Corte II
B-6083/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Hans Urech, Philippe Weissenberger,
cancelliera Elisabetta Tizzoni;
X________,
X________,
patrocinato dall'Avvocato Massimiliano Parli,
studio legale e notarile, Eusebio & Parli, via Peri 6,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia (UFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Organizzazione per l'esame superiore d'esperto
fiscale, segretariato d'esame/commissione d'esame,
c/o Associazione svizzera di commercio,
Hans Huberstrasse 4, casella postale 1853, 8027 Zurigo,
prima istanza;
esame professionale federale d'esperto fiscale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-6083/2008
Fatti:
A.
L'organizzazione responsabile per l'esame professionale superiore
d'esperto fiscale (di seguito commissione d'esame o prima istanza),
con missiva raccomandata di data 3 novembre 2006, comunicava al
signor X_______ (di seguito ricorrente) il mancato superamento degli
esami d'esperto fiscale sostenuti nel corso del 2006.
Il ricorrente, con tre insufficienze nelle materie scritte "imposte",
"diritto" ed "economia aziendale, contabilità, finanze", non ha, infatti,
raggiunto la sufficienza equivalente alla nota 4,00 ottenendo una nota
media del 3,60 e una nota media ponderata (lavoro di diploma, materia
scritta "imposte" e materia orale "fiscale") del 3,70. Il tutto come
meglio illustrato di seguito.
Esami scritti
Lavoro di diploma (comprensivo di colloquio) (2x) 4,0 4,0
Imposte (3x) 3,0 3,0
Diritto (2x) 3,5
Economia aziendale, contabilità, finanze (2x) 2,5
Esami orali
Fiscale (2x) 4,5 4,5
Materia opzionale (1x) 5,0
Economia aziendale, contabilità, finanze (1x) 4,0
Media 3,6
Media ponderata 3,7
B.
In data 4 dicembre 2006, il ricorrente medesimo impugnava presso
l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (di
seguito UFFT o autorità inferiore) la decisione di data 3 novembre
2006 della commissione d'esame. Con tale ricorso il ricorrente
rivendicava l'assegnazione della nota 4,00 all'esame scritto di "diritto",
della nota 4,50 all'esame scritto di "economia aziendale, contabilità,
finanze", della nota 4,00 all'esame scritto "imposte" e della nota 5,00
all'esame orale di "fiscalità" con conseguente assegnazione del titolo
di "esperto fiscale diplomato" protestando tassa di giustizia e spese.
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In primo luogo, il ricorrente osservò come gli esercizi e le domande
dell'esame sarebbero stati formulati in maniera poco chiara e
imprecisa con dei formulari allegati fuorvianti e in secondo luogo come
la commissione d'esame avesse, nel complesso, sottovalutato gli
esami da lui sostenuti peccando di formalismo eccessivo nella
valutazione, oltre ad incappare in una disparità di trattamento per aver
modificato la valutazione dell'esame rispetto agli anni precedenti.
Inoltre, Il ricorrente contestò il fatto di non aver potuto disporre, a
posteriori, delle soluzioni degli esaminatori, nonostante l'esplicita
richiesta.
C.
A seguito del ricorso di cui parola, la commissione d'esame si è
dovuta nuovamente chinare sulle prove sostenute dal ricorrente
riesaminando le risposte dello stesso e rivedendo, in alcune materie, il
punteggio, cosicché all'interessato sono stati aggiunti 4 punti
supplementari all'esame scritto "imposte" raggiungendo complessivi
94.75 punti e ben 9 punti supplementari all'esame scritto "economia
aziendale, contabilità, finanze" raggiungendo complessivi 26.50 punti.
Il punteggio delle altre materie è rimasto invariato.
Riassumendo, salvo che all'esame scritto "economia aziendale,
contabilità, finanze" dove, grazie alla rivalutazione dell'esperto come
poc'anzi esposto, dalla nota 2.50 si è passati alla nota 3.50, le altre
note sono rimaste le medesime. La nota complessiva nella materia
scritta "imposte" del 3,00 è rimasta inalterata.
D.
In replica, il ricorrente riconfermava il suo gravame del 4 dicembre
2006 apportando nuovi mezzi di prova a sostegno dei suoi argomenti,
oltre a contestare il fatto di non essere stato informato sulle proroghe
concesse alla commissione d'esame definendo, in ogni caso, tardiva la
presa di posizione della commissione d'esame.
E.
In duplica, la commissione d'esame, ponendo particolare accento sulle
contestazioni e osservazioni sollevate dall'interessato, non si è,
tuttavia, scostata da quanto già sostenuto in sede di risposta, salvo
che accordare 0.25 punti supplementari nella sotto-materia scritta
"fiscalità nazionale" che, tuttavia, non ha in alcun modo alterato la nota
complessiva nell'esame scritto "imposte" del 3,00.
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Il punteggio definitivo ottenuto dal ricorrente è il seguente:
Esami scritti
Lavoro di diploma (comprensivo di colloquio) (2x) 4,0 4,0
Imposte (3x) 3,0 3,0
Diritto (2x) 3,5
Economia aziendale, contabilità, finanze (2x) 3,5
Esami orali
Fiscale (2x) 4,5 4,5
Materia opzionale (1x) 5,0
Economia aziendale, contabilità, finanze (1x) 4,0
Media 3,8
Media ponderata 3,7
F.
