B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-7059/2010
S e n t e n z a d e l 1 4 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Jean-Luc Baechler,
cancelliera Barbara Schroeder De Castro Lopes.
Parti
A._____________,
c/o X.__________SA ,
patrocinata dall'avv. Romina Biaggi, Studio legale avv. Luigi
Mattei, ___________,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Riconoscimento di un diploma estero.
B-7059/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 6 luglio 2006 A._________(in seguito ricorrente) ha ottenuto presso
la scuola Y._________ a Z.________ (Italia) l'attestato di abilitazione
dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico dopo una formazione biennale
con 1152 ore annue. Il 30 giugno 2009 la ricorrente ha conseguito il
diploma di optometrista presso l'istituto superiore centro di formazio-
ne professionale ottici e optometristi a N.________ (Italia) dopo una
ulteriore formazione biennale con 320 / 352 ore annue.
B.
A partire dal 5 settembre 2006 la ricorrente veniva assunta con man-
sione di aiuto ottico presso la F._______ S.p.a. a G._______ (Italia).
In seguito, la ricorrente continuava ad essere impiegata presso la
F.________ S.P.A. a L._________ (Italia, 2007) e a N._______(Italia,
2008) con mansione di ottica (2007) e – secondo le indicazioni della
ricorrente nel suo curriculum vitae (doc. 9.6. degli atti preliminari) -
responsabile del reparto di applicazioni di lenti a contatto morbide e
rigide o gas-permeabili (2008). Dal 1° settembre 2008 la ricorrente
opera con l'incarico di ottico e assistente alla parte optometrica pres-
so la X._________SA a ___________B. (Svizzera, TI). Secondo il
certificato di lavoro intermedio della X._________ SA del 7 dicembre
2009 le sue mansioni comprendono l'applicazione lenti a contatto,
l'esecuzione di esami della vista e tutto quello che può riguardare il
ramo dell'optometria e della contattologia, la vendita di occhiali come
anche di strumenti ottici e di misura e la relativa consulenza, i mon-
taggi, le riparazioni, il controllo dei lavori, nonché tutto ciò che può ri-
guardare il ramo dell'ottica ed infine anche le attività contabili e di
amministrazione del centro ottico.
C.
Con domanda del 22 dicembre 2009 la ricorrente ha chiesto all'Uffi-
cio federale della formazione e della tecnologia (in seguito: UFFT, au-
torità inferiore) di riconoscere il suo attestato di optometrista equipol-
lente a un diploma federale di ottico.
D.
Con decisione del 6 aprile 2010 l'autorità inferiore ha comunicato alla
ricorrente che, tenuto conto dell'esperienza professionale di ottico
acquisita in Italia e in Svizzera, il suo attestato di abilitazione all'eser-
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cizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito il 6 luglio 2006
era ritenuto equipollente ad un attestato federale di capacità di ottico.
Contemporaneamente l'UFFT ha informato la ricorrente che non ap-
pena l'esperto incaricato avesse espresso il suo parere circa il corso
di optometria da essa frequentato, l'UFFT avrebbe giudicato se l'atte-
stato in optometria poteva essere riconosciuto equipollente ad un di-
ploma federale di ottico.
E.
Con decisione del 10 settembre 2010 l'autorità inferiore ha subordi-
nato il riconoscimento del diploma di optometrista italiano con il di-
ploma federale di ottico al superamento di una misura di compensa-
zione. Secondo l'UFFT dal paragone della formazione della ricorrente
colla formazione svizzera si evince che l'assenza di qualifica della ri-
corrente nelle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica gene-
rale e strumenti" costituisce una differenza sostanziale ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18
giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconosci-
mento della formazione professionale, che integra la direttiva
89/48/CEE (GU L 209 del 24.7.1992; qui di seguito: Direttiva
92/51/CEE). La formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140
ore di insegnamento della materia "anatomia e fisiologia oculare" e
240 della materia "ottica generale e strumenti". Per ottenere il ricono-
scimento col diploma federale di ottico la ricorrente può scegliere tra
una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento di nove mesi. In
seguito al tirocinio degli esperti della Fachhochschule Nordwe-
stschweiz verificherebbero le conoscenze teoriche e pratiche della ri-
corrente nelle suddette materie. Vista la mancanza di esperti italofo-
ni, sia la prova attitudinale sia la verifica successiva al tirocinio, si
svolgerebbero, a scelta della ricorrente, in tedesco o in francese.
F.
Quest'ultima decisione dell'autorità inferiore è stata impugnata dalla
ricorrente il 27 settembre 2010. Implicitamente ella chiede di annulla-
re la decisione del 10 settembre 2010 e di riconoscere il suo attestato
di optometrista equipollente ad un diploma federale di ottico incondi-
zionatamente, cioè senza l'obbligo di sottoporsi a una misura di com-
pensazione.
La ricorrente rileva che l'UFFT si sarebbe basato unicamente sul pia-
no di formazione di optometria e non avrebbe richiesto e tenuto in
considerazione quello in ambito ottico. In tal caso la ricorrente è
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dell'opinione che l'UFFT avrebbe potuto accertare che le materie
mancanti indicate erano state studiate ed apprese nel precedente pe-
riodo di formazione obbligatoria in ottica, cioè durante gli anni 2004-
2006, presso la scuola Y._______ a Z.________.
Il 23 novembre 2010 la ricorrente, ormai patrocinata dall'avvocato
Romina Biaggi, ha inoltrato una richiesta di riesame all'UFFT, a cui
quest'ultimo non avrebbe dato una risposta.
G.
Tuttavia, con scritto del 9 dicembre 2010 l'autorità inferiore ha infor-
mato lo scrivente Tribunale che stava effettuando un riesame dei
contenuti della formazione della ricorrente tramite un perito.
H.
Con ordinanza del 9 novembre 2010 questo Tribunale ha invitata
l'autorità inferiore a inoltrare una risposta al ricorso entro il 9 dicem-
bre 2010, termine in seguito prorogato fino al 13 gennaio 2011. La
seconda domanda di proroga, impostata il 14 gennaio 2011, non po-
teva pertanto essere accolta.
I.
Con presa di posizione tardiva del 25 gennaio 2011 l'autorità inferiore
ribadisce che le lacune nelle materie indicate costituirebbero a suo
avviso delle differenze sostanziali tra la formazione in Italia e quella
in Svizzera. Inoltre precisa di aver esaminato i contenuti della forma-
zione della ricorrente in base al Decreto Ministeriale (italiano) del 28
ottobre 1992 che all'allegato 2 elenca le materie e le ore settimanali
di insegnamento del corso di abilitazione all'esercizio dell'arte ausilia-
ria di ottico seguito dalla ricorrente. Pertanto l'UFFT sarebbe stato in
grado di valutare la richiesta della ricorrente senza dover contempla-
re il programma di formazione dell'Istituto Y._______ a Z.________. A
suo avviso e da quanto indicato nel modulo di domanda di ricono-
scimento spettava inoltre alla ricorrente fornire il programma di for-
mazione e d'esame dell'istituto di formazione. L'autorità inferiore non
contesta la frequentazione da parte della ricorrente del corso di "ana-
tomia e fisiologia oculare" e "ottica generale e strumenti". Tuttavia le
rimprovera di non aver sufficientemente approfondito queste materie
durante la formazione di ottico. Inoltre, esse [non] sarebbero state
trattate durante il corso di optometria. Anche in Svizzera le materie
indicate sarebbero trattate già durante la formazione di ottico, ma sa-
rebbero poi approfondite durante la formazione superiore di ottico.
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L'UFFT precisa inoltre che i temi "basi in fisiologia generale", "fisio-
logia dell'organo visivo" e "reazione alle sostanze farmacologiche"
nella materia "anatomia e fisiologia oculare" non sarebbero stati trat-
tati dalla ricorrente. Per quanto concerne la materia "ottica generale e
strumenti" gli strumenti ottici per l'osservazione (lenti d'ingrandimen-
to, biomicroscopi, cannocchiali, binocoli, oculari, cheratometri ecc.)
non sarebbero praticamente stati trattati durante la formazione della
ricorrente. Secondo l'autorità inferiore mancherebbero anche i temi in
ottica generale "lenti sottili e lenti spesse" e "combinazione di lenti".
J.
