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Corte II
B-7198/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Ro-
nald Flury e Stephan Breitenmoser;
Cancelliere Daniele Cattaneo;
A. _______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e del-
la tecnologia (UFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore;
riconoscimento di un diploma estero.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-7198/2007
Ritenuto in fatto:
che con decisione del 18 settembre 2007 l'Ufficio federale della forma-
zione professionale e della tecnologia (in seguito: UFFT, autorità infe-
riore) ha negato il riconoscimento del diploma di cui la ricorrente ha
chiesto l'equipollenza, non trattandosi di un diploma professionale che
permette di accedere all'esercizio di una professione in Italia;
che contro tale decisione la ricorrente è insorta con ricorso del 18 otto-
bre 2007 dinanzi a questo Tribunale amministrativo federale (TAF) po-
stulandone la modifica nel senso del riconoscimento del diploma, evi-
denziando che esso permette di accedere all'esercizio di una profes-
sione in Italia e precisando che esso permette di accedere all'insegna-
mento sia nelle scuole materne sia nelle scuole elementari private e
statali;
che con scritto del 17 novembre 2007, alfine di effettuare dei chiari-
menti presso le competenti autorità italiane in merito alla regolamenta-
zione della formazione della ricorrente e della regolamentazione della
professione di insegnante di scuola materna ed elementare in Italia,
l'autorità inferiore ha chiesto ed ottenuto dal TAF una sospensione del-
la procedura;
che in allegato allo scritto del 18 giugno 2008, l'autorità inferiore ha
prodotto la risposta del Ministero italiano della pubblica istruzione,
e considerato in diritto:
che da detto scritto dell'autorità inferiore, così come da verifica del
TAF, si evince che la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione (in seguito: CDPE) è competente per il riconosci-
mento, tra l'altro, dei diplomi d'insegnamento esteri per il livello presco-
lastico ed elementare, per il livello secondario I, nonché per le scuole
di maturità (cfr. art. 1 litt. a del Regolamento del 27 ottobre 2006 con-
cernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri,
4.3.2.9, );
che la decisione impugnata del 18 settembre 2007, che considera che
il diploma italiano non permette alla ricorrente di accedere all'esercizio
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di una professione in Italia, è emanata da un'autorità incontestabil-
mente incompetente;
che l'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ri-
corso (art. 62 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA, RS 172.021])
che sul ricorso del 18 ottobre 2007, per quanto la decisione impugnata
debba essere annullata d'ufficio per carenza di competenza dell'autori-
tà inferiore, non vi sarebbe luogo di entrare nel merito delle conclusio-
ni della ricorrente;
che la conclusione formulata nello scritto del 14 luglio 2008 volta
all'accertamento della nullità della decisione impugnata, nonché l'inte-
resse a tale risultato, rispetto all'annullamento d'ufficio della decisione,
non è sostanziata;
che peraltro nell'ambito del presente procedimento pendente, l'accer-
tamento della nullità o l'annullamento d'ufficio non condurrebbe a diffe-
renti risultati;
che giusta l'art. 8 PA l'autorità che si reputa incompetente trasmette
senz'indugio la causa a quella competente anche trattandosi di autori-
tà cantonale (DTF 118 Ia 241; DTF 97 I 857; FRITZ GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 84; PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, Ziff. 5.7.1.2, pag. 671);
che la decisione impugnata resa dall'autorità inferiore è annullata per
difetto di competenza e che questa deve trasmettere la domanda della
ricorrente di riconoscimento del suo diploma italiano e gli atti ancora in
suo possesso alla CDPE per competenza;
che peraltro gli inconvenienti derivati alla ricorrente a seguito della de-
cisione impugnata resa dall'autorità incompetente non costituiscono
oggetto del presente procedimento e nemmeno viene così inteso dalla
ricorrente;
che giusta l'art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS
173.320.2), le spese processuali vengono di regola poste a carico del-
la parte soccombente; che nella fattispecie non si giustifica mettere le
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spese di procedura a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 in fine PA in
relazione con l'art. 6 lett. b TS-TAF) e che l'anticipo di fr. 900.- versato
in data 16 novembre 2007 gli verrà pertanto restituito;
che, ritenuto l'esito del presente procedimento, alla ricorrente, che non
è patrocinata da un rappresentante professionale, non viene assegna-
ta alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 TS-TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
La decisione impugnata è annullata per mancanza di competenza
dell'autorità inferiore. L'autorità inferiore è obbligata a trasmettere
senz'indugio la domanda della ricorrente di riconoscimento del suo di-
ploma italiano e gli atti in suo possesso per competenza alla
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali. Il Servizio finanziario del Tribuna-
le restituirà al ricorrente l'anticipo di fr. 900.- versato in data 16 novem-
bre 2007 al momento della crescita in giudicato della presente senten-
za.
3.
Non sono assegnate indennità di ripetibili.
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4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario);
- autorità inferiore (n. di rif. 353/meh/2347; atto giudiziario);
- Dipartimento federale dell'economia (atto giudiziario).
Il Presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 28 agosto 2008
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