B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
Casella postale
CH-9023 San Gallo
Telefono +41 (0)58 465 25 60
Fax +41 (0)58 465 29 80
Numero di ruolo: B-6626/2016
brf/beo/pre
Dec i s i on e i n c i d e n t a l e
de l 2 9 n o vemb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudice Francesco Brentani, giudice unico,
cancelliere Corrado Bergomi.
Nella causa
Parti
1. X._______ SA,
2. Y._______ SA, ,
3. Z._______,
tutte patrocinate dall'avv. Giacomo Fazioli,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale delle strade USTRA,
Servizio giuridico e acquisti di terreno, 3003 Berna,
patrocinato dall'avv. Romina Biaggi-Albrici,
autorità aggiudicatrice.
Oggetto
Acquisti pubblici; bando di concorso concernente il progetto
"N2 EPO4 Airolo-Quinto, Direzione locale dei lavori (DLL)
comparto Quinto" (pubblicazione SIMAP n. 934993 del 7 ot-
tobre 2016, ID del progetto 145942).
B-6626/2016
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Fatti:
A.
In data 7 ottobre 2016 l’Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA,
autorità aggiudicatrice, committente) ha pubblicato sul SIMAP (Sistema in-
formativo delle commesse pubbliche in Svizzera) il bando di concorso re-
lativo al progetto "N2 EPO4 Airolo-Quinto, Direzione locale dei lavori (DLL)
comparto Quinto" (n. della pubblicazione 934993 del 7 ottobre 2016, ID del
progetto 145942).
Secondo il punto 4.5.4 del bando di concorso gli studi di ingegneria
X._______SA, A._______, Y._______ SA e Z._______ sono esclusi dalla
partecipazione al presente bando in quanto svolgono attività di progetta-
zione per il progetto EPO4 per i comparti di Airolo e Quinto.
Secondo il punto 4.5.5 del bando di concorso, il consorzio B._______, com-
posto dalle ditte C._______SA e D._______ SA, incaricato dal committente
per la Direzione locale dei lavori (DLL) per il comparto di Airolo, è conside-
rato preimplicato, ma cionondimeno egli o le ditte di cui fa parte sono am-
messi a partecipare alla gara pubblica.
Il termine per la presentazione di un’offerta da parte delle ditte preimplicate
o del consorzio di offerenti di cui le ditte in questione fanno parte scade il
18 novembre 2016 (punto 4.5.5 del bando di concorso), per tutte le altre
aziende o consorzi il 25 novembre 2016 (punto 1.4 del bando di concorso).
B.
In data 17 ottobre 2016 è stata pubblicata sul SIMAP la rettifica del bando
di concorso (n. della pubblicazione 936221). Oltre ad una riformulazione
dei criteri di idoneità in termini di esperienze e referenze sono stati proro-
gati i termini per l‘inoltro delle offerte (fino al 30 novembre 2016 per le ditte
preimplicate e fino al 7 dicembre 2016 per le altre aziende), i termini di
inoltro delle domande scritte (4 novembre 2016), i termini per l’apertura
delle offerte (14 dicembre 2016), i termini per la richiesta di ricevimento
della documentazione di gara (7 dicembre 2016) e infine i termini relativi
alla disponibilità di tale documentazione (dal 7 ottobre al 7 dicembre 2016;
cfr. punti 4.1 e 4.2 del bando di concorso rettificato).
C.
Contro il bando di concorso del 7 ottobre 2016 le aziende X._______SA,
Y._______ SA e Z._______ (di seguito: ricorrenti) sono insorte con ricorso
del 26 ottobre 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (data d’en-
trata: 28 ottobre 2016), postulando, in via supercautelare e cautelare, di
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concedere al ricorso l’effetto sospensivo, di modo che il committente si
astenga dall’apertura di eventuali offerte nel frattempo inoltrate fintanto che
non sarà stato evaso il ricorso. Nel merito, le ricorrenti propongono di ac-
cogliere il loro gravame, di annullare il bando di concorso avversato, non-
ché di fare ordine all’autorità aggiudicatrice di ripubblicare il bando nel
senso di permettere alle ricorrenti di partecipare alla gara pubblica; prote-
state tasse, spese e ripetibili.
In sostanza, le ricorrenti sostengono di essere state escluse a torto dalla
gara, in quanto il loro caso rientrerebbe nella nozione di una cosiddetta
preimplicazione lecita, dimodoché non sussisterebbe alcun vantaggio con-
correnziale derivante dall’attività di progettazione. Nell’ipotesi che dovesse
loro derivare un eventuale vantaggio per aver svolto l’attività di progetta-
zione per la commessa in oggetto, esso potrebbe facilmente essere com-
pensato attraverso l’adozione delle misure di cui all’art. 21a cpv. 2 OAPub.
Inoltre, secondo loro, un‘esclusione come quella disposta al punto 4.5.4 del
bando di concorso sarebbe in ogni caso inammissibile, contraria al princi-
pio di un’efficace concorrenza tra gli offerenti e metterebbe pure a repen-
taglio il principio dell’uso parsimonioso dei fondi pubblici. Secondo le ricor-
renti, l’esclusione non sarebbe nemmeno suffragata da un eventuale mo-
tivo di ricusazione. Infine, le ricorrenti sostengono come l’esclusione ordi-
nata nel bando in esame crei una disparità di trattamento e rappresenti un
venire contra factum proprium del committente, posto che nell’analogo
bando concernente la DLL per il comparto di Airolo non sarebbe stata di-
sposta l’esclusione dei progettisti.