Con replica del 28 marzo 2011 la ricorrente riconferma esplicitamente
la richiesta formulata solo implicitamente nel suo ricorso del 27 set-
tembre 2010 (cfr. sopra, F) e critica la mancata contemplazione della
formazione da lei svolta concretamente presso l'Istituto Y._______ a
Z.________. Lo stesso Decreto Ministeriale (italiano) del 28 ottobre
1992 prevedrebbe la possibilità di variazioni da regione a regione. La
ricorrente spiega che secondo la dichiarazione della Dottoressa
O.________ del Centro di formazione a N._______ la formazione
che viene richiesta ai corsisti in optometria presso tale istituto sareb-
be più approfondita rispetto a quella di base di cui al Decreto Ministe-
riale perché le competenze della professione di ottico si sarebbero
nel frattempo evolute. La ricorrente specifica inoltre che avrebbe in
realtà seguito tutte le materie sopra indicate (v. sopra, lett. i.). All'Isti-
tuto Y._______ di Z._______, sarebbero stati trattati i temi "fisiologia
dell'organo visivo o della visione", "lenti sottili e lenti spessi" "e com-
binazione di lenti". Anche il tema "strumenti d'ottica per l'osservazio-
ne" sarebbe stato insegnato nell'ambito della formazione biennale di
ottica. Nonostante non siano contemplati nel programma, tali argo-
menti sarebbero stati ripresi anche nel successivo corso di optome-
tria, in modo da omogeneizzare la formazione dei corsisti. I temi "basi
in fisiologia generale" e "reazione alle sostanze farmacologiche o
farmacologia" sarebbero poi stati trattati nell'ambito del piano di stu-
dio di optometria, sia nell'ambito del corso "Microbiologia-
Immunologia", sia in quello di "Patologia Oculare". In allegato la ricor-
rente trasmette allo scrivente Tribunale dichiarazioni varie di profes-
sori di entrambi gli istituti di formazione che confermano le asserzioni
della ricorrente. Infine, la ricorrente aggiunge anche una comunica-
zione del presidente dell'Associazione ottici del Cantone Ticino, se-
condo cui la documentazione della ricorrente "dovrebbe andare in-
contro alle richieste fatte da Berna per il riconoscimento dei suoi di-
plomi".
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Pagina 6
K.
Nella presa di posizione del 29 aprile 2011 l'autorità inferiore ribadi-
sce essenzialmente gli argomenti presentati nella sua precedente
comparsa sostenendo inoltre che in Italia soltanto la formazione e la
professione di ottico sono regolamentate, mentre ciò non sarebbe il
caso per la formazione e la professione di optometrista. L'UFFT è i-
noltre dell'opinione che la ricorrente spiegherebbe nella succitata re-
plica di aver trattato le materie "anatomia e fisiologia oculare" e "otti-
ca generale e strumenti" unicamente durante la formazione biennale
di ottico, ma non durante la specializzazione in optometria. L'autorità
inferiore sostiene inoltre che nell'ambito della formazione di ottico di-
plomato in Svizzera le conoscenze in "ottica e strumenti" (440 ore di
formazione) e in "anatomia e fisiologia oculare" (180 ore di formazio-
ne) vengono approfondite. Infine, secondo l'UFFT le lacune della ri-
corrente nelle materie indicate non potrebbero essere colmate da un
periodo di lavoro in un campo affine alla formazione di ottico diploma-
to perché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attività di optome-
trista in Italia dopo il conseguimento dell'attestato di optometrista.
Inoltre, nel Cantone Ticino, solamente i titolari del diploma federale di
ottico, o di un titolo riconosciuto equipollente, potrebbero esercitare
l'attività riservata all'ottico diplomato.
L.
Con scritto non sollecitato del 4 maggio 2012 la ricorrente inoltra un
certificato di lavoro attualizzato del 30 aprile 2012 che – oltre ad una
conferma delle mansioni indicate qui sopra (cfr. lett. b) - menziona
anche degli stages svolti dalla ricorrente presso il Laboratorio Centra-
lizzato di X.______SA, la logistica e nella vendita diretta dei vari cen-
tri ottici, così come una formazione interna sulla cultura aziendale.
M.
Nella sua presa di posizione del 31 maggio 2012 l'UFFT rileva che
sia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle quali-
fiche professionali (GU L 255 del 30.09.2005) che ai sensi della Diret-
tiva 92/51/CEE per "esperienza professionale" si intende l'esercizio
effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è stato conse-
guito il diploma per il quale il riconoscimento è stato postulato. Anche
se la ricorrente dimostrasse di aver esercitato la professione sotto la
sorveglianza di un ottico diplomato per un periodo di nove mesi in
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Svizzera, spetterebbe – soggiunge l'UFFT- agli esperti verificare le
conoscenze pratiche e teoriche della ricorrente nelle materie indicate.
N.
Con scritto non sollecitato del 18 giugno 2012 la ricorrente comunica
la sua intenzione di voler trasmettere un ulteriore documento concer-
nente la sua attività professionale in risposta agli argomenti sollevati
dall'autorità inferiore nella sua lettera del 31 maggio 2012. Visto che
questo Tribunale non riteneva opportuno estendere ulteriormente lo
scambio di scritti, ciò che avrebbe potuto prolungare inutilmente la
procedura, la richiesta di assegnarle un termine per produrre questi
documenti è stata respinta dal Tribunale amministrativo federale con
ordinanza del 20 giugno 2011.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione
scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per
l'esito della vertenza.
Diritto:
1. Entrata in materia
La decisione dell'UFFT del 10 settembre 2010 è una decisione ai sensi
dell'art. 5 cpv. lett. c della Legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). Fatta eccezione per le decisioni
previste all'art. 32 delle Legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro siffatte decisioni prese dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata
ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica
della stessa. La stessa ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Il termine e la forma del ricorso sono osservati con la missiva raccoman-
data del 27 settembre 2010 (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), la rappresen-
tante ha giustificato i suoi poteri con una procedura scritta (art. 11 PA),
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato en-
tro il termine stabilito (art. 63 cpv. 4 PA) cosicché i rimanenti presupposti
processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss. PA).
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Pagina 8
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1. Oggetto della controversia
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale
applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è quindi
vincolato in nessun caso né dai motivi del ricorso né dalla decisione im-
pugnata (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Con il deposito del ricorso la trattazione
della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all'autorità di ricor-
so (art. 54 PA).
Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale
l'oggetto del ricorso è rappresentato unicamente dalla decisione dell'auto-
rità inferiore impugnata dalla ricorrente o da ciò che in base ad una cor-
retta applicazione della legge sarebbe dovuto essere oggetto della deci-
sione (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, § 2, I., 1.2.7, n. 2.7,
pag. 25).
Nel presente caso la ricorrente ha inoltrato una richiesta di equipollenza
del suo diploma di optometria con una formazione professionale superio-
re (livello terziario B). In risposta a tale richiesta l'UFFT ha emanato due
decisioni. Con decisione del 6 aprile 2010 l'attestato di abilitazione all'e-
sercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito dalla ricorrente il
6 luglio 2006 era stato ritenuto equipollente ad un attestato federale di
capacità di ottico. La seconda decisione del 10 settembre 2010, impugna-
ta in seguito dalla ricorrente, comunicava alla stessa che il riconoscimen-
to del suo diploma italiano equipollente al diploma federale di ottico era
subordinato alla riuscita di una misura di compensazione. L'oggetto della
lite è quindi limitato alla questione dell'equipollenza del diploma di opto-
metria ottenuta dalla ricorrente con il diploma federale di ottico. Ne con-
segue che il riconoscimento dell'equipollenza del attestato di abilitazione
all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico conseguito il 6 luglio 2006
a Z._______ con un attestato federale di capacità, oggetto della decisio-
ne non impugnata dell'UFFT del 6 aprile 2010, di principio, non è oggetto
di controversia nella procedura di ricorso davanti allo scrivente Tribunale.
Tuttavia, si evince dagli atti che tale divisione della procedura è stata in-
trapresa dall'autorità inferiore alla sua propria iniziativa. Inoltre, l'UFFT ha
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Pagina 9
comunicato contemporaneamente che, con la decisione del 6 aprile 2010,
non ci si sarebbe ancora pronunciato sull'equipollenza del diploma di op-
tometria della ricorrente con il diploma federale di ottico. Visto che la divi-
sione della procedura non è stata scelta dalla ricorrente, rimane in ogni
caso possibile valutare adeguatamente gli argomenti della ricorrente rela-
tivi alla formazione ottica a Z._________ riguardo all'oggetto della lite
cioè l'equipollenza del suo diploma in optometria con il diploma federale
di ottico, anche se la decisione del 6 aprile 2010 fosse considerata passa-
ta in giudicato.
2.2. Base legale delle censure della ricorrente
La ricorrente censura, in sostanza, che il confronto tra la formazione da
lei effettuata in Italia e la formazione richiesta in Svizzera per svolgere
l'attività in questione non sia stato effettuato in modo corretto, ma in base
ad un apprezzamento carente di diversi elementi. Il ricorso è basato
quindi su censure ai sensi dell'art. 49 lett. a PA (lesione del diritto federale
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e dell'art. 49
lett. b (accertamento inesatto o incompleto dei fatti).
3. Base legale nazionale del riconoscimento dei diplomi esteri
La presente fattispecie rientra nella sfera d'applicazione della legge fede-
rale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS
412.10). Giusta l'art. 2 LFPr, per tutti i settori della formazione professio-
nale, escluse le scuole universitarie, la LFPr disciplina: (a.) la formazione
professionale di base, compresa la maturità professionale; (b.) la forma-
zione professionale superiore; (c.) la formazione professionale continua;
(d.) le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli (art. 2
cpv. 1 lett. a-d LFPr).
