B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-610/2012
S e n t e n z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Eva Schneeberger, Jean-Luc Baechler,
cancelliere Alexander Moses.
Parti
A._______
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, corso S. Gottardo 57,
casella postale 2264, 6830 Chiasso 1,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Organo svizzero responsabile degli esami professionali
e superiori in risorse umane, c/o Fondazione Centro
Perfezionamento Commerciale (FCPC), Via Cantonale 19,
6900 Lugano,
prima istanza.
Oggetto
Esame professionale per specialisti in risorse umane.
B-610/2012
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Fatti:
A.
A._______ ha sostenuto l'esame professionale per specialisti in risorse
umane nel corso del 2010. Con decisione del 28 ottobre 2010 l'Associa-
zione promotrice svizzera responsabile per gli esami professionali e su-
periori in Human Resources le ha comunicato il mancato superamento
dell'esame, attribuendole i seguenti voti:
Materia Nota
Marketing del personale, sviluppo e formazione
professionale di base
scritto 4.0
Marketing del personale, sviluppo orale 3.5
Retribuzione e assicurazioni sociali scritto 3.5
Diritto del lavoro e partner sociali scritto 3.5
Comunicazione e conduzione orale 4.0
Management HR internazionale scritto 4.0
Somma delle note 22.5
Media 3.8
Contro la decisione appena menzionata A._______ è tempestivamente
insorta all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnolo-
gia UFFT, chiedendo, in sostanza, l'annullamento della medesima e il ri-
lascio del relativo attestato professionale federale. Statuendo il 16 dicem-
bre 2011, l'UFFT ha respinto il ricorso e ha posto le spese procedurali, di
fr. 860.–, a carico dell'insorgente.
B.
Contro quest'ultima decisione A._______ è insorta al Tribunale ammini-
strativo federale con un ricorso del 1° febbraio 2012. Ella postula l'acco-
glimento del "ricorso (ex art. 8.31 R dell'esame professionale di speciali-
sta HR)" come anche l'annullamento delle decisioni dell'UFFT del 16 di-
cembre 2011 e dell'organizzazione esaminatrice del 28 ottobre 2010.
B-610/2012
Pagina 3
C.
Con decisione incidentale del 30 aprile 2012 il giudice dell'istruzione ha
invitato l'organizzazione esaminatrice a fornire una motivazione esaurien-
te in merito ai voti attribuiti negli esami orali "marketing del personale, svi-
luppo" e "comunicazione e conduzione". In particolare, la prima istanza è
stata invitata a fornire una motivazione che "indichi perlomeno quali do-
mande sono state poste, quali risposte erano attese dalla candidata e i
motivi per cui quelle fornite sono state reputate insufficienti". Il 25 maggio
2012 l'organizzazione esaminatrice ha inoltrato al Tribunale amministrati-
vo federale le motivazioni degli esperti relative agli esami orali "marketing
del personale e sviluppo" e "comunicazione e conduzione", in merito alle
quali la ricorrente ha presentato, il 13 agosto 2012, le sue osservazioni.
Diritto:
1.
Contro le decisioni dell'UFFT è ammesso il ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). La decisione impu-
gnata è stata inviata il 19 dicembre 2011 ed è quindi pervenuta alla ricor-
rente, al più presto, il giorno successivo. Tenuto conto delle ferie giudizia-
rie il ricorso, introdotto il 1° febbraio 2012, è quindi tempestivo (art. 22a
cpv. 1 lett. c e 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Esso è stato presentato nel-
la forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel
termine impartito. La ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento di-
nanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione im-
pugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto ricevibile.
2.
La ricorrente si duole – in sostanza – di non avere avuto accesso agli ap-
punti o ai protocolli redatti dagli esaminatori in occasione degli esami orali
"marketing del personale, sviluppo" e "comunicazione e conduzione" e –
in definitiva – dell'assenza di una motivazione per le valutazioni in queste
due materie. L'UFFT, al riguardo, si era limitato a ritenere che "gli appunti
presi dagli esaminatori, ammesso che sono stati presi, sono da ritenere
atti interni, ragione per cui a ragione la commissione d'esame, conforme-
mente al proprio regolamento d'esame il quale non prevede la redazione
di un verbale o di manoscritti […] non li ha messi a disposizione della ri-
chiedente. […] L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente per violazione
del diritto di essere sentiti e segnatamente per non avere avuto accesso
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Pagina 4
agli appunti degli esaminatori, non può essere accolta" (decisione impu-
gnata, cifra 7.1.1).
