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Corte II
B-597/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 m a g g i o 2 0 0 8
Giudice Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Giudice Eva Schneeberger (Presidente di camera), Giu-
dice Frank Seethaler,
Cancelliere Daniele Cattaneo.
A. _______,
ricorrente,
contro
Autorità di controllo LRD, Christoffelgasse 5, 3003 Ber-
na,
autorità inferiore.
decisione su emolumenti (LRD, revisione).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-597/2007
Fatti:
A.
L'A. _______ (in seguito: A. ________ o ricorrente) è un'associazione
ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero, il cui scopo è quel-
lo di occuparsi di disciplinare il rispetto da parte dei suoi associati del-
le norme vigenti in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'omoni-
ma legge. Secondo gli statuti possono essere membri dell'A. _______,
i membri dell’OCCT e gli altri fiduciari commercialisti, immobiliari e fi-
nanziari che sono iscritti all’albo dei fiduciari del Cantone Ticino, così
come le persone giuridiche nel cui organo amministrativo o nella cui
direzione, quali risultano al registro di commercio, sia presente almeno
una persona iscritta all’albo dei fiduciari del Cantone Ticino. È altresì
condizione per essere membri dell’A. _______ lo svolgimento a titolo
professionale di un’attività e/o di operazioni rilevanti ai sensi della
LRD.
L’associazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dall’autorità fede-
rale di controllo del Dipartimento federale delle finanze (in seguito:
AdC o autorità inferiore) il 25 maggio 1999, la quale autorità ha, tra gli
altri compiti, quello di riconoscere o revocare il riconoscimento agli
OAD, vigilare su di essi ed approvarne i regolamenti.
B.
In data 8 giugno 2006, l'AdC comunicò a tutti gli OAD di rinunciare di
principio nel 2006 ad effettuare una revisione ordinaria, salvo motivi
straordinari che l'avessero imposto.
C.
Nel corso dell'anno 2006 alcuni affiliati all'A. _______ sono stati ogget-
to di procedure da parte dell'autorità penale e di procedure di vigilanza
da parte della Commissione federale delle banche (in seguito: CFB).
D.
Vista tale evenienza, per poter discuterne con l'A. _______, l'AdC fissò
un incontro da tenersi il 30 agosto 2007 presso la sede dell'A.
_______ a Lugano. L'obbiettivo fu di verificare se l'A. _______ avrebbe
applicato correttamente i suoi statuti e regolamenti. Per una ragione di
costi e di organizzazione, l'AdC chiese all'A. _______ di farle pervenire
entro il 10 agosto 2006 la documentazione relativa ai membri oggetto
degli accertamenti, segnatamente i rapporti di revisione, i verbali di
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riunioni, checkliste, documenti di lavoro dei revisori ed eventuale corri-
spondenza.
E.
In seguito alla revisione eseguita il 30 agosto 2006, a Lugano, presso
la sede dell'A. _______, l'AdC ha stilato un rapporto datato 7 dicembre
2006 e lo ha trasmesso all'A. _______.
F.
Con decisione dell'8 dicembre 2006 l'AdC ha fissato i costi relativi alla
revisione a fr. 19'558 e posti a carico dell'A. _______.
G.
Nel mese di dicembre 2006 l'A. _______ ha chiesto spiegazioni
all'AdC riguardo ai costi della revisione. L'AdC ha inviato al ricorrente il
dettaglio, fornendo altresì informazioni relative ad una posizione parti-
colare che non risultava chiara.
H.
Con ricorso del 23 gennaio 2007 il ricorrente ha impugnato la decisio-
ne dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF) chie-
dendone in via principale l'annullamento nonché la posta a carico
dell'AdC di tasse e spese oltre la rifusione a titolo di indennizzo delle
spese di allestimento del ricorso per un importo di fr. 1'600.- oltre a fr.
100.- per spese vive di cancelleria. In via subordinata, postulando l'in-
tegrale accoglimento del ricorso, il ricorrente chiede la modifica della
decisione fissando l'importo dei costi a carico dell'A. _______ a fr.
7'608.- con tasse e spese a carico dell'AdC nonché la rifusione di un
indennizzo di fr. 1'600.- per le spese di allestimento del ricorso e fr.
100.- per spese vive di cancelleria. In via ancor più subordinata il ricor-
rente chiede l'annullamento della decisione dell'8 dicembre 2006 con
rinvio degli atti all'AdC per emanazione di una nuova decisione che
ponga a carico dell'A. _______ i costi della revisione limitatamente a fr.
7'608.- nonché tasse e spese a carico dell'AdC e la rifusione di fr.
1'600.- a titolo di indennizzo per le spese di allestimento del ricorso e
fr. 100.- per spese vive di cancelleria.