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati
esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazio-
ne della presente legge (art. 68 cpv. 1 LFPr). Per promuovere la coopera-
zione e la mobilità internazionali nella formazione professionale, il Consi-
glio federale può concludere di moto proprio accordi internazionali (art. 68
cpv. 2 LFPr). Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione,
sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza (art. 65 cpv.
1 LFPr). Con il rilascio dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla forma-
zione professionale (OFPr; RS 412.101), il Consiglio federale ha adem-
piuto tale mandato. All'art. 69 OFPr è previsto che l'Ufficio federale rico-
nosce i diplomi e i certificati esteri, se sono date determinate condizioni
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(art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 OFPr). Sono fatti salvi gli accordi internazionali (art.
69 cpv. 4 OFPr).
4. Base legale internazionale del riconoscimento dei diplomi esteri
(ALCP)
4.1. Sistema generale dell'ALCP
Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sul-
la libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681; qui di segui-
to ALC o accordo), accordo che è stato approvato dall'Assemblea federa-
le l'8 ottobre 1999 e entrato in vigore il 1° giugno 2002.
L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e
di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento
quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti
contraenti (art. 1 lett. a).
L'accordo non regola l'ammissione ai cicli di formazione speciali e post-
diploma nella forma di un riconoscimento accademico, bensì solamente
l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qua-
lifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di
una professione negli stati contraenti (Messaggio del Consiglio federale
del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra
la Svizzera e la CE [FF 1999 5092, 5118 e 5301 ss]; RUDOLF NATSCH,
Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Thürer/
Weber/Zäch (ed.), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, ein Handbuch, Zurigo
2002, pag. 195 ss.).
All'art. 2 ALC è garantito il principio della non-discriminazione, conforme-
mente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea
hanno il diritto di non essere discriminati nell'applicazione dell'accordo a
causa della loro nazionalità.
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della
Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio,
nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conforme-
mente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il ricono-
scimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordina-
mento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle
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parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e
dell'esercizio di queste nonché di prestazione di servizi (art. 9 ALC).
Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accor-
do comprende unicamente quelle attività professionali che sono regola-
mentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali per le quali
l'accesso o l'esercizio o una delle modalità d'esercizio in uno Stato con-
traente siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante dispo-
sizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo
di formazione o attestato di competenza (art. 1 lett. f della direttiva
92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo si-
stema generale di riconoscimento della formazione professionale che in-
tegra la direttiva 89/48/CEE [GU L 209 del 24.7.1992, p. 25], qui di segui-
to: direttiva 92/51/CEE). Per contro le professioni non regolamentate pos-
sono essere esercitate liberamente e, di conseguenza, per esse non si
pone più la questione del riconoscimento del diploma. In effetti, spetta u-
nicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professionali sono
sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (cfr. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale B-6599/2008 del 29 novembre 2010, consid.
4.1 con ulteriori indicazioni).
4.2 ALCP applicabile alla fattispecie
Visto che la ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma italiano al
fine di esercitare la professione di ottico - optometrista o di ottico diploma-
to (cfr. riguardante la terminologia la sentenza del Tribunale amministrati-
vo federale B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.5), va rimar-
cato che in Svizzera detta professione è regolamentata a livello cantonale
(cfr. l'elenco dell'UFFT delle professioni / attività regolamentate in Svizze-
ra [febbraio 2012], on-line sul sito dell'UFFT >
riconoscimento dei diplomi esteri > procedura di riconoscimento, consul-
tato 03.04.2012; cfr. per il Cantone del Ticino il regolamento concernente
l'esercizio dell'ottica del 9 marzo 1994, RLTI 6.1.4.5; cfr. la sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-2756/2009 del 15 novembre, consid.
3.2.3 con ulteriori indicazioni), per cui l'ALC trova di principio applicazione
alla presente fattispecie.
4.3 Sistema generale di riconoscimento dei diplomi esteri ripreso
nell'ALCP
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Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi esteri ripreso nell'ALC è
fondamentalmente rappresentato dalla direttiva 92/51/CEE succitata e
dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad
un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni
(GU L 19 del 21.1.1989, pag.16; qui di seguito: direttiva 89/48CEE). Sic-
come la ricorrente richiede l'equipollenza del suo diploma d'optometria col
diploma federale di ottico e che le formazioni rispettive sono da collocare
al livello postsecondario di una durata inferiore a tre anni, la presente fat-
tispecie rientra nella sfera d'applicazione della direttiva 92/51/CEE (cfr.
sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8620/2007 del 10 luglio
2008, consid. 5.5).
5. Disamina relativa alle condizioni di riconoscimento dell'equipol-
lenza stabilite nell'accordo
S'impone di delineare di seguito le condizioni di riconoscimento dell'equi-
pollenza stabilite nell'accordo.
5. 1. Diritto di esercitare la professione relativa nel Paese di prove-
nienza
Il sistema di riconoscimento istituito dall'accordo si basa fondamental-
mente sul concetto di "professione" e non su quello di "formazione" (FRÉ-
DÉRIC BERTHOUD, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen
der Schweiz und der EU, in: Thürer/Weber/Portmann/Kellerhals (ed.), Bi-
laterale Verträge I & II Schweiz-EU, Zurigo 2007, pag. 258). Esso pre-
suppone quindi che il richiedente sia già inserito nel mondo professionale
nel suo paese d'origine, oppure che sia in possesso di tutti i requisiti che
gli permettono di esercitare la sua professione. Il criterio di base per l'ap-
plicazione del sistema di riconoscimento istituito nell'Unione europea è in-
tegrato nell'ALC e si identifica quindi nel presupposto che tutto ciò che un
richiedente ha il diritto di esercitare professionalmente nel suo Paese de-
ve poterlo fare anche in un altro Stato contraente, con la conseguenza
che il Paese accogliente deve accordare l'equipollenza a una formazione
"proveniente" da un'altro Stato contraente con la formazione necessaria
nel Paese accogliente per poter svolgere l'attività in questione (cfr. BER-
THOUD, op. cit., pag. 265).
5.2. Professione regolamentata nel Paese di provenienza e criterio di
compensazione in caso contrario
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Se il richiedente ha il diritto di esercitare la sua professione nello Stato
proveniente occorre verificare di seguito se l'esercizio della professione in
questione è regolamentato nel suo Paese. In caso contrario, bisogna e-
saminare se il migrante è in possesso di un titolo che sancisce una for-
mazione regolamentata. In tale ipotesi, si deve poi controllare se la for-
mazione estera verte su materie sostanzialmente diverse da quelle tratta-
te nell'ambito della formazione svizzera (BERTHOUD, op. cit., pag. 266).
Se il migrante non dovesse disporre di un titolo di formazione che sanci-
sce una formazione regolamentata, le autorità dello Stato ospitante devo-
no prendere in considerazione se il richiedente ha esercitato a tempo
pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni nel
Paese proveniente in possesso di un titolo di formazione rilasciato da
un'autorità di tale Stato, designata conformemente alle disposizioni rego-
lamentari di quest'ultimo e da cui risulti che il titolare ha seguito con suc-
cesso un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno (cfr.
art. 3 lett. b primo comma della direttiva 92/51/CEE; cfr. BERTHOUD, op.
cit., pag. 266). Da questo si evince che lo Stato accogliente può rifiutare
che un richiedente che ha il diritto di esercitare una professione non rego-
lamentata con un titolo di formazione non regolamentato nello Stato pro-
veniente acceda a tale professione se non dispone di una esperienza
professionale di almeno due anni ai sensi dell'art. 1 lett. h della direttiva
92/51/CEE (cfr. BERTHOUD, op. cit., pag. 266).
Dopo la disamina delle questioni summenzionate occorre confrontare le
rispettive formazioni.
Confronto delle formazioni rispettive
5.3. Conseguenza giuridica in caso di durata inferiore della forma-
zione estera
Quando questo paragone rivela che la durata della formazione è inferiore
di almeno un anno a quella prescritta nello Stato accogliente, quest'ultimo
può esigere che il richiedente provi di possedere un'esperienza profes-
sionale (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a della Direttiva 92/51/CEE). La durata mas-
sima dell'esperienza professionale richiesta non può oltrepassare il dop-
pio del periodo di formazione mancante o il periodo mancante allorché
questo riguarda un periodo di attività professionale pratica svolto sotto la
guida di un professionista qualificato (cfr. art. 4 cpv. 1lett. a, primo com-
ma, primo e secondo trattino della direttiva 92/51/CEE). L'esperienza pro-
fessionale richiesta non può comunque superare quattro anni.
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5.4. Conseguenza giuridica in caso di differenza sostanziale nel con-
tenuto della formazione estera
Quando da questo confronto si evince che la formazione ricevuta all'este-
ro verte su materie teoriche e / o pratiche sostanzialmente diverse da
quelle prescritte nello Stato ospitante, quest'ultimo può esigere che il ri-
chiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga a una prova
attitudinale (cfr. art. 4 cpv. 1lett. b della Direttiva 92/51/CEE). In questo
caso lo Stato ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra le due
misure di compensazione.