In assenza di precise contestazioni al riguardo, si deve presumere che il
ricorso non concerna le altre parti dell'esame, ancora litigiose dinanzi
all'autorità inferiore.
2.1
A norma dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazio-
ne Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) le parti hanno il diritto di
essere sentite. Tale garanzia costituzionale comprende, tra l'altro, il diritto
di accedere agli atti dell'incarto e quello di ottenere una decisione motiva-
ta (cfr. JÖRG PAUL MÜLLER / MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der
Schweiz, 4a ed., Berna 2008, pag. 871 e segg.). Il diritto di essere sentito
è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di princi-
pio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possi-
bilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tut-
tavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità di ricorso dispon-
ga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DFT 135 I 279,
consid. 2.6.1, con riferimenti).
2.1.1
Il diritto di accedere agli atti non concerne – per costante giurisprudenza,
seppur controversa in dottrina – i cosiddetti atti interni, ovverossia atti
sprovvisti di carattere probatorio e destinati unicamente alla formazione
dell'opinione in seno all'amministrazione (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜL-
LER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010,
pag. 388). Il diritto di consultare degli atti allestiti in occasione di esami
orali riguarda unicamente i verbali redatti sulla base di un preciso obbligo
regolamentare (sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-
6604/2010 del 29 giugno 2011, consid. 5.2.3). Eventuali appunti redatti
dagli esaminatori in assenza di un siffatto obbligo rientrano invece – per
costante giurisprudenza – nella categoria degli atti interni che sfuggono al
diritto di consultazione delle parti (sentenza del Tribunale federale inc.
2P.23/2004 del 13 agosto 2004, consid. 2.4; sentenza del Tribunale fede-
rale inc. 2D_2/2010 del 25 febbraio 2011, consid. 6; sentenza del Tribuna-
le amministrativo federale inc. B-6604/2010 del 29 giugno 2011, consid.
5.3.2).
Per quanto attiene alle contestate prove orali non sussisteva, in concreto,
alcun obbligo di redigere un verbale, non essendo un simile vincolo previ-
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sto dal regolamento dell'esame professionale di specialista in risorse u-
mane del 26 marzo 2007 ( > Human Resources >
Regolamenti, consultato il 26 settembre 2012) né potendo esso essere
dedotto dal diritto costituzionale di essere sentito (sentenza del Tribunale
federale inc. 2P.23/2004 del 13 agosto 2004, consid. 2.4, con riferimenti).
Gli appunti che la ricorrente pretende di consultare sono quindi da qualifi-
care, secondo la precitata giurisprudenza, quali atti interni esclusi dal di-
ritto di consultazione. Sotto questo profilo, la decisione impugnata resiste
quindi alla critica.
2.2
La garanzia procedurale di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche –
come si è visto – il diritto di ottenere una decisione motivata. Secondo
costante giurisprudenza, una decisione risulta sufficientemente motivata
se la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della
sua portata e di poterla se del caso impugnare con cognizione di causa.
In quest'ottica è sufficiente che l'autorità esponga, almeno brevemente, i
motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro.
Nell'ambito di valutazioni scolastiche, il diritto alla motivazione non risulta
violato se l'istanza esaminatrice si limita in un primo tempo a comunicare
semplicemente la nota; è infatti sufficiente che fornisca una motivazione
esaustiva in sede di ricorso e che all'interessato sia poi concessa la pos-
sibilità di esprimersi al riguardo (sentenza del Tribunale federale inc.
2P.72/2005 del 1° luglio 2005, consid. 4.3.2, con riferimenti). La motiva-
zione deve inoltre permettere all'autorità di ricorso di ripercorrere lo svol-
gimento dell'esame in modo che possa esercitare il controllo di sua com-
petenza. Essa deve quindi almeno indicare a quali domande il candidato
ha risposto correttamente, quali lacune sono state riscontrate e quali sa-
rebbero state le risposte corrette (sentenza del Tribunale amministrativo
federale inc. 6666/2010 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1).
