Corte II
B-6937/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Stephan Breitenmoser e Philippe Weissenberger;
Cancelliere Daniele Cattaneo;
A. _______
ricorrente,
contro
Commissione federale delle case da gioco,
Eigerplatz 1, 3003 Berna,
autorità inferiore;
l'uso della denominazione Grand Casinò A. _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-6937/2007
Fatti:
A.
La società Casinò A. _______ SA (in seguito: ricorrente) è detentrice
della concessione di sito e di gestione di tipo B per l'esercizio di una
casa da gioco in Svizzera, di cui all'atto di concessione rilasciato dal
Consiglio federale il 1o luglio 2003 sotto il numero N. _______. La
ricorrente è iscritta a registro di commercio con la ragione sociale
"Casinò A. _______ SA".
B.
In data 3 ottobre 2006, nel solco di una recente giurisprudenza del Tri-
bunale federale relativa ad un'altra casa da gioco e che ha sancito
l'uso esclusivo del termine di "grand casinò" solo per case da gioco
con concessione di tipo A, la Commissione federale case da gioco (in
seguito: autorità inferiore, CFCG, Commissione) ha impartito alla ricor-
rente un termine fino al 31 ottobre 2006 per indicare tempi e modi con
cui essa avrebbe adattato l'insegna ed il nome commerciale togliendo
la denominazione "grand" in virtù dei principi sanciti da tale sentenza.
In data 30 ottobre 2006 la ricorrente informò la CFCG che la questione
sarebbe stata tema di discussione durante la seduta del consiglio di
amministrazione del 30 novembre 2006.
C.
In data 13 dicembre 2006, durante un colloquio con la CFCG, la ricor-
rente espose all'autorità le sue preoccupazioni riguardo all'incidenza
finanziaria che tale adattamento avrebbe comportato, stimando i costi
necessari per il cambio del logo in circa fr. 300'000.-. A tale riguardo la
CFCG espresse la sua disponibilità su tempi e modi di attuazione di
tale modifiche in modo da rendere l'operazione razionale e sostenibile
dal punto di vista dei costi. Le parti si accordarono per il termine fissa-
to al 15 gennaio 2007 entro il quale la ricorrente avrebbe informato la
CFCG su come avrebbe proceduto.
D.
Non avendo ossequiato a tale impegno, la CFCG fissò alla ricorrente
un ulteriore termine fino al 20 febbraio 2007 per formulare le sue mo-
dalità e la tempistica dell'intervento.
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E.
In data 15 febbraio 2007 la ricorrente rispose alla CFCG di non consi-
derare di dover adottare dei cambiamenti a seguito della decisione del
Tribunale federale. Essa ritenne che la sentenza riguardasse la com-
patibilità di una ragione sociale con quanto definito dalla legge sulle
case da gioco, la quale sarebbe già data dalla ragione sociale iscritta
a registro di commercio. Non riguarderebbe invece il logo ed il marchio
usati da una casa da gioco.
F.
Con decisione del 13 settembre 2007 la Commissione ha fatto divieto
alla ricorrente di usare, nel nome commerciale e nell'insegna, la deno-
minazione di "grand casinò" concedendo tre mesi di tempo dalla cre-
scita in giudicato della decisione per eliminare tale dicitura dal nome
commerciale e dall'insegna. La Commissione evidenzia innanzitutto
che è suo compito sorvegliare le case da gioco, vigilare sul rispetto
delle prescrizioni legali ed emanare le decisioni necessarie all'esecu-
zione della legge in materia. Essa osserva in particolare che la società
può prevalersi della designazione generale di "casa da gioco". Se la
società è detentrice di una concessione B, essa può usare anche i ter-
mini "kursaal" o "casinò" rispettivamente se la società è detentrice di
una concessione A, può usare anche il titolo di "grand casinò". La
Commissione ritiene quindi che l'uso da parte della ricorrente dell'in-
segna e del nome commerciale di "Grand Casinò A. _______" leda le
disposizioni in materia di registro di commercio.
G.
