Corte II
B-5877/2009/brf/pai/rut
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 8 . l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Eva Schneeberger, Frank Seethaler,
cancelliere Ciro Papini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia UFFT,
autorità inferiore, che agisce tramite la,
Commissione federale di maturità professionale,
esami federali di maturità professionale - estate 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-5877/2009
Fatti:
A.
In data del 1o marzo 2008 A._______ (in seguito ricorrente) si
iscriveva alla prima parte degli esami federali di maturità
professionale. Dopo aver superato i primi esami parziali, tenutisi
nell'estate del 2008, la ricorrente partecipava ai secondi esami parziali
nelle seguenti materie: Progetto Didattico Interdisciplinare (PDI), 1 a e
2a lingua nazionale, 3a lingua nonché Economia politica, Economia
aziendale e Diritto. La ricorrente consegnava il lavoro PDI in coppia
con un'altra esaminanda (cfr. Programmi degli Esami federali di
maturità professionale, Indirizzo commerciale, pag. 33, cifra 8.4).
Nell'ambito della procedura di ricorso il fatto di aver svolto l'esame PDI
in coppia non è stata oggetto né di censure dalla parte della ricorrente
né di critiche da parte degli esaminatori.
Con missiva raccomandata datata 8 settembre 2009, la Commissione
Federale di Maturità Professionale (in seguito Commissione federale)
comunicava alla ricorrente il mancato superamento degli esami per
l'ottenimento della maturità professionale, poiché sia la versione scritta
del PDI, che la sua presentazione orale, erano state ritenute
insufficienti. Sia il lavoro scritto che l'esame orale avevano ottenuto
infatti una nota 3,5.
B.
Con ricorso del 7 ottobre 2009 la ricorrente contesta la nota ottenuta
in merito al lavoro scritto, ritenendo scorretta la valutazione degli
esperti per quanto riguarda la forma, il contenuto e la struttura del
testo consegnato. La ricorrente contesta inoltre, che in occasione di un
incontro con gli esaminatori dedicato ad un esame preliminare del PDI
scritto, ai quali ne era stato inviato un abbozzo, non le era stato detto
che la qualità del documento fosse carente. Secondo la ricorrente,
l'abbozzo inviato, rappresentava il lavoro "praticamente terminato" e se
le avessero comunicato allora le lacune del testo, avrebbe potuto
effettuare le necessarie modifiche prima di consegnarne la versione
definitiva. La ricorrente poneva infine l'accento sull'impossibilità di
prendere posizione in merito alla valutazione dell'esame orale, poiché
nonostante avesse richiesto delle informazioni, non aveva ricevuto
dalla Commissione federale alcun tipo di indicazione a riguardo.
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B-5877/2009
C.
Con ordinanza del 28 ottobre 2009 il Tribunale amministrativo federale
chiedeva all'autorità inferiore (nell'occasione l'Ufficio Federale della
Formazione e della Tecnologia, in seguito Ufficio federale) di inoltrare
entro il 27 novembre 2009 una risposta in merito al ricorso in
questione. Questo termine è però trascorso infruttuoso.
D.
Con lettera raccomandata del 16 dicembre 2009 la Commissione
federale chiedeva il ripristino del termine decorso per inoltrare una
risposta, motivando che l'ordinanza del 28 ottobre 2009 era stata
erroneamente trasmessa dal Tribunale scrivente all'Ufficio federale,
nonostante la Commissione federale fosse da considerare autorità
inferiore responsabile nella procedura di ricorso in materia di esami
federali di maturità professionale di fronte all'autorità scrivente.
E.
Con ordinanza del 30 dicembre 2009 il Tribunale ripristinava il termine
a favore della Commissione federale per rispondere al ricorso. Inoltre,
menzionando alcune conseguenze della questione, invitava sia la
Commissione federale, che l'Ufficio federale, ad esprimersi in merito
alla domanda relativa a chi dovesse essere considerato come autorità
inferiore nella procedura in corso, mantenendo che fino ad avviso
contrario, lo scrivente Tribunale continuava a ritenere l'Ufficio federale
come tale.
F.
L'Ufficio federale non inoltrava in merito nessuna risposta. Con lettera
raccomandata del 22 gennaio 2010 la Commissione federale chiede la
reiezione del ricorso e si esprime in intesa con l'Ufficio federale, in
merito alla domanda relativa all'autorità inferiore.
Per quel che riguarda la valutazione dell'esame della ricorrente, la
Commissione federale si basa sulle annotazioni e sulla presa di
posizione degli esaminatori allegate alla lettera del 22 gennaio 2010
(allegati 11 e 14). La Commissione federale espone inoltre come essa
stessa dev'essere considerata autorità inferiore nella procedura di
ricorso in merito ad un esame federale di maturità professionale. Nello
scritto la Commissione federale motiva la sua risposta argomentando
come da una parte, la sua posizione di autorità inferiore sarebbe
desumibile dalla legge, dato che, rimandando alle disposizioni legali in
vigore, essa ha il compito di svolgere gli esami federali, la sua
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direttrice ne è la responsabile, appone in intesa con l'Ufficio federale la
sua firma sul foglio delle note e ottiene dall'Ufficio federale un
segretariato che si occupa di tutti i compiti organizzativi e
amministrativi.
Dall'altra parte la Commissione federale sottolinea come l'Ufficio
federale non intrattiene contatti né con gli esperti esaminatori, né con i
candidati e viene informato solo in modo sommario sullo svolgimento
degli esami. In caso di ricorso solo la Commissione federale
disporrebbe dell'incarto completo relativo ad ogni candidato ed
sarebbe quindi l'unica istanza in grado di esprimere un giudizio relativo
ad un esame contestato. Per questi motivi la Commissione federale
sostiene che la designazione dell'Ufficio federale come autorità
inferiore in una procedura di ricorso di fronte al Tribunale non
soddisferebbe la prassi.
G.
Su invito con ordinanza del 4 febbraio 2010, la Commissione federale
inoltrava con lettera raccomandata del 26 febbraio 2010 una presa di
posizione degli esperti responsabili in merito all'esame orale della
ricorrente ritenendo così completa la risposta al ricorso con la quale
se ne chiede la reiezione.
H.
