Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte II
B6245/2011
Dec i s i o n e d i s t r a l c i o
d e l 1 7 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice unico Francesco Brentani,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti 1. X._______,
2. Y._______ SA,
patrocinati dall'avv. Mirco Rosa,
Palazzo del Sole, 6535 Roveredo GR,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale delle strade USTRA Filiale di Bellinzona,
Settore supporto, via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona,
autorità aggiudicatrice.
Oggetto Ricorso contro il bando di concorso pubblicato su SIMAP
(Numero della pubblicazione 696443) del 4 novembre 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con pubblicazione sul SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse
Pubbliche in Svizzera; N. della pubblicazione 696443) l'Ufficio federale
delle strade (USTRA; di seguito autorità aggiudicatrice, committente) ha
indetto un pubblico concorso di una commessa di servizi secondo la
procedura aperta intitolato "N13 EP 18 Circonvallazione Roveredo,
Rinaturalizzazione Pascol Grand: prestazioni pluridisciplinari
d'ingegneria" (cifra 2.2 del bando di concorso);
che contro il bando di concorso menzionato X._______ e la Y._______
SA (di seguito: ricorrenti), entrambi patrocinati dall'avv. Mirco Rosa, sono
insorti con ricorso del 16 novembre 2011 (data d'entrata 17 novembre
2011) dinanzi allo scrivente Tribunale, postulando, formalmente, la
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, nel merito,
l'annullamento del bando di concorso, l'ordine al committente di
pubblicare nuovamente il bando di concorso modificandone la sola cifra
3.8 nel senso che è eliminata la frase "L'età massima" per capo progetto,
ingegnere dei manufatti, ingegnere specialista per lavori fluviali e
specialista ambientale "deve essere inferiore ai 60 anni al momento
dell'inoltro dell'offerta", protestate spese, tasse e ripetibili;
che nella motivazione del ricorso i ricorrenti ritengono il limite dell'età
previsto nel bando per le persone chiave inammissibile, in quanto
all'ing. X._______, il quale supera la soglia dei 60 anni, verrebbe così
preclusa la facoltà di partecipare al concorso;
che con pubblicazione sul SIMAP del 16 novembre 2011 l'autorità
aggiudicatrice ha rettificato il bando di concorso pubblicato il 4 novembre
2011, modificandone il punto 3.8 nella misura in cui l'età del capo
progetto, ingegnere dei manufatti, ingegnere specialista per lavori fluviali
e specialista ambientale "deve essere inferiore ai 65 anni al momento
dell'inoltro dell'offerta";
che con ordinanza del 17 novembre 2011 lo scrivente Tribunale ha, tra le
altre cose, rinunciato ad ordinare misure superprovvisionali, trasmesso ai
ricorrenti la copia della rettifica del bando di concorso pubblicata ed
assegnato loro un termine per esprimersi sulla questione a sapere se e in
che misura desiderino mantenere il ricorso;
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che con scritto del 22 novembre 2011, anticipato con fax dello stesso
giorno, i ricorrenti dichiarano il ritiro del ricorso, postulano che l'eventuale
tassa di giustizia e i disborsi, nonché le spese ripetibili vengano
interamente poste a carico del committente ed inoltrano la nota d'onorario
e sborsi del loro patrocinatore;
che a motivo della loro richiesta i ricorrenti rinviano in sostanza alla
decisione di stralcio del 21 giugno 2011 emanata dallo scrivente
Tribunale nella causa B2383/2011 (ripartizione delle spese in caso di
un'indicazione erronea del rimedio di diritto);
che il ritiro del ricorso, compresa la nota d'onorario e le conclusioni
relative alla messa a carico delle spese processuali sono state portate a
conoscenza dell'autorità aggiudicatrice con ordinanza del 25 novembre
2011;
che con scritto del 2 dicembre 2011 l'autorità aggiudicatrice si oppone alla
richiesta dei ricorrenti di porre a suo carico la tassa di giustizia, i disborsi
e le spese ripetibili, spiegando tra l'altro che la giurisprudenza invocata
dai ricorrenti non è pertinente nel caso di specie e che sarebbe stato
possibile ai ricorrenti di verificare lo stato del bando di concorso prima di
inoltrare il ricorso ed infine criticando che l'atto di ricorso è stato inoltrato
oltre una settimana prima della scadenza del termine per presentare
ricorso, ciò che lascerebbe presupporre che i ricorrenti abbiano inoltrato
ricorso dopo aver constatato la rettifica del bando di concorso;
che con replica del 21 dicembre 2011, anticipata con fax dello stesso
giorno, i ricorrenti contestano integralmente le argomentazioni del
committente e confermano la richiesta formulata in data 22 novembre
2011;
che con scritto del 2 gennaio 2012 l'autorità aggiudicatrice mantiene in
sostanza le opposizioni mosse contro la richiesta dei ricorrenti;
che il presente procedimento è divenuto privo d'oggetto in seguito al ritiro
del ricorso;
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il giudice unico
pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo
federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e che la tassa di
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giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria
delle parti (art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 1 frase 1 del Regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008; TSTAF, RS 173.320.2);