Contro questa decisione la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (in seguito: TAF) con ricorso del 12 ottobre 2007
fondato sulla violazione del diritto federale e sull'inadeguatezza, volto
a ottenere in via principale la constatazione della nullità della decisio-
ne ed in via subordinata, concludendo all'annullamento della decisione
impugnata, con protesta di tasse, spese e ripetibili. La ricorrente os-
serva in particolare che la CFCG avrebbe la competenza di prendere
decisioni necessarie esclusivamente per l'esecuzione della legge sulle
case da gioco e non di altre leggi. Una decisione di un'autorità incom-
petente sarebbe pertanto nulla. A mente della ricorrente la denomina-
zione usata non sarebbe nemmeno lesiva della distinzione che si trova
nella legge sulle case da gioco tra "grand casinò" e "kursaal". La di-
stinzione rappresenterebbe unicamente una definizione dei due tipi di
case da gioco previsti dalla legge e la ricorrente non avrebbe mai na-
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scosto la sua appartenenza alla categoria dei Kursaal. Oltre a questo,
la ricorrente fa altresì rilevare che la legge sulle case da gioco non
conterrebbe alcuna regola sull'utilizzo della ragione sociale, di nomi di
commercio ed insegne o come le case da gioco devono presentarsi al
pubblico. La materia, fa osservare la ricorrente, è invece regolata nel
codice delle obbligazioni e nella relativa ordinanza sul registro di
commercio, con che l'utilizzo del logo dovrebbe semmai essere
valutato alla luce di queste disposizioni e non sulla base della legge
sulle case da gioco.
La ricorrente ritiene che la trasparenza dei giochi, di cui la CFCG vuo-
le essere garante, non sia da intendere alla stessa maniera del con-
cetto di veridicità così come inteso in materia di iscrizioni a registro di
commercio. Secondo lei, la trasparenza riguarda l'integrità degli enti
che partecipano alla casa da gioco al fine di evitare criminalità e rici-
claggio di denaro e l'utilizzo di un'insegna o di un nome commerciale
non rientra in questa categoria di problematiche. Ma nemmeno nell'ob-
bligo d'astensione dal fare pubblicità inopportuna sancito dalla legge
sulle case da gioco, secondo la ricorrente, può essere inclusa l'appli-
cazione del principio della veridicità di nomi commerciali ed insegne.
La ricorrente sostiene in fine di aver ritenuto in buona fede di essere
autorizzata ad impiegare l'aggettivo "grand", visti i numerosi scambi di
corrispondenza nei quali appariva "Grand Casinò A. _______" e non
furono mai state sollevate censure da parte della CFCG.
Il breve lasso di tempo concesso dalla CFCG per adattarsi alla sua ri-
chiesta sarebbe inoltre, per la ricorrente, lesivo del principio della pro-
porzionalità.
H.
Nella risposta del 14 dicembre 2007, la CFCG specifica che la tolle-
ranza dell'uso di "Grand Casinò A. _______" è avvenuta fino al
momento in cui ha preso conoscenza della sentenza del Tribunale
federale, ribadendo altresì di aver dimostrato sufficiente disponibilità
nella concessione alla casa da gioco di un ampio margine di tempo
per potersi adattare e avere la possibilità di smaltire il materiale
d'ufficio e pubblicitario recante la dicitura "Grand Casinò A. _______".
Essa evidenzia in particolare che è intervenuta a partire dal settembre
2006 esponendo i propri argomenti ed invitando la ricorrente a porre
rimedio alla situazione nei tempi che le convenivano. Dopo avere
dapprima preso atto degli argomenti, la casa da gioco avrebbe in
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seguito procrastinato una proposta di soluzione finché la Commissione
si vide costretta ad emanare una decisione formale. Nella decisione
avrebbe avuto ancora tre mesi per apportare le modifiche necessarie,
con che, dalla sentenza del Tribunale federale sarebbe passato più di
un anno.
I.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
La decisione dell'autorità inferiore del 13 settembre 2007 rappresenta
una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.031; art. 5 cpv. 1 litt. a). Il Tribu-
nale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sen-
si dell'articolo 5 PA (art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribuna-
le amministrativo federale; LTAF, RS 173.32) emanate dalla Commis-
sione federale delle case da gioco necessarie all'esecuzione della leg-
ge (art. 33 litt. f in relazione con art. 48 cpv. 1 della Legge federale del
18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco [Legge
sulle case da gioco, LCG, RS 935.52 ]).