Con lettera raccomandata del 22 marzo 2010 la ricorrente inoltrava
una presa di posizione in merito alle valutazioni degli esperti relativa al
suo esame orale ripetendo come gli esaminatori avrebbero giudicato
in modo scorretto la sua prestazione.
I.
Con ordinanza del 29 marzo 2010 la scrivente autorità dichiarava
concluso lo scambio di scritti.
J.
A. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno
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potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiuti i
presupposti processuali e se si deve entrare nel merito del ricorso
(DTAF 2007/6 consid. 1 con rinvii).
Giusta l'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, SR 173.32), il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, SR
172.021), fatto salvo per le decisioni elencate all'art. 32 LTAF che
rappresentano un'eccezione. Conformemente all'art. 33 lett. d LTAF, il
ricorso è ammissibile contro le decisioni dei dipartimenti e dei servizi
dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati
amministrativamente. L'atto impugnato è una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA. Indipendentemente dalla domanda di chi sia da
considerare fondamentalmente autorità inferiore nella procedura di
ricorso in materia d'esame di maturità professionale (la domanda verrà
trattata nel Considerando 2) è da notare come sia l'Ufficio federale che
la Commissione federale rappresentano dei servizi
dell'Amministrazione federale ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Inoltre
nessuna di esse ricade nella lista delle eccezioni previste all'art. 32
LTAF.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
La ricorrente ha in ogni caso partecipato alla procedura di prima
istanza indipendentemente dalla questione di chi sia da considerare
autorità inferiore (vedi Considerando 2), è particolarmente toccata
dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 PA). Essa è
pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.
Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). L'atto di ricorso del 7 ottobre 2009,
inviato con missiva raccomandata del 8 ottobre 2009 è tempestivo.
I requisiti relativi alla forma e al contenuto del memoriale di ricorso
sono soddisfatti (art. 52 PA). L'anticipo delle spese è stato versato
tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli altri presupposti processuali
sono parimenti adempiuti (art. 44 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Pagina 5
B-5877/2009
2.
Il Tribunale amministrativo federale ha richiesto nel corso della
procedura una presa di posizione da parte dell'Ufficio federale e della
Commissione federale in merito alla domanda di chi sia da
considerare autorità inferiore nella procedura di ricorso in materia di
esami federali di maturità professionale. La domanda è scaturita in
fase d'istruzione quando il Tribunale amministrativo federale con
ordinanza del 28 ottobre 2009 aveva chiesto all'Ufficio federale di
prendere posizione al ricorso ed il termine era trascorso infruttuoso. La
Commissione federale chiedeva in seguito il ripristino del termine
indicando che l'ordinanza era stata erroneamente inviata all'Ufficio
federale e in seguito questa non le era stata trasmessa dallo stesso,
nonostante la Commissione federale fosse chiaramente competente in
merito.
2.1 La domanda in merito all'autorità inferiore è importante per diversi
motivi. Per poter inoltrare un ricorso davanti al Tribunale amministrativo
federale l'atto impugnato emanato dall'autorità inferiore deve essere
una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (art. 31 LTAF). Dall'altra la
decisione impugnata deve essere emanata da un'autorità inferiore ai
sensi dell'art 33 LTAF e non rientrare nelle eccezioni previste dalla
legge (art. 32 LTAF). Una chiara suddivisione dei ruoli processuali è
inoltre necessaria per poter applicare in modo coerente l'art. 57 PA e
permettere quindi all'autorità che lo applica, di rivolgersi senza indugio
all'autorità interessata, per informarla della litispendenza, chiederle
una risposta al ricorso, così come di poter attuare eventuali misure
cautelari, il tutto evitando rallentamenti della procedura. Infine la
domanda può avere ripercussioni sulla questione legata
all'assegnazione di eventuali indennità (art. 64 PA). Mentre da una
parte all'autorità inferiore soccombente non vengono messe a carico
le spese procedurali, essa può però essere chiamata a versare
un'indennità a favore della ricorrente. È quindi necessario definire con
chiarezza chi, nel caso, ne è responsabile.
2.2 Per determinare l'identità dell'autorità inferiore nella procedura di
ricorso in materia di esami federali di maturità professionale il
Tribunale amministrativo si basa sulle disposizioni legali in materia.
Esse sono in primo luogo quelle normative che ripartiscono in maniera
generale le competenze oppure quelle che determinano in modo
specifico il potere decisionale nell'ambito in questione. La Legge
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B-5877/2009
federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr,
SR 412.10) prevede che la Commissione federale venga nominata dal
Dipartimento e le affida compiti esplicitamente consultivi per le
questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle
relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione (art. 71
LFPr). La LFPr delega inoltre, la competenza in materia di maturità
professionale federale, al Consiglio federale (art. 25 cpv. 5 LFPr) che
in base a tale delega ha emanato l'Ordinanza sulla maturità
professionale federale (OMPr, RS 412.103.1), con la quale il potere
decisionale in materia, viene ridistribuito tra Cantoni (art. 8, 14, 20, 26
e 34 OMPr) e Ufficio federale (art. 23, 28 cpv. 3, 29 cpv. 4, 30 cpv. 2,
32 lett. c OMPr). L'OMPr prevede infine due tipi di esami di maturità
professionale: l'esame di maturità professionale previsto alla fine di
una formazione generale approfondita per la maturità professionale
acquisita in cicli di formazione riconosciuti e l'esame federale di
maturità per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno
frequentato un ciclo di formazione riconosciuto (art. 4 OMPr).
Quest'ultimo tipo di esame è disciplinato dall'Ufficio federale della
formazione professionale e della tecnologia (art. 4 cpv. 2 OMPr). Le
disposizioni transitorie dell'OMPr indicano che ai maturandi che hanno
cominciato la formazione professionale entro il 2014 si applicano le
disposizioni della vecchia OMPr (art. 36). Ciò vale sicuramente anche
per quelle persone che hanno frequentato un ciclo di formazione ai
sensi dell'art. 4 cpv. 2 OMPr.
2.2.1 Le disposizioni della vecchia OMPr (RU 1999, 1367; in seguito
OMPr 1998) rispecchiano quelle in vigore attualmente; anche in base
al diritto precedente è infatti prevista una distinzione tra esami di
maturità professionale e esami federali di maturità professionale.
