B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-6244/2015
Sen t en z a d e l 7 a p r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Stephan Breitenmoser, Eva Schneeberger,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
1. X. _______,
2. Y. _______ SA,
entrambi patrocinati dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrenti,
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Richiesta d'iscrizione nel registro
degli intermediari assicurativi non vincolati.
B-6244/2015
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Fatti:
A.
In data 26 febbraio 2015 la Società Y._______ SA (di seguito: Y._______,
ricorrente 2) ha depositato presso la FINMA (di seguito: autorità inferiore)
due richieste di ammissione al registro per gli intermediari assicurativi non
vincolati, la prima per la società stessa, l'altra per il proprio dipendente
X._______ (di seguito: X._______, ricorrente 1).
Insieme alle richieste sono stati allegati il certificato rilasciato al ricorrente 1
in seguito al superamento degli esami per intermediari assicurativi dell'As-
sociazione per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA) e una
copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale
stipulata dalla Y._______ a favore di X._______ quale intermediario assi-
curativo. Oltracciò, il ricorrente 1 ha fatto riferimento ad un'iscrizione nel
rispettivo estratto del casellario giudiziale.
B.
Su richiesta dell'autorità inferiore del 27 marzo 2015, il ricorrente 1 ha pro-
dotto in copia, in data 7 aprile 2015, due estratti della sentenza della Corte
delle assise criminali del 6 settembre 2004 (da pag. 1 a 4: i capi di imputa-
zione; da pag. 165 a 168: il dispositivo della sentenza).
C.
Tramite scritto del 3 agosto 2015 l'autorità inferiore ha comunicato al ricor-
rente 1 la sua intenzione di respingere la richiesta di iscrizione, in quanto
la sentenza penale del 6 settembre 2004 con cui egli era stato condannato,
tra l'altro, per ripetuta appropriazione indebita, metterebbe in dubbio l'a-
dempimento dei requisiti personali di cui all'art. 185 lett. b dell'ordinanza
del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione pri-
vate (Ordinanza sulla sorveglianza [OS, RS 961.011]). Nel contempo l'au-
torità inferiore ha fissato un termine ai ricorrenti per comunicare un even-
tuale ritiro della domanda.
D.
Con scritto del 14 agosto 2015 il ricorrente 1, per il tramite del proprio pa-
trocinatore, ha chiesto all'autorità inferiore l'emanazione di una decisione
formale posto che egli non aveva intenzione di ritirare la richiesta di iscri-
zione al registro degli intermediari assicurativi.
E.
Con decisione del 3 settembre 2015 l'autorità inferiore ha respinto la richie-
sta di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi non vincolati sia
B-6244/2015
Pagina 3
nei confronti di X._______ che nei confronti della Y._______ e posto i costi
del procedimento a carico di entrambi in solido.
A motivo del rigetto della domanda, l'autorità inferiore ha addotto che le
condanne penali a carico di X._______ – in particolare un'appropriazione
indebita ripetuta in ben 126 occasioni protrattasi sull'arco di dieci anni
(1993-2003) per un ammontare complessivo di CHF 3,2 milioni e il tentato
assassinio, che, malgrado sia un reato contro le persone, risulterebbe stret-
tamente legato con il reato contro il patrimonio – sono in grado di intaccare
l'integrità richiesta all'intermediario e perciò incompatibili con le condizioni
personali per l'esercizio di un'attività di intermediazione assicurativa ai
sensi dell'art. 185 lett. b OS. Di conseguenza, anche la Y._______, a detta
dell'autorità inferiore, non beneficia delle condizioni per essere iscritta non
ottemperando alle condizioni di cui all'art. 44 cpv. 1 lett. a i. f. della legge
federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicu-
razione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA, RS 961.01]).
F.
Contro la decisione del 3 settembre 2015 X._______ e la Y._______ (di
seguito: ricorrente 1 e 2 o semplicemente i ricorrenti) sono insorti davanti
al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 2 ottobre 2015, postu-
landone l'accoglimento, nel senso di annullare la decisione impugnata e di
accogliere entrambe le richieste di iscrizione al registro degli intermediari
assicurativi non vincolati. Protestate spese, tasse e ripetibili di entrambe le
sedi.
Ambedue i ricorrenti rilevano in sintesi come la decisione impugnata debba
essere annullata in quanto chiaramente contraria al principio della libertà
economica del ricorrente 1 e totalmente disproporzionata.
A loro dire, il ricorrente 1 è stato condannato per una serie di reati che nulla
hanno a che vedere con l'attività che intende ora esercitare. Contraria-
mente a quanto vorrebbe far credere l'autorità inferiore, la condanna per
mancato assassinio non è, a mente dei ricorrenti, strettamente collegata
con il reato patrimoniale e non deve giocare un ruolo nella presente fatti-
specie. Per quanto l'insorgente abbia commesso il reato patrimoniale di
appropriazione indebita, i ricorrenti puntualizzano che tale condanna è av-
venuta in un contesto totalmente differente rispetto a quanto prospettato
dall'autorità inferiore per giustificare il rifiuto dell'iscrizione. A loro avviso, al
momento dei fatti e della condanna il ricorrente 1 non era di professione
intermediario assicurativo, né esercitava in tale settore, per cui non può
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essergli rimproverato di aver commesso dei reati incompatibili con l'eserci-
zio dell'attività professionale.
