B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-718/2012
S e n t e n z a d e l 3 0 m a g g i o
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Eva Schneeberger, David Aschmann,
cancelliere Alexander Moses.
Parti
A._______
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Organizzazione per gli esami superiori per esperti fiscali,
c/o Associazione Svizzera di commercio,
Hans-Huber-Strasse 4, casella postale 1853, 8027 Zurigo,
prima istanza.
Oggetto
Esame professionale superiore di esperto fiscale.
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Fatti:
A.
A._______ ha sostenuto nel corso del 2011 l'esame professionale supe-
riore d'esperto fiscale. Il 2 novembre 2010 l'organizzazione esaminatrice
gli ha comunicato il mancato superamento di tale esame, avendo egli ot-
tenuto una media di 3.5. In particolare, per gli esami scritti, gli sono stati
attribuiti i voti 2.0 nella materia "fiscalità in generale" e 3.5 per "fiscalità
delle persone fisiche (materia d'approfondimento)". Negli esami orali,
A._______ ha ottenuto la nota 4.5 per entrambe le materie appena men-
zionate. Per quanto attiene al lavoro di diploma, il giudizio attribuito è di
5.5.
B.
Contro la decisione appena menzionata A._______ è insorto all'Ufficio fe-
derale della formazione professionale e della tecnologia UFFT con un
"reclamo" del 1° dicembre 2010. Egli ha postulato che gli fosse attribuita
la nota 4 per l'esame in fiscalità delle persone fisiche e la nota 3 per l'e-
same di fiscalità generale, epilogando che "gli esami sono quindi da con-
siderare come non superati come correttamente comunicato, ma le note
assegnate devono venire adeguate".
Nella sua risposta del 30 marzo 2011, la commissione d'esame ha au-
mentato la nota relativa all'esame di "fiscalità generale" a 2.5 e conferma-
to la nota 3.5 per la materia "fiscalità delle persone fisiche". Con decisio-
ne del 13 gennaio 2012, l'UFFT ha respinto il ricorso, ponendo le spese,
di fr. 860.–, a carico di A._______.
C.
Il 5 febbraio 2012 A._______ ha impugnato la decisione dell'UFFT dinanzi
al Tribunale amministrativo federale. Egli postula che gli siano messi a di-
sposizione le tracce di soluzione ("Musterlösungen"), gli schemi di attribu-
zione dei punti come anche le soluzioni di un candidato che abbia supe-
rato gli esami di "fiscalità generale" e "fiscalità delle persone fisiche". Nel
merito, A._______ postula che le "sue richieste formulate all'UFFT in se-
de di reclamo" siano "riconsiderate".
D.
Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2012, l'autorità inferiore ha postulato
la reiezione del ricorso. La commissione d'esame, nel suo scritto del
14 aprile 2012, ha formulato la medesima richiesta di giudizio, precisando
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che – per quanto attiene agli esami scritti – non esistono soluzioni prede-
finite ("Musterlösungen").
Diritto:
1.
A norma dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale
giudica ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
In materia d'esami, solo il risultato complessivo – ovverosia il superamen-
to o il non superamento dell'esame – costituisce, di regola, una decisione
impugnabile a norma dell'art. 5 PA. Le singole note, per contro, fanno par-
te della motivazione di tale decisione e non tangono la situazione giuridi-
ca del candidato. Di principio, esse non sono pertanto impugnabili sepa-
ratamente. La giurisprudenza ammette però un'eccezione a tale regola,
allorquando una singola nota comporta delle conseguenze giuridiche di-
rette per il candidato. Ciò è in particolare il caso se il singolo voto litigioso
permette di accedere a una formazione ulteriore oppure se – in caso di
ripetizione dell'esame e a norma del pertinente regolamento – il candidato
ripetente è esonerato da una verifica nelle materie in cui ha raggiunto una
nota predefinita. In tale evenienza, infatti, la singola nota di materia de-
termina anche l'estensione dell'esame ripetuto (DTAF 2009/10, consid.
6.2.1 e segg., con riferimenti). Infine, in DTF 126 I 229 il Tribunale federa-
le ha precisato la sua giurisprudenza nel senso che una singola nota co-
stituisce anche una decisione impugnabile se essa influisce sul supera-
mento dell'esame complessivo o sul predicato finale attribuito, nella misu-
ra in cui quest'ultimo dipenda esclusivamente dalla media delle note rag-
giunta, senza che l'autorità esaminatrice disponga di un margine d'ap-
prezzamento al riguardo (DTF 136 I 229, consid. 2.5 e segg.). A tale giu-
risprudenza si attiene anche lo scrivente Tribunale amministrativo federa-
le (cfr. sentenza inc. B-6666/2010 del 12 maggio 2010, consid. 1.2).
1.1.