In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impu-
gnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa. Ella ha dunque diritto a ricorrere (art. 48
cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1
e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA), il rappre-
sentante legale della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con una
procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA) e i rimanenti presupposti processuali
sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con la decisione impugnata la CFCG ha fatto divieto alla ricorren-
te di usare la denominazione "grand" nell'insegna del locale dove si
svolgono i giochi cosi come nome commerciale. In sostanza, l'uso che
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la ricorrente fa della denominazione "grand" lede, secondo l'autorità in-
feriore, la regola secondo cui le società iscritte a registro di commercio
sono obbligate ad usare la loro ragione sociale che deve essere veri-
tiera, non deve trarre in inganno e non deve ledere interessi pubblici,
ovvero impone alle imprese commerciali di affacciarsi al pubblico in
modo onesto e trasparente.
2.2 La ricorrente contesta la competenza della CFCG a prendere la
decisione impugnata che sancisce detto divieto. Essa ritiene che la
Commissione sia esclusivamente competente per prendere decisioni
nel quadro dell'esecuzione della LCG e non per prendere decisioni
che si fondano su altre leggi. Essa ritiene in particolare che le disposi-
zioni invocate dalla CFCG, segnatamente l'art. 8 della LCG, rispettiva-
mente l'art. 944 della Legge federale del 30 marzo 1911 di comple-
mento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni, CO, RS
220) e l'art. 47 dell'Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di com-
mercio (ORC, RS 221.411) non gli consentirebbero di pronunciare il
divieto di usare la denominazione "grand" nell'insegna e nel nome
commerciale della ricorrente in quanto tale misura travalicherebbe le
competenze assegnatele dalla legge. L'art. 8 LCG rappresenterebbe
unicamente una definizione dei due tipi di casa da gioco previsti e non
conterrebbe alcuna regola sull'utilizzo della ragione sociale, di denomi-
nazioni o di insegne, come pure sulle modalità con cui le case da gio-
co dovrebbero affacciarsi al pubblico. La ricorrente, quale titolare di
una concessione di tipo B, rispetterebbe tale norma in quanto offre al
massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi
d'azzardo con un potenziale di vincita e di perdita. Essa asserisce inol-
tre di avere sempre dichiarato in modo pubblico e trasparente la sua
offerta di gioco, indicando il numero di apparecchi automatici da gioco
e di tipi di gioco da tavolo. In tal modo non avrebbe mai nascosto la
sua appartenenza alla categoria B. La trasparenza di cui all'art. 2 LCG
riguarda l'integrità degli enti che partecipano alla casa da gioco al fine
di evitare problemi quali criminalità e riciclaggio di denaro. L'utilizzo di
un logo da parte di una casa da gioco non rientrerebbe evidentemen-
te, a suo dire, in questa categoria di problematiche. Ma l'utilizzo del
logo da parte della casa da gioco non potrebbe nemmeno essere in-
terdetto applicando le norme che impediscono la pubblicità aggressiva
(art. 33 LCG). Al di là di questo, la sentenza del Tribunale federale
4A.6/2005 del 29 marzo 2006 si riferirebbe alla ditta e non all'insegna
o al nome commerciale. Essa sostiene infine di aver utilizzato la deno-
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minazione "grand" sin dal momento della modifica della propria ragio-
ne sociale nel 2003.
3.
3.1 Giusta l'art. 49 PA il ricorrente può far valere la violazione del dirit-
to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamen-
to; l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
l'inadeguatezza. La questione della competenza della CFCG va esami-
nata d'ufficio (BVGE 2007/6 consid. 1).