I ricorrenti ribadiscono che la condanna subita dall'insorgente risale a ben
11 anni fa e che da allora egli si è sempre perfettamente conformato all'or-
dinamento pubblico. La decisione avversata sarebbe inoltre contraria al di-
ritto all'oblio dell'insorgente, che a più di 12 anni di distanza dai fatti oggetto
di reato e dopo aver espiato la sua pena nei confronti dello Stato, si ve-
drebbe privato della possibilità di voltare finalmente pagina, iniziando una
nuova vita a causa di questo episodio del suo passato. Richiamandosi ad
una sentenza del Tribunale federale (sentenza del TF 5C.156/2003 del
23 ottobre 2003), i ricorrenti concludono che l'autore di un reato penale ha
diritto all'oblio una volta scontato il suo debito verso la società.
G.
In data 3 novembre 2015 l'autorità inferiore, oltre a produrre gli atti prelimi-
nari, ha dichiarato di rinunciare ad inoltrare una presa di posizione sul ri-
corso, rimettendosi al giudizio dello scrivente Tribunale.
H.
Con ordinanza del 4 novembre 2015 lo scritto dell'autorità inferiore del
3 novembre 2015 e gli atti preliminari in copia sono stati trasmessi ai ricor-
renti. Nel contempo, è stato comunicato ai partecipanti al procedimento
che non era previsto ordinare un ulteriore scambio di scritti d'ufficio, su ri-
serva di ulteriori ordinanze d'istruzione e memorie delle parti.
I.
Dietro richiesta dello scrivente Tribunale, in data 25 febbraio 2016 il patro-
cinatore dei ricorrenti ha prodotto la procura per il mandato di rappresen-
tanza relativo alla ricorrente 2.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere
d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (cfr. DTAF 2007/6, con-
sid. 1 con riferimenti, DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).
1.1 Contro le decisioni della FINMA è ammesso il ricorso al Tribunale am-
ministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione (art. 54 cpv. 1 della
legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA,
RS 956.1]; art. 44 e 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; art. 31 e 33 lit. h della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF,
RS 173.32]). L'atto impugnato configura una decisione ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 lett. c PA e il Tribunale adito è pertanto competente a diri-
mere la vertenza.
1.2 I ricorrenti, che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata ed hanno
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa. Ne consegue che essi dispongono della qualità per ricorrere
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA).
1.3 La decisione impugnata è stata emanata il 3 settembre 2015 e ricevuta
dal patrocinatore dei ricorrenti il giorno successivo. Introdotto il 2 otto-
bre 2015 e pervenuto in data 5 ottobre 2015 a codesto Tribunale, il ricorso
in esame è quindi tempestivo (art. 21 PA). Esso è stato redatto nella forma
e contenuto previsti dall'art. 50 e 52 cpv. 1 PA. Parimenti osservate le altre
condizioni di ammissibilità del ricorso (art. 44 segg. PA), segnatamente
l'anticipo richiesto è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
PA) e il patrocinatore ha giustificato i suoi poteri esibendo una procura
scritta valida per ciascun ricorrente (art. 11 PA).
1.4 In sunto, sono dati i presupposti per entrare nel merito del ricorso.
2.
La FINMA è competente a vegliare affinché le leggi sui mercati finanziari
siano rispettate, segnatamente la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorve-
glianza degli assicuratori (art. 1 cpv. 1 lett. g LFINMA).
3.
La LSA disciplina la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle im-
prese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi e ha in particolare
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Pagina 6
lo scopo di proteggere gli assicurati dai rischi d'insolvenza delle imprese di
assicurazione e dagli abusi (art. 1 cpv. 1 e 2 LSA).
3.1 Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro desi-
gnazione, persone che offrono o stipulano contratti d'assicurazione nell'in-
teresse di imprese di assicurazione o di altre persone (art. 40 LSA). Gli
intermediari assicurativi non vincolati giuridicamente, economicamente o
in altro modo a un'impresa di assicurazione devono farsi iscrivere nel regi-
stro (art. 43 cpv. 1 LSA). Gli altri intermediari assicurativi hanno il diritto di
farsi iscrivere nel registro (art. 43 cpv. 2 LSA).
3.2 Nel registro è iscritto soltanto chi dimostra di avere qualifiche profes-
sionali sufficienti o, se si tratta di una persona giuridica, dimostra di disporre
di un numero sufficiente di collaboratori in possesso di tali qualifiche
(art. 44 cpv. 1 lett. a LSA) e ha stipulato un'assicurazione di responsabilità
civile professionale o ha fornito garanzie finanziarie equivalenti (art. 44
cpv. 1 lett. b LSA). Il Consiglio federale definisce le qualifiche professionali
necessarie e fissa l'ammontare minimo delle garanzie finanziarie. Esso può
delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari tecnici (art. 44 cpv. 2
LSA).
In virtù dell'art. 184 cpv. 1 dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorve-
glianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorve-
glianza, OS; RS 961.011), l'intermediario assicurativo attesta la qualifica
professionale con il superamento di un esame o presentando un certificato
di pari valore. La FINMA disciplina il contenuto dell'esame. Essa può ema-
nare disposizioni per lo svolgimento dell'esame e per i motivi di dispensa
(art. 184 cpv. 2 OS). La FINMA decide dell'equipollenza di altri certificati
professionali (art. 184 cpv. 3 OS).
Nel caso di specie è assodato ed incontestato che il ricorrente 1 ha conse-
guito il certificato di intermediario assicurativo AFA e che la ricorrente 2 ha
sottoscritto in modo valido un'assicurazione di responsabilità civile profes-
sionale, in cui il ricorrente 1 è indicato quale intermediario assicurativo. Ne
consegue che entrambi i ricorrenti soddisfano a pieno le condizioni profes-
sionali di cui agli art. 44 cpv. 1 lett. a e lett. b LSA, come pure all'art. 184
cpv. 1 OS.
