Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-6085/2008
Sentenza del 16 febbraio 2011
Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Frank Seethaler, Stephan Breitenmoser,
cancelliere Ciro Papini.
Parti A._______ SA,
patrocinata dall'Avv. B._______,
ricorrente,
contro
Commissione federale delle case da gioco, Eigerplatz 1,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto sanzione (art. 51 LCG).
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Fatti:
A.
La A._______ SA (di seguito: ricorrente, A._______ SA, casa da gioco)
dispone dall'11 novembre 2002 di una concessione di sito e di gestione
per case da gioco di tipo A.
B.
Con scritto del 3 gennaio 2008 (cfr. pag. 037 dei documenti allegati alla
risposta del 19 novembre 2008; in seguito indicato solo con il numero di
paginatura), la casa da gioco informava la Commissione federale delle
case da gioco (in seguito; autorità inferiore, CFCG) di avere licenziato
due collaboratori (un "table manager" e un "croupier") per gravi motivi e di
averli denunciati all'autorità penale per malversazioni.
C.
A seguito di tale comunicazione, la CFCG chiedeva alla A._______ SA
con scritto del 10 gennaio 2008 (035), di trasmetterle un rapporto
dettagliato sull'avvenuto e di informarla minuziosamente in merito alle
inchieste penali scaturite da suddetta denuncia. Inoltre, la CFCG
richiedeva entro il 20 gennaio 2008 i piani di lavoro per l'anno 2007 degli
impiegati implicati così come le registrazioni eventuali dei giocatori
implicati nelle irregolarità nell'ambito del riciclaggio di denaro nonché una
presa di posizione della stessa A._______ SA, sulle irregolarità in
discussione. Con lo stesso scritto la CFCG invitava la casa da gioco a
voler provvedere alla conservazione di ogni mezzo di prova oltre che a
informarla sulle misure immediatamente adottate nel caso concreto e su
quelle previste per garantire che in futuro tali irregolarità non abbiano più
a ripetersi (035).
D.
Dal rapporto del 18 gennaio 2008 (034) trasmesso dalla A._______ SA
alla CFCG, si evince che le malversazioni perpetrate dai due ex-impiegati
consistevano nella gestione scorretta dell'andamento del gioco ad un
tavolo (roulette): infatti, il croupier, una volta sentite le puntate espresse a
voce da un cliente, non piazzava immediatamente i gettoni su un
determinato numero o una serie di numeri, ma li collocava in un secondo
tempo nelle vicinanze dello zero. Dopo che la biglia della roulette si
fermava, il croupier pagava al cliente una "vincita". Il fatto sarebbe stato
scoperto analizzando le videoregistrazioni del 20 dicembre 2007, giorno
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in cui un tavolo (AR 05) avrebbe realizzato perdite consistenti. In
occasione dell'audizione del 30 dicembre 2007 il croupier avrebbe
confermato i fatti dichiarando complice un supervisore. La ricorrente
indicava inoltre, che in aggiunta alle misure immediate prese nei confronti
dei due collaboratori autori delle irregolarità (licenziamento e denuncia),
avrebbe indetto delle consultazioni, in quel momento ancora in corso, con
i settori "operations" e "sorveglianza" aventi quale obiettivo quello di
rivedere e verificare l'efficacia delle esistenti misure anti-frode. La
direzione si era, infatti, già preoccupata del fatto che il settore tavoli
segnasse preoccupanti sbalzi di risultato, in special modo durante
momenti di debole affluenza di giocatori motivo per cui avrebbe
intensificato i controlli in sala da parte dei "supervisor tavoli" e della
sorveglianza video. Inoltre, fa sempre rilevare la A._______ SA, già nel
corso del mese di novembre 2007, la casa da gioco avrebbe deciso di
implementare da gennaio 2008, il rimescolamento a scadenza trimestrale
del personale operativo. Infine, la sorveglianza e il settore "operations"
avrebbero tenuto incontri regolari al fine di ottimizzare le procedure in
questione.
E.
A seguito dei fatti suesposti, con scritto del 26 marzo 2008 (028), la
CFCG informava la A._______ SA che era stata aperta un'inchiesta
amministrativa nei suoi confronti e che nell'ambito della stessa, la CFCG
avrebbe effettuato un sopralluogo allo scopo di eseguire un esame più
approfondito, non solo circoscritto alle presunte malversazioni. Durante
tale controllo, avvenuto come prima annunciato il 28 marzo 2008, i
collaboratori del Segretariato della CFCG avrebbero interrogato vari
impiegati e dirigenti della casa da gioco, chiedendo la produzione di tutti i
verbali del consiglio d'amministrazione dal 2006, nonché i verbali dei
colloqui con quegli impiegati che, in passato, avrebbero frequentato una
casa da gioco illegale in Italia.
Vista la mancata consegna immediata dei suddetti documenti, in data 2
aprile 2008, il direttore del Segretariato della CFCG sollecitava
telefonicamente il presidente del consiglio d'amministrazione della
A._______ SA a dare seguito alla richiesta. Venendo meno
all'assicurazione data di provvedervi entro il venerdì 4 aprile 2008, lo
stesso giorno la CFCG emanava una decisione (031), ingiungendo alla
A._______ SA e al suo responsabile su comminatoria penale in caso di
disobbedienza, di inviare immediatamente detti verbali via fax e di tenerli
a disposizione per il lunedì 7 e il martedì 8 aprile 2008 presso la casa da
gioco, data in cui i collaboratori della CFCG, come anticipato con scritto
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del 4 aprile 2008 (032), avrebbero proceduto a degli ulteriori sopralluoghi.
In occasione di questi utlimi, la CFCG avrebbe a suo avviso accertato
diverse irregolarità e lacune, in particolare nell'ambito della sicurezza, del
controllo del flusso di denaro e del rispetto dei procedimenti interni. Con
decisione 18 aprile 2008 (041) la CFCG ordinava alla A._______ SA di
provvedere immediatamente affinché la videosorveglianza nel settore dei
giochi da tavolo fosse effettuata costantemente dall'apertura alla chiusura
dei tavoli da almeno un collaboratore.
F.
Con il progetto di decisione del 19 maggio 2008 (012) la CFCG
prospettava alla A._______ SA l'adozione di una sanzione amministrativa
congiuntamente all'obbligo per la casa da gioco, di nominare un nuovo
direttore che svolgesse la propria funzione a tempo pieno. Con le sue
osservazioni la A._______ SA postulava l'abbandono del procedimento
amministrativo.
G.
Con decisione del 25 agosto 2008 la CFCG imponeva alla A._______ SA
il pagamento di una sanzione del valore di Y._______ mio di franchi pari
al 1% del prodotto lordo dei giochi conseguito nel 2007 (pari a ca.
X._______), oltre ai costi di procedura. L'autorità inferiore riteneva che la
A._______ SA fosse contravvenuta alle normative in materia di case da
gioco, reputando di media gravità le infrazioni riscontrate.
Nella querelata decisione, la CFCG rilevava, come nel settore della
sorveglianza fossero impiegati quattro collaboratori, oltre al responsabile
della sicurezza, signor C._______. Secondo il piano di lavoro, la
videosorveglianza sarebbe stata garantita tutti i giorni dell'anno tra le
11:45 e le 04:15 (da domenica a giovedì) e tra le 11:45 e le 05:30
(venerdì e sabato). Durante i controlli, i collaboratori del Segretariato della
CFCG avrebbero appurato che la videosorveglianza sarebbe stata
garantita da un unico collaboratore, il quale, in base alle mansioni
elencate nel suo contratto di lavoro, avrebbe dovuto svolgere
contemporaneamente altre attività nell'ambito della sicurezza. Nel corso
di un controllo a campione, i collaboratori della CFCG avrebbero
riscontrato inoltre, che in prima mattinata di domenica 6 aprile 2008,
l'addetto alla videosorveglianza avrebbe lasciato l'apposito locale per 34
minuti a seguito di un evento esterno. La CFCG ne deduceva che
l'occupazione costante del locale di videosorveglianza così come previsto
dalla legge non fosse garantita. Inoltre, sosteneva che anche nel
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momento in cui le garanzie minime imposte dalla legge in merito alla
videosorveglianza fossero state rispettate, un addetto non sarebbe
riuscito da solo a garantire un controllo effettivo, dovendo egli sorvegliare
38 tavoli. A mente dell'autorità inferiore anche la sorveglianza nella sala
sarebbe stata insufficiente, in quanto un solo addetto doveva talvolta
sorvegliare più di due tavoli. La CFCG osservava che il settore dei tavoli
da gioco presenterebbe un rischio più elevato nella misura in cui,
contrariamente a quanto accade nell'ambito degli apparecchi automatici
da gioco, il flusso di denaro non può essere sorvegliato elettronicamente.
Secondo la CFCG il sistema di controllo della A._______ SA non avrebbe
tenuto conto di tale rischio e sottolineava che l'esame a posteriori delle
operazioni di gioco da parte degli addetti alla sorveglianza, in base ad un
programma predefinito, non sarebbe stato efficace perché prevedibile. Al
momento degli atti imputati mancava quindi, secondo la CFCG, una
concezione della sicurezza idonea e di rimando mancava un requisito
previsto dalla concessione.