D.
Con ordinanza del 28 ottobre 2016 è stata, tra le altre cose, confermata la
ricevuta del ricorso e prospettata, in forma separata, la disposizione di ul-
teriori provvedimenti istruttori, nonché l'adozione di eventuali misure prov-
visionali in relazione alla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo.
E.
Con scritto del 2 novembre 2016, anticipato via telefax il giorno stesso,
l’avv. Romina Biaggi-Albrici ha comunicato di aver assunto il patrocinio di
USTRA, allegato la relativa procura e, dietro richiesta del Tribunale, rive-
lato, solo a titolo di informazione confidenziale, il preventivo del commit-
tente per la commessa in disamina.
F.
Con decisione incidentale del 2 novembre 2016 il giudice dell’istruzione ha
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Pagina 4
rinunciato ad indire misure supercautelari in relazione alla richiesta di con-
ferimento dell’effetto sospensivo, invitando l’autorità aggiudicatrice dap-
prima ad esprimersi sulle conclusioni procedurali e di merito.
G.
Mediante osservazioni del 18 novembre 2016, pervenute il 21 novembre
2016, l’autorità aggiudicatrice propone in via cautelare di negare alle ricor-
renti la facoltà di replicare e di respingere l’istanza di concessione dell’ef-
fetto sospensivo. Nel merito, ella propone di respingere interamente il ri-
corso. In sostanza, l’autorità aggiudicatrice contesta interamente le tesi ri-
corsuali, ritenendo come, in ragione dell’importanza e delle conseguenze
della posizione del progettista, l’esclusione sia avvenuta a giusto titolo e
eventuali misure compensatorie non possano entrare in linea di conto. Con
scritto accompagnatorio dello stesso giorno l’autorità aggiudicatrice ha pro-
dotto quattro allegati. Oltre al bando di concorso, alla rettifica dello stesso
ed alla documentazione d’appalto (su CD), ella ha inoltrato la lista delle
ditte che hanno nel frattempo ritirato la documentazione di gara, chiedendo
di riservare la visione di siffatto documento nella forma prodotta solo al Tri-
bunale ed eventualmente consentire a trasmetterlo alle ricorrenti previa
anonimizzazione.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere
di cognizione sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6, con-
sid. 1 con rinvii; DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).
1.1 Contro le decisioni del committente aventi come oggetto il bando di
concorso è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 29
lett. b i. r. c. l'art. 27 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli
acquisti pubblici [LAPub; RS 172.056.1]).
1.2 La LAPub comprende solo gli acquisti pubblici che sono subordinati
all'Accordo sugli appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994 nell'ambito del
trattato per l'istituzione del GATT/OMC (Accordo GATT; RS 0.632.231.422;
cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.1 con rinvii). La LAPub è applicabile soltanto
se il committente è soggetto a questa legge (art. 2 cpv. 1 LAPub), se il tipo
di commessa rientra nelle definizioni di cui all'art. 5 LAPub, il valore stimato
della commessa raggiunge i valori soglia fissati dall'art. 6 cpv. 1 LAPub e
se all'applicazione di tale legge non si oppone una delle eccezioni previste
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dall'art. 3 LAPub. Come dimostrato di seguito, tali premesse sono adem-
piute nel caso di specie.
1.2.1 L'USTRA è parte dell'Amministrazione generale della Confedera-
zione ed è soggetto alla LAPub (art. 2 cpv. 1 lett. a LAPub).
1.2.2 Il presente acquisto, denominato "N2 EPO4 Airolo-Quinto, Direzione
locale dei lavori (DLL) comparto Quinto" (punto 2.2 del bando di concorso),
è definito ai sensi di una commessa di servizi (punto 1.8 del bando di con-
corso). Per tale nozione si intende il contratto tra il committente e un offe-
rente riguardo la fornitura di prestazioni di servizi conformemente all'alle-
gato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT (art. 5 cpv. 1 lett. b LAPub; cfr.
DTAF 2008/48 consid. 2.3). La lista delle prestazioni di servizi menzionati
all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT è stata ripresa nell'allegato
1a dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 dicembre 1994 (OAPub, RS
172.056.11; cfr. art. 3 cpv. 2 OAPub). Detta lista si fonda sulla classifica-
zione centrale provvisoria dei prodotti ("Central Product Classification",
CPC) stabilita dall'ONU (New York 1991), la quale è determinante per ve-
rificare la portata di ogni tipo di prestazione di servizi assoggettata (cfr.
DTAF 2011/17 consid. 5.2.2).