che, di regola, le spese processuali sono addossate alla parte il cui
comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 prima frase TS
TAF) e che nel caso di un ritiro del ricorso il ricorrente è di principio da
considerare parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021);
che nel caso in esame i ricorrenti hanno sì dichiarato il ritiro del ricorso,
tuttavia le ragioni per detto ritiro vanno ricercate prevalentemente nella
circostanza che l'autorità aggiudicatrice ha rettificato il bando di concorso
nel senso auspicato dai ricorrenti con le loro conclusioni;
che, tenuto conto che nel caso di specie il termine per l'inoltro di
domande scritte e quello di chiusura per la presentazione delle offerte
sono stati fissati a scadenza relativamente breve (23 novembre 2011 e
26 gennaio 2012), non può andare a scapito dei ricorrenti il fatto di aver
inoltrato l'atto di ricorso oltre una settimana di anticipo prima dello
scadere del termine per la presentazione del ricorso, rispettivamente lo
stesso giorno in cui è stata pubblicata la rettifica del bando di concorso;
che sarebbe eccessivo esigere dai ricorrenti che verifichino allo stesso
giorno della spedizione del ricorso se la decisione impugnata sia stata
modificata, tanto più che, in sostanza, un simile controllo non
cambierebbe nulla al dispendio sopportato dal rappresentante legale per
la preparazione e la stesura del ricorso;
che, visto quanto precede, si può affermare che l'autorità aggiudicatrice
con il suo comportamento ha fatto diventare priva d'oggetto la causa e in
questo modo provocato il ritiro del ricorso;
che all'autorità aggiudicatrice in virtù dell'art. 63 cpv. 1 PA non possono
comunque essere addossate spese processuali, per cui si rinuncia al
prelevamento delle medesime;
che di principio solo la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese
necessarie derivanti dalla causa, ossia le spese di rappresentanza o di
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patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (cfr. art. 64 cpv. 1 PA i. c. d.
art. 7 cpv. 1 TSTAF e art. 8 cpv. 1 TSTAF);
che se una causa diviene priva d'oggetto, il Tribunale esamina se devono
essere accordate alla parte delle spese ripetibili e l'art. 5 TSTAF si
applica per analogia alla fissazione delle ripetibili (art. 15 TSTAF);
che da un'applicazione per analogia dell'art. 5 TSTAF come pure dai
precedenti considerandi risulta che il comportamento dell'autorità
aggiudicatrice ha reso priva d'oggetto la causa, con la conseguenza che i
ricorrenti possono essere considerati come parte vincente malgrado il
ritiro del ricorso e che perciò hanno diritto alla rifusione delle ripetibili;
che il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli
avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese (art.
14 cpv. 2 prima frase TSTAF);
che i ricorrenti hanno inoltrato la nota particolareggiata delle spese di
rappresentanza, da cui risulta un onorario complessivo di fr. 3'966.10, IVA
inclusa, calcolato sulla base di una tariffa oraria di fr. 250. e di spese per
un importo di fr. 297,30;
che giusta l'art. 10 TSTAF la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un
minimo di fr. 200 ed un massimo di fr. 400., per cui la tariffa oraria di
fr. 250. come inoltrata dal patrocinatore dei ricorrenti rientra nei limiti
fissati dalla TSTAF;
che pur quanto il dispendio orario del patrocinatore per la stesura del
ricorso pari a 11,5 ore possa apparire elevato, va d'altra parte osservato
che egli ha adottato una tariffa oraria relativamente moderata e che nella
nota d'onorario non è stato ancora contemplato il dispendio per la
redazione della replica del 21 dicembre 2011;
che, visto quanto precede, appare tutto sommato adeguato assegnare ai
ricorrenti un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di
fr. 3'966.10 (IVA inclusa)
che, alla luce delle risultanze emerse può essere lasciata aperta la
questione a sapere se la giurisprudenza dello scrivente Tribunale evocata
dai ricorrenti a motivo della loro richiesta, in particolare la decisione di
stralcio del 21 giugno 2011 nell'affare B2383/2011, può trovare
applicazione nel caso in esame.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
E' preso atto del ritiro del ricorso e la procedura B6245/2011 è stralciata
dai ruoli.
2.
Ai ricorrenti è trasmesso lo scritto del committente del 2 gennaio 2012 per
conoscenza.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Ai ricorrenti è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un
importo di fr. 3'966.10 (IVA inclusa) a carico dell'autorità aggiudicatrice.
5.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario; allegato come da cifra 2);
– autorità aggiudicatrice (SIMAP N. di pubblicazione 696443 del
4 novembre 2011; atto giudiziario).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale
svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore stimato della commessa
raggiunge la soglia determinante secondo la legge federale del 16
dicembre 1994 sugli acquisti pubblici o secondo l'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni
aspetti relativi agli appalti pubblici (art. 83 lett. f cifra 1 LTF) e se si pone
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una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2
LTF).
Data di spedizione: 17 gennaio 2012