I collaboratori del Segretariato della CFCG avrebbero inoltre appurato
che non era pienamente rispettata la disposizione secondo la quale il
flusso del denaro e dei gettoni tra gli apparecchi automatici per i giochi
d'azzardo, i singoli tavoli da gioco, i contenitori per le mance, le casse e la
cassaforte sarebbero dovuti essere costantemente sorvegliati ed il valore
del denaro riconoscibile. Per un lasso di tempo il denaro sul tavolo nella
sala di conteggio non veniva più inquadrato dal sistema di
videosorveglianza, ossia nel momento in cui la “cassetta vuota” non era
rivolta verso l'obiettivo della telecamera (cfr. decisione del 25 agosto
2008, pt. 3 a).
L'autorità inferiore avrebbe infine riscontrato delle irregolarità nel rispetto
dei procedimenti interni, per quanto concerne la pronuncia dell'annuncio
dopo il quale non sono più ammesse puntate.
Nel complesso la CFCG riteneva che la A._______ SA disponesse
fondamentalmente degli strumenti per gestire in modo irreprensibile la
casa da gioco, ma la presenza di un numero non indifferente di lacune
soprattutto nei settori più sensibili, dimostrerebbe che tali strumenti non
sarebbero stati utilizzati efficacemente. In combinazione con delle
carenze che sarebbero state accertate dalla CFCG a livello di direzione
operativa, la situazione non permetteva di ammettere le sufficienti
garanzie per un'attività irreprensibile della casa da gioco richiesta dalla
legge. La CFCG sottolineava inoltre, che nonostante la scoperta delle
irregolarità a fine 2007, la direzione della casa da gioco non avrebbe
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adottato con incisività le misure necessarie.
Per stabilire l'importo della sanzione da applicare al caso concreto la
CFCG considerava che la A._______ SA avesse violato la concessione
in settori molto sensibili come quelli della sicurezza. Inoltre, secondo la
CFCG, non sarebbe stato possibile fissare l'importo sanzionatorio sulla
base del guadagno ottenuto dalla casa da gioco poiché impossibile da
quantificare, visti i numerosi fattori sconosciuti da considerare e riteneva
quindi adeguato fissare l'importo della sanzione sulla base della
percentuale del prodotto lordo dei giochi, realizzato dalla ricorrente
nell'anno d'esercizio precedente. L'autorità considerava altresì, che la
casa da gioco e i suoi amministratori fossero a conoscenza delle suddette
lacune, grazie anche ai rapporti fatti del responsabile della sicurezza di
recente nomina. Per questo motivo la CFCG deduceva che la ricorrente
avesse sottovalutato il problema. D'altra parte la CFCG sottolineava di
aver considerato che la videosorveglianza fosse stata ristrutturata, che
fosse stato assunto personale supplementare, che fossero state installate
telecamere aggiuntive e introdotti nuovi procedimenti sulla base dei
risultati degli audit interni nonché approvati vari aggiornamenti (come ad
esempio la sostituzione degli "hard ware").
La CFCG evidenziava infine come la ricorrente non avesse dato seguito a
proposte avanzate dal responsabile della sicurezza, come ad esempio
quelle in merito ai problemi legati al "cash desk" e all'idea di introdurre un
sistema di controllo delle chiavi. Ciononostante, il fatto che la A._______
SA avesse implementato diverse misure o che intendesse farlo in futuro,
avrebbe indotto l'autorità inferiore a scegliere una sanzione il cui importo
si troverebbe nella fascia sanzionatoria inferiore.
H.
Con ricorso del 23 settembre 2008 la ricorrente ha impugnato tale
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando in via
principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione
impugnata, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In via subordinata
postula l'accoglimento del ricorso e chiede che la decisione sia riformata
nel senso che l'ammontare della sanzione a carico della A._______ SA
venga ridotto a 100'000 franchi; protestate tasse, spese e ripetibili.
In merito alle carenze nel contesto della videosorveglianza la ricorrente
sostiene innanzitutto che la CFCG omette di tenere in debita
considerazione le misure adottate dalla casa da gioco per ottemperare ai
requisiti imposti in ambito di sorveglianza. In particolare l'autorità inferiore
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non avrebbe considerato la ristrutturazione della videosorveglianza,
l'assunzione di personale supplementare passato ad un effettivo di 16
persone nel settore della sicurezza, l'installazione di telecamere
aggiuntive, l'introduzione di nuovi procedimenti sulla base dei risultati
degli audit interni. Già per questo motivo, secondo la ricorrente, la
decisione impugnata, carente di motivazione, andrebbe annullata.
Per la ricorrente le misure intraprese rappresenterebbero degli interventi
massicci e rilevanti nei settori della sicurezza. Sarebbe quindi
contraddittorio riconoscere alla A._______ SA il merito di aver fatto
esaminare la situazione al nuovo responsabile della sicurezza e dall'altra
rimproverare alla casa da gioco di non aver saputo individuare le
situazioni critiche. Dedurre poi dalle malversazioni avvenute all'interno
della casa da gioco, che la sorveglianza fosse lacunosa, costituirebbe
secondo la ricorrente una strumentalizzazione, posto che le irregolarità
sarebbero state pianificate in modo tale che anche controlli più restrittivi
non avrebbero potuto individuarle. Al contrario di quanto proposto dalla
CFCG, il fatto stesso che le irregolarità fossero state scoperte in
occasione di controlli interni, avvalorerebbe l'efficacia di questi ultimi.
L'assenza dell'addetto alla sorveglianza dall'apposito locale, costituirebbe
inoltre per la ricorrente, un episodio unico del tutto eccezionale,
essendosi quel giorno verificato un incidente che avrebbe comportato il
suo intervento all'esterno del locale. L'assenza non avrebbe però avuto
nessuna conseguenza.
Con riferimento al controllo successivo delle operazioni da gioco da parte
degli addetti alla videosorveglianza, la ricorrente contesta che difettino
nella casa da gioco, le risorse per un controllo successivo accurato e
contesta pure, che tali controlli sarebbero inefficaci poiché effettuati in
base ad un piano prestabilito e dunque prevedibile. Per la ricorrente
proprio la certezza e la sistematicità di un controllo successivo, effettuato
sulla base di un piano predefinito, possono avere un effetto deterrente sul
commettere delle irregolarità.
Per quel che riguarda il controllo del flusso di denaro, per la ricorrente, la
semplice circostanza secondo cui, per un breve intervallo nel locale
conteggio il denaro non sarebbe più stato visibile alla telecamera, non
permette di ipotizzare una perdita di controllo tale da comprometterne la
sorveglianza.
La ricorrente rimprovera inoltre alla CFCG, di aver omesso di indicare
quali sarebbero state le misure concrete da proporre al consiglio di
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amministrazione, rispettivamente quelle "misure richieste dalla legge" da
adottare. Dalla decisione impugnata, non si dedurrebbe, infatti, se e in
che misura, sarebbe stato possibile risolvere le criticate lacune.
Per quel che riguarda i ritardi nell'evasione delle richieste della CFCG, la
A._______ SA sostiene che questi sarebbero da ricondurre a questioni di
natura pratica, legate alla preparazione della documentazione richiesta,
rispettivamente alle scadenze molto brevi con le quali l'autorità inferiore
avrebbe impartito i termini. A mente della ricorrente, dei ritardi occasionali
non rappresenterebbero automaticamente degli atteggiamenti
ostruzionistici e che in nessun modo potrebbero essere ragionevolmente
interpretati come renitenza. Detta renitenza a produrre la
documentazione sarebbe del resto in contraddizione con la piena
collaborazione mostrata dalla A._______ SA nel contesto dell'inchiesta
amministrativa.
La A._______ SA ritiene anche, che le segnalazioni risalenti al 9 giugno
2006 e al 26 luglio 2006 (038), fatte dell'ex collaboratore alla A._______
SA in merito ai sospetti su alcuni impiegati della casa da gioco che
avrebbero commesso atti fraudolenti avvalendosi della complicità di
alcuni clienti, sarebbero state poco attendibili (cfr. 059), poiché dal
rapporto di polizia del 29 gennaio 2008, risulterebbe che le malversazioni
imputate ai due ex collaboratori sono state commesse tra il 1o gennaio
2007 fino al giorno del loro arresto, avvenuto il 30 dicembre 2007.
Secondo la ricorrente dagli atti dell'inchiesta penale, non sarebbe quindi
possibile dedurre che analoghe infrazioni sarebbero state perpetrate a
suo danno già durante il 2006. Inoltre, verifiche interne da parte della
casa da gioco, estese anche al 2006, avrebbero confermato l'assenza
d'irregolarità durante quell'anno.
Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, la ricorrente
rimprovera alla CFCG di usare argomentazioni volte solo a voler
massimizzare i propri introiti. Per la ricorrente è infondato parlare di
guadagno che la casa da gioco avrebbe conseguito risparmiando in
termini di salari per l'insufficiente numero di addetti al settore della
sorveglianza. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe omesso di
considerare i notevoli costi dei quali la casa da gioco si è fatta carico per
aumentare gli effettivi nel settore della sicurezza. La ricorrente contesta
anche l'entità della sanzione, dato che il suo importo sarebbe vicino al
valore massimo previsto dalla legge e quindi del tutto sproporzionato. Alla
luce degli sforzi compiuti e della collaborazione prestata nel corso della
procedura amministrativa, ritenuta la breve durata della presunta
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situazione illegale, la ricorrente ritiene che la sanzione inflitta, dovrebbe
essere sensibilmente ridotta.