Il ricorrente sostiene da una parte che l'intervento dell'AdC, e di con-
seguenza la decisione sui costi che ne sono derivati, sia stato spropor-
zionato in quanto non erano dati – a suo dire – i presupposti oggettivi
per l'espletamento di una verifica di tale ampiezza ed un intervento
tanto massiccio e dispendioso da parte dell'AdC. D'altra parte,
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quand'anche l'intervento dell'AdC fosse stato giustificato, il tempo inve-
stito, equivalente a 104.3 ore di lavoro, sarebbe stato sproporzionato
rispetto a quanto una tale verifica avrebbe potuto richiedere.
A tale riguardo il ricorrente ritiene innanzitutto che la tariffa oraria per
le ore svolte dalla praticante al momento della revisione avrebbe dovu-
to essere inferiore alla tariffa applicata agli altri collaboratori. Egli con-
testa altresì le ore utilizzate per l'impostazione e l'organizzazione della
revisione, quando lo svolgimento di tali mansioni preparatorie avrebbe
dovuto ragionevolmente occupare – a suo dire – al massimo una gior-
nata di lavoro di una persona. Pure contestate sono le ore inerenti
l'appuntamento al Ministero pubblico del Cantone Ticino in quanto i
fatti concernerebbero società sconosciute all'A. _______. Anche l'esa-
me della documentazione avrebbe richiesto, a mente del ricorrente, un
tempo sproporzionato così come sarebbero sproporzionate le ore im-
piegate dopo la revisione effettuata sul posto. Donde, da tutto ciò, nel
complesso i costi dovrebbero corrispondere ad un importo massimo
complessivo di fr. 7'600.-.
Il ricorrente sostiene inoltre che la revisione speciale nei suoi confronti
avrebbe costituito una disparità di trattamento se paragonato con altri
OAD, se non altro già per il fatto che durante l'anno 2006, conforme-
mente allo scritto dell'8 giugno 2006, non era prevista una revisione
speciale e che nessun OAD è stato oggetto di una revisione nel corso
del 2006.
I.
Con risposta del 21 marzo 2007 l'AdC conclude alla reiezione del ri-
corso nella misura in cui esso è ricevibile con spese a carico del ricor-
rente.
L'autorità inferiore fa innanzitutto rilevare che nello scritto dell'8 giugno
2006 si era riservata il diritto di eseguire una revisione nel corso
dell'anno 2006 presso gli OAD, se dei motivi straordinari avessero im-
posto il suo intervento.
La circostanza che alcuni affiliati all'A. _______ si siano trovati al cen-
tro di procedure penali e di sorveglianza ha spinto l'AdC ad effettuare
un controllo sul posto alfine di verificare se il ricorrente avrebbe appli-
cato correttamente i suoi statuti e regolamenti. L'autorità inferiore evi-
denzia che l'insolito accumulo di casi problematici avrebbe potuto es-
sere il frutto di un errore alla base del sistema di controllo del ricorren-
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te e la conseguente valutazione delle circostanze di fatto poteva
essere espletata unicamente mediante una revisione. Essa evidenzia
inoltre che, cosciente dell'importante intervento, alfine di guadagnare
tempo e per una questione di costi, ha richiesto al ricorrente la
documentazione da analizzare in anticipo, prima di recarsi sul posto
per la revisione.
L'AdC precisa che nella fattispecie non era suo intento risolvere i sin-
goli casi problematici, bensì lo scopo era di tipo più generale, ovvero
mirare alla verifica della corretta applicazione dei regolamenti del ri-
corrente. Essa sottolinea che i casi presi in considerazione hanno es-
senzialmente funto da campione. Il risultato della revisione avrebbe
permesso di scoprire una lacuna nel sistema di controllo adottato dal
ricorrente. Sarebbe infatti stato constatato che spesso i fogli di lavoro
utilizzati dai revisori per controllare i membri dell'A. _______ non corri-
spondevano a quanto riportato nel formulario riassuntivo che il reviso-
re deve trasmettere al ricorrente. Tale fatto sarebbe in parte spiegabile
con delle lacune presenti nel formulario “raggiungimento degli obbietti-
vi”. Sarebbero state in particolare constatate delle irregolarità per ciò
che concerne l'obbligo speciale di chiarimento e l'accertamento
dell'avente economicamente diritto. La revisione sarebbe quindi stata
necessaria ed avrebbe permesso di constatare alcune lacune e di cor-
reggere la prassi del ricorrente. In questo senso quindi, a detta
dell'AdC, l'intervento non sarebbe stato sproporzionato alla circostan-
za.
