Corte II
B-6335/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Stephan Breitenmoser, Jean-Luc Baechler,
cancelliera Elisabetta Tizzoni.
X_____,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia UFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
esami federali di maturità professionale - Estate 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-6335/2009
Fatti:
A.
X____ (in seguito ricorrente), domiciliata a Massagno, ma residente a
Losanna, ha frequentato presso la Società svizzera degli impiegati del
commercio (SIC Ticino) due anni di corsi serali - dal 2007 al 2009 -
alfine di ottenere l'attestato federale di maturità professionale.
B.
La ricorrente ha sostenuto l'esame di maturità professionale federale
in due sessioni: i primi esami parziali nell'estate 2008, mentre i
secondi nell'estate 2009. Con lettera raccomandata di data 4
settembre 2009, la commissione federale di maturità professionale (in
seguito CFMP) ha dovuto comunicare all'interessata il mancato
superamento dell'esame in questione. Con una nota finale del 2.50 in
matematica (esame scritto) e una nota finale del 3.30 in tedesco
(esame orale e scritto), nonostante una media complessiva del 4.10, la
ricorrente non ha adempiuto ad una delle condizioni necessarie per il
superamento dell'esame prevista all'art. 20 del Regolamento degli
esami federali di maturità professionale del 27 settembre 2007 (di
seguito Regolamento), vale a dire lo scarto delle note insufficienti per
arrivare al 4.00 non deve superare complessivamente 2.0 punti.
C.
Con ricorso di data 4 ottobre 2009, completato con un memoriale
supplementare di data 5 novembre 2009, la ricorrente è insorta presso
lo scrivente Tribunale contro la decisione di mancato superamento
dell'esame svizzero di maturità emessa dalla CFMP in data 4
settembre 2009.
La ricorrente contesta, in particolare, la nota attribuitale per la
prestazione dell'esame orale di tedesco che consisteva in una breve
relazione su un argomento scelto dal candidato. La medesima afferma
di avere dato il massimo riuscendo a catturare sia l'interesse dei
compagni che degli esperti e facendo scaturire una discussione tra i
partecipanti sull'argomento trattato. L'obiettivo della prova sarebbe,
quindi, stato raggiunto. L'interessata evidenzia, soprattutto, il fatto che
con una nota finale nella materia di tedesco del 3.50, invece di un 3.30
avrebbe superato l'esame federale di maturità professionale. La
bocciatura è in sostanza dipesa da una differenza di soli 0.2 punti di
scarto delle note insufficienti per arrivare al 4.00.
Pagina 2
B-6335/2009
D.
Con risposta di data 9 dicembre 2009, in seguito perfezionata con
scritto raccomandato di data 22 gennaio 2010 su domanda della
scrivente autorità, la CFMP mantiene la sua posizione. I due esperti
che hanno preparato e corretto le prove scritte e orali di tedesco
avrebbero riesaminato l'esito delle prestazioni della ricorrente nella
materia appunto di tedesco ritenendo la loro precedente valutazione
corretta. Le competenze linguistiche dimostrate dalla ricorrente non
corrisponderebbero, infatti, al livello B2 richiesto dal programma e
quindi un aumento della nota non risulterebbe giustificato. L'autorità
inferiore ha pure esposto la scala delle note utilizzata per calcolare la
nota dell'esame scritto e orale di tedesco che sarebbe stata
correttamente applicata nella fattispecie. Fattispecie quest'ultima alla
quale, ancor prima di comunicare l'esito negativo all'interessata,
sarebbe stata attuata la prassi del cosiddetto "caso limite" e
considerata la prestazione fornita dalla ricorrente, a detta degli esperti,
non vi sarebbero gli estremi per potere riconsiderare la nota finale di
tedesco.
E.
Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti
negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora
risultassero determinanti per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente e d'ufficio la
ricevibilità dei ricorsi sottopostigli (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-
ge des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. marg. 410).
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo fede-
rale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF, ri-
servate le eccezioni di cui all'art. 32. Le decisioni rese dalla CFMP,
come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinnanzi al Tribuna-
le amministrativo federale (cfr. anche art. 23 Regolamento).
Pagina 3
B-6335/2009
1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
LTAF). Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha parte-
cipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione im-
pugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa. Tali condizioni sono nella fattispecie adem-
piute.