I.
Con risposta del 19 novembre 2008 la CFCG propone la conferma della
decisione e di conseguenza la reiezione del gravame, con tasse e spese
a carico della ricorrente.
L'autorità inferiore riprende i motivi elencati nella decisione impugnata e
ribatte alla critica di contraddittorietà sottolineando che risulterebbe
evidente come le misure adottate dalla A._______ SA volte ad aumentare
il numero di collaboratori addetti alla sorveglianza, sarebbero conseguite
all'apertura del procedimento amministrativo nei suoi confronti, che i
controlli interni non sarebbero stati in grado di scoprire tempestivamente
gli atti illeciti nella sala da gioco e che l'amministrazione della casa da
gioco avrebbe accettato solo in parte, le proposte di ristrutturazione
avanzate dall'addetto alla sicurezza. La prevedibilità dei turni di lavoro e
dei piani di controllo non avrebbe fatto, secondo la CFCG, che facilitare le
cose agli autori dei fatti censurati.
In merito alle segnalazioni avvenute nei mesi di giugno e luglio del 2006
da parte dell'ex-collaboratore della A._______ SA su eventuali atti
fraudolenti verificatisi all'interno della casa da gioco, la CFCG è
dell'opinione che tali informazioni, tanto più che non si trattavano di
segnalazioni anonime, avrebbero dovuto mettere in allerta la casa da
gioco e la direzione avrebbe dovuto reagire tempestivamente
intensificando i controlli interni relativi all'attività di gioco. Dagli atti non
risulterebbe tuttavia che ciò sarebbe avvenuto. Il consiglio di
amministrazione avrebbe infine preso atto del rapporto dell'addetto alla
sicurezza e alla videosorveglianza soltanto in occasione della seduta del
29 aprile 2008 nonostante egli avesse segnalato la mancanza di
personale nel settore della videosorveglianza, già nel rapporto di febbraio
2008.
Per quel che riguarda la sanzione emanata, la CFCG ritiene che una
sanzione di 100'000 franchi come richiesto in via subordinata dalla
ricorrente e corrispondente ad un minimo del prodotto lordo dei giochi,
sarebbe del tutto irrisoria ed inefficace.
J.
Con replica del 23 dicembre 2008 la ricorrente si riconferma nelle
conclusioni formulate con il ricorso.
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Essa ribadisce essenzialmente quanto allegato in quella sede e in
particolare rileva che nei settori della videosorveglianza e della
sorveglianza del flusso di denaro e dei gettoni non vi sarebbero state
lacune, oltre a sottolineare la tempestività dell'adozione di misure nei detti
settori e ciò non solo a seguito del procedimento amministrativo.
Sull'assenza dal locale sorveglianza dell'addetto in servizio il giorno 6
aprile 2008, la ricorrente sottolinea l'eccezionalità della circostanza che
non avrebbe inoltre avuto conseguenze. I piani di lavoro predisposti dalla
casa da gioco per gli addetti alla sorveglianza, attesterebbero del resto, la
copertura per l'intero periodo di attività dei tavoli da gioco. Secondo la
A._______ SA non è possibile inoltre affermare che la casa da gioco non
avrebbe considerato le segnalazioni esterne in merito a possibili
malversazioni, così come non si può dedurre che il verificarsi di
quest'ultime ai danni di una casa da gioco, significhi automaticamente
che vi sia stata una mancanza nei sistemi di controllo interno, senza tra
l'altro considerare la particolare astuzia mostrata dagli accusati nella
realizzazione delle malversazioni.
Riguardo invece al controllo del flusso del denaro, la ricorrente precisa
che l'inconveniente tecnico che ne impediva la ripresa ininterrotta,
sarebbe stato risolto in tempi brevi e le garanzie per un controllo
irreprensibile e affidabile sarebbero sostanzialmente sempre state date.
Per il resto la A._______ SA premette che nell'ambito delle ispezioni
successive all'entrata in vigore delle modifiche delle disposizioni in
materia di videosorveglianza, la CFCG non avrebbe avanzato alcuna
contestazione.
Per quanto riguarda il ritardo nella trasmissione dei documenti richiesti
dalla CFCG, la A._______ SA si giustifica con la mancanza del tempo
necessario per allestire la documentazione e raccogliere le informazioni
richieste.
Per la ricorrente, la CFCG non avrebbe nemmeno sostanziato come
avrebbe ponderato gli elementi oggettivi e soggettivi nell'ambito della
commisurazione della sanzione. Tale mancanza non permetterebbe alla
ricorrente di esprimersi con pertinenza a tal proposito e rappresenterebbe
quindi una violazione del diritto di essere sentita.
K.
Con duplica del 30 gennaio 2009 la CFCG propone la conferma della
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decisione e di conseguenza la reiezione del gravame, con tasse e spese
a carico della ricorrente.
Essa mantiene essenzialmente le motivazioni e le conclusioni della
decisione impugnata, ribadendo che, di fatto, già al momento in cui si
sono verificati i casi di truffa, la sicurezza all'interno della casa da gioco
fosse insufficiente. Sia le segnalazioni esterne di un ex collaboratore sia il
mancato rispetto dei procedimenti interni nel settore dei tavoli da gioco,
segnalato dall'organo interno di sorveglianza, sono in sostanza rimasti
senza riscontro, giacché la ricorrente non avrebbe mai comprovato di
aver intensificato i controlli interni così come ci si sarebbe potuto
ragionevolmente attendere. A mente dell'autorità inferiore non sarebbe
inoltre per nulla eccezionale, ma quasi logica conseguenza di una
negligente organizzazione del lavoro dovuta anche all'accumularsi di
mansioni su una sola persona, l'episodio dell'assenza dell'addetto alla
sorveglianza dall'apposito locale il giorno 6 aprile 2008. In ogni caso la
decisione di sottoporre ad analisi la concezione della sicurezza nella casa
da gioco, sarebbe da considerarsi tardiva sia tenendo conto della durata
delle malversazioni avvenute e del tempo di reazione della ricorrente
nell'affidare l'incarico di allestire un rapporto sulla sicurezza nonché nel
prenderne conoscenza. Riguardo al riconoscimento delle malversazioni,
per la CFCG non è stata tanto l'artificiosità della truffa messa in atto,
bensì il sistema di controllo lacunoso, nel contesto di una concezione
della sicurezza e della sorveglianza carenti, che non ne ha permesso
l'identificazione tempestiva.
L.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della Legge sul Tribunale
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amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra cui quella della
CFCG.
Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 lett. a PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione (art. 50 cpv. 1 PA). L'atto di ricorso del 23 settembre 2008 è
quindi tempestivo. I requisiti concernenti la forma e il contenuto del
memoriale di ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA). L'anticipo delle spese è
stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli altri presupposti
processuali sono parimenti adempiuti (art. 44 segg. PA). Il rappresentante
della ricorrente ha infine giustificato i suoi poteri con valida procura scritta
(art. 11 cpv. 2 PA). Del pari, adempiuti tutti gli altri presupposti
processuali, il gravame è dunque ricevibile.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua,
il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, , N 2.2.6.5).
Principale punto litigioso della presente procedura è la contestazione da
parte della A._______ SA di aver violato i suoi obblighi legali in materia di
sicurezza e di videosorveglianza come ritenuto dalla CFCG. Contestata,
è pure la violazione dell'obbligo della casa da gioco d'informare e di
trasmettere dei documenti richiesti dalla CFCG. La A._______ SA ritiene
di non aver violato alcuna norma e che non le si possa quindi infliggere
alcuna sanzione. Quest'ultima sarebbe in ogni caso eccessivamente
elevata, dato che la CFCG non avrebbe preso in debita considerazione
gli sforzi intrapresi dalla ricorrente a favore del rispetto delle norme in
materia di sicurezza e sorveglianza. La ricorrente denuncia infine
l'omissione da parte della CFCG delle misure concrete da prendere per
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evitare una sanzione, nonché degli elementi che l'autorità inferiore
avrebbe ponderato nella sua commisurazione, violando in tal senso il
diritto di essere sentito della ricorrente.
Sarà pertanto oggetto dei considerandi che seguono, l'esame della
portata di un'eventuale violazione delle norme legislative ed esecutive
così come della concessione da parte della ricorrente e dell'eventuale
vantaggio da essa conseguito, che potrebbero giustificare una sanzione.
3.
La ricorrente menziona a più riprese come gli sforzi e gli investimenti da
lei intrapresi ai fini di migliorare la sicurezza e i sistemi di controllo interni
non siano stati presi in considerazione da parte della CFCG, né
nell'ambito dell'esame di un'eventuale infrazione alla legge e alla
concessione, né per quel che riguarda la commisurazione della sanzione.
Inoltre, la ricorrente censura che la CFCG non avrebbe motivato l'importo
della sanzione, omettendo i criteri presi in considerazione per il suo
calcolo ed evitando di indicare la natura concreta delle misure da
prendere. In questo senso la ricorrente censura una violazione
dell'obbligo di motivare una decisione implicante degli oneri e di rimando
una violazione del diritto di essere sentita.