Con decisione del 26 agosto 2008, l'UFFT ha respinto il ricorso datato
4 dicembre 2006: l'autorità inferiore, oltre a non riscontrare vizi di
forma nello svolgimento dell'esame, non ha neppure ravvisato gli
estremi per considerare la valutazione della prova del ricorrente da
parte della commissione d'esame arbitraria.
G.
Contro la summenzionata decisione, in data 23 settembre 2008, il
signor X_______, per il tramite dell'avvocato Massimiliano Parli, ha
interposto formale ricorso presso la presente autorità chiedendo "A) in
via principale: la decisione datata 26 agosto 2008 della formazione
professionale e della tecnologia è annullata, l'esame tendente al
rilascio dell'attestato federale di esperto fiscale intrapreso dal Signor
Schubiger viene ritenuto superato, al Signor X________ è conferito il
titolo di "esperto fiscale diplomato"; B) in via subordinata: la decisione
datata 26 agosto 2008 della formazione professionale e della
tecnologia è annullata, il Signor X_______ è autorizzato a
ripresentarsi alle prove d'esame delle seguenti materie "imposte",
"diritto", "economia aziendale, contabilità, finanze" e "fiscalità orale",
protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili".
Il ricorrente ribadisce come gli esami scritti "imposte", "diritto",
"economia aziendale, contabilità, finanze", come pure l'esame orale
"fiscale" sarebbero stati sottovalutati dalla commissione d'esame, la
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quale sarebbe incappata nell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101). Il medesimo, sulla scorta di perizie elaborate da "terzi" cogniti
del ramo da lui appositamente interpellati, è dell'avviso che dovrebbe
ottenere nella materia scritta "imposte" 103,75 punti, quindi la nota
3,50; nella materia scritta "diritto" 32,50 punti, equivalente alla nota
3,50; nella materia scritta "economia aziendale, contabilità, finanze"
38,50 punti, corrispondente alla nota 4,50 e nella materia orale
"fiscale" la nota 5,00.
Per quanto concerne la materia scritta "imposte", nello specifico, il
ricorrente chiede nell'esame scritto "fiscalità nazionale" 44,25 punti,
nell'esame scritto "fiscalità internazionale" 49,75 punti e nell'esame
scritto "IVA" 27,00 punti. Ad ogni modo, a mente del ricorrente, anche
qualora le rivendicazioni da lui fatte valere fossero solo parzialmente
accolte, considerato come basterebbe aggiungere 0.25 punti alla
materia scritta "imposte" per raggiungere la nota superiore, vale a dire
la nota 3,50 e assegnare la nota 5,00 nella materia
orale "fiscale" per ottenere una media ponderata del 3,96
riconoscendo, di conseguenza, la prestazione dell'interessato come
caso limite (Grenzfall) e ritenere, quindi, l'esame come superato.
Inoltre, il ricorrente critica la decisione dell'UFFT, la quale sarebbe
carente di motivazione non tenendo in debita considerazione i mezzi di
prova apportati con l'allegato di replica appellandosi al diritto
fondamentale di essere sentito.
H.
A seguito sia della presa di posizione del 14 novembre 2008 al ricorso
di data 23 settembre 2008 da parte dell'UFFT con la quale conferma
le proprie conclusioni e propone la reiezione del ricorso in questione
protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili, come pure dello
scritto del 17 novembre 2008 della commissione d'esame con il quale
viene parimenti chiesto la reiezione del ricorso, con ordinanza di data
19 novembre 2008, la scrivente autorità dichiara concluso lo scambio
di scritti.
Diritto:
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1.
Giusta l'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, SR 173.32), il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, SR
172.021), fatto salvo delle decisioni elencate all'art. 32 LTAF che
rappresentano un'eccezione. Conformemente all'art. 33 let. d LTAF, il
ricorso è ammissibile contro le decisioni dei dipartimenti e dei servizi
dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati
amministrativamente. L'atto impugnato è una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA e l'UFFT rappresenta un'autorità inferiore ai sensi
dell'art. 33 LTAF.
1.1 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
LTAF). Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 PA). Esso è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa.
1.2 Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). Il termine computato a giorni
comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 20 cpv. 1 PA).
L'atto impugnato è stato notificato al ricorrente venerdì 29 agosto 2008
(cfr. numero d'invio raccomandata 98.34.146632.10144932, La Posta -
Track & Trace). Il termine per ricorrere ha quindi iniziato a decorre il 30
agosto 2008 ed è giunto a scadere il 29 settembre 2008. L'atto di
ricorso del 23 settembre 2008, inviato in medesima data e ricevuto il
giorno successivo, è pertanto tempestivo.
1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto del memoriale di ricorso
sono soddisfatti (art. 52 PA). Il rappresentante del ricorrente ha
giustificato i suoi poteri con valida procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA).
L'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4
PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 44
segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Sulla base della Legge federale sulla formazione professionale del 13
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dicembre 2002 (LFPr, SR 412.10), la formazione professionale
superiore viene acquisita mediante un esame federale di professione o
un esame professionale federale superiore (art. 27 LFPr). Le
organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le
condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure
di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei
successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate
dall'Ufficio federale. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante
rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 let. g e 3 della legge del 18
giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (art. 28 cpv. 2 LFPr).