1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla
legge (art. 50 e 52 PA), l'anticipo delle spese è stato versato tempesti -
vamente (art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono pa-
rimenti adempiuti (art. 44 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
La questione a sapere quale autorità - se l'Ufficio federale della
formazione professionale e della tecnologia UFFT (in seguito UFFT),
oppure la CFMP - sia da considerare autorità inferiore dello scrivente
Tribunale in materia di esami federali di maturità professionale sarà
trattata nell'ambito di una procedura di ricorso parallela tuttora
pendente (cfr. B-5877/2009). Pertanto la denominazione dell'autorità
inferiore nella presente decisione non possiede carattere pregiudiziale.
3.
La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione
professionale promuovendo la diversità e la permeabilità dell'offerta
(art. 63 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 [Cost., RS 101]).
3.1 Ad ogni modo, la formazione professionale è compito comune di
Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti
sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e
altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per
garantire un'offerta sufficiente nel settore della formazione
professionale, segnatamente nei settori d'avvenire (art. 1 cpv. 1 della
legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;
legge sulla formazione professionale [LFPr, RS 412.10]). La LFPr
disciplina i settori della formazione professionale, vale a dire la
formazione professionale di base, compresa la maturità professionale;
la formazione professionale superiore; la formazione professionale
Pagina 4
B-6335/2009
continua; le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i
titoli; la formazione dei responsabili della formazione professionale; le
competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli
studi e nella carriera; la partecipazione della Confederazione alle
spese della formazione professionale (art. 2 cpv. 1 LFPr).
3.2 La maturità professionale federale pone le premesse per studiare
in una scuola universitaria professionale. I Cantoni provvedono
affinché l'offerta nell'ambito dell'insegnamento per l'ottenimento della
maturità professionale soddisfi la domanda (art. 25 cpv. 1 e 3 LFPr).
Il 1° agosto 2009 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sulla maturità
professionale (OMPr, RS 412.103.1). Le disposizioni transitorie di
detta ordinanza prevedono che ai maturandi, i quali hanno iniziato la
formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2014, si
applichi il diritto anteriore (art. 36 cpv. 1 OMPr). Gli esami sostenuti
della ricorrente devono, quindi, senza dubbio essere trattati in base
alle regolamentazioni del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami
della ricorrente si sono pertanto svolti nel quadro dell'ordinanza sulla
maturità professionale del 30 novembre 1998 (ordinanza sulla maturità
professionale del 1998, RU 1999 1367). La maturità professionale
comprende una formazione professionale di base e una formazione
approfondita nell'ambito della cultura generale. Essa rafforza la
competenza professionale, personale e sociale di chi ne è titolare
promuovendo la mobilità e la flessibilità professionali e personali (art.
2 cpv. 1 dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998). È
possibile conseguire la maturità professionale nel quadro della
formazione professionale di base in scuole medie professionali
parallele al tirocinio (SMP), in scuole a tempo pieno e in scuole d'arti e
mestieri, in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo
parziale (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulla maturità professionale del
1998).
Invece, chi ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità
professionale altrimenti può sostenere gli esami federali di maturità
professionale. L'Ufficio federale emana un regolamento
sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento (art. 32
dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998). A quest'ultimo
compete pure il compito di emanare i programmi quadro per tutti gli
indirizzi di maturità professionale (art. 34 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza
sulla maturità professionale del 1998).
Pagina 5
B-6335/2009
3.3 L'UFFT organizza degli esami esterni per i candidati che hanno
acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale al di
fuori di un curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza
sulla maturità professionale del 1998 (art. 1 del Regolamento). La
CFMP è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento degli
esami federali di maturità professionale (art. 2 del Regolamento). Essa
formula all'UFFT proposte per: la nomina del direttore degli esami,
degli esperti e degli esaminatori; la determinazione degli onorari del
direttore degli esami, degli esperti e degli esaminatori; la scelta del
luogo e della data degli esami, la durata degli esami di ogni singola
materia, la stesura del piano degli esami e la pubblicazione degli
esami; la gestione del segretariato degli esami (art. 3 del
Regolamento).
I titolari di un attestato federale di capacità o titolo equivalente sono
ammessi agli esami federali di maturità professionale. Chi dispone di
un diploma di commercio rilasciato da una scuola di commercio
riconosciuta dall'UFFT è, altresì, ammesso agli esami se in aggiunta
dimostra di aver assolto un periodo di pratica in azienda di 39
settimane (art. 7 del Regolamento).