2.2.1
In concreto, l'istanza esaminatrice ha comunicato in un primo tempo solo
il risultato, negativo, dell'esame. Nelle sue osservazioni all'UFFT essa si è
limitata a sostenere che "per un eventuale ricorso contro le note ottenute,
la candidata deve riferire in modo dettagliato, preciso e in forma scritta il
contenuto del colloquio intercorso con gli esperti, durante l'esame orale.
Su tale base gli esperti potranno effettuare una presa di posizione" (os-
servazioni del 29 marzo 2011, pag. 2). Dinanzi al Tribunale amministrativo
federale essa ha indicato di non avere "nulla da aggiungere rispetto alle
osservazioni inviate in precedenza" (osservazioni del 28 marzo 2012).
Accertata l'assenza nel fascicolo processuale di qualsivoglia motivazione
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relativa alle contestate valutazioni degli esami orali, il giudice dell'istruzio-
ne ha quindi invitato la prima istanza a fornire una motivazione esaustiva
al riguardo (cfr. decisione incidentale del 30 aprile 2012). Con scritto del
23 maggio 2012 la prima istanza ha trasmesso al Tribunale amministrati-
vo federale le motivazioni, datate 18 maggio 2012, di B._______ e
C._______ per l'esame "marketing del personale, sviluppo" e di
D._______ ed E._______ per l'esame "comunicazione e conduzione".
2.2.2
Per quanto attiene all'esame "comunicazione e conduzione", gli esperti
sostengono che si sarebbe "cercato di indirizzare la signora A._______
sul livello di tassonomia 3-4 (= applicazione e analisi)" e che la candidata
avrebbe "incontrato subito evidenti difficoltà nel rispondere alle attese
d'esame". Essi sostengono di avere "notato nella candidata confusione
nell'esplicitazione. Conosceva le teorie, ma non era sicura di dove e co-
me poterle applicare. Padroneggiava la materia in modo poco sicuro e
poco strutturato. In buona sostanza ha dimostrato di avere grande difficol-
tà nell'applicare la materia". In conclusione, essi asseverano che per il
superamento dell'esame era richiesto un livello di tassonomia 3-4, che la
candidata non avrebbe raggiunto assestandosi a un livello di tassonomia
1-2. Per tale ragione le sarebbe stata assegnata la nota 4. Per il conse-
guimento di una nota superiore, la candidata "avrebbe dovuto chiarirci
l'applicabilità di azioni concrete in quei contesti in cui si trattava di operare
fattivamente. Per fare un esempio, in generale, avrebbe dovuto dirci co-
me affrontare e risolvere un conflitto tra due collaboratori con culture
completamente diverse".
Per l'esame "marketing del personale, sviluppo" le esperte affermano che
la candidata sarebbe apparsa "da subito" "insicura e incostante nelle ri-
sposte che fornisce". Ella non avrebbe risposto "in modo preciso e diretto
alle domande poste". La qualità delle risposte fornite sarebbe stata bassa
e la "maggioranza delle risposte corrette è data da un livello di tassono-
mia 2". Esse rimproverano alla ricorrente una mancanza di struttura, di
non utilizzare il "gergo tecnico utilizzato nel campo delle Risorse Umane",
di faticare ad applicare le conoscenze teoriche alla pratica, di non conte-
stualizzare e di tendere a divagare. Ella non avrebbe infine raggiunto il li-
vello di tassonomia richiesto. Quali unici esempi, esse sostengono che al-
la domanda 11 la candidata avrebbe confuso "quanto esposto nella simu-
lazione di colloquio" e che, in merito alla domanda 8, ella si sarebbe limi-
tata a "descrivere quanto già scritto nell'allegato 1 non dando valore ag-
giunto". Per il conseguimento di una nota superiore, la ricorrente "avreb-
be dovuto rispondere in modo chiaro e completo alla maggioranza delle
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Pagina 7
varie domande poste, mantenendosi il più possibile vicino alla tassono-
mia richiesta. Le continue richieste di aiuto, l'esitazione nel rispondere, la
mancanza di struttura e il panico non le hanno permesso di raggiungere
una nota superiore".