Onere della prova
Da un punto di vista formale è da notare che alle autorità dello Stato ospi-
tante incombe l'onere della prova (cfr. BERTHOUD, op. cit. pag. 267; NINA
GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, Zurigo, Basilea,
Ginevra 2010, pag. 76). Esse devono provare che ci sono delle differenze
sostanziali tra la formazione estera e la formazione richiesta nel Paese
ospitante. Al migrante può essere tuttavia richiesto di fornire qualsiasi in-
formazione utile sulla formazione ricevuta.
Interpretazione restrittiva della materia sostanzialmente diversa
Per poter ricorrere alla possibilità di una misura di compensazione, la dif-
ferenza fra le due formazioni deve essere talmente sostanziale da impe-
dire l'esercizio corretto della professione in questione nello Stato ospitan-
te. Il concetto della materia sostanzialmente diversa o della differenza so-
stanziale è un concetto giuridico indeterminato. Tuttavia, per poter garan-
tire il buon funzionamento del sistema si può partire dal principio che det-
to concetto dev'essere interpretato in maniera restrittiva (cfr. BERTHOUD,
op. cit., pag. 267).
6. Situazione di diritto e di fatto rilevante in sede di ricorso
Modifiche di diritto
Prima di applicare i criteri poc'anzi menzionati (cfr. consid. 5.1-5.4) alla
presente fattispecie è da notare che durante la procedura davanti allo
scrivente Tribunale le norme giuridiche e la situazione di fatto hanno subi-
to un'evoluzione. Le modifiche di diritto riguardano in primo luogo la for-
mazione di ottico - optometrista in Svizzera visto che il regolamento d'e-
same professionale superiore per ottici del 12 giugno 1991 (in seguito:
regolamento d'esame) è infatti abrogato il 31 dicembre 2011 e sostituito
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dal regolamento del 1 settembre 2009 concernente la formazione e gli
esami per il titolo di "Bachelor of Science in Optometry", rilasciato dalla
Scuola universitaria professionale (SUP) Nordwestschweiz (FHNW). In
secondo logo, le modifiche legali concernono l'ALC: Con decisione
2/2011 del 30 settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l'ALC ha
stabilito l'applicazione provvisoria a partire dal 1° novembre 2011 della di-
rettiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settem-
bre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L
255 del 30.9.2005, pag. 22), ad eccezione del titolo II. Questa Direttiva
consolida e abroga, fra le altre, anche le direttive 89/48/CEE e 95/51/CEE
(cfr. sopra, consid. 4.3.).
Nuovi elementi di fatto
Dal certificato di lavoro del 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente con-
tinua la sua attività professionale presso la Swiss Quality Vision. Si può
pertanto ritenere che l'esperienza professionale della ricorrente continui
ad accrescersi a partire dalla data del rilascio della decisione impugnata.
Occorre pertanto determinare nella fattispecie quale situazione di fatto e
di diritto vanno considerate rilevanti in sede di ricorso.
6.1. Diritto applicabile
In linea di massima, la legalità di una decisione amministrativa si giudica
in considerazione del diritto in vigore o applicabile al momento in cui vie-
ne pronunciata. Modificazioni entrate in vigore durante la procedura ricor-
suale sono irrilevanti, a meno che ragioni imperative impongano di pren-
dere in considerazione la nuova situazione di diritto nell'interesse pubbli-
co preponderante (cfr. DTF 126 II 522, consid. 3b/aa). Nella fattispecie
non è possibile intravedere tale motivo imperativo considerando che le
modifiche rilevanti apporteranno sicuramente alcuni miglioramenti alla
formazione ottica-optometrista in Svizzera e comprendono una moderniz-
zazione del sistema di riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera e l'Unio-
ne europea, ma non possono essere considerate fondamentali per la sa-
lute pubblica o il funzionamento dell'ALC (cfr. informazione dell'UFFT
pubblicata on-line sul sito dell'UFFT temi >
riconoscimento dei diplomi esteri > base legale > direttiva 2005/36/CE,
consultato 05.04.2012). Neanche dal semplice fatto che le modifiche le-
gali effettuate possano avere delle conseguenze per l'esito di questa sen-
tenza, si evince una ragione imperativa che giustificherebbe eccezional-
mente la loro rilevanza. Ne consegue pertanto che occorre applicare alla
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presente fattispecie le norme in vigore al momento del rilascio della deci-
sione, ovverosia il 10 settembre 2010.
6.2. Situazione di fatti rilevante
Per quanto riguarda invece la situazione dei fatti occorre ritenere che lo
scrivente Tribunale non è vincolato dall'accertamento operato al riguardo
dall'autorità inferiore (cfr. art. 49 lett. b PA, art. 54 PA; OLIVER ZIBUNG / E-
LIAS HOFSTETTER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea, Gi-
nevra 2009 (qui di seguito: Praxiskommentar), art. 49, n. 34, pag. 991;
HANSJÖRG SEILER in: Praxiskommentar, art. 54, n. 19, pag. 1060). Ne
consegue che lo scrivente Tribunale è abilitato a considerare fatti poste-
riori all'emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 126 II 522, con-
sid. 3b/bb), sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3827/2010
del 14 dicembre 2011, consid. 6.1). Nella fattispecie s'impone di conse-
guenza valutare l'esperienza professionale conseguita della ricorrente du-
rante la procedura di ricorso.
6.3 Considerazione delle allegazioni tardive
Infine, è anche da rilevare in questo contesto che giusta l'art. 32 cpv. 2 PA
lo scrivente Tribunale può tenere conto delle allegazioni tardive presenta-
te dalle parti con scritti del 25 gennaio 2011 (autorità inferiore, cfr. fatti,
lett. I) e del 4 maggio 2012 (ricorrente, cfr. fatti, lett. L), purché sembrino
decisive. Se ciò è il caso verrà determinato individualmente nei conside-
randi seguenti.
7. Disamina concreta relativa alle condizioni di riconoscimento
dell'equipollenza del diploma della ricorrente
7.1. Optometria in Italia: professione libera
Come constatato tra l'altro anche dall'autorità inferiore nella sua presa di
posizione del 29 aprile 2011 la professione di optometrista non gode at-
tualmente di regolamentazione legislativa in Italia ed è da considerarsi li-
bera (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2756/2009 del
15 novembre 2010, consid. 3.2.2 con ulteriori indicazioni). In base alle
normative attuali la professione di optometrista si inserisce tra le attività
riservate per legge ai medici oculisti e le attività legalmente definite e affi-
date all'ottico: "Di conseguenza non può considerarsi preclusa all'optome-
trista l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e
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vendere - senza preventiva ricetta medica occhiali e lenti correttive non
solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma - al contrario dell'ottico - an-
che nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia" (sentenza della
Corte Suprema di Cassazione [italiana] n. 27853 dell'11 luglio 2001, in).
Anche se si possano individuare percorsi di formazione tipici per la spe-
cializzazione in optometria (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale B-2756/2009 del 15 novembre 2010, consid. 3.2.2 con ulteriori in-
dicazioni), neanche la formazione di optometrista è attualmente regola-
mentata in Italia. Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.2) occorre per-
tanto esaminare di seguito se la ricorrente ha esercitato per due anni a
tempo pieno tale professione nel Paese di provenienza.
7.2 Adempimento del criterio di compensazione ai sensi dell'art. 3
lett. b della Direttiva 92/51/CEE: 2 anni di esercizio della professione
Dagli atti si evince che la ricorrente dispone di una certa esperienza prati-
ca e lavorativa nell'ambito ottico-optometrico conseguita in Italia e in
Svizzera (cfr. sopra fatti, lett. b). Occorre analizzare di seguito se questa
esperienza pratica va equiparata a un esercizio della professione rilevan-
te ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Secondo questo ar-
ticolo, l'esperienza professionale da valutare deve rispettare i seguenti
criteri:
- il richiedente deve essere in possesso di un titolo di formazione rila-
sciato da un'autorità competente di uno Stato contraente designata
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed am-
ministrative di quello Stato
- da questo titolo deve risultare che il titolare ha seguito con successo
und ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un anno
- una condizione di accesso a questo ciclo di studi è quella di aver
portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere
all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale for-
mazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecon-
dari
- il richiedente deve aver esercitato a tempo pieno tale professione
per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato contra-
ente.
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Inoltre è da notare che l'esperienza professionale è definita all'art. 1 lett. h
come segue: "l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questio-
ne in uno Stato [contraente]."
7.2.1 Questione preliminare 1: Determinazione del momento rilevan-
te a partire dal quale l'esperienza professionale effettuata può esse-
re considerata un esercizio della professione: durante o dopo la
formazione?
Differenza di significato fra i testi autentici
Prima di esaminare se il titolo di formazione della ricorrente corrisponde
ai criteri appena elencati occorre determinare a partire da quale momento
l'esercizio della professione è da prendere in considerazione ai sensi
dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. Più concretamente si tratta di
rispondere alla questione se anche l'esperienza lavorativa effettuata du-
rante la formazione di optometria o soltanto l'esperienza pratica effettuata
dopo l'ottenimento del rispettivo titolo risponde ai criteri sopra menzionati.