3.3.1 Scopo degli esami federali di maturità professionale è di
accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per
frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha
acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e
la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa
difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione. Le
esigenze relative alle singole materie d'esame sono illustrate nei
programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9
del Regolamento).
3.3.2 In tutte le materie le prestazioni sono valutate con note che
vanno dall'1 al 6. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
Come note intermedie è ammesso solo l'uso dei mezzi punti. Nelle
materie per le quali sono previsti un esame scritto e orale, vengono
assegnate due note distinte, sia per lo scritto sia per l'orale. La nota
finale è la media delle due note, arrotondata a un decimale. Per il
progetto didattico interdisciplinare (PDI) la nota del lavoro scritto conta
doppio, mentre quella della presentazione conta una volta sola. La
nota finale del PDI è la media delle due note ponderate, arrotondata
Pagina 6
B-6335/2009
ad un decimale. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a
un decimale, di tutte le note finali (art. 16 del Regolamento).
3.3.3 L'esame è superato quando: la nota complessiva raggiunge o
supera il 4.00, sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli
scarti della nota 4.00 verso il basso non supera i 2 punti e la nota del
PDI è sufficiente (art. 21 del Regolamento). Il candidato che non ha
superato gli esami può ripresentarsi una seconda volta. Nel caso si
ripresenti, può scegliere di sostenere l'esame completo oppure gli
esami parziali. Se il candidato si ripresenta entro due anni dal
mancato superamento, l'esame non dovrà essere ripetuto nelle
materie nelle quali la volta prima ha ottenuto almeno la nota 4. Le note
sufficienti ottenute ai primi esami vengono computate in sede di
secondi esami. Un terzo esame non è permesso (art. 22 del
Regolamento).
3.4 Sulla base dell'art. 34 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulla maturità
professionale del 1998, l'UFFT ha emanato il programma quadro per
la maturità professionale, indirizzo commerciale, datato 4 febbraio
2003. Tale programma, al suo punto 7, disciplina gli obiettivi generali e
fondamentali della seconda e terza lingua nazionale. Gli obiettivi
fondamentali previsti dal programma si riferiscono alla griglia per
l'autovalutazione del portfolio europeo delle lingue e alla scala del
quadro europeo di riferimento per le lingue (Consiglio d'Europa 2001).
Il quadro europeo di riferimento comprende 6 livelli, da A1 a C3. Il
livello A2 corrisponde alla condizione per accedere agli esami di
maturità, mentre l'obiettivo finale della maturità professionale consiste
nel raggiungere il livello B2. Ogni livello descrive le capacità che il
candidato deve dimostrare nel capire, parlare e scrivere una lingua. Il
livello B2, per quanto concerne la competenza nel parlare, richiede al
candidato di saper comunicare con un grado di scorrevolezza e di
spontaneità tali da permettere una conversazione normale con un
interlocutore di lingua madre senza generare tensioni da entrambe le
parti, di poter partecipare attivamente a una discussione e di esporre,
come pure motivare le proprie opinioni, di essere in grado di fornire
descrizioni chiare e particolareggiate su diversi temi inerenti la sfera
personale di interessi, oltre a riuscire a spiegare un punto di vista su
un problema illustrando vantaggi e svantaggi delle diverse possibilità.
Gli appena citati concetti sono ripresi nei programmi esami federali di
maturità professionale, indirizzo commerciale edito dalla CFMP e
valido a partire dagli esami 2008.
Pagina 7
B-6335/2009
4.
Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le
censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o
incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che
un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso,
l'inadeguatezza (art. 49 PA). L'autorità che esamina siffatte censure
con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale.
4.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concer-
nenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del
diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo
svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno
carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un
esame costituisce però un valido motivo di ricorso suscettibile di pro-
vocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi
che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso
negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3).
4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federa-
le (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si
attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudican-
do con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di
verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dal-
l'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3).
4.3 La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che
esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il
Giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento
impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite
dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in
modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della
prima decisione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere
l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le
qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per
assumere un dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è
consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio
apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque
limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da
considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione
non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso
rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a
Pagina 8
B-6335/2009
discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il
giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò
che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche
alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1 consid. 3c, DTF 105 Ia 190 consid.
