B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-6277/2016
Sen t en z a d e l 5 d i c emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Hans Urech, Maria Amgwerd,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
[…],
patrocinato dall'avv. Giuseppe Galfetti,
[…],
ricorrente,
contro
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI,
Centro regionale Rivera,
Via Lagacci 8, casella postale 443, 6802 Rivera,
autorità inferiore.
Oggetto
Domande di differimento del servizio.
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Ritenuto in fatto che
il ricorrente, attivo come […] presso B._______ dal 1° giugno 2009, è stato
ammesso, dopo avere effettuato ventun giorni di scuola reclute, al servizio
civile il 9 settembre 2010; secondo le sue indicazioni, egli ha svolto un
periodo di servizio civile di ventisei giorni nel 2012, quindi è stato costretto
a chiedere più volte il differimento dei periodi d’impiego previsti in ragione
dei suoi impegni professionali,
il 15 giugno 2015, l’autorità inferiore ha approvato una prima domanda del
ricorrente volta a differire, per ragioni professionali, il servizio civile previsto
dal 29 giugno al 25 dicembre 2015, precisando nella decisione che “[egli]
è tenuto a prestare il suo periodo d’impiego entro il 31.12.2016” e che “non
verrà concesso un ulteriore differimento per lo stesso motivo”,
il 26 febbraio 2016, l’autorità inferiore ha accolto una seconda richiesta del
ricorrente tendente a rinviare, per motivi di lavoro, il servizio civile previsto
dal 29 febbraio al 27 maggio 2016, specificando che, come convenuto con
il ricorrente e B._______ il 22 febbraio 2016, “non verranno più accettate
domande di differimento per motivi professionali. L’impiego previsto dal
26.9.2016 al 30.12.2016 presso […] non potrà essere differito”,
con messaggio elettronico del 22 settembre 2016 (giovedì), il ricorrente ha
formulato una terza domanda di differimento, sempre per ragioni
concernenti la sua attività professionale presso B._______, del servizio
civile previsto dal 26 settembre al 30 dicembre 2016; lo stesso giorno, il
legale del ricorrente ha contattato per telefono l’autorità inferiore,
mediante decisione del 23 settembre 2016 (venerdì), l’autorità inferiore ha
respinto la richiesta del ricorrente, sottolineando che “il 26.6.2016 [egli]
sarà quindi tenuto ad entrare in servizio presso l’istituto d’impiego […]”,
il 26 settembre 2016 (lunedì), il ricorrente ha ottenuto l’avviso della Posta
che la decisione gli era stata recapitata, il termine per ritirarla scadendo il
3 ottobre 2016,
con scritto del 26 settembre 2016, il legale del ricorrente ha trasmesso
all’autorità inferiore una copia della procura a lui conferita, precisando che
avrebbe prodotto un’attestazione [di] B._______ “a conferma delle ragioni
del mio assistito […]” e che “il mio assistito ha saputo della sua
assegnazione a questa importante funzione professionale soltanto tre
settimane orsono e che unicamente un disguido di comunicazione (tra lo
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stesso e il suo precedente patrocinatore) che la domanda in rassegna non
ha potuto essere introdotta prima [sic]”,
il 27 settembre 2016 (martedì), il ricorrente ha ritirato allo sportello postale
la detta decisione,
con messaggio elettronico del 28 settembre 2016, il legale del ricorrente
ha trasmesso all’autorità inferiore l’attestazione promessa [di] B._______,
del 27 settembre 2016, in cui è affermato, tra le altre cose, che la presenza
del ricorrente sul posto di lavoro sarebbe indispensabile “en tout cas
jusqu’à la fin del l’Année 2017 […]”,
il 28 settembre 2016 (mercoledì), il ricorrente ha inoltrato all’autorità
inferiore una quarta domanda di differimento,
mediante decisione del 4 ottobre 2016 (martedì), l’autorità inferiore ha
respinto la richiesta del ricorrente, rendendolo attento al fatto che “assenze
non giustificate verranno considerate giorni di congedo e verrà aperta una
procedura disciplinare o penale nei suoi confronti”,
il 5 ottobre 2016 (mercoledì), il ricorrente ha ricevuto l’avviso della Posta
secondo cui la decisione gli era stata recapitata, il termine per ritirarla
scadendo il 12 ottobre 2016; il ricorrente ne ha preso possesso il 7 ottobre
2016 (venerdì),
il 12 ottobre 2016, il ricorrente ha inoltrato un ricorso al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro le decisioni emanate dall’autorità
inferiore il 23 settembre e il 4 ottobre 2016, pretendendo che essa abbia
accertato i fatti e applicato il diritto incorrettamente, come pure
rimproverandole di non avere notificato le decisioni impugnate
direttamente al suo legale; chiedendo preliminarmente la concessione
dell’effetto sospensivo al ricorso, egli sostiene, in sostanza, di avere saputo
[da] B._______ solamente alla fine di agosto 2016 “di essere stato
designato per integrare un team ristretto (undici persone a livello nazionale)
di […] ([…]), formazione che comporta un enorme sviluppo sul piano della
