B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-6314/2013
S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Frank Seethaler, Philippe Weissenberger,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
agente tramite …, amministratore unico,
patrocinata dall'avv. Aldo Ferrini,
Piazza Cioccaro 4, casella postale 5602, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Conferimento dell'assegno CTI n. ...
B-6314/2013
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Fatti:
A.
Il 17 luglio 2013 l'impresa A._______ (in seguito, la ricorrente), con sede
a Lugano, il cui scopo sociale consiste, in particolare, nel depositare,
sviluppare e sfruttare brevetti, ha trasmesso alla Commissione per la
tecnologia e l'innovazione (in seguito, CTI, KTI o autorità inferiore;
), del Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca (DEFR), per il tramite dell'ing. B._______, una
domanda, munita di uno "Studio di fattibilità", tendente all'ottenimento di
un assegno per l'innovazione 2013, del valore di Fr. 7'500.-, nel quadro
della sperimentazione di un "Fluid Device for Recovery of the Kinetic
Energy of a Vehicle" (brevetto europeo EP1656500). L'assegno è
destinato a finanziare un cosiddetto "test-bench to simulate a land vehicle
movement and measure the harvested energy on a prototype", la cui
realizzazione sarà affidata alla Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI).
B.
Tra le parti in causa ha successivamente avuto luogo uno scambio
epistolare prolungato per via elettronica. In un primo tempo, il 30 luglio
2013, la CTI ha chiesto al ricorrente se fosse possibile ricevere una copia
in inglese dello "Studio di fattibilità", visto che l'esperto responsabile non
aveva conoscenze d'italiano. Il 27 agosto 2013 la ricorrente ha sollecitato
notizie riguardo allo stato d'avanzamento della pratica e la CTI ha
risposto che una decisione sarebbe intervenuta dopo il 2 settembre 2013.
La ricorrente si è manifestata nuovamente il 9 settembre 2013,
constatando che i tempi d'evasione della pratica non corrispondevano a
quelli indicati sul sito web della CTI. Il 16 settembre 2013 quest'ultima ha
annunciato alla ricorrente che gli esperti avevano proposto di respingere
la sua domanda. Lo stesso giorno la ricorrente ha espresso il proprio
disappunto al riguardo, aggiungendo di dubitare che l'esperto avesse
capito la documentazione, di credere che la sua domanda fosse stata
respinta per il fatto di essere stata presentata da una richiedente
italofona, di esigere un secondo parere di un altro esperto e di pretendere
delle spiegazioni in relazione al non rispetto del termine di quattro
settimane per l'evasione della pratica. Il 22 settembre 2013 la ricorrente
ha chiesto alla CTI di emanare una decisione formale e di organizzare un
incontro chiarificatore con l'esperto. L'8 ottobre 2013 la ricorrente si è
lamentata con la CTI di non avere ricevuto alcuna lettera o decisione,
precisando di considerare il ritardo nel trattamento della procedura come
inaccettabile, di esigere l'invio di una decisione, come già richiesto il
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22 settembre, di fissare un appuntamento con l'esperto e di avere
l'impressione che la CTI si comportasse in modo discriminatorio nei
confronti delle imprese svizzero italiane. Il 9 ottobre 2013 la CTI ha
comunicato alla ricorrente di essere in attesa di una risposta dell'esperto
riguardo alla possibilità di organizzare un colloquio, promettendo tuttavia
di firmare e spedire la decisione nei giorni successivi.
C.