Al riguardo è da notare che le varie versioni linguistiche della direttiva non
sono identiche. Nella versione italiana si legge: "se il richiedente ha eser-
citato a tempo pieno tale professione per due anni […], ed è in possesso
di uno o più titoli di formazione:[…]" (parola evidenziata dal Tribunale
amministrativo federale). La versione tedesca invece recita: "wenn der
Antragsteller diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang […] ausgeübt hat,
[…], sofern der Betreffende dabei im Besitz von einem oder mehreren
Ausbildungsnachweisen war, […]" (parole evidenziate dal Tribunale am-
ministrativo federale). La versione francese stabilisce che: "si le deman-
deur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, […], en
détenant un ou plusieurs titres de formation:[…]" (parole evidenziate dal
Tribunale amministrativo federale). Infine, la versione inglese recita: "if the
applicant has pursued the profession in question full-time for two years,
[…], and possesses evidence of education and training which: […]" (paro-
la evidenziata dal Tribunale amministrativo federale).
Trattandosi di una professione libera nello Stato di provenienza, la ver-
sione italiana e la versione inglese permettono anche un'interpretazione
secondo la quale l'esperienza pratica rilevante ai sensi di questo articolo
può essere effettuata anche prima dell'ottenimento del titolo formativo o
durante la formazione rispettiva. Le altre versioni linguistiche summen-
zionate qui sopra lasciano invece chiaramente intendere che l'esperienza
da considerare è unicamente quella dopo dell'ottenimento del diploma.
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Applicazione delle regole generali del diritto internazionale pubblico
Visto che ciascun testo fa ugualmente fede e che la questione non è stata
chiarita né dal Tribunale federale svizzero, né – a conoscenza dello scri-
vente Tribunale – dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. art. 16
cpv. 2 ALC), occorre applicare le regole generali del diritto internazionale
pubblico. L'art. 33 cpv. 4 della Convezione di Vienna sul diritto dei trattati
del 23 maggio 1963 (RS 0.111; qui di seguito: Convenzione di Vienna)
stabilisce che quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una
differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 della Con-
venzione di Vienna non permette di eliminare, verrà adottato il significato
che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel miglio-
re dei modi i testi in questione.
Esercizio della professione solo dopo l'ottenimento del titolo di for-
mazione
Come si evince dal preambolo e dall'art. 1 dell'ALC lo scopo dell'ALC è
essenzialmente definito dalla volontà delle parti di attuare la libera circo-
lazione delle persone tra loro. Tuttavia, per quanto attiene al riconosci-
mento delle qualifiche professionali l'accordo è basato sul concetto
dell'attività professionale regolamentata (cfr. sopra, consid. 4.1 in fine e
consid. 5.2). L'articolo in questione, cioè l'art. 3 b della direttiva
92/51/CEE, permette ai fini dello scopo dell'art. 1 ALC l'accesso a una
professione regolamentata nello Stato accogliente anche se il richiedente
non è nemmeno titolare di un diploma che sancisce una formazione rego-
lamentata nello Stato proveniente (cfr. sopra, consid. 4.1 in fine e consid.
5.2). Pertanto, l'articolo in questione va considerato un'eccezione che
stabilisce un meccanismo di compensazione per consentire, comunque
sia, il riconoscimento di titoli di formazione che non attestano una forma-
zione regolamentata. Di conseguenza, il criterio dell'esercizio della pro-
fessione si deve considerare un criterio addizionale che può essere valu-
tato solo a partire dal momento del conseguimento del titolo di formazio-
ne. Ai sensi dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE l'esperienza pratica
della ricorrente è quindi da prendere in considerazione a partire dal 1° lu-
glio 2009.
A titolo complementare è da notare che la questione suesaminata si di-
stingue fondamentalmente da quella di sapere se l'esperienza professio-
nale effettuata durante la formazione deve essere valutata nell'ambito del
paragone delle formazioni rispettive ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della
direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 5.3, giù, consid. 7.3.2 in fine).
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7.2.2 Questione preliminare 2: La professione può essere esercitata
anche nel Paese accogliente qualora l'abilitazione ad esercitare tale
professione non sia ancora acquisita nello Stato ospitante?
Come rilevato dall'autorità inferiore (cfr. sopra, fatti, lett. K), si evince dagli
atti che la ricorrente non ha esercitato la sua professione in Italia dopo il
conseguimento del suo attestato di optometria, cioè dopo il 1° luglio 2009.
Tuttavia, la ricorrente è stata assunta dalla Swiss Quality Vision durante
la sua formazione di optometrista e qui continua a lavorare anche dopo
aver conseguito il suo diploma. Visto che l'art. 3 lett. b) della direttiva
92/51/CEE presuppone che il richiedente abbia esercitato la sua profes-
sione in un altro Stato contraente, occorre esaminare di seguito se la pro-
fessione può essere esercitata anche nel Paese accogliente qualora l'abi-
litazione ad esercitare tale professione non sia ancora acquisita nello Sta-
to ospitante.
Risposta in linea di principio della Corte di giustizia dell'Unione eu-
ropea
La Corte di giustizia dell'Unione europea, pur interpretando l'art. 4 della
direttiva 89/48/CEE, precisa a tal proposito che, "in linea di principio, non
si può […] considerare esercizio di attività professionali regolamentate,
seppure in seguito all'ottenimento del diploma che conferisce il diritto di
esercitare la professione in questione in uno Stato membro, un lavoro
prestato in un altro Stato membro in cui l'abilitazione ad esercitare tale
professione non sia ancora stata acquisita" (sentenza della Corte di giu-
stizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-
422/09, C-425/09 e C-426/09, consid. 62; per quanto riguarda l'orienta-
mento giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea suc-
cessiva alla firma dell'ALC e la compatibilità con l'art. 16 cpv. 2 ALC cfr.
DTF 136 II 5,12 s., consid. 3.4 e cfr. MATTHIAS OESCH, Niederlassungs-
freiheit und Ausübung öffentlicher Gewalt im EU-Recht und im Freizügig-
keitsabkommen Schweiz-EU, in: SZIER-Zeitschrift für internationales und
europäisches Recht 2011, pag. 583, 608).
Risposta in considerazione del regolamento del Cantone Ticino in
particolare
Tuttavia, l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio dell'ottica
del 9 marzo 1994 del Cantone del Ticino (RLTI 6.1.4.5) stabilisce che le
prestazioni di competenza dell'ottico diplomato possono essere effettuate
anche da persone che non hanno (ancora) acquista l'abilitazione ad eser-
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citare la professione di ottico diplomato, a condizione che quest'ultimo sia
presente nel momento stesso della prestazione. Dai certificati di lavoro in-
termedi rilasciati dal datore di lavoro della ricorrente il 7 dicembre 2009 e
il 30 aprile 2012 si evince che la ricorrente opera con l'incarico di ottico ed
assistente alla parte optometrica presso il loro centro ottico con, fra le al-
tre, tutte le mansioni che riguardano il ramo dell'optometria. In base a
questa situazione di fatto e di diritto nel cantone Ticino, lo scrivente Tribu-
nale è pertanto dell'opinione che sarebbe sproporzionato non valutare
l'attività lavorativa dalla ricorrente come esercizio della professione ai
sensi dell'art. 3 lett. b e dell'art. 1 lett. h della direttiva 92/51/CEE.
Ulteriori informazioni necessarie per una risposta definitiva
Comunque sia spetta all'autorità inferiore procurarsi ulteriori informazioni
per sapere se le attività optometriche svolte dalla ricorrente sono effettua-
te sotto la sorveglianza di un ottico diplomato e quindi in conformità con il
regolamento ticinese.
Visti gli elementi sopra indicati e a condizione che l'esercizio di attività op-
tometriche della ricorrente si sia svolto e continui a svolgersi in conformità
con i regolamenti cantonali, l'esperienza professionale della ricorrente ef-
fettuata in Svizzera va considerata pertinente ai sensi dell'art. 3 lett. b)
della direttiva 92/51/CEE a partire dal 1 luglio 2009, giorno successivo
all'ottenimento dell'attestato in optometria.
7.2.3 Criterio temporale (esercizio della professione a tempo pieno
per due anni)
Ora, secondo l'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE l'interessato deve
aver esercitato la sua professione per due anni a tempo pieno nei dieci
anni precedenti. Visto che dagli atti non si evince se la ricorrente è assun-
ta a tempo pieno o a tempo parziale, spetta all'autorità inferiore procurarsi
le informazioni necessarie per determinare se i due anni ai sensi dell'art.
3 lett. b della direttiva 92/51/CEE scadano il 30 giugno 2011 o a una data
successiva (cfr. consid. 6.2).
7.2.4 Altri criteri rilevanti riguardanti l'esercizio della professione
Nella misura in cui i due anni di esercizio della professione ai sensi
dell'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE siano stati compiuti (cfr. sopra,
consid. 7.2.1-7.2.3), occorre esaminare se l'esperienza professionale o
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l'esercizio della professione di optometrista corrisponde agli altri criteri
sopra elencati (cfr. sopra, consid. 7.2).
