Corte II
B-6003/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Jean-Luc Baechler, Frank Seethaler,
cancelliera Elisabetta Tizzoni.
1. X______, c/o F.A.C. Fiduciaria di Amministrazioni
e Consulenze SA, piazza Molino Nuovo 15,
6900 Lugano,
ricorrente 1.
2. Y______, piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano,
ricorrente 2.
entrambi patrocinati dall'avvocato Dr. Massimo Riccardi,
via Pasquale Lucchini 4, casella postale 6291,
6901 Lugano,
contro
Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR,
casella postale 6023, 3001 Berna,
autorità inferiore.
Domande di abilitazione a esercitare la funzione di perito
revisore e revisore.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-6003/2009
Fatti:
A.
In data 19 giugno 2008, il signor X_______ (in seguito ricorrente 1),
nato il 29 dicembre 1946, ha presentato all'Autorità federale di
sorveglianza dei revisori (in seguito ASR o autorità inferiore) domanda
di abilitazione per fornire servizi di revisione sia per lui personalmente
(domanda n° 106'958) che per la sua ditta individuale, lo studio
Fiduciario e Commerciale Y______ (domanda n° 503'656, in seguito
ricorrente 2), come pure per la società Z______ (domanda n°
503'045).
B.
Il ricorrente 1, in allegato alle istanze d'abilitazione, ha trasmesso
all'autorità inferiore un certificato universitario in "licencié ès sciences
politiques" rilasciato dall'Università di Losanna in data 6 aprile 1978,
un secondo certificato che autorizza l'interessato a esercitare la
professione di Fiduciario commercialista rilasciato dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino in data 17 dicembre 1986, un terzo certificato
di data 10 dicembre 1986 attestante come l'interessato sia membro
dell'Ordine dei Commercialisti del Cantone Ticino e da ultimo il
certificato di data 24 maggio 2000, il quale attesta che la F.A.C
Fiduciaria di Amministrazioni e Consulenze SA è affiliata quale
intermediario finanziario all'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari
del Cantone Ticino.
C.
In data 30 settembre 2008, il ricorrente 1 è stato telefonicamente
informato dall'autorità inferiore del fatto che i titoli da lui prodotti non
rientrano tra quelli richiesti dalla legge per ottenere la concessione
d'abilitazione quale perito revisore e revisore.
In data 31 marzo 2009, il ricorrente 1, per il tramite del suo legale,
l'avv. Massimo Riccardi, ha sollecitato l'autorità inferiore a dar seguito
alle sue richieste, diversamente di comunicare i motivi ostativi alle
stesse.
D.
Tramite messaggio di posta elettronica di data 2 aprile 2009, l'autorità
inferiore ha, nuovamente, comunicato al ricorrente che i titoli da lui
prodotti non rientrano tra i percorsi formativi necessari al fine di
ottenere l'abilitazione quale perito revisore e revisore fissandogli, nel
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contempo, un termine entro il quale procedere ad un'ulteriore presa di
posizione con la possibilità di includere, se lo ritenesse opportuno, altri
documenti, oppure procedere con il ritiro delle richieste.
E.
Tramite scritto di data 20 aprile 2009, il ricorrente 1 ha contestato la
valutazione giuridica dell'autorità inferiore mantenendo le sue istanze
d'abilitazione di perito revisore e di revisore, sia per lui che per la sua
ditta individuale e, in via subordinata, ha altresì postulato una proroga
di 60 giorni per inoltrare eventuale ulteriore documentazione a
sostegno dei titoli di studio conseguiti. Egli ha, inoltre, fatto valere una
pluriennale esperienza professionale, oltre a sostenere che i
precedenti riconoscimenti da parte delle Autorità preposte
comproverebbero la propria competenza ad ottenere l'abilitazione
richiesta.
F.
In data 14 agosto 2009 l'autorità inferiore ha emanato la sua
decisione.
In prima battuta, occorre rilevare che l'autorità inferiore ha deciso di
esaminare separatamente la domanda di abilitazione ad esercitare la
funzione di perito revisore della società Conteco SA attraverso una
successiva decisione che analizzi, sulla scorta dell'art. 6 lett. a–c della
Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16
dicembre 2005 (Legge sui revisori, LRS, RS 221.302), se la società in
questione adempie ai requisiti previsti. Modo di procedere condiviso
dal ricorrente che non ha quindi contestato in sede di ricorso.
Mentre, le domande n° 106'958 (concernente X______) e n° 503'656
(concernente lo studio Fiduciario e Commerciale Y______), essendo
intrinsecamente correlate, sono state trattate dall'autorità inferiore
congiuntamente, come risulta dalla decisione impugnata.
Tramite la decisione in questione, l'autorità inferiore ha così deciso di
unificare le domande di abilitazione per esercitare la funzione di perito
revisore o di revisore di X______ (n° 106'958) e dell'impresa
individuale Studio Fiduciario e Commerciale Y______ (n° 503'656)
respingendo poi entrambe le domande (cfr. dispositivo 1 e 2 ). La
medesima ha ritenuto che le condizioni di abilitazione a esercitare la
funzione di perito revisore o di revisore ai sensi della relativa legge
non fossero adempiute dal ricorrente 1 con conseguente diniego
dell'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore.
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Di conseguenza, ha parimenti negato l'abilitazione alla ditta individuale
Studio Fiduciario di Y______ (ricorrente 2), considerato come le
imprese individuali non possono essere abilitate quali imprese di
revisione se il titolare dell'impresa in questione non dispone
dell'abilitazione necessaria.