2.2.3
La motivazione addotta dagli esperti per l'esame "comunicazione e con-
duzione" non permette di ricostruire lo svolgimento dell'esame, limitando-
si essa a considerazioni di carattere generale. In particolare, non è dato
di sapere se e a quali domande la candidata abbia fornito delle risposte
corrette né quali sarebbero state – sempre in relazione alle domande
formulate – le lacune concretamente riscontrate. I requisiti posti dalla giu-
risprudenza quanto all'obbligo di motivazione in relazione a questo esame
orale non risultano, quindi, manifestamente adempiuti.
Anche la motivazione nella materia "marketing del personale, sviluppo" si
rivela lacunosa. Infatti, anche in questo caso, la motivazione si esaurisce
– in definitiva – in considerazioni di carattere generale che non permetto-
no di ripercorrere lo svolgimento dell'esame. Invero, le esaminatrici citano
a puro titolo esemplificativo due risposte asseritamente errate. Tutto s'i-
gnora, per contro, in merito alle altre risposte fornite. Ne consegue in par-
ticolare che, ai sensi della precitata giurisprudenza e con riferimento alla
maggioranza delle domande poste, non è dato di sapere come si è svi-
luppato l'esame in concreto. Per quanto attiene alle domande poste, le
esperte asseriscono nella loro motivazione di avere allegato le "domande
del caso 6", delle quali, però, nel fascicolo processuale non si rinviene
traccia. Nel caso in esame si può tuttavia prescindere dalla loro acquisi-
zione agli atti, non essendo, comunque sia, note le risposte fornite.
2.2.4
In sintesi, le valutazioni relative ai due esami orali contestati difettano di
una motivazione sufficiente e tale vizio non è stato sanato nella procedura
di ricorso, né dinanzi all'UFFT né tantomeno dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale, pur avendo il giudice dell'istruzione indicato nella deci-
sione incidentale del 30 aprile 2012 le esigenze giurisprudenziali relative
alla motivazione di decisioni d'esame. Nel caso dei due esami orali con-
testati l'autorità esaminatrice ha infatti omesso – come si è visto – di indi-
care in modo completo a quali domande la candidata ha risposto corret-
tamente, quali lacune sono state riscontrate e quali sarebbero state le ri-
sposte corrette (cfr. supra, consid. 2.2 in fine e 2.2.3). L'UFFT, per quanto
attiene alla decisione impugnata, non ha censurato tale omissione. Le no-
te assegnate nelle materie litigiose hanno un influsso diretto sul risultato
B-610/2012
Pagina 8
complessivo dell'esame. Per tale ragione, la decisione di non promozione
della prima istanza – e di conseguenza quella su ricorso dell'UFFT – van-
no annullate.
Al riguardo, giova inoltre rammentare che, per giurisprudenza costante
del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467, consid. 3.1; DTF 121 I 225,
consid. 4b), l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione,
s'impone un certo riserbo allorquando si tratta di verificare nel merito la
valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr.
DTAF 2008/14, consid. 3.1; DTAF 2007/6, consid. 3). Ciò presuppone tut-
tavia che l'autorità di ricorso disponga degli elementi necessari per opera-
re tale controllo. L'organizzazione esaminatrice non può quindi esimersi –
senza incorrere in una violazione del diritto di essere sentiti – dal motiva-
re, conformemente alla giurisprudenza poc'anzi menzionata (cfr. supra,
consid. 2.2), i voti da essa assegnati.
3.