2.1 Conformemente alla Legge federale sulla formazione
professionale, le cinque organizzazioni del mondo del lavoro: la
Camera svizzera degli esperti contabili, esperti fiscali e esperti
fiduciari (Camera Fiduciaria), la Federazione Svizzera degli Avvocati
(FSA), la Conferenza Svizzera delle Imposte (CSI), l'Unione Svizzera
dei Fiduciari (USF), l'Associazione Svizzera Esperti Fiscali Diplomati
(ASEFID) hanno emanato il regolamento d'esame professionale
superiore per l'ottenimento del Diploma federale del 6 dicembre 1993
(di seguito regolamento), approvato dal Dipartimento federale
dell'economia il 20 marzo 1995 (art. 36 regolamento).
L'appena citato regolamento è stato abrogato con l'entrata in vigore in
data 1. gennaio 2007 del nuovo "regolamento d'esame per l'esame
professionale superiore d'esperto fiscale", il quale prevede, nelle sue
disposizioni transitorie, che "il primo esame di diploma conforme al
nuovo regolamento avrà luogo nel 2008". Considerato, pertanto, come
i fatti contestati risalgano al 2006, al caso in disamina si applica
l'antecedente regolamento del 20 marzo 1995.
2.2 L'esame persegue quale obiettivo quello di accertare se il
candidato possiede le necessarie conoscenze e capacità
indispensabili per esercitare in maniera indipendente la professione
d'esperto fiscale (art. 2 regolamento). La commissione d'esame
organizza l'esame conformemente alle disposizioni del regolamento.
La commissione d'esame ha il compito di elaborare una direttiva per il
regolamento che deve essere approvata dalle organizzazioni (art. 5
regolamento). Almeno due esperti correggono e valutano le prove
scritte, si occupano delle prove orali e attribuiscono le note. Le note
definitive sono attribuite dalla Commissione d'esame, se necessario
dopo aver consultato gli esperti (art. 14 regolamento).
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2.3 L'esame comprende le materie seguenti: a) fiscale, b) diritto, c)
economia aziendale, contabilità e finanze. L'esame comprende una
prova scritta e una prova orale. Le prove scritte comprendono un
lavoro di diploma e dei lavori scritti (art. 23 regolamento). Il candidato
ottiene per ogni materia d'esame una nota. La nota 4,00 e tutte le note
superiori corrispondono a delle prestazioni sufficienti, mentre che le
note inferiori alla nota 4,00 a delle prestazioni insufficienti. Le uniche
note intermedie possibili sono le mezze note. Per definire la nota
media, le note delle materie sono ponderate come esposto di seguito:
prove scritte a) lavoro di diploma (compreso colloquio) due volte, b)
imposte tre volte, c) diritto due volte, d) economia aziendale,
contabilità, finanze due volte; prove orali a) fiscale due volte, materie
facoltative una volta, presentazione una volta (art. 27 regolamento).
L'esame è considerato superato se le seguenti condizioni sono
cumulativamente adempiute: a) la nota media non è inferiore a 4,00 b)
la nota media ponderata delle prove scritte e orali nella materia fiscale
non è inferiore a 4,00 c) il candidato non ha più di due note
insufficienti (art. 28 regolamento).
3.
Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le
censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o
incompleto accertamento di fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che
un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso,
l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure
con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
3.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma
concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra
violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure
concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di
valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo
svolgimento di un esame costituisce però, per costante prassi, un
valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del
gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia
potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito
dell'esame (DTAF 2008/14 consid. 3.3).
3.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui
si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur
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giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si
tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame
operata dall'autorità inferiore (DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6
consid. 3).
La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che
esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il
Giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento
impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite
dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in
modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della
prima decisione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere
l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le
qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per
assumere un dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è
consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio
apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque
limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da
considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione
non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso
rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a
discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il
giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò
che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle
precedenti (DTF 106 Ia 1 cons. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a). Si è
perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito
delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze
precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal
loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo
riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad
una verifica più estesa (DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 consid. 4c;
DTAF 2008/14 consid. 3).
4.
Il ricorrente, con suo ricorso di data 23 settembre 2008, censura una
crassa sottovalutazione delle sue prestazioni negli esami scritti
"imposte", "diritto", "economia aziendale, contabilità, finanze" e
all'esame orale di "fiscale".
Egli ha ottenuto 94,75 punti, corrispondenti alla nota 3,00 nella
materia scritta "imposte"; 30,00 punti, corrispondenti alla nota 3,50
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nella materia scritta "diritto"; 26,50 punti, corrispondenti alla nota 3,50
nella materia scritta "economia aziendale, contabilità, finanze" e la
nota 4,50 nella materia orale di "fiscale".
L'interessato è, invece, dell'avviso che avrebbe dovuto ricevere 103,75
punti (9 punti in più), corrispondenti alla nota 3,50 nella materia scritta
"imposte"; punti 32.50 (2,5 punti in più), corrispondenti alla nota 3,50
nella materia scritta "diritto"; punti 38.50 (12 punti in più),
corrispondenti alla nota 4,50 nella materia scritta "economia
aziendale, contabilità, finanze" e la nota 5,00 nella materia orale di
"fiscale". La nota media risulterebbe così del 4,10 e la nota media
ponderata del 4,00.
4.1 Giusta l'art. 28 del regolamento e sulla base di quanto previsto nel
"Protokoll der Sitzung vom 11. November 2006 in Bern" della
commissione d'esame, la prova è reputata superata se,
cumulativamente, la nota media ponderata (composta dall'esame
scritto "imposte" (3x), dall'esame orale di "fiscale" (2x) e dal lavoro di
diploma) e la nota media complessiva sono sufficienti. Inoltre, sono
concesse al massimo due note insufficienti.