Mentre al primo tipo d'esame si applicano direttamente le disposizioni
dell'OMPr 1998, l'esame federale di maturità professionale è retto da
una regolamentazione separata per la quale è responsabile l'Ufficio
federale (art. 32 OMPr 1998). In base al Regolamento degli esami
federali di maturità professionale in vigore al momento degli esami
della ricorrente (Regolamento degli esami federali di maturità
professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007, in seguito
Regolamento 2007) la responsabilità di ordinare e organizzare gli
esami federali di maturità professionale è esplicitamente affidata
all'Ufficio federale che a sua volta ne delega l'organizzazione e lo
svolgimento alla Commissione federale (art. 1 e 2 Regolamento 2007).
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B-5877/2009
La formulazione scelta nel Regolamento è esplicita e trasmette alla
Commissione federale compiti puramente organizzativi e
amministrativi, mentre l'ordinamento della materia è affidato all'Ufficio
federale.
Oltre alle competenze generali sopra menzionate, ci sono diversi
articoli che ripartiscono in modo specifico le competenze decisionali in
materia: il Regolamento 2007 prevede infatti, che le decisioni che
possono essere impugnate per iscritto mediante ricorso davanti al
Tribunale amministrativo federale, concernenti la mancata ammissione
all'esame o, come nel caso attuale, il mancato rilascio dell'attestato di
maturità professionale, sono di esplicita competenza dell'Ufficio
federale (art. 24 Regolamento 2007). Anche la formulazione dei rimedi
giuridici legata alla comunicazione del risultato degli esami, designa
l'Ufficio federale come autorità decisionale. Infine, è da notare che
nonostante sia la Commissione federale a svolgere gli esami, decisioni
strettamente legate al loro svolgimento come le decisioni in merito ad
un'eventuale esclusione immediata dagli esami, a causa di uso di
mezzi illeciti o altro comportamento scorretto spettano chiaramente
all'Ufficio federale (art. 17 cpv. 2 e 3, Regolamento 2007). Allo stesso
modo, nonostante lo svolgimento degli esami così come la procedura
d'ammissione, spetti alla Commissione federale, essa ha solamente la
possibilità di proporre all'Ufficio federale (e non di decidere),
l'ammissione o meno di un candidato o una candidata all'esame (art. 8
cpv. 1 Regolamento 2007).
Tale suddivisione dei compiti e del potere decisionale si riflette nelle
norme del Regolamento Interno della Commissione federale di
maturità professionale (versione del 20 novembre 2007 approvato il 16
gennaio 2008 dall'Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia, in seguito Regolamento Interno). Esso prevede infatti,
che la Commissione tratti i compiti che le vengono assegnati ed è a
disposizione a titolo consultivo dell'Ufficio federale (art. 1 cpv. 2
Regolamento Interno). Lo svolgimento degli esami federali di maturità
professionale è espressamente delegato dalla Commissione federale
al Direttore degli esami (art. 9 cpv. 1 Regolamento Interno).
Nonostante egli abbia l'incarico dello svolgimento degli esami non ha il
potere di decidere in merito al superamento o al mancato
superamento degli esami, ma presenta all'Ufficio federale la sua
richiesta per i singoli candidati (art. 9 cpv. 3 Regolamento Interno).
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Ad ogni livello normativo è possibile così notare come la responsabilità
dell'ordinamento dell'esame federale di maturità professionale ed il
potere decisionale in materia sono conseguentemente affidati
all'Ufficio federale (o ai Cantoni), mentre alla Commissione sono
affidati compiti consultivi, organizzativi o amministrativi. Anche
nell'ambito di quei compiti per i quali la Commissione federale è
responsabile (lo svolgimento e l'organizzazione degli esami federali), il
potere decisionale è affidato all'Ufficio federale.
Ne consegue che nell'ambito della procedura l'Ufficio federale è da
una parte, autorità inferiore ai sensi dell'art. 57 PA e quindi
corrispondente principale del Tribunale amministrativo federale.
Dall'altra, rientra nelle responsabilità dell'Ufficio federale il compito di
organizzare e coordinare la procedura interna con la Commissione
federale.
2.2.2 Gli articoli citati dalla Commissione federale nella sua risposta
del 22 gennaio 2010 a riguardo non sono pertinenti. L'art. 34 cpv. 2
lett. d OMPr 1998 da lei citato determina solamente, che la
Commissione federale è responsabile dello svolgimento degli esami
federali di maturità professionale. Anche le altre competenze
enumerate nell'art. 34 cpv. 2 OMPr 1998 riguardano compiti puramente
organizzativi e amministrativi.
2.2.3 Mentre da un punto di vista pratico, si potrebbe dedurre un
potere decisionale in materia a favore della Commissione federale e
quindi un suo ruolo di autorità inferiore, le normative legali in vigore
che determinano i compiti ed il potere decisionale dell'Ufficio federale
sono preponderanti. Il Regolamento che ordina l'esame federale di
maturità professionale non prevede infatti potere decisionale a favore
della Commissione federale. Questa suddivisione dei compiti, e quindi
dei ruoli, è ancora più evidente se si prendono in considerazione
confrontandole, le disposizioni della LFPr, dell'Ordinanza sulla
maturità professionale entrata in vigore il 1o agosto 2009 e del
Regolamento Interno.
Il foglio con le note della ricorrente e la decisione del mancato
superamento degli esami, è firmato a nome della Commissione
federale dalla Direttrice degli esami. Nonostante la decisione menzioni
correttamente nei rimedi giuridici l'Ufficio federale in qualità di autorità
decisionale, si pone per i motivi sopra indicati, la domanda se revocare
o annullare, per incompetenza, la decisione impugnata. A tal proposito
Pagina 9
B-5877/2009
bisogna tener conto del fatto che le censure materiali (cfr. C. 3 segg.)
sono mature per il giudizio e che il Tribunale amministrativo federale
è processualmente prima e ultima istanza di ricorso in materia. Dal
punto di vista della ricorrente, revocare la decisione impugnata e
rimandarla all'Ufficio federale competente al fine di emanarne una
nuova, ma con lo stesso contenuto, equivarrebbe ad un eccesso di
formalismo (cfr. TAF B-607/2009, C. 3). Si può anche supporre che
l'Ufficio federale, così come nell'ambito di altri esami professionali
dall'esito negativo, abbia delegato alla Commissione federale la
competenza in merito alla firma. Per quel che riguarda l'annullamento
della decisione impugnata, vi è da sottolineare che in base alla prassi
e alla dottrina in materia, il difetto in questione non è tale da imporre
questa soluzione (cfr. DTF 132 II 21 C. 3.1 pag. 27; DTF 130 III 430 C.