3.2 La LCG disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in de-
naro o di altri vantaggi pecuniari, nonché il rilascio di concessioni, la
gestione e l'imposizione fiscale delle case da gioco con lo scopo preci-
so di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi; impedire
la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le
stesse e prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco (art. 1
e 2 LCG). La definizione degli scopi è concisa e si concentra sull'es-
senziale. Dagli obbiettivi prefissati dalla legge, risulta tutta una serie di
conseguenze concrete. L'impedimento della criminalità e del riciclag-
gio di denaro sporco nelle case da gioco, nonché la garanzia di una
gestione sicura e trasparente dei giochi, presuppongono che l'integrità
di tutti gli enti economicamente partecipi nelle case da gioco sia assi-
curata. La garanzia di tale integrità è motivo e scopo delle disposizioni
sul rilascio delle concessioni e sulla gestione delle case da gioco
(Messaggio concernente la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle
case da gioco, FF 1997 III 129 segg., in particolare pag. 154, [in segui-
to: Messaggio LCG]).
3.3 ll compito di sorvegliare le case da gioco e vigilare sul rispetto del-
le prescrizioni legali compete alla CFCG (art. 48 cpv. 1 LCG). Essa
emana le decisioni necessarie all'esecuzione della LCG (art. 48 cpv. 1
seconda frase LCG). Il compito principale della Commissione è formu-
lato volutamente in maniera molto ampia. La Commissione può e deve
intervenire per mantenere una situazione regolare ed a eliminare
eventuali disordini nelle case da gioco (Messaggio LCG, pag. 176). Dal
tenore della legge e dai materiali legislativi si deduce quindi che l'auto-
rità inferiore è competente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni
legali ed in caso di violazione di prendere le misure necessarie.
3.4 Per l'istituzione della casa da gioco in un determinato luogo occor-
re una concessione di sito (art. 10 cpv. 1 LCG) e di gestione (art.10
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cpv. 2 LCG). La concessione può essere rilasciata se il richiedente, i
soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici, nonché i
possessori di quote e i loro aventi diritto economici che dispongono di
mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona reputazione e
offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile (art. 12 cpv. 1 litt.
a LCG). Resta inteso, che non soltanto le persone fisiche ma anche la
casa da gioco stessa deve rispettare l'esigenza della garanzia di un'at-
tività irreprensibile, analogicamente alla legislazione bancaria giusta
l'art. 3 cpv. 2 litt. c della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle
banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0)
ed alla prassi in questo settore (cfr. DTF 111 Ib 126; sentenza del Tri-
bunale federale 2A.230/1999 del 2 febbraio 2000). La concessionaria è
tenuta a rispettare le disposizioni legali con coscienza e assoluta im-
parzialità, nonché a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri sta-
biliti dall'atto di concessione. Essa deve osservare le decisioni, comu-
nicazioni, istruzioni e prescrizioni della CFCG; gestire la casa da gioco
con la dovuta diligenza, integrità e professionalità nonché con il neces-
sario senso di responsabilità; garantire una gestione dei giochi di qua-
lità, in particolare tenendo debitamente conto delle nuove conoscenze
relative alla gestione di case da gioco nonché dell'evoluzione tecnica
in questo settore e applicandole coerentemente. La concessionaria
deve altresì salvaguardare la propria indipendenza e garantire la tra-
sparenza delle sue strutture, dei suoi rapporti commerciali e della sua
gestione degli affari (cfr. per tutto concessione nr. 516-016, punto 1.1)
con lo scopo di assicurare la credibilità di cui devono beneficiare le
case da gioco ed il buon nome della piazza svizzera. Essa deve assi-
curarsi di adempiere le condizioni legali della concessione durante tut-
to il periodo della sua validità, servendosi delle misure appropriate (cfr.
per tutto gli artt. 13 e 14 LCG).
3.5 Come risulta dal punto 1.1 della concessione di sito e di gestione
di tipo B n° 516-016 (in seguito: concessione), oltre gli obblighi espres-
samente menzionati nella concessione che il concessionario è tenuto
a rispettare, è menzionato l'insieme delle disposizioni legali da osser-
vare, segnatamente la LCG; l'Ordinanza del 23 febbraio 2000 sul gioco
d'azzardo e le case da gioco (OCG; RS 935.521); l'Ordinanza del
DFGP del 20 dicembre 2001 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco
d'azzardo (OGAz; RS 935.521.21); la Legge federale del 10 ottobre
1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finan-
ziario (LRD; RS 955.0); l'Ordinanza della CFCG del 28 febbraio 2000
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sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il
riciclaggio di denaro (OCFCG-LRD; RS 955.021).