G.
In data 21 settembre 2009, il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno
interposto presso lo scrivente Tribunale ricorso contro la suddetta
decisione dell'autorità inferiore chiedendo l'accoglimento della proprie
domanda di abilitazione (domanda n° 106'958 e domanda n° 503'043),
alfine di poter esercitare la funzione di perito revisore e di revisore
protestando spese, tasse e ripetibili.
Il ricorrente 1 sostiene, infatti, che la sua formazione professionale
rientrerebbe nell'elenco previsto dall'art. 4 cpv. 2 lett. a–c LSR. Egli
possiede il titolo "lic.rer.pol" (Università di Losanna), titolo quest'ultimo
che nel 1978 sarebbe stato rilasciato indistintamente a chi conseguiva
la laurea in diritto, in economia e in scienze politiche. Del resto, a
Losanna, il ricorrente 1 ha dovuto superare diversi esami di economia
aziendale e di diritto. Pertanto, la formazione in economia aziendale di
cui beneficiano i licenziati in diritto (a Losanna) sarebbe la stessa della
formazione universitaria di cui ha beneficiato il ricorrente 1 in qualità di
studente "lic.rer.pol". Oltre a sottolineare il fatto che in quegli anni non
esistevano scuole di periti federali e cantonali.
Il ricorrente 1 aggiunge che dovrebbe essere ammesso alla
professione di perito revisore anche in virtù della clausola di rigore
prevista all'art. 43 LSR. Lo scopo del legislatore al momento
dell'adozione della nuova LSR sarebbe stato quello di garantire
l'affidabilità di servizi di revisione e non quello di limitare la libertà
economica sancita dall'art. 27 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Il fatto di
favorire alcune categorie professionali a discapito di altre, senza
giustificato motivo, creerebbe una disparità di trattamento contrario
alla legge. Di conseguenza, ritenere che la summenzionata clausola
sia volta ad agevolare le condizioni unicamente in relazione
all'esperienza professionale e non alla formazione sarebbe contrario
alla ratio legis. Un'interpretazione così restrittiva della legge violerebbe
il principio della proporzionalità in tutte le sue componenti regolative:
regola dell'idoneità, della necessità e degli interessi.
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Da ultimo, il ricorrente 1 invoca il principio della buona fede
considerato come, nella fattispecie, l'introduzione di una nuova
legislazione che disciplina le condizioni d'esercizio della professione di
perito revisore e revisore, violerebbe diritti acquisiti e misconosce,
senza sufficienti motivi, precedenti assicurazioni fornite dal legislatore.
H.
Con scritto di data 16 novembre 2009, seguente l'ordinanza di data 19
ottobre 2009 della scrivente autorità, l'autorità inferiore mantiene la
sua posizione in tutte le sue conclusioni senza nulla aggiungere.
I.
Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti
negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora
risultassero risolutivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Conformemente all'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo fe-
derale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
sempre che non vi siano eccezioni giusta l'art. 32 LTAF. Nel presente
caso non sono date simili eccezioni.
L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) è un'autorità infe-
riore ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF, in relazione con l'art. 28 cpv. 2
della LSR.
La decisione dell'ASR del 14 agosto 2009 costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA ed è impugnabile dinanzi al TAF nell'ambito
delle disposizioni generali della procedura federale (cfr. art. 44 PA i. r.
c. art. 31 ss. LTAF).
Il ricorrente 1 è il destinatario diretto dell'atto impugnato di cui ne è
particolarmente toccato ed ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione dello stesso. Di conseguenza è
data la sua legittimazione a ricorrere contro la decisione impugnata
(cfr. art. 48 cpv. 1 PA).
In tale contesto bisogna porsi la domanda se il ricorrente 2, quale ditta
individuale, possiede la capacità di essere parte in giudizio, nonché la
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capacità processuale e ciò secondo i principi del diritto di procedura
civile qui applicabili. La capacità di essere parte in giudizio e la
capacità processuale presuppongono la capacità giuridica (cfr. art. 11
del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]), non
riconosciuta alle ditte individuali che in causa devono quindi indicare il
proprio titolare. Le imprese individuali possono infatti essere abilitate
quali imprese di revisione a condizione che siano iscritte nel registro di
commercio e che il titolare dell'impresa in questione disponga
dell'abilitazione necessaria (cfr. art. 6 LRS in relazione con l'art. 2 lett.
b. LRS; Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del
Codice delle obbligazioni [obbligo di revisione nel diritto societario] e la
legge federale sull'abitazione e la sorveglianza dei revisori del 23
giugno 2004, Foglio federale [FF] 2004, 3545 segg., 3663). Sulla base
della citata legge si potrebbe dunque dedurre che nel corso della
procedura di domanda di abilitazione le ditte individuali siano da
considerare parte in giudizio. Quanto precede in opposizione con i
principi del diritto civile in merito alla capacità giuridica e all'esercizio
dei diritti civili di una ditta individuale (ROLAND RUEDIN, Droit des
sociétés, 2. Auflage, Bern 2007, N 337 ss). Nella fattispecie, la
domanda a sapere se il ricorrente 2 possiede o meno la capacità di
essere parte in giudizio, nonché la capacità processuale,
rispettivamente la legittimità a ricorrere può essere lasciata aperta
poiché, considerato la legittimità a ricorrere data per il ricorrente 1, si
deve, in ogni caso, entrare nel merito del ricorso (cfr. la decisione di
ricorso della Commissione di ricorso DFE del 25.11.1996 nella causa
A. c. Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, 96/4J-
001, consid. 2.2) e poiché la distinzione tra il ricorrente 1 e la sua ditta
individuale non riveste un'importanza pratica con riguardo alle spese
di procedura eventualmente da ripartire.