Al punto 2.5 il bando di concorso attribuisce la presente commessa alle
categorie 71247000 “Supervisione di lavori di costruzione”, 71300000 "Ser-
vizi di ingegneria", 71500000 “Servizi connessi alla costruzione”, 71521000
“Servizi di supervisione di siti di costruzione” secondo il Common Procure-
ment Vocabulary (CPV), le quali, a loro volta, trovano il corrispondente al
numero di riferimento 867 secondo la CPC, come pure alla categoria 27
della CPC denominata “altri servizi”, il che è giustamente rilevato al punto
2.1 del bando di concorso. La commessa in narrativa rientra pertanto nella
categoria delle commesse di servizi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b LAPub in
combinato disposto con l'art. 3 cpv. 2 OAPub e l'Allegato 1a OAPub con
l'allegato 1 dell'Accordo GATT.
1.2.3 Atteso che il valore stimato della commessa supera l’importo di
fr. 230'000.–, come si evince dallo scritto dell’autorità aggiudicatrice del
2 novembre 2016, sono incontestabilmente superati i valori soglia imposti
dalle disposizioni di legge in relazione alle commesse di servizi (art. 6 cpv.
1 lett. b LAPub in combinato disposto con l'art. 1 lett. b dell'ordinanza del
23 novembre 2015 del Dipartimento federale dell'economia, della forma-
zione e della ricerca [DEFR] sull'adeguamento dei valori soglia degli acqui-
sti pubblici per gli anni 2016 e 2017, RS 172.056.12).
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1.2.4 Non sussistendo inoltre alcuna eccezione ai sensi dell'art. 3 LAPub,
la presente commessa rientra nel campo di applicazione della LAPub.
1.3 Di principio, la legittimazione ad insorgere contro il bando di concorso
è riconosciuta soltanto ai potenziali concorrenti e fornitori della prestazione
in questione, in quanto solo essi hanno un interesse ad ottenere l'appalto
(DTAF 2009/17 consid. 3.2); oltre a loro sono legittimati a ricorrere, di re-
gola, solo quei partecipanti al mercato che fanno valere che il bando di
concorso li escluda in modo illecito dall'acquisto (DTAF 2009/17 con-sid.
3.2; cfr. anche DTAF 2008/60 consid. 1.3). In considerazione del fatto che
la commessa in esame ha come oggetto prestazioni di servizi di ingegneria
e di supervisione e che le ricorrenti offrono questo genere di servizi, esse
ricadono nella cerchia dei potenziali offerenti e siccome censurano l’estro-
missione, a loro dire, illecita dalla gara, è quindi pacifica la loro legittima-
zione ad insorgere contro il bando di concorso.
1.4 L'impugnazione del bando di concorso del 7 ottobre 2016 con ricorso
del 26 ottobre 2016 è avvenuta tempestivamente (art. 30 LAPub in rela-
zione all'art. 22a cpv. 1 lett. a PA), i requisiti relativi al contenuto ed alla
forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA), l'anticipo spese è stato ver-
sato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e i rispettivi patrocinatori
hanno giustificato i propri poteri per mezzo di procura scritta (art. 11 PA).
1.5 Ritenuto quanto precede, il Tribunale amministrativo federale è compe-
tente per statuire sulla presente vertenza e i presupposti per entrare nel
merito del ricorso possono essere considerati adempiuti.
1.6 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA fintanto che la LAPub e la legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) non dispongono altrimenti
(art. 26 cpv. 1 e art. 37 LTAF). Conformemente all'art. 31 LAPub, nell'ambito
della procedura di ricorso non può essere addotto il motivo dell'inadegua-
tezza.
2.
Per prassi costante, rispetto alle procedure di ricorso contro l’aggiudica-
zione dove il Tribunale amministrativo federale statuisce sulla domanda
volta al conferimento dell'effetto sospensivo tramite un collegio di tre giudici
(cfr. DTAF 2009/19, consid. 1.2 con rinvii), nei ricorsi diretti contro il bando
di concorso è il giudice dell’istruzione, in virtù dell’art. 39 LTAF in combinato
disposto con l’art. 55 cpv. 2 e 56 PA, a cui compete trattare la siffatta do-
manda (decisione incidentale B-2018/2013 del 15 maggio 2013 consid. 1.6
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con rinvii; cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell’organizza-
zione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3849).
3.
Oggetto della presente decisione incidentale è unicamente la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo delle ricorrenti, volta a permettere “che
il committente dovrà astenersi dall’apertura di eventuali offerte inoltrate nel
frattempo, fintanto che non sarà stato evaso il ricorso”. A differenza dell'art.
55 cpv. 1 PA, l'art. 28 cpv. 1 LAPub prevede che il ricorso contro le decisioni
del committente non ha per legge effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale
amministrativo federale può accordarlo su richiesta (cfr. art. 28 cpv. 2 LA-
Pub).
4.
La LAPub stessa non menziona quali sono i criteri da osservare per la que-
stione del conferimento o del diniego dell'effetto sospensivo. Possono
quindi essere ripresi quei principi che dottrina e giurisprudenza hanno svi-
luppato in riferimento all'art. 55 PA. Conformemente ad essi occorre esa-
minare sulla base di una ponderazione di interessi se i motivi a favore di
un'esecutorietà immediata sono più gravi di quelli che possono essere ad-
dotti per la soluzione opposta (DTF 129 II 288, consid. 3 con rinvii; deci-
sione incidentale del TAF B-6837/2010 del 16 novembre 2010 consid. 2.1
con rinvii).
5.
