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Corte II
B-684/2008
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Eva Schneeberger e Jean-Luc Baechler,
Cancelliere Daniele Cattaneo;
Banca X. _______, Lugano
ricorrente;
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,
autorità inferiore;
revoca licenza bancaria.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-684/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 20 dicembre 2007 la già Commissione federale
delle banche (CFB) ed ora Autorità federale di vigilanza sui mercati fi-
nanziari (di seguito: FINMA, autorità inferiore) ha constatato che “la X.
_______ nel corso del biennio 2005-2006 ha leso gravemente le nor-
me del diritto di vigilanza relative all'organizzazione ed gli obblighi di
diligenza” e constatato che “non ha presentato più il requisito della ga-
ranzia di un'attività irreprensibile” (punto I. del dispositivo: constatazio-
ni);
che ha quindi disposto (punto II. del dispositivo: ritiro di autorizzazioni):
1. Di conseguenza le autorizzazioni quale banca e commerciante di valori mobiliari
rilasciate a X. _______ vengono ritirate.
2. E' ordinato lo scioglimento di X. _______, che viene posta in liquidazione.
3. Al Segretariato della CFB è conferita la facoltà di nominare un liquidatore a tempo
debito.
4. E' fatto ordine a X. _______ e ai suoi organi, con la comminatoria di cui all'art. 50
LBCR, di mettere a disposizione del liquidatore tutte le informazioni ed i documenti
di cui necessita per svolgere i propri compiti, concedendogli pure l'accesso a tutti
gli spazi in cui X. _______ svolge la propria attività.
5. Il liquidatore chiederà la corresponsione di un anticipo, che sarà versato entro 10
giorni.
6. Le cifre da 1 a 5 del punto II del presente dispositivo sono esecutive solo a partire
dal 1° luglio 2008.
7. Nella fase transitoria e segnatamente fino all'esecutività della presente decisione è
conferita competenza al Segretariato della Commissione federale delle banche di
adottare eventuali decisioni o provvedimenti necessari consistenti ad esempio nel
limitare l'attività della banca e/o di nominare un'incaricato dell'inchiesta.
che “i costi di procedura pari a fr. 30'000.- sono stati posti a carico del-
la X. _______, da fatturarsi separatamente ed essere versati dopo la
crescita in giudicato della decisione” (punto III. del dispositivo: costi);
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che con ricorso del 1° febbraio 2008 la X. _______ ha impugnato detta
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando, in
ordine, la concessione dell'effetto sospensivo anche dopo il 30 giugno
2008 e nel merito, l'accoglimento del ricorso e di conseguenza l'annul-
lamento della decisione concernente il ritiro delle autorizzazioni e la
garanzia di un'attività irreprensibile, con protesta di spese e ripetibili;
che con decisione incidentale del 28 maggio 2008 questo Tribunale ha
accolto la domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo anche
dopo il 1° luglio 2008;
che successivamente su richiesta della ricorrente il procedimento è
stato temporaneamente sospeso dal Tribunale amministrativo federale,
dapprima fino al 30 novembre 2008 (cfr. decisione del TAF del 10 set-
tembre 2008), nonché con successive proroghe fino al 30 gennaio
2009 (cfr. decisione del TAF del 26 novembre 2008) ed al 31 marzo
2009 (cfr. decisione del TAF dell'11 dicembre 2008), in considerazione
del processo di vendita in corso;
che con decisione del 9 aprile 2009 il Tribunale amministrativo federale
ha deciso il prosieguo del procedimento assegnando all'autorità infe-
riore un termine per prendere posizione su, tra l'altro, le conclusioni
del rapporto KPMG del 31 dicembre 2008, secondo il quale, le misure
adottate, l'insediamento di una nuova direzione generale e l'attivazione
di un processo di revisione e di sistemazione delle irregolarità rilevate
hanno permesso di migliorare la situazione della X. _______ e che ciò
è avvenuto anche nell'ottica di garantire l'adeguatezza del sistema di
controllo interno in modo permanente;
che peraltro i vari tentativi di vendita avuti luogo a partire dal 2008 o