Per quanto riguarda i costi della revisione, l'AdC evidenzia che per le
sue decisioni essa riscuote degli emolumenti calcolati mediante un si-
stema elettronico ed ammontano, in funzione del dispendio orario, a fr.
140 – 300 l'ora. In aggiunta, essa evidenzia che nella decisione con-
cernente i costi relativi alla revisione sono entrati in linea di conto
l'analisi della documentazione, la quale ha permesso di prepararsi alla
revisione, un colloquio preliminare con il ricorrente, un colloquio tenu-
tosi al Ministero pubblico e necessario al fine di avere maggiori infor-
mazioni su un incarto oggetto della revisione, la revisione stessa tenu-
tasi nei locali del ricorrente e la successiva redazione del rapporto.
Essa sottolinea di seguito che un importo di fr. 5'940.- sarebbe dovuto
alle 28.25 ore necessarie per i colloqui fra i collaboratori ed i capi se-
zione che, visti i delicati soggetti della revisione, hanno ritenuto op-
portuno essere presenti in modo attivo; fr. 2'000.- comprenderebbero
gli appuntamenti del revisore con il ricorrente e con il Ministero
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pubblico, viaggi inclusi; fr. 8'020.- sarebbero dovuti per le 40.1 ore du-
rante le quali due collaboratori si sono consultati ed hanno lavorato in-
sieme; fr. 1'590.- equivarrebbero a 7.95 ore durante le quali i due
collaboratori si sarebbero suddivisi i compiti. La revisione vera e pro-
pria che ha avuto luogo nei locali del ricorrente con la presenza di due
collaboratori dell'AdC ha raggiunto un costo complessivo di fr. 2'000.-
incluse le spese di viaggio. In questo contesto l'AdC fa notare che du-
rante la settimana lavorativa dal 21 agosto 2006 al 25 agosto 2006 i
collaboratori che hanno effettuato la revisione presso il ricorrente han-
no conciliato la trasferta svolgendo compiti per l'attività di vigilanza
mercato permettendo quindi una ripartizione dei costi. Al ricorrente è
quindi stata fatturata una sola ora di trasferta anziché cinque.
Per quanto riguarda l'attività della praticante che si è occupata della
revisione, l'AdC specifica che ella aveva iniziato la sua attività il 1o
gennaio 2006 con questo statuto ed è stata assunta in seguito con
contratto a tempo indeterminato a far tempo dal 9 giugno 2006 con ef-
fetto al 1o ottobre 2006. In relazione a ciò, la partecipazione e l'impe-
gno dei capi sezione nell'analisi della documentazione e nell'elabora-
zione del rapporto di revisione sarebbe giustificato dalla straordinariet-
à della revisione così come dall'eco avuto nei mass media della situa-
zione nella quale si sono venuti a trovare gli intermediari finanziari og-
getto della revisione. Alfine di tenere i costi sotto controllo, l'AdC ha
tuttavia ritenuto che durante l'ispezione non si sarebbe più resa neces-
saria la presenza di un capo sezione durante il giorno stesso della re-
visione. Da questo punto di vista anche la praticante avrebbe assunto
le responsabilità della revisione a pieno titolo, non giustificandosi per-
tanto la distinzione con un “normale” collaboratore.
L'AdC precisa infine che il ricorrente non è il solo organismo di autodi-
sciplina presso il quale ha effettuato una revisione nel corso del 2006.
Per altri motivi un altro OAD è stato oggetto di una revisione straordi-
naria alla quale hanno preso parte più collaboratori dell'AdC e la quale
è durata più giorni. A mente dell'AdC la revisione straordinaria effet-
tuata presso il ricorrente non viola quindi il principio della parità di trat-
tamento.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
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Diritto:
1.
La decisione dell'8 dicembre 2006 dell'autorità federale di controllo del
Dipartimento federale delle finanze costituisce una decisione giusta
l'art. 5 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione delle decisioni previ-
ste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrati-
vo federale (LTAF, RS 173.32), questi, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA prese dalle auto-
rità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'AdC rientra tra queste.
In qualità di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impu-
gnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1
e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rima-
nenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg.
PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto fe-
derale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai moti-
vi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.).
Il ricorrente contesta essenzialmente la necessità da parte dell'AdC di
aver proceduto con una revisione straordinaria rispettivamente critica
l'intervento che ha comportato l'insorgere di costi sproporzionati ri-
spetto a quanto le circostanze concrete avrebbero richiesto. Sarà quin-
di oggetto dei considerandi che seguono l'esame delle singole censu-
re.
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3.