3.3 pag. 434; cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, Zurigo 2006, N. 955 e segg.;
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009,
pag. 285).
La decisione impugnata, in base a quanto esposto, può quindi essere
considerata come emanata in nome o su incarico dell'Ufficio federale.
Se la Commissione federale volesse in futuro continuare a firmare i
risultati delle note a nome dell'Ufficio federale, sarebbe consigliabile
una modifica in tal senso, del Regolamento degli esami di maturità
professionale.
2.3 Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2010, la Commissione
federale adduce motivi pratici a favore del proprio ruolo in caso di
ricorso, motivando che è il segretariato degli esami in collaborazione
con gli esperti e d'intesa con la direttrice degli esami ad esprimere un
parere in merito, poiché solo il segretariato è in grado di esprimersi
per quanto riguarda il contenuto degli esami.
Anche se è l'Ufficio federale ad essere autorità decisionale e quindi
autorità inferiore in un'eventuale procedura di ricorso, ciò non esclude
che la Commissione federale possa, in caso di ricorso ad un esame
federale di maturità professionale, intrattenere corrispondenza diretta
con l'autorità scrivente. È evidente che l'organo che dispone delle
conoscenze specifiche legate ad un eventuale esame contestato come
lo possono essere il suo svolgimento, l'analisi delle risposte dei
candidati, la valutazione delle loro risposte nel loro contesto, è
sicuramente la Commissione federale. Alla luce delle norme applicabili
Pagina 10
B-5877/2009
in materia non è però possibile accettare, che la Commissione
federale si definisca autorità inferiore e che l'Ufficio federale non
intervenga in alcun modo nella procedura di ricorso (ad esempio
rinunciando ad una presa di posizione rinviando nel contempo a quella
della Commissione federale). Sorprende inoltre, che l'Ufficio federale
non si sia pronunciato in prima persona nemmeno in merito alla
questione formale sorta nel corso della procedura, nonostante
l'esplicita richiesta da parte del Tribunale scrivente.
3.
Giusta l'art. 17 della LFPr, l'attestato federale di capacità, unitamente a
una formazione generale approfondita, porta alla maturità
professionale.
3.1 Il 1o agosto 2009 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sulla
maturità professionale (OMPr). Le disposizioni transitorie di detta
ordinanza prevedono esplicitamente che ai maturandi i quali hanno
iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1o gennaio
2014, si applichi il diritto anteriore (art. 36 OMPr). Gli esami sostenuti
della ricorrente devono quindi senza dubbio essere trattati in base alle
norme del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami della ricorrente
si sono quindi svolti nel quadro dell'OMPr 1998. In base a detta
Ordinanza è possibile conseguire la maturità professionale nei
seguenti tipi e curricoli di formazione nelle rispettive istruzioni
scolastiche: nel quadro della formazione professionale di base in
scuole medie professionali parallele al tirocinio (SMP); nel quadro
della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in
scuole di arti e mestieri; dopo una formazione professionale di base in
corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4
cpv. 1 lett. a-c OMPr 1998). L'Ufficio federale può inoltre, su proposta
dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi di curricoli di
formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura (art. 4 cpv. 3
OMPr 1998).
3.2 Chi, come la ricorrente, ha acquisito le conoscenze richieste per la
maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un
curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4 OMPr 1998 può sostenere
gli esami federali di maturità professionale; per costoro l'Ufficio
federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro
svolgimento (art. 32 OMPr 1998).
Pagina 11
B-5877/2009
3.3 Al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei primi esami
parziali così come al momento dell'iscrizione e dello svolgimento dei
secondi esami parziali della ricorrente, tenutisi tutti entro la fine
d'agosto 2009, era applicabile il Regolamento degli esami di maturità
professionale entrato in vigore il 1o ottobre 2007 (in seguito
Regolamento 2007). Questo definisce lo scopo degli esami come
segue: scopo degli esami federali di maturità professionale è di
accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per
frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha
acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e
la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa
difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione (art.
9 Regolamento 2007).
3.4 Le materie d'esame sono fissate in base all'art. 24 OMPr 1998 in
concomitanza con l'art. 10 del Regolamento 2007. Le esigenze relative
alle singole materie sono illustrate nei programmi quadro
d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 cpv. 3
Regolamento 2007) emanati dall'Ufficio federale per tutti gli indirizzi di
maturità professionale (art. 15 cpv. 6 e 34 cpv.1 lett. b OMPr 1998),
così come nel Regolamento 2007 (art. 32 OMPr 1998). In quest'ultimo
è definito che tutti gli indirizzi della maturità professionale richiedono la
stesura e la presentazione di un Progetto Didattico Interdisciplinare
(art. 10 cpv. 3 Regolamento 2007). L'esame di maturità professionale è
superato quando la nota complessiva raggiunge o supera il 4,
sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della
nota 4 verso il basso non supera i due punti e la nota del PDI è
sufficiente (art. 20 Regolamento 2007). Mentre la nota complessiva
degli esami è data dalla media, arrotondata ad un decimale, di tutte le
note finali la nota del PDI viene assegnata in base alla media
ponderata tra la nota del lavoro scritto (preso due volte) e della
presentazione orale (preso una volta) arrotondata ad un decimale (art.
16 cpv. 5 e 6 Regolamento 2007).
4.
La ricorrente censura sia la valutazione dell'esame scritto, sia la
valutazione dell'esame orale PDI. Per quel che riguarda il lavoro scritto
essa critica la valutazione negativa degli esperti in merito alla forma,
alla struttura e al contenuto del lavoro scritto PDI. In merito all'esame
orale biasima tra l'altro, che il metodo di presentazione orale scelto e il
fatto che si fosse interessata personalmente al tema partecipando a
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B-5877/2009
dibattiti e conferenze non sia stato preso sufficientemente in
considerazione, mentre le eventuali lacune relative agli elementi storici
sono state sopravvalutate.
