della situazione di fatto concreta, secondo cui le
conclusioni rivolte contro la messa in liquidazione non si rivelano più
valide, in quanto l'apertura del fallimento, non essendo stata impugnata, è
passata in giudicato, non appare adeguato che la decisione impugnata,
per quanto attiene ai costi di procedura dinanzi l'autorità inferiore, non
acquisisca forza di cosa giudicata, tanto più che non sono state sollevate
censure in merito all'illiceità o all'inadeguatezza di suddetti costi;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le osservazioni dei ricorrenti del 19 aprile 2012 sono trasmesse per
conoscenza all'autorità inferiore.
2.
Nella misura in cui riguarda X._______, il ricorso è inammissibile.
3.
Nella misura in cui riguarda la Y._______ SA in liquidazione, la procedura
di ricorso è divenuta priva d'oggetto e la causa B-5779/2010 è stralciata
dai ruoli.
4.
Le spese processuali di fr. 1'000.- rispettivamente fr. 3'000.- sono
addossate al ricorrente 1 rispettivamente alla ricorrente 2 e computate
con l'anticipo spese versato di fr. 3'000.-. rispettivamente fr. 7'000.- La
differenza di fr. 2'000.- rispettivamente fr. 4'000.- sarà rimborsata dalla
Cassa del Tribunale dopo il passaggio in giudicato della presente
sentenza.
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5.
Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.
6.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario; allegato: formulario di indirizzo per il
pagamento);
– autorità inferiore (atto giudiziario; allegato come da cifra 1).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 4 giugno 2012