Gli intermediari finanziari giusta l'art. 2 cpv. 2 e 3 della Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario
del 10 ottobre 1997 (Legge sul riciclaggio di denaro [LRD, RS 955.0])
sono tenuti ad adempiere agli obblighi di diligenza ai fini della preven-
zione e della repressione del riciclaggio di denaro. La vigilanza relativa
all’osservanza degli obblighi da parte degli intermediari finanziari com-
pete ai loro organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24 LRD) ri-
spettivamente all’AdC, se gli intermediari finanziari non sono affiliati a
un organismo di autodisciplina riconosciuto. Gli organismi di autodisci-
plina vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli
obblighi disciplinati dagli art. 3 a 10 LRD (art. 24 cpv. 1 litt. b LRD).
A tenore dell'art. 18 LRD, l'AdC riconosce gli organismi di autodiscipli-
na e revoca loro il riconoscimento (litt. a); vigila su di essi e sugli inter-
mediari finanziari ad essa direttamente sottoposti (litt. b); approva i re-
golamenti emanati dagli organismi di autodisciplina (litt. c); provvede
affinché facciano applicare i loro regolamenti (litt. d); concretizza, per
gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi
di diligenza e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti
(litt. e); tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa diretta-
mente sottoposti come pure delle persone cui ha rifiutato l’autorizza-
zione all’esercizio dell’attività di intermediario finanziario (litt. f). L'AdC
può effettuare controlli sul posto o delegare i controlli a un organo di
revisione da essa designato (art. 18 cpv. 2 LRD). E' quindi su questa
base che l'AdC ha eseguito la revisione.
4.
Il ricorrente sostiene che l'agire dell'AdC abbia travalicato le compe-
tenze attribuitegli dalla LRD ritenendo altresì che l'autorità inferiore
avrebbe dovuto chiedere preventivamente le necessarie informazioni
all'organismo stesso. Ritiene inoltre che la revisione speciale svolta
dall'AdC nei suoi confronti non era retta da alcuna valida ragione og-
gettiva (cfr. atto di ricorso punto 2.1 ii).
4.1 Dalle disposizioni legali suesposte si deduce la competenza
dell'autorità inferiore per poter eseguire delle revisioni sul posto. Dagli
atti si evince inoltre che le revisioni ordinarie secondo la prassi dell'au-
torità inferiore vengono eseguite ogni anno. La decisione se, quando e
con quale frequenza devono venire eseguite le revisioni rientra quindi
principalmente nel margine d'apprezzamento dell'autorità inferiore e
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nella sua facoltà come autorità di attivarsi d'ufficio. L'art. 18 cpv. 2 della
LRD è formulato quale norma applicabile facoltativamente (una cosid-
detta “Kannvorschrift”), che lascia all'AdC la facoltà di optare per la re-
visione o di rinunciarvici. L'esercizio di tale potere deve in ogni caso ri-
spettare le garanzie procedurali ancorate nella Costituzione federale,
quali parità di trattamento, divieto d'arbitrio e rispetto del principio
dell'adeguatezza. Confrontato con la questione a sapere se sia giustifi-
cato o meno proporre una revisione, il TAF esamina con riserva l'eser-
cizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità inferiore, inter-
venendo, segnatamente, quando la decisione violasse il diritto o non
fosse sostenibile come in caso di eccesso o abuso di potere d'apprez-
zamento.
4.2 Sulla base di ciò, per poter procedere con una revisione è suffi-
ciente che vi sia un motivo oggettivo e sostenibile. Considerato che
l'attuazione di controlli nella forma di revisione non costituisce l'ecce-
zione, bensì la regola, non vanno pertanto nemmeno poste esigenze
troppo elevate a giustificare l'intervento dell'AdC. Nella misura in cui
esista quindi un motivo oggettivo e sostenibile per effettuare una revi-
sione, questa deve essere considerata come rientrante nel quadro dei
compiti ordinari di controllo dell'autorità inferiore. Ciò posto, il risultato
della revisione non è fondamentale per la questione della messa a ca-
rico dell'A. _______ dei costi della revisione, se non nella misura in cui
da tale risultato la revisione dovesse rivelarsi insostenibile.
Giusta l'art. 22 LRD, l'AdC riscuote emolumenti per le sue decisioni e i
servizi che fornisce. Questo obbligo legale degli OAD di assumersi i
costi che gli possono essere addossati è quindi sostanzialmente indi-
pendente dal risultato che l'esercizio del compito di controllo e sorve-
glianza dell'autorità inferiore possa fornire.
Questo premesso, rimane quindi da esaminare se la contestata revi-
sione, dal punto di vista dell'obbligo di sorveglianza e controllo che in-
combe all'AdC regga su una motivazione oggettiva e sostenibile.
5.