Di seguito verrà analizzato se la commissione d'esame abbia
effettivamente sottostimato le prestazioni del ricorrente, come
sostenuto da quest'ultimo, partendo con il trattare dapprima le materie
rilevanti per calcolare la nota media ponderata, per successivamente,
se necessario, passare al resto delle materie. In tale contesto, verrà
altresì esaminato se l'autorità inferiore abbia, a giusta ragione,
considerato le motivazioni dell'autorità di prima istanza condivisibili.
4.1.1 "Esame scritto "imposte"
L'esame scritto "imposte" è suddiviso in tre sotto-materie e meglio:
"fiscalità internazionale", "IVA" e "fiscalità nazionale", sotto-materia
quest'ultima per cui il ricorrente davanti alla prima istanza ha chiesto
una rivalutazione, rivendicazione poi abbandonata in seconda istanza.
4.1.1.1 Per quanto concerne la sotto-materia "fiscalità internazionale ",
il ricorrente, con il suo ricorso di data 23 settembre 2008, contesta in
particolare la correzione del compito numero 1, domanda 1.1
rivendicando più un punto e domanda 1.4 rivendicando altresì più un
punto, come pure il compito numero 3 rivendicando, sembra, più
sei/sette punti raggiungendo così 40,75/41,75 punti nella sotto-materia
"fiscalità internazionale" contro i 32,75 effettivamente attribuitogli.
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L'interessato, con ricorso del 4 dicembre 2006 dinanzi all'autorità
inferiore, contesta il fatto di non aver ottenuto la totalità del punteggio
per non aver indicato la dicitura "estero su estero". In risposta gli
esaminatori dichiarano come il candidato non abbia concretamente
illustrato i presupposti indispensabili alle relazioni commerciali "estero
su estero" limitandosi a descrivere solo una tipologia di società. Con
atto di replica del 22 gennaio 2008, il ricorrente apporta la perizia del
Dr. Iur. Marco Molino di data 4 gennaio 2008, sulla base della quale la
risposta del candidato alla domanda 1.1 del primo compito sarebbe
corretta, compreso il concetto "estero su estero". Il candidato avrebbe,
infatti, utilizzato la definizione di società di sede, la quale descrive il
concetto richiesto di attività estera. Gli esaminatori, in duplica, sono di
altro avviso: nella risposta del ricorrente non figurerebbe nessun
riferimento ad un'attività estera e la semplice menzione di "società di
sede" non sarebbe sufficiente per spiegare la prassi "fifty-fifty" con le
sue condizioni. Secondo gli esaminatori, in sintesi, il ricorrente
avrebbe, solo in parte, risposto alla domanda. Il candidato con suo
ricorso del 23 settembre 2008 inoltrato presso la scrivente autorità
ribadisce quanto già sostenuto con i precedenti memoriali, vale a dire
ritenere insufficiente la sua risposta per la mancanza della locuzione
"estero su estero", allorquando la definizione di società di sede
utilizzata dal medesimo ingloberebbe il concetto di attività estera,
sarebbe arbitrario.
Tuttavia, le dichiarazioni sollevate dagli esaminatori con le loro prese
di posizione illustrano in maniera inconfutabile come il candidato non
abbia sufficientemente sviluppato la problematica delle relazioni
commerciali "estero su estero", motivo quest'ultimo alla base del non
pieno punteggio attribuito al candidato e non solo, quindi, a ragione
dell'imperfezione nel non indicare l'appropriata dicitura "estero su
estero".
Per quanto attiene alla domanda 1.4, sempre del compito numero 1, il
ricorrente davanti all'autorità inferiore, tramite il suo ricorso del 4
dicembre 2006, sostiene di aver risposto esaustivamente alla
domanda anche se quest'ultima sarebbe formulata in modo fuorviante.
Mentre l'esaminatrice della commissione d'esame, in risposta, dichiara
che la soluzione del candidato sarebbe errata, in quanto non avrebbe
affrontato la domanda che chiedeva in maniera più che chiara a
quanto ammontasse l'utile imponibile ai sensi della vecchia prassi
"fifty-fifty" applicabile secondo i ruling fino al 1. gennaio 2009 e in base
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ai dati forniti nella domanda. La stessa specifica che il candidato
avrebbe illustrato correttamente il metodo di calcolo dell'utile
imponibile - per il quale gli è stato, tra l'altro, attribuito un punto -
omettendo però di sostituire le imposte indicate a conto economico
con le imposte dovute effettivamente non rispondendo, di
conseguenza, correttamente alla domanda. Con replica di data 22
gennaio 2008, il ricorrente asserisce che la soluzione ritenuta corretta
dall'esaminatrice sarebbe, invece, sbagliata. Infatti non sarebbe prassi
tenere automaticamente conto delle imposte. Con conseguente
duplica del 16 maggio 2008, l'esaminatrice ribadisce quanto già
sostenuto in sede di risposta aggiungendo, inoltre, che la tesi
avanzata dal candidato, vale a dire che nella prassi l'adeguamento
delle imposte è dato quando è espressamente richiesto, non ha alcuna
rilevanza ai fini della risposta alla domanda in questione essendo stato
esplicitamente richiesto al candidato di indicare l'utile imponibile ai
sensi della vecchia prassi "fifty-fity". Il ricorrente, in sede di ricorso
davanti allo scrivente Tribunale, ribadisce come il calcolo da lui
esposto sarebbe, formalmente, come pure, sulla base della vecchia e
nuova prassi, materialmente corretto.