Le disposizioni sul termine, la forma e il contenuto del ricorso sono os -
servate (cfr. art. 50 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo spese è stato versato
entro il termine stabilito (cfr. art. 63 cpv. 4 PA), il rappresentante del
ricorrente ha giustificato i suoi poteri con una procura scritta (cfr. art.
11 cpv. 2 PA) e sono parimenti adempiuti i rimanenti presupposti
processuali (cfr. art. 44 segg. PA).
Occorre quindi entrare nel merito del ricorso, nonostante, da un punto
di vista formale, ci si potrebbe porre la domanda se le conclusioni
dell'atto in questione sono state formulate correttamente in quanto non
postulano né l'annullamento, né una modifica della decisione
impugnata, bensì l'accoglimento diretto della domanda d'ammissione.
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2.
La LSR, entrata in vigore il 1° settembre 2007, disciplina l'abilitazione
e la sorveglianza delle persone che forniscono servizi di revisione (art.
1 cpv. 1 LSR) e persegue lo scopo di assicurare che i servizi di revi -
sione siano forniti conformemente alle prescrizioni ed ai requisiti di
qualità (art. 1 cpv. 2 LSR).
2.1 In quest'ordine di cose, le persone fisiche e le imprese di revisione
che forniscono servizi di revisione necessitano di un'abili tazione (cfr.
art. 3 cpv. 1 LSR in relazione con art. 1 dell'Ordinanza del 22 agosto
2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori [Ordinanza sui revi -
sori, OSRev, RS 221.302.3]). La sorveglianza sui revisori compete
all'ASR (l'art. 28 cpv. 1 LSR), la quale autorità decide, su domanda, in
merito all'abilitazione di revisori, periti revisori ed imprese di revisione
sotto sorveglianza statale.
2.2 Giusta l'art. 4 cpv. 1 e 2 LSR una persona fisica è abilitata ad
esercitare la funzione di perito revisore se adempie i requisiti in mate-
ria di formazione e di esperienza professionale ed è incensurata;
adempiono in particolare detti requisiti gli esperti contabili diplomati fe-
derali (art. 4 cpv. 2 lett. a LSR); gli esperti fiduciari e gli esperti fiscali
diplomati federali e gli esperti diplomati in finanza e controlling con
un'esperienza professionale di almeno cinque anni (art. 4 cpv. 2 lett. b
LSR); le persone titolari di un diploma in economia aziendale, in scien-
ze economiche o in diritto rilasciato da un'università o da una scuola
professionale svizzera, gli specialisti in finanza e contabilità con atte -
stato professionale federale nonché i fiduciari con attestato professio-
nale federale con un'esperienza professionale di almeno 12 anni (art.
4 cpv. 2 lett. c LSR); lo stesso vale per quelle persone che hanno con-
seguito un titolo di studio estero paragonabile a quelli di cui all'art. 4
cpv. 2 lett. a–c che dispongono dell'esperienza professionale corri-
spondente e dimostrano di possedere le necessarie conoscenze del
diritto svizzero, a condizione che lo preveda un trattato internazionale
concluso con lo Stato di provenienza o che quest'ultimo accordi la re -
ciprocità (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR). L'esperienza professionale deve es-
sere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e del-
la revisione dei conti, almeno per due terzi sotto la sorveglianza di un
perito revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica parago-
nabile. L'esperienza professionale maturata durante la formazione è
tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte (art. 4 cpv.
4 LSR).
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Per quanto concerne, poi, le condizioni per l'abilitazione dei revisori ai
sensi dell'art. 5 LSR, una persona fisica è abilitata a esercitare la
funzione di revisore se è incensurata, vanta una formazione secondo
l'art. 4 cpv. 2 e dimostra di possedere un'esperienza professionale di
un anno (art. 5 cpv. 1 LSR). L'esperienza professionale deve essere
stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della
revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un
esperto straniero con qualifica paragonabile. L'esperienza
professionale maturata durante la formazione è tenuta in
considerazione se tali condizioni sono soddisfatte (art. 5 cpv. 2 LSR).
3.
Con il disegno di modifica del Codice delle obbligazioni, il Consiglio fe-
derale ha inteso migliorare il quadro legislativo in materia di revisione,
colmare diverse lacune e mettere a punto una concezione moderna ed
equilibrata della revisione, applicandola a tutti i soggetti di diritto priva-
to, al fine di assicurare la qualità della revisione dei conti e di restaura-
re la fiducia nell'istituzione dell'ufficio di revisione.
Il disegno di legge fornisce una nuova definizione dell'obbligo di
revisione per tutte le forme giuridiche e precisa le attribuzioni
dell'ufficio di revisione. Ridefinisce pure i requisiti professionali che
devono soddisfare i revisori (cfr. FF 2004, 3545 segg., 3546). Con i
requisiti in materia di formazione e di esperienza professionale
precisati all'art. 4 cpv. 2 LSR il legislatore ha voluto perseguire una
concezione liberale che permette ai titolari di diversi diplomi di accede-
re alla funzione di perito revisore. Alfine di far fronte ad eventuali lacu-
ne di formazione che non sono specificamente orientate alla revisione,
il disegno di legge esige un'esperienza professionale più lunga nel set-
tore della contabilità e della revisione (cfr. FF 2004, 3545 segg., 3634).