3.3 Le condizioni personali che un intermediario assicurativo deve adem-
piere per poter beneficiare dell'iscrizione al registro per gli intermediari as-
sicurativi sono elencate all'art. 185 OS. Un intermediario assicurativo deve
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godere dell'esercizio dei diritti civili (art. 185 lett. a OS), non deve aver su-
bito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l'attività di in-
termediario assicurativo la cui iscrizione non è stata cancellata dal casella-
rio giudiziale (art. 185 lett. b OS) e non devono esistere nei suoi confronti
attestati di carenza beni che siano in relazione con un comportamento in-
compatibile con l'attività di intermediario assicurativo (art. 185 lett. c OS).
3.4 Nella fattispecie in disamina la FINMA ha negato al ricorrente 1 l'iscri-
zione nel registro degli intermediari finanziari fondandosi esclusivamente
sull'art. 185 lett. b OS.
3.4.1 Le condizioni personali descritte all'art. 185 lett. b OS implicano prin-
cipalmente la sussistenza di una buona reputazione e con ciò della garan-
zia di un'attività irreprensibile (cfr. MARTIN A. KESSLER, Die Stellung der
gebundenen und ungebundenen Versicherungsvermittler nach Inkrafttre-
ten des neuen VAG am 1. Januar 2006, Zürcher Studien zum Privatrecht
Band/Nr 216, 2009, n. a margine 398, 401 segg., 575).
La buona reputazione configura una cosiddetta nozione giuridica che ha
carattere indeterminato e pertanto necessita di essere interpretata tenendo
conto dei compiti specifici che incombono ad un intermediario assicurativo
(cfr. per analogia anche la casistica in materia di sorveglianza dei revisori,
in particolare la sentenza del TF 2C_690/2013 del 24 gennaio 2014 con-
sid. 4.1.1 seg. con ulteriori riferimenti; in tale ambito occorre prestare par-
ticolare attenzione all'integrità, alla rettitudine, all'onestà, alla diligenza, al
comportamento corretto in affari, nonché al rispetto dell'ordine giuridico;
cfr. anche DTAF 2008/49 consid. 4.3).
In particolar modo, la sussistenza di una buona reputazione serve a donare
al cliente di un intermediario finanziario la certezza che egli ha a che vedere
con un intermediario affidabile, tenuto conto del fatto che l'intermediario
esercita un'influenza significativa su importanti decisioni finanziarie del
cliente e considerata la fiducia di cui gode l'intermediario in relazione ai dati
confidenziali dell'assicurato (cfr. KESSLER, op. cit., n. a margine 401). Se
nei confronti di un richiedente sussistono condanne penali per reati incom-
patibili con l'attività di intermediario assicurativo, si può ragionevolmente
partire dal presupposto ch'egli non dispone dell'affidabilità che il cliente si
attende da lui, dimodoché viene a mancare il requisito della buona reputa-
zione per essere iscritto al registro.
3.4.2 Di seguito va esaminato se le condanne penali pronunciate nei con-
fronti del ricorrente 1 e la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario
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Pagina 8
giudiziale riguardino fatti apparentemente incompatibili con l'attività di in-
termediario assicurativo.
3.4.3 A titolo d'introduzione val la pena rammentare le disposizioni legisla-
tive in materia di casellario giudiziale.
Il casellario giudiziale è disciplinato agli artt. 365-371 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) e nell'ordinanza del 29 set-
tembre 2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA, RS 331). A far
tempo dall'anno 2000 spetta esclusivamente alla Confederazione e non più
ai Cantoni gestire il casellario giudiziale (art. 2 cpv. 1 ordinanza VOSTRA).
Il diritto in materia di casellario giudiziale specifica tra l'altro il tipo dei dati
suscettibili di essere iscritti, quali autorità e privati hanno facoltà di prenderli
in visione, la durata delle iscrizioni, le condizioni della loro eliminazione e
le conseguenze giuridiche che ne derivano (cfr. consid. 3.4.4). Il casellario
giudiziale centrale è perciò visto come il casellario giudiziale delle autorità
("Behördenregister" o "Behördenauszug"), mentre l'estratto dal casellario
giudiziale per privati è comunemente noto come estratto per privati ("Pri-
vatauszug"; cfr. per la dottrina in materia di casellario giudiziale: PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, Sicherheitslücken im Strafregisterrecht,
AJP 2012 pag.1357 segg., in particolare pag. 1358; PATRIK GRUBER, in:
Basler Kommentar, Niggli/Wiprächtiger [ed.], Strafrecht II, Art. 111-392
StGB, 3a ed., 2013, annotazioni relative agli art. 365 segg. CP).
Il casellario giudiziale centrale e il relativo estratto per privati seguono re-
gole diverse. Oltre al casellario giudiziale centrale a cui possono accedere
soltanto autorità selezionate a determinati fini (cfr. art. 365 cpv. 2 CP,
art. 366 cpv. 2 CP in relazione con l'art. 367 cpv. 2 e 4 e l'art. 369 CP), il
legislatore ha previsto un estratto dal casellario giudiziale per privati, uno
di tipo generico (art. 371 CP) e uno specifico per persone che esercitano o
intendono candidarsi per un'attività implicante il contatto regolare con mi-
norenni o altre persone particolarmente vulnerabili (art. 371a CP). Di re-
gola, i dati inseriti nell'estratto per privati differiscono da quelli del casellario
giudiziale centrale, segnatamente per il contenuto (cfr. consid. 3.4.4), la
durata dell'iscrizione e le condizioni d'eliminazione dei dati (cfr. DTAF
2011/43 consid. 6.2 con ulteriori riferimenti; WEISSENBERGER/HIRZEL,
op. cit., pag.1356 segg. e 1357 segg.; GRUBER, op. cit., n. 1 segg. ad
art. 369 CP, nonché n. 23-30 e 31 segg. ad art. 371 CP).