Nel caso in cui è presentata la richiesta volta al conferimento dell'effetto
sospensivo al ricorso, occorre in una prima fase esaminare ai sensi di una
valutazione prima facie della situazione giuridica materiale se sulla base
degli atti esistenti si deve partire dal presupposto che il ricorso è manife-
stamente infondato. In caso affermativo, la richiesta di accordare l'effetto
sospensivo deve già essere respinta a priori. Qualora siano riconosciute
possibilità di successo al ricorso o permangono dubbi sulle stesse, occorre
giudicare la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sulla base
della ponderazione di interessi precedentemente menzionata. Conforme-
mente alla prassi del Tribunale amministrativo federale (cfr. DTAF 2007/13,
consid. 2.2), nell'esame della ponderazione sono da includere gli interessi
dei ricorrenti a mantenere la possibilità di ottenere l'aggiudicazione, men-
tre, nel contempo, sussiste un importante interesse pubblico a concedere
una protezione giuridica efficiente (decisione incidentale del Tribunale am-
ministrativo federale B-6177/2008 del 20 ottobre 2008, consid. 2.2). Ad essi
sono contrapposti gli interessi pubblici dell'autorità aggiudicatrice. Nel mes-
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saggio del Consiglio federale concernente i necessari adattamenti del di-
ritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC-Uruguay-Round del 19
settembre 1994, no 621.15, FF 1994 IV 923, pag. 1165 (in seguito: Mes-
saggio 2 GATT) è ad esempio indicato che se il ricorso beneficiasse auto-
maticamente dell'effetto sospensivo, vi sarebbe il pericolo di ritardi e di con-
siderevoli costi supplementari per l'acquisto (Messaggio 2 GATT, in parti-
colare pag. 1165). Allo stesso modo anche il Tribunale federale ha consta-
tato che l'interesse pubblico ad un'attuazione quanto più rapida possibile
della decisione di aggiudicazione ha fin da principio un'importanza notevole
(decisione del Tribunale federale 2P.103/2006 del 29 maggio 2006, consid.
4.2.1 con rinvii; in questo senso anche DTAF 2008/7, consid. 3.3). Confor-
memente alla prassi, nella ponderazione degli interessi devono anche es-
sere considerati eventuali interessi privati di terzi, in particolare dei rima-
nenti partecipanti alla commessa. Anche tenuto conto degli obiettivi dell'art.
XX par. 2 e 7 lett. a dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994, in
vigore per la Svizzera dal 1° gennaio1996 (RU 1996 609 segg.), deve es-
sere considerata la concessione di una tutela giudiziaria efficiente nonché
l'impedimento di situazioni che rendono illusorio il rimedio di diritto (DTAF
2007/13, consid. 2.2 con rinvii).
6.
Le ricorrenti ritengono di essere state escluse a torto dalla presente gara e
che la loro preimplicazione sia da considerare lecita. In primo luogo, non
sussisterebbe alcun vantaggio concorrenziale derivante dall’attività di pro-
gettazione trattandosi di stilare un’offerta per DLL e quindi di due mansioni
completamente diverse e distinguibili tra loro. L’onere e il dispendio per
garantire una DLL non sarebbero dipendenti dall’aver allestito la progetta-
zione, tanto più che la progettazione finirà in cantiere per l’esecuzione solo
previa verifica e approvazione della direzione generale dei lavori (DGL).
Nell’ipotesi che dovesse loro derivare un eventuale vantaggio per aver
svolto l’attività di progettazione per la commessa in oggetto, esso potrebbe
facilmente essere compensato attraverso l’adozione delle misure di cui
all’art. 21a cpv. 2 OAPub. Inoltre, secondo loro, un‘esclusione come quella
disposta al punto 4.5.4 del bando di concorso sarebbe in ogni caso inam-
missibile, avendo essa per conseguenza di ridurre la cerchia dei potenziali
offerenti a poche unità, in spregio al principio di un’efficace concorrenza tra
gli offerenti e metterebbe pure a repentaglio il principio dell’uso parsimo-
nioso dei fondi pubblici. Secondo le ricorrenti, l’esclusione non sarebbe
nemmeno suffragata da un eventuale motivo di ricusazione. Infine, le ricor-
renti sostengono come l’esclusione ordinata nel bando in esame crei una
disparità di trattamento posto che nell’analogo bando concernente la DLL
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per il comparto di Airolo non sarebbe stata disposta l’esclusione dei pro-
gettisti.
Dal canto suo, l’autorità aggiudicatrice ritiene come l’esclusione delle ricor-
renti rientri nella libertà di cui dispone nell’organizzare un determinato pro-
getto sulla base di specifiche esigenze e nell’ottica di un uso parsimonioso
del denaro pubblico. Nel caso concreto, in considerazione dell’importanza
e delle conseguenze della posizione del progettista, come pure del rap-
porto tra la progettazione e la DLL, non potrebbero entrare in linea di conto
eventuali misure compensatorie (per i dettagli sulla motivazione del com-
mittente si rinvia al consid. 8.4).
7.