3.1. Essendo di natura formale, la censura della violazione del diritto di
essere sentiti dev'essere trattata prioritariamente (DTF 124 I 49,
consid. 1). Fondato sull'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 19
aprile 1999 (Cost.; RS 101), il diritto di essere sentiti comporta
effettivamente anche l'obbligo per l'autorità di analizzare gli argomenti
delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le
quali li accoglie o vi si scosta motivando la decisione da lei resa (DTF 130
II 530, consid. 4.3). Secondo giurisprudenza, questo diritto - ancorato
espressamente anche nell'art. 35 PA - non impone all'autorità di esporre
e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti
(DTF 130 II 530, consid. 4.3; DTF 126 I 97, consid. 2b). È tuttavia
necessario che l'autorità citi, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il
suo ragionamento e che l'hanno condotta alla decisione presa. La
motivazione addotta deve, infatti, permettere all'interessato di rendersi
conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene
comunicata, non da ultimo nell'ottica di una sua eventuale impugnazione
(DTF 129 II 232, consid. 3.2.; DTF 126 I 97, consid. 2b).
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3.2. Nella specifica circostanza, tenuto conto che le censure formali,
sollevate dalla ricorrente sono in gran parte legate agli aspetti materiali
del caso, la questione a sapere se il diritto di essere sentito sia stato in
concreto violato può a questo stadio dell'esame restare aperta e sarà
ripresa nei considerandi dedicati all'esame della sanzione (cfr. consid.
6.4. e segg.).
4.
4.1.
La Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case
da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG, RS 935.52) disciplina il gioco
d'azzardo con possibilità di vincita in denaro o di altri vantaggi pecuniari,
nonché il rilascio di concessioni, la gestione e l'imposizione fiscale delle
case da gioco (art. 1 LCG). Tra gli scopi, la legge prevede quello di
garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi nonché impedire la
criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse
(art. 2 cpv. 1 lett. a. e b. LCG). Giusta l'art. 14 cpv. 1 LCG, la concezione
della sicurezza deve contemplare le misure che la casa da gioco intende
adottare per garantire lo svolgimento sicuro dei giochi, nonché per
prevenire la criminalità e il riciclaggio di denaro.
Fondandosi sull'art. 14 cpv. 3 LCG in relazione con art. 58 LCG, il
Consiglio federale ha emanato le disposizioni d'esecuzione in materia di
sicurezza e sorveglianza. Un'applicazione delle disposizioni sulla
realizzazione della concezione della sicurezza adeguata alle costanti
evoluzioni tecniche ha imposto che il Consiglio federale potesse
aggiornare rapidamente le esigenze a livello di ordinanza. Alla luce della
situazione al momento della promulgazione della LCG, anche un
disciplinamento esaustivo a livello di legge delle misure previste appariva
poco plausibile, non da ultimo a causa della scarsa esperienza della
Svizzera in questo settore. Il Consiglio federale si era quindi riservato di
fissare le premesse a livello di ordinanza e, se necessario, adeguarle alle
conoscenze più recenti (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26
febbraio 1997 concernente la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle
case da gioco, no 97.018, FF 1997 III 129, pag. 147 [in seguito:
Messaggio LCG]).
A questo proposito, l'art. 27 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 24
settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle
case da gioco; OCG; RS 935.521) stabilisce che la casa da gioco deve
disporre di una concezione di sicurezza in grado di garantire, tra l'altro,
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Pagina 15
che le azioni e gli eventi illeciti siano scoperti tempestivamente e che le
attività nella sala di gioco siano sorvegliate, in particolare ai tavoli da
gioco e agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo (art. 27 lett. d
OCG) e che il flusso di denaro sia regolato, segnatamente per impedire
reati patrimoniali (art. 27 lett. e OCG). L'art. 30 cpv. 1 OCG impone poi tra
l'altro alle case da gioco di dotarsi di un sistema di videosorveglianza,
conforme alle esigenze fissate dal Dipartimento (art. 30 cpv. 7 OCG).
Tali esigenze sono contenute nell'Ordinanza del Dipartimento federale di
giustizia e polizia del 24 settembre 2004 sui sistemi di sorveglianza e sul
gioco d'azzardo (Ordinanza sul gioco d'azzardo; OGAz; RS 935.521.21).
L'art. 3 lett. a - e OGAz prevede che devono essere sorvegliati
ininterrottamente 24 ore su 24 mediante un sistema di videosorveglianza
l'area d'accesso alla casa da gioco; le sale da gioco; le casse; i locali in
cui sono custoditi, depositati, trasportati o contati denaro, gettoni o
strumenti di gioco; i luoghi in cui sono collocati il sistema elettronico di
conteggio e di controllo (SECC) e il sistema di jackpot (sistema di
controllo dello jackpot), oltre ai tavoli e gli apparecchi automatici per il
gioco d'azzardo. Le telecamere poste nel settore dei giochi da tavolo
devono essere in grado di inquadrare, per identificarli in modo
irreprensibile, le operazioni di gioco, gli eventi e i risultati del gioco, il
valore dei gettoni, delle carte, dei dadi e di altri strumenti di gioco (art. 4
cpv. 1 OGAz). Giusta l'art. 5 cpv. 1 OGAz, le attività da sorvegliare sono:
(a) le transazioni effettuate alla cassa, (b) il conteggio dei gettoni e del
denaro incluso quello delle mance ("tronc"), (c) il ritiro del denaro dai
giochi da tavolo e dagli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo e
infine (d) il flusso di denaro e di gettoni tra gli apparecchi automatici per i
giochi d'azzardo, i singoli tavoli da gioco, i contenitori per le mance
("tronc"), le casse e la cassaforte. In virtù dell'art. 5 cpv. 2 OGAz, per le
attività di cui alle lettere a e b, il valore del denaro e dei gettoni deve
essere riconoscibile.
4.2. In virtù dell'art. 48 LCG, la CFCG assicura la sorveglianza delle case
da gioco e veglia, affinché le disposizioni legali che concretizzano gli
scopi della LCG siano rispettate. In particolare essa vigila sull'attuazione
della concezione di sicurezza (art. 48 cpv. 2 lett. c LCG). Per
l'adempimento dei suoi compiti la CFCG può esigere dalle case da gioco
le informazioni e i documenti di cui ha bisogno (art. 48 cpv. 3 lett. a LCG).
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Pagina 16
4.3. La concessionaria da parte sua è tenuta in particolare a rispettare le
disposizioni legali con coscienza e assoluta imparzialità, nonché gli
obblighi, le condizioni e gli oneri stabiliti dall'atto di concessione. Essa
deve osservare le decisioni, le comunicazioni, le istruzioni e le
prescrizioni della CFCG; deve gestire la casa da gioco con la dovuta
diligenza, integrità, professionalità e con il necessario senso di
responsabilità; deve garantire una gestione dei giochi di qualità, tenendo
conto delle nuove conoscenze riguardanti la gestione di case da gioco e
dell'evoluzione tecnica in questo settore. La concessionaria deve
assicurarsi di adempiere le condizioni legali della concessione durante
tutto il periodo della sua validità, servendosi delle misure appropriate (cfr.
art. 13 e 14 LCG). Come risulta dall'atto di concessione, oltre agli obblighi
in esso espressamente menzionati che il concessionario è tenuto a
rispettare, è riportato l'insieme delle disposizioni legali applicabili. Ne
segue che la violazione delle relative disposizioni legali costituisce anche
una violazione della concessione (cfr. cifra 1.1 della Concessione di sito e
di gestione di tipo A a favore della A._______ SA; Decisione del
Tribunale federale 2C_177/2008, 2C_182/2008 biz, consid. 3.2).
4.4. Nel caso in cui non fossero più soddisfatte le condizioni essenziali
del rilascio della concessione, questa è revocata dalla CFCG (art. 19 cpv.
1 LCG). La Commissione revoca altresì la concessione se il
concessionario o una delle persone cui questi ha affidato la direzione:
contravvengono in maniera grave o ripetuta alla presente legge, alle
prescrizioni d'esecuzione o alla concessione oppure usano la
concessione per scopi illeciti (art. 19 cpv. 2 lett. a e b LCG in
collegamento con l'art. 20 OCG). In casi poco gravi, la Commissione può
sospendere la concessione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri
suppletivi (art. 19 cpv. 3 LCG). Al concessionario che commette a proprio
vantaggio un'infrazione alla concessione o a una decisione passata in
giudicato, è addebitato un importo fino a tre volte il guadagno ottenuto
con l'infrazione. Qualora non vi sia alcun guadagno, oppure quest'ultimo
non possa essere stabilito né stimato, l'importo addebitato ammonta fino
al 20% del prodotto lordo dei giochi realizzato nell'ultimo anno d'esercizio
(art. 51 cpv. 1 LCG). L'efficacia delle normative legali dipende in misura
decisiva dall'effetto preventivo delle sanzioni, per questo motivo per
infrazioni contro concessioni o disposizioni, la legge prevede quindi dure
sanzioni, comminate nei confronti dell'azienda colpevole (cfr. Messaggio
LCG, pag. 177).
5.
Nel caso specifico la A._______ SA contesta di aver violato i suoi obblighi
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Pagina 17
legali in materia di videosorveglianza dei tavoli e di sorveglianza del
flusso di denaro.