3.4.4 La FINMA non può accedere direttamente ai dati personali del casel-
lario giudiziale (art. 367 cpv. 2 CP), ma deve esigere dal richiedente il rela-
tivo estratto a dimostrazione della sua buona reputazione. Il contenuto
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dell'estratto dal casellario giudiziale per privati è determinante per l'esame
delle condizioni personali di cui all'art. 185 lett. b OS. Tuttavia, l'estratto per
privati non comprende la totalità delle informazioni iscritte al casellario giu-
diziale. Da una parte, in esso sono indicati, di principio, i crimini e delitti,
ma non le contravvenzioni che concernono il singolo privato, a meno che
non si tratti di un'interdizione di esercitare un'attività (art. 371 cpv. 1 CP;
cfr. KESSLER, op. cit., n. a margine 403; SHELBY DU PASQUIER/VALÉRIE ME-
NOUD, in: Hsu/Stupp (ed.), Basler Kommentar Versicherungsaufsichtsge-
setz, 2013, ad art. 44, n. 28). In conformità con la presunzione dell'inno-
cenza, l'estratto per privati include le sentenze di condanna definitive (cre-
sciute in giudicato; art. 11 cpv. 1 e 2 Ordinanza VOSTRA; cfr. KESSLER,
op. cit., n. a margine 403). Nel casellario giudiziale centrale possono invece
essere iscritte anche procedure penali pendenti per crimini e delitti (art. 366
cpv. 4 CP). Siccome prima del passaggio in giudicato di una sentenza può
trascorrere parecchio tempo e alla FINMA è permesso soltanto visionare
l'estratto per privati, ciò implica che sulla base dell'art. 371 cpv. 3 e cpv. 3bis
CP non tutti gli intermediari assicurativi condannati e già puniti possono
essere esclusi dall'attività di intermediario; tale aspetto è ampiamente criti-
cato nella dottrina (cfr. KESSLER, op. cit., n. a margine 403; WEISSENBER-
GER/HIRZEL, op. cit., pag. 1358 seg.; DU PASQUIER/MENOUD, op. cit., n. 28
ad art. 44 LSA). Le sentenze che contengono una pena non vengono ri-
portate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante
per l'eliminazione secondo l'articolo 369 (art. 371 cpv. 3 CP). Le sentenze
che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non ven-
gono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il
periodo di prova (art. 371 cpv. 3bis CP). L'art. 185 lett. b OS fa un chiaro
riferimento alla cancellazione di iscrizioni. Tuttavia, con l'entrata in vigore
della nuova parte generale del CP a far tempo dal 1° maggio 2007 le can-
cellazioni dal casellario giudiziale in senso proprio non vengono più effet-
tuate. Determinante è l'eliminazione dell'iscrizione (art. 369 CP segg.;
cfr. KESSLER, op. cit., n. a margine 406).
3.4.5 Sono incompatibili con l'attività di intermediario assicurativo quelle
condanne penali che compromettono l'affidabilità, la correttezza e la se-
rietà di una persona nell'esercizio di detta attività professionale (cfr. DU PA-
SQUIER/MENOUD, op. cit., n. 27 ad art. 44 LSA). Si tratta in particolare di
condanne pronunciate per crimini e delitti, riferiti segnatamente ai reati con-
tro il patrimonio (art. 137 segg. CP), come appropriazione indebita (art. 138
CP), furto (art. 139 CP), truffa (art. 146 CP), estorsione (art. 156 CP), usura
(art. 157 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), falsità di documenti
(art. 251 CP), nonché crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per
debiti (art. 163-170 CP; cfr. KESSLER, op. cit., n. a margine 405).
B-6244/2015
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3.4.6 Dall'estratto per privati del casellario giudiziale allegato alla domanda
di iscrizione emerge che la Corte delle assise criminali, mediante sentenza
del 6 settembre 2004, ha dichiarato il ricorrente 1 colpevole di mancato
assassinio, ripetuta appropriazione indebita, conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione e circolazione in stato di ebrietà, condannandolo alla
pena di 11 anni di reclusione. Conformemente alla sentenza menzionata,
la ripetuta appropriazione indebita si è protratta a partire dall'agosto 1993
fino al 21 febbraio 2003. In questo arco di tempo il ricorrente 1, in qualità
di procuratore (…), avrebbe prelevato indebitamente in 126 occasioni un
importo di circa CHF 3,2 milioni dal conto bancario presso (…) del rispettivo
titolare, a scopo di indebito profitto. Quanto al mancato assassinio, si ri-
manda per le circostanze particolari del reato al relativo estratto della sen-
tenza della Corte delle assise criminali che figura agli atti prodotti dall'au-
torità inferiore.
