B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-6824/2014
Dec i s i on e i n c i d e n t a l e
de l 1 3 f e b b r a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Hans Urech; Eva Schneeberger;
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
Consorzio X._______,
c/o A._______ SA,
composto da:
1. A._______ SA,
2. B._______,
ricorrenti,
contro
FFS SA Berna Infrastruttura,
Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. Barbara Klett,
Evershed AG, Stadelhofenstrasse 22, 8001 Zurigo,
autorità aggiudicatrice,
e
Consorzio Y._______ ,
rappresentato da C._______ SA,
composto da:
1. C._______ SA,
2. D._______ ,
3. E._______ ,
controparti.
Oggetto
Acquisti pubblici. Decisione di aggiudicazione concernente il
progetto "Modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie del
Gambarogno", pubblicata in SIMAP del 31 ottobre 2014
(N. della pubblicazione 840979).
B-6824/2014
Pagina 3
Fatti:
A.
Con pubblicazione su SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse Pub-
bliche in Svizzera; n. della pubblicazione 779187) del 14 febbraio 2014 la
FFS SA Berna (di seguito: autorità aggiudicatrice; committente) ha indetto
un pubblico concorso, impostato secondo la procedura aperta, per la deli-
bera di una commessa di servizi di costruzione, intitolata "Modernizzazione
delle infrastrutture ferroviarie del Gambarogno" (cifra 2.1 seg. del bando di
concorso). Secondo la descrizione dettagliata dei compiti riportata alla cifra
2.5 del bando di concorso si tratta di fornire prestazioni di pianificatore ge-
nerale per le fasi SIA: - 32 Progetto definitivo, - 42 Procedura d'appalto,
confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione, 51 Progetto esecutivo,
52 Esecuzione e 53 Messa in esercizio, liquidazione, il tutto in conformità
con le norme SIA 102, 103, 106, 108 e 112.
B.
Entro il termine di chiusura per presentare le offerte (9 maggio 2014; cfr.
cifra 1.4 del bando per candidati non preimplicati, altrimenti 25 aprile 2014
per candidati preimplicati, cfr. cifra 4.5 lett. C del bando di concorso) all'au-
torità aggiudicatrice sono pervenute tra l'altro l'offerta dei ricorrenti e quella
del Consorzio Y._______ , c/o C._______ SA (di seguito: aggiudicatarie).
C.
Tramite scritto del 28 ottobre 2014 l'autorità aggiudicatrice ha informato i
ricorrenti che non era stato possibile prendere in considerazione la loro
offerta in quanto le referenze inoltrate non avrebbero dato prova per l'a-
dempimento del criterio di idoneità CI-2 (Esperienza dell'offerente nei prin-
cipali campi di competenza professionali). Allo stesso modo sono stati loro
comunicati i dati del consorzio aggiudicatario, compreso il prezzo d'aggiu-
dicazione.
D.
Con pubblicazione su SIMAP del 31 ottobre 2014 l'autorità aggiudicatrice
ha deliberato la commessa al Consorzio Y._______ per un importo di
fr. 4'420'979.95.- (esclusi IVA e sconti).
E.
In data 10 novembre 2014 ha avuto luogo presso gli uffici dell'autorità ag-
giudicatrice un debriefing a cui hanno partecipato i rappresentanti dei ri-
correnti e della committenza.
B-6824/2014
Pagina 4
F.
Contro la decisione di aggiudicazione del 30 ottobre 2014 i ricorrenti sono
insorti con ricorso del 20 novembre 2014 (data d'entrata 24 novembre
2014). Essi postulano di conferire l'effetto sospensivo al ricorso, di acco-
gliere integralmente il ricorso e di conseguenza annullare la decisione im-
pugnata nella misura in cui la loro offerta è stata scartata, di rivalutare la
loro offerta tramite una nuova commissione di valutazione che non sia già
implicata nella decisione impugnata per tutelare nel modo più oggettivo
l'offerta dei ricorrenti a confronto delle offerte concorrenti ed infine di met-
tere a carico del committente ed al consorzio deliberatario eventuali tasse,
spese processuali ed indennità di patrocinio.
I ricorrenti lamentano in primo luogo che le informazioni date dal commit-
tente con scritto del 28 ottobre 2014 circa la mancata presa in considera-
zione della loro offerta non soddisfano i relativi disposti di legge in materia
di motivazione della decisione di delibera rispettivamente di esclusione.
I ricorrenti ritengono che l'esclusione della loro offerta dalla gara violi forte-
mente le disposizioni applicabili e risulti ingiustificata anche sotto l'aspetto
materiale. A tale riguardo, essi spiegano che in occasione del debriefing
del 10 novembre 2014 i rappresentanti del committente avrebbero preci-
sato che la mancata idoneità riguardava espressamente ed unicamente il
criterio CI-2 relativo alla "progettazione di edifici tecnici", omettendo però
di dare altre informazioni in merito al complesso della loro offerta ed al con-
sorzio deliberatario. A loro avviso, questa valutazione risulta incomprensi-
bile ed infondata, in quanto la ditta capofila del consorzio ricorrente,
nell'ambito del Consorzio F._______, avrebbe svolto tramite i suoi collabo-
ratori tutte le prestazioni di progettazione e di esecuzione relative all'"Edi-
ficio di tecnica ferroviaria" di Vezia per il lotto 822 di Alp Transit SA per un
totale di (…) franchi. I ricorrenti tengono a sottolineare che solo la
A._______ SA ha svolto le attività in tutte le fasi di progettazione SIA come
richiesto dal bando, facendo capo solo al proprio personale chiave e ai
propri collaboratori tecnici. Le attività sarebbero state svolte dal 1998 fino
al giorno dell'inoltro dell'offerta. I ricorrenti valutano che il loro consorzio
risulti idoneo anche per quanto riguarda l'esecuzione del mandato, mani-
festando di trovare anomalo il fatto che un consorzio che può vantare un
tale potenziale ed esperienza come il loro non sia stato in grado di raggiun-
gere l'idoneità.
I ricorrenti tengono presente di aver offerto un prezzo di gran lunga migliore
rispetto agli altri concorrenti, sottolineando che il consorzio prescelto ha
B-6824/2014
Pagina 5
offerto un prezzo superiore del 77% rispetto alla propria offerta, conclu-
dendo che quest'ultima è la migliore dal punto di vista tecnico ed econo-
mico.
I ricorrenti reputano infine adempiute le condizioni affinché al ricorso venga
concesso l'effetto sospensivo. Da una parte il loro ricorso non sarebbe ma-
nifestamente infondato, dall'altra non risulterebbe che il progetto abbia una
vera urgenza.
G.
Con decisione incidentale del 24 novembre 2014 lo scrivente Tribunale am-
ministrativo federale ha, tra l'altro, conferito al ricorso, in via superprovvi-
sionale, l'effetto sospensivo, vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi
misura di esecuzione che potrebbe pregiudicare l'esito del presente proce-
dimento, segnatamente la conclusione del contratto con l'aggiudicatario.
Nel contempo il Tribunale ha fissato un termine all'autorità aggiudicatrice
fino all'8 dicembre 2014 per prendere posizione sulla domanda di conferi-
mento dell'effetto sospensivo e produrre gli atti preliminari relativi alla gara
d'appalto in oggetto con preghiera di motivare brevemente richieste di
esclusione o limitazione del diritto di consultare gli atti, rispettivamente fino
al 5 gennaio 2015 per inoltrare una risposta al ricorso nel merito. Allo
stesso modo è stata data all'aggiudicataria l'opportunità di esprimersi entro
gli stessi termini sulle questioni procedurali e di merito, nella misura in cui
desiderasse costituirsi come controparte.
H.
Con scritto del 26 novembre 2014 (data d'entrata 27 novembre 2014), tra-
smesso ai rimanenti partecipanti al procedimento il giorno successivo,
l'avv. Barbara Klett ha informato il Tribunale che l'autorità aggiudicatrice le
ha conferito il mandato di rappresentanza nel presente procedimento ed
allegato la procura, pregando di trasmettere al suo indirizzo gli allegati al
ricorso doc. 1-8 come pure ogni futura corrispondenza.
I.
Mediante ordinanze del 27 novembre 2014 e del 2 dicembre 2014 gli alle-
gati al ricorso doc. 1-8 sono stati portati a conoscenza del committente e
dell'aggiudicatario.
J.