Secondo l'autorità inferiore, nel corso del 2006, essa aveva notato che
in poco tempo sei membri del ricorrente presentarono problemi di di-
versa natura e che comportarono conseguenti interventi da parte della
CFB, della magistratura oltre che aver attirato l'attenzione dei mass
media. Vista l'insolita situazione, l'AdC ritenne di doversi attivare, ipo-
tizzando che vi potesse essere un nesso con una corretta applicazione
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dei regolamenti dell'A. _______. Di fronte a tale quesito, l'AdC ritenne
in particolare opportuno interrogarsi su eventuali lacune o disfunzioni
del sistema di controllo implementato dagli A. _______ nei confronti
degli intermediari.
La straordinarietà della situazione evidenziata dall'autorità inferiore
con un insolito cumulo di casi problematici tra i soci dell'A. _______
fatti oggetto di procedimenti penali e di sorveglianza, è sì contestata
dal ricorrente. Ciò non di meno, anche se il numero di casi problemati-
ci, come sostiene il ricorrente, sia da ridurre a due soli casi, è com-
prensibile che l'AdC in questa situazione abbia voluto accertarsi con
un controllo approfondito che i casi problematici non siano stati da ri-
condurre ad un errore nel sistema di controllo. A questo proposito il ri-
corrente non evidenzia però cos'è che fa apparire la revisione insoste-
nibile o arbitraria e nemmeno si possono intravvedere elementi con-
creti o comunque sufficientemente sostanziati che potrebbero fare ap-
parire la revisione come mezzo inadatto per raggiungere lo scopo che
l'autorità inferiore si era prefissata. E' attendibile che l'autorità inferiore
con l'obbiettivo del controllo abbia voluto farsi una visione propria della
situazione indipendente da quella del ricorrente.
Il ricorrente nella maggior parte delle sue argomentazioni riprende e
mette in dubbio i risultati della revisione effettuata, per arrivare in fine
a sostenere che nei suoi confronti non possono essere formulati rim-
proveri per l'esistenza di lacune o irregolarità commesse in relazione
all'attività di controllo sugli affiliati. Per la questione della messa a cari-
co dei costi, come precedentemente riferito, non è tuttavia rilevante se
e quali mancanze hanno potuto essere messe alla luce, fin tanto che il
motivo che ha dato avvio al controllo è da giudicarsi sufficientemente
fondato.
Per quanto detto fin qui e per quanto la revisione sia da considerare
come mezzo per la messa in atto dell'attività di controllo dell'autorità
inferiore e per quanto questa venga effettuata ordinariamente di regola
una volta all'anno, l'averla eseguita nella presente circostanza concre-
ta non può essere considerato insostenibile o arbitrario. Nulla muta
che con lo scritto dell'8 giugno 2006 l'AdC abbia comunicato che, ri-
servati motivi straordinari, nell'anno 2006 non sarebbe stata fatta alcu-
na revisione.
Pure se la questione è vista in rapporto con la stragrande maggioran-
za degli OAD, nei confronti di quali nel 2006 si è rinunciato ad effettua-
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re la revisione, l'esigenza di perseguire l'obbiettivo che l'AdC si era
preposta nei confronti dell'A. _______ deve precisamente essere con-
siderata come motivo straordinario proprio come contenuto nello scrit-
to dell'8 giugno 2006. Da questo punto di vista non si può nemmeno
affermare che vi sia stata una violazione della parità di trattamento.
Per finire non si può nemmeno sostenere che i risultati della revisione
siano tali da far sembrare insostenibile il motivo per il quale l'autorità
inferiore ha dato avvio alla revisione (cfr. consid. 4.2. precedente).
Il ricorrente misconosce che l'autorità inferiore, giusta la facoltà con-
cessagli dall'art. 18 cpv. 2 della LRD, sarebbe anche fondamentalmen-
te autorizzata a compiere dei controlli a campione rispettivamente in
coincidenza con situazioni particolari riguardo a tematiche specifiche.
Se nel 2006 essa ha rinunciato nei confronti della maggioranza degli
OAD a compiere una revisione, ciò non significa ancora che l'esecu-
zione di una revisione, per motivi particolari e per una tematica specifi-
ca, violi la parità di trattamento, sulla base del presupposto, a questo
riguardo, che la legge concede un margine di manovra organizzativo
all'autorità.
Da quanto detto, si rende superfluo esaminare più da vicino la questio-
ne a sapere se i rapporti di revisione per i casi in esame non erano ab-
bastanza dettagliati, se il formulario “raggiungimento degli obbiettivi di
controllo” appariva incompleto e non permetteva di capire se l'interme-
diario avrebbe adempiuto all'obbligo speciale di chiarimento ed all'ob-
bligo di accertamento dell'avente diritto economico o se, per quanto ri-
guarda le società in liquidazione, la prassi dell'A. _______ non sareb-
be chiara e le indicazioni su come agire con queste società non risul-
terebbero né dagli statuti né dai regolamenti dell'A. _______.