5.1. Per quel che riguarda la videosorveglianza, la CFCG avrebbe
innanzitutto riscontrato delle irregolarità giusta l'art. 3 OGAz in relazione
con l'art. 16 cpv. 2 OGAZ. Durante un controllo a campione, la CFCG ha
accertato che in prima mattinata di domenica 6 aprile 2008 l'addetto alla
videosorveglianza dei tavoli aveva lasciato l'apposito locale per 34 minuti
a seguito di un incidente. Di per sé il fatto non è contestato dalla
ricorrente, ma essa lo ritiene come un fatto isolato e, nella circostanza,
senza conseguenze. La ricorrente contesta inoltre che i fatti di rilevanza
penale perpetrati dai due dipendenti a danno della casa da gioco (cfr. lett.
A b e segg. dei fatti), possano avere avuto un nesso con la carente
organizzazione della sorveglianza, men che meno che tali fatti dimostrino
conseguentemente delle carenze nell'ambito della sicurezza interna alla
casa da gioco. Secondo la ricorrente le malversazioni sarebbero state
pianificate e messe in atto con particolare astuzia e quindi in modo tale
da renderne difficoltosa l'identificazione e la scoperta anche da un
efficiente e restrittivo sistema di sorveglianza.
5.1.1. La legge prevede che le case da gioco debbano disporre di una
concezione di sicurezza (art. 14 cpv. 1 LCG); tale concezione viene
precisata nella OCG. In base all'art. 27 OCG essa deve permettere che:
alle persone oggetto di misure di divieto di gioco o di esclusione dal gioco
sia impedito l'accesso (art. 21 e 22 cpv. 1 LCG); alle persone non
autorizzate sia impedito l'accesso ai sistemi di sorveglianza, di controllo e
di gioco nonché ai locali in cui si trovano valori patrimoniali; l'esercizio dei
giochi si svolga in modo calmo e ordinato; le azioni e gli eventi illeciti
siano scoperti tempestivamente e che le attività nella sala di gioco siano
sorvegliate, in particolare ai tavoli da gioco e agli apparecchi automatici
per i giochi d'azzardo; il flusso di denaro sia regolato, segnatamente per
impedire reati patrimoniali; gli obblighi di diligenza previsti nel capitolo 2
della Legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD,
RS 955.0) e Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco
del 12 giugno 2007 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi
alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta
contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG, RS 955.021) siano rispettati;
danni a persone, cose e dati siano, per quanto possibile, impediti.
5.1.2. La videosorveglianza rappresenta in base alle normative in
questione, uno degli elementi centrali di controllo per raggiungere gli
scopi indicati sopra (cfr. art. 30 OCG e 3 e segg. OGAz). Le esigenze a
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Pagina 18
tal proposito sono dettagliate e redatte in modo preciso (cfr. le
disposizioni sopra citate e a titolo esemplificativo art. 56 e segg. OGAz).
Ciononostante non viene definita, in concreto, la natura delle procedure,
delle soluzioni tecniche o dei metodi che la casa da gioco deve adottare
per ottemperare alle normative legali in materia. Dalla densità delle
normative dedicate alla videosorveglianza nonché dalla puntigliosità del
legislatore in merito alle esigenze che questa deve adempire
rispettivamente la sua importanza (cfr. art. 56 OGAz sul controllo del
sistema tecnico di videosorveglianza da parte della CFCG prima della
sua messa in funzione così come art. 7 OGAz che impone l'interruzione
dello svolgimento dei giochi nel caso di una guasto al sistema di
videosorveglianza), è possibile dedurre che qualsiasi carenza a tal
proposito, può rappresentare una lesione sensibile delle normative
vigenti. Una loro interpretazione severa rispettivamente restrittiva è inoltre
opportuna se si tiene conto degli scopi che esse si prefiggono (cfr.
Messaggio, pag. 130 e segg., pag. 141; art. 2 LCG; in questo senso
anche DTF 136 II 291, consid. 5.3.2 e 5.3.4).
5.1.3. La constatazione fatta della CFCG durante un controllo a
campione, che ha evidenziato come durante la mattina del 6 aprile 2008,
il collaboratore addetto alla videosorveglianza avesse lasciato l'apposito
locale per una durata di ca. mezz'ora senza che qualcuno lo sostituisse, è
già sufficiente a sostenere che il sistema di videosorveglianza dei locali
non fosse oggettivamente conforme alle esigenze previste da legge e
ordinanza, che richiedono esplicitamente la presenza ininterrotta di
almeno un collaboratore nell'apposito locale di sorveglianza (cfr. art. 16
cpv. 2 OGAz). Contrariamente all'opinione della ricorrente, che sostiene
come tale mancanza sia priva d'importanza perché senza conseguenze
concrete e frutto di un evento isolato, in base agli atti a disposizione del
Tribunale amministrativo è da ritenere che la lacuna menzionata fosse
dovuta a un'organizzazione insufficiente lesiva delle normative in
questione. In base alla descrizione degli obblighi contrattuali di lavoro
dell'addetto alla videosorveglianza, che svolgeva contemporaneamente
altre attività nell'ambito della sicurezza che necessitano la sua presenza
fuori dal locale previsto per la videosorveglianza, deve infatti essere
ritenuto che tali assenze fossero quasi immanenti al sistema adottato
dalla ricorrente e che, anche se non in modo regolare, sussistesse la
probabilità che queste si potessero ripetere. L'assenza di conseguenze
concrete nel caso, infine, non è atto a giustificare eventuali deroghe dagli
obblighi previsti dalle normative in questione o una loro violazione.
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5.1.4. In merito alla sorveglianza del flusso di denaro la CFCG avrebbe
inoltre riscontrato delle irregolarità ai sensi dell'art. 5 OGAz, poiché per un
breve periodo, nel locale di conteggio il denaro non sarebbe più stato
visibile alla telecamera quando la cassetta vuota non era rivolta verso
l'obiettivo della telecamera. La A._______ SA non contesta questa
circostanza. Essa ritiene tuttavia che la lacuna in questione non permetta
di ipotizzare che vi fosse una perdita di controllo tale da compromettere la
sorveglianza del flusso del denaro.
5.1.5. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente le constatazioni
fatte dalla CFCG dimostrano come il sistema di videosorveglianza della
ricorrente non fosse oggettivamente conforme alle esigenze poste
dall'OGAz per quanto concerne l'obbligo di sorvegliare il flusso di denaro
in maniera ininterrotta. Dall'attuale formulazione dell'art. 5 OGAz emerge
in modo inequivocabile che mediante la videosorveglianza deve essere
possibile seguire il percorso del denaro da quando esce dalle mani del
cliente a quando, dopo essere stato contato, viene depositato nella
cassaforte della casa da gioco, e tutto ciò senza una nessuna
interruzione. La videosorveglianza del flusso di denaro è un elemento
centrale per garantire la sicurezza e la trasparenza dei giochi prevista
dalla legge (cfr. Messaggio LCG, pag. 147; cfr. anche Decisione del
Tribunale federale 2C_177/2008, 2C_182/2008 biz, consid. 4.1).
L'adempimento di tali scopi si fonda tra l'altro sulla sorveglianza video 24
ore su 24, che il concessionario deve garantire (cfr. art. 3 OGAz). Questa
deve essere mantenuta allo stato attuale della tecnica e il controllo della
sua funzionalità, rientra nelle responsabilità della casa da gioco. La
constatazione che per un certo intervallo la ripresa del flusso di denaro
fosse interrotta, è sufficiente ad ammettere non solo una lacuna nel
sistema di sorveglianza, ma anche un'infrazione a una chiara normativa
legale (art. 5 cpv. 1 lett. d OGAz).
La situazione in merito ad un ostacolo alla sorveglianza ininterrotta del
flusso di denaro, dovuta ad una mancanza legata all'impostazione di una
telecamera, è paragonabile alla constatazione da parte della CFCG delle
lacune in merito alla videosorveglianza ai considerandi precedenti. In
questi ambiti sensibili il diritto materiale in vigore pretende una
sorveglianza costante e impeccabile. I tentativi di giustificazione da parte
della ricorrente portano a dedurre che essa non abbia preso in
considerazione che qualsiasi, seppur minima, carenza negli ambiti in
questione, deve essere considerata una lesione della legge. La densità
normativa delle leggi e delle ordinanze in materia di case da gioco, è
motivata da un elevato rischio di abuso a fini illeciti delle attività svolte in
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Pagina 20
una casa da gioco. Solo l'organizzazione meticolosa di un sistema di
sorveglianza e controllo così come la sua scrupolosa applicazione,
possono dare sufficienti garanzie, che vengono sicuramente a mancare
nel momento in cui vengono accertate carenze come quelle riscontrate
presso la A._______ SA.