Alla luce delle puntuali considerazioni dell'esaminatrice alle
osservazioni del ricorrente, le quali delucidano come la risposta
dell'interessato non sia pertinente alla domanda d'esame in questione,
non si può che rispettare la valutazione della commissione d'esame
rigettando le affermazioni del ricorrente.
Infine, il ricorrente, con ricorso del 4 dicembre 2006, sostiene che la
domanda numero 3 sarebbe stata formulata in maniera troppo vaga e
che vi sarebbero almeno dieci possibili soluzioni. L'esaminatrice
risponde al ricorrente dichiarando come l'osservazione apportata dal
candidato sia generica e non illustri quali risposte corrette avrebbe
fornito. Infatti, sempre secondo l'esaminatrice, sebbene il candidato
abbia sostenuto in sede di ricorso davanti all'autorità inferiore che la
domanda era formulata in maniera troppo vaga atta ad interpretazioni
variegate, egli non ha in alcun modo preso posizione in merito alle
possibili conseguenze ai fini dell'imposta federale diretta, della tassa di
bollo di emissione nonché della tassa di bollo di negoziazione. Il Dr.
Iur. Molino, con sua perizia del 4 gennaio 2008 allegata alla replica del
ricorrente di data 22 gennaio 2008, considera la soluzione del
ricorrente alla domanda 3.1, anche se lapidaria, corretta, in quanto il
problema sarebbe stato visualizzato prendendo in debita
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B-6083/2008
considerazione la problematica delle vecchie riserve; per quanto
attiene poi alla domanda 3.2, risolta anche in maniera succinta, la
risposta alla lettera a) sarebbe pure corretta, mentre la risposta alla
lettera b) sarebbe incompleta per il fatto che occorreva considerare
solo l'approccio statico tralasciando quello dinamico. In duplica
l'esaminatrice specifica, per contro, che la domanda di esame era
volta a sapere le conseguenze fiscali in relazione all'operazione di
riorganizzazione e non dell'imposizione della struttura riorganizzata.
Pertanto, il candidato non avrebbe dato una risposta puntuale alla
domanda analizzando una costellazione non richiesta, in maniera, tra
l'altro, superficiale. Con ricorso di data 23 settembre 2009,
l'interessato critica la presa di posizione dell'esaminatrice, la quale si
sarebbe contraddetta per ritenere, da una parte importante una
risposta anche a livello di imposta preventiva, dall'altra per non aver
attribuito punti al candidato per il fatto che lo stesso abbia concentrato
la sua risposta sugli effetti della riorganizzazione a livello di imposta
preventiva.
In definitiva, si può osservare come l'esaminatrice si è preoccupata di
prendere posizione alle censure sollevate dal ricorrente specificando
dove e come quest'ultimo non abbia fornito delle risposte esaurienti e
pertinenti a quanto richiesto, mentre che l'interessato ha continuato
con le sue tesi strumentalizzando addirittura le affermazioni
dell'esaminatrice, ma senza spiegare in che misura quest'ultime
sarebbero contraddittorie. Di conseguenza, le conclusioni a cui è
giunta l'esaminatrice sono da approvare e supportare.
4.1.1.2 Preliminarmente, si osserva come per l'esame scritto "IVA" il
ricorrente, tanto con il suo ricorso del 4 dicembre 2006 davanti
all'autorità inferiore richiedeva più 4,25 punti, tanto con ricorso di data
23 settembre 2008 davanti allo scrivente Tribunale, il medesimo non
abbia più indicato i punti che a suo modo di vedere dovrebbe ottenere
in tale sotto-materia. Ad ogni modo, l'interessato, tramite il suo ricorso
inoltrato all'autorità inferiore, come pure con il ricorso davanti allo
scrivente Tribunale, contesta il fatto di non aver ricevuto la totalità dei
punti semplicemente per aver tralasciato di indicare gli articoli di legge
applicabili al caso, mentre le risposte fossero da considerare corrette.
L'esperto della commissione d'esame, dal canto suo in risposta,
puntualizza come determinati punti sono stati attribuiti – a tutti i
candidati – esclusivamente se l'articolo, rispettivamente gli articoli di
legge siano stati menzionati. L'interessato replica osservando come in
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nessun quesito d'esame venga esplicitamente richiesto l'articolo di
legge; men che meno risulta dal regolamento d'esame o dalle relative
direttive che il pieno punteggio viene concesso allorquando l'articolo di
legge venga specificato ponendo così dei problemi di competenza.
Contrariamente al ricorrente, l'esaminatore, in duplica, non ritiene che
tale direttiva di correzione, concordata tra gli esperti ponga dei
problemi di competenza, anzi la stessa salvaguarderebbe la parità di
trattamento tra i candidati, principio invocato proprio dal ricorrente
medesimo. Ma più che altro, il ricorrente non avrebbe ottenuto ulteriori
punti, anche in considerazione del contenuto materiale delle sue
risposte non sempre complete e, soprattutto, non sempre corrette.
Davanti alla scrivente autorità, il ricorrente ribadisce quanto già detto
con i precedenti scritti specificando come le sue "risposte sono state
giudicate materialmente corrette dal primo correttore, ma vengono
inficiate a causa della mancanza della citazione dell'articolo da parte
del secondo correttore".
Tuttavia, dalle prese di posizione dell'esaminatore emerge come il
candidato non ha ottenuto maggiori punti non solo per non aver
indicato l'articolo di legge a suffragio della risposta, ma anche a causa
delle risposte poco precise e in parte errate e dunque non si può che
appoggiare le opinioni espresse dalla commissione d'esame.