Nel loro documento di lavoro, stilato in tedesco il 30 agosto 2013
(KTI-intern [Arbeitspapier]), il Dr. C._______, esperto relatore principale,
e D._______, esperto correlatore, hanno stimato che lo sviluppo del
progetto della ricorrente non aveva senso da un punto di vista energetico,
proponendo quindi di respingere la domanda per quattro ragioni
principali, qui di seguito elencate. In base a questa valutazione,
l'11 ottobre 2013, la CTI ha emanato una decisione, in inglese, di rigetto
della domanda d'assegno, riprendendo i motivi formulati dagli esperti,
ossia che (a) il tempo di percorrenza di 2-3 cm ad una velocità di 20 km/h
è di circa 0.001 secondi, la piastra dovrebbe quindi oscillare almeno ad
una frequenza di 100 Hz, le forze necessarie a questo scopo,
verosimilmente notevoli e identificabili in una forma o in un'altra nella
macchina, non sono descritte, perciò anche se la pressione è
probabilmente percettibile da un punto di vista idraulico, l'energia
assorbita sarà scarsa o nulla, (b) non è chiaro qual è l'effetto
dell'installazione sull'esperienza alla guida, specialmente rispetto al
rumore, alle vibrazioni e all'accelerazione, quando diverse piastre sono
poste le une sulle altre, (c) il grado d'usura e i calcoli d'ammortamento
non sono chiari, e (d) non è chiaro come sarà utilizzata l'energia ricavata,
nonché quali siano i costi relativi al suo stoccaggio e alla sua
trasmissione a potenziali utenti.
D.
Contro questa decisione la ricorrente è insorta al Tribunale amministrativo
federale l'11 novembre 2013, chiedendo, a titolo principale, di riconoscere
il suo diritto all'ottenimento dell'assegno per l'innovazione oppure, in via
subordinata, di rinviare la causa alla CTI per una nuova valutazione della
domanda che metta in atto compiutamente il suo diritto di essere sentita.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che l'esperto della CTI non ha capito
le informazioni tecniche fornite a causa della sua ignoranza dell'italiano, e
lo critica inoltre per il fatto che abbia risposto ai suoi calcoli con
osservazioni qualitative del tipo "little or no energy will be absorbed",
invece di utilizzare dati quantitativi sotto forma di calcoli alternativi
(ricorso, pag. 2, in risposta alla lett. a della decisione). In secondo luogo,
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la ricorrente rimprovera all'esperto di concentrarsi sulle strategie di
vendita e di marketing del prodotto, al posto di mettere l'accento sulla
tecnologia e sull'innovazione del prototipo (ricorso, pag. 3, in risposta alla
lett. b della decisione). In terzo luogo, la ricorrente rimarca di non potere,
allo stadio di sperimentazione del prototipo, dettagliare i costi prevedibili
dovuti all'usura, sottolineando che essi non sono comunque richiesti per
la domanda (ricorso, pag. 3, in risposta alla lett. c della decisione). In
quarto luogo, la ricorrente rileva che il sistema di trasporto, di
trasformazione e di accumulazione dell'energia elettrica non è per nulla
correlato con l'invenzione brevettata, e che, ad ogni modo, il mercato
offre una moltitudine di tali sistemi (ricorso, pag. 4, in risposta alla lett. d
della decisione). In quinto luogo, la ricorrente evidenzia che, benché il
bilancio energetico possa essere positivo soltanto se la macchina
rallenta, esiste sicuramente una nicchia di mercato da sfruttare, senza
contare che, in ogni caso, il dispositivo meccanico può essere adattato
con un minimo di modifiche (ricorso, pag. 4). Oltre a ciò, la ricorrente si
lamenta per il fatto che la sua domanda sia stata trattata da un esperto
senza conoscenze della lingua italiana, che il termine di quattro settimane
per evadere la pratica sia stato di molto superato, e che non abbia avuto
luogo nessun incontro tra l'ing. B._______ e l'esperto per chiarificare la
situazione, e ciò a causa del rifiuto della CTI, ravvisando in questa
attitudine una violazione del suo diritto di essere sentita.
E.
Mediante decisione incidentale del 13 novembre 2013, questo Tribunale
ha invitato la ricorrente a versare un anticipo, equivalente alle presunte
spese processuali, di Fr. 800.- entro il 6 dicembre 2013, ciò che è
avvenuto il 26 novembre 2013.