7.1 L'Accordo GATT disciplina la preimplicazione all'art. VI cpv. 4. Invece,
nella LAPub manca una normativa esplicita della preimplicazione. Essa è
stata introdotta all'art. 21a OAPub, intitolato "Ricusazione", entrato in vi-
gore il 1° gennaio 2010; tale disposto trova la propria base legale nell’art. VI
cpv. 4 dell’Accordo GATT, nonché nel principio della parità di trattamento,
ma anche nell'imperativo del promovimento della concorrenza e dell'im-
piego parsimonioso delle risorse pubbliche di cui all'art. 1 LAPub (cfr. Mo-
difica del 18 novembre 2009, RU 2009 6149; cfr. Rapporto esplicativo del
Dipartimento federale delle finanze [DFF] del 1° gennaio 2010 concernente
la modifica dell'OAPub, p. 13, di seguito: Rapporto esplicativo). L’art. 21a
OAPub prevede quanto segue:
1Il committente esclude gli offerenti da una procedura se:
a. essi hanno partecipato ai lavori preliminari dell’acquisto e il vantaggio
concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con
mezzi adeguati; e
b. l’esclusione non pregiudica la concorrenza efficace tra gli offerenti.
2 Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concor-
renziale:
a. la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
b. la comunicazione dei partecipanti ai lavori preliminari;
c. la proroga dei termini minimi.
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Pagina 10
Nell’ambito della revisione della legge sugli acquisti pubblici è previsto di
introdurre una disposizione corrispondente all’art. 21a cpv. 1 OAPub a li-
vello di legge formale (cfr. Rapporto esplicativo del DFF del 1° aprile 2015
pag. 13).
Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di riconoscere che i principi vi-
genti nel diritto federale in materia di acquisti pubblici nell’ambito della
preimplicazione risultano direttamente dall’art. VI cpv. 4 dell’Accordo GATT
(decisione incidentale B-4621/2008 del 6 ottobre 2008 consid. 5.1). Inoltre,
rinviando alla sentenza della Commissione di ricorso in materia di acquisti
pubblici [CRAP; BRK 2006-004, parzialmente pubblicata in: BR 2006 p.
190], esso ha parimenti ritenuto che nel caso delle regole sulla preimplica-
zione si tratta di una forma speciale dell’applicazione del principio della pa-
rità di trattamento da parte del committente nei confronti di tutti gli offerenti,
la quale poggia sull’art. 8 cpv. 1 lett. a LAPub (decisione incidentale del
TAF B-5439/2015 del 12 novembre 2015 consid. 3.1.4).
7.2 Conformemente alla prassi, la preimplicazione è data se un offerente
ha partecipato alla preparazione di una procedura di appalto, ad esempio
allestendo le basi del progetto, elaborando la documentazione di gara op-
pure fornendo al committente informazioni su determinate specifiche tec-
niche dei beni da acquistare (sentenza del TF 2P.164/2004 del 25 gennaio
2005 consid. 3.1; decisioni incidentali del TAF B-2028/2013 del 15 maggio
2013 consid. 6.1.4 e B-4621/2008 del 6 ottobre 2008 consid. 5.2). La
preimplicazione è suscettibile di disattendere il principio della parità di trat-
tamento tra concorrenti. Il concorrente che si trova in una simile situazione
può essere tentato di influenzare il committente a privilegiare la sua offerta
oppure sfruttare a suo vantaggio, nell’ambito dell’allestimento dell’offerta,
le conoscenze acquisite durante la preparazione del concorso (sentenza
del TF 2P.164/2004 consid. 3.1; PETER GALLI/ANDRÉ MOSER/ELISABETH
LANG/MARC STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2013, n.
a margine 1043 segg., 1067). Secondo la prassi del Tribunale federale
prima dell’entrata in vigore dell’art. 21a OAPub, il cosiddetto impedimento
per prevenzione può di principio avere come conseguenza l’esclusione
dell’offerta (cfr. sentenza del TF 2P.164/2004 consid. 3.3, citato nella sen-
tenza del TAF B-3013/2012 del 31 agosto 2012 consid. 3.6). Come affer-
mano la dottrina e la prassi posteriori all'entrata in vigore dell'art. 21a
OAPub, la concezione del Tribunale federale secondo cui solo una preim-
plicazione qualificata conduce, di principio, al divieto di partecipare alla
gara d'appalto è simile al modo di interpretare l'art. 21a OAPub (cfr. sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale B-3013/2012 del 31agosto
2012, consid. 3.6 seg., GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 1045, nota
B-6626/2016
Pagina 11
a piè di pagina 2209). Da ciò è possibile concludere che la presa in consi-
derazione di offerenti preimplicati entra in contraddizione con il principio
della parità di trattamento, per cui un potenziale offerente preimplicato an-
drebbe di principio escluso dalla gara. In questo senso l’art. 21a OAPub
funge da correttivo nell’ambito di una ponderazione degli interessi in gioco
e del principio della proporzionalità.
7.3 Le attività di progettazione per il progetto EPO4 che le ricorrenti hanno
svolto per i comparti di Airolo e Quinto potrebbero essere suscettibili di so-
vrapporsi, almeno in parte, con le attività per la DLL relative al comparto di
Quinto. Del resto, le stesse ricorrenti partono dal presupposto di una preim-
plicazione compensabile con misure adeguate.
8.