6.
In sintesi, e visto quanto precede, indipendentemente dalle critiche
espresse dal ricorrente all'operato dell'AdC e dalle risultanze e conclu-
sioni del rapporto, sulla base della situazione oggettiva iniziale in cui si
sono venuti a trovare i sei intermediari, non si può affermare che
l'AdC, ordinando la revisione in questione, abbia fatto uso del suo po-
tere d'apprezzamento decisionale esercitato in maniera tale da
costituire violazione del diritto.
7.
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7.1 L'AdC ha posto a carico dell'A. _______ i costi della revisione am-
montanti a fr. 19'558.-. Ancorché il ricorrente non contesti di principio
che questi costi siano posti a suo carico, egli contesta tuttavia l'import-
o, sostenendo che questo è stato cagionato da un numero sproporzio-
nato di ore lavoro svolte dai collaboratori dell'AdC, più di quante sareb-
bero state necessarie per questo tipo di operazione. Egli ritiene inoltre
che dovrebbe essere tenuto conto del fatto che al momento della revi-
sione una collaboratrice svolgeva presso l'AdC un praticantato. In rap-
porto alle 40.45 ore svolte da questa collaboratrice, andrebbe quindi
operata una riduzione dei costi della metà, per un importo equivalente
a fr. 4'045.-.
Si tratta quindi di esaminare se l'ammontare dei costi posti a carico del
ricorrente sia giustificato nella circostanza concreta e se sia giustifica-
to imputare i costi per l'attività svolta dalla praticante alla stregua di un
collaboratore con normale rapporto di impiego.
7.2 Nella sua risposta l'AdC evidenzia a questo proposito che nella
decisione concernente i costi relativi alla revisione sono entrati in linea
di conto l'analisi della documentazione, la quale ha permesso la pre-
parazione della revisione, un colloquio con il ricorrente, un colloquio
tenutosi al Ministero pubblico del Cantone Ticino, la revisione stessa
tenutasi presso il ricorrente, la redazione del rapporto, i colloqui telefo-
nici, le trasferte ed i disborsi. Dal dettaglio delle prestazioni risulta che
in totale sono state registrate 104.3 ore lavoro e ne sono state fattura-
te 96.3 e che l'importo reclamato è stato allestito sulla base di un tarif-
fario orario variante da fr. 200.- a fr. 240.-, segnatamente 0.8 ore a fr.
240.- (B. _______), 5 ore a fr. 220.- (K. _______), 7.9 ore a fr. 220.- (X.
_______) e 82.6 ore a fr. 200.- (C. ________, M._______) per il totale
di fr. 19'550.-.
7.3 A differenza dell'imposta, la tassa è un tributo causale, ossia il
corrispettivo dell'utente per una prestazione concreta dell'amministra-
zione (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 5. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, N 2626; E.
BLUMENSTEIN, Sistema di diritto delle imposte, pag. 2).
Giusta l'art. 22 LRD, l'AdC riscuote emolumenti per le sue decisioni e i
servizi che fornisce. La materia è regolata dall'Ordinanza sulla tassa di
sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta
contro il riciclaggio di denaro (OT AdC; RS 955.033.2) la quale, giusta
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l'art. 21, prevede che l'AdC percepisce emolumenti per le prestazioni
fornite e per le decisioni prese nell’ambito della legge sul riciclaggio di
denaro. Sempreché l'OT AdC non preveda regolamentazioni speciali,
si applicano le disposizioni dell’Ordinanza generale sugli emolumenti
(OgeEm, RS 172.041.1). L’emolumento è calcolato in funzione del di-
spendio di tempo e ammonta a 140 – 300 franchi l’ora (art. 23 cpv. 1
OT AdC). Entro questi limiti, esso è determinato in funzione della
classe salariale dell’impiegato che svolge la prestazione e dell’in-
teresse della persona assoggettata (art. 23 cpv. 2 OT AdC).
Gli emolumenti vengono calcolati in modo che il provento totale dei
medesimi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa. I
costi complessivi si compongono dei costi diretti di personale dell’unità
amministrativa; dei costi diretti di posti di lavoro dell’unità
amministrativa, come i costi di manutenzione e di esercizio, nonché
dei costi di ammortamento degli edifici, dei mobili, delle attrezzature,
degli apparecchi e delle macchine utilizzati; di una quota adeguata dei
costi delle prestazioni dei servizi centrali (costi generali), di massima
un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale; dei costi
speciali di materiale e di esercizio (art. 4 OgeEm). A ciò si aggiungono
gli esborsi comprendenti i costi per la consultazione di terzi, costi per
l’acquisizione di documenti, i costi di trasmissione e di comunicazione,
i costi di viaggio e di trasporto (art. 6 OgeEm).