4.1.1.3 In conclusione, ripercorrendo le censure del ricorrente e le
relative prese di posizione della commissione d'esame, senza entrare
nel merito delle domande e delle rispettive soluzioni, considerato
come allo scrivente Tribunale viene imposto un certo riserbo di
riesame, non si può che costatare come gli argomenti degli
esaminatori, i quali precisano laddove le risposte del candidato non
sono complete o sbagliate, siano sufficientemente chiari.
4.1.2 Esame orale "fiscale"
L'interessato ritiene di aver svolto un buon esame orale, in particolare
di aver risposto correttamente pure all'ultima domanda dell'esame che
concerneva il risanamento di società sorelle detenute da una persona
giuridica. Egli, con suo ricorso di data 4 dicembre 2006 dinanzi
all'UFFT, asserisce che nel Canton Ticino non si applica la teoria del
triangolo modificata, come dimostrerebbe pure l'allegato C del citato
ricorso, bensì la teoria del triangolo classica con riduzione su
partecipazione a livello di casa madre ed apporto non imponibile alla
società sorella risanata. Il ricorrente, con replica del 22 gennaio 2007
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e successivamente con ricorso del 23 settembre 2008 dinanzi alla
scrivente autorità, aggiunge che secondo le direttive relative
all'ordinamento per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale,
il candidato deve conoscere la prassi del proprio Cantone di lavoro e
del Cantone più popoloso geograficamente limitrofe al Cantone di
lavoro e non occorre conoscere la prassi di tutti e i ventisei Cantoni. In
risposta al ricorso del 4 dicembre 2006, l'esaminatrice dichiara,
invece, che non può esser concesso alcun aumento della nota, in
quanto la teoria del triangolo non si applica alla domanda posta
essendo l'azionista unico una SA: non figura alcun profitto imponibile a
livello della SA, non ponendosi quindi nemmeno la questione di
un'eventuale riduzione per partecipazione. Infatti, a condizione che la
somma dei valori fiscali delle partecipazioni fusionate non superino la
somma dei singoli valori prima della fusione non è dato alcun profitto.
In aggiunta a ciò, in sede di duplica la medesima esaminatrice dichiara
che il caso trattato all'esame avrebbe fatto l'oggetto di tax ruling in
diversi Cantoni e che la sua posizione non sarebbe quindi teorica,
bensì suffragata da prassi riconosciuta. Inoltre, la stessa conclude
asserendo che la risposta del candidato, oggetto di discussione, non
ha portato al candidato una deduzione della valutazione generale
dell'esame orale e che gli esaminatori, in sede di esame, hanno, dopo
lungo tentennare, attribuito al candidato la nota 4,50 pur ritenendo la
sua prestazione più vicino alla nota 4,00.
Nonostante l'ultima affermazione dell'esaminatrice non sia suffragata
da alcuna spiegazione, lascia ben comprendere come un margine di
manovra nel rivedere la nota complessiva del candidato verso l'alto sia
da escludere e ciò a prescindere dalla risposta, più o meno corretta, in
merito al risanamento di società sorelle detenute da una persona
giuridica. A tal proposito si osserva come il ricorrente, tramite i suoi
memoriali e non da ultimo tramite il suo ricorso datato 23 settembre
2008 inoltrato presso lo scrivente Tribunale, non abbia mai trattato
l'esame orale di "fiscale" nel suo complesso circoscrivendo le sue
osservazioni esclusivamente all'ultima domanda e quindi il citato
ricorso, per quanto riguarda la nota nella materia orale "fiscale" è da
considerarsi non sufficientemente sostanziato. Infatti, non basta
dichiarare che la prestazione dell'esame sia, a mente del ricorrente,
buona rinviando, a tale scopo, solo all'ultima domanda. Ad ogni modo,
le osservazioni del ricorrente sono state, tra l'altro, smentite dalle
motivazioni espresse dall'esaminatrice.
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In ultima battuta, doveroso pure precisare come le direttive
dell'ordinamento per l'esame professionale superiore d'esperto fiscale
prevedono, sì, che il candidato deve dimostrare di conoscere
particolarmente bene il diritto fiscale del proprio Cantone di lavoro, ma
prevedono altresì che l'esame verte, di principio, sul diritto fiscale di
tutti i cantoni e che per quanto riguarda le questioni fondamentali, il
candidato deve dimostrare di conoscere le regolamentazioni principali
vigenti in Svizzera (cfr. pag. 10-11 delle "Wegleitung Steuerexperten-
Prüfung").
4.1.3 A ragione di quanto poc'anzi illustrato, si osserva come la
commissione, sia nell'esame scritto "imposte" che all'esame orale
"fiscale", abbia puntualmente preso posizione alle singole
contestazioni avanzate dal ricorrente argomentando in maniera più
che esauriente e con cognizione di causa le proprie conclusioni,
nonché valutazioni dando, altresì, prova di serietà nel compiere il
proprio dovere.
La valutazione da parte della commissione d'esame della nota 3,00
all'esame scritto "imposte", come pure della nota 4,50 all'esame orale
"fiscale" devono essere confermate. Di conseguenza il ricorso del 23
settembre 2008 andrebbe già respinto a questo stadio di disanima
considerato come l'interessato, con una nota media ponderata del
3,70, non adempie a una delle condizioni indispensabili per reputare
l'esame come superato.