La conseguenza dell’esclusione dalla gara per preimplicazione va esami-
nata sulla base delle circostanze nel singolo caso. Nell’ambito della valu-
tazione occorre procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco,
considerando non solo il principio della parità di trattamento, ma anche
dell’impiego parsimonioso ed efficiente delle risorse pubbliche (GALLI/MO-
SER/LANG/STEINER, op. cit., n. 1068).
Di seguito va appurato se l’autorità aggiudicatrice ha commesso una viola-
zione del diritto federale per aver escluso le ricorrenti dalla presente gara
per essersi occupate della progettazione relativa al progetto EP04 per i
comparti di Airolo e Quinto. In tale ambito occorre prendere in considera-
zione che il motivo dell’inadeguatezza della decisione impugnata non può
essere esaminato e che un eventuale potere d’apprezzamento del commit-
tente va rispettato a meno che non sussista un abuso o un eccesso di sif-
fatto potere (cfr. art. 31 LAPub e consid. 8.3).
8.1 Per prassi, una partecipazione alla gara d’appalto può essere am-
messa a condizione che il vantaggio risultante dalle conoscenze acquisite
sia esiguo o che la collaborazione del concorrente prevenuto per aver al-
lestito la documentazione di gara sia unicamente di natura marginale op-
pure se la prestazione messa in concorso può essere fornita soltanto da
pochi offerenti o quando la collaborazione rispettivamente il vantaggio di
conoscenze siano comunicati agli altri offerenti in conformità al principio
della trasparenza (sentenza del TF 2P.164/2004 consid. 3.3, decisione in-
cidentale del TAF B-4621/2008 consid 5.2 seg.). Non si tratta di collabora-
zione trascurabile, se un offerente nel quadro di un progetto di costruzione
è stato incaricato della pianificazione o progettazione, se ha allestito studi
o progetti preliminari e a tale proposito esamina in modo approfondito gli
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elementi concreti della commessa oppure se ha allestito la totalità o parti
essenziali della documentazione di gara (sentenza del Tribunale federale
2P.164/2004 del 25 gennaio 2005, consid. 3.3 con rimandi).
8.2 L’offerente che chiede l’esclusione di possibili concorrenti preimplicati
dalla gara e vuole dedurre un vantaggio da un’eventuale preimplicazione
deve dimostrare che essi si sono procurati un vantaggio significativo di co-
noscenze del mandato messo in concorso e che detto vantaggio non può
essere colmato con le misure ordinate dal committente (crf. sentenza del
TF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005 consid. 5.7.3; decisione incidentale
del TAF B-4621/2008 del 6 ottobre 2008 consid. 5.3 i. f.; nota di
MARTIN BEYELER nei confronti della sentenza del TAF B-3013/2012 del
31 agosto 2012 in BR 2012 p. 275 segg., p 278 S194). L’onere della prova
incombe invece al committente nel caso voglia escludere una ditta preim-
plicata dalla gara (BEYELER, BR 2012 S194 in fine).
8.3 L'art. 21a cpv. 2 OAPub contiene un elenco esemplificativo e quindi non
esaustivo delle possibili misure che sono a disposizione del committente
per compensare il vantaggio concorrenziale di un offerente (Rappor-to
esplicativo, p. 13). Nella scelta delle misure da adottare per effettuare la
compensazione del vantaggio concorrenziale, all'autorità aggiudicatrice è
riconosciuto un certo potere di apprezzamento (cfr. Rapporto esplicati-vo,
p. 13). Ne discende che nell'esaminare se l'autorità aggiudicatrice sia riu-
scita a compensare un eventuale vantaggio concorrenziale e informati-vo
occorre adoperare un certo riserbo. Con la formulazione "se (…) il vantag-
gio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensa-to con
mezzi adeguati" l'art. 21a cpv. 1 OAPub evidenzia che vi sono casi in cui
la preimplicazione di un offerente ha raggiunto una rilevanza ed intensità
tali da vanificare ogni misura per colmare il vantaggio concorrenziale (cfr.
MARTIN BEYELER, Die revidierte VöB – Ein Kurzkommentar, in: BR 2010 p.
106, in particolare p. 108; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 1048;
nella decisione incidentale B-1172/2011 del 31 marzo 2011, consid. 5.4, lo
scrivente Tribunale ha lasciato tale questione aperta). Se all’autorità aggiu-
dicatrice si riconosce un certo potere di apprezzamento nella scelta delle
possibili misure di compensazione da adottare, dovrebbe valere lo stesso
anche nel decidere sulla questione di sapere se una preimplicazione possa
essere in genere compensata con le misure previste dall’art. 21a cpv. 2
OAPub oppure se un offerente preimplicato debba essere escluso.
8.4 Il committente spiega che fino ad oggi la propria filiale di Bellinzona non
aveva mai espressamente escluso dalla partecipazione a gare di DLL le
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ditte che precedentemente si erano occupate della progettazione. Egli pre-
cisa di essersi raramente trovato nella situazione di avere lo stesso sog-
getto sia per la progettazione che per la DLL e in questo caso di aver con-
statato che le opere in questione avrebbero subito un forte incremento dei
costi realizzativi. Tuttavia, le problematiche attorno all’esecuzione dei lavori
per il comparto di Airolo l’avrebbero indotta a separare in futuro la proget-
tazione dalla DLL. In tale evenienza, vi sarebbero stati tre operatori in que-
stione: il Consorzio E._______, composto dalle ricorrenti 1 e 2 e da una
terza ditta (A), nella funzione di progettisti dei tracciati e delle gallerie (due
mandati), la ricorrente 3 nella funzione di progettista dei manufatti e il Con-
sorzio B._______ nella funzione di DLL. Durante i lavori la DLL avrebbe
fatto al committente numerose segnalazioni in relazione a problematiche
riferite al progetto che avrebbero condotto in parte a diverse modifiche e
anche a costi supplementari dello stesso (cfr. i quattro esempi elencati a
pag. 11 delle osservazioni).