Con risposta del 5 dicembre 2014 le controparti chiedono la reiezione del
gravame e la conferma della decisione di aggiudicazione, nonché di met-
tere le spese processuali e le ripetibili a carico della parte soccombente. In
B-6824/2014
Pagina 6
sostanza le controparti ritengono che l'oggetto di referenza inoltrato dai ri-
correnti non sia comparabile alla prestazione richiesta, in quanto limitato
alla fase di progetto esecutivo (fase 51 in conformità con le norme SIA) ed
escludendo le fasi "Esecuzione" e "Messa in esercizio e liquidazione" (fasi
52 e 53 in conformità con le norme SIA). Oltre tutto, le controparti precisano
che le prestazioni relative all'oggetto di referenza presentato dai ricorrenti
sarebbero state eseguite dal Consorzio F._______, composto dalla società
G._______ SA, unitamente alla ditta D._______. La società G._______ SA
non farebbe parte del consorzio ricorrente, dimodoché non esisterebbe un
rapporto diretto d'identità con la A._______ SA. Benché quest'ultima abbia
effettuato delle prestazioni nel lotto in questione, la responsabilità sulla cor-
retta esecuzione del mandato sarebbe unicamente da attribuire al Consor-
zio F._______, che risulta del resto titolare della referenza in oggetto. Le
controparti asseriscono che da quanto è loro dato di sapere la referenza
apportata sarebbe stata inoltrata dopo la data di presentazione delle of-
ferte, per cui non potrebbe essere ritenuta valida e andrebbe scartata dalla
gara già per questo motivo. Le medesime concludono che l'esclusione
dell'offerta dei ricorrenti dalla gara appare giustificata e per questo motivo
non si dovrebbe accordare l'effetto sospensivo al ricorso.
K.
Con presa di posizione del 15 dicembre 2014, inoltrata entro il termine pro-
rogato con ordinanza del 5 dicembre 2014 e limitata alla questione dell'ef-
fetto sospensivo, l'autorità aggiudicatrice chiede in via preliminare di non
conferire l'effetto sospensivo al ricorso, nonché di limitare la consultazione
degli atti di gara ai documenti contenenti dati che non possono essere rite-
nuti dei segreti aziendali e di assegnarle un nuovo termine per inoltrare
osservazioni qualora ai ricorrenti venga concessa la possibilità di inoltrare
ulteriori allegati. Nel merito, l'autorità aggiudicatrice propone di respingere
integralmente il ricorso e di porre a carico dei ricorrenti le spese processuali
e l'indennità per ripetibili.
Il committente puntualizza a titolo introduttivo che l'informazione dei ricor-
renti sia avvenuta in piena osservanza dei disposti di legge corrispondenti,
considerando irrilevante il fatto che l'offerente goda di fama superiore agli
altri concorrenti.
Il committente ritiene in sostanza che la referenza offerta dai ricorrenti con-
cernente "Alp Transit: Galleria di base del Ceneri Edificio di tecnica ferro-
viaria" con l'ing. H._______ indicato quale persona di riferimento sia stata
esclusa a giusto titolo dalla gara, precisamente per tre motivi. In primo
luogo, siccome la scheda tecnica presentata dai ricorrenti indicherebbe
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Pagina 7
come periodo di esecuzione "2009-2016", il committente si sarebbe trovato
a giudicare un'opera non ancora conclusa, mentre la competenza richiesta
era riferita, secondo lui, alla parte esecutiva e agli impianti. In secondo
luogo, dalla corrispondenza e-mail intercorsa con il capoprogetto esecu-
zione Vezia I._______ risulterebbe che l'inizio dei lavori era previsto per il
10 giugno 2014. Terzo, anche l'allegato 6 al ricorso confermerebbe, a detta
del committente, che la fase esecutiva non era ancora iniziata al momento
del deposito dell'offerta in questione.
Il committente reputa che i ricorrenti si appellano a torto al punto 3.8 del
bando di concorso per affermare che nel bando non fosse richiesta anche
l'"esecuzione", rinviando a tale riguardo alla pag. 8 della descrizione dei
compiti, dove si richiederebbe una referenza riferita alla progettazione ed
esecuzione di edifici tecnici. Egli tiene presente che la descrizione dei com-
piti del criterio di idoneità CI-2 fa capo alla Norma SIA 103 secondo la quale
nella fase 5 "realizzazione" è compresa la sotto-fase di progetto esecutivo
(51). Il committente evidenzia che al punto 3.2.4 dell'offerta dei ricorrenti è
esplicitamente citata anche l'"esecuzione" dell'opera, per cui sarebbe av-
verso alla buona fede richiamarsi al fatto che nel bando di concorso fosse
omessa la particolarità esecutiva dell'opera.
Oltre al fatto che l'offerta dei ricorrenti abbia già da essere esclusa dalla
gara per il mancato adempimento del criterio di idoneità CI-2 in relazione
alla referenza carente, l'autorità aggiudicatrice adduce che nemmeno la
qualità dell'offerta presentata dai ricorrenti, valutata a posteriori in base ai
criteri di aggiudicazione, non raggiungerebbe il valore minimo richiesto di
300 punti. A suo avviso, l'offerta del consorzio ricorrente avrebbe ottenuto
in particolare una nota insufficiente al secondo criterio di aggiudicazione
"Svolgimento e analisi del mandato", avendo offerto un monte ore insuffi-
ciente per eseguire il mandato. Il committente rileva infine che l'offerta dei
ricorrenti con un valore complessivo di fr. (…) è inferiore del 38% rispetto
alla media di tutte le offerte presentate.
Il committente conclude all'infondatezza manifesta del gravame e nell'ipo-
tesi contraria chiede di tutelare gli interessi pubblici preponderanti e di ri-
gettare la richiesta volta al conferimento dell'effetto sospensivo.
L.
Con ordinanza del 18 dicembre 2014 lo scrivente Tribunale ha trasmesso
ai partecipanti al procedimento interessati un esemplare della presa di po-
sizione dell'autorità aggiudicatrice del 15 dicembre 2014, compresa copia
dell'indice degli atti e scritto accompagnatorio del 15 dicembre 2014, come
B-6824/2014
Pagina 8
pure la risposta delle controparti del 5 dicembre 2014, allegati compresi. Ai
ricorrenti è stato concesso per il momento di visionare la documentazione
inoltrata dall'autorità nella forma da essa auspicata. Riguardo ad un'even-
tuale decisione incidentale sull'effetto sospensivo il Tribunale non ha ordi-
nato d'ufficio un nuovo scambio di scritti, prospettando l'eventualità di ema-
nare più tardi ordinanze corrispondenti o relative all'estensione del diritto di
consultazione degli atti, su riserva di ulteriori provvedimenti istruttori o ri-
chieste delle parti.
M.
Con scritto del 29 dicembre 2014, pervenuto il giorno successivo, il patro-
cinatore del committente ha indicato il nuovo indirizzo a partire dal 1° gen-
naio 2015 ed inoltre chiesto una proroga del termine per la presentazione
della presa di posizione nel merito del ricorso di 20 giorni, richiesta con-
cessa con ordinanza del 30 dicembre 2014.
N.
Con ordinanza del 12 gennaio 2015, lo scrivente Tribunale ha annullato il
termine del 26 gennaio 2015 per l'inoltro della presa di posizione nel merito.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia d'ufficio e con pieno po-
tere d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6, con-
sid. 1 con rinvii; DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).
1.1 Contro le decisioni concernenti segnatamente l'aggiudicazione e l'e-
sclusione dalla procedura di aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tri-
bunale amministrativo federale (art. 29 lett. a e d in relazione all'art. 27 cpv.
1 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici [LAPub;
RS 172.056]).
1.2 La LAPub comprende solo gli acquisti pubblici che sono subordinati
all'Accordo sugli appalti pubblici concluso il 15 aprile 1994 nell'ambito del
trattato per l'istituzione del GATT/OMC (Accordo GATT; RS 0.632.231.422;
cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.1 con rinvii). Le Ferrovie Fe-derali Svizzere
(FFS) non cadono sotto l'Accordo GATT. La LAPub è ap-plicabile soltanto
se il committente è soggetto a questa legge (art. 2 cpv. 1 LAPub), il valore
stimato della commessa raggiunge i valori soglia fissati dall'art. 6 cpv. 1
B-6824/2014
Pagina 9
LAPub e all'applicazione non si oppone una delle ecce-zioni previste
dall'art. 3 LAPub.