sono andati deserti o comunque non si sono ancora concretizzati;
che con la presa di posizione del 4 giugno 2009 l'autorità inferiore con-
clude a che il Tribunale amministrativo federale abbia a decidere se ed
in che misura il procedimento pendente deve essere stralciato dal ruo-
lo poiché divenuto privo d'oggetto, rispettivamente che la relativa tassa
di giustizia venga posta a carico della ricorrente, la cui grave violazio-
ne delle disposizioni legali in materia di vigilanza ha dato origine al
procedimento; nonché subordinatamente che alla ricorrente, non rap-
presentata in giudizio da un legale, non vengano riconosciute ripetibili;
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che con decisione dell'8 giugno 2009 l'autorità inferiore ha riconsidera-
to la sua precedente decisione del 20 dicembre 2007 sostituendola ed
annullandola, riconfermando non di meno la constatazione che nel
corso del biennio 2005-2006 la X. _______ ha leso gravemente le di-
sposizioni legali in materia di vigilanza relative all'organizzazione ed
agli obblighi di diligenza; rispettivamente che la banca non rispettava
più il requisito della garanzia di un'attività irreprensibile; nonché ricon-
fermando la messa a carico della ricorrente dei costi di procedura pari
a fr. 30'000.-;
che con ordinanza di questo Tribunale la ricorrente è stata invitata a
volersi esprimere se, in che misura ed in relazione a quali conclusioni
ricorsuali è intenzionata a mantenere il suo gravame del 1° febbraio
2008;
che con scritto del 26 giugno 2009 la ricorrente dichiara di ritirare il
gravame proposto contro la decisione 20 dicembre 2007 ed osserva
che non sarebbero esistiti i presupposti per la revoca della licenza
bancaria e che quindi le spese di procedura devono essere sopportate
dall'autorità inferiore rispettivamente che la ricorrente debba essere
esentata integralmente dal pagamento della tassa di giustizia o che
questa, in subordine, venga ripartita in parti uguali nonché che gli ven-
ga riconosciuta un'indennità di ripetibili;
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge fede-
rale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF;
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
che in particolare, le decisioni rese dalla FINMA possono essere impu-
gnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
che giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
che quindi con decisione di riesame dell'8 giugno 2009, la FINMA ha
annullato la propria decisione del 20 dicembre 2007 sostituendola con
una nuova;
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che l'autorità di ricorso continua la trattazione del ricorso in quanto
non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art.
58 cpv. 3 PA);
che in buona sostanza con la decisione di riesame l'autorità inferiore
ha annullato il punto II. del dispositivo della decisione impugnata, con-
fermando per il resto i punti I. e III.;
che pertanto, ai sensi di predetto disposto, l'atto di ricorso del 1° feb-
braio 2008, in quanto con esso viene chiesto l'annullamento della deci-
sione concernente il ritiro delle autorizzazioni, per effetto della nuova
decisione è divenuto privo d'oggetto;
che nella misura in cui il ricorso è divenuto privo d'oggetto, giusta
l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, per effetto della nuova decisione, la causa
può essere stralciata dai ruoli;
che con ordinanza di questo Tribunale dell'11 giugno 2009 è stata data
alla ricorrente la possibilità di esprimersi sulla continuazione del proce-
dimento;
che dallo scritto della ricorrente del 26 giugno 2009 si evince, tra l'al-
tro, che la ricorrente parte in linea di principio dall'idea che il ricorso è
divenuto privo di oggetto e dichiara di ritirarlo, anche se la ricorrente ri-
mane “del fermo avviso che la decisione del 20 dicembre 2007 abbia
violato i disposti di legge procedurali e materiali che sono stati oggetto
di puntuali censure nel gravame del 1° febbraio 2008” avendo fatto di-
fetto i presupposti per la revoca delle autorizzazioni e per la constata-
zione dell'assenza del requisito della garanzia di un'attività irreprensi-
bile;