Prima del 1991, per la revisione del conto annuale la legge non
esigeva né determinate conoscenze, né particolare esperienza
(cosiddetta «revisione profana»). Dalla riforma del 1991, i revisori di
società anonime devono soddisfare i necessari requisiti (cfr. art. 727a
CO).
Con il nuovo disciplinamento giuridico in materia di abilitazione e
sorveglianza dei revisori si è voluto far in modo che i servizi di
revisione venissero effettuati soltanto da persone sufficientemente
qualificate, in grado di soddisfare le aspettative in termini di qualità
(cfr. FF 2004, 3545 segg., 3554). L'introduzione di un sistema di
abilitazione permette così di garantire lo svolgersi di servizi di
revisione unicamente da parte di specialisti sufficientemente qualificati
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(cfr. FF 2004, 3545 segg., 3546). Per le esigenze in termini di
formazione e di esperienza professionale, il disegno di legge si ispira
alle corrispondenti disposizioni dell'Unione europea e dei nostri Stati
limitrofi. Tuttavia, tenuto conto della molteplicità delle formazioni
presenti in Svizzera, esso si limita a un minimo di requisiti vigenti nelle
diverse legislazioni. Rispetto ai requisiti in termini di formazione dei
revisori particolarmente qualificati attualmente vigenti, la gamma delle
formazioni ammesse è leggermente più ampia (FF 2004, 3545 segg.,
3573).
Il legislatore ha quindi determinato un numero limitato di cicli di forma-
zione riprendendolo nella lista di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR, la quale as -
sieme alla relativa esperienza professionale assicura servizi di revisio-
ne qualitativamente elevati. Dall'art. 4 cpv. 2 LSR emerge, e contrario,
che i cicli di formazione che non sono contenuti nella lista sono qualifi -
cati come insufficienti, su riserva di un riconoscimento posteriore di ci -
cli di formazione da parte del Consiglio federale giusta l'art. 4 cpv. 3
LSR.
Nell'ambito della fissazione dei cicli di formazione è stato tenuto conto
– oltre che del tipo, rispettivamente del grado di formazione –
soprattutto degli orientamenti specifici, quali la revisione e la
contabilità. Il legislatore ha, tuttavia, rinunciato alla regolamentazione
di deroghe per quelle persone che non hanno concluso nessuno dei
cicli di formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LSR. Così facendo egli
ritiene quei cicli di formazione che non sono esplicitamente menzionati
nella legge insufficienti per un'abilitazione. In altre parole, chi non
dispone dei cicli di formazione nominati concretamente nella legge
non può essere abilitato (cfr. anche RAPHÄEL CAMP, Die Revisorengilden
unter dem neuen Revisionsrecht in TREX 2007 pag. 86 segg., pag. 88;
decisione del Tribunale amministrativo federale B-1940/2008 del 10
giugno 2008, consid. 2.2 i.f.).
In quest'ottica, l'elenco dei cicli di formazioni di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR
è da considerare come esaustivo (cfr. decisione del Tribunale ammini-
strativo federale del 10 giugno 2008, B-1940/2008, consid. 2.6 e con-
sid. 3.2).
4.
4.1 Nell'evenienza concreta, con l'entrata in vigore della LSR, i ricor-
renti hanno deciso di richiedere la necessaria autorizzazione per poter
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eseguire mandati di revisione ai sensi dell'art. 2 LSR. Essi hanno
quindi inoltrato la domanda di abilitazione.
4.2 Con decisione di data 14 agosto 2009, l'autorità inferiore ha
respinto ai ricorrenti la domanda dell'abilitazione. La medesima ha
constatato che il titolo "licencié ès sciences politiques" rilasciato in
data 6 aprile 1978 dall'Università di Losanna, come pure il certificato
che autorizza il ricorrente 1 a esercitare la professione di Fiduciario
commercialista rilasciatogli in data 17 dicembre 1986 dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino non rientrano nei percorsi formativi con-
templati dall'elenco esaustivo di cui all'art. 4 cpv. 2 LSR, costituendo
quindi un impedimento alla concessione dell'abilitazione.
Di altro avviso il ricorrente 1. Egli sostiene di possedere il titolo
"lic.rer.pol." che nel 1978 all'Università di Losanna sarebbe stato
rilasciato indistintamente a chi conseguiva la laurea in diritto, in
economia e in scienze politiche. Infatti, il ricorrente 1 avrebbe dovuto
sostenere anche degli esami di economia aziendale e di diritto e che
la formazione aziendale di cui beneficiano i licenziati in diritto sarebbe
la stessa dei licenziati in scienze politiche. Attraverso il ricorso in
questione, il ricorrente 1 ha prodotto ulteriore documentazione. Si
tratta, in particolare, del diploma di esperto commerciale rilasciato in
data 19 giugno 1962 dall'Istituto Elvetico, Lugano; il diploma di
maturità economica rilasciato in data 14 luglio 1966 dal Collège St.
Michel, Friborgo; l'attestato della Facoltà di scienze economiche e
sociali dell'Università di Friborgo concernente gli anni 1966–1969
(corrispondente al ¼ di licenza della Facoltà di economia di Friborgo);
la tabella dei corsi eseguiti all'Università di Losanna e il libretto di
studente dell'Università di Losanna.