Il reato dell'appropriazione indebita presuppone in primo luogo che l'agente
abbia, d'intesa con il proprietario, un potere di fatto (ossia la possibilità di
disporne fattualmente) su valori patrimoniali che gli sono stati affidati da
quest'ultimo. La circostanza aggravante nel reato dell’appropriazione inde-
bita consiste nell’acquisizione illecita del possesso della cosa affidata, fa-
vorita proprio dal rapporto di fiducia instauratosi tra l’agente e il danneg-
giato. Questo spiega perché l'appropriazione indebita è punita più grave-
mente dell'appropriazione semplice. Considerata la grande importanza del
rapporto di fiducia tra l'intermediario assicurativo e il cliente, appare chiaro
che chi ha subito una condanna per ripetuta appropriazione indebita dia
adito a pensare che possa costituire un fondato pericolo ch'egli in futuro
tenda a non operare nell'interesse dei propri clienti e, in ultima analisi, ad
abusare della fiducia riposta in lui. A rendere più grave la situazione nella
presente fattispecie è il fatto che il tentato assassinio, malgrado non ricada
nei reati contro il patrimonio, è innegabilmente connesso con la ripetuta
appropriazione indebita, poiché nel caso della vittima si tratta del titolare
del conto bancario di cui il ricorrente 1 poteva disporre.
La sentenza di condanna, in particolare per ripetuta appropriazione inde-
bita e tentato assassinio, porta alla luce gravi mancanze che pregiudicano
la buona reputazione e la garanzia di un'attività irreprensibile e fanno sor-
gere dubbi ad un esercizio corretto e scrupoloso dell'attività di intermediario
assicurativo. A nulla valgono le argomentazioni contenute nella memoria
ricorsuale, secondo cui il ricorrente 1 al momento dei fatti e della sentenza
di condanna non era di professione intermediario assicurativo, né eserci-
tava in tale settore. Fatto sta che egli, in qualità di procuratore, ha chiara-
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Pagina 11
mente approfittato del rapporto di fiducia tra lui e il danneggiato per pro-
cacciarsi un indebito profitto, dando atto di non disporre dell'integrità e cor-
rettezza che ci si può attendere in una simile posizione.
Da quanto precede, si può concludere che la ripetuta appropriazione inde-
bita commessa dal ricorrente 1 configura incontestabilmente un reato con-
tro il patrimonio, il quale risulta inconciliabile con l'esercizio della profes-
sione di intermediario assicurativo ai sensi dell'art. 185 lett. b OS. Di fon-
damentale importanza resta tuttavia la circostanza che la condanna per
suddetto reato contro il patrimonio figura tuttora nell'estratto privato del ca-
sellario giudiziale relativo al ricorrente 1. L'autorità inferiore non ha quindi
violato il diritto federale, ritenendo che il ricorrente 1 non adempie alle con-
dizioni personali di cui all'art. 185 lett. b OS e negandogli l'iscrizione al re-
gistro degli intermediari assicurativi.
Di conseguenza anche la ricorrente 2 in qualità di persona giuridica non
ottempera alle condizioni di iscrizione poiché non dispone di collaboratori
con le necessarie qualifiche personali. Del resto va sottolineato che l'atto
di ricorso stesso non menziona alcuna critica in questo punto, per cui è
inutile dilungarsi sul tema.
4.
I ricorrenti sono dell'avviso che la decisione avversata leda la libertà eco-
nomica garantita dalla Costituzione federale e sia contraria al principio
della proporzionalità. Essi fanno osservare come la condanna subita
dall'insorgente risalga a ben 11 anni fa e come da allora egli si sia sempre
perfettamente conformato all'ordinamento pubblico. La decisione avver-
sata sarebbe inoltre contraria al diritto all'oblio dell'insorgente, che a più di
12 anni di distanza dai fatti oggetto di reato e dopo aver espiato la sua pena
nei confronti dello Stato, si vedrebbe privato della possibilità di voltare fi-
nalmente pagina, iniziando una nuova vita a causa di questo episodio del
suo passato. Richiamandosi ad una sentenza del Tribunale federale
(cfr. sentenza del TF 5C.156/2003), i ricorrenti concludono che l'autore di
un reato penale ha diritto all'oblio una volta scontato il suo debito verso la
società.
5.
La libertà economica garantita dall'art. 27 Cost. include in particolare la
scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e
il suo esercizio (cfr. sentenza del TF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015
consid. 3). L'esercizio della professione di intermediario assicurativo rien-
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tra senz'altro nella sfera di protezione della libertà economica sotto l'a-
spetto del diritto al libero accesso ad un'attività economica. Mediante il ri-
fiuto dell'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi pronunciato
dall'autorità inferiore si impedisce al ricorrente l'esercizio della professione
di intermediario assicurativo non vincolato, cosicché egli è colpito nella pro-
pria libertà economica (cfr. sentenza del TAF B-6395/2007 del 17 lu-
glio 2008 consid. 2.1).
Come tutti i diritti fondamentali, anche la garanzia della libertà economica
non è tuttavia assoluta. Essa può essere soggetta a limitazioni, secondo le
condizioni previste dall'art. 36 Cost. Ogni restrizione deve cioè fondarsi su
una base legale sufficiente, essere giustificata da un interesse pubblico o
dalla protezione di diritti fondamentali altrui ed essere proporzionata allo
scopo perseguito (cfr. sentenza del TF 2C_848/2015 del 20 novem-
bre 2015 consid. 5).
5.1 Base legale sufficiente
5.1.1 Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di riconoscere che l'obbligo
di iscrizione a registro per gli intermediari assicurativi non vincolati costitui-
sce un'ingerenza nella libertà economica secondo l'art. 27 Cost. e che le
condizioni per la registrazione devono pertanto soddisfare le esigenze
dell'art. 36 Cost. (cfr. DTAF 2008/45 consid. 2.1-2.3.2, sentenza del TAF
B-2356/2008 del 13 gennaio 2009 consid. 4.1). La medesima Corte ha con-
statato che l'obbligo di iscrizione in parola configura una misura al servizio
del cosiddetto bene di polizia della buona fede nelle relazioni d'affari,
avente lo scopo, da una parte, di conferire agli assicurati la certezza che
l'intermediario assicurativo che li consiglia sia sufficientemente qualificato
per espletare tale attività e, dall'altra, che egli disponga della copertura fi-
nanziaria sufficiente in caso di responsabilità (cfr. DTAF 2008/45 con-
sid. 2.2). La procedura di iscrizione serve inoltre a tutelare i clienti da even-
tuali abusi da parte degli intermediari assicurativi e dal conseguente rischio
che questi ultimi non agiscano nell'interesse degli assicurati (idem). In que-
st'ottica una restrizione della libertà economica si rivela, di principio, am-
missibile (idem).