Infine critica che in occasione di un incontro con gli esaminatori ai
quali era precedentemente stata inviata per un primo giudizio una
bozza del lavoro scritto (a detta della ricorrente del lavoro
"praticamente terminato") non le erano state comunicate le lacune del
testo, cosa che le avrebbe ancora permesso di apportare le dovute
modifiche.
La ricorrente fa valere quindi delle censure in merito ad aspetti formali
e materiali dell'esame.
4.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione
le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o
incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che
un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso,
l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure
con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti
lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto
federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo
svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno
carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un
esame costituisce però, per costante prassi, un valido motivo di
ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto
se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto
verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame
(cfr. DTAF 2008/14 Consid. 3.3).
4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. DTF 131 I 467 Consid. 3.1, DTF 121 I 225 Consid. 4b), a
cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur
giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si
tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame
operata dall'autorità inferiore, trattandosi spesso di considerazioni
legate a materie e problemi specifici e non conoscendo il Giudice
l'ampiezza dell'insegnamento impartito, la personalità dell'esaminanda
e le prestazioni fornite dagli altri candidati. (cfr. DTAF 2008/14 Consid.
3.3, 2007/6 consid. 3, così come DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia
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190 consid. 2a). Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo
anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una
verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 Consid. 4c;
DTAF 2008/14 Consid. 3).
4.3 Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il
merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle
istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza
necessità dal loro apprezzamento. Esso interviene infatti, solo nel
caso in cui l'autorità ha basato il suo giudizio su considerandi estranei
alla materia oppure manifestamente insostenibili, in modo tale, che la
sua decisione appaia ingiustificabile e quindi arbitraria da un punto di
vista dello Stato di Diritto (DTF 131 I 467, C. 3.1).
4.4 In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono
contestate, prendono posizione nelle loro risposta (cfr. art. 57 cpv. 1
PA). Di regola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro
valutazione ancora una volta ed indicano, se del caso, se sia
giustificata una correzione del punteggio. Fintanto che non vi sono
indizi di parzialità o che la valutazione degli esperti risulti insostenibile
non v'è per prassi motivo di scostarsene. Condizione imprescindibile è
che alle censure sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che
la versione degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente,
sia comprensibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata
della REKO/EVD del 13 gennaio 1998 in re S. F. [97/HB-001] Consid.
8). Tutto ciò presuppone che le censure sollevate siano
sufficientemente sostanziate e quindi contenenti argomenti oggettivi
corredati dai necessari elementi di prova (cfr. DTAF B-4385/2008,
consid. 3).
D'altra parte, l'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando
espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che
misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali aspettative (cfr.
sentenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per
ossequiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca
la motivazione nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data
l'occasione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non
pubblicata del Tribunale federale 2P.23/2004; Consid. 2.2 con rinvii).
5.
Come visto la ricorrente censura lo svolgimento dell'incontro
informativo del 16 maggio 2009 dedicato ad un'analisi preliminare del
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lavoro svolto fino a quel momento. Critica infatti che se gli esperti le
avessero comunicato allora che il lavoro consegnato (a detta della
ricorrente si trattava del lavoro "praticamente terminato") non era
sufficiente, essa avrebbe ancora avuto il tempo necessario per
effettuare le dovute modifiche.
5.1 Nella sua risposta al ricorso del 22 gennaio 2010 la Commissione
federale rinvia completamente alle annotazioni degli esperti (allegato
11). Quest'ultimi sottolineano come l'incontro si sia svolto in due parti,
nella prima delle quali, sono state ricordate ai candidati e alle
candidate agli esami presenti, non solo le informazioni essenziali
contenute nella Guida agli esami in loro possesso (Guida agli esami
federali di maturità professionale, Indirizzo commerciale, versione
valida dal 2008, versione ottobre 2008, in seguito Guida agli esami),
ma è stato loro consigliato di definire meglio gli obiettivi, di dare una
struttura logica al lavoro e di introdurvi riflessioni personali. Nella
seconda parte dell'incontro dedicata al lavoro inviato dalla ricorrente,
gli esperti evidenziano, come questo fosse lontano dagli standard
formali e contenutistici di un PDI e che alla ricorrente è stato indicato
di rivedere, approfondire e completare il lavoro in merito ai suoi
obiettivi, alla sua struttura e forma.
5.2 In occasione della sua risposta del 22 marzo 2010, la ricorrente
trascura completamente le osservazioni degli esaminatori legate allo
svolgimento dell'incontro informativo dedicato ad un'analisi preliminare
del lavoro PDI scritto. In sostanza la censura legata al suo svolgimento
si limita all'affermazione che il lavoro consegnato era praticamente
terminato e che a suo parere gli esaminatori non le avessero fornito
sufficienti informazioni al fine di migliorarlo, non apportando nessun
altro elemento a sostegno della sua argomentazione (come ad
esempio una copia del lavoro consegnato nell'occasione dell'incontro
o un elenco delle eventuali modifiche inserite dopo il colloquio oppure
degli appunti presi durante lo stesso).
Per contro gli esperti elencano con precisione e in modo esaustivo gli
argomenti trattati nel corso del consuntivo (crf. allegati 1-3 della presa
di posizione degli esperti del 29 dicembre 2009). Già le indicazioni
date a tutti i partecipanti nella parte generale del colloquio, in merito
alla struttura e agli aspetti formali del lavoro, sono legate ad elementi
del PDI, che sono in seguito stati criticati in maniera specifica alla
ricorrente (vedi sotto, Considerando 6.2). Anche gli aspetti evidenziati
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dagli esperti nel corso del colloquio con la ricorrente (come ad
esempio la descrittività e non funzionalità di diversi capitoli, la
mancanza delle fonti a piè di pagina e la mancanza di messa in
relazione delle informazioni), si ripetono nella valutazione dell'esame e
dimostrano quindi coerenza.
Per l'autorità scrivente non è quindi ravvisabile un eventuale
comportamento arbitrario o scorretto da parte degli esaminatori tanto
più che gli argomenti avanzati da questi ultimi non vengono ribattuti in
alcun modo dalla ricorrente. Per questo motivo alla censura in merito
agli aspetti formali dell'esame non viene dato seguito.
6.