1.2.1 Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo tra la Confede-
razione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti
pubblici (Accordo bilaterale Svizzera – CE; RS 0.172.052.68) gli operatori
ferroviari sono assoggettati alle normative sugli appalti pubblici (art. 3 cifra
2 lett. d e cpv. 3 e dell'Allegato II B dell'Accordo bilaterale; cfr. per il diritto
interno l'art. 2 cpv. 2 LAPub i. c. d. con l'art. 2a cpv. 2 lett. b dell'ordinanza
federale sugli acquisti pubblici dell'11 dicembre 1995; OAPub, RS
172.056.11). FFS SA Berna e altre aziende attive nel settore ferroviario
(costruzione ed esercizio di impianti ferroviari) sono direttamente sottopo-
ste alla LAPub, non ricadendo nel campo di applicazione soltanto quelle
attività non legate al settore dei trasporti (art. 2 cpv. 2 LAPub e art. 2a cpv.
2 lett. b OAPub).
1.2.2 Conformemente alla cifra 1.8 del bando la commessa in parola rien-
tra nel tipo di una commessa di servizi. Sotto tale nozione si intende il con-
tratto tra il committente e un offerente riguardo la fornitura di prestazioni di
servizi conformemente all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT (art.
5 cpv. 1 lett. b LAPub; cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.3). La lista delle presta-
zioni di servizi menzionati all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT è
stata ripresa nell'allegato 1a dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 di-
cembre 1995 OAPub (cfr. art. 3 cpv. 2 OAPub). Detta lista si fonda sulla
classificazione centrale provvisoria dei prodotti ("Central Product Classifi-
cation", CPC) stabilita dall'ONU (New York 1991), la quale è determinante
per verificare la portata di ogni tipo di prestazione di servizi assoggettata.
Nel caso di specie la commessa litigiosa concerne prestazioni di pianifica-
tore generale per le fasi SIA: - 32 Progetto definitivo, - 42 Procedura di
appalto, confronto delle offerte e proposta di aggiudicazione, - 51 Progetto
esecutivo, - 52 Esecuzione, - 53 Messa in esercizio, liquidazione, in con-
formità con le norme SIA 102, 103, 106, 108 e 112 (cfr. per tutto punto 2.5
del bando). Tale prestazione rientra senz'altro nella categoria di servizi 12
previsti alla classe 867 "Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni
tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti
tecnici e analisi di progetti edili" CPC, parzialmente menzionati al punto 2.1
del bando e trova il corrispondente nella classificazione secondo il Com-
mon Procurement Vocabulary (CPV) alle categorie 71322000 "Servizi di
progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile",
come indicato nel bando al punto 2.4. Le prestazioni ingegneristiche del
genio civile richieste stanno in relazione e sono connesse alla costruzione
ed all'esercizio di impianti ferroviari. Detta commessa rientra nel novero
B-6824/2014
Pagina 10
delle commesse di servizi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b LAPub i. c. d. con
l'art. 3 cpv. 2 OAPub e l'Allegato 1a OAPub con l'allegato 1 dell'Accordo
GATT.
1.2.3 Considerati i prezzi delle offerte (…), sono incontestabilmente supe-
rati i valori soglia imposti dalle disposizioni di legge (art. 6 cpv. 1 lett. d cifr
1 LAPub i. c. d. con l'art. 1 dell'ordinanza del 2 dicembre 2013 del Diparti-
mento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2014
e 2015, RS 172.056.12).
1.2.4 Non sussistendo inoltre alcuna eccezione ai sensi dell'art. 3 LAPub
la presente commessa rientra nel campo di applicazione della LAPub,
come del resto riconosciuto dalle parti.
1.3 Di principio, gli offerenti esclusi dalla valutazione sono legittimati ad in-
sorgere contro la loro estromissione dalla procedura (cfr. art. 48 PA in com-
binato disposto con l'art. 26 cpv. 1 LAPub; DTAF 2007/13 consid. 1.4). In-
vece, il diritto a ricorrere contro l'aggiudicazione potrebbe essere ammesso
in linea di massima solo se la decisione di esclusione risultasse infondata
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1875/2014 del 16 lu-
glio 2014 consid. 1.3 con ulteriori riferimenti). Per il Tribunale federale, chi
ha depositato un'offerta che non soddisfa i criteri di idoneità non dispone
già a priori di un interesse degno di protezione all'annullamento della deli-
bera, almeno finché non chiede l'annullamento della procedura di aggiudi-
cazione e una nuova messa in concorso dell'acquisto, ciò che gli offrirebbe
l'opportunità di inoltrare una nuova offerta (sentenze del Tribunale federale
2C_380/2014 e 2C_383/2014 del 15 settembre 2014 consid. 4 segg., in
particolare consid. 4.7). Per quanto i ricorrenti reputano che la loro offerta
adempie i criteri di idoneità, si può partire dal presupposto che il loro gra-
vame sia prevalentemente diretto contro l'esclusione e mirato alla riammis-
sione alla gara, come del resto emerge dai motivi e dalle conclusioni for-
mulate in via principale. In tal misura, è data la loro legittimazione a ricor-
rere.
1.4 Come si è visto, con il presente gravame i ricorrenti insorgono contro
l'estromissione della loro offerta dalla gara. Per l'esame delle tempestività
del ricorso occorre prendere in considerazione se e quando è stata loro
notificata una decisione di esclusione dalla gara e a partire da quando inizia
a decorrere il termine per contestare detta decisione.
B-6824/2014
Pagina 11
Mediante scritto del 28 ottobre 2014 l'autorità aggiudicatrice ha comunicato
ai ricorrenti l'impossibilità di considerare la loro offerta per la delibera a
causa del mancato adempimento del criterio di idoneità CI-2, come pure i
dati relativi al consorzio che ha ottenuto la delibera, rimandando per il resto
alla decisione di aggiudicazione pubblicata in SIMAP del 31 ottobre 2014.
L'esclusione di un offerente dalla gara può avvenire con decisione separata
o anche in modo implicito, mediante la decisione di delibera ad un altro
offerente. Gli offerenti non hanno diritto a che l'autorità aggiudicatrice abbia
preliminarmente a statuire tramite decisione separata su un'eventuale
estromissione dalla gara; l'emanazione di simili decisioni separate è su-
scettibile di dilungare i procedimenti (cfr. PETER GALLI/ ANDRÉ MOSER/ ELI-
SABETH LANG/ MARC STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
3a edizione, Zurigo 2013, n. 449). Se la decisione di esclusione e la deci-
sione di aggiudicazione non sono emanate contemporaneamente, l'auto-
rità aggiudicatrice è tenuta a fare chiarezza sull'inizio del termine per impu-
gnare dette decisioni onde evitare malintesi. Aldilà della forma e dell'intito-
lazione, è al contenuto di una decisione a cui va prestata particolare atten-
zione.
Di principio, in materia di appalti pubblici, la notificazione di una decisione
può avvenire mediante pubblicazione – giusta l'art. 24 cpv. 1 e 2 LAPub la
pubblicazione è obbligatoria per il bando di concorso e l'aggiudicazione –
o mediante invio postale individuale. Nel primo caso, il termine per proporre
il ricorso comincia a decorrere il giorno successivo alla pubblicazione
(art. 24 cpv. 1 LAPub), nel secondo caso il giorno successivo alla notifica-
zione della decisione (art. 26 cpv. 1 LAPub i. c. d. art. 20 cvp. 1 PA). La
notificazione di una decisione in cui manca l'indicazione del rimedio giuri-
dico può essere considerata difettosa ai sensi dell'art. 38 PA in combinato
disposto con l'art. 35 PA e in quanto tale non può cagionare alle parti alcun
pregiudizio. Se qualche giorno dopo la comunicazione scritta individuale la
decisione viene pubblicata con l'indicazione del rimedio giuridico, ci si può
chiedere se per l'inizio del termine di impugnazione si possa considerare,
in applicazione del principio della buona fede, il giorno successivo alla data
di pubblicazione (cfr. la risposta affermativa di
ROBERT WOLF, in: Häner/Waldmann [ed.], Brennpunkte im Verwal-
tungsprozess, Der Rechtsschutz im öffentlichen Beschaffungswesen,
p. 168 seg.).
Conformemente al suo contenuto, la comunicazione del 28 ottobre 2014
configura solo in parte una decisione d'esclusione, tuttavia priva dell'indi-
B-6824/2014
Pagina 12
cazione del rimedio giuridico. I ricorrenti non sono patrocinati da un avvo-
cato e non possono subire un pregiudizio da una notificazione carente (art.