F.
Il 3 dicembre 2013 questo Tribunale ha trasmesso un esemplare del
ricorso, compresa una copia degli allegati, alla CTI, sollecitandola ad
inoltrare una risposta, con l'incarto completo numerato e corredato di un
indice degli atti, entro il 10 gennaio 2014.
G.
La CTI ha inviato la sua risposta il 10 gennaio 2014, nella quale, dopo
aver preso atto delle spiegazioni della ricorrente, sottoposte all'esame
degli esperti, ha confermato "il respingimento della richiesta per motivi
legati ai contenuti", precisando che "pur non contestando nella sostanza
la fattibilità tecnica del progetto, [la CTI] si interroga fra l'altro sulla sua
economicità, come spiegato in particolare alle lettere c) e d) della
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Pagina 5
decisione. L'economicità, infatti, intesa nella prospettiva di futura
competitività e di ricavi aziendali, costituisce un criterio fondamentale
nella valutazione delle richieste. La CTI, inoltre, dichiara esplicitamente di
aver capito in tutto e per tutto i contenuti della documentazione inviata
[dalla ricorrente]. L'italiano è una delle lingue ufficiali svizzere e come tale
ovviamente non costituisce un ostacolo in alcun modo".
H.
Il 13 gennaio 2013 (recte: 2014) questo Tribunale ha trasmesso alla
ricorrente una copia della risposta, compresi gli allegati, riservando
esplicitamente eventuali ulteriori misure d'istruzione o memorie delle parti,
e, il 15 gennaio seguente, a complemento di questa informazione, ha
comunicato alle stesse parti che non era previsto un ulteriore scambio di
scritti.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all’art.
32 LTAF.
La CTI è il centro di competenza della Confederazione per la promozione
dell'innovazione, nonché per il trasferimento delle conoscenze e delle
tecnologie (art. 15d cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del DEFR
del 14 giugno 1999 [Org-DEFR, RS 172.216.1]). La sua organizzazione e
i suoi compiti sono disciplinati dalla legge federale sulla promozione della
ricerca e dell'innovazione del 7 ottobre 1983 (LPRI, RS 420; art. 15d cpv.
2 Org-DEFR). In concreto è applicabile la LPRI nella sua versione in
vigore dal 1° gennaio al 31 agosto 2013 (vLPRI, RU 2010 651), e non la
nuova LPRI del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2014 (decreto
del Consiglio federale del 29 novembre 2013, RU 2013 4425), visto che
la domanda d'assegno per l'innovazione è stata presentata dalla
ricorrente il 17 luglio 2013, e considerato che non sussistono regole
speciali di diritto transitorio. Ora, la CTI, in quanto organo federale
preposto alla promozione della ricerca applicata e dello sviluppo (art. 16e
cpv. 1 vLPRI), è un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. f LTAF, e la
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sua decisione dell'11 ottobre 2013, che non rientra peraltro nell'elenco
delle eccezioni dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art.
5 cpv. 1 lett. c PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare
il presente ricorso.
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le
conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA).
In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato
tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, e visto
che l'anticipo di Fr. 800.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame del litigio
nel merito.
2.
2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa al Tribunale amministrativo federale, il quale
dispone, in generale, di un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione
del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, e,
di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA).
2.2 Secondo la procedura di ricorso prevista dall'art. 13 cpv. 2 vLPRI,
legge speciale rispetto alla PA, il richiedente può far valere: (a) la
violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento; (b) l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti. Ne deriva che il richiedente non può far valere
l'inadeguatezza (inopportunità) della decisione impugnata (cfr. anche
DTAF 2014/2 consid. 3). In aggiunta a ciò, l'art. 13 vLPRI stipula che i
nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al
ricorrente soltanto con il loro consenso (cpv. 3), e che, per il rimanente, la
procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali
dell'amministrazione della giustizia federale (cpv. 4), ossia la PA.