6.1 Il tema del PDI, imposto dalla Commissione federale, doveva
essere rivolto alla "Emancipazione di un gruppo sociale in Svizzera",
mettendo in relazione aspetti storici e aspetti relativi alle istituzioni
dello Stato con l'aspetto linguistico (cfr. allegato 10 della presa di
posizione della Commissione federale del 22 gennaio 2010). La
ricorrente ha scelto di scrivere in merito allo sciopero degli operai delle
officine delle Ferrovie federali di Bellinzona.
Per ottenere una sufficienza (pari ad una nota 4) per quel che riguarda
il lavoro scritto sono necessari come minimo 55 punti su 100 (Guida
agli esami, pag. 17). Il totale dei punti è suddiviso nei criteri "forma"
(max. 30 punti), "struttura" (max. 30) e "contenuto" (max. 40). Mentre
per quel che riguarda la forma del PDI scritto la ricorrente ha ottenuto
17 punti, nei criteri "struttura" e "contenuto" ne ha ottenuti 13
rispettivamente 19. Il totale dei punti ottenuti equivale quindi a 49/100,
che in base alle indicazioni fissate nella Guida agli esami equivalgono
ad una nota 3.5 e quindi insufficiente. Alla ricorrente mancano quindi 6
punti per ottenere la nota 4.
La valutazione dell'esame orale si struttura invece in base a quattro
criteri principali, in parte scomposti in diversi elementi. Il primo criterio
tiene infatti conto della gestione del tempo, della correttezza e fluidità
della lingua, della forma retorica, della struttura e articolazione,
dell'introduzione, dell'inizio e della chiusura. Il secondo criterio è
composto dal contenuto, il terzo dai mezzi ausiliari ed il quarto della
discussione e delle risposte alle domande. Mentre il primo, il secondo
ed il quarto criterio valgono 15 punti ciascuno, il terzo ne vale 5 per un
totale di 50 punti. In base alle indicazioni presenti nella Guida agli
esami la nota dell'esame orale viene calcolata addendo i punti ottenuti
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dall'esaminanda, dividendo il totale per 10 e aggiungendo 1. La
ricorrente ha ottenuto 7 punti (su 15) nel primo criterio, così come ne
ha ottenuti 7 (su 15), 3 (su 5) e 7 (su 15) rispettivamente nel secondo,
terzo e quarto criterio, per un totale di 25 punti su 50. Applicando la
formula menzionata la ricorrente ha ottenuto una nota pari al 3,5 e
quindi insufficiente. Per ottenere una nota sufficiente mancano quindi 5
punti.
La nota del lavoro scritto conta doppio mentre la nota della
presentazione orale conta una sola volta. La nota finale del PDI è la
media ponderata delle due note, arrotondata a un decimale (Guida agli
esami, pag. 18). Ottenendo una nota pari al 4 nella materia PDI scritto
e restando la nota dell'esame orale invariata la media della ricorrente
corrisponderebbe ad un 3,8 finale, mentre nel caso contrario (nota 3,5
nel PDI scritto e 4 nell'esame orale) otterrebbe una nota finale pari al
3,7.
6.2 La ricorrente fa valere che la valutazione degli esperti in merito al
lavoro PDI scritto, sarebbe stata troppo severa e sottolinea alcuni
elementi relativi alla forma, alla struttura e al contenuto del lavoro, dei
quali gli esaminatori, ingiustamente, non avrebbero tenuto conto.
6.2.1 Per quel che riguarda la forma del lavoro scritto la ricorrente
precisa che tutte le citazioni da lei riportate sono citazioni originali
"ottenute parlando con le persone o andando alle riunioni presso le
officine di Bellinzona". Inoltre la valutazione della lingua le sembra
molto severa soprattutto alla luce della nota 5,5 ottenuta nella materia
"italiano". La ricorrente espone infine i motivi che l'hanno portata a
scegliere una determinata bibliografia, scelta motivata dalla volontà di
rispettare rigorosamente il tema trattato.
6.2.2 Nella sua presa di posizione del 25 gennaio 2010 la
Commissione federale risponde a tali censure rimandando
completamente ai considerandi degli esaminatori in merito al lavoro
scritto PDI della ricorrente (lettera del 29 dicembre 2009 della Signora
Fiorini e del Signor Ghiringhelli, allegato 11) e alle loro annotazioni
(allegato 14).
Per valutare il lavoro scritto gli esaminatori precisano in un primo
momento di essersi basati sulle indicazioni della Guida agli esami che
indica i criteri di valutazione principali: la forma, la struttura ed il
contenuto (lett. C della Guida agli esami, pag. 17). Detti criteri sono
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inoltre suddivisi in criteri specifici che permettono un'analisi
approfondita di alcuni aspetti del lavoro scritto (per citarne alcuni:
sintassi, ortografia, citazioni, fonti d'informazione, concatenazione
delle singole parti del lavoro, argomentazione, approccio
interdisciplinare).
Nella loro risposta gli esperti fanno inoltre notare come la nota
ottenuta nella materia "italiano" sia irrilevante poiché le competenze
valutate in tale esame riguardavano la conoscenza di cinque opere
letterarie e quindi capacità diverse da quelle esaminate nell'ambito del
lavoro scritto PDI; oltretutto quest'ultimo presentava molte imperfezioni
linguistiche e in alcuni casi era privo delle necessarie citazioni delle
fonti, oppure, queste erano state fatte in modo incompleto. In merito
alle censure legate alla bibliografia e alle citazioni avanzate dalla
ricorrente, gli esperti hanno risposto di non comprenderne il
significato.
Le critiche avanzate dalla ricorrente non permettono di intravvedere
come gli esperti avrebbero commesso arbitrio nella correzione del
lavoro PDI, attribuendogli in seguito un punteggio scorretto. Gli esperti
criticano infatti che parti di testo sono state trascritte senza indicarne
l'autore effettivo (in casu Gabriele Rossi, cfr. lettera degli esperti del 29
dicembre 2009 e suo allegato 4) oppure che il testo corretto presenta
diverse imperfezioni linguistiche. Un breve controllo degli argomenti
degli esperti evidenzia come questi siano pertinenti. Nel PDI in
questione è possibile infatti notare diversi errori grammaticali e/o di
battitura. Inoltre alcune note a piè di pagina non sono complete così
come alcuni elementi della bibliografia sono privi di relazione con il
testo. Il fatto di aver riportato citazioni "originali" intervistando persone
coinvolte nel tema trattato non è un elemento che esonera dal citarle
correttamente, non si contrappone alle critiche avanzate dagli esperti
e non permette alcuna conclusione in merito ad eventuali carenze
formali del testo. Che la bibliografia venga scelta in base al tema
trattato è un'evidenza che non apporta nulla a favore della ricorrente.