carriera professionale […] ha accettato tale incarico, assumendo queste
sue funzioni dal 12.9.2016 […] [le quali] comportano un grado d’impegno
assolutamente inconciliabile con una sua assenza prolungata dal lavoro
per i previsti periodi di impegno come civilista […] fatte le debite valutazioni
della situazione, [egli] ha inoltrato in urgenza […] una domanda di
differimento del servizio previsto dal 26.9 al 30.12.2016”,
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il 14 ottobre 2016, questo Tribunale ha accusato ricezione e preso atto del
ricorso, riservando ulteriori misure processuali per più tardi, quindi, il
18 ottobre seguente, ha invitato, dandone conoscenza al ricorrente,
l’autorità inferiore a produrre l’incarto completo, numerato e corredato di un
indice degli atti, ciò che l’autorità inferiore ha fatto puntualmente il
2 novembre 2016,
il 25 novembre 2016, questo Tribunale ha invitato l’autorità inferiore ad
inoltrare sue eventuali osservazioni entro il 2 dicembre 2016,
tempestivamente, l’autorità inferiore ha presentato una breve presa di
diposizione, nella quale afferma in particolare di attenersi alle decisioni del
23 settembre e 4 ottobre 2016, rinviando alle spiegazioni e osservazioni in
esse contenute, con la precisazione che le decisioni negative concernenti
le domande di differimento del servizio civile non hanno, per loro natura,
effetto sospensivo; essa conclude al rigetto del ricorso,
e considerato in diritto che
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'autorità inferiore possono essere
portate davanti a questo Tribunale (art. 63 cpv. 1 lett. b della legge federale
sul servizio civile sostitutivo del 6 ottobre 1995 [LSC, RS 824.0]),
ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento davanti all’autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA), condizioni adempiute in concreto,
il termine per ricorrere è di 30 giorni dalla notificazione della decisione (art.
50 cpv. 1 PA e 65 cpv. 4 LSC); in concreto, conformemente agli atti, questo
termine è stato osservato in relazione ad entrambe le decisioni, dimodoché
il ricorso, inoltrato il 12 ottobre 2016, è tempestivo; in proposito, il fatto che
le decisioni siano state notificate al ricorrente, e non direttamente al suo
legale, non ha causato ritardi o inconvenienti, il ricorrente avendo potuto
trasmettergliele senza problemi, ciò che dimostra che il duo diritto di
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ricorrere non è stato leso, per cui un eventuale vizio di notifica è da ritenersi
sanato,
il ricorso, soddisfacendo peraltro ai requisiti minimi di contenuto e di forma
(art. 52 cpv. 1 PA), è così ammissibile,
le decisioni del 23 settembre e del 4 ottobre 2016 vertono sulla stessa
questione, la seconda rendendo pertanto la prima priva d’oggetto, con la
conseguenza che, nella misura in cui il ricorso concerne la decisione del
23 settembre 2016, esso è inammissibile,
il ricorrente chiede la restituzione dell’effetto sospensivo; ora, bisogna
rimarcare che l’effetto sospensivo, di cui all’art. 55 PA, non entra in linea di
conto, se il ricorso concerne una decisione negativa, ossia una decisione
che respinge una richiesta dell’amministrato (cfr. JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n. 150; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. 3.34),
in generale, una decisione dell’autorità inferiore di rigetto di una domanda
di differimento del servizio civile è una decisione negativa, dimodoché una
richiesta di conferimento, a titolo provvisorio, dell’effetto sospensivo al
relativo ricorso non è di per sé ammissibile (cfr., per analogia, HERBERT
PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2a ed., 2003, pagg. 731 e 736),
ad ogni modo, in concreto, data la presente sentenza, la domanda del
ricorrente è priva d’oggetto, come pure l’eventualità di altri provvedimenti
d’urgenza (art. 56 PA),
la domanda di un civilista di differire il servizio civile può essere accolta
dall’autorità inferiore se egli, in particolare, rende credibile il fatto che, in
caso di rifiuto della domanda, egli, i suoi parenti stretti o il suo datore di
lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione estremamente grave (art. 46
cpv. 3 lett. e dell’ordinanza sul servizio civile dell'11 settembre 1996 [OSCi,
RS 824.01]); secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, una situazione
deve qualificarsi di estremamente grave solamente in caso di emergenza
vera e propria (“eigentliche Notsituation”) per il civilista, i suoi parenti stretti
o il suo datore di lavoro (cfr. sentenza TAF B-1213/2009 del 14 aprile 2009,
consid. 3.2),
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in concreto, bisogna innanzitutto rilevare che il ricorrente non ha compiuto,
contrariamente ai suoi obblighi, i 180 di servizio civile di lunga durata entro
il 31 dicembre 2015, come risulta dalla decisione del 23 settembre 2016,
cumulando quindi un ritardo nell’esecuzione dei suoi periodi d’impiego;
fatta questa precisazione doverosa, egli fa valere di trovarsi in una