7.2.4.1 Titolo rilasciato da istituto legalmente riconosciuto in Italia
Nella fattispecie l'attestato di optometria è stato consegnato dal Comune
di N._________. In una lettera del 16 marzo 2010 l'autorità inferiore chie-
de alla ricorrente di indirizzare personalmente all'autorità competente del-
la regione Sicilia un elenco di domande volte a sapere, fra altro, se il di-
ploma di optometria è stato rilasciato da un'autorità competente in Italia
designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative italiane come previsto all'art. 3 lett. b della direttiva
92/51/CEE. La risposta a tale domanda non si trova negli atti. Tuttavia, lo
scrivente Tribunale non ha motivo di dubitare che il titolo di formazione
della ricorrente sia stato rilasciato da un istituto legalmente riconosciuto in
Italia. Comunque sia, spetta finalmente all'autorità inferiore approfondire
l'esame di questo criterio se lo ritiene necessario.
7.2.4.2 Conclusione di un ciclo di studi postsecondari di almeno un
anno
Da questo titolo di formazione deve poi risultare che il titolare ha seguito
con successo un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno un
anno. Secondo il piano di studi del corso di optometria del Comune di
N._________ la ricorrente ha seguito 672 ore di formazione negli anni
2007-2009. Visto che la ricorrente ha lavorato presso diverse aziende nel
campo ottico durante tutta la sua formazione di optometrista si può ipotiz-
zare che un anno di studio svolto dalla ricorrente non corrisponda a un
anno di formazione a tempo pieno.
È da notare che né la direttiva né la prassi giurisprudenziale definiscono
le ore minime di formazione di un anno di studi postsecondari. Tuttavia,
tenendo conto dello scopo generale dell'ALC (cfr. sopra, consid. 7.2.1) e
del fatto che la durata della formazione estera è concretamente parago-
nata alla durata della formazione rispettiva nel Paese accogliente sotto la
prospettiva dell'articolo 4 lett. a della direttiva 92/51/CEE, non sembra
appropriato imporre delle condizioni troppo rigide al fine di considerare
questo criterio soddisfatto. Lo scrivente Tribunale è pertanto dell'opinione
che la formazione biennale della ricorrente corrisponda come minimo a
un anno di formazione richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE.
7.2.4.3 Condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria
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Pagina 23
L'ultimo criterio dell'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE concerne le
condizioni d'accesso alla formazione postsecondaria menzionate qui so-
pra (cfr. consid. 7.2). Il sito del Comune di N._________
(
Selezione_Optometrista_09.pdf>, consultato il 19.04.2012) menziona tra i
requisiti d'ammissione il diploma di istruzione secondaria di secondo gra-
do che in Italia è propedeutico al proseguimento degli studi universitari
(cfr. sito del Ministero italiano dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
, consultato
il 19.04.2012) e l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico che
corrisponde alla formazione professionale richiesta dall'art. 3 lett. b della
direttiva 92/51/CEE. Pertanto, le esigenze relative alle condizioni d'ac-
cesso alla formazione postsecondaria si intendono soddisfatte.
7.2.5 Risultato intermedio
Visto che, a condizione della soddisfazione dei criteri summenzionati an-
cora da approfondire dall'autorità inferiore (cfr. sopra, consid. 7.2.2 in fine,
7.2.3), la ricorrente dispone dell'esperienza professionale e della forma-
zione richiesta dall'art. 3 lett. b della direttiva 92/51/CEE. In altre parole,
pur essendo in possesso di un titolo di formazione non regolamentata, le
autorità svizzere competenti non possono rifiutare, l'accesso alla profes-
sione di optometrista alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini
(cfr. sopra, consid. 5.2 infine). Occorre pertanto passare di seguito al con-
fronto delle formazioni rispettive.
7.3 Confronto delle formazioni rispettive
7.3.1 Sistema generale dell'art. 4 della Direttiva 92/51/CEE
Come esposto qui sopra (cfr. consid. 5.3 e 5.4) l'art. 4 della direttiva
92/51/CEE distingue fra differenze concernenti la durata della formazione
(art. 4 cpv. 1lett. a) e differenze sostanziali riguardanti il contenuto della
formazione (art. 4 cpv. 1lett. b). Le conseguenze giuridiche in caso di una
situazione di fatto corrispondente alla lettera a) non sono identiche a un
caso di una situazione di fatto ai sensi della lettera b) e, giusta l'art. 4(2),
non possono essere applicati cumulativamente dallo Stato ospitante.
Mentre una differenza nella durata della formazione ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 lett. a della direttiva 92/51/CEE può essere compensata dal richie-
dente con una certa esperienza professionale rilevante, una differenza
sostanziale nel contenuto della formazione offre invece allo Stato ospitan-
te la possibilità di subordinare il riconoscimento del diploma estero alla ri-
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uscita di una misura di compensazione (tirocinio di adattamento o prova
attitudinale).
È inoltre da notare che l'art. 4 cpv. 1 lett. b della Direttiva 92/51/CEE è
stato modificato dalla direttiva 2001/19/CEE del Parlamento e del Consi-
glio del 14 Maggio 2001 (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1). Questa modifi-
cazione è successivamente stata integrata nell'ALC con la decisione
n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera, del 30 aprile 2004, che modifi-
ca l’allegato III relativo al riconoscimento reciproco delle qualifiche pro-
fessionali dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comu-
nità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
svizzera, dall'altra (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 129-145). Questa mo-
dificazione recita: "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il
richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una
prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal ri-
chiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in
tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma".
Infine, il paragone tra le formazioni rispettive non si deve limitare a un e-
same formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valutazione so-
stanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del richiedente (cfr.
GAMMENTHALER, op. cit., pag. 85).
7.3.2 Percorsi formativi da confrontare
In casu occorre paragonare da un lato la formazione svizzera rilevante al
momento della decisione (cfr. sopra, consid. 6.1) con la formazione e le
conoscenze specifiche della ricorrente dall'altro.
Svizzera
Per quanto riguarda la formazione svizzera non esiste un regolamento
federale che indichi i contenuti precisi e le ore di formazione richieste per
il conseguimento del diploma federale di ottico. A tal proposto è da notare
che prima del 1 gennaio 2012 unicamente il superamento dell'esame pro-
fessionale superiore per ottici era obbligatorio, ma non lo svolgimento di
una formazione specifica. Il regolamento d'esame concernente l'organiz-
zazione degli esami professionali superiori per ottici del 12 giugno 1991
(qui di seguito: regolamento d'esame), che elenca le materie valutate
nell'esame che portava al conseguimento del diploma federale di ottico,
specifica inoltre nel suo art. 10 che erano ammessi all'esame gli ottici in
possesso dell'attestato federale di capacità con almeno quattro anni di
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esperienza professionale come ottico. La formazione presso la “Schwei-
zerische Höhere Fachschule für Augenoptik” di Olten (scuola non più esi-
stente), la cui durata era di due anni (2750 ore in totale), veniva conside-
rata un'esperienza professionale.
Ricorrente italiana
La formazione della ricorrente è da valutare in merito al programma di
formazione da lei frequentato che, nel caso del piano di studi della scuola
di optometria a N._________, elenca allo stesso tempo le materie d'esa-
me (cfr. p. 2 del programma di formazione). Come menzionato poc'anzi,
la ricorrente dispone anche di una certa esperienza professionale acqui-
sta durante la formazione (2007-2009) e dopo l'ottenimento del diploma di
optometrista (a partire dal 1 luglio 2009).
Questione da esaminare di seguito
Di seguito verrà esaminato se questa esperienza professionale e / o e-
ventualmente altri elementi addizionali sono pertinenti per il confronto del-
le rispettive formazioni. Questa questione si distingue dalla questione di
sapere se l'esperienza professionale effettuata durante la formazione va
considerata un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della
direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 7.2.1). Mentre l'adempimento dei
criteri di cui all'art. 3 lett. b della Direttiva 92/51/CEE era subordinato
all'accesso di principio alla professione di optometrista in Svizzera, nei
considerandi seguenti si tratta invece di verificare se il paragone tra i due
percorsi formativi è stato effettuato in maniera corretta.
7.3.3 Censure delle parti
Benché l'autorità inferiore sembri evidenziare anche differenze nella dura-
ta della formazione in Svizzera, la stessa rimprovera alla ricorrente prin-
cipalmente una differenza sostanziale nel contenuto della formazione (cfr.
fatti, lett. E). Nella decisione impugnata rilasciata in base ad una perizia
dell'8 giugno 2010 l'UFFT conclude che la formazione della ricorrente sa-
rebbe lacunosa in ordine alle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ot-
tica generale e strumenti". Nella sua presa di posizione del 25 gennaio
2011 l'autorità inferiore rimprovera inoltre alla ricorrente di non aver suffi-
cientemente approfondito le materie indicate durante la formazione di ot-
tico e di [non] aver seguito dette materie durante la formazione di opto-
metria (nel testo originale leggesi: "Inoltre dette materie sono state tratta-
te durante il corso di optometria."; lo scrivente Tribunale ritiene che l'o-
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missione del "non" sia avvenuto semplicemente per errore). Sulla base di
una seconda perizia del 12 gennaio 2012 l'UFFT punta sui temi specifici
delle materie che mancherebbero nella formazione della ricorrente. Infine,
l'autorità inferiore aggiunge che le lacune identificate non potrebbero es-
sere colmate con un periodo di lavoro in un ambito affine alla formazione
di ottico diplomato poiché la ricorrente non avrebbe mai esercitato l'attivi-
tà di optometrista in Italia dopo il conseguimento del relativo attestato. I-
noltre, nel Cantone Ticino solamente i titolari del diploma federale di otti-
co, o di un titolo riconosciuto equipollente, sarebbero abilitati a esercitare
l'attività riservata all'ottico diplomato. Il 31 maggio 2012 l'UFFT aggiunge
che spetterebbe in ogni caso agli esperti di verificare le conoscenze prati-
che e teoriche nelle materie mancanti, anche se la ricorrente dimostrasse
di aver esercitato la professione sotto la supervisione di un ottico diplo-
mato per un periodo di nove mesi. Essa sostiene inoltre che un'esperien-
za professionale a norma della direttiva 92/51/CEE consiste unicamente
nell'esercizio effettivo e legittimo della professione nel Paese in cui è sta-
to conseguito il diploma da riconoscere.