4.
4.1 Dalla ricorrente non viene contestato che essa si fregi della deno-
minazione di “Grand Casinò A. _______” nell'insegna e nel nome com-
merciale. Essa contesta la competenza della CFCG a vietare l'uso, ri-
tenendo che tale misura esuli dal campo di competenza decisionale
dell'autorità inferiore. Se fosse ammesso, questo gravame, sarebbe di
natura a portare questo Tribunale a constatare la nullità della decisio-
ne impugnata.
4.2 La LCG distingue due categorie di case da gioco: i Grand casinò
(Grand Casinos, grands casinos) che offrono giochi da tavolo e appa-
recchi automatici per i giochi d'azzardo e che possono collegare in
rete i giochi nella casa da gioco stessa, nonché con altre case da gio-
co, in particolare per la costituzione di jackpot (concessione A); ed i
Kursaal (Kursäle, casinos), che possono, per quanto adempiano le al-
tre condizioni previste dalla presente legge (art. 10 segg. LCG), offrire
al massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i
giochi d'azzardo con un minor potenziale di vincita e di perdita (con-
cessione B, art. 8 LCG).
Dal testo chiaro della legge risulta che la denominazione “grand casi-
nò” usata dalla ricorrente, titolare di una concessione B, viola la legge
e la concessione, in quanto tale denominazione può essere usata da
case da gioco detentrici di una concessione A. Ciò indipendentemente
dalla questione, che in casu può rimanere aperta, se con la designa-
zione “grand casinò”, usata in relazione ad una casa da gioco con con-
cessione B, vi sia un pericolo d'inganno o che sia lesa la protezione di
altri interessi, così come sancito dalle disposizioni sulla formazione
delle ditte commerciali e così come ritenuto nella decisione impugnata.
4.3 Adottando la denominazione “grand” - sottolinea inoltre l'autorità
inferiore nella sua risposta - la ricorrente si scontra con l'esigenza
dell'irreprensibilità della sua gestione.
Accanto all'espressione “ripristino dello stato legale” (art. 50 cpv. 1
LCG) ci sono le nozioni di “attività irreprensibile” (art. 12 cpv. 1 litt. a
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LCG) ed di “altre irregolarità” (art. 50 cpv. 1 LCG) che sono cosiddette
nozioni giuridiche indeterminate (DTF 131 II 680; DTF 131 II 13; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, Nr. 445 segg.), le quali devono
essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle
singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e
l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono del-
le questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio po-
tere di esame, salvo che si tratti di valutare particolari circostanze per-
sonali, locali o tecniche che le istanze precedenti conoscono e posso-
no soppesare meglio dell'autorità chiamata a giudicare. In casu la que-
stione dell'irreprensibilità è primariamente una questione giuridica su
cui l'autorità di ricorso può esprimersi con pieno potere. Ciò posto,
questo Tribunale ritiene, che a ragione, l'autorità inferiore sia partita
dal corretto presupposto, quando giustifica il suo intervento con il fatto
che l'uso della denominazione “grand” nell'insegna e nell'uso commer-
ciale non costituisca un'attività irreprensibile.
4.4 In caso di violazioni della LCG o di altre irregolarità, la Commis-
sione prende le misure necessarie al ripristino dello stato legale e alla
soppressione delle irregolarità (art. 50 cpv. 1 LCG). In casu il divieto è
la misura minima indispensabile per garantire il rispetto delle prescri-
zioni legali e sopprimere l'irregolarità. Va sottolineato che anche dalla
circostanza che la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del
29 marzo 2006 citata dall'autorità inferiore gli abbia dato motivo di
vietare l'uso della denominazione “grand casinò” nulla toglie al fatto
che essa, nel quadro delle competenze conferitegli dalla legge, sia
stata legittimata ad intervenire, con la conseguenza che il divieto sotto
quest'aspetto, non è criticabile.
5.