5.1.6. Diversi elementi che si evincono dagli atti, quali le segnalazioni
firmate del 9 giugno 2006 e del 26 luglio 2006 (038; 059) dell'ex
collaboratore della A._______ SA su possibili atti fraudolenti all'interno
della casa da gioco, la presenza di un solo collaboratore addetto alla
sorveglianza di 38 tavoli, la durata delle azioni truffaldine, la decisione di
dare al nuovo assunto il compito di redigere un rapporto sulla situazione
della sorveglianza (cfr. verbale della riunione del consiglio di
amministrazione del 26 febbraio 2008), nonché le proposte stesse fatte
dall'addetto alla sorveglianza, costituiscono dei inequivocabili indizi che la
sorveglianza e la concezione di sicurezza al momento dei controlli e con
ogni probabilità anche prima, fossero problematiche, insufficienti o
lacunose. Da una parte è possibile ammettere che le indagini penali non
hanno evidenziato infrazioni commesse ai danni della ricorrente nel corso
del 2006 come avanzato dall'ex collaboratore con le segnalazioni del 9
giugno dello stesso anno. Dagli atti non si evince però nemmeno che alle
segnalazioni firmate e quindi come minimo atte a insinuare sospetti sulla
correttezza dello svolgimento dei giochi, la A._______ SA avrebbe
reagito con la tempestività, l'attenzione e la sistematicità che ci si
potrebbe attendere. Non può essere escluso che un'attenzione elevata
all'applicazione di efficaci sistemi di sicurezza avrebbe abbreviato il
periodo durante il quale, nell'anno seguente, sono state operate
malversazioni ai danni della ricorrente.
5.1.7. In accordo con essa è possibile ammettere che nemmeno un
sistema di controllo e di sorveglianza ineccepibile, può in ogni caso
evitare l'avverarsi di atti fraudolenti. Per contro l'art. 27 lett. d OCG
prescrive che questo sistema debba essere concepito in modo tale da
garantire che le azioni e gli eventi illeciti siano scoperti tempestivamente.
Nel presente caso i malfattori hanno potuto agire all'interno della casa da
gioco per la durata di circa un anno. In più sono presenti agli atti, diversi
indizi che lasciano effettivamente supporre che i sistemi di sicurezza, così
come quelli di controllo, non siano stati utilizzati rispettivamente attuati
con la necessaria rigorosità. Come già evidenziato nemmeno le
segnalazioni di un ex collaboratore, hanno portato la ricorrente a elevare
il livello di guardia o eventualmente, a rivedere i propri sistemi di
sicurezza. Il potenziamento dell'organico nell'ambito della sicurezza e del
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Pagina 21
controllo, avvenuto dopo che il nuovo addetto alla sicurezza ne aveva
evidenziato diverse carenze, dimostra in modo esemplare come lo stato
delle cose precedente (e quindi anche durante lo svolgimento delle
malversazioni) non fosse soddisfacente. Che la CFCG si sia basata su
tali indizi in relazione alle malversazioni avvenute, per dedurre che il
tempo di reazione della A._______ SA non sia stato tempestivo, non ha
quindi nulla di arbitrario. Il sistema di controllo previsto dalla legge in
materia di case da gioco (cfr. considerando 6.7.3), il quale determina che
la CFCG effettui dei controlli sporadici, implica che per giudicare l'operato
delle case da gioco, l'autorità inferiore si debba e si possa basare su dati,
impressioni e informazioni ottenute durante esami e verifiche a campione.
Tale procedura sottintende che singoli elementi, come lo può essere
l'assenza dell'addetto alla videosorveglianza per un lasso di tempo
dall'apposito locale, possano essere utilizzati per ipotizzare, o dimostrare,
lo stato generale delle cose.
5.1.8. In conformità a quanto evidenziato sopra è evidente che le
disposizioni in materia di videosorveglianza siano state violate. Inoltre è
possibile ammettere che in aggiunta a queste violazioni, la ricorrente ha
palesato ulteriori lacune in ambito organizzativo. Le case da gioco sia al
momento dell'ottenimento della concessione, che durante l'esercizio
dell'attività, devono offrire tutte le garanzie per uno svolgimento
irreprensibile della stessa e tale presupposto deve essere adempiuto in
modo costante. Dalle carte processuali è tuttavia possibile dedurre che
sia nel periodo in cui sono state compiute le malversazioni, sia nel
periodo successivo alla scoperta di quest'ultime, esistessero delle lacune
in merito alla concezione di sicurezza e che le normative legate alla
videosorveglianza fossero state violate. Tutto ciò testimonia una
mancanza di rigore nel soddisfare in maniera costante e irreprensibile le
disposizioni di legge ed esecutive. Che la ricorrente abbia investito nel
proprio sistema di controllo, assumendo ad esempio personale
supplementare e ristrutturando l'apparato tecnico, può eventualmente
essere d'interesse nell'ambito della commisurazione di una sanzione, nel
senso di un'attenuante. Tale argomento non è però adatto a controbattere
e ad escludere l'esistenza delle infrazioni rilevate dalla CFCG.
5.2. In sintesi, si può quindi affermare che sia prima sia durante l'inchiesta
amministrativa, la casa da gioco non disponesse di una concezione di
sicurezza tale da garantire in modo irreprensibile l'adempimento delle
normative in materia di case da gioco. Sotto questo profilo, sono state
violate legge e concessione. La lacuna constatata da parte della CFCG in
merito alle garanzie richieste dall'art. 12 LCG, basata in sostanza
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sull'assenza di una persona all'interno del consiglio d'amministrazione
della casa da gioco in qualità di presidente a tempo pieno, sembra nel
frattempo esser stata risolta e per questo motivo non deve essere
approfondita in sede.
6.
6.1.
Una volta appurato che la ricorrente ha violato le disposizioni legali e di
conseguenza la concessione, si tratta qui di seguito di esaminare se tali
violazioni sono state commesse a proprio vantaggio e se esse
giustificano la pronuncia di una sanzione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LCG.
6.2. Trattandosi della qualifica delle violazioni, va rilevato, come
riconosciuto dall'autorità inferiore, che l'insieme delle irregolarità rilevate,
in particolare nel settore della gestione della sicurezza e della
trasparenza dei giochi, danno l'immagine che al momento dei casi di
truffa, la casa da gioco non disponesse di una concezione di sicurezza
tale da assicurare che le attività al suo interno, fossero sorvegliate in
modo da individuare tempestivamente le illiceità ai tavoli. In tal senso, la
casa da gioco non era in grado di garantire un'attività irreprensibile. Si
tratta quindi di lacune che, come visto, possono pregiudicare il
raggiungimento degli scopi della LCG e quindi l'ottenimento
rispettivamente il mantenimento della concessione. A mente di questo
Tribunale la CFCG ha pertanto ritenuto a giusta ragione adempiute tutte
le condizioni legali per la pronuncia di una sanzione ai sensi dell'art. 51
LCG.
6.3. Una violazione non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 51 LCG
che nell'ipotesi in cui la casa da gioco ne abbia conseguito un vantaggio
pecuniario o di altra natura. La LCG non definisce il concetto di vantaggio
e nemmeno dal Messaggio LCG rispettivamente dai materiali legislativi si
può dedurre quale sia la sua portata e la sua estensione. Conformemente
alla prassi della CFCG, il vantaggio non deve tuttavia essere
necessariamente pecuniario, ma può tradursi anche ad esempio in una
semplificata organizzazione dell'impresa (cfr. decisione Nr. 002-06 della
Commissione federale di ricorso delle case da gioco). In questo contesto,
il concetto di "vantaggio" nel senso di "Vorteil", va interpretato in modo più
esteso rispetto a quanto viene per esempio inteso nel concetto d'indebito
profitto nell'accezione tedesca di "unrechtmässigen Vorteil" di cui art. 251
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). Se il
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vantaggio conseguito è ascrivibile a un risparmio in termini di
organizzazione o di natura amministrativa, questo deve tuttavia essere di
un certo rilievo. In tal senso, il fatto di aver rinunciato a mettere in atto
una certa procedura, deve aver comportato un sensibile risparmio di
risorse, le quali non devono essere di natura prettamente finanziaria. In
maniera esplicita il Tribunale federale ha, infatti, ammesso l'esistenza di
un tale vantaggio in rapporto ai potenziali rischi derivanti dall'insufficienza
della procedura di videosorveglianza (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_177/2008 del 20 giugno 2008, consid. 5.2; TAF B-439/2009, C. 6.3).
Secondo il Tribunale federale un vantaggio per la casa da gioco può
essere ammesso per il fatto che la mancanza di rigore nelle procedure di
controllo, potrebbe tra l'altro, facilitare un'eventuale elusione fiscale (cfr.
sentenza del Tribunale federale 2C_177/2008 del 20 giugno 2008,
consid. 5.2). D'altra parte la sanzione amministrativa a seguito di una
violazione delle norme legislative e della concessione, non ha
unicamente lo scopo di compensare un vantaggio conseguito, bensì
rappresenta una sanzione dall'esplicito carattere preventivo (cfr.
Messaggio LCG, art. 51).
6.4. La ricorrente invoca a tal proposito un'errata applicazione dell'art. 51
LCG ritenendo infondato parlare di guadagno che la casa da gioco
avrebbe conseguito risparmiando in termini di salari per l'insufficiente
numero di addetti alla sorveglianza. Nell'eventuale ipotesi che la
decisione dell'autorità inferiore non venisse annullata non essendo stata
commessa alcuna infrazione a proprio vantaggio, la ricorrente chiede in
via eventuale che l'importo della sanzione venga sensibilmente ridotto, in
considerazione dello sforzo profuso per assumere nuovi dipendenti nei
settori della sicurezza e della videosorveglianza; per dotarsi di nuove
strutture e ulteriori videocamere; in considerazione inoltre della durata
della situazione d'irregolarità e della collaborazione dimostrata nei
confronti della CFCG.