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Pagina 7
2.3 Rispetto all'esame dell'esercizio del potere d'apprezzamento, il
Tribunale federale considera che, in ambiti richiedenti conoscenze
tecniche elevate, l'autorità di ricorso deve far prova di riserbo e confidare
nell'apprezzamento delle autorità specializzate competenti (sentenza del
Tribunale federale 1A.244/2003 del 31 marzo 2004 consid. 2). In questi
campi le decisioni su ricorso devono essere prese nel rispetto dei ruoli
abituali della giustizia e dell'amministrazione (DTF 129 II 331 consid. 3.2).
In conformità con questa giurisprudenza, il Tribunale amministrativo
federale limita il proprio esame in materia di sussidi per la ricerca, se la
loro concessione dipende dall'apprezzamento dell'autorità, alla questione
dell'eccesso o dell'abuso dell'esercizio di tale potere. A questo proposito
bisogna considerare che il Tribunale amministrativo federale, in quanto
autorità giudiziaria, non è un'autorità superiore preposta alla promozione
della ricerca scientifica, né un'autorità di vigilanza in questo campo. Oltre
a ciò, le decisioni relative a richieste di sussidi non si prestano bene ad
un controllo giudiziario per il fatto che l'autorità di ricorso non conosce tutti
i criteri di valutazione dei progetti e non è, generalmente, capace di
apprezzare le qualità del progetto del ricorrente, in particolare rispetto a
quelli dei suoi concorrenti (cfr. DTAF 2014/2 consid. 3, DTAF 2007/37
consid. 2.1 e DTAF 2007/6 consid. 3 pagg. 47 segg.).
3.
L'oggetto del presente litigio porta sulla non concessione da parte della
CTI di un assegno per l'innovazione di Fr. 7'500.- alla ricorrente.
Quest'ultima non ha esplicitamente indicato, da un punto di vista
sostanziale, quali sono le censure che solleva (violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,
oppure l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti), limitandosi in fondo a sostenere di non essere stata compresa
dalla CTI.
4.
4.1 Visto che la ricorrente fa anche valere una violazione del suo diritto di
essere sentita, nella misura in cui non le è stato concesso dalla CTI di
esporre oralmente la sua richiesta d'assegno per l'innovazione nel quadro
di un incontro con gli esperti, è necessario trattare dapprima questa
censura di natura procedurale.
4.2 Il diritto di essere sentiti è una garanzia costituzionale di carattere
formale (art. 29 della Costituzione federale, Cost., RS 101). La sua
violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata,
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Pagina 8
indipendentemente dalle probabilità di successo nelle questioni di merito
(DTF 132 V 387 consid. 5 con rinvii). Eccezionalmente, una violazione del
diritto di essere sentiti, occorsa nella procedura precedente, può reputarsi
sanata se il ricorrente può esporre la propria causa davanti ad un'autorità
di ricorso che esamina con pieno potere cognitivo tutte le questioni che
avrebbero potuto porsi dinanzi all'autorità inferiore se quest'ultima avesse
sentito regolarmente il ricorrente (DTF 132 V 387 consid. 5 con rinvii). Il
diritto di essere sentiti include i diritti di esaminare gli atti, di essere
informato dall'autorità e di pronunciarsi, prima del rilascio di una
decisione, sulle memorie delle parti, sulle osservazioni delle autorità,
nonché sugli atti usati come mezzi di prova, quali scritture, perizie, pareri
e preavvisi di organi e uffici interessati, deposizioni testimoniali, verbali e
decisioni notificate (ADELIO SCOLARI, Diritto Amministrativo, Parte
Generale, 2002, nn. 483 segg.). Ciò precisato, il diritto di essere sentiti
non implica il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità (DTF 134 I
140 consid. 5.3). Anche la procedura davanti al Tribunale amministrativo
federale si svolge essenzialmente per scritto, non esistendo un diritto a
prendere posizione oralmente (sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-3597/2012 del 7 marzo 2013 consid. 3).