La ricorrente invece argomenta nel suo ricorso del 27 settembre 2010 di
aver già frequentato queste materie durante la formazione di ottico a
Z._________. Inoltre precisa che una parte dei temi indicati dall'UFFT sa-
rebbe stata ripresa all'inizio del corso di optometria anche pur non com-
parendo nel programma di formazione di optometria assolto a
N._________. La restante parte dei temi elencati dall'autorità inferiore sa-
rebbe infine stata trattata durante l'insegnamento delle materie indicate
nel programma di formazione di optometria.
7.3.4 Valutazione delle censure
7.3.4.1 Disamina relativa alle "perizie" dell'8 giugno 2010 e del 12
gennaio 2011
Per quanto riguarda anzitutto l'argomento della ricorrente, secondo cui el-
la avrebbe già frequentato queste materie durante la formazione di ottico
a Z._________, lo scrivente Tribunale – come già l'autorità inferiore – ri-
tiene che anche la formazione svizzera richieda l'insegnamento di queste
materie durante la formazione di ottico, ma che essa esiga un approfon-
dimento durante la formazione superiore. Ne consegue che, in linea di
massima, non appare appropriato considerare la frequentazione delle
materie durante la formazione di ottico alla stessa stregua di una loro trat-
tazione nell'ambito di una susseguente specializzazione. Tuttavia, è da
notare che secondo l'art. 2 del programma svizzero di insegnamento pro-
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fessionale per ottici del 20 aprile 1999, rilevante nella fattispecie, prevede
in totale 1440 lezioni tranne 640 per la cultura generale, la ginnastica e lo
sport, materie non rilevanti per la professione di ottico-optometrista, men-
tre il piano di studi della scuola Y._________ a Z._________ prevede in
totale 2304 ore d'insegnamento. Ciò posto, il rimprovero mosso dalla ri-
corrente all'autorità inferiore di non avere esaminato se e in quale misura
l'approfondimento richiesto in Svizzera nell'ambito della formazione supe-
riore sia già stato trattato nel corso della formazione di ottico svolta a
Z._________ appare giustificato. Poiché le perizie e l'autorità inferiore si
limitano a un confronto tra il programma di formazione a N._________ e il
piano di studi della "Schweizerische Höhere Fachschuile für Augenoptik"
l'esame dell'UFFT è da considerare lacunoso.
In secondo luogo è da constatare che la "perizia" dell'8 giugno 2010 con-
siste in una tabella che elenca e confronta le materie insegnate durante la
formazione di optometria a N._________ e le ore di formazione richieste
in base al programma formativo per ottico federale della "Schweizerische
Höhere Fachschuile für Augenoptik". La seconda parte della "perizia" ha
per oggetto la visualizzazione grafica della stessa tabella. La seconda
"perizia" del 12 gennaio 2011, che consiste in uno scambio di e-mail tra
l'autorità inferiore e il perito, specifica, sulla scorta del regolamento d'e-
same, quali temi mancherebbero nella formazione della ricorrente. Visto
che la formazione alla scuola superiore di Olten non era obbligatoria, lo
scrivente Tribunale ritiene che unicamente il confronto delle materie d'e-
same elencate nel regolamento d'esame con il percorso formativo della
ricorrente, operato nella seconda "perizia" è rilevante nella fattispecie.
Tuttavia, lo scrivente Tribunale ammette delle difficoltà nel seguire il ra-
gionamento del perito nell'e-mail del 12 gennaio 2012. Inoltre è da notare
che l'autorità inferiore nella decisione impugnata del 10 settembre 2010
ha rilevato che la formazione svizzera di ottico diplomato prevede 140 ore
d'insegnamento della materia "anatomia e fisiologi oculare" e 240 ore del-
la materia "ottica generale e strumenti", mentre nella presa di posizione
del 29 aprile 2011 si parla di 180 ore per la prima e 440 ore per la secon-
da materia. Queste contraddizioni potrebbero rivelare una certa incertez-
za anche dell'autorità inferiore nella lettura e nell'interpretazione delle "pe-
rizie" richieste.
7.3.4.2 Altri elementi non valutati nel paragone delle formazioni
Attività di ricerca, argomenti presentati in sede di ricorso
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Dalle "perizie" emerge inoltre chiaramente che esse sono limitate a un
confronto formale delle formazioni rispettive. Ora, né le perizie né l'autori-
tà inferiore considerano che secondo le indicazioni della ricorrente nel
suo curriculum vitae, la stessa avrebbe scritto una tesi dal titolo "Visione
binoculare e correzione prismatica" e avrebbe anche collaborato col re-
parto di ricerca della scuola nell'approfondimento del test Lancaster-
Weiss. Ritenuto che il paragone tra le formazioni rispettive non si deve li-
mitare a un esame formale dei titoli ottenuti ma deve includere una valu-
tazione sostanziale delle conoscenze e delle capacità specifiche del ri-
chiedente (cfr. consid. 7.3) il paragone tra le formazioni avrebbe dovuto
includere anche questi elementi. Viste le conoscenze particolari di cui di-
spone l'autorità inferiore, spetta a quest'ultima procurarsi le prove neces-
sarie e valutarle adeguatamente nel confronto operato fra le formazioni
rispettive. Lo stesso vale anche per gli argomenti presentati dalla ricor-
rente in sede di ricorso e le dichiarazioni rispettive dei professori a
N._________ che specificano che i temi considerati mancanti dall'autorità
inferiore sarebbero stati trattati e / o approfonditi durante la formazione ot-
tica a Z._________ (cfr. sopra, consid. 7.3.4.1), così come all'inizio del
percorso formativo di optometria a N._________ e nell'ambito di corsi con
una denominazione diversa da quella Svizzera.
Esperienza pratica e lavorativa
Anche se le attività professionali della ricorrente in Italia (2007-2008) e in
Svizzera (2008-2009) durante la sua formazione non possono essere
considerate un esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 lett. b della
direttiva 92/51/CEE (cfr. sopra, consid. 7.2.1), non è comprensibile per-
ché questa esperienza pratica non dovrebbe essere valutata nel confron-
to della formazione svizzera con le conoscenze e capacità individuali del-
la ricorrente. Una valutazione appropriata di questa esperienza pratica
s'impone anche tenendo in considerazione che, in Svizzera, unicamente il
superamento dell'esame così come quattro anni di esperienza professio-
nale erano obbligatori, ma non la frequentazione di un programma forma-
tivo specifico (cfr. sopra, consid. 7.3.1). A ciò si aggiunga che la ricorrente
ha esercitato la professione di optometrista durante la sua formazione in
maniera legittima, potendo infatti essa èssere esercitata liberamente in I-
talia. Considerato l'art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente l'esercizio
dell'ottica del cantone Ticino, le prestazioni di competenza dell'ottico di-
plomato possono essere effettuate anche da persone che non hanno
(ancora) acquisito l'abilitazione ad esercitare la professione di ottico di-
plomato, a condizione che l'ottico diplomato stesso sia presente (cfr. so-
pra, consid. 7.2.2), lo scrivente Tribunale non ravvisa nessun ostacolo a
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una valutazione di questa esperienza lavorativa in Svizzera nel confronto
tra le formazioni rispettive. Lo stesso vale a fortiori anche per l'esperienza
professionale effettuata dalla ricorrente dopo il conseguimento del diplo-
ma di optometria a partire del 1° luglio 2009. Aggiungasi che la lettera
dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 92/51/CEE impone la valutazione
dell'esperienza professionale prima di imporre delle misure di compensa-
zione. Il raffronto da effettuare deve quindi essere più orientato verso
l'obbiettivo di un corretto esercizio della professione di optometrista.
Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, pur interpretando un te-
sto normativo identico dell'art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva 89/48/CEE,
sembra puntare, mutatis mutandis, nella stessa direzione quando stipula:
"Prima di imporre misure compensative dirette a coprire differenze esi-
stenti tra le formazioni offerte negli Stati membri di origine e quelle offerte
nello Stato membro ospitante di un richiedente spetta, di conseguenza,
alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite da
un richiedente, incluse le conoscenze acquisite nello Stato membro ospi-
tante nel contesto di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accer-
tamento del possesso delle conoscenze richieste da quest'ultimo." (sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2010 nei
procedimenti riuniti C-422/09, C-425/09 e C-426/09, consid. 67 con ulte-
riori indicazioni; per quanto riguarda l'orientamento giurisprudenziale della
Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla firma dell'ALC e la
compatibilità con l'art. 16 cpv. 2 ALC cfr. DTF 136 II 5, 12 s., consid. 3.4 e
cfr. MATTHIAS OESCH, Niederlassungsfreiheit und Ausübung öffentlicher
Gewalt im EU-Recht und im Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU, in:
SZIER-Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2011, pag.
583, 608). Nella sentenza citata della Corte di giustizia dell'Unione euro-
pea vengono anche indicati i criteri per la valutazione dell'esperienza pra-
tica: "Il valore preciso da collegare a tale esperienza dovrà essere deter-
minato dall'autorità competente alla luce delle funzioni specifiche eserci-
tate, delle conoscenze acquisite e applicate nell'esercizio di tali funzioni,
nonché delle responsabilità conferite e del grado di indipendenza accor-
dato all'interessato di cui trattasi." (consid. 69).
In considerazione della lettera dell'art. 4 cpv. 1 lett. b (cfr. sopra, consid.
7.3.1) come anche dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione
europea gli argomenti presentati dall'autorità inferiore per quanto riguarda
la (mancata) valutazione dell'esperienza pratica e lavorativa della ricor-
rente non appaiano pertanto convincenti.
Stages svolti presso il datore di lavoro in Svizzera
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Pagina 30
Infine va rilevato che alla luce della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea e della dottrina poc'anzi menzionate (cfr. sopra, con-
sid. 7.3.2.2 e 7.3.1 in fine) che sottolineano l'obbligo delle autorità compe-
tenti di prendere in considerazione tutte le conoscenze acquisite da un ri-
chiedente, occorre valutare adeguatamente anche gli stages svolti dalla
ricorrente presso la X._______ SA menzionati nel certificato di lavoro in-
termedio del 30 aprile 2012.
7.3.5 Conclusione
7.3.5.1 Valutazione ancora da effettuare dall'autorità inferiore
In sintesi, considerando le conoscenze particolari di cui dispone l'autorità
inferiore, quest'ultima è chiamata a effettuare una rivalutazione del con-
fronto tra le formazioni in base al regolamento d'esame (cfr. sopra, con-
sid. 7.3.4.1 in fine), tenendo conto adeguatamente dell'eventuale appro-
fondimento delle materie "anatomia e fisiologia oculare" e "ottica generale
e strumenti" già seguito durante la formazione ottica a Z._________ (cfr.
sopra, consid. 7.3.4.1) così come del lavoro di ricerca della ricorrente
svolto nell'ambito della sua tesi e nel dipartimento di ricerca della scuola
di optometria a N._________, esaminando il valore degli argomenti della
ricorrente presentati in sede di ricorso (cfr. sopra consid. 7.3.4.2) e consi-
derando l'esperienza pratica effettuata dalla ricorrente dall'inizio della
formazione in optometria fino al rilascio di una nuova decisione dell'UFFT,
compresa gli stages menzionati nel certificato di lavoro intermedio del 30
aprile 2012 (cfr. sopra , consid. 7.3.4.2 in fine) e in osservanza dei criteri
elencati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. sopra, consid.
7.3.4.2).
7.3.5.2 Legittimità del rinvio della causa
L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con i-
struzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA). In qualità di ri-
medio giuridico riformatorio il ricorso permette all'autorità decisionale, ol-
tre alla cassazione, di decidere nella causa e quindi di definire i rapporti
giuridici. Tutto ciò presuppone che la causa possa essere giudicata e che
l'autorità di ricorso disponga quindi delle informazioni necessarie per de-
cidere. In considerazione delle informazioni mancanti e del riserbo oppor-
tuno dello scrivente Tribunale riguardante la valutazione degli elementi
ancora non esaminati dall'autorità inferiore (cfr. sopra, consid. 7.2.2 in fi-
ne, 7.2.3 e 7.3.5.1), appare lecito rinviare il gravame all'autorità inferiore
per rimediare alle lacune riscontrate (cfr. sentenza del Tribunale ammini-
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Pagina 31
strativo federale B-7420/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 4.1 e 4.2
con rinvii).
7.3.5.6 Osservanza del regolamento d'esame nel stabilimento di e-
ventuali nuove misure di compensazione
Se l'autorità inferiore nel corso della sua rivalutazione dovesse giungere
nuovamente alla conclusione che le differenze fra la formazione seguita
dalla ricorrente e la formazione richiesta in Svizzera sono talmente so-
stanziali da impedire l'esercizio corretto della professione di optometrista
o di ottico diplomato in Svizzera (cfr. sopra consid. 5.4), spetterebbe a
quest'ultima stabilire le misure di compensazione in osservanza della
ratio legis dell'art. 3 cpv. 2 del regolamento d'esame che stabilisce lette-
ralmente che ogni candidato ha il diritto di essere esaminato in una delle
tre lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). In caso contrario, l'even-
tuale misura di compensazione potrebbe essere rivista sotto il profilo
dell'art. 2 ALC (cfr. sopra. consid. 4.1).
8. Ricorso parzialmente accolto e rinvio all'autorità inferiore
Alla luce di tutti gli elementi suelencati, così come delle numerose que-
stioni ancora aperte ed in base alla richiesta della ricorrente di ottenere il
riconoscimento del suo diploma di optometrista senza misura di compen-
sazione (cfr. sopra, fatti, lett. F e J), il ricorso viene accolto parzialmente
nel senso che l'impugnata decisione del 23 settembre 2010 è annullata e
gli atti di causa sono rinviati all'UFFT affinché si proceda alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Per quanto attiene alla documentazione complementare e alle audizioni
testimoniali offerte dalla ricorrente, non spetta a questo Tribunale assu-
merle. Dovendosi infatti rinviare la causa all'autorità inferiore per esperire
gli accertamenti mancanti, compete a quest'ultima assumere in tale ambi-
to le prove necessarie.
9. Spese giudiziarie
Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente, quale parte prevalentemente vin-
cente, vengono addossate unicamente spese giudiziarie ridotte di tre
quarti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA) e così fissate a 250 franchi. Queste spese
giudiziarie vengono computate con l'anticipo spese di Fr. 1000 franchi
versato il 2 novembre 2010. L'avanzo di 750 franchi è rimborsato alla ri-
B-7059/2010
Pagina 32
corrente. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'Ufficio fede-
rale (art. 63 cpv. 2 PA).
10. Indennità di ripetibili
L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio
o su domanda, assegnare alla ricorrente una indennità per le spese indi-
spensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA).
La ricorrente era patrocinata da un'avvocata nel procedimento a partire
dal 17 novembre 2010. Le viene quindi assegnata un'indennità per le
spese necessarie (art. 64 cpv. 2 PA in relazione con art. 7 del regolamen-
to del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Le
spese ripetibili sono considerate necessarie se erano indispensabili per
una difesa adeguata ed efficace (DTF 131 II 200, consid. 7.2).
La rappresentante ha inoltrato una nota d'onorario pari all'ammontare
complessivo di 5'751 franchi, calcolato ad una tariffa oraria di 250 franchi
e spese di 445 franchi. La tariffa oraria rientra nella forchetta di oscillazio-
ne prevista dall'art. 10 TS-TAF. Tuttavia, non avendo chiesto la ricorrente
il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore neppure in forma eventuale, bensì
unicamente il riconoscimento del suo diploma estero, ella risulta soltanto
parzialmente vittoriosa nell'odierna vertenza (cfr. mutatis mutandis HAN-
SJÖRG SEILER in: Güngerich/Seiler/von Werdt (ed.), Bundesgerichtsgesetz
(BGG), Berna 2007, n. 22, pag. 229,). L'indennità per ripetibili viene quin-
di ridotta di un quarto e così fissata a 4'647 franchi (inclusa spese e IVA)
e messa a carico dell'UFFT.
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Pagina 33
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'impugnata decisione del
23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UFFT af-
finché sia proceduto a una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie ridotte di tre quarti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA) e così fissa-
te a Fr. 250.- sono poste a carico della ricorrente. Queste spese sono
computate con l'anticipo spese di Fr. 1000.- versato il 2 novembre 2010.
L'avanzo di Fr. 750.- è rimborsato alla ricorrente. L'importo sarà rimborsa-
to dopo la crescita in giudicato della presente vertenza.
3.
Alla ricorrente viene assegnata un un'indennità di ripetibili di Fr. 4647.-
(incluso spese e IVA) a carico dell'UFFT.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegato formulario indirizzo pagamento);
– autorità inferiore (n. di rif. 353/fa/7421; atto giudiziario);
– Dipartimento federale dell'economia (atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro
Lopes
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Pagina 34
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione se i presupposti processuali stabiliti
negli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]) sono adempiuti. Gli atti scritti
devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 23 agosto 2012