Dapprima, occorre specificare come l'autorizzazione all'esercizio della
professione di "fiduciario commercialista" rilasciata dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino è un atto amministrativo e non un ti tolo di
studio, rilasciato sulla base della legge cantonale ticinese sull'esercizio
delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale B-5881/2008 del 19 marzo 2009,
consid. 4.2). Ad ogni modo, la figura del "fiduciario commercialista"
non rientra nei cicli formativi menzionati all'art. 4 cpv. 2 LSR e quindi
non può valere per ottenere la concessione all'abilitazione.
Neppure il titolo "licencié ès sciences politiques" fa parte dell'elenco
esaustivo dei cicli formativi esplicitamente menzionati all'articolo di
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legge in questione che come illustrato ai precedenti considerandi (cfr.
consid. 3) non ammette alcuna deroga.
A tal proposito si osserva che il ricorrente 1 sostiene di possedere il
titolo "lic.rer.pol.", titolo quest'ultimo che nel 1978 all'Università di
Losanna, sempre secondo l'interessato, sarebbe stato attribuito
indistintamente a chi conseguiva la laurea in diritto, in economia e in
scienze politiche. Si osserva che il titolo "lic.rer.pol." ottenuto
all'Università di Berna è stato paragonato dalla competente autorità
cantonale, come pure dall'ateneo stesso a ragione dei tipi di esami
previsti per ottenere tale laurea, ad un diploma in scienze economiche
e, dunque, facente parte dell'elenco di cui all'art. 4 cpv. 2 let. c LSR
(cfr. decisione del TAF B-5821/2009 del 4 marzo 2010, consid. 2.3 ss).
Nell'appena citata decisione il ricorrente si era prodigato di richiedere,
a chi di pertinenza, l'equiparazione del suo titolo di studio con il titolo
in "lic.rer.pol.", rispettivamente con un diploma in scienze economiche.
Nel caso concreto, l'interessato non ha, invece, prodotto nessun
documento attestante il fatto che una laurea in "licencié ès sciences
politiques" possa essere considerata quale diploma in scienze
economiche. Occorre sottolineare come i titoli di studio variano da
un'Università all'altra e ciò in funzione dagli esami previsti in un ateneo
rispetto ad un altro per ottenere una determinata laurea. Fintanto che il
ricorrente 1 produce unicamente il certificato attestante l'ottenimento
della laurea in "licencié ès sciences politiques", quindi né in diritto, né
in economia (lauree queste ultime previste all'art. 4 cpv. 2 let. c LSR) e
non dimostra come tale laurea possa essere considerata quale
diploma di scienze economiche non si può che concludere come le
condizioni previste all'art. 4 cpv. 2 LSR per esercitare la funzione di
perito revisore e revisore non siano adempiute.
Neppure i certificati prodotti in sede di ricorso rientrano nei cicli
formativi elencati all'art. 4 cpv. 2 LSR e quindi non possono essere
d'interesse per ottenere l''abilitazione in qualità di perito revisore e
revisore.
4.3 Dalla decisione dello scrivente Tribunale B-5821/2009 del 4 marzo
2010, già citata al considerando precedente, si evince appunto come
l'Università di Berna abbia considerato il titolo "lic.rer.pol.", conseguito
in tale ateneo, quale diploma in scienze economiche di cui all'art. 4
cpv. 2 let. c LSR. Nel caso di specie il ricorrente 1, nel suo ricorso,
porta una situazione analoga, sostenendo, oltre altro, che nel 1978
all'Università di Losanna il titolo "lic.rer.pol." veniva rilasciato
indistintamente a chi terminava uno studio in diritto, in economia o in
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scienze politiche. Anche se quest'utlima argomentazione portata dal
ricorrente 1 non può essere ritenuta pertinente alfine di determinare
se il titolo di studio conseguito dall'interessato sia da considerare
come un diploma in scienze economiche ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 let. c
LSR, bisogna tuttavia chiedersi se nella fattispecie non sussista
effettivamente una costellazione simile a quella descritta nella
decisione summenzionata, vale a dire il possibile riconoscimento di un
titolo "lic.rer.pol." quale diploma in scienze economiche.
L'autorità inferiore, citando nella sua decisione di data 14 agosto 2009
la sentenza dello scrivente Tribunale B-3393/2008 del 24 settembre
2008, lascia intendere che il ricorrente dispone di un titolo "lic.rer.pol.",
come del resto sostiene quest'ultimo. Nell'appena menzionata
sentenza la laurea oggetto di discussione era una laurea in scienze
politiche conseguita all'estero e non sussistevano indizi sufficienti atti
ad affermare se e in che misura tale laurea poteva essere paragonata
ad un diploma (svizzero) in scienze economiche. La fattispecie, invece,
non presenta dei quesiti concernenti elementi di fatto con legami
esteri, bensì presenta il quesito a sapere quali diplomi svizzeri
conseguiti in quale università svizzera rientrano nell'elenco esaustivo
dei cicli formativi previsti all'art. 4 cpv. 2 let. c LSR. Non si tratta di un
diploma conseguito presso un'università di un paese terzo, nel quale
contesto sarebbe lecito attendersi una maggior cooperazione da parte
del postulante per l'accertamento della domanda e ciò conformemente
all'art. 13 cpv. 1 PA. A tal proposito si osserva come nonostante al
ricorrente, in qualità di postulante, incombe l'onere della prova (cfr. art.