Il principio dell'equivalenza che concretizza il principio della pro-
porzionalità e del divieto d'arbitrio in materia di tributi causali, sottin-
tende che un emolumento non deve essere in un rapporto manifesta-
mente sproporzionato con il valore oggettivo della prestazione e man-
tenersi entro limiti ragionevoli. In altre parole, a motivo della sua fun-
zione di corrispettivo, la tassa deve essere adeguata al servizio per il
quale è dovuta anche se ciò non significa tuttavia che essa diventi ille-
gale quando, oltre che coprire le spese, eccede il valore esatto della
prestazione statale se ciò è giustificato da motivi ragionevoli e criteri di
misura sostenibili (DTF 130 III 225 cons. 2.3, con indicazione a DTF
128 I 46 cons. 4a; DTF 126 I 180 cons. 3a/bb; DTF 82 I 297 cons. 3a;
DTF 72 I 396).
7.4 In casu il ricorrente contesta il numero di ore impiegate in quanto
ritiene che siano state eccessive e sproporzionate rispetto a quanto la
verifica stessa avrebbe ragionevolmente richiesto.
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7.4.1 Dall'esame del dettaglio delle prestazioni agli atti si evince che
le singole posizioni concernono essenzialmente riunioni, incontri di
pianificazione della revisione, colloqui telefonici, analisi della docu-
mentazione, viaggi, oltre che un colloquio preliminare con il ricorrente,
un colloquio tenutosi al Ministro pubblico del Cantone Ticino, la revisio-
ne presso i locali dell'A. _______ nonché la redazione del rapporto.
L'importo complessivo di fr. 19'550.- corrisponde alla somma di 0.8 ore
a fr. 240.- (B. _______), 5 ore a fr. 220.- (K. _______), 7.9 ore a fr.
220.- (X. _______) e 82.6 ore a fr. 200.- (C. ________, M._______).
Nell'evenienza concreta la somma totale di 96.3 ore non appare spro-
porzionata, avuto riguardo anche del tema della revisione, del numero
di persone che vi hanno preso parte, dei rischi della situazione e delle
conseguenze nel caso in cui si avesse deciso di non effettuare la revi-
sione. Vista la situazione particolare con coinvolti diversi casi problem-
atici e tenuto conto del margine di apprezzamento lasciato all'autorità
inferiore in quest'ambito non vi è pertanto spazio per questo Tribunale
per poter intervenire. Per il resto il TAF osserva che la tariffa di fr. 240.-
l'ora, rispettivamente di fr. 220.- e 200.- per impiegati che sono classifi-
cati nella classe di stipendio 25, si situa nella fascia di cui all'art. 3 cpv.
1 (cfr. a questo proposito anche la direttiva dell'AdC del 2 settembre
2002 sulla struttura tariffaria dell'AdC versata agli atti). Sotto questo
aspetto la decisione dell'AdC è pertanto sostenibile. Per il resto le cen-
sure sollevate dal ricorrente secondo cui sarebbero state impiegate un
numero esageratamente alto di ore per l'impostazione e l'organizzazio-
ne della revisione, l'esame della documentazione, le ore impiegate
dopo la revisione e quelle inerenti l'appuntamento al Ministero pubbli-
co sono poco sostanziate e sembrano essere formulate in relazione al
rimprovero generale dell'opportunità della revisione.
7.5 Considerato a titolo comparativo, anche il confronto sommario con
i costi insorti per altre revisioni effettuate dall'AdC presso il ricorrente
in anni precedenti, porta a concludere che quelli della revisione in ras-
segna rientrano comunque nella media. Nel 2002 essi sono infatti am-
montati a fr. 14'500.-, nel 2003 a fr. 15'558.- e nel 2004 a fr. 10'959.-.
Una revisione effettuata nel 2006 presso un altro OAD e vertente a ve-
rificare le procedure interne relative alla sorveglianza dei membri, al
controllo di qualità dei rapporti di revisione e all'analisi del lavoro dei
revisori esterni ed alla quale hanno partecipato tre persone, fra cui un
capo sezione e sostituto capo sezione ha comportato costi per fr.
15'366.-.