Contrariamente a quanto censurato dalla ricorrente il fatto che essa abbia
investito ingenti somme per aumentare l'effettivo nell'ambito della
sicurezza, per adeguare una nuova struttura nell'ambito della
videosorveglianza aggiungendo ulteriori videocamere, sostituendo hard
disk e introducendo nuovi procedimenti permettono di supporre che per
un lungo periodo la ricorrente abbia operato "risparmiando" sull'effettivo
dei collaboratori e sulla qualità di mezzi di controllo così come sugli sforzi
organizzativi per ottenere una concezione di sicurezza idonea. Si tratta
quindi di verificare se il vantaggio conseguito dalla ricorrente sia
suscettibile di essere stabilito o stimato o se la sanzione debba essere
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Pagina 24
stabilita in funzione del prodotto lordo dei giochi realizzato nell'ultimo
anno di esercizio.
6.5. Come rilevato dall'autorità inferiore il vantaggio in questione s'avvera
difficile da stabilire o stimare dato che sia i risparmi sul fronte dei salari,
sia le lacune constatate in materia di videosorveglianza del flusso di
denaro, così come le carenze organizzative nell'invio dei documenti
richiesti dalla CFCG, comprendono da una parte fattori difficilmente
traducibili in termini monetari. Un'ulteriore quantificazione del vantaggio
nel senso di un risparmio è peraltro impossibile poiché dalle allegazioni
delle parti e dagli atti non si evince con sufficiente chiarezza se e quali
delle misure intraprese fossero assolutamente necessarie a ripristinare lo
stato legale e quali di queste misure siano andate oltre a tale necessità.
L'autorità inferiore ha quindi considerato a giusta ragione il vantaggio
realizzato difficilmente stimabile e per questa ragione fissato l'importo
della sanzione in funzione del prodotto lordo dei giochi.
6.6. A tal proposito la ricorrente critica il comportamento dell'autorità
inferiore, che non avrebbe menzionato esplicitamente, quali misure la
ricorrente avrebbe dovuto adottare per evitare sanzioni nonché
l'omissione degli elementi presi in considerazione nella commisurazione
della sanzione così come l'assenza d'indicazioni concrete sulla loro
ponderazione. Inoltre la CFCG non avrebbe tenuto in debito conto degli
investimenti fatti dalla ricorrente nell'ambito della sicurezza. Infine ritiene
che la CFCG avrebbe considerato in modo scorretto i ritardi nella
trasmissione dei documenti richiesti in qualità di aggravante. Si tratta
quindi di censure di natura materiale da una parte e di censure in merito
al diritto di essere sentito (e quindi di natura formale) dall'altra.
6.6.1. Va premesso che l'ammontare reale dell'importo della sanzione va
calcolato in base alla situazione concreta, dovendo corrispondere allo
scopo desiderato, stare in un rapporto ragionevole tra il risultato previsto
e le restrizioni necessarie e non essere più rigorosa di quanto richiesto
dalle circostanze (DTF 103 Ib 129). L'azienda coinvolta deve in ogni
modo risentire della sanzione. Quest'ultima raggiungerà il limite massimo
soltanto in casi estremamente gravi (cfr. Messaggio LCG, pag. 177).
6.6.2. Nei casi in cui il vantaggio si avveri difficile da stabilire o stimare, la
LCG prevede che l'importo addebitato possa ammontare fino al 20 % del
prodotto lordo dei giochi realizzato nell'ultimo anno d'esercizio (art. 51
cpv. 1 seconda frase). Come si evince dalla decisione impugnata, di
regola la CFCG considera gravi quelle violazioni che pregiudicano
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direttamente gli obiettivi della LCG e/o che violano in modo grave le
disposizioni fondamentali di quest'ultima. Le sanzioni in questi casi sono
calcolate in base ad una percentuale del prodotto lordo dei giochi che
varia dal 5 % al 20 %. Nei casi di violazioni di media o lieve gravità,
definite come quelle violazioni in grado di pregiudicare un modo serio,
direttamente o indirettamente, il raggiungimento degli obiettivi della LCG,
la fascia sanzionatoria varia dallo 0,5 % al 5 % del prodotto lordo dei
giochi. Inoltre secondo la prassi della CFCG le semplici inosservanze di
prescrizioni d'ordine non saranno oggetto di sanzione che in casi di
ripetuta inosservanza. L'ammontare relativamente alto delle sanzioni di
cui all'art. 51 LCG tiene conto del fatto che un'infrazione alla legge non
deve apparire come un'opzione redditizia (cfr. Messaggio LCG, pag. 177).
Infine vi è da notare che lo schema sanzionatorio applicato dall'autorità
inferiore è atto a essere applicato conformemente al principio
dell'uguaglianza e non ha finora dato adito a critiche (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_177/2008 del 20 giugno 2008, consid. 6.1; TAF B-
439/2009, consid. 8.3 ).
6.6.3. La CFCG ritiene che, in base alla prassi, l'infrazione accertata
rientri tra le violazioni di media gravità, che vengono sanzionate con
importi compresi tra lo 0,5 % e il 5 % del prodotto lordo dei giochi. La
sanzione irrogata nel caso concreto, corrisponde circa all'1% del prodotto
lordo dei giochi ottenuto dalla A._______ SA nel corso dell'anno
precedente (pari a circa CHF X._______). La ricorrente contesta tale
sanzione argomentando che essa si situerebbe ingiustamente vicino
all'ammontare massimo delle sanzioni comminate in questi casi (cfr. cifra
25 del ricorso del 23 settembre 2008) e critica che la CFCG avrebbe
considerato come aggravanti sia il ritardo nella trasmissione della
documentazione richiesta da parte della CFCG, che la violazione della
concessione in settori molto sensibili da parte della A._______ SA (cfr.
cifra 26 e 27 del ricorso del 23 settembre 2010).
6.6.4. Come indicato ai considerandi 5.1 e segg., risulta che la CFCG
abbia giustamente ritenuto necessario infliggere una sanzione alla
ricorrente ai sensi dell'art. 51 LCG. Contrariamente a quanto asserito da
quest'ultima il valore di tale sanzione non si avvicina al massimo previsto
dalla legge in questi casi. La sanzione pari a Y._______ mio di franchi
corrisponde, infatti, all'1 % circa del prodotto dei giochi preso in
considerazione dalla CFCG (prodotto dei giochi dell'anno 2007 pari a
circa X._______). A questo riguardo vale la pena menzionare, a titolo di
paragone, che le soluzioni proposte dal responsabile della sicurezza e
della sorveglianza, formulate nei suoi rapporti del febbraio e marzo 2008,
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quantificavano gli interventi attorno a 1,3 milioni di franchi.
Come esposto ai considerandi 5.1. e segg., la CFCG ha anche
giustamente ritenuto che le infrazioni commesse dalla ricorrente fossero
capaci di pregiudicare in modo serio, direttamente o indirettamente, il
raggiungimento degli obiettivi della LCG e di applicare quindi alla
sanzione in questione un coefficiente compreso tra lo 0,5 % e il 5 % del
prodotto dei giochi. Una concezione di sicurezza lacunosa può ad
esempio favorire l'avvenirsi di atti fraudolenti o come minimo ritardarne
considerevolmente la scoperta.
Vi è da considerare infine che una sanzione monetaria ai sensi dell'art. 51
LCG deve essere considerata, in relazione a casi poco gravi come nella
fattispecie, una sanzione più lieve della sospensione o del ritiro della
concessione previsti dall'art. 19 cpv. 3 LCG. A questo si aggiunge che la
percentuale della sanzione in questione si situa, come già menzionato,
piuttosto verso il limite inferiore della fascia sanzionatoria applicabile al
caso. La censura della ricorrente che la decisione presa dalla CFCG
possa essere spropositata in relazione alla violazione della concessione
avvenuta, appare già alla luce di quanto menzionato priva di sostanza.
Inoltre, in queste circostanze la decisione della CFCG di sanzionare la
ricorrente è fin qui conforme al principio della proporzionalità.
6.7. Rimane da appurare la critica della ricorrente in merito alla
ponderazione del valore della sanzione, così come la censura legata
all'omissione delle misure concrete da attuare per evitarla. Infine è
necessario esaminare la questione in merito ad eventuali elementi
aggravanti o attenuanti.
6.7.1. È utile a tal proposito ricordare che le normative in vigore
concedono alla CFCG un ampio margine d'apprezzamento per quel che
riguarda l'importo delle sanzioni (cfr. Decisione del TF 2A.15/2005,
consid. 2.3). La LCG permette, infatti, alla CFCG di infliggere sanzioni
che possono teoricamente variare dallo 0,1 al 20 % del prodotto dei
giochi, senza precisare oltre i criteri da applicare (cfr. art. 51 LCG). Nei
materiali è menzionato che nella commisurazione della sanzione la
CFCG deve prendere in considerazione gli elementi della situazione
concreta (Messaggio LCG, op. cit., Art. 51, pag. 177). Nelle normative in
questione non vi sono ulteriori indicazioni in merito a parametri o elementi
da considerare nel calcolo di una sanzione e mancano indicazioni su
elementi aggravanti o attenuanti.
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La sanzione deve però tener conto, oltre agli elementi della situazione
concreta, del principio della proporzionalità (cfr. Decisione del Tribunale
amministrativo federale B-8115/2008, consid. 6.4.1; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. marg. 1148).
Nella sua decisione del 25 agosto 2008 la CFCG parte dal presupposto
che le infrazioni siano state commesse in settori veramente sensibili.