Il committente evidenzia come la netta separazione tra progettazione e
DLL e l’affidamento della DLL ad un mandatario indipendente gli avrebbero
permesso di essere informato celermente e con trasparenza delle carenze
riscontrate nel progetto, in modo da garantire una presa di responsabilità
migliore e una conduzione del progetto più efficiente. Tale misura sarebbe
auspicabile anche dal profilo dell’impiego parsimonioso ed efficiente delle
risorse pubbliche. La scelta adottata avrebbe favorito una visione più critica
del progetto a sostegno di una verifica costante e tempestiva dello stesso.
Secondo il committente, un direttore dei lavori avrebbe in effetti più difficoltà
a commentare il lavoro del progettista facente parte della medesima ditta,
a proporgli le proprie soluzioni e a segnalare al committente eventuali ca-
renze di progettazione. La separazione tra i due ruoli sarebbe infine dettata
anche dalle particolarità dell’opera, segnatamente il delicato dosaggio del
traffico relativo alla Galleria del San Gottardo che andrà a sovrapporsi al
cantiere, in una zona dove l’estate scorsa ha avuto luogo un grave inci-
dente, ciò che cagionerebbe le esigenze di controllo elevate.
8.5 In sintesi, l’autorità aggiudicatrice fonda l’esclusione delle ricorrenti per
la maggiore sulla sua scelta di separare nettamente i ruoli del progettista e
della direzione locale dei lavori e quindi di non più riunirli nella medesima
ditta. Tale scelta, che rappresenta un cambiamento della sua prassi in
quanto una simile esclusione non è stata disposta nel bando di concorso
relativo alla DLL per il comparto di Airolo (SIMAP del 19 maggio 2014, n.
della pubblicazione 820993, allegato 5 al ricorso), sarebbe atta a garantire
una conduzione più efficiente del progetto.
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Sulla base di una valutazione prima facie della situazione giuridica mate-
riale, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che l’affidamento della
DLL ad un’impresa indipendente dal progettista è senz’altro suscettibile di
evitare eventuali conflitti di interessi che potrebbero sorgere nel caso en-
trambi i compiti fossero assegnati alla stessa impresa. In tale evenienza è
comprensibile che la DLL abbia più esitazioni nel criticare l’attività del pro-
gettista e nel riportare al committente eventuali vizi di progettazione. Una
simile riservatezza potrebbe andare a scapito di una conduzione efficiente
del progetto, in quanto il committente non verrebbe informato con la dovuta
rapidità e trasparenza dei difetti di progettazione, correndo il rischio che le
problematiche non vengano individuate subito e non si possa reagire in
tempi brevi. In sunto, la separazione dei ruoli nel caso in disamina è atta a
rientrare nell’interesse di una chiara suddivisione delle responsabilità e di
un tempestivo controllo del progetto, garantisce quindi una conduzione più
efficiente del progetto ed è conciliabile con il principio dell’impiego parsi-
monioso ed efficiente delle risorse pubbliche.
Conformemente alla prassi del Tribunale federale, un precedente incarico
per lavori di progettazione non può, già di principio, essere considerato un
contributo trascurabile (cfr. consid. 8.1). Nel caso in esame, per stabilire
l’intensità e la portata della preimplicazione non basta solo affermare, come
suggeriscono le ricorrenti, che le attività e le mansioni del progettista siano
distinguibili da quelle di DLL, ma anche tener conto delle circostanze del
caso di specie in relazione alla netta separazione dei ruoli del progettista e
della particolarità dell’opera. Con le sue allegazioni l’autorità aggiudicatrice
riesce ad esporre in modo plausibile che le conseguenze che derivano
dalla posizione del progettista e l’interazione con la DLL non potrebbero
giustificare l’adozione di misure compensatorie adeguate.
Visto quanto precede, in base ad una valutazione prima facie, l’autorità
inferiore non ha né violato il diritto federale, né ecceduto o abusato
nell’esercizio del proprio potere d’apprezzamento escludendo le ricorrenti
dalla presente gara pubblica per essersi occupate dei lavori di progetta-
zione per il comparto di Airolo e Quinto e omettendo di ordinare eventuali
misure compensatorie. Da questo punto di vista il presente ricorso si rivela
manifestamente infondato.
8.6 Se il vantaggio non è compensabile, il committente può rinunciare all'e-
sclusione e ammettere l’offerente avvantaggiato a partecipare ulterior-
mente alla gara pubblica quando la sua esclusione pregiudicherebbe una
concorrenza efficace (cfr. art. 21a cpv. 1 lett. b OAPub). Ne potrebbe es-
sere ad esempio il caso se per la prestazione richiesta rimanesse un solo
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altro offerente potenziale, o al massimo due (cfr. Rapporto esplicativo pag.