38 PA). La comunicazione del 28 ottobre 2014 è stata notificata ai ricorrenti
con invio postale separato, contiene però un rinvio alla prossima pubblica-
zione in SIMAP del 31 ottobre 2014, dimodoché viene suscitata nei ricor-
renti l'aspettativa che quest'ultima contenga elementi aggiuntivi di motiva-
zione. Si può quindi partire dal presupposto che l'autorità aggiudicatrice,
facendo esplicito riferimento alla data precisa di pubblicazione in SIMAP,
abbia voluto emanare e notificare la decisione di esclusione e quella di
delibera contemporaneamente. Alla luce di quanto poc'anzi esposto, nel
presente caso si giustifica, in applicazione del principio della buona fede,
di basarsi sul giorno successivo alla data della pubblicazione dell'aggiudi-
cazione per il calcolo della decorrenza del termine di impugnazione. Ne
discende che i ricorrenti, avendo depositato il ricorso in data 20 novembre
2014, hanno osservato il termine di proposizione del gravame (art. 30 LA-
Pub).
1.5 Inoltre, i requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono
soddisfatti (art. 52 PA) e l'anticipo spese è stato versato entro il termine
impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
1.6 In sunto, alla luce di un esame prima facie si può affermare che sono
dati i presupposti per entrare nel merito del ricorso.
1.7 Per prassi costante, nell'ambito dei ricorsi contro decisioni di aggiudi-
cazione, il Tribunale amministrativo federale statuisce sulla domanda volta
al conferimento dell'effetto sospensivo tramite un collegio di tre giudici (cfr.
DTAF 2009/19, consid. 1.2 con riferimenti).
2.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
legge federale sulla procedura amministrativa (PA) fintanto che la LAPub e
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF;
RS 173.32) non dispongono altrimenti (art. 26 Abs. 1 LAPub e art. 37
LTAF). Conformemente all'art. 31 LAPub, nell'ambito della procedura di ri-
corso non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.
3.
Oggetto della presente decisione incidentale è unicamente la questione
dell'effetto sospensivo. A differenza dell'art. 55 cpv. 1 PA, l'art. 28 cpv. 1
LAPub prevede che il ricorso contro le decisioni del committente non ha
per legge effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale può, su
B-6824/2014
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richiesta, accordare l'effetto sospensivo (art. 28 cpv. 2 LAPub). Nel caso di
specie il ricorso contiene una conclusione in tal senso.
3.1 La LAPub stessa non menziona quali sono i criteri da osservare per la
questione del conferimento o del diniego dell'effetto sospensivo. Possono
quindi essere ripresi quei principi che dottrina e giurisprudenza hanno svi-
luppato in riferimento all'art. 55 PA. Conformemente ad essi occorre esa-
minare sulla base di una ponderazione di interessi se i motivi a favore di
un'esecutorietà immediata sono più gravi di quelli che possono essere ad-
dotti per la soluzione opposta (DTF 129 II 288, consid. 3 con rinvii; de-
cisione incidentale del Tribunale amministrativo federale B-6837/2010 del
16 novembre 2010 consid. 2.1 con rinvii). Il fatto che il legislatore della LA-
Pub non ha concesso per legge l'effetto sospensivo al ricorso, scostandosi
in questo modo dalla PA, dimostra che egli era consapevole della portata
di questa disposizione nel diritto in materia di acquisti pubblici e che ha
ritenuto necessario un esame individuale di suddetta questione, ma non
significa che egli abbia voluto concedere l'effetto sospensivo solamente in
via eccezionale (DTAF 2009/19, consid. 2.1 e DTAF 2007/13, consid. 2.1).
3.2 Nel caso in cui è presentata la richiesta volta al conferimento dell'ef-
fetto sospensivo al ricorso, occorre in una prima fase esaminare, ai sensi
di una valutazione prima facie della situazione giuridica materiale, se sul-
la base degli atti esistenti si deve partire dal presupposto che il ricorso è
manifestamente infondato. In caso affermativo, la richiesta di accordare
l'effetto sospensivo deve già essere respinta a priori. Qualora siano rico-
nosciute possibilità di successo al ricorso o permangono dubbi sulle stes-
se, occorre giudicare la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
sulla base della ponderazione di interessi precedentemente menzionata.
Conformemente alla prassi del Tribunale amministrativo federale
(cfr. DTAF 2007/13, consid. 2.2), nell'esame della ponderazione sono da
includere gli interessi dei ricorrenti a mantenere la possibilità dell'aggiudi-
cazione, mentre, nel contempo, sussiste un importante interesse pubblico
a concedere una protezione giuridica efficiente (decisione incidentale del
Tribunale amministrativo federale B-6177/2008 del 20 ottobre 2008, con-
sid. 2.2). Ad essi sono contrapposti gli interessi pubblici dell'autorità ag-
giudicatrice. Nel messaggio del Consiglio federale concernente i neces-
sari adattamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC-
Uruguay-Round del 19 settembre 1994, no 621.15, FF 1994 IV 923,
pag. 1165 (in seguito: Messaggio 2 GATT) è ad esempio indicato che se il
ricorso beneficiasse automaticamente dell'effetto sospensivo, vi sarebbe il
pericolo di ritardi e di considerevoli costi supplementari per l'acquisto (Mes-
B-6824/2014
Pagina 14
saggio 2 GATT, in particolare pag. 1165). Allo stesso modo anche il Tribu-
nale federale ha constatato che l'interesse pubblico ad un'attuazione
quanto più rapida possibile della decisione di aggiudicazione ha fin da prin-
cipio un'importanza notevole (decisione del Tribunale federale 2P.103/2006
del 29 maggio 2006, consid. 4.2.1 con rinvii; in questo senso anche DTAF
2008/7, consid. 3.3). Conformemente alla prassi, nella pon-derazione degli
interessi devono anche essere considerati eventuali inte-ressi privati di
terzi, in particolare dei rimanenti partecipanti alla commes-sa. Anche tenuto
conto degli obiettivi dell'art. XX par. 2 e 7 lett. a dell'Ac-cordo sugli appalti
pubblici del 15 aprile 1994, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio1996
(RU 1996 609 segg.), deve essere considerata la concessione di una tutela
giudiziaria efficiente nonché l'impedimento di si-tuazioni che rendono illu-
sorio il rimedio di diritto (DTAF 2007/13,
consid. 2.2 con rinvii).
4.
Dal punto di vista formale, i ricorrenti contestano che la comunicazione dei
motivi di esclusione mediante lo scritto del committente del 28 ottobre 2014
con cui veniva indicato che "le referenze inoltrate non danno prova dell'a-
dempimento del criterio di idoneità CI-2 (esperienza dell'offerente nei prin-
cipali campi di competenza professionale)" possa soddisfare, in quanto ge-
nerica, i disposti di legge sulle esigenze poste all'obbligo di motivazione
delle decisioni di aggiudicazione e di esclusione. In sintesi, essi si preval-
gono, secondo il senso, di una violazione dell'obbligo di motivare le deci-
sioni.
A titolo introduttivo, prima di occuparsi nel dettaglio di esaminare detta cen-
sura, giova richiamare la prassi costante secondo cui l'esclusione di un of-
ferente dalla valutazione può avvenire con comunicazione separata prima
della decisione di delibera oppure contestualmente alla decisione di aggiu-
dicazione (decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale B-
504/2009 del 3 marzo 2009 consid. 3 e sentenza del Tribunale amministra-
tivo federale B-1875/2014 del 16 luglio 2014 consid. 4). In quest'ottica, non
vi è nulla da eccepire nel modo di procedere del committente che ha co-
municato per iscritto ai ricorrenti l'esclusione dalla gara per mancato adem-
pimento del criterio di idoneità CI-2 in data 28 ottobre 2014, ossia circa tre
giorni prima della pubblicazione dell'aggiudicazione in SIMAP avvenuta il
31 ottobre 2014.
4.1 Di principio le decisioni di cui all'art. 29 LAPub devono essere motivate
e notificate conformemente alle disposizioni previste all'art. 23 cpv. 1 e 2
LAPub. Tali disposti rappresentano una lex specialis nei confronti degli artt.
B-6824/2014
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35 cpv. 1 e 3, nonché art. 36 PA (sentenza del Tribunale amministrativo
federale B-3013/2012 del 31 agosto 2012 consid. 2.3; GALLI/MOSER/
LANG/STEINER, op. cit., n. 1243 ss.). Anche l'esclusione dalla gara pubblica
per mancato adempimento dei criteri di idoneità rientra nell'ambito della
regola speciale (cfr. art. 29 LAPub i. c. d. con l'art. 11 lett. a LAPub). L'art.