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7.6 Vista la censura del ricorrente in merito all'imputazione dei costi
per l'attività svolta dalla collaboratrice in stato di praticante, l'AdC os-
serva che in seno all'amministrazione federale non è prevista alcuna
classe salariale per le persone con statuto di praticante, poiché non si
tratta di personale ordinario. Con ciò, anche quando la signora
M._______ aveva lo statuto di praticante, l'AdC conferma che si impu-
tavano gli emolumenti corrispondenti alla classe salariale dei collabo-
ratori in classe 25, ovvero fr. 200 orari. L'AdC fa tuttavia rilevare che
nel caso specifico della persona in questione, 21 ore del lavoro da lei
svolto non sono entrate nel computo totale delle ore, visto che una
parte del lavoro è stata considerata come formazione.
A questo proposito il ricorrente ritiene tuttavia che una distinzione tra
collaboratori in formazione e collaboratori ordinari debba essere fatta e
soprattutto egli evidenzia che dal dettaglio delle prestazioni allegato
dall'AdC non risulta come le 21 ore di formazione siano state prese in
considerazione.
In effetti dal dettaglio allegato risulta difficile dedurre inequivocabil-
mente che le ore di formazione non siano state computate, poiché non
risulta una differenziazione tra tempo formativo (non messo a carico
del ricorrente) e tempo produttivo (messo a carico del ricorrente).
Quello che invece risulta è che alcune prestazioni (p. es. viaggi) sono
state registrate ma non fatturate. Una simile differenziazione sarebbe
stata evidentemente utile applicarla anche per l'attività svolta da un
praticante, onde distinguere tempo effettivo impiegato per una deter-
minata pratica e tempo fatturato. Nel caso concreto non appare
pertanto del tutto ingiustificato tenere conto, per lo meno fino alla fine
del periodo di praticantato, ovvero fino al 30 settembre 2006 rispettiva-
mente 1o ottobre 2006, momento a partire dal quale sarebbe poi stata
assunta a tempo indeterminato, del fatto che la signora in questione
lavorava come praticante ed applicare la tariffa oraria di fr. 140.- (cfr.
direttiva: Gebührenstruktur der Kontrollstelle del 2 settembre 2002, ta-
riffa A, segretariato (classe di stipendio 7/12/15) agli atti). Con riferi-
mento al periodo in questione si avrebbe pertanto una riduzione equi-
valente a fr. 1'659.- (dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006: [28.65
ore a fr. 200.- = fr. 5'530.-] – [28.65 ore a fr. 140.- = fr. 3'871.-] = diffe-
renza 1'659.-).
L'importo deciso dall'AdC va pertanto modificato nel senso di una ridu-
zione di fr. 1'659.-.
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8.
Da quanto precede il ricorso è, ai sensi della conclusione subordinata,
parzialmente accolto e la decisione dell'AdC dell'8 dicembre 2006 mo-
dificata nel senso di una riduzione dei costi per la revisione a carico
del ricorrente da fr. 19'558.- a fr. 17'899.-. Per il resto il ricorso è re-
spinto.
9.
9.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso mette nel dispositivo
le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse
di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccomben-
te. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono
ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i di-
sborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS
173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza
e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF).
9.2 Nella fattispecie il ricorrente soccombe per gran parte per cui delle
spese di procedura possono essere messe a suo carico. Tenuto conto
del valore litigioso della presente causa di fr. 19'558.-, la tassa di giu-
stizia varia da fr. 500.- a fr. 5'000.- (art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie è
pertanto equo fissare la tassa di giustizia a fr. 2'200.- che, ritenuta la
parziale soccombenza, può essere ridotta a fr. 2'000.-. Essa è com-
pensata con l'anticipo pagato in data 9 febbraio 2007.
10.
L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’uffi-
cio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1
PA). Giusta l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), la parte vincente ha diritto
alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Ex art. 8
TS-TAF le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di pa-
trocinio ed eventuali altri disborsi necessari di parte. Se le spese sono
relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un’in-
dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4).
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In casu il ricorrente non è rappresentato, donde, giusta la prassi co-
stante, non vi è motivo per l'attribuzione di indennità di ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione dell'8 dicembre 2006 è
modificata nel senso che l'importo corrispondente ai costi della revisio-
ne è fissato a fr. 17'899.-. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia ridotta, è fissata a fr. 2'000.- ed è posta a carico
del ricorrente. Essa è computata con l'anticipo di fr. 2'200.- versato il 9
febbraio 2007. La differenza sarà restituita alla ricorrente dopo la cre-
scita in giudicato della presente sentenza.
3.
Non si assegnano indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. N. _______; atto giudiziario)
- Dipartimento federale delle finanze (atto giudiziario)
La Presidente di camera: Il cancelliere:
Eva Schneeberger Daniele Cattaneo
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
– i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art.
42 LTF).
Data di spedizione: 16 maggio 2008
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