La ricorrente chiede, dinanzi a questo Tribunale, l'accoglimento del "ricor-
so (ex art. 8.31 R dell'esame professionale di specialista in HR)", ovvero-
sia del ricorso presentato all'autorità inferiore. In tale contesto, ella aveva
anche postulato che la decisione impugnata venisse riformata "nel senso
che, avendo la signora A._______ conseguito complessivo risultato posi-
tivo come da qui rettificato Certificato delle note d'esame, e dunque l'e-
same, complessivamente risultato positivo e sufficiente è stato superato"
come anche il rilascio dell'attestato professionale federale. Dal tenore del
petitum formulato dinanzi allo scrivente Tribunale si deve presumere che
la ricorrente pretenda il rilascio dell'attestato professionale anche in que-
sta sede. Tale richiesta non può essere assecondata, sussistendo infatti
un eminente interesse pubblico a che l'attestato professionale venga rila-
sciato unicamente a candidati che abbiano dimostrato di possedere le
conoscenze e le capacità richieste. In altre parole, l'attestato professiona-
le può essere rilasciato unicamente in presenza di un risultato d'esame
valido e sufficiente. Tale condizione non è adempiuta qualora – a causa di
vizi formali – non sia disponibile un risultato d'esame valido. In tali casi
non sussiste quindi – come nell'evenienza – altra soluzione se non quella
di permettere al candidato di ripetere le parti viziate dell'esame, senza
che vengano nuovamente prelevate delle tasse e senza che tale ripeti-
zione venga considerata nel computo delle ripetizioni ammissibili a norma
del pertinente regolamento (DTAF 2010/21, consid. 8.1; sentenza del Tri-
bunale amministrativo federale inc. B-6604/2010 del 29 giugno 2011,
consid. 7). In concreto, quindi, l'organizzazione esaminatrice dovrà ac-
cordare alla ricorrente la facoltà di ripetere alle condizioni summenzionate
B-610/2012
Pagina 9
gli esami orali "marketing del personale, sviluppo" e "comunicazione e
conduzione". Dopodiché essa dovrà nuovamente statuire sul rilascio
dell'attestato professionale.
4.
In esito all'odierno sindacato la ricorrente ottiene l'annullamento dei due
esami orali contestati. Ella soccombe, invece, per quanto attiene al rila-
scio dell'attestato professionale. Le spese giudiziarie, di complessivi
fr. 1'200.–, vanno quindi poste a suo carico in ragione di un terzo (art. 63
cpv. 1 PA). Poiché patrocinata e parzialmente vittoriosa, alla ricorrente
compete anche un'indennità ridotta per ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). In as-
senza di una nota particolareggiata delle spese, essa viene fissata sulla
base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2). In concreto, un'indennità di
fr. 1'200.– appare adeguata. Tale importo tiene conto del fatto che la ricor-
rente ottiene solo parzialmente causa vinta, come anche della relativa
semplicità delle causa sotto il profilo di fatto e di diritto. In relazione alle
spese e alle ripetibili relative al procedimento svoltosi dinanzi all'autorità
inferiore, nel quale la ricorrente già era patrocinata dall'avv. Stefano Fer-
rari, l'UFFT dovrà pronunciarsi nuovamente secondo l'esito dell'odierna
sentenza.
5.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribuna-
le federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 83 lett. t della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Le decisioni dell'autorità inferiore del
16 dicembre 2011 e della prima istanza del 28 ottobre 2010 sono annulla-
te. Alla prima istanza è fatto ordine di consentire alla ricorrente la ripeti-
zione degli esami orali "marketing del personale, sviluppo" e "comunica-
zione e conduzione", senza prelevare spese e senza che tale ripetizione
venga considerata nel computo delle ripetizioni ammissibili a norma del
pertinente regolamento, e di statuire nuovamente sul rilascio dell'attestato
professionale.
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Pagina 10
2.
Gli atti sono ritornati all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente
sulla riparazione delle spese procedurali e sulle ripetibili relative al proce-
dimento svoltosi dinanzi a essa secondo l'esito della presente sentenza.
3.
Le spese processuali ridotte, di fr. 400.–, sono poste a carico della ricor-
rente e compensate con l'anticipo versato. L'eccedenza, di fr. 800.–, le è
rimborsata.
4.
L'autorità inferiore è tenuta a rifondere alla ricorrente fr. 1'200.– per ripeti-
bili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegati: formulario per restituzione anticipo,
allegati al ricorso di ritorno)
– autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata; atti di ritorno)
– prima istanza (raccomandata; atti di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Alexander Moses
Data di spedizione: 29 ottobre 2012