situazione di emergenza poiché, se dovesse interrompere la sua
formazione come […], ciò “comporterebbe la preclusione (possibilmente
anche) definitiva di importanti possibilità di avanzamento e di sviluppo nella
sua attività professionale […]” (ricorso, pag. 5); ora, è palese che questo
timore non si rapporta ad alcuna situazione estremamente grave, di
emergenza vera e propria, ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 lett. e OSCi e della
giurisprudenza, come ha giustamente rilevato l’autorità inferiore, ma dà
semplicemente voce ad una preoccupazione del ricorrente, peraltro
piuttosto vaga, riguardo alla sua futura carriera, dimodoché la sua terza e
la sua quarta domanda di differimento del periodo d’impiego previsto dal
26 settembre al 30 dicembre 2016, non possono essere accolte,
ne discende che la decisione impugnata, conforme al diritto federale, deve
essere confermata e il ricorso deve essere respinto,
la procedura davanti a questo Tribunale è gratuita, purché non si tratti di
un ricorso temerario, ed esclude il versamento di ripetibili (art. 65 cpv. 1
LSC),
un ricorso è "temerario o irresponsabile", se è manifestamente sprovvisto
di possibilità di esito favorevole, tanto che sarebbe addirittura abusivo
proporlo, soltanto quando appare escluso che il ricorrente possa anche
solo parzialmente vincere la causa (cfr. DTF 105 V 107 consid. 3),
in concreto, non si possono non ricordare brevemente le circostanze
rilevanti che hanno preceduto la presente procedura: il ricorrente ha
ottenuto due rinvii del periodo d’impiego litigioso, dapprima il 15 giugno
2015, con l’avvertimento che non sarebbero più stati concessi differimenti
per ragioni di lavori, quindi il 26 febbraio 2016, con lo stesso avvertimento
e in seguito alla sottoscrizione da parte dell’autorità inferiore, del ricorrente
e [di] B._______ di un accordo, il 23 febbraio 2016, secondo cui il ricorrente
doveva “assolutamente rispettare” l’obbligo di svolgere l’impiego, senza
possibilità di rinvio per motivi professionali, dal 26 settembre al 30 dicembre
2016; il ricorrente dice di avere saputo della sua attività come […] a fine
agosto 2016, però ha contattato l’autorità inferiore, per via elettronica,
soltanto il 22 settembre 2016, omettendo di spiegare convincentemente le
ragioni di questo ritardo; egli ha formulato la sua terza domanda di rinvio il
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23 settembre 2016, un giovedì, ossia due giorni feriali prima dell’inizio
dell’impiego, previsto il 26 settembre 2016, inizio di cui era al corrente dal
23 febbraio 2016; l’attestazione [di] B._______ porta la data del 27
settembre 2016, ossia è posteriore, ciò che non può non sorprendere, alla
domanda di differimento, e non proferisce comunque parola sul servizio
civile del ricorrente; egli ha inoltrato addirittura una quarta domanda di
rinvio il 28 settembre 2016, dopo aver preso conoscenza, ritirandola allo
sportello postale il 27 settembre 2016, della decisione del 23 settembre
2016, ciò che non può non lasciare perplessi riguardo all’osservanza della
buona fede nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri
obblighi (art. 2 cpv. 1 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC,
RS 201]),
ora, tenuto conto delle numerose circostanze elencate al paragrafo
precedente, che testimoniano perlomeno di disinvoltura da parte del
ricorrente, e ciò nonostante la disponibilità e la flessibilità di cui ha fatto
prova a più riprese l’autorità inferiore nei suoi confronti, appare chiaro che
il presente ricorso era manifestamente sprovvisto di possibilità di esito
favorevole, tanto da potere essere considerato temerario, la presente
procedura avendo il chiaro intento di evitare, ancora una volta, di prestare
il servizio civile; di conseguenza, vista la temerarietà del gravame, è
giustificato addossare al ricorrente le spese processuali di fr. 1'000.– (art.
65 cpv. 1 LSC; cfr. sentenze TAF B-4791/2014 del 21 ottobre 2014 e
B-4989/2015 del 18 gennaio 2016),
per di più, non vengono versate ripetibili (art. 65 cpv. 1 LSC),
la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. i della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso, per quanto si riferisce alla decisione del 23 settembre 2016,
divenuta priva d’oggetto, è inammissibile; nella misura in cui è rivolto contro
la decisione del 4 ottobre 2016, il ricorso è respinto e la stessa decisione è
confermata.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.– sono messe a carico del ricorrente.
3.
Non sono versate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (raccomandata;
allegati: copia della presa di posizione dell’autorità inferiore,
del 1° dicembre 2016, per informazione; bollettino di versamento);
– all’autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata);
– all'Organo centrale d'esecuzione del servizio civile, Thun
(raccomandata; atti di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Dario Quirici
Data di spedizione: 15 dicembre 2016