Non chiedendo il ricorrente il superamento dell'esame complessivo, il ri-
corso deve ritenersi diretto unicamente contro i contestati voti attributi nel-
le materia "fiscalità in generale" e "fiscalità delle persone fisiche". Occorre
pertanto verificare se essi costituiscono – in via eccezionale secondo la
precitata giurisprudenza – delle decisioni impugnabili a norma dell'art. 5
PA. A norma dell'art. 6.3 del regolamento d’esame per l’esame professio-
nale superiore d’esperto fiscale del 10 novembre 2005
(, consulta-
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to il 21 maggio 2012) l'esame si reputa superato se il candidato "ottiene
almeno la nota complessiva del 4.0 e complessivamente non più di 2
punti sotto il 4 vengono computati. Per la determinazione delle note infe-
riori al 4 vengono valutate le parti d’esame ponderate conformemente al
punto 5.2.2". Quest'ultima norma regolamentare prevede un coefficiente
di 2 per il lavoro di diploma, di 4 per l'esame scritto di fiscalità in generale,
di 2 per quello nell'ambito di approfondimento ("fiscalità delle persone fi-
siche" nel caso del ricorrente) e di 1 per gli esami orali.
Qualora – per ipotesi – si accogliessero integralmente le richieste di giu-
dizio formulate dal ricorrente, il risultato complessivo dell'esame sarebbe
il seguente:
Materia Nota Ponderazione Punti
Lavoro di diploma con colloquio 5.5 2 11
Fiscalità in generale (esame scritto) 3 (2.5*) 4 12 (10*)
Fiscalità delle persone fisiche (esame
scritto)
4 (3.5*) 2 8 (7*)
Fiscalità in generale (esame orale) 4.5 1 4.5
Fiscalità delle persone fisiche (esame
orale)
4.5 1 4.5
Somma delle note 40 (37*)
Media 4.0 (3.7*)
(*): nota attribuita dalla commissione d'esame
In tale eventualità – tenuto conto della nota insufficiente (3) conseguita
nell'esame scritto di "fiscalità in generale" e della ponderazione (4) per
essa prevista – il ricorrente conseguirebbe complessivamente 4 punti
"sotto il 4". Nonostante una media ("nota complessiva") di 4.0, l'esame
non sarebbe, comunque sia, superato. Per tale ragione – sotto questo
aspetto – i postulati aumenti di singole note non influiscono sul giudizio fi-
nale di riuscita o non riuscita dell'esame. Esse non costituiscono, di con-
seguenza, decisioni impugnabili a norma dell'art. 5 PA secondo la giuri-
sprudenza testé evocata.
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1.2.
Ciò posto, occorre vagliare se le singole note contestate hanno carattere
di decisione a norma dell'art. 5 PA nel contesto di un'eventuale ripetizione
dell'esame complessivo. L'art. 6.6.2 del regolamento d’esame per
l’esame professionale superiore d’esperto fiscale del 10 novembre 2005
(cfr. supra, consid. 1.1) – ancora applicabile, su richiesta del candidato,
agli esami di ripetizione che si svolgeranno negli anni 2013 e 2014 (art.
9.23 del regolamento del 25 novembre 2009,
,
consultato il 21 maggio 2012) – le ripetizioni dell'esame di diploma si limi-
tano a quelle parti dell'esame nelle quali non sia stata raggiunta la nota 5.
Le note nelle singole materie determinano quindi l'estensione dell'esame
complessivo in caso di ripetizione. Tuttavia, un eventuale accoglimento
dei petita formulati dal ricorrente non dispenserebbe quest'ultimo, in con-
creto, dalla ripetizione degli esami anche nelle materie contestate, non
chiedendo egli, infatti, l'attribuzione della nota 5 prevista dal regolamento
d'esame a tale scopo. Anche sotto questo profilo, le singole note conte-
state non costituiscono delle decisioni impugnabili a norma dell'art. 5 PA.
1.3.
Non si ravvisano, infine, altri motivi per i quali le singole note attribuite
nelle materie "fiscalità in generale" e "fiscalità delle persone fisiche" pos-
sano costituire eccezionalmente delle decisioni impugnabili, né il ricorren-
te ne indica. Il ricorso si rivela quindi inammissibile.
2.
Il ricorrente postula – nel suo memoriale del 5 febbraio 2012 – l'edizione
di svariati documenti. Alla luce dell'inammissibilità del ricorso, le prove of-
ferte si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio. Si può pertanto prescindere
dalla loro assunzione.
3.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza – integrale – del
ricorrente. Esse vengono fissate in fr. 400.– e compensate con l'anticipo
spese già versato. Il maggior anticipo è restituito al ricorrente, al quale
non compete un'indennità per ripetibili.
4.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricor-
so di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo spese già versato. Il maggior anticipo, di
fr. 100.–, gli è restituito.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno; formulario per il
rimborso)
– autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata; allegati: atti di ritorno)
– prima istanza (raccomandata; allegati: atti di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Alexander Moses