Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-6585/2010
Sentenza del
6 maggio 2011
Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Claude Morvant, David Aschmann,
cancelliere Ciro Papini.
Parti 1. A._______,
2. B._______,
patrocinati dall'Avv. C._______,
ricorrenti,
contro
D._______,
controparte,
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto procedura d'opposizione
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Ritenuto in fatto
che che la registrazione del marchio svizzero dei ricorrenti è stata
pubblicata il 30 marzo 2010,
che il 22 giugno 2010 la controparte ha inoltrato opposizione contro
suddetta registrazione,
che avendo constatato alcuni difetti dell'opposizione, l'autorità inferiore
impartiva alla controparte, con lettera del 28 giugno 2010, un termine
scadente il 30 giugno 2010 per completare l'opposizione,
che entro il 30 giugno 2010 la controparte completava l'opposizione ed
entro lo stesso ne termine pagava la corrispondente tassa,
che, con decisione incidentale del 21 luglio 2010, l'autorità inferiore
impartiva ai ricorrenti un termine per inoltrare una presa di posizione
concernente l'opposizione e la lettera della controparte del 30 giugno
2010,
che l'autorità inferiore dava seguito alla domanda di visione degli atti
inoltrata dai ricorrenti il 23 luglio 2010,
che in seguito alla visione degli atti, con scritto del 14 settembre 2010, i
ricorrenti inoltravano formale ricorso contro la decisione incidentale
dell'autorità inferiore del 28 giugno/26 luglio 2010 basandosi sul fatto che
la decisione del 28 giugno 2010 è stata spedita loro con lo scritto
dell'autorità inferiore del 26 luglio 2010 e censurando che essa avrebbe
ingiustamente impartito alla controparte una scadenza per migliorare
l'opposizione disattendendo ai propri obblighi procedurali, postulando
l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione incidentale
dell'autorità inferiore del 28 giugno/26 luglio 2010 così come lo stralcio
dagli atti della lettera della controparte all'autorità inferiore del 30 giugno
2010, protestando tasse e spese ripetibili,
che con scritto del 26 ottobre 2010 la controparte richiede che il ricorso
sia giudicato inammissibile con le spese a carico dei ricorrenti,
che entro la scadenza del termine precedentemente prolungata al
30 novembre 2010, l'autorità inferiore postulava l'irricevibilità oppure, a
titolo sussidiario, la reiezione del ricorso,
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e considerato in diritto
che il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
dell'autorità inferiore in materia di opposizione alla registrazione di un
marchio (art. 31, 32 e 33 lett. d della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
che la decisione dell'autorità inferiore del 28 giugno 2010 è una decisione
incidentale,
che le decisioni incidentali che non concernono la competenza o
domande di ricusazione ai sensi dell'art. 45 PA (RS 172.021) possono
essere impugnate se sono adempiuti i criteri dell'art. 46 PA,
che né l'invito a completare l'opposizione entro il suo scadere, né l'invito a
pagarne la rispettiva tassa, come fatto dall'autorità inferiore alle cifre 1 e 2
del dispositivo della decisione del 28 giugno 2010, comportano un
pregiudizio irreparabile per i ricorrenti, tanto più che la decisione in
materia di opposizione alla registrazione di un marchio può essere
impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale che dispone della
cognizione per esaminare anche la legittimità di una decisione incidentale
emanata dell'autorità inferiore (cfr. art. 49 PA),
che l'accoglimento del ricorso porterebbe all'annullamento della decisione
incidentale dell'autorità inferiore del 28 giugno 2010 e alla radiazione
dagli atti della presa di posizione del 30 giugno 2010 della controparte,
ma non comporterebbe direttamente una decisione finale in merito
all'opposizione,
che quindi, né la decisione dell'autorità inferiore del 28 giugno 2010
comporta un pregiudizio irreparabile per i ricorrenti, né l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale e pertanto
non sono adempiuti i criteri dell'art. 46 cpv. 1 lett. a e b,
che contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti la decisione
impugnata non è stata loro notificata ma semplicemente loro trasmessa in
base alla richiesta di visione degli atti del 23 luglio 2010 e che i rimedi
giuridici di suddetta decisione si riferiscono quindi alla controparte,
che per i motivi sopra indicati il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile,
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che il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa la non
entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23
LTAF),
che visto l'esito del ricorso le spese processuali sono messe a carico dei
ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA) ai quali non viene assegnata alcuna
indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA),
che data l'ampiezza della procedura e tenuto conto che si tratta di un
ricorso contro una decisione incidentale le spese della procedura sono
fissate a 400.-- CHF (art. 1 e segg. in particolare art. 2 cpv. 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]),
che contro la presente decisione è escluso il ricorso ed essa è quindi
definitiva (art. 73 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF,
RS 173.110).
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali di CHF 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 2'000.-- versato il
24 settembre 2010 nella misura di CHF 1000.-- a testa. L'avanzo di CHF
1600.-- CHF (CHF 800.-- a testa) sarà rimborsato ai ricorrenti.
3.
Ai ricorrenti non viene assegnata alcuna indennità.
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4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata; allegati: atti di ritorno; formulario per il
rimborso)
– controparte (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. PO 11167; raccomandata; allegati: atti di
ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Ciro Papini
Data di spedizione: 6 maggio 2011