4.1.4 Ad ogni buon conto, considerato come all'esame scritto
"imposte" mancherebbero al candidato solo 0.25 punti per raggiungere
95 punti equivalenti alla nota successiva, vale a dire alla nota 3,50,
anche qualora si dovesse assecondare la richiesta del ricorrente che
rivendica appunto la nota 3,50, il medesimo non otterrebbe comunque
la sufficienza nella media ponderata e quindi anche in tale
costellazione l'esame sarebbe pure da considerare non superato.
Infatti, con una nota del 4,00 nel lavoro di diploma (coefficiente 2), una
nota del 3,50 all'esame scritto "imposte" (coefficiente 3), una nota del
4,50 all'esame orale di "fiscale" (coefficiente 2), ne risulterebbe una
media ponderata del 3,92. In virtù dell'art. 34 cpv. 2 dell'ordinanza
sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr, SR
412.101), il quale prevede che le medie sono arrotondate al massimo
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a una cifra decimale, la nota media ponderata del 3,92 equivale in
definitiva ad un 3,90.
4.1.5 A titolo abbondanziale e alfine di non lasciare dubbio alcuno, si
osserva come la costellazione del punteggio, nonché delle note del
ricorrente non rappresenta un caso limite.
Preliminarmente va notato che nell'ambito della legge federale sulla
formazione professionale non esiste un regolamento dei casi limite
che abbia validità generale. Se una regola per i casi limite non è
prevista né nel regolamento d'esame, né nelle direttive corrispondenti,
allora la commissione d'esame stessa può in principio prevedere dei
criteri per il trattamento dei casi limite. Tale competenza risulta dalla
facoltà della commissione d'esame di fissare in modo definitivo le note
dei candidati all'esame (cfr. art. 14 regolamento). Un simile
regolamento deve essere oggettivamente sostenibile ed essere
applicato in modo uguale a tutti i candidati (DTAF 2007/6).
Come risulta dal "Protokoll der Sitzung vom 11. November 2006 in
Bern", protocollo quest'ultimo in possesso della scrivente autorità in
quanto presente in un altro incarto pendente e concernente sempre un
esame professionale d'esperto fiscale di medesimo anno, la
commissione d'esame ha ben definito le regole di come considerare i
casi limite per l'anno 2006. Con tale protocollo, essa ha, dapprima,
stabilito come sia possibile rivedere verso l'alto la nota di una sola
materia circoscrivendo siffatta possibilità, tra l'altro, esclusivamente
agli esami scritti "economia aziendale, contabilità, finanze"
(concedendo al massimo 1 punto supplementare), "imposte"
(concedendo al massimo 1.5 punti supplementari) e all'esame orale
"fiscale" (concedendo al massimo mezzo punto di nota). La medesima
ha in seguito specificato come la nota del lavoro di diploma non possa
essere rivista e come la nota dell'esame orale "fiscale" possa venir
arrotondata di mezzo punto solo se accanto a tale nota gli esaminatori
abbiano posto - letteralmente tradotto - una croce. Tale sorta di
asterisco accanto alla nota dell'esame orale "fiscale" significa che, in
caso fosse appunto necessario per superare l'esame, gli esaminatori
dispongono della facoltà di arrotondare di mezzo punto la nota. Senza
l'asterisco tale eventualità non può essere considerata. Di
conseguenza, nel caso di specie, anche qualora si considerasse
giustificata la nota 3,50 all'esame scritto "imposte", visto come la nota
4,00 per il lavoro di diploma non può venir rivalutata e come la nota
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4,50 attribuita al ricorrente all'esame orale di "fiscale" non può,
nemmeno, esser oggetto di rivalutazione a motivo del fatto che nessun
asterisco figura accanto a tale nota e che anzi, sulla base della duplica
del 16 maggio 2007 dell'esaminatrice, la prestazione del ricorrente
nella materia di cui parola sarebbe più consona alla nota 4,00 che non
alla nota 4,50, il ricorrente non raggiungerebbe, come già appurato al
precedente punto, la sufficienza nella media ponderata. Pacifico,
pertanto, che il caso che ci occupa non rientra in un caso limite
secondo l'ordinamento elaborato dalla commissione d'esame.
5.
In ultima battuta e sulla scorta di quanto trattato ai precedenti punti,
per quanto attiene alla violazione del diritto di essere sentito fatta
valere dal ricorrente, in quanto la decisione impugnata sarebbe
lacunosa nella sua motivazione per non aver considerato, nei
ragionamenti e nelle argomentazioni, le prove e le perizie apportate
dall'interessato si osserva quanto segue.
5.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere
formale (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile1999, Cost., RS 101); la sua violazione comporta
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
probabilità di successo del ricorrente nelle questioni di merito (DTF
127 V 431 consid. 3d/aa, DTF 122 II 464 consid. 4a; JAAC 38.30
consid. 3.1).
Da tale diritto costituzionale sgorga l'obbligo per l'autorità di dover
motivare la sua decisione, la quale è da considerare sufficientemente
motivata allorquando il destinatario ne possa comprendere l'integrale
contenuto, lo possa, altresì, puntualmente contestare, laddove lo
ritenesse opportuno, e allorquando l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo. L'estensione della motivazione dipende
anche dall'oggetto medesimo della decisione, dalla natura dell'affare,
come pure dalle circostanze particolari del caso concreto. In linea di
principio, affinché una decisione sia da ritenere sufficientemente
motivata, basta che l'autorità abbia illustrato, anche brevemente, i
motivi alla base delle sue conclusioni in maniera tale che l'interessato
possa seguirne i ragionamenti potendo, se del caso, contestare con
piena cognizione di causa i punti non condivisi. Inoltre, l'autorità non è
tenuta a esporre tutti i fatti, mezzi di prova e censure sollevate dalle
parti, bensì può selezionare gli argomenti che ritiene pertinenti (DTF
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130 II 530 consid. 4.3, DTF 129 I 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid.
