B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-6449/2016
Sen t en z a d e l 2 f e bb r a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Ronald Flury, Maria Amgwerd,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
…,
patrocinata dall'avv. Rosa Maria Cappa,
Velo, Studio legale e notarile,
Palazzo Gargantini, Riva Albertolli 1,
casella postale 6618, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV,
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Conservazione delle specie; confisca definitiva.
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Ritenuto in fatto che
il 10 marzo 2016, durante un controllo al valico di Castasegna (Canton
Grigioni), l’Amministrazione federale delle dogane ha messo al sicuro una
sciarpa che la ricorrente portava al collo, e ciò per il sospetto che
contenesse delle fibre di “Shahtoosh” (antilope tibetana),
il 14 marzo 2016, mediante apposita analisi, l’Ufficio federale della
sicurezza alimentare e di veterinaria (di seguito, l’autorità inferiore o
l’USAV) ha comprovato che la sciarpa conteneva fibre di antilope tibetana,
il 6 aprile 2016, l’autorità inferiore ha emanato una decisione di sequestro
preventivo della sciarpa, contemplante la possibilità di rinuncia a
proseguire la procedura amministrativa, con conseguente confisca
definitiva, per il motivo che difettavano l’autorizzazione d’importazione e il
certificato originale di conservazione delle specie del Paese di
provenienza, fissando nello stesso tempo alla ricorrente un termine di
trenta giorni per inoltrare i documenti di prova dell’origine delle fibre e
dell’acquisto legale della sciarpa,
il 29 aprile, il 10 maggio e il 4 luglio 2016, la ricorrente ha comunicato in
sostanza di avere acquisito la sciarpa, di cui ha rilevato l’importante valore
affettivo, a …, in via …, il 15 dicembre 2012, al prezzo di 70 euro, da un
venditore ambulante, gestore di una bancarella, come sciarpa in lana mista
cachemire, dichiarazione confermata da due testimonianze scritte,
il 6 luglio 2016, l’autorità inferiore ha spiegato per scritto il quadro legale
internazionale pertinente alla ricorrente, enfatizzando che quest’ultima
avrebbe dovuto provare che la sciarpa era stata prodotta con la lana di un
animale abbattuto prima del 1979, e le ha quindi concesso un termine fino
al 31 luglio 2016 per presentare la prova dell’origine legale delle fibre di
“Shahtoosh” oppure per rinunciare alla sciarpa, con la precisazione che
altrimenti sarebbe stata emessa una decisione di sequestro definitivo a
pagamento,
il 15 settembre 2016, la ricorrente non essendosi più manifestata, l’autorità
inferiore ha emanato una decisione di confisca definitiva della sciarpa, con
riscossione di una tassa di fr. 250.- e l’indicazione dei rimedi giuridici, ossia
l’opposizione per scritto all’autorità inferiore entro 10 giorni dalla notifica
della decisione; quest’ultima è stata spedita dall’autorità inferiore il
19 settembre 2016, e recapitata alla ricorrente il giorno seguente,
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il 20 ottobre 2016, in disaccordo con questa decisione, la ricorrente ha adito
il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l’annullamento della
stessa con la conseguente restituzione della sciarpa confiscata,
il 21 ottobre 2016, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 1'000.- entro il 21 novembre 2016, ciò che è avvenuto
puntualmente,
il 17 novembre 2016, su invito di questo Tribunale, l’autorità inferiore ha
risposto al ricorso, puntualizzando che esso sarebbe inammissibile per il
motivo che la ricorrente ha omesso di fare opposizione contro la decisione
del 15 settembre 2016, e che solamente le decisioni su opposizione
possono essere impugnate in questa sede, per cui ha rinunciato ad
esprimersi sugli aspetti materiali del litigio, chiedendo tuttavia, nel caso in
cui questo Tribunale entrasse nel merito del ricorso, la fissazione di un
nuovo termine per pronunciarsi sugli argomenti della ricorrente,
il 21 novembre 2016, questo Tribunale ha invitato la ricorrente a prendere
posizione sulla risposta dell’autorità inferiore e a comunicare, nello stesso
tempo, se intendesse mantenere il ricorso entro il 15 dicembre 2016,
prospettandole che, in caso di mantenimento, la procedura sarebbe stata
presumibilmente conclusa con una decisione di non entrata nel merito; in
allegato alla relativa ordinanza, è stata inviata alla ricorrente una copia
della pagina 2 della decisione impugnata, contenente l’indicazione dei
rimedi giuridici, pagina che non era stata esibita dalla ricorrente con
l’impugnativa,
il 15 dicembre 2016, la ricorrente ha inoltrato la sua presa di posizione,
esponendo diverse argomentazioni, di cui si dirà, per quanto necessario,
nel prosieguo,
e considerato in diritto che
conformemente all'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), di cui fanno parte
le decisioni su opposizione (art. 5 cpv. 2 PA), emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, tra le quali va annoverata l’autorità inferiore
(art. 33 lett. d LTAF),
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sono riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, il ricorso è
inammissibile contro le decisioni che, in virtù di un’altra legge federale,
possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso davanti ad