23 cpv. 1 LAPub consente una motivazione sommaria delle decisioni di cui
all'art. 29 LAPub. Le informazioni necessarie per la pubblicazione dell'ag-
giudicazione sono elencate all'art. 28 OAPub. Tuttavia, l'art. 23 cpv. 2 LA-
Pub statuisce l'obbligo del committente di comunicare agli offerenti non
considerati per la delibera determinate informazioni, a condizione però che
ne abbiano fatto previamente richiesta (DTAF 2012/28 E. 3.6.1). Nelle in-
formazioni di cui all'art. 23 cpv. 2 LAPub rientrano segnatamente i motivi
essenziali dell'eliminazione (art. 23 cpv. 2 LAPub). Conformemente alla
prassi, per comunicare le informazioni secondo l'art. 23 cpv. 2 LAPub si
suole fare appello a riunioni informative, chiamate anche "debriefing", le
quali hanno luogo subito dopo l'aggiudicazione in presenza di rappresen-
tanti del committente e degli offerenti non considerati (GALLI/MO-
SER/LANG/STEINER, op. cit., n. 1244 in fine). Sono escluse dall'obbligo di
comunicare del committente le informazioni contrarie al diritto federale o
lesive di interessi pubblici o che, se divulgate, potrebbero violare interessi
economici legittimi degli offerenti o la concorrenza leale tra gli stessi (cfr.
art. 23 cpv. 3 LAPub). Le esigenze poste alla motivazione sono adempiute
ad esempio quando la medesima contiene una spiegazione sufficiente per
la scelta dell'aggiudicataria sulla base dei criteri di idoneità e di aggiudica-
zione pubblicati (cfr. decisione incidentale del Tribunale amministrativo fe-
derale B-6136/2007 del 30 gennaio 2008, consid. 7.4; decisione della Com-
missione di ricorso in materia di acquisti pubblici [CRAP] 20/00 consid. 5b).
In ogni caso gli offerenti esclusi devono essere messi nella condizione di
tutelare a pieno il proprio diritto a ricorrere. Eventuali violazioni dell'obbligo
di motivazione quale componente del diritto di essere sentito potrebbero
del resto essere sanate nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale, nella misura in cui l'autorità aggiudicatrice in tale am-
bito fa fronte al suo obbligo di motivare le decisioni ed il ricorrente ha l'op-
portunità di prendere posizione sui motivi addotti (cfr. decisioni CRAP
018/2005 consid. 4 e 003/2006a consid. 3b, citate in: MARTIN BEYELER,
Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zurigo-Basilea-Ginevra 2008, p.
93; cfr. anche ROBERT WOLF, Die Beschwerde gegen Vergabeentscheide
– Eine Übersicht über die Rechtsprechung zu den neuen Rechtsmitteln, in:
ZBL 2003 p. 1 ss., in particolare da p. 19;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2a edizione, 2013, n. 3.112).
B-6824/2014
Pagina 16
4.2 Nel caso di specie, con comunicazione scritta del 28 ottobre 2014 l'au-
torità aggiudicatrice ha rivelato ai ricorrenti i motivi d'esclusione dell'offerta.
In sostanza, il committente ha ritenuto che le referenze inoltrate non diano
la prova per l'adempimento del criterio di idoneità CI-2 (Esperienza dell'of-
ferente nei principali campi di competenza professionali). Allo stesso modo,
egli ha invitato a consultare la pubblicazione della decisione di delibera in
SIMAP del 31 ottobre 2014 e rivelato le generalità del consorzio aggiudi-
catario, incluso il prezzo della loro offerta. Conformemente alle allegazioni
ricorsuali, in occasione dell'incontro chiarificatore svoltosi il 10 novembre
2014 i ricorrenti avrebbero appreso che la mancata idoneità della loro of-
ferta era riferita in particolare alla referenza relativa a prestazioni compa-
rabili svolte negli ultimi dieci anni nell'ambito della progettazione di edifici
tecnici.
Sulla scorta della situazione dei fatti poc'anzi esposta si può affermare, in
base ad un esame prima facie, che il committente ha comunicato ai ricor-
renti i motivi d'esclusione della loro offerta dalla valutazione, in un primo
tempo, nella comunicazione scritta del 28 ottobre 2014, e, in un secondo
tempo, durante l'incontro chiarificatore del 10 novembre 2014. Per quanto
attiene alle generalità dell'aggiudicatario, perlomeno della ditta capofila del
consorzio, e il prezzo dell'offerta prescelta, queste informazioni possono
essere desunte nella comunicazione scritta del 28 ottobre 2014 ed inoltre
nella decisione d'aggiudicazione pubblicata in SIMAP il 31 ottobre 2014.
Fornendo tali informazioni, il committente ha adempiuto i requisiti posti alla
motivazione di cui all'art. 23 cpv. 2 LAPub.
In base a tali indicazioni i ricorrenti sono stati messi nella condizione di
riconoscere il grado e la portata della decisione da loro impugnata. Va del
resto sottolineato che il committente, in sede di risposta, ha confermato
che l'estromissione dell'offerta dei ricorrenti dalla gara si fonda essenzial-
mente sulla referenza carente relativa a prestazioni comparabili svolta ne-
gli ultimi dieci anni nell'ambito della progettazione e esecuzione di edifici
tecnici ed è proprio contro questa motivazione che sono rivolte le critiche
dei ricorrenti nel loro gravame. Inoltre, al più tardi mediante risposta al ri-
corso delle controparti del 5 dicembre 2014, i ricorrenti sono venuti in ogni
caso a conoscenza delle società che fanno parte del consorzio che ha ot-
tenuto la delibera. Da quanto precede emerge che un'eventuale violazione
del diritto di essere sentito dovrebbe comunque essere ritenuta sanata nel
quadro del presente procedimento. In sunto, sulla scorta di un esame prima
facie è possibile concludere che la censura portante sulla violazione
dell'obbligo di motivazione sia da ritenere manifestamente infondata.
B-6824/2014
Pagina 17
5.
In sostanza, i ricorrenti considerano ingiustificata e scorretta la valutazione
operata dall'autorità aggiudicatrice in relazione al criterio di idoneità CI-2
(Esperienza dell'offerente nei principali campi di competenza professio-
nali), più precisamente della referenza "AlpTransit: Galleria di base del
Monte Ceneri, Edificio di Tecnica Ferroviaria, Edifici Tecnici", relativa a pre-
stazioni comparabili svolte negli ultimi dieci anni nell'ambito di progetta-
zione di edifici tecnici secondo il punto 3.8 del bando di concorso. Essi
sottolineano che la A._______ SA, nell'ambito del Consorzio F._______ ,
avrebbe svolto lei sola tutte le prestazioni di progettazione ed esecuzione
relative all'"Edificio di tecnica ferroviaria" di Vezia nell'ambito del lotto 822,
ossia le prestazioni dal 1998 fino al giorno dell'inoltro dell'offerta, come at-
testerebbero gli allegati 2, 6, 7 e 8 del ricorso. A loro dire, si tratterebbe di
un edificio estremamente complesso che va ben oltre di quanto sia neces-
sario a svolgere la commessa in questo concorso. I ricorrenti concludono
che oltre all'idoneità richiesta dal bando di concorso, risulta evidente che il
consorzio ricorrente è idoneo anche per quanto riguarda l'esecuzione, an-
che se la stessa non è richiesta nell'ambito dell'idoneità e delle referenze.
In secondo luogo, i ricorrenti insistono nel dire di aver offerto un prezzo di
gran lunga migliore rispetto agli altri concorrenti, perciò di aver depositato
un'offerta migliore anche dal punto di vista tecnico ed economico.
Il committente è in completo disaccordo con le argomentazioni dei ricor-
renti. Fondandosi sulla scheda tecnica della referenza da loro presentata
con l'offerta, dove sarebbe indicato quale periodo di esecuzione il lasso di
tempo 2009-2016, come pure sui chiarimenti forniti dal capoprogetto ese-
cuzione Vezia I._______ in quanto la persona di riferimento indicata aveva
nel frattempo abbandonato l'attività, egli reputa che l'opera in parola non
era ancora entrata nella fase esecutiva al momento dell'inoltro dell'offerta
e quindi incompleta. Secondo lui, la descrizione dei compiti in conformità
con la documentazione di gara richiede esplicitamente la progettazione ed
esecuzione di edifici tecnici, tanto più che detta descrizione farebbe capo
alla Norma SIA 103 e anche il punto 3.2.4 dell'offerta presentata citerebbe
espressamente, oltre alla progettazione, anche l'esecuzione dell'opera.