che in altre parole dallo stesso scritto si deve arguire che la ricorrente
rinunci al mantenimento del gravame in relazione al punto I. del dispo-
sitivo (constatazioni) impugnato, cosicché la procedura di ricorso in re-
lazione anche a detto punto I. del dispositivo diviene priva di oggetto,
con che lo stralcio della causa dai ruoli;
che per converso, da predetto scritto si può dedurre che la ricorrente si
aggravi unicamente ed ancora solo contro il punto III. del dispositivo
sulla questione dei costi;
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che quindi rimane da decidere sulla messa a carico della ricorrente
delle spese di fr. 30'000.- per la procedura davanti all'autorità inferiore;
che ai sensi dell'art. 39 dell'Ordinanza sulla riscossione di emolumenti
e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
del 15 ottobre 2008 (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della
FINMA; Oem-FINMA; RS 956.122) il diritto previgente si applica alla ri-
scossione di emolumenti per le procedure che sono in sospeso al mo-
mento dell'entrata in vigore della Oem-FINMA;
che in casu è applicabile l'Ordinanza sulla riscossione di tasse e emo-
lumenti da parte della Commissione federale delle banche del 2 di-
cembre 1996 (Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB; RU
1997 38) che prevedeva la riscossione da parte della CFB di emolu-
menti presso persone e società soggette, tra le altre leggi, alla Legge
federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
(Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0);
che per le decisioni prese in applicazione della legge sulle banche, la
CFB riscuoteva gli emolumenti di decisione presso le banche fissati
nei limiti delle aliquote di cui all'art. 12 cpv. 1 Oem-CFB, per il cui cal-
colo sono soprattutto determinanti il dispendio di tempo, le conoscen-
ze tecniche necessarie, la trattazione di un affare da parte della CFB o
del segretariato, nonché l'interesse che una prestazione riveste per
l'assoggettato all'emolumento (art. 10 Oem-CFB);
che nella misura in cui l'attività dell'autorità inferiore deve essere con-
siderata come rientrante nel quadro dei compiti ordinari di controllo e
nella misura in cui esistano dei motivi oggettivi e sostenibili per un in-
tervento, l'obbligo di addossarsi i costi di procedura è quindi per princi-
pio indipendente dal risultato che l'esercizio del compito di controllo e
sorveglianza dell'autorità inferiore possa fornire (cfr. in analogia deci-
sione del Tribunale amministrativo federale B-597/2007 del 14 maggio
2008);
che prima facie dalle tavole processuali non risultano degli elementi
dai quali debbasi concludere che l'autorità inferiore abbia proceduto
all'infuori del quadro dei suoi compiti e senza motivi oggettivi e soste-
nibili;
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che in altre parole è quindi fuori dubbio che la ricorrente debba assu-
mersi i costi per la procedura amministrativa dinanzi all'autorità inferio-
re;
che considerato quanto precede, l'esito in merito alla procedura di ri-
corso corrisponde integralmente al dispositivo della nuova decisione
dell'8 giugno 2009;
che l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, con-
sistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli
sborsi, di regola a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA);
che se la parte soccombe solo parzialmente, le spese processuali
sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA seconda frase);
che da quanto precede, circa il punto I. del dispositivo impugnato, sulla
base dello scritto della ricorrente del 26 giugno 2009, il ricorso è ritira-
to per il che anche su questo punto, come anche sul punto III. del di-
spositivo impugnato, la ricorrente è da considerarsi come soccomben-
te;
che l'autorità inferiore nello scritto del 4 giugno 2009, senza ulteriore
motivazione, chiede che la relativa tassa di giustizia venga posta a ca-
rico della ricorrente, la cui grave violazione delle disposizioni legali in
materia di vigilanza ha dato origine al procedimento;
che di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui
comportamento rende priva d’oggetto la causa (art. 5 del Regolamen-
to sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la revoca del ritiro delle autorizzazioni da un punto di vista proces-
suale e nell'ottica della messa a carico dei costi di procedura e
senz'altro da considerarsi come parziale vittoria della ricorrente;
che ciò quand'anche da un'ottica antecedente la presa della decisione
di riesame dell'8 giugno 2009 e sulla base di un esame sommario, la
considerazione del presumibile esito del ricorso, nella misura in cui ciò
debba essere considerato in virtù dell'art. 5 TS-TAF, non sarebbe sen-
za rilevanza, dopo che peraltro già nella decisione impugnata è stato
differito l'effetto sospensivo all'esecutività del ritiro delle autorizzazioni
e dopo che lo stesso Giudice dell'istruzione considerò dati i presuppo-
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sti per la concessione dell'effetto sospensivo a tempo indeterminato
(cfr. decisione incidentale del 28 maggio 2008);
che in questo senso sarebbe stata pensabile anche la possibilità di di-
sporre di altre misure meno incisive del ritiro delle autorizzazioni;
che d'altra parte in relazione al punto II. del dispositivo della decisione
impugnata si potrebbe partire dal presupposto che nel frattempo da
parte della ricorrente vennero intraprese delle misure che avrebbero
permesso poi all'autorità inferiore di riconsiderare la decisione, per il
che da questo punto di vista la ricorrente sarebbe da considerare solo
come parzialmente vincente;
che visto quanto precede le spese dinanzi a questo Tribunale ammini-
strativo federale vengono fissate in fr. 8'000.- e ridotte in ragione della
metà, ossia fr. 4'000.-, da porre a carico della ricorrente, considerata la
decisione incidentale del del 28 maggio 2008 che ha concesso l'effetto
sospensivo anche dopo il 1° luglio 2008; la decisione di riesame a fa-
vore della ricorrente per quanto riguarda il punto II. del dispositivo del-
la decisione impugnata; così come la soccombenza sui punti I. e III.;
spese da compensarsi con l'anticipo di fr. 18'000.- versato dalla ricor-
rente in data 3 marzo 2008;
che nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferio-
re né delle autorità federali che promuovano il ricorso o soccombano
(art. 63 cpv. 2 PA);
che la ricorrente non è patrocinata da un avvocato indipendente, per
cui non ha dovuto sopportare spese indispensabili ed elevate legate
alla rappresentanza nel senso delle relative disposizioni e di conse-
guenza, come da prassi usuale, non si può assegnare alcuna indenni-
tà a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con art. 9 TS-TAF);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Copia dello scritto della ricorrente del 26 giugno 2009 è trasmesso
all'autorità inferiore per conoscenza.
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2.
Il ricorso del 1° febbraio 2008 in quanto con esso sia chiesto l'annulla-
mento dei punti I. e II. del dispositivo impugnato è divenuto privo d'og-
getto ed è stralciato dai ruoli.
3.
Per quanto concerne il punto III. del dispositivo della decisione impu-
gnata, il ricorso viene respinto e la decisione impugnata confermata.
4.
I costi di procedura insorti dinanzi alla presente autorità di ricorso
sono fissati in fr. 8'000.- e ridotti in ragione della metà, ossia a fr.
4'000.-, a carico della ricorrente.
L'importo viene compensato con l'anticipo di fr. 18'000.- versato dalla
ricorrente in data 3 marzo 2008. Il saldo di fr. 14'000.- sarà restituito
alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
5.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
6.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario; allegato formulario indirizzo di pagamen-
to);
- autorità inferiore (n. di rif. N. _______; atto giudiziario; allegato
come da cifra 1).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
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Rimedi giuridici:
Contro le cifre 2 a 4 del dispositivo della presente decisione può esse-
re interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti
in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 16 settembre 2009
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