4.3 In concreto, la giurisprudenza non riconosce alcun diritto alla
ricorrente, né davanti alla CTI, né nel corso della presente procedura, di
essere sentita oralmente. Fatta questa puntualizzazione, è ancora utile
rilevare che la ricorrente ha avuto, ad ogni modo, l'occasione di
esprimersi per scritto, dettagliatamente, sia davanti alla CTI, sia davanti a
questo Tribunale, dimodoché il suo diritto di essere sentita non risulta
essere stato violato. La corrispondente censura si rivela quindi infondata.
5.
5.1 Nel campo della scienza la Confederazione si prefigge di: (a)
promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione basata sulla scienza,
come pure sostenere lo sfruttamento e la valorizzazione dei risultati della
ricerca; (b) vigilare sulla collaborazione tra gli organi della ricerca e se del
caso disciplinarla; (c) garantire un impiego efficace dei fondi federali
devoluti alla ricerca e all’innovazione (art. 1 vLPRI).
5.2 La promozione della ricerca e dell'innovazione avviene, in particolare,
per il tramite del Fondo nazionale svizzero (FNS), dei Politecnici federali,
delle scuole universitarie professionali e della CTI (art. 5 lett. a cifra 1, b e
d, nonché art. 6 cpv. 1 lett. f vLPRI), istituzioni che devono disciplinare la
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Pagina 9
propria procedura per l'assegnazione di sussidi conformemente alle
esigenze degli art. 10 e 26 a 38 PA (art. 13 cpv. 1 vLPRI).
5.3 La Confederazione sostiene la ricerca applicata e lo sviluppo (art. 16a
cpv. 1 vLPRI). A questo scopo essa può accordare contributi alle scuole
universitarie e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali,
se sono soddisfatte le condizioni seguenti: (a) il progetto è condotto in
collaborazione con partner privati o pubblici che ne assicurano la
valorizzazione; (b) i risultati della ricerca saranno presumibilmente
sfruttati sul mercato; (c) verosimilmente il progetto non può essere
realizzato senza il sostegno della Confederazione; (d) il partner che
assicura la valorizzazione del progetto si assume la metà del
finanziamento di quest’ultimo. Il Consiglio federale può definire
nell’ordinanza eccezioni a questa condizione; (e) il progetto contribuisce
alla formazione imperniata sulla pratica delle nuove leve nella ricerca
(art. 16b cpv. 1 vLPRI).
6.
6.1 La CTI accorda contributi a progetti di ricerca applicata e sviluppo
solo se i partner che assicurano la valorizzazione del progetto (partner
attuatori) sono in grado di dimostrare che i risultati della ricerca saranno
presumibilmente sfruttati sul mercato; a tale riguardo occorre considerare:
(a) gli effetti previsti del progetto sulla competitività dei partner attuatori o
sull’economia; (b) la prevista creazione di valore aggiunto in Svizzera
derivante dall’attuazione; (c) l’utilità economica prevista per il partner
attuatore (art. 10o cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge federale sulla
promozione della ricerca e dell'innovazione del 10 giungo 1985, nel suo
tenore in vigore al 1° gennaio 2013 [vO-LPRI, RU 2010 5461]). La CTI
sostiene i progetti al massimo fino alla dimostrazione della capacità dei
prodotti o dei procedimenti di affermarsi sul mercato (art. 10o cpv. 2
vO-LPRI). Sono esclusi contributi diretti ai partner attuatori (art. 10o cpv. 3
vO-LPRI).