Per questo i ricorrenti agirebbero in mala fede quando affermano che sulla
versione del bando pubblicata in SIMAP non sarebbe contemplata la parte
esecutiva dell'opera.
6.
La valutazione prima facie della situazione giuridica è ristretta all'esame
dei criteri di idoneità operato dall'autorità aggiudicatrice, per la precisione
in relazione al criterio di idoneità CI-2.
B-6824/2014
Pagina 18
Il criterio di idoneità CI-2 si riferisce all'esperienza dell'offerente nei princi-
pali campi di competenza professionali (punto 3.7 del bando di concorso).
Pur quanto sia di rilevanza nel caso di specie, a dimostrazione del criterio
di idoneità CI-2 occorreva inoltrare le seguenti prove e certificati (cfr. punto
3.8 del bando di concorso):
"CI-2
(…) 1 referenza relativa a prestazioni comparabili svolta negli ultimi 10
nell’ambito di:
- indagini e consulenza geotecnica e idrologica.
- progettazione di edifici tecnici
- progettazione e conservazione di edifici / manufatti storici.".
In altre parole occorre esaminare se l'autorità aggiudicatrice poteva con-
cludere che l'oggetto di referenza prodotto dai ricorrenti non adempisse il
criterio di idoneità CI-2 perché, a suo dire, non contempla la fase dell'ese-
cuzione di edifici tecnici.
6.1
6.1.1 Nell'ambito di una procedura in materia di acquisti pubblici deve es-
sere esaminata l'idoneità di ogni singolo concorrente riguardo all'esecu-
zione della commessa. L'idoneità è data se è garantito che l'offerente inte-
ressato può adempiere il mandato in termini finanziari, economici e tecnici
(cfr. art. 9 cpv. 1 LAPub; decisione incidentale del Tribunale amministrativo
federale B-504/2009 del 3 marzo 2009, consid. 3.1;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 347 segg.). L'idoneità mancante
come pure il mancato adempimento dei criteri di idoneità porta all'esclu-
sione dalla procedura giusta l'art. 11 lett. a LAPub. I criteri e le prove d’ido-
neità sono resi noti nel bando o nella relativa documentazione (art. 9 cpv.
2 LAPub). Giusta l'art. 9 cpv. 1 seconda frase LAPub il committente può
esigere dall'offerente determinate prove per dimostrare la propria idoneità.
Tale disposto è concretizzato dall'art. 9 OAPub, giusta cui, per l’esame
dell’idoneità degli offerenti, il committente può richiedere ed esaminare se-
gnatamente diversi documenti. Conformemente alla cifra 8 dell'Allegato 3
all'OAPub – detto Allegato contiene un elenco dei possibili mezzi di prova
dell'idoneità – sono espressamente previste referenze presso cui il com-
mittente può accertare l’esecuzione regolare di queste prestazioni e se-
gnatamente procurarsi le seguenti informazioni: valore della prestazione,
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Pagina 19
data e luogo della prestazione, parere (dell’allora committente) sull’esecu-
zione regolare e sulla conformità della prestazione alle regole riconosciute
della tecnica.
I criteri di idoneità devono essere distinti dai criteri di aggiudicazione. Con
i criteri di idoneità viene prodotta la prova della capacità di adempimento
del mandato sotto l'aspetto finanziario, economico e tecnico. Essi si riferi-
scono all'impresa offerente e alle sue qualità, mentre i criteri di aggiudica-
zione concretizzano la nozione dell'offerta più favorevole dal profilo econo-
mico. I criteri di idoneità e quelli di aggiudicazione hanno quindi due fun-
zioni differenti: il mancato adempimento dei criteri di aggiudicazione ha
come conseguenza l'esclusione dalla gara e un criterio di idoneità non
adempiuto non può essere compensato in ragione di un eccesso di sod-
disfazione dei rimanenti criteri di idoneità. D'altra parte i criteri di aggiudi-
cazione servono a valutare le offerte ammesse e in tale ambito una valuta-
zione peggiore di un criterio di aggiudicazione può essere compensata con
una valutazione migliore di un altro o altri criteri di aggiudicazione (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 2C_91/2013 del 23 luglio 2013 consid. 2.2.4;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 580). In sunto, dalla differenza fun-
zionale tra i criteri di idoneità e quelli di aggiudicazione risulta chiaro che
nell'ambito dell'esame dell'idoneità non vi è di principio spazio per una va-
lutazione peggiore o migliore; il risultato dell'esame dell'idoneità ha solo
due alternative: o l'ammissione dell'offerta all'esame dei criteri di aggiudi-
cazione o l'esclusione dalla gara.
Non solo per quanto attiene alla scelta dei criteri di idoneità e delle prove
attestanti l'adempimento di tali criteri, ma anche nell'ambito della valuta-
zione dei criteri di idoneità, all'autorità aggiudicatrice è conferito un certo
potere d'apprezzamento che il Tribunale amministrativo federale deve ri-
spettare. Considerato che nella procedura di ricorso in materia di acquisti
pubblici non può essere invocato il motivo dell'inadeguatezza (art. 31 LA-
Pub), lo scrivente Tribunale interviene solo se vi è un abuso o un eccesso
di tale potere di apprezzamento (art. 31 LAPub; sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-8563/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 2.2.2; B-
6224/2011 del 27 dicembre 2011 consid. 4; decisione incidentale del Tribu-
nale amministrativo federale B-4904/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 5.3
con ulteriori rinvii). Questo vale in particolar modo quando l'autorità aggiu-
dicatrice deve stabilire se i lavori menzionati negli oggetti di referenza pos-
sono essere ritenuti paragonabili alla prestazione messa in concorso (de-
cisione incidentale del Tribunale amministrativo federale B-7393/2008 del
14 gennaio 2009 consid. 3.2.2.2; sentenze del Tribunale amministrativo fe-
derale B-4366/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 2.1 e 5, nonché B-
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3803/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 4.3; cfr. anche
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 564 segg.), quando si tratta di va-
lutare se una referenza basta a dimostrare che un'impresa sia grado di
adempiere il mandato messo in concorso (decisioni incidentali del Tribu-
nale amministrativo federale B-1687/2010 del 19 luglio 2010 consid. 4.5.1,
B-6253/2009 del 16 novembre 2009 consid. 4, B-504/2009 del 3 marzo
2009 consid. 6.1) oppure quando si tratta di definire quali sono i criteri che
una referenza deve soddisfare (decisione incidentale della Commissione
di ricorso in materia di acquisti pubblici [CRAP] del 22 agosto 2008 CRAP
11/06 consid. 5c/bb).
Se sono stati fissati diversi criteri di idoneità, essi devono, di regola, essere
adempiuti cumulativamente. L'esclusione dalla gara si rivela già lecita dal
profilo materiale se uno dei criteri di idoneità non è soddisfatto, a condi-
zione che sia stato osservato il principio della parità di trattamento nel qua-
dro dello svolgimento dell'esame dell'idoneità (cfr. per tutto sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-6224/2011 del 27 dicembre 2011 con-
sid. 3, con ulteriori riferimenti alla prassi).
6.1.2 I ricorrenti accennano alla cifra 3.8 del bando di concorso in cui la
referenza relativa a prestazioni comparabili negli ultimi 10 anni è unica-
mente riferita all'ambito di progettazione di edifici tecnici e ne deducono
che l'esecuzione non sarebbe inclusa.
L'autorità aggiudicatrice invece rinvia alla Descrizione dei compiti (punto
2.2 pag. 8 della documentazione di gara) e al punto 3.2.4 della documen-
tazione d'offerta dei ricorrenti, concludendo che, in entrambi i casi, l'ambito
della referenza da presentare racchiuderebbe sia la progettazione che l'e-
secuzione. A suo avviso, anche la Norma SIA 103 su cui poggiano il bando
e la relativa documentazione comprenderebbe nella fase 5 "realizzazione"
la sotto-fase di progetto esecutivo. Ella reputa che i ricorrenti, essendo spe-
cialisti del mestiere come da loro stessi millantato ed avendo compilato
l'offerta con la referenza in esame alla voce "progettazione e esecuzione
di edifici tecnici", abbiano riconosciuto le esigenze richieste in relazione
all'oggetto di referenza corrispondente. Ritenere il contrario risulterebbe
improprio e avverso la buona fede.