8 ZGB), vale a dire sopportare le conseguenze di eventuali mancanze
di prove in merito al riconoscimento del suo diploma con un diploma in
scienze economiche, all'autorità spetta l'obbligo di accertare i fatti
d'ufficio assumendo tutte le prove necessarie per dirimere sulla
domanda di abilitazione per fornire servizi di revisione, anche se tale
principio non dispensa le parti a dover cooperare per tale
accertamento (Vgl. PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in:
Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich, 2009, Art.
12 N 6). L'obbligo di accertare d'ufficio se un diploma rilasciato da una
determinata università svizzera sia da considerare come un diploma
universitario nel senso dell'art. 4 cpv. 2 let. c LSR riveste
indubbiamente preponderante importanza, in quanto di carattere
generale per l'università in questione, e deve essere eseguito con
maggior rigore rispetto a un caso di un diploma universitario straniero.
Dall'emanazione della decisione dello scrivente Tribunale B-5821/2009
del 4 marzo 2010, l'autorità inferiore deve d'ora in poi contare con la
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possibilità che un titolo "lic.rer.pol." conseguito in un ateneo svizzero
possa essere considerato come un diploma in scienze economiche
rientrante nell'elenco esaustivo dei cicli formativi previsti all'art. 4 cpv.
2 let. c LSR. In tali casi, si può ragionevolmente pretendere che
quest'ultima s'informi presso la competente università.
5.
Alla luce delle sopra esposte risultanze, la fattispecie è da considerarsi
incompleta. Non tutti gli elementi per poter dirimere sul ricorso sono
stati appurati dall'autorità inferiore, alla quale spetta ora il compito di
riparare compiendo ulteriori accertamenti. In particolare e come
poc'anzi illustrato, la medesima deve verificare presso la competente
università se la laurea conseguita dal ricorrente 1 possa essere
considerata come una laurea in scienze economiche. In caso di
risposta affermativa alla medesima spetta ancora il compito di
esaminare gli ulteriori presupposti necessari per ricevere l'abilitazione,
in quanto non sono ancora stati esaminati.
Di conseguenza, su questo punto, il ricorso deve essere parzialmente
accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'autorità
inferiore affinché completi l'istruttoria ai sensi dei precedenti
considerandi. La stessa dovrà poi statuire nuovamente sulla domanda
per ottenere l'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore e
revisore del ricorrente 1, come pure del ricorrente 2.
6.
Di seguito verranno trattate le ulteriori censure sollevate dal ricorrente
1 nella misura in cui le domande avanzate dall'interessato potrebbero
ripresentarsi davanti all'autorità inferiore e in quanto un giudizio sulle
stesse, considerato il rinvio della causa all'autorità inferiore, si riveli
ancora opportuno.
Il ricorrente 1 ritiene, al di là della constatazione dei titoli accademici
necessari, che fattualmente egli sia già da tempo perfettamente
abilitato ad esercitare la funzione di perito revisore e revisore, ciò in
virtù della clausola di rigore, in concomitanza con l'art. 27 Cost.
considerando la decisione a cui è addivenuta l'autorità inferiore
contraria al principio della proporzionalità e della buona fede.
Egli fa inoltre valere il diritto alla salvaguardia dei diritti acquisiti,
nonché la violazione del principio della buona fede in relazione alla
sua qualifica di "revisore particolarmente qualificato" concessa in forza
della sua formazione e della sua esperienza professionale.
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Da ultimo, a mente del medesimo la LSR e la sua concreta
applicazione risulterebbe lesiva di rilevanti garanzie costituzionali,
quali la parità di trattamento, il principio di proporzionalità e la libertà
economica.
7.
Per quanto attiene alla clausola di rigore non è più tanto la questione
del rispetto dei requisiti di legge in materia di formazione, quan to
piuttosto l'aspetto dell'esperienza professionale che il ricorrente 1 fa
valere, ed a cui, a suo modo di vedere, l'autorità inferiore non ha dato
considerazione, interpretando in maniera troppo restrittiva la citata
clausola non tenendo in particolare conto delle competenze
professionali acquisite nel corso della trentennale esperienza pratica.
7.1 La clausola dei casi di rigore regolata all'art. 43 cpv. 6 LSR si trova
sotto la sezione 9, disposizioni finali, nell'ambito delle disposizioni
transitorie della legge in questione. Giusta tale disposizione, ripresa
dallo stesso messaggio di legge (cfr. FF 2004, 3545 segg.), nei casi di
rigore, l'autorità di sorveglianza può riconoscere anche un'esperienza
professionale non conforme alle condizioni legali, se è provato che i
servizi di revisione sono forniti in maniera ineccepibile sulla scorta di
un'esperienza pratica pluriennale.
Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale ha già avuto modo di
ribadire e precisare in diverse occasioni che con la clausola di rigore si
è preteso agevolare le condizioni per l'ottenimento dell'abilitazione uni-
camente in relazione all'esperienza pratica professionale e non alla
formazione, per il che, chi non dispone di una formazione ai sensi
dell'art. 4 cpv. 2 LSR, non può colmare questa lacuna dimostrando
un'esperienza pluriennale nel settore della contabilità e della revisione
(cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale B-4875/2009 del 14
gennaio 2010, consid. 3; B-2486/2008 del 7 ottobre 2008, consid. 2.2.2
e consid. 4.1; B-3024/2008 del 1 ottobre 2008, consid. 4.2; DTAF
2008/50, consid. 4.7; B-2807/2008 del 19 agosto 2008, consid. 4.2).