Inoltre la CFCG si basa sulle lacune rilevate dal responsabile della
sicurezza, elencate nei suoi rapporti periodici, così come sulla reazione
dell'amministrazione della casa da gioco nell'affrontarle, per affermare
che la sanzione dovrebbe trovarsi nella fascia sanzionatoria superiore
(cfr. cifra 7a] e b] della decisione della CFCG del 25 agosto 2008). Tale
affermazione potrebbe portare a supporre che la sanzione si sarebbe
potuta situare nella fascia compresa tra il 2,5 e il 5 % del prodotto dei
giochi.
In un secondo momento la CFCG elenca gli elementi che nella situazione
concreta giocherebbero a favore della ricorrente (cfr. cifra 7b] della
decisione della CFCG del 25 agosto 2008). In tal senso l'autorità inferiore
menziona gli investimenti fatti nell'ambito della videosorveglianza così
come l'assunzione di personale e in generale la volontà di sopperire alle
carenze riscontrate.
6.7.2. Contrariamente a quanto censurato dalla ricorrente la sanzione in
questione non è vicina né al valore massimo del 20 % del prodotto lordo
dei giochi che la CFCG può infliggere, né al valore massimo del 5 % che
la CFCG potrebbe imporre nel caso d'infrazioni di media gravità e rientra
in ogni caso nel margine di apprezzamento che le normative in materia le
concedono. Già solo per il fatto di aver fissato la sanzione a una
percentuale vicina al limite inferiore nella categoria delle infrazioni di
media gravità sembra del tutto realistico pensare che l'autorità inferiore
abbia tenuto in considerazione degli elementi attenuanti a favore della
ricorrente. Inoltre menziona esplicitamente sia gli elementi a sfavore della
ricorrente (tipologia dell'infrazione, lentezza organizzativa della
ricorrente), che quelli a favore (investimenti, assunzione di personale,
volontà di far fronte alle lacune) che avrebbe considerato nella
ponderazione della sanzione. Nemmeno un'analisi dei risultati delle
verifiche interne effettuate dalla PKF (cfr. 056 e 057) permette un'altra
conclusione. Da una parte questi evidenziano sì la volontà della casa da
gioco di sopperire alle lacune evidenziate. Tale circostanza è però stata
esplicitamente tenuta in considerazione dalla CFCG. Inoltre non sarebbe
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visibile che le misure prese al seguito di tali verifiche avrebbero avuto
come scopo quello di potenziare e migliorare il livello di sorveglianza e di
sicurezza, ma soprattutto quello di modificare alcune procedure nello
svolgimento dei giochi.
Alla luce di quanto evidenziato sopra, la fissazione della sanzione, che
corrispondente a un'infrazione di media gravità alla concessione stabilita
dalla CFCG a un valore dell'1 % del prodotto lordo dei giochi, non può
essere criticata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in
questo contesto non è ravvisabile, per quel che riguarda la
commisurazione della sanzione, nessuna arbitrarietà da parte dell'autorità
inferiore che ha considerato e menzionato esplicitamente elementi
concreti del caso sia a favore sia a sfavore della ricorrente. Il Tribunale
amministrativo federale evita in questi casi di sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'autorità inferiore che è fondamentalmente
incaricata di applicare la legge (cfr. decisione del TF 2C_694/2009 del 20
maggio 2010, consid. 2.2.2; DTF 131 II 680, consid. 2.3.2 e 2.3.3).
6.7.3. Per quel che riguarda la contestata omissione da parte della CFCG
di informare la ricorrente in merito alle misure concrete da prendere per
evitare sanzioni, è necessario specificare quanto segue. Né la LCG, né
l'OCG e l'OGAz definiscono la natura specifica delle misure che le case
da gioco devono prendere per ottenere il "livello elevato richiesto dalla
legge" in merito al controllo e alla sorveglianza, ma definiscono gli
obiettivi che queste devono permettere. Se ad esempio la casa da gioco
deve disporre di un sistema di videosorveglianza ai sensi degli articoli 16
OGAz e segg., non viene definito il numero, la qualità o la natura delle
videocamere necessarie. Tali decisioni rientrano nei compiti della casa da
gioco, che è responsabile dell'allestimento di un sistema di controllo tale
da permettere il raggiungimento degli scopi previsti dalle leggi in materia.
Il legislatore ha volutamente delegato alle case da gioco il compito di
mettere in atto le misure necessarie che rendano concreto il concetto di
sorveglianza previsto dalla legge. Tale delega è motivata dal presupposto
che per lo Stato sia più efficace ed economico delegare completamente
all'azienda della casa da gioco la funzione di controllo e di sorveglianza,
anziché procedere essa stessa in loco, al controllo dell'esercizio dei
giochi e delle transazioni finanziarie a esso connesse. La concezione
proposta in merito al controllo e alla sorveglianza consente in questo
modo un'organizzazione più snella delle autorità. I costi che, come
accennato, vanno finanziati dalle case da gioco stesse con il pagamento
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degli emolumenti per la vigilanza, devono essere in un rapporto corretto
con l'efficienza e l'effettività dei mezzi impiegati (cfr. Messaggio LCG,
pag. 147 e seg.).
Una sorveglianza e dei controlli in loco da parte dell'autorità, avvengono
tuttavia saltuariamente, a titolo di sondaggio, con lo scopo di valutare
costantemente la qualità e l'efficienza del sistema di controllo adottato
dalle singole case da gioco. L'interesse principale deve consistere
nell'esame delle misure di sorveglianza interne alla casa da gioco, delle
quali, come già indicato, sono responsabili gli organi e la direzione della
casa da gioco stessa. Laddove si rilevassero debolezze, mancanze
oppure venissero a mancare le premesse per la concessione, a
dipendenza del caso, questa deve essere revocata, sospesa o limitata. È
quindi esplicito compito delle case da gioco adoperarsi affinché il sistema
interno di controllo e sorveglianza si mantenga costantemente sul livello
elevato preteso dalla legge e dalle disposizioni esecutive (cfr. Messaggio
LCG, pag. 147 e seg.).
Le censure della ricorrente in merito all'operato dell'autorità inferiore
nell'ambito della commisurazione della sanzione e a una violazione del
diritto di essere sentito sono quindi infondate. La CFCG ha tenuto conto
della situazione concreta menzionando esplicitamente sia gli elementi a
sfavore, che quelli a favore della ricorrente che hanno portato alla
fissazione della sanzione. Che la CFCG non abbia, in questo contesto,
menzionato esplicitamente le misure concrete che la A._______ SA
avrebbe dovuto prendere per disporre di un sistema di sicurezza tale da
evitare sanzioni, è una conseguenza della decisione da parte del
legislatore, di delegare tale competenza direttamente alle case da gioco.
6.7.4. Resta infine la questione legata a delle eventuali aggravanti. Dalla
decisione impugnata risulta che la CFCG consideri come aggravante la
renitenza nella consegna dei verbali delle riunioni del consiglio di
amministrazione. Tale aggravante è contestata dalla ricorrente che ritiene
di non aver ostacolato in alcun modo le richieste inoltrate dalla CFCG in
merito alla trasmissione di documenti. Vale tuttavia ricordare a tal
proposito che nella decisione impugnata la CFCG elenca delle attenuanti
che compenserebbero le aggravanti sopra menzionate. Dal punto di vista
del risultato, e così dal punto di vista dell'ammontare della sanzione, è
lecito dedurre che tali aggravanti non abbiano quindi influito sulla
percentuale fissata dalla CFCG e sull'importo finale. Ciononostante è
necessario a tal proposito evidenziare che se da una parte la ricorrente
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non ha spiegato in maniera convincente il motivo per il quale avrebbe
necessitato più tempo per raccogliere tutti i documenti da consegnare,
dall'altra nemmeno l'autorità inferiore si lamenta che sarebbe stata privata
dei documenti o delle informazioni che aveva richiesto o avrebbe
spiegato i motivi per una trasmissione immediata dei documenti richiesti,
ricollegandola ad esempio, a un chiaro dovere imposto dalla legge
oppure a un serio rischio di occultamento. Nonostante ciò un
apprezzamento generale della questione induce a concludere che il
valore della sanzione inflitta alla A._______ SA per le violazioni alla
concessione e alle normative in questione commesse, risulta come visto
ai considerandi precedenti adeguato, indipendentemente dalla questione
legata alla trasmissione dei protocolli del consiglio d'amministrazione.
7.
Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'autorità inferiore del 25 agosto 2008 confermata.
8.
Visto l'esito della procedura e tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto,
del valore litigioso e considerato l'ammontare della sanzione, si giustifica
fissare i costi della presente procedura di ricorso a CHF 7'000.− e
addossarli alla ricorrente. Essi verranno computati con l'anticipo dello
stesso importo da lei versato entro il termine fissato con ordinanza del 29
settembre 2008 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 7'000.− sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versate da
quest'ultima entro il termine fissato con ordinanza del 29 settembre 2008
(art. 63 cpv. 1 e 4 bis PA).
3.
Alla parte ricorrente non è riconosciuta alcuna indennità per spese
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario);
– autorità inferiore (n. di rif. H335-0058 Scb; atto giudiziario);
– dipartimento federale di giustizia e polizia (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Ciro Papini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
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documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Spedizione: 22 febbraio 2011