2b).
5.2 In particolare, per quanto concerne una decisione inerente la
valutazione di prestazioni d'esame, la stessa è da ritenere
sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 29 Cost., se riporta, anche
in modo succinto, le risposte corrette, incomplete ed errate del
candidato. Inoltre, la decisione deve essere impostata in maniera tale
che l'autorità di ricorso possa ripercorrere e ricostruire lo svolgersi e
l'apprezzamento dell'esame così da poter esaminare come la
valutazione dell'esame sia stata intrapresa (decisione del Tribunale
federale 2P.23/2004 del 13 agosto 2004 consid. 2.2). Quanto precede
presuppone, ad ogni modo, che le censure sollevate siano state
sufficientemente sostanziate (DTF 121 I 225 consid. E.2).
5.3 Nel caso che ci occupa, come si è potuto in parte già appurare nel
verificare le argomentazioni e le valutazioni della commissione
d'esame nella prova scritta "imposte" e la prova orale "fiscale",
l'autorità inferiore ha tenuto sufficiente conto delle censure sollevate
dal ricorrente, nonché delle risposte degli esaminatori considerando
queste ultime, a giusta ragione, sufficientemente condivisibili.
L'autorità inferiore, la quale manifesta di essersi confrontata con le
motivazioni degli esaminatori e le ritiene plausibili, non è tenuta a
riportare in modo esplicito le loro risposte (DTF 130 II 530 consid. 4.3).
In quest'ottica non è ravvisabile una violazione del diritto di essere
sentito.
5.4 A tal proposito, doverosa un precisazione in merito alla presa di
posizione della commissione d'esame nella materia "economia
aziendale, contabilità, finanze". Infatti, l'esperto, il quale ha rivisto
verso l'alto di ben 9 punti la prova del ricorrente, non ha specificato i
motivi alla base della sua precedente e nuova valutazione.
Comportamento quest'ultimo ravvisato dal ricorrente e pure criticato
dall'UFFT, il quale ha tuttavia tranciato il problema di sapere se fosse
stato violato o meno il diritto di essere sentito asserendo che il
candidato ha potuto prendere posizione e criticare l'esame nel merito
sulla base degli atti a sua disposizione concludendo che anche se
fosse stata assegnata una nota sufficiente in tale materia, a causa dei
risultati insufficienti ottenuti in altre due materie, il ricorrente non
avrebbe comunque ottenuto la promozione. Tali argomenti dell'autorità
inferiore non sono del tutto condivisi dallo scrivente Tribunale anche se
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giunge alla medesima conclusione. In primo luogo, occorre specificare
come, in applicazione dell'art. 35 cpv. 3 PA, un aumento del punteggio
a favore del candidato non necessita per forza di cose una
motivazione. Vero per contro che l'esaminatore avrebbe dovuto
chiarire il motivo della mancata aggiudicazione degli ulteriori punti
richiesti dal ricorrente. In secondo luogo, anche qualora risultasse
superfluo per il candidato sapere dove e come ha sbagliato, in quanto,
ad ogni modo, la prova complessiva sarebbe da ritenere non superata,
nel caso specifico questa costellazione non può essere considerata
come adempiuta sulla base delle motivazioni dell'UFFT. Infatti,
secondo il regolamento e il protocollo della commissione d'esame di
data 11 novembre 2006, anche con due insufficienze è possibile
superare l'esame, se la nota media, ponderata e totale, è uguale o
superiore al 4,00. Tuttavia, come ampiamente illustrato al
considerando cinque della presente decisione, a prescindere dalla
nota nella materia "economia aziendale, contabilità e finanze", il
ricorrente non raggiungerebbe comunque la nota media ponderata del
4,00. Per questo motivo e per nessun altro, sarebbe inopportuno e
soprattutto contrario all'economia processuale ritornare l'incarto
all'istanza inferiore al fine che la stessa possa sanare la violazione di
cui parola. Consolidata giurisprudenza prevede infatti che bisogna
evitare di causare procedure "a vuoto" (formalistischer Leerlauf)
destinate solo a ritardare l'andamento dell'intera vertenza (DTF 116 V
182 cons. 3d).
6.
Considerato quanto precede, il ricorso si rivela infondato e per questo
motivo va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura è giustificato addossare al ricorrente le
spese processuali per un importo complessivo di fr. 1'100.-. Esso verrà
computato con l'anticipo di fr. 1'300.- versato dal ricorrente entro il
termine fissato con ordinanza del 29 settembre 2008 (art. 63 cpv. 1 e
4bis PA). Il Tribunale amministrativo federale rimborserà al ricorrente la
differenza. Quale parte soccombente, al ricorrente non viene
assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1
PA).
8.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
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ricorso di diritto pubblicoo al Tribunale federale (art. 83 let. t della
Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF, SR 173.110).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr.1'100.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 1'300.-. La differenza
verrà versato al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale entro
un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata);
- autorità inferiore (n. di rif. 122; Raccomandata; allegati di ritorno);
- autorità di prima istanza (Raccomandata; allegati di ritorno).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
Data di spedizione: 5 Maggio 2009
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