L'autorità inferiore, nella sua decisione di data 14 agosto 2009, ha
stabilito che, siccome il ricorrente non può dimostrare nessuna delle
formazioni previste all'art. 4 LSR, la clausola di rigore non può essere
applicata. La questione dell'esperienza professionale e
dell'applicazione della clausola di rigore dipende in primo luogo da un
risultato positivo del corretto accertamento effettuato dall'autorità
inferiore, per cui al momento attuale la questione non può essere
trattata più da vicino.
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8.
Non può essere neppure condiviso il rimprovero mosso dal ricorrente
1, secondo cui considerare che la clausola di rigore sia volta ad
agevolare le condizioni unicamente in relazione all'esperienza
professionale e non alla formazione sarebbe contrario alla ratio legis.
Per quanto già illustrato in precedenza, il legislatore ha voluto espli -
citamente escludere dall'ottenimento dell'abilitazione chi non possiede
una formazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LSR (cfr. decisioni del Tribu-
nale amministrativo federale B-4875/2009 del 14 gennaio 2010,
consid. 3; B-2486/2008 del 7 ottobre 2008, consid. 4.2; B-3024/2008
del 1 ottobre 2008, consid. 4.2).
9.
Considerato l'esito di questa procedura in merito alla questione ancora
aperta del diploma universitario presentata dal ricorrente 1, non
occorre chinarsi sulle censure concernenti la lesione dei diritti acquisiti
e del principio della buona fede.
Il diritto previgente relativo all'obbligo di revisione prevedeva in termini
molto generali che i revisori dovessero disporre dei "requisiti
necessari" per poter adempiere le loro funzioni presso la società sog-
getta alla loro verifica (cfr. art. 727a vCO [Legge federale del 30 marzo
1911 di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle
obbligazioni, CO, RS 220]). Nei casi previsti all'art. 727b cpv. 1 vCO, i
revisori dovevano possedere "qualifiche professionali particolari"
fissate nell'Ordinanza sui requisiti professionali dei revisori
particolarmente qualificati del 15 giugno 1992 (vORev; RU 1992 1219).
All'art. 1 di questa ordinanza, erano disciplinati i requisiti professionali
(formazione ed esperienza pratica). Per quanto riguarda i requisiti rela-
tivi alla formazione erano considerati revisori particolarmente qualifica-
ti segnatamente le persone che avevano concluso studi universitari in
economia aziendale, scienze economiche o in diritto come pure le per-
sone titolari di un diploma rilasciato da una scuola superiore per qua-
dri di economia e amministrazione riconosciuta dalla Confederazione e
con un'esperienza pratica di dodici anni (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c
vORev.). I «periti revisori abilitati» del diritto attuale sono più o meno
equivalenti ai «revisori particolarmente qualificati» (per ulteriori
accenni cfr. la decisione del Tribunale amministrativo federale B-
3393/2008 del 24 settembre 2008, consid. 3.3). Se le esigenze
secondo il vecchio e nuovo ordinamento sull'ammissione
dell'abilitazione ad esercitare la funzione di perito revisore e revisore
nell'ambito del diploma in scienze economiche coincidono, si può
partire dal presupposto che la verifica della questione fattuale ancora
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aperta (cfr. consid. 5) potrebbe essere decisiva anche per le censure
sollevate dal ricorrente. Qualora il diploma universitario in "licencié ès
sciences politiques" rilasciato dall'Università di Losanna non rientrasse
nel campo d'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 LSR, l'autorità inferiore
sarebbe tenuta a rispettare questo risultato (art. 190 Cost.). Dunque,
come accennato, non occorre più ulteriormente chinarsi sulle censure
in questione.
10.
Le censure concernenti la violazione della parità di trattamento, del
principio di proporzionalità e della libertà economica sono ammissibili
nei procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
10.1 In prima linea deve tuttavia essere osservato il disposto
costituzionale, secondo cui le leggi federali e il diritto internazionale
sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autori tà
incaricate dell'applicazione del diritto (cfr. art. 190 Cost.; DTF 129 II
249 E. 5.4), anche se esse si trovano in contraddizione con la Costitu-
zione federale (cfr. DTF 131 II 562, consid. 3.2; DTF 131 V 256,
consid. 5.3; DTF 129 II 249, consid. 5.4). L'art. 190 Cost. statuisce un
obbligo di applicare e non un divieto di esaminare le leggi (cfr. DTF
129 II 249, consid. 5.4).
10.2 Come già menzionato, la LSR disciplina esplicitamente l'elenco
esaustivo dei cicli di formazione (cfr. art. 4 cpv. 2 LSR), l'esperienza
pratica professionale a dipendenza del tipo di formazione conclusa
(cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b, c e cfr. art. 4 cpv. 4 LSR), la possibi lità di
completare l'elenco dei cicli di formazione unicamente tramite
ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 4 cpv. 3 LSR) e l'applicazione
della regola sui casi di rigore nell'ambito dell'ordinamento transitorio e
solo in riferimento all'esperienza pratica professionale (cfr. art. 43 cpv.
6 LSR). Questa esplicita regolamentazione a livello di legge federale è
vincolante per i tribunali (cfr. art. 190 Cost; DTF 129 II 249, consid.
5.4). Il Tribunale amministrativo federale deve quindi applicare l'art. 4
cpv. 2 LSR. Di conseguenza possono essere abilitate come periti
revisori solo quelle persone che hanno concluso un ciclo di formazione
come previsto all'art. 4 cpv. 2 LSR. Non rientra nella competenza dei
tribunali di ampliare la lista esaustiva dei cicli formativi,
riconoscendone altri equivalenti (cfr. anche decisione del Tribunale
amministrativo federale B-3393/2008 del 24 settembre 2008, consid.