2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne
il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle
istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza
necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il
medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze
necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia
448 consid. 4c; DTAF 2008/14 consid. 3). Tuttavia, nel momento in cui
il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in
ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da
parte degli esaminatori o in ragione, senza essere in presenza di
criteri di valutazione eccessivi, di un'evidente sottovalutazione della
prestazione del candidato, l'autorità ricorsuale rivede tale decisione.
Nel caso in cui simili indizi non emergessero dagli atti, si può
pretendere che l'autorità ricorsuale tratti nel dettaglio tutte le censure
concernenti la valutazione dell'esame allorquando il o la ricorrente
fornisca degli argomenti e degli indizi convincenti in merito ad
un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati o ad una
sottovalutazione della prestazione dell'esame (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2009 B-4385/2009
consid. 3).
5.
Nel caso di specie, in prima battuta la ricorrente censura la
valutazione da parte degli esperti della sua prestazione alla prova
orale di tedesco.
5.1 A mente della medesima, la sua presentazione sul tema delle
tradizioni tamil avrebbe destato l'interesse degli ascoltatori. Ella
avrebbe così dimostrato di sapersi esprimere in maniera
sufficientemente chiara per farsi capire raggiungendo l'obiettivo
dell'esame. Inoltre, a fine relazione sarebbero state formulate diverse
domande a cui l'interessata avrebbe dato, anche se succintamente,
risposta. Quanto sostenuto dalla ricorrente sarebbe, pure, stato
confermato da una sua compagna di madre lingua tedesca presente
alla prova. Dunque, la nota 3.50 attribuita all'interessata per la
prestazione della prova orale di tedesco non corrisponderebbe
Pagina 9
B-6335/2009
all'effettiva performance che sarebbe, invece, da valutare con una nota
più alta.
5.2 L'autorità inferiore rimane, tuttavia, della sua opinione
riconfermando anche in sede di ricorso la sua decisione di data 4
settembre 2009. In particolare, gli esaminatori competenti ritengono la
valutazione dell'esito dell'esame orale, come pure scritto di tedesco,
anche dopo una seconda analisi, assolutamente corretta e adeguata. I
medesimi, con scritto del 1° dicembre 2009, illustrano i criteri di
valutazione in uso a livello federale per determinare la prestazione di
un esposto orale. Tali criteri consistono nella preparazione, contenuto
e struttura, atteggiamento comunicativo, lingua e lessico,
discussione/moderazione e reazioni, partecipazione alla discussione
degli altri. Ognuno dei citati criteri sarebbe ulteriormente spiegato nella
griglia in uso. La ricorrente era a conoscenza di tali criteri, come pure
della relativa griglia in quanto illustrati nella guida agli esami federali di
maturità professionale inviatale in allegato alla decisione
sull'ammissione del 22 aprile 2008. Ulteriore importante punto di
riferimento per la valutazione degli esami consiste negli "aspetti
qualitativi della lingua parlata" del Consiglio d'Europa, suddivisi in
livelli. Secondo il parere dei due esperti in questione le competenze
linguistiche della ricorrente non corrisponderebbero al livello B2
richiesto ai candidati che sostengono l'esame federale di maturità
professionale definito nel quadro comune europeo di riferimento per le
lingue. In sostanza, catturare l'attenzione del pubblico sarebbe solo
uno dei diversi criteri richiesti per sostenere una presentazione
conferme al livello B2.
5.3 Come esposto ai considerandi precedenti, gli esami federali di
maturità professionale servono a verificare l'idoneità e la sufficiente
preparazione del candidato per accedere a degli studi universitari (art.
25 cpv. 1 LFPr e art. 9 del Regolamento). Il contenuto del programma
di ogni singola materia viene concretizzato nei relativi programmi
quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 34 cpv. 1 lett.
b dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998 e art. 9
Regolamento). La Guida agli esami federali di maturità professionale,
indirizzo commerciale trasmessa per prassi ai candidati ammessi agli
esami fa esplicito riferimento al relativo Regolamento e ai programmi
in questione rendendo edotti i candidati che per una corretta
preparazione agli esami sia assolutamente indispensabile leggere
attentamente i programmi predisposti per ogni singola materia. Infatti,
Pagina 10
B-6335/2009
gli esami federali di maturità professionale sono degli esami esterni. Il
contenuto degli esami corrisponde alla materia definita nei programmi.