La ricorrente denuncia la violazione del principio della buona fede in
quanto avrebbe sempre utilizzato la dicitura “grand” senza che l'autori-
tà avesse mai sollevato delle obiezioni al riguardo, ritenendosi quindi
in buona fede autorizzata ad usare la denominazione “grand casinò”.
Ancorato all'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost;
RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della
buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di
esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicura-
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zioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DFT 131 II
627, consid. 6.1, con rinvii).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'ammi-
nistrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un am-
ministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a con-
dizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti del-
le sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia
potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ri-
cevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso di-
sposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subi-
re un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia
cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il
suo avviso (cfr. DTF 131 II 627, consid. 6.1, con rinvii).
Per non essere mai state sollevate obiezioni da parte della CFCG ri-
guardo all'uso fatto dalla ricorrente della denominazione "grand casi-
nò", questa ritenne di poter essere in buona fede autorizzata ad utiliz-
zare l'aggettivo "grand" e conseguentemente avrebbe anche fatto gli
investimenti per acquistare materiale recante la dicitura "Grand Casinò
A. _______".
Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla qui ricorrente,
dal silenzio della CFCG nei confronti della sua corrispondenza non
può essere sufficientemente dedotta alcuna rassicurazione o compor-
tamento dell'amministrazione suscettibili di fare nascere nell'ammini-
strato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124, consid. 4). Ciò posto,
non è criticabile che la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del
29 marzo 2006 abbia costituito motivo d'attivarsi per l'autorità inferiore.
La censura della violazione del principio della buona fede è pertanto
infondata.
6.
La ricorrente solleva infine la violazione del principio della proporzio-
nalità e sostiene che la misura oggetto della decisione querelata è ec-
cessiva. La critica è insostenibile. Una delle componenti del principio
della proporzionalità vuole che la misura restrittiva scelta appaia come
un mezzo necessario, efficace ed adeguato per realizzare, tutelando il
più possibile la libertà del singolo, lo scopo d'interesse pubblico ricer-
cato e non ecceda quanto è indispensabile per conseguirlo (DTF 125 I
474, consid. 3; DTF 109 Ia 33, consid. 4). La CFCG ha dato alla ricor-
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rente sin dall'inizio occasione per determinarsi sulle modalità di cam-
biamento invitandola nell'ottobre 2006 ad indicare tempi e modi con
cui si sarebbe adattata alle disposizioni di legge. La CFCG ha espres-
so disponibilità sulla tempistica per l'attuazione del cambiamento in
modo da renderlo più razionale possibile dal punto di vista dei costi.
La CFCG non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ordi-
nando alla ricorrente il divieto di usare la denominazione “grand
casinò” ritenuto anche il catalogo di possibilità che la legge gli offre in
caso di violazione della legge o di altre irregolarità volte a ripristinare
lo stato legale. Il divieto pronunciato nella cifra 1 del dispositivo
impugnato è quindi la misura atta e necessaria per ripristinare la
situazione legale ed essa risulta senz'altro adeguata.
7.
Riassumendo, le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte rivela-
te infondate. Il ricorso deve essere respinto, con conseguente confer-
ma del divieto all'uso della denominazione "grand casinò".
8.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
(art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi
(art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2).
La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della
difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della
situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Ritenuto quanto
precede la ricorrente è da considerare parte soccombente, per cui le
spese di procedura sono messe a suo carico (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1
segg. del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr.
3'000.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato
con l'anticipo di fr. 4'000.- da lei versato il 9 novembre 2007. La
differenza di fr. 1'000.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in
giudicato della presente sentenza.
Non si concedono ripetibili ad autorità federali (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2.
Le spese processuali, di fr. 3'000.-, sono poste a carico della ricorren-
te. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 4'000.-. La differen-
za di fr. 1'000.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudi-
cato della presente sentenza.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario; allegato foglio indirizzo di pagamento);
- autorità inferiore (n. di rif. G502-0063/Scr; atto giudiziario);
- Dipartimento federale di giustizia e polizia (atto giudiziario).
Il Presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
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B-6937/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte -
i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art.
42 LTF).
Data di spedizione: 1 ottobre 2008
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