6.2.3 Per quanto concerne la struttura del PDI la ricorrente espone
come gli argomenti sviluppati abbiano toccato anche temi collaterali
cosa che dimostrerebbe che il lavoro non si è limitato a elementi
superficiali.
Secondo gli esperti l'argomentazione della ricorrente è invece basata
spesso su passaggi copiati o ripresi (senza indicazione a piè di
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pagina, come ad esempio un passaggio scritto dallo storico Gabriele
Rossi e dei testi tratti dai siti internet o
). A loro avviso molti elementi del lavoro (vengono ad
esempio citati l'introduzione, gli obbiettivi, la conclusione) non sono
chiari e mancano di sintesi, interpretazione e confronti. Infine,
dichiarano che le osservazioni della candidata non seguono sempre
una struttura logica e che il testo è a volte ripetitivo e non lineare.
In casu la ricorrente sembra confondere aspetti legati alla struttura,
con censure legate al contenuto del testo (il fatto di aver approfondito
temi collaterali) e non mette in questione le critiche avanzate dagli
esperti. Essi sostengono infatti che la concatenazione del testo non
sia in ogni caso lineare o logica ed in alcuni casi ripetitiva, citando ad
esempio il capitolo 4.2.3. "Lo sciopero un anno dopo", che secondo
loro dovrebbe concludere il lavoro invece di essere riportato nella
parte centrale. Il fatto di aver toccato argomenti, a detta della
ricorrente "collaterali", può essere indice di interesse personale da
parte della ricorrente verso il tema trattato ma non porta
automaticamente alla conclusione che il lavoro abbia ottenuto un
"valore aggiunto". Come criticato dagli esperti la mancanza di legame
e struttura tra le diverse parti ed i temi toccati di un lavoro può
eventualmente creare confusione ed incidere negativamente sulla
valutazione. Che gli esperti abbiano valutato in maniera negativa la
mancanza di struttura tra i diversi temi toccati nonostante questi siano
numerosi e non direttamente legati al tema dalla ricorrente è quindi
condivisibile.
6.2.4 Infine, per quel che riguarda il contenuto, la ricorrente ripete che
gli approfondimenti esposti e le ricerche svolte anche in merito a fatti
collaterali non siano stati considerati. Menziona inoltre come è stato
sviluppato l'approccio interdisciplinare "italiano" e "storia" elencando
gli strumenti utilizzati (come ad esempio giornali, internet, opere
letterarie, canzoni).
Nella loro presa di posizione gli esperti criticano che la ricorrente
abbia copiato e ripreso in modo poco originale pensieri e opere di terzi
(senza citarli), che gli elementi storici nel lavoro manchino di una certa
chiarezza e un certo approfondimento (menzionando ad esempio la
mancanza di informazioni legate allo sviluppo più recente delle
Ferrovie e alle conseguenze storiche degli scioperi operai del 1901 e
del 1918), che la scelta di alcune citazioni (brano letterario e canzone)
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non sia funzionale e che il Giornale di lavoro non documenti in modo
esaustivo tutte le tappe del processo del PDI.
Anche in questo caso la ricorrente sembra supporre che il semplice
fatto che alcuni temi siano stati menzionati all'interno del suo lavoro
scritto sia sufficiente a dimostrare come questo sia stato svolto in
maniera corretta e sottovalutato da parte degli esaminatori. Non
prendendo posizione in merito alle critiche e correzioni degli esperti
non permette però di poter giudicare se gli esperti abbiano commesso
arbitrio o se questi si siano basati su elementi estranei nella
correzione del PDI e di evidenziare quali parti del testo non siano state
considerate o addirittura tralasciate nella valutazione.
Gli esperti menzionano le lacune riscontrate, facendo degli esempi e
citando gli elementi che la ricorrente avrebbe dovuto, a loro parere,
approfondire per ottenere una valutazione migliore (ad esempio
sviluppare gli elementi storici aggiungendo informazioni legate agli
sviluppi recenti delle Ferrovie) o mettendo in evidenza quei passaggi
dei quali secondo loro, non è comprensibile la presenza. Il fatto di aver
sviluppato l'approccio interdisciplinare utilizzando opere letterarie,
giornali, canzoni, opere teatrali e interviste porta a pensare che la
ricorrente abbia voluto prepararsi e affrontare correttamente il lavoro
mettendo in luce la tematica da punti di vista diversi. Ciononostante gli
esperti criticano che in merito agli elementi storici presentati nei primi
capitoli le considerazioni espresse sugli operai e sulle organizzazioni
sindacali sono poco chiare, in parte scorrette e mancano di accenni in
merito agli sviluppi degli ultimi anni, cosa che nella valutazione di un
lavoro interdisciplinare dedicato alle materie "italiano" e "storia"
potrebbe essere considerata una carenza e quindi espressione di un
apprezzamento coerente e non arbitrario da parte degli esaminatori.
6.3 Alla luce di quanto esposto è necessario evidenziare come le
censure sollevate dalla ricorrente si limitino all'elencazione di
tematiche o punti relativi al lavoro scritto che a suo parere gli
esaminatori avrebbero sottovalutato. Nell'esposto della ricorrente non
si intravvede però, se e in che misura, gli elementi da lei menzionati
sarebbero stati sottostimati e comunque non si evincono degli indizi
concreti che gli esperti avrebbero effettivamente adottato delle
modalità di valutazione arbitrari o posto delle esigenze più severe nella
valutazione rispetto a quanto prescritto dalle direttive o rispetto ad altri
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candidati. Questa censura infatti non viene sollevata in alcun momento
del ricorso.