In particolare, tale Guida specifica come la seconda lingua nazionale
(italiano, tedesco o francese) e la terza sono esaminate sulla base del
livello B2 del quadro europeo di riferimento. La Guida va oltre,
formulando delle specifiche indicazioni e raccomandazioni circa la
breve relazione. Inoltre, in allegato alla Guida figurano, pure, i fogli di
valutazione con relativa scala dei criteri richiesti. Un simile foglio di
valutazione contenente la colonna dei criteri, l'apposita colonna per i
commenti degli esperti e la colonna della valutazione per ogni criterio,
come pure la valutazione definitiva è stato compilato, naturalmente,
anche per la presentazione sul tema delle tradizioni tamil sostenuta
della ricorrente. Si tratta dell'allegato 11 a cui fa esplicito riferimento la
CFMP nelle sue prese di posizione. Da tale foglio emerge che la
preparazione, il contenuto e la struttura della presentazione della
ricorrente sono state valutate sufficienti; mentre la comunicativa, la
lingua, il lessico, la discussione e l'attenzione sollevata sugli uditori
sono stati giudicati da insufficienti a gravemente insufficienti. La
ricorrente non si sarebbe, infatti, espressa con l'adeguata fluidità
utilizzando un vocabolario troppo ristretto e commettendo troppo errori
così da rendere difficoltosa la comprensione. In conclusione e anche
dopo un secondo riesame, gli esperti ritengono che il livello B2
richiesto non sarebbe stato raggiunto dalla ricorrente e che le note
assegnate siano da considerare corrette.
Le considerazioni degli esperti in merito alla valutazione della
relazione orale della ricorrente sono documentate, sufficientemente
chiare e condivisibili. Dal canto suo la ricorrente si limita, anche nella
sua ultima presa di posizione di data 8 febbraio 2010, ad affermare
come la sua performance all'esame orale di tedesco sia da
considerare sufficiente, senza occuparsi, tuttavia, in maniera puntuale
delle mancanze appurate dagli esaminatori in merito alla sua
prestazione. Le censure così come sono state formulate dalla
ricorrente affermano, nella migliore dell'ipotesi, una certa
inadeguatezza della valutazione, ma non dichiarano l'insostenibilità
della stessa a motivo di un'applicazione di criteri di valutazione troppo
elevati o di una sottovalutazione della prova sostenuta. Pertanto,
senza entrare nel merito della vera e propria prestazione della
ricorrente all'esame orale di tedesco per la quale allo scrivente
Tribunale viene imposto un certo riserbo di riesame, non si può che
constatare come gli argomenti degli esperti, essendo chiari ed
Pagina 11
B-6335/2009
esaurienti, siano da condividere. Di conseguenza, la censura della
ricorrente in merito alla valutazione da parte degli esperti della sua
prestazione alla prova orale di tedesco si rivela infondata.
6.
In seconda battuta, la ricorrente sottolinea la circostanza secondo la
quale non ha passato l'esame svizzero di maturità professionale in
quanto la somma degli scarti della nota 4.00 verso il basso supera di
solo 0.2 punti i 2 concessi.
6.1 L'interessata, con una nota finale nella materia di tedesco del
3.50, invece che del 3.30 avrebbe, infatti, ottenuto l'attestato federale
di maturità professionale così da poter accedere all'università e poter
proseguire senza interruzioni i suoi studi. La ricorrente, di origini tamil,
pone poi l'accento sul fatto di aver deciso di portare a termine degli
studi superiori alfine di poter aiutare il suo popolo che attualmente
verrebbe discriminato e maltrattato.
Per quanto concerne le altre tre condizioni necessarie per superare
l'esame in questione, quest'ultime sarebbero tutte adempiute: le
materie insufficienti sono solo in tedesco, appunto, e in matematica
(concesse sono tre), la nota del PDI è sufficiente come pure la nota
complessiva.
6.2 A tal proposito, la CFMP precisa come la ricorrente con 32 punti
totalizzati alla prova orale di tedesco, in applicazione della scala
utilizzata per calcolare le note, ottiene la nota 3.66 (numero di punti
raggiunti / numero massimo punti possibili x 5 + 1), vale a dire un 3.50
secondo le regole di arrotondamento. Per quanto concerne poi la
prova scritta di tedesco, la ricorrente avrebbe totalizzato 38 punti
equivalenti, sempre sulla base della medesima scala delle note, alla
nota 2.90 arrotondata al 3.00. La media tra la nota scritta e orale
porta, quindi, ad una nota finale nella materia di tedesco del 3.25,
arrotondata significa un 3.30.