Alla luce delle opinioni contrastanti, prima di esaminare l'idoneità dell'og-
getto di referenza concreto, è opportuno appurare se i ricorrenti potevano
intendere in buona fede che la referenza si riferisse solo alla progettazione
e non includesse anche l'esecuzione di edifici tecnici.
B-6824/2014
Pagina 21
6.1.2.1 I criteri di idoneità formulati nel bando di concorso o nella relativa
documentazione (art. 9 LAPub) sono da interpretare nel senso che poteva
o doveva essere compreso in buona fede dagli offerenti, indipendente-
mente dalla volontà soggettiva dell'autorità aggiudicatrice o delle persone
per lei attive. I criteri di idoneità devono essere definiti il più dettagliata-
mente possibile nella documentazione di gara dimodoché gli offerenti pos-
sano riconoscere quali requisiti devono essere adempiuti. Nel formulare ed
applicare i criteri di idoneità il committente dispone di un grande margine
d'apprezzamento e latitudine di giudizio che le istanze di ricorso non pos-
sono ignorare – nel quadro dell'esame dei fatti e del diritto – anche in ma-
teria di interpretazione. L'istanza di ricorso non deve scegliere tra le tante
interpretazioni possibili quella che le sembra più appropriata, bensì definire
i limiti del lecito giuridico. Nel caso di nozioni di stampo tecnico va inoltre
tenuto conto del modo di comprensione diffuso tra gli specialisti del ramo
o inteso dai partecipanti coinvolti nella gara in relazione all'oggetto con-
creto dell'acquisto (cfr. per tutto: sentenze del Tribunale federale
2C_380/2014 e 2C_383/2014 del 15 settembre 2014 consid. 7.1 con ulte-
riori rinvii, 2C_1101/2013 del 24 gennaio 2013 consid. 2.4.1, 2D_52/2011
del 10 febbraio 2013 consid. 3.2).
6.1.2.2 È ammesso che il bando di concorso, al punto 3.8, e la descrizione
dei compiti quale componente della documentazione di gara, al punto 2.2,
definiscono l'ambito dell'oggetto di referenza per gli edifici tecnici in modo
non del tutto identico. Nel bando di concorso è richiesta la sola progetta-
zione, mentre la documentazione di gara esige cumulativamente la proget-
tazione ed esecuzione di tali edifici. Anche nel Documento dell'offerente
alla cifra 3.2.4 è richiesto di indicare una referenza riferita all'ambito della
progettazione ed esecuzione. È indubbio che le nozioni di progettazione
ed esecuzione portino su particolarità tecniche. Di conseguenza, come da
prassi menzionata, per individuare il senso che gli offerenti potrebbero at-
tribuire alle disposizioni menzionate devono essere prese in considera-
zione le conoscenze specialistiche delle parti coinvolte nella gara, nonché
l'assetto concreto dei compiti richiesti dalla commessa in oggetto.
I ricorrenti segnalano che la ricorrente 1 risulta attualmente l'ufficio di inge-
gneria più grande nella regione del Canton Ticino con circa (…) collabora-
tori, presentando referenze d'importanza nazionale ed internazionale rela-
tive alla costruzione di opere ferroviarie sia esterne che in sotterraneo, nel
campo del genio civile e delle attività multidisciplinari, inclusa la tecnica
ferroviaria. Si può dunque partire dal presupposto che i ricorrenti dispon-
gano di conoscenze specialistiche, ciò che non viene messo in dubbio
nemmeno dal committente.
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Pagina 22
In relazione ai compiti previsti dal bando nel loro complesso va osservato
che l'oggetto dell'acquisto è una commessa di servizi, definito al punto 2.1
del bando quale mandato per prestazioni nel settore della pianificazione.
Dalla descrizione dettagliata dei compiti secondo il punto 2.5 del bando
emerge che sono richieste prestazioni di pianificatore generale per le fasi
SIA: - 32 Progetto definitivo; - 42 Procedura di appalto, confronto delle of-
ferte e proposta di aggiudicazione, - 51 Progetto esecutivo, - 52 Esecu-
zione, - 53 Messa in esercizio, liquidazione, in conformità con le norme SIA
102, 103, 106, 108 e 112. Al punto 4.2.1 della Descrizione dei compiti si
legge che nella fase 3 "Progettazione" è contemplata la sottofase 32 "Pro-
getto definitivo", nella fase 4 "Appalto" è racchiusa la sottofase 41 "Proce-
dura di appalto, confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione", mentre
la fase 5 "Realizzazione" è composta dalle sottofasi 51 (Progetto esecu-
tivo), 52 (Esecuzione) e 53 (Messa in esercizio, liquidazione). La suddivi-
sione delle prestazioni della fase "Realizzazione" secondo la Descrizione
dei compiti collima integralmente con quella inclusa nel Regolamento SIA
103 (cifra 3.2, cfr. Doc. 10 della presa di posizione).
Nel contesto dei compiti previsti per il presente acquisto – i quali si esten-
dono dalla fase di "Progetto definitivo" alla "Realizzazione", compresa la
messa in esercizio e liquidazione, il tutto in conformità con le norme SIA
summenzionate –, nonché sulla base della descrizione completa dei criteri
di idoneità nella documentazione di gara (Descrizione dei compiti punto
2.2, Documento dell'offerente punto 3.2.4), i ricorrenti, anche in virtù delle
cognizioni specialistiche che pretendono di avere, avrebbero potuto e do-
vuto riconoscere in buona fede che l'oggetto di referenza in parola fosse
riferito cumulativamente alla progettazione ed all'esecuzione di edifici tec-
nici, anche se ciò non è stato riportato dettagliatamente nel bando di con-
corso. Del resto quest'esigenza era espressamente prevista nella docu-
mentazione di gara, in particolare anche nel Documento dell'offerente da
loro compilato per indicare l'oggetto di referenza qui discusso (punto 3.2.4).
La definizione più completa degli ambiti in cui è situato l'oggetto di refe-
renza relativo agli edifici tecnici, così come contenuta nella documenta-
zione di gara, si lascia in ogni caso conciliare con l'insieme dei compiti ri-
chiesti per il presente acquisto, i quali abbracciano diverse fasi e sotto-fasi
delle norme SIA. Pertanto, non è ravvisabile un eccesso o un abuso del
potere d'apprezzamento dell'autorità aggiudicatrice se quest'ultima,
nell'ambito degli edifici tecnici, ritiene validi gli oggetti di referenza effetti-
vamente realizzati per il superamento del criterio di idoneità CI-2, riferito
esplicitamente all'esperienza nei principali campi di competenza professio-
nali. Le differenze nella formulazione tra il bando e la documentazione di
gara non sono suscettibili di configurare una modifica a posteriori illecita
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della documentazione di gara, tanto più che il bando di concorso stesso
contiene un rinvio esplicito ai documenti di gara che potevano essere otte-
nuti il giorno stesso della pubblicazione del bando di concorso accedendo
al sito (cfr. punto 3.13 del bando).
6.1.3
6.1.3.1 Conformemente al punto 3.2.4 del Documento dell'offerente (alle-
gato 2 al ricorso), la referenza in parola è intitolata "Alp Transit Galleria di
base del Ceneri, Edificio di Tecnica Ferroviaria". Alla voce "Funzione" è in-
dicato: "Responsabili della progettazione in tutte le fasi e della direzione
generale e locale dei lavori (in consorzio)". Le Fasi SIA elaborate andreb-
bero dalla 31 alla 53 (SIA 103) ed il periodo dei lavori indicato si estende
dal 2004 al 2014. Secondo la breve descrizione del progetto si trattava tra
l'altro della "Realizzazione di un edificio di tecnica ferroviaria progettato ed
in fase di realizzazione in diretto contatto con la linea in esercizio (com-
presa palificata in carpenteria metallica a protezione della linea esistente).
Le attività sono descritte quali "Prestazioni di Progettazione e direzione la-
vori (secondo SIA 103)". La persona di riferimento indicata era l'ing.
H._______.
I ricorrenti ribadiscono di aver svolto tutte le attività previste in tutte le fasi
di progettazione SIA come richiesto dal bando facendo capo solo al proprio
personale chiave e ai propri collaboratori tecnici, concludendo di risultare
idonei anche per quanto riguarda l'esecuzione.