In concreto, la ricorrente non è andata oltre l'esternazione del proprio
punto di vista contrapponendolo semplicemente a quello degli esperti,
senza dimostrare perché questi avrebbero commesso arbitrio. Essa
non approfondisce le sue censure neanche quando gli esaminatori
espongono chiaramente come alcune di queste siano incomprensibili,
né ribatte gli argomenti inoltrati da questi ultimi, nonostante gliene sia
stata data la possibilità (cfr. ordinanza del Tribunale amministrativo
federale del 2 marzo 2010). Con la sua presa di posizione del 22
marzo 2010, infatti, la ricorrente si sofferma solo sulle precisazioni
degli esperti in merito alla valutazione dell'esame orale.
Se è vero che l'autorità chiamata a decidere deve esaminare le
censure sottopostegli, è altrettanto vero che essa deve poter essere
messa in condizione di esaminare il preteso vizio. In questo senso è
compito della parte ricorrente fornire quegli elementi che permettano
all'autorità inferiore di confrontarsi in modo più concreto con le
censure sollevate.
D'altro canto, al fine di correggere e valutare il lavoro presentatogli, gli
esaminatori si sono basati su criteri coerenti e precedentemente
definiti. Nella Guida agli esami i criteri di valutazione generali così
come quelli specifici, sui quali gli esaminatori si sono basati per
correggere il lavoro della ricorrente, sono chiaramente menzionati.
Questi sono ripresi dal Programma degli esami federali di maturità
professionale, programma elaborato dalla Commissione federale.
Inoltre la presa di posizione degli esperti risponde alle censure
concrete della ricorrente, menziona passaggi precisi del lavoro scritto
ed è concretizzata con l'aiuto di citazioni appropriate.
6.4 Per i motivi sopra indicati, non vi è alcun elemento che induca
l'autorità scrivente a supporre che nel corso della correzione e
dell'apprezzamento del lavoro scritto PDI, gli esaminatori si siano
basati su criteri di valutazione infondati o insostenibili e abbiano quindi
assegnato un giudizio arbitrario.
7.
7.1 Per quel che riguarda l'esame orale gli esperti criticano in sintesi
l'insufficiente preparazione e strutturazione della parte introduttiva
della presentazione orale (presentazione power-point) nella quale la
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ricorrente non avrebbe suddiviso in modo efficiente i compiti con l'altra
esaminanda, ripetendosi e non trattando tutti i punti presenti sulle
singole diapositive. Essa non sarebbe inoltre stata in grado di
rispondere a domande legate alla situazione attuale nelle officine delle
Ferrovie federali di Bellinzona, nonostante i temi sollevati e le
espressioni utilizzate all'interno del lavoro scritto PDI (come ad
esempio "democrazia dal basso"). Infine, non avrebbe saputo spiegare
in modo chiaro e preciso l'apporto della materia "Storia" nel suo PDI.
In risposta la ricorrente espone in sintesi motivi che l'hanno portata a
scegliere un certo tipo di presentazione invece che un altro e lamenta
che gli esaminatori abbiano giudicato questa scelta in modo negativo,
senza fare alcun appunto in merito nel corso dell'esame. Inoltre pone
l'accento sul fatto di aver menzionato gli scioperi del 1901 e del 1918
come introduzione e come paragone al tema dello sciopero delle
officine del 2008 e giustifica la mancata risposta alle domande
menzionando la maturità commerciale e non una specializzazione in
storia come scopo degli esami affrontati. La ricorrente reclama inoltre
un valore aggiunto dell'esame orale motivandolo con la menzione dei
progetti nati dallo sciopero e, non da ultimo, dell'interesse personale
suscitato dall'argomento che l'ha portata a partecipare a diversi
dibattiti e conferenze.
7.1.1 La critica del fatto che gli esperti non abbiano fatto nessun
appunto sul tipo di presentazione durante l'esame non convince. La
legge in materia non prevede un obbligo degli esperti ad informare
durante un esame se la candidata o il candidato ha affrontato
correttamente l'impostazione dell'esame oppure se gli argomenti
presentati non corrispondono alle aspettative degli esaminatori.
Bisogna quindi assumere che la decisione se, quando e come
intervenire nello svolgimento di un esame orale per eventualmente
correggerne l'andamento, con riguardo dell'esaminanda che potrebbe
eventualmente trovarsi ancora più sotto pressione, rientra nel potere
discrezionale degli esperti. Alla luce delle normative in materia e degli
argomenti adotti dalla ricorrente non è quindi possibile intravvedere
nella modalità di gestione dell'esame orale da parte degli esperti, un
atteggiamento scorretto o addirittura arbitrario nei confronti della
ricorrente.
7.1.2 Neanche l'argomento della ricorrente in merito alle risposte
lacunose legate agli scioperi del 1901 e del 1918 può convincere: uno
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degli scopi principali del PDI è l'approfondimento interdisciplinare di
due materie (in questo caso "italiano" e "storia"). Era quindi lecito da
parte degli esaminatori aspettarsi dalla ricorrente delle risposte
concrete legate ad eventi storici legati al tema trattato che
superassero nozioni di semplice funzione introduttiva o di paragone.
7.1.3 Le osservazioni degli esaminatori si basano sui criteri di
valutazioni fissati nella Guida agli esami (Introduzione, Inizio,
Chiusura, Gestione del tempo, Correttezza e fluidità della lingua,
Forma retorica, Struttura e articolazione, Contenuto, Mezzi ausiliari e
Discussione). Le critiche degli esperti esposte nell'allegato 16 della
lettera della Commissione federale del 25 febbraio 2010 riprendono gli
appunti del Verbale dell'esame orale (allegato 2). In essi è possibile
notare come gli esperti abbiano considerato le prestazioni singole
delle candidate (secondo prescrizione della Guida agli esami) e come
le lacune esposte nella presa di posizione siano state testate nel corso
dell'esame. Non ci sono quindi elementi che indicherebbero come la
valutazione dell'esame orale sarebbe scorretta o addirittura arbitraria.
Il ricorso si rivela quindi infondato e deve essere respinto.
8.
Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le
spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.–. Esso verrà
computato con l'anticipo di fr. 700.– versato dalla ricorrente entro il
termine fissato con ordinanza del 15 ottobre 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4
bis PA).
9.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.–.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno)
- Autorità inferiore (n. di rif. --; raccomandata; allegati di ritorno)
- Commissione federale di maturità professionale (raccomandata;
allegati di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Ciro Papini
Data di spedizione: 9. luglio 2010
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