5.1.2 Codesto Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che l'adozione
delle condizioni personali di cui all'art. 185 OS (nel caso concreto si trattava
dell'art. 185 lett. c OS) trova una base legale sufficiente nella norma ese-
cutiva corrispondente all'art. 46 cpv. 1 lett. f LSA, il quale affida alla FINMA
il compito di proteggere gli assicurati contro gli abusi compiuti da imprese
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di assicurazione e da intermediari assicurativi (cfr. DTAF 2008/45 con-
sid. 2.4.2 seg.; sentenze del TAF B-6395/2007 del 17 luglio 2008 con-
sid. 2.4.2 e B-2356/2008 del 13 gennaio 2009 consid. 4.1). Tramite la sor-
veglianza e la lotta contro gli abusi assicurativi è possibile garantire l'inte-
grità dell'intermediario finanziario in riferimento al suo modo di gestire gli
affari (cfr. DTAF 2008/45 consid. 2.4.3). Nel caso dell'art. 185 OS si tratta
di una sorveglianza preventiva e cautelare sugli abusi assicurativi che la
FINMA ha facoltà di esercitare nel quadro dell'esame dell'accesso ad un'at-
tività professionale nel ramo assicurativo (cfr. DTAF 2008/45 consid. 2.4.2
seg.).
5.1.3 Nella fattispecie in disamina la FINMA ha negato l'iscrizione nel regi-
stro degli intermediari finanziari fondandosi tuttavia sull'art. 185 lett. b OS,
esistendo nei confronti del ricorrente 1 condanne penali pronunciate per
fatti apparentemente incompatibili con l'attività di intermediario assicurativo
e la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale.
L'art. 185 lett. a-c OS si prefigge come scopo, in riferimento ad ogni condi-
zione personale per l'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi, la
protezione della buona fede, ossia uno degli obiettivi principali della LSA.
Ciò significa che anche in termini di buona reputazione (art. 185 lett. b OS)
sono determinanti il principio della tutela dell'affidamento e quello della
buona fede, conformemente allo scopo della LSA. Invero, il relativo dise-
gno di legge si prefigge in particolare di proteggere gli assicurati dai rischi
d’insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi e in generale di
garantire la forza, l’integrità e l’affidabilità dell’economia assicurativa in
Svizzera (cfr. Messaggio concernente una legge sulla sorveglianza delle
imprese di assicurazione [legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA]
e la modifica della legge federale sul contratto d’assicurazione del 9 mag-
gio 2003, in FF 2003 3233, in particolare 3251). Ciò posto, l'esigenza per-
sonale riferita all'art. 185 lett. b OS può trovare una base legale sufficiente
nella norma esecutiva di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. b LSA, il quale dà alla
FINMA la facoltà di controllare che le imprese di assicurazione offrano ga-
ranzia di un'attività irreprensibile. A titolo addizionale, la norma di delega-
zione per l'art. 185 lett. b OS può consistere anche nell'46 cpv. 1 lett. f LSA
ai sensi della succitata prassi (cfr. consid. 5.1.2), posto che la FINMA ha il
compito di vegliare in modo preventivo e cautelare affinché non vi sia il
rischio di abusi assicurativi, il che può fare al caso quando chi richiede di
essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi non dispone della
buona reputazione.
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5.2 Interesse pubblico
In un caso riferito all'applicazione dell'art. 185 lett. c OS lo scrivente Tribu-
nale ha ritenuto che sussiste un interesse pubblico ad un controllo preven-
tivo approfondito degli attestati di carenza beni di un richiedente. Un simile
interesse è suscettibile di assicurare che potenziali clienti entrino in affari
soltanto con intermediari assicurativi che non li espongano ad alcun rischio
di abusi, ciò che altrimenti nuocerebbe al principio della buona fede
(cfr. DTAF 2008/45 consid. 2.5; sentenza del TAF B-2356/2008 del 13 gen-
naio 2009 consid. 4.1). In analogia alla prassi menzionata si può affermare
che nella fattispecie in esame esiste un interesse pubblico affinché l'auto-
rità inferiore esamini nel quadro delle esigenze per l'iscrizione se il richie-
dente gode di buona reputazione. Appare corretto che, non potendo acce-
dere direttamente ai dati personali nel casellario giudiziale, l'autorità infe-
riore consideri, nell'esame della reputazione, in primo luogo le condanne
penali riportate nell'estratto del casellario giudiziale per privati, come rite-
nuto in modo analogo nella giurisprudenza di codesto Tribunale nei casi in
materia di sorveglianza dei revisori sotto l'egida del vecchio ordinamento
giuridico, il quale non dava ancora all'autorità di sorveglianza dei revisori la
facoltà di consultare, previa richiesta scritta, il casellario giudiziale (cfr.
DTAF 2011/43 consid. 6.2; cfr. per l'ordinamento giuridico attuale l'allegato
2 e 3 VOSTRA).