un’autorità ai sensi dell’art. 33 lett. c-f LTAF (art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF);
questo articolo di legge concretizza il principio dell’esaurimento delle vie
legali (in tedesco, “Ausschöpfung des Instanzenzugs”; in francese,
“épuisement des voies de recours”),
le decisioni dell’autorità inferiore possono essere impugnate mediante
opposizione entro dieci giorni dalla loro notifica, in conformità con l’art. 24
cpv. 1 e 3 della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di
flora protette del 16 marzo 2012 (LF-CITES, RS 453), in vigore dal
1° ottobre 2013 (art. 30 LF-CITES), legge in senso formale che ha
trasposto nel diritto svizzero la Convenzione sul commercio internazionale
delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione del
3 marzo 1973 (CITES, RS 0.453; cfr. Foglio federale [FF] 2011 6219), in
vigore per la Svizzera dal 1° luglio 1975; da notare che la LF-CITES ha
abrogato la vecchia ordinanza del Consiglio federale del 18 aprile 2007
sulla conservazione delle specie (OCS), entrata in vigore il 1° luglio 2007,
legge in senso materiale che aveva a suo tempo recepito nel diritto
svizzero la detta Convenzione (cfr. FF 2011 6220) e che non prevedeva
disposizioni speciali di protezione giuridica rispetto alle norme generali
della PA,
il rimedio giuridico dell’opposizione è stato introdotto nella LF-CITES per
ragioni di razionalizzazione delle procedure, in particolare per evitare che,
in caso di malintesi, di piccoli errori e dubbi, non si adisca immediatamente
questo Tribunale, tenuto conto che ogni anno sono emanate circa mille
duecento decisioni nell’ambito della conservazione delle specie; il
legislatore federale ha quindi voluto anteporre una procedura di
opposizione davanti all’autorità inferiore prima di poter rivolgersi, se del
caso, a questo Tribunale (cfr. FF 2011 6236),
in concreto, i fatti essendosi svolti nel 2016, è applicabile la LF-CITES, in
particolare l’art. 24 cpv. 1 e 3 LF-CITES,
è incontestato che la ricorrente non ha formulato opposizione, in base
all’art. 24 cpv. 1 e 3 LF-CITES, contro la decisione del 15 settembre 2016,
come giustamente sottolineato dall’autorità inferiore, e ciò nonostante la
chiara e corretta indicazione dei rimedi giuridici in coda alla stessa
decisione; è pure assodato che la ricorrente non ha presentato alcuna
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domanda di restituzione del termine per fare opposizione, né all’autorità
inferiore, né a questo Tribunale,
così stando le cose, la ricorrente non ha esaurito i rimedi giuridici a sua
disposizione prima di adire questo Tribunale, dimodoché, facendo difetto
un presupposto processuale, non è possibile entrare nel merito del ricorso,
il quale deve essere dichiarato inammissibile (art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF),
quanto ai diversi argomenti esposti dalla ricorrente nella sua presa di
posizione del 15 dicembre 2016, essi non convincono: così, in particolare,
l’indicazione dei rimedi giuridici nella decisione impugnata non può essere
più chiara, sia rispetto alla decisione da impugnare, sia riguardo all’autorità
da adire, sia in relazione al termine per agire; l’opposizione costituisce, ben
inteso, un’opzione e non un obbligo per chi è legittimato a servirsene, da
cui l’espressione potestativa “le decisioni dell’USAV possono essere
impugnate con opposizione” (art. 24 cpv. 1 LF-CITES); contrariamente a
quanto pretende la ricorrente, sia la decisione di sequestro preventivo del
6 aprile 2016, sia la decisione di confisca definitiva del 15 settembre 2016,
qui impugnata, rappresentano decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, per cui sono
suscettibili, come in esse ben indicato, di opposizione secondo l’art. 24 cpv.
1 e 3 LF-CITES; per finire, le sentenze TAF B-4857/2010, B-3487/2011,
B-4781/2011 e B-4876/2011, menzionate dalla ricorrente per illustrare la
“prassi seguita [da questo Tribunale]”, concernono fattispecie svoltesi
prima dell’entrata in vigore della LF-CITES, ossia quando il rimedio
giuridico dell’opposizione semplicemente non esisteva (cfr. sopra), da cui
l’assenza di qualsivoglia riferimento a qualsiasi procedura di opposizione
nelle dette sentenze,
data l’inammissibilità del ricorso, le spese processuali sono fissate a
fr. 400.- e prelevate sull’anticipo di fr. 1'000.-, versato dalla ricorrente il
25 ottobre 2016 (art. 63 cpv. 1 PA), alla quale saranno restituiti fr. 600.- una
volta la presente sentenza cresciuta in giudicato,
non si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7
cpv. 1 e 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali, fissate a fr. 400.–, sono messe a carico della
ricorrente e detratte dall’anticipo di fr. 1'000.–, da lei versato il 25 ottobre
2016. Alla ricorrente saranno restituiti fr. 600.–, prelevati sull’importo
dell’anticipo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– alla ricorrente (atto giudiziario;
allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”);
– all’autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario;
allegato: esemplare della presa di posizione della ricorrente,
del 15 dicembre 2016);
– al Dipartimento federale dell’interno (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 6 febbraio 2017