6.2 Possono beneficiare dei contributi le seguenti scuole universitarie: (a)
i politecnici federali e le istituzioni di ricerca del settore degli stessi
politecnici; (b) le università e gli istituti universitari che secondo la legge
dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università hanno diritto a contributi; (c) le
scuole universitarie professionali autorizzate secondo la legge del
6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali; (d) le alte scuole
pedagogiche riconosciute secondo il diritto cantonale (art. 10p cpv. 1
vO-LPRI). La CTI valuta il diritto ai contributi di un centro di ricerca in
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Pagina 10
base ai seguenti criteri: (a) l’attività di ricerca è lo scopo del centro di
ricerca; (b) i responsabili e i proprietari dei centri di ricerca non ottengono
vantaggi pecuniari dall’attività del centro; (c) in termini di qualità, la ricerca
del centro di ricerca è comparabile a quella delle scuole universitarie
aventi diritto ai contributi; (d) il centro di ricerca collabora regolarmente
con le scuole universitarie di cui al cpv. 1 (art. 10p cpv. 2 vO-LPRI).
7.
7.1 Le piccole e le medie imprese possono richiedere un importo
(assegno per l’innovazione) alla CTI per l’elaborazione di un breve studio
di fattibilità da parte di un’istituzione di ricerca di cui all’articolo 10p
vO-LPRI. L’importo unitario massimo per assegno e l’importo
complessivo a disposizione sono definiti in base al decreto di
finanziamento del Parlamento (art. 10t cpv. 1 vO-LPRI). Un’impresa può
ricevere al massimo un assegno per l’innovazione ogni quattro anni (art.
10t cpv. 3 e 4 vO-LPRI).
7.2 Secondo il documento agli atti "Innovation Cheques for SMEs
(Innovation Cheques 2013 / General Conditions for Innovation Cheque
Funding [Innovation Cheques])", nel suo tenore valido dal 1° gennaio
2013, gli assegni per l'innovazione servono a finanziare studi di fattibilità
o analisi, e la loro erogazione è regolata, come indicato alla rubrica
"Preliminary remarks", dagli art. 6 cpv. 1 lett. f e 16a cpv. 1 vLPRI in
relazione con le corrispondenti disposizioni della legge federale sugli aiuti
finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 (Legge sui sussidi, LSu, RS
616.1), nonché dall'art. 10t cpv. 1 a 4 vO-LPRI. Per il 2013, come
enunciato nella rubrica "Use of innovation cheques" del documento, la
somma totale messa a disposizione delle piccole e medie imprese è pari
a Fr. 1'000'000.- e l'importo di ogni singolo assegno equivale a Fr. 7'500.-.
Per il resto, il documento contiene disposizioni sui criteri d'attribuzione
degli assegni e sulla procedura da seguire per il deposito della domanda
(4. "Eligibility criteria" e 5. "Administrative procedure"). Tra i campi coperti
dal finanziamento figurano, in particolare, "[the] preparatory work for
planned research and development (R&D) projects that may enable the
small and medium enterprises (SME) to develop an innovative product or
service" e "[the] analysis of technological innovation potential of a
process, product, service or technology" (Innovation Cheques, 3.3).
Da notare che tali informazioni, per il 2014, sono disponibili in italiano su
.
B-6314/2013
Pagina 11
8.