6.2). Il legislatore federale, tanto per quanto concerne i cicli di
formazione riconosciuti, tanto per quanto attiene al campo
d'applicazione della clausola di rigore ha previsto una chiara
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delimitazione, rispettivamente delle chiare regole. In tal senso, il
legislatore ha già statuito sulla proporzionalità dell'esclusione dei cicli
formativi non elencati nella legge, come pure dell'applicabilità della
clausola di rigore in relazione alla domanda dell'esperienza
professionale richiesta. Anche in questo contesto, al Tribunale
amministrativo federale non è concessa la possibilità di riesaminare,
sotto i medesimi aspetti, la questione della proporzionalità. Infatti, il
legislatore al momento dell'emanazione di una normativa che limiti o
violi un diritto costituzionale esamina già la proporzionalità della
stessa. (CHRISTOPH WINZELER, Variationen der Verhältnismässigkeit im
Rechtsstaat, Symbolische Gesetzgebung, in: Schweizerische Juristen
Zeitung [SJZ] 106/2010, pag. 183; BGE 128 II 292, consid. 5.1).
11.
In sunto, le censure sollevate in merito alla clausola di rigore, la parità
di trattamento, il principio di proporzionalità e la libertà economica
sono infondate e su questi punti il ricorso non può trovare appoggio.
Mentre per sapere se il diploma universitario conseguito dal ricorrente
1 può essere considerato una laurea in scienze economiche, l'autorità
inferiore dovrà eseguire un completamento dell'istruttoria come ai
considerandi 4.3 e 5.
Il ricorso è, quindi, parzialmente accolto, la decisione impugnata
annullata e l'incarto ritornato all'autorità inferiore per gli accertamenti
del caso. Nella misura in cui i ricorrenti con le conclusioni ricorsuali
postulano l'abilitazione diritta ad esercitare la funzione di perito
revisore e revisore, il ricorso va respinto.
12.
L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali,
consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli
sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa
soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63
cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la
tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di
giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria
delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Nella fattispecie, le spese di
procedura vengono fissate in fr. 2'000.–. Considerato quanto richiesto
dai ricorrenti con il petitum del proprio gravame in relazione all'esito
Pagina 17
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della presente decisione, gli stessi sono da considerare parte
parzialmente vincente, rispettivamente parzialmente soccombente. È
pertanto giustificato accollare a quest'ultimi fr. 500.– quali spese
processuali da compensare con l'anticipo di fr. 2'000.– da loro già
versato in data 7 ottobre 2009 (cfr. art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa
processuale è messa a carico dell'istanza inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).
L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'uffi -
cio o a domanda, assegnare una indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). I
ricorrenti erano patrocinati da un avvocato. Al ricorrente 1 viene quindi
assegnata un'indennità di ripetibili ridotta proporzionalmente in
ragione del parziale accoglimento del ricorso (art. 64 cpv. 2 PA in
relazione con art. 7 art. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il rappresentante non
ha inoltrato alcuna nota d'onorario. L'indennità di ripetibili viene
stabilita d'ufficio e viene così fissata in base agli atti di causa (cfr. art.
14 cpv. 2 seconda frase TS-TAF). Nella fattispecie tale indennità viene
fissata in fr. 1'500.–.
13.
Un ricorso al Tribunale federale è inammissibile contro delle decisioni
inerenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità,
segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e
dell'esercizio della professione (cfr. art. 83 let. t della Legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, RS 173.110). Il Tribunale
federale ha già avuto modo di giudicare irricevibile un ricorso di diritto
pubblico contro una decisione concernente una domanda di
abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore e revisore, in
quanto trattasi in tale ambito dell'equivalenza di una formazione
svizzera (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_136/2009 del 16
giugno 2009 e 2D_130/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 1.2).
Considerato come l'oggetto del ricorso su cui lo scrivente Tribunale ha
deliberato concerne una domanda di abilitazione a esercitare la
funzione di perito revisore e revisore in ambito dell'equivalenza di una
formazione, la presente decisione è definitiva e non può essere
impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Pagina 18
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
di data 14 agosto 2009 è annullata e l'incarto rinviato all'Autorità
federale di sorveglianza dei revisori ASR affinché completi l'istruttoria
ai sensi dei considerandi 4.3 e 5 e statuisca di nuovo sulla domanda di
ottenimento all'abilitazione ad esercitare la funzione di perito revisore
e revisore del ricorrente 1 come pure del ricorrente 2.
Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Sono messe a carico del ricorrente 1 le spese processuali ridotte per
un importo di fr. 500.–. Esse vengono compensate con l'anticipo di fr.
2'000.– versato 1 in data 7 ottobre 2009. La differenza di fr. 1'500.–
verrà restituita.
3.
Al ricorrente 1 è assegnata un'indennità di ripetibili ridotta di fr. 1'500.–
(IVA inclusa) a carico dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori
ASR.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente 1 e ricorrente 2 (raccomandata; allegati: documenti di
ritorno e formulario per restituzione anticipo)
- autorità inferiore (n. di rif. 106'958 / 503'656; raccomandata; allegati:
documenti di ritorno)
- Dipartimento federale di giustizie e polizia (raccomandata).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
Data di spedizione: 19 luglio 2010
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