Sempre secondo la CFMP, con tale esito (nota finale 3.30 nella
materia di tedesco), la ricorrente rientra in un cosiddetto "caso limite".
La CFMP definisce quale "caso limite" quei candidati, ai quali
aumentandogli di mezzo punto una sola nota d'esame supererebbe
l'esame di maturità professionale. In simili circostanze, ancora prima di
comunicare al diretto interessato l'esito definitivo dell'esame, il
segretariato della CFMP contatta gli esperti competenti alfine di
Pagina 12
B-6335/2009
chiarire se, sulla base delle prestazioni fornite dal candidato, sia
possibile attuare tale possibilità. Tale prassi sarebbe stata applicata
anche alla ricorrente, tuttavia gli esperti, sulla base della prestazione
fornita dalla ricorrente, non avrebbero intravisto lo spiraglio per poter
alzare la nota finale di tedesco a quest'ultima.
6.3 Preliminarmente va notato che nell'ambito della legge federale
sulla formazione professionale non esiste un regolamento dei "casi
limite" che abbia validità generale. Se una regola per i casi limite non è
prevista né nel regolamento d'esame, né nelle direttive corrispondenti,
allora la commissione d'esame stessa può di principio prevedere dei
criteri per il trattamento dei casi limite. Tale competenza risulta dalla
facoltà della commissione d'esame di fissare in modo definitivo le note
dei candidati all'esame. Un simile regolamento deve essere
oggettivamente sostenibile ed essere applicato in modo uguale a tutti i
candidati (cfr. DTAF 2007/6 consid. 5.1; decisione del Tribunale
amministrativo federale B-6083/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.5).
La valutazione dei casi limite, vale a dire valutare nel concreto se sia
possibile promuovere un candidato, spetta alla commissione d'esame.
L'autorità di ricorso non può che verificare tale valutazione con riserbo.
Questo concetto scaturisce dalle medesimi ragioni che hanno indotto
consolidata prassi a stabilire come il Giudice deve esaminare la
valutazione di prestazioni d'esame operata dalle istanze inferiori con
riserbo (cfr. considerando 3; decisione del Tribunale amministrativo
federale B-6261/2008 del 4 febbraio 2010 consid. 6.2 ss).
Alla luce di quanto precede, considerato come la CFMP abbia
riconosciuto l'esito dell'esame di maturità professionale della ricorrente
come caso limite e correttamente applicato la relativa procedura
prevista riesaminando le prestazioni dell'interessata non si può che
rispettare le conclusioni a cui sono addivenuti gli esperti, vale a dire
riconfermare la nota finale attribuita alla medesima nella materia di
tedesco (scritto e orale) e conseguente mancato superamento
dell'esame federale di maturità professionale.
7.
La CFMP ha, dunque, trattato i fatti e applicato il diritto in maniera
corretta, senza incappare in un abuso di apprezzamento. Il ricorso si
rivela, pertanto, infondato e va per questo motivo respinto; mentre la
decisione della CFMP confermata.
Pagina 13
B-6335/2009
A tal proposito, si osserva come agli occhi della ricorrente la conclu -
sione a cui lo scrivente Tribunale ha dovuto addivenire risulta indubbia-
mente penosa. Tuttavia, proprio in virtù del principio di legalità, que-
st'ultimo deve strettamente attenersi all'ordinamento giuridico (norme
generali astratte) e la sua prudenza e competenza non può, in concre-
to, oltrepassare quella del legislativo. La ricorrente, inoltre, non ha su -
bito una bocciatura definitiva avendo la possibilità di ripresentarsi una
seconda volta all'esame federale di maturità professionale e, se entro
due anni dal mancato superamento, ripetere esclusivamente gli esami
delle materie insufficienti. La presente decisione non preclude a priori
la ricorrente, una volta ridati gli esami di cui parola, di proseguire con i
suoi studi raggiungendo gli obiettivi prefissi.
8.
Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le
spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.–. Esso verrà
computato con l'anticipo di fr. 700.– versato dalla ricorrente entro il ter-
mine fissato con ordinanza del 15 ottobre 2009 (art. 63 cpv. 1 e 4 bis
PA).
9.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ri -
corso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t della Legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Pagina 14
B-6335/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.–.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno)
- autorità inferiore (Raccomandata)
- commissione federale di maturità professionale (n. di rif. He/ag;
Raccomandata; allegati di ritorno)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
Data di spedizione: 8 giugno 2010
Pagina 15