In concreto, la ricorrente è un'impresa di piccole dimensioni, visto che
consta di un numero d'impiegati variante da uno a cinque (cfr. formulario
relativo alla domanda d'assegno, punto 4), e, come tale, è di principio
abilitata a richiedere alla CTI un assegno per l'innovazione (art. 10t cpv. 1
O-LPRI). La ricorrente intende incaricare la SUPSI, che è un'istituzione di
ricerca ai sensi di legge (art. 10p cpv. 1 lett. c O-LPRI), di eseguire un
cosiddetto "test-bench to simulate a land vehicle movement and measure
the harvested energy on a prototype" (cfr. formulario relativo alla
domanda d'assegno, punto 9). Per scrupolo di chiarezza è utile precisare
che un "bench test" è un "test carried out on a machine, a component, or
a software before it is released for use, to ensure that it works properly"
(), e che, in quanto tale, è suscettibile di
rientrare, perlomeno ciò sembra essere stato ammesso dalla CTI, nella
categoria dei "brevi studi di fattibilità", a cui si rapportano gli assegni per
l'innovazione (art. 10t cpv. 1 O-LPRI). Vista la loro natura di vantaggio
pecuniario (prestazione in denaro non rimborsabile), quest'ultimi
corrispondono ad un aiuto finanziario ai sensi di legge (art. 3 cpv. 1 LSu e
13 cpv. 1 vLPRI). Considerato che le condizioni per la loro attribuzione
non sono descritte all'art. 10t cpv. 1 vO-LPRI, e che dunque il potere
d'apprezzamento dell'amministrazione è, sotto questo aspetto,
determinante, essi non possono che far parte delle cosiddette
"Ermessenssubventionen", dimodoché si può affermare con sicurezza
che la ricorrente non ha di per sé un diritto ("Anspruch") ad ottenere
l'assegno di Fr. 7'500.-. Questa loro caratteristica è confermata
indirettamente anche nel documento "Innovation Cheques", in cui è
specificato che "CTI examines applications in the order in which they are
submitted until innovation cheques in this batch have been issued"
(5.2 "Evaluation / Issuance of cheque", pag. 5).
9.
La CTI ha respinto la richiesta della ricorrente in base ai quattro motivi
formulati dagli esperti nel loro rapporto del 30 agosto 2013. Nel suo
parere del 10 gennaio 2013, la CTI ha diviso questi quattro motivi in due
categorie, la prima di natura tecnica (lettere a e b della decisione
impugnata) e la seconda di natura economica (lettere c e d della
decisione impugnata).
9.1 I motivi di natura tecnica espressi nelle lettere a e b sono stati, in
definitiva, relativizzati dalla CTI, se si considera che essa ha affermato di
non contestare, nella sostanza, la fattibilità tecnica del progetto della
ricorrente (parere del 10 gennaio 2013). Ciò significa che le osservazioni
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Pagina 12
tecniche espresse dalla CTI nelle lettere a e b, criticate dalla ricorrente,
non sono state determinanti per giustificare il rigetto della richiesta
d'assegno. Stando così le cose, questo Tribunale, che controlla con
riserbo l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte di autorità
specializzate (cfr. consid. 2.3), può quindi confidare nell'apprezzamento
della CTI senza doversi prima confrontare, nella misura del possibile, con
le critiche di natura tecnica formulate dalla ricorrente.
9.2 La dimensione dell'economicità della ricerca scientifica è espressa
chiaramente nelle norme di legge citate ai considerandi precedenti, ossia
gli art. 1 e 16a cpv. 1 lett. b vLPRI ("[…] sostenere lo sfruttamento e la
valorizzazione dei risultati della ricerca"; "i risultati della ricerca saranno
presumibilmente sfruttati sul mercato"), nonché l'art. 10o cpv. 1 vO-LPRI
("[…] i partner […] sono in grado di dimostrare che i risultati della ricerca
saranno presumibilmente sfruttati sul mercato […]"). Il documento
"Innovation Cheques" precisa che l'art. 16a cpv. 1 vLPRI regola
l'erogazione degli assegni per l'innovazione (cfr. consid. 7.2).
Con esplicito riferimento alle lettere c e d della decisione impugnata, la
CTI ha dichiarato di interrogarsi sull'economicità del progetto della
ricorrente, specificando che questa dimensione "intesa nella prospettiva
di futura competitività e di ricavi aziendali, costituisce un criterio
fondamentale nella valutazione delle richieste" (parere del 10 gennaio
2013).