5.3 Proporzionalità
5.3.1 Nel caso specifico, la ripetuta appropriazione indebita protrattasi su
una decina d'anni, a sé stante e/o combinata con il tentato assassinio ai
danni della stessa persona, sono, in principio, da considerare reati gravi
nel contesto di professioni in cui sono d'obbligo la correttezza e moralità
del professionista nello svolgimento dell’attività professionale. Tuttavia, il
rifiuto dell'iscrizione al registro potrebbe risultare lesivo del principio della
proporzionalità laddove al richiedente sono ancora rimproverate condanne
che però non figurano più nell'estratto del casellario giudiziale per privati.
5.3.2 Come già accennato, la FINMA non può accedere direttamente ai
dati del casellario giudiziale centrale, ma deve fare capo all'estratto del ca-
sellario giudiziale per privati. Le condanne penali per crimini e delitti ap-
paiono meno a lungo nell'estratto per privati che nel casellario giudiziale
centrale. Questo ordinamento giuridico serve al reinserimento sociale
dell'agente ed ha come scopo quello di limitare gli effetti negativi di iscri-
zioni nel casellario giudiziale sulla carriera professionale e personale
(cfr. WEISSENBERGER/HIRZEL, op. cit., pag.1361). Dalle differenze legali in
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materia d'eliminazione dei dati tra il casellario giudiziale e l'estratto per pri-
vati emerge che l'autore di un crimine o delitto può essere considerato
come interamente riabilitato agli occhi delle autorità aventi accesso diret-
tamente a VOSTRA soltanto una volta eliminate le iscrizioni nel casellario
giudiziale, mentre negli altri casi e nelle relazioni private l'autore ha il diritto
di dichiararsi senza precedenti penali non appena l'estratto del casellario
giudiziale che lo concerne non presenti alcuna iscrizione (cfr. DTAF
2011/43 consid. 6.2; Messaggio concernente la modifica del Codice penale
svizzero [Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge] e
del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale mi-
norile del 21 settembre 1998, FF 1999 1669 segg., pag. 1847). Giova ri-
cordare che con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di
casellario giudiziale è stata abrogata la possibilità della cancellazione anti-
cipata dell'iscrizione.
Si può quindi ragionevolmente partire dal presupposto che l'autorità infe-
riore, dovendo nel presente caso far capo al solo estratto per privati, possa,
a ragione, ritenere che la buona reputazione del ricorrente 1 sia ricostituita
una volta trascorsi i termini di eliminazione delle iscrizioni nell'estratto per
privati (in analogia alla prassi in materia di sorveglianza dei revisori cfr.
DTAF 2011/43 consid. 6.2 seg.; DTAF 2008/49 consid. 3-5; sul tempo tra-
scorso dall'aver commesso le contravvenzioni imputate cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 6.2.5). Del re-
sto, nel caso della condizione relativa alla buona reputazione si tratta di
circostanze di fatto che non possono essere cambiate entro breve termine
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_927/2011 dell'8 maggio 2012 con-
sid. 3.5.3).
5.3.3 Conformemente all'art. 369 cpv. 1 lett. a CP, le iscrizioni di condanna
a una pena detentiva di cinque o più anni sono eliminate d'ufficio se, al di
là della durata della pena commisurata dal giudice, sono trascorsi
vent'anni. Come già accennato, mediante sentenza del 6 settembre 2004
la Corte delle assise criminali ha inflitto al ricorrente 1 una pena detentiva
di 11 anni di reclusione e sulla scorta della norma menzionata tale con-
danna verrà eliminata d'ufficio dal casellario giudiziale, in principio, nel
2035. Per quanto attiene all'eliminazione dall'estratto per privati, di impor-
tanza decisiva per l'autorità inferiore nel caso di specie, occorre prestare
attenzione particolare all'art. 371 cpv. 3 e 4 CP, considerato che, tramite
sentenza dell'11 agosto 2010, il Giudice dell'applicazione della pena ha li-
berato il ricorrente 1 con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni
e 8 mesi. Giusta l'art. 371 cpv. 3 CP, le sentenze che contengono una pena
non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata
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determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369. Conformemente
all'art. 371 cpv. 4 CP, le condanne a una pena cumulata con una misura o
a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la
metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369.
Sulla base delle norme appena elencate si deve partire dal presupposto
che la sentenza della Corte delle assise criminali rimarrà ancora inserita
nell'estratto per privati fino al 6 maggio 2025, come si evince da quest'ul-
timo.
5.3.4 La FINMA si è attenuta al termine del 6 maggio 2025, previsto per
l'eliminazione dell'iscrizione nell'estratto per privati, avendo anche conside-
rato che il tentato assassinio fosse strettamente connesso con la ripetuta
appropriazione indebita. Di principio, la FINMA può negare la sussistenza
della condizione personale relativa alla buona reputazione fintanto che l'i-
scrizione di condanne penali per fatti incompatibili con l'attività di interme-
diario assicurativo non sia stata eliminata (cfr. art. 185 lett. b OS), in quanto
è ipotizzabile che la buona reputazione venga ripristinata ad eliminazione
avvenuta delle iscrizioni nell'estratto per privati (consid. 5.3.2 seg.). Tutta-
via, nell'analisi delle condanne penali iscritte all'estratto per privati e dei
rispettivi termini di eliminazione è opportuno adottare un approccio di caso
in caso che tenga conto dell'insieme delle circostanze concrete.
Nel presente caso è innegabile che, in confronto ai rimanenti capi di impu-
tazione relativi ai reati contro il patrimonio (ripetuta appropriazione indebita
e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, quest'ultimo per al-
tro omesso dalla FINMA nella decisione impugnata), il capo di imputazione
del tentato assassinio abbia giocato un ruolo fondamentale nel quadro
della commisurazione complessiva della pena inflitta. Ciò posto, è lecito
porsi la domanda se un'applicazione rigorosa dell'art. 185 lett. b OS, ossia
di attendere fino all'eliminazione dell'iscrizione delle condanne nel loro
complesso, sia compatibile con il principio della proporzionalità.