Il committente osserva che l'opera proposta non poteva essere considerata
idonea perché non contemplerebbe la sotto-fase di progetto esecutivo 51
secondo la Norma SIA 103. Egli poggia la sua motivazione rinviando alla
scheda tecnica relativa al presente oggetto di referenza contenuta nell'of-
ferta dove è indicato il 2009-2016 come periodo per le prestazioni di ese-
cuzione, nonché alle delucidazioni richieste alla persona di riferimento per
la verifica dell'idoneità (Doc. 3/04).
6.1.3.2 In principio il committente può fondarsi sulla documentazione d'of-
ferta inoltrata. Egli è autorizzato, ma non tenuto a verificare i dati forniti.
Rientra nel suo potere d'apprezzamento di chiedere ulteriori chiarimenti.
Non eccede nell'esercizio di tale potere, fintanto che sussistono indizi con-
creti suscettibili di sollevare dubbi circa l'attendibilità e la chiarezza delle
informazioni sugli oggetti di referenza inoltrati (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2C_346/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 1.3.3).
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Considerato che il periodo d'esecuzione conformemente alla scheda tec-
nica dell'offerta non corrispondeva con quello menzionato al punto 3.2.4
del Documento dell'offerente, appare ragionevole che il committente si sia
rivolto alla persona di riferimento (il capoprogetto esecuzione Vezia in
quanto la persona di riferimento indicata nell'offerta non operava più per
ATG) per ottenere chiarimenti in merito alla referenza presentata. Alla do-
manda concernente lo stato di avanzamento dell'esecuzione (inizio lavori,
avanzamento in % dell'esecuzione) e progettazione (fase progettuale), il
referente ha risposto con e-mail del 23 giugno 2014: "Inizio lavori:
1.06.2014 => Avanzamento quindi ca. 2%; Pianificazione inizio fase 51.
Ca. 20% del genio civile". Da queste informazioni il committente poteva
desumere che la fase esecutiva non fosse ancora iniziata al momento dell'i-
noltro dell'offerta (9 maggio 2014) e quindi ritenere non idoneo l'oggetto di
referenza in parola. Le pezze giustificative a cui rimandano i ricorrenti per
corroborare il proprio punto di vista non sono atte a perturbare il giudizio
dell'autorità aggiudicatrice. I piani di cui all'allegato 6 sono datati 21 marzo
2014, ma non sono sottoscritti dal committente cosicché sorge il dubbio
che in tale data non fossero ancora stati avallati da quest'ultimo e si tro-
vassero in fase di bozza, come fa osservare l'autorità aggiudicatrice.
Nell'organigramma di cui all'Allegato 7 del ricorso sono definiti in forma ta-
bellare l'organizzazione e le competenze del Consorzio F._______ in qua-
lità di offerente del progetto inoltrato come oggetto di referenza nella pre-
sente procedura di aggiudicazione, tuttavia non vi sono contenute informa-
zioni né sulla progettazione né sull'esecuzione di tale progetto. Infine, dalla
dichiarazione di AlpTransit SA del 20 novembre 2014 (Allegato 8 al ricorso)
in cui si legge: "Confermiamo che ad inizio maggio 2014 sono state svolte
– per quanto riguarda la progettazione – tutte le attività relative alle fasi di
progetto di massima, progetto definitivo e di appalto; inoltre la progetta-
zione esecutiva era nella data citata già a buon punto" si può evincere che
la progettazione esecutiva non era ancora giunta al termine prima del de-
posito dell'offerta e che quindi già la prima delle tre sotto-fasi della fase
"Realizzazione" risultava incompleta.
In sunto, da un esame prima facie appare esente da critiche che l'autorità
aggiudicatrice abbia estromesso l'offerta dei ricorrenti dalla gara in quanto
poteva ritenere che l'oggetto di referenza relativo agli edifici tecnici non
avesse raggiunto e ultimato la fase esecutiva al momento dell'inoltro dell'of-
ferta. In quest'ottica non si può condividere l'opinione dei ricorrenti nella
misura in cui pretendono di essere riconosciuti idonei già solo in virtù delle
dimensioni e dell'esperienza della loro ditta capofila, poiché l'esame dell'i-
doneità, in particolare dell'esperienza, doveva essere effettuato in base ai
concreti oggetti di referenza presentati. In virtù delle risultanze a cui si è
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giunti, non si rivela più necessario esaminare gli argomenti delle controparti
riferiti agli autori delle prestazioni dell'oggetto di referenza. Pertanto, il ri-
corso non può che rivelarsi manifestamente infondato.
6.2 Considerato che l'esclusione dalla gara e quindi dalla valutazione se-
condo i criteri di aggiudicazione è avvenuta – prima facie – a giusto titolo,
e che il ricorso risulta già manifestamente infondato in questo punto, può
restare indecisa la questione a sapere se e in che misura l'offerta dei ricor-
renti non avrebbe superato l'esame in base al criterio di aggiudicazione
"Svolgimento ed analisi di mandato" per aver offerto un monte ore insuffi-
ciente a svolgere il mandato e per non aver raggiunto il valore d'uso minimo
di 300 punti. Lo stesso discorso vale per l'argomento sollevato dai ricorrenti
secondo cui la loro offerta sarebbe stata la migliore dal punto di vista tec-
nico ed economico per il prezzo offerto di gran lunga migliore, perché prima
di passare alla verifica di una simile asserzione deve essere superato l'e-
same dell'idoneità, una condizione che prima facie non sembra essere
adempiuta. Per completezza, si rimanda al testo esplicito nel bando di con-
corso, secondo cui la qualità è prioritaria rispetto all'economicità (punto
3.9), cosicché al prezzo era espressamente attribuito un peso minore ri-
spetto alla qualità. In quest'ottica, la censura dei ricorrenti va relativizzata.
Del resto i medesimi non insorgono contro l'ordine o la ponderazione dei
criteri di aggiudicazione.
7.
Dai considerandi suesposti discende che nell'ambito di un esame prima
facie il presente ricorso si rivela manifestamente infondato. Di conse-
guenza non occorre chinarsi sull'esame della ponderazione degli interessi
in gioco.
8.
Con ordinanza del 18 dicembre 2014 lo scrivente Tribunale ha accertato
che nel caso di specie i ricorrenti contestano unicamente la valutazione
operata dall'autorità aggiudicatrice riferita all'idoneità tecnica dell'impresa
aggiudicataria, per cui appare adeguato di mettere a disposizione dei ricor-
renti sopratutto le valutazioni in relazione ai criteri di idoneità (cfr. DTF 125
II 473 consid. 4c/cc pag. 478; cfr. anche decisione incidentale del
Tribunale amministrativo federale B-2197/2011 del 19 maggio 2011 consid.
5). Sulla scorta di tale considerazione, esso ha concesso ai ricorrenti di
visionare la documentazione inoltrata dal committente nella forma indicata
da quest'ultimo (cfr. ordinanza del 18 dicembre 2014 cifra 3 del dispositivo).
Allo stesso modo, la risposta dell'autorità aggiudicatrice, compreso l'indice
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degli atti, e le osservazioni delle controparti, allegati compresi, sono stati
trasmessi per conoscenza alle parti interessate.
La presente decisione incidentale ha potuto essere presa, come da prassi
(cfr. decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale
B-3544/2008 del 2 luglio 2008 consid. 9; GALLI/MOSER/LANG/STEINER,
op. cit., n. 1340), sulla base dell'atto di ricorso, della risposta dell'autorità
aggiudicatrice e sulle osservazioni delle controparti. Le comparse dell'au-
torità aggiudicatrice e delle controparti si esprimono in sostanza sulla do-
manda volta al conferimento dell'effetto sospensivo e contengono conclu-
sioni riferite anche al merito del ricorso.
9.
Visto quanto precede, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
va respinta. Con la presente decisione incidentale viene a cadere il prov-
vedimento superprovvisionale indetto con decisione incidentale del 24 no-
vembre 2014.
10.
Le spese processuali verranno definite con la decisione che pone fine al
presente procedimento.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
La domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo è respinta.
2.
Le spese processuali verranno definite con la decisione che pone fine al
presente procedimento.
3.
Eventuali ulteriori ordinanze circa lo scambio di scritti e l'estensione dell'e-
same degli atti seguono dopo il passaggio in giudicato della presente deci-
sione incidentale.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario);
– autorità aggiudatrice (atto giudiziario);
– controparti (atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
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Rimedi giuridici:
La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale
svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art.
93 cpv. 1 lett. a LTF) e se si pone una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2 LTF).
Data di spedizione: 18 febbraio 2015