Ora, la ricorrente si sottrae all'analisi della questione dell'economicità,
limitandosi a rimproverare alla CTI di concentrarsi sulle strategie di
vendita e di marketing del prodotto, come pure di esigere dati relativi ai
costi dovuti all'usura nonché allo stoccaggio e alla trasmissione
dell'energia a potenziali utenti, per concludere che "esiste sicuramente
una nicchia di mercato da sfruttare" (ricorso, pag. 4). Appare chiaro che
questo tipo di argomentazione non è atto a dissipare le interrogazioni
della CTI riguardo all'economicità del progetto. In fondo, la ricorrente
misconosce il fatto che la tecnicità e l'economicità del suo progetto,
benché analiticamente separabili, non lo sono invece da un punto di vista
del risultato finale o "reale", visto che, per legge, deve essere possibile
dimostrare, in generale, che i risultati di un progetto di ricerca applicata
saranno presumibilmente sfruttati sul mercato (cfr. art. 10o cpv. 1
vO-LPRI).
In questo senso, anche la questione dell'economicità, tenuto conto della
sua connessione, sul piano del potenziale sfruttamento commerciale del
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prodotto finale, con la questione della tecnicità, rientra nel potere
d'apprezzamento della CTI in quanto autorità specializzata, l'esercizio del
quale è controllato da questo Tribunale, come già ricordato (cfr. consid.
2.3), con riserbo. Ne deriva che, pure relativamente alla questione
dell'economicità, questo Tribunale non ha motivi per non confidare
nell'apprezzamento della CTI in quanto autorità specializzata, a maggior
ragione se si considera che la ricorrente non ha avanzato argomenti per
dimostrare in che modo il suo prodotto potrà essere presumibilmente
sfruttato sul mercato.
9.3 A proposito della carenza di conoscenze d'italiano da parte degli
esperti, alla quale la ricorrente si riferisce per sostenere che essi non
hanno compreso le informazioni tecniche da lei fornite, l'incarto non
permette di concludere che ciò sia il caso, malgrado la richiesta non
esaudita del 30 luglio 2013 (cfr. punto B dei fatti), visto il carattere
esaustivo del rapporto degli stessi esperti, del 30 agosto 2013, e
considerato che la medesima CTI ha confermato, nel suo parere del
10 gennaio 2014, di "avere capito in tutto e per tutto i contenuti della
documentazione" inviata dalla ricorrente. Quindi, non solo non vi sono
elementi all'incarto in grado di suscitare il sospetto che gli esperti non
abbiano compreso, in tutto o in parte, il contenuto tecnico del progetto a
loro sottoposto, ma nemmeno sono stati avanzati e sostanziati dalla
ricorrente seri indizi di una tale evenienza.
9.4 Quanto al termine di quattro settimane non rispettato dalla CTI
nell'evasione della pratica, il documento "Innovation Cheques" specifica
chiaramente che "applicants generally receive a reply within four weeks
from the moment the complete application has been submitted"
(5.2 "Evaluation / Issuance of cheque", pag. 5), vale a dire che il termine,
il quale non risulta né dalla vLPRI, né dalla vO-LPRI, riveste un carattere
puramente indicativo, per cui il suo superamento non costituisce una
violazione del diritto federale.
10.
Viste le considerazioni che precedono, la decisione dell'11 ottobre 2013
non viola il diritto federale e nemmeno si fonda su un accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. consid. 2.2),
dimodoché deve essere confermata e il ricorso respinto.
11.
Le spese processuali, fissate a Fr. 800.-, e consistenti in una tassa di
decisione, nelle tasse di cancellerie nonché negli esborsi, seguono la
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soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA), per cui sono compensate con l'anticipo
dello stesso ammontare, versato dalla ricorrente il 26 novembre 2013.
Non si assegnano alla ricorrente, che soccombe, indennità per spese
ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CTI, le autorità
federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. k della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 800.- sono messe a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso importo, da lei versato il
26 novembre 2013.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– alla ricorrente (raccomandata);
– all'autorità inferiore (n. …; raccomandata).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Data di spedizione: 29 settembre 2014