Senza voler in alcun modo sminuire il nesso tra il tentato assassinio e i
reati patrimoniali, nel quadro dell'esame della proporzionalità del rifiuto
dell'iscrizione al relativo registro, appare indicato, nel caso di specie, pren-
dere dapprima in considerazione i termini di eliminazione delle iscrizioni
all'estratto per privati sulla base delle sole condanne per i reati contro il
patrimonio e poi mettere il tutto in relazione con il tentato assassinio in
qualità di reato contro la vita e l'integrità della persona. Il reato di appro-
priazione indebita giusta l'art. 138 cifra 1 CP e quello di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione secondo l'art. 253 CP, come accertato
dalla Corte delle assise Criminali, prevedono ciascuno una pena detentiva
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fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Se fosse stata pronunciata una
pena detentiva di cinque anni (art. 369 cpv. 1 lett. a CP), si può dire, grosso
modo, che la situazione rimarrebbe immutata e potrebbe ancora far stato
il termine di eliminazione del 6 maggio 2025, dimodoché non violerebbe il
principio della proporzionalità attendere fino all'eliminazione dell'iscrizione
prima di poter presentare una nuova domanda.
Nel caso fosse stata invece inflitta una pena detentiva da uno a meno di
cinque anni, l'iscrizione al casellario giudiziale sarebbe eliminata d'ufficio
una volta trascorsi quindici anni dalla durata della pena commisurata dal
giudice (art. 369 cpv. 1 lett. b CP). In concreto, tenuto conto della sentenza
di condanna del 6 settembre 2004, è probabile che, in linea di massima,
l'eliminazione dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale cen-
trale avverrà d'ufficio nel 2020 per la pena minima di un anno, rispettiva-
mente nel 2024 per la pena massima di cinque anni. A seguito della sen-
tenza di liberazione con la condizionale pronunciata dal Giudice dell'appli-
cazione della pena, è presumibile l'ipotesi che, in applicazione dell'art. 371
cpv. 3 e 4 CP, l'iscrizione della sentenza di condanna per i soli reati contro
il patrimonio non figuri più nell'estratto per privati per probabile eliminazione
nel 2012 in caso di condanna ad un anno e nel 2016 in caso di condanna
a cinque anni. A questo punto entrerebbe in gioco la presa in conto della
condanna per tentato assassinio in virtù del legame con la ripetuta appro-
priazione indebita, essendo stati entrambi i reati commessi ai danni della
stessa persona. Tale aspetto è suscettibile di prolungare i termini per l'eli-
minazione appena stimati di almeno qualche anno, cosicché si può affer-
mare che almeno al momento dell'emanazione dell'avversata decisione
non erano dati i presupposti di cui all'art. 185 lett. b OS per l'iscrizione del
ricorrente 1 al registro degli intermediari assicurativi. Nell'ambito di una
nuova richiesta di iscrizione nei prossimi tre/cinque anni, la FINMA potrà
valutare, prestando particolare attenzione ai reati contro il patrimonio, se e
in che misura sia conciliabile con il principio della proporzionalità attendere
ancora fino alla scadenza del termine per l'eliminazione della condanna,
previsto per il 6 maggio 2025.
5.3.5 Laddove i ricorrenti si richiamano al loro diritto all'oblio, i loro argo-
menti non possono essere condivisi. Da un lato, la sentenza del Tribunale
federale a cui fanno riferimento non si presta ad un confronto con la pre-
sente fattispecie, in quanto si tratta di un procedimento in materia di risar-
cimento danni. Dall'altro, nel presente caso, il diritto all'oblio è osservato e,
di principio, concretizzato con il termine di eliminazione dei dati concernenti
la citata sentenza della Corte delle assise criminali in data 6 maggio 2025.
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Tuttavia, viste le particolarità del caso concreto, non è escluso che, nell'am-
bito di una nuova richiesta tra qualche anno, si giunga ad una soluzione
più differenziata in considerazione del principio della proporzionalità
(cfr. consid. 5.3.4).
5.3.6 Visto quanto precede, la decisione avversata regge anche ad un
esame del principio della proporzionalità.
6.
In sunto, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale negando al ri-
corrente 1 l'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi per la man-
cata sussistenza delle condizioni personali di cui all'art. 185 lett. b OS. La
restrizione della libertà economica è fondata su una base legale sufficiente
ed è giustificata da un interesse pubblico, nonché proporzionata allo scopo
perseguito. Ne consegue che il rifiuto di iscrizione al registro degli interme-
diari assicurati è esteso anche alla ricorrente 2 in qualità di persona giuri-
dica, non disponendo di collaboratori con le necessarie qualifiche personali
giusta l'art. 44 cpv. 1 lett. a i. f. LSA. Pertanto il ricorso si rivela infondato e
va respinto.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e van-
no dunque messe a carico dei ricorrenti. Le spese processuali vengono
fissate a fr. 1'500.- e sono computate con l'anticipo spese dello stesso im-
porto, versato tempestivamente in data 22 ottobre 2015. In quanto soccom-
benti, i ricorrenti non hanno diritto alla rifusione di ripetibili (art. 64 cpv. 1
PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'500.- sono messe a carico dei ricorrenti e
computate con l'anticipo spese già versato e pari allo stesso importo.
3.
Non è assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario);
– autorità inferiore (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 11 aprile 2016