13; BEYELER in: BR 2010 pag. 108).
Come illustra l’autorità aggiudicatrice all’allegato 4 delle sue osservazioni,
numerosi studi d’ingegneria hanno ritirato la documentazione di gara, fra
l’altro anche due delle qui ricorrenti. Atteso allo stesso modo che il commit-
tente mediante la rettifica del bando di concorso ha riformulato i criteri di
idoneità da 1 a 5, riducendone per tutti le esigenze e ampliando così la
cerchia dei potenziali offerenti, mal si vede come l’esclusione delle ricor-
renti pregiudichi una concorrenza efficace. Dal richiamo alla decisione in-
cidentale del TAF B-1682/2016 del 21 giugno 2016, consid. 5.6, le ricorrenti
non possono trarre nulla a loro vantaggio, trattandosi di un contesto diverso
da quello in disamina. In quell’evenienza lo scrivente Tribunale aveva solo
riconosciuto come fosse inevitabile che nelle procedure di aggiudicazione
di supporto al committente (BHU) in un mercato ristretto come quello
dell’ingegneria stradale, anche a livello territoriale, si possano trovare di
fronte lo stesso ente appaltante e lo stesso studio di ingegneria, da solo o
riunito in un consorzio con altri. Per questo motivo non si poteva dar seguito
alla richiesta di escludere sistematicamente tutte le ditte che si erano viste
aggiudicare gli appalti di BHU. Anche in quest’ottica il ricorso appare prima
facie manifestamente infondato.
9.
In sunto, sulla scorta di una valutazione prima facie, nella misura in cui le
ricorrenti censurano la loro estromissione illecita dalla presente gara pub-
blica come pure la mancata adozione di misure compensatorie, il loro gra-
vame appare manifestamente infondato, cosicché si può prescindere
dall’effettuare una ponderazione di interessi.
Di conseguenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo va re-
spinta. Vista l’infondatezza manifesta del ricorso a seguito di un esame
prima facie, lo scrivente Tribunale non vede alcun motivo di pronunciare un
divieto di apertura delle offerte o di impartire alle ricorrenti un termine più
breve per l’inoltro delle loro offerte o di modificare i termini previsti nel
bando rettificato per gli altri potenziali offerenti preimplicati o meno.
A titolo abbondanziale si rileva, come già visto, che per ora almeno due
delle ricorrenti hanno ritirato la documentazione di gara e comunque non
sarebbe più possibile, al momento attuale, di ordinare alle ricorrenti dei ter-
mini più brevi per presentare le proprie offerte. In tali circostanze, l’inoltro
di eventuali offerte da parte delle ricorrenti non può che avvenire con il
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rischio che esse non vengano aperte, né prese in considerazione nella pro-
cedura di valutazione.
D’altronde giova ricordare che la presente decisione incidentale viene resa
sulla base di giudizio prima facie e non si può escludere in linea di principio
che la decisione nella causa principale abbia un esito contrario. Da questo
punto di vista, se il committente prosegue la procedura di acquisti pubblici
aprendo le offerte che gli pervengono prima della conclusione del presente
procedimento, egli lo fa a proprio rischio.
10.
La presente decisione incidentale ha potuto essere presa sulla base
dell'atto di ricorso e dei suoi allegati, nonché delle osservazioni dell'autorità
aggiudicatrice, compresi quattro allegati. Gli allegati da 1 a 3, vale a dire il
bando, la rettifica del medesimo e la documentazione di gara, dovrebbero
già essere noti alle ricorrenti, per cui, per il momento, non vengono loro
trasmessi. Per quanto attiene all’allegato 4 (lista delle ditte che hanno riti-
rato la documentazione di gara), l’autorità aggiudicatrice ha chiesto di non
metterlo a disposizione delle ricorrenti nella forma inoltrata, in quanto si
tratterebbe di un documento interno contenente i nominativi delle ditte in-
teressate, bensì solo dietro previa anonimizzazione delle ragioni sociali,
degli indirizzi e degli interlocutori. Per il momento, il documento 4 non viene
trasmesso alle ricorrenti.
11.
Le spese processuali sono definite con la decisione che pone fine al pre-
sente procedimento.
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Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è respinta.
2.
Le osservazioni dell'autorità aggiudicatrice del 18 novembre 2016, nonché
lo scritto accompagnatorio della stessa data sono trasmessi alle ricorrenti
per conoscenza, per il momento senza gli allegati.
3.
Le spese processuali sono definite con la decisione che pone fine al pre-
sente procedimento.
4.
Eventuali ordinanze concernenti la trasmissione degli atti preliminari, non-
ché eventuali ulteriori provvedimenti istruttori circa l'esame degli atti e ulte-
riori scambi di scritti seguono, se del caso, più tardi e le eventuali richieste
verranno trattate nella decisione di merito.
5.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario; anticipato per fax; allegati come da cifra 2);
– autorità aggiudicatrice (atto giudiziario; anticipato per fax).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
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Pagina 18
Rimedi giuridici:
La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale
svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art.
93 cpv. 1 lett. a LTF) e se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2 LTF).
Data di spedizione: 29 novembre 2016