B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-731/2018
Sen t en z a d e l 2 2 genn a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Keita Mutombo, David Aschmann,
cancelliera Maria Cristina Lolli.
Parti
1. X._______ SA,
2. Y._______,
ricorrenti,
contro
Fondazione Pro Helvetia,
patrocinata dall'avv. Prof. Dr. iur. Tomas Poledna,
Poledna RC AG,
autorità inferiore.
Oggetto
Richiesta di sussidio per pubblicazione.
B-731/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
In data 11 ottobre 2017, X._______ SA (in seguito: la ricorrente 1) ha inol-
trato alla Fondazione Pro Helvetia (in seguito: la Fondazione, Pro Helvetia
o l’autorità inferiore) una domanda di sussidio di fr. 13'000.– per la pubbli-
cazione dell’opera "[…]", di A._______, in coedizione con Y._______ (in
seguito: la ricorrente 2) e con apparizione prevista per l’autunno 2017.
B.
Con decisione del 10 gennaio 2018, l’autorità inferiore ha respinto la richie-
sta di sussidio, in quanto il progetto non soddisferebbe i criteri necessari.
Infatti, nel filone "Cultura e società", essa concederebbe sussidi a biografie
solo se queste pongono il personaggio al centro di una riflessione in chiave
collettiva. Il volume in esame, invece, sarebbe concepito come un omaggio
e si focalizzerebbe principalmente su una persona, sulle sue beneme-
renze, nonché sui suoi punti di vista individuali e soggettivi. Pertanto, man-
cherebbe nell’opera un’analisi critico-analitica e il suo oggetto non ver-
rebbe situato nel contesto nazionale svizzero, come invece sarebbe indi-
spensabile per un sostegno da parte dell’autorità inferiore (cfr. decisione;
risposta, pag. 5).
C.
In data 1° febbraio 2018, le ricorrenti hanno impugnato detta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribu-
nale).
Essi si dichiarano sorpresi della decisione presa dall’autorità inferiore, visto
il valore materiale e culturale dell’opera, unica nel suo genere. Infatti,
l’opera in questione, ripercorrerebbe la vita culturale del Ticino moderno,
con ritratti di tutti i maggiori scrittori non solo di lingua italiana ma anche
della Svizzera romanda e tedesca, avvicinati ai lettori italofoni grazie ad un
enorme lavoro di selezione e traduzione. Proprio in questo ambito l’attività
della casa editrice assumerebbe un valore nazionale, portando nella Terza
Svizzera, grazie alla collana "[…]", autori elvetici altrimenti non tradotti, o
pubblicando testi inediti, nonché poco conosciuti, di altri autori, contri-
buendo ad allargare il patrimonio letterario svizzero disponibile in lingua
italiana. In questi casi, il contributo dell’autorità inferiore sarebbe stato de-
stinato alle traduzioni, mentre la casa editrice si sarebbe fatta carico delle
altre spese, in modo da garantire la cura e la diffusione delle pubblicazioni
(cfr. ricorso, pag. 1). Inoltre, le ricorrenti hanno precisato che andrebbe te-
nuto conto del grande impegno profuso nei tredici anni di pubblicazione del
[…], le cui vendite, in proporzione, sarebbero state maggiori rispetto a
quelle nelle altre aree linguistiche (cfr. ricorso, pag. 2).
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Pagina 3
Pertanto, non sarebbe comprensibile il rifiuto di sussidio da parte dell’au-
torità inferiore.
D.
Con scritto del 7 giugno 2018 l’autorità inferiore ha presentato una risposta,
rinviando alle motivazioni della decisione impugnata, e postulato la reie-
zione del gravame, con protesta di spese a carico delle ricorrenti.
In aggiunta alle motivazioni già apportate, l’autorità inferiore ha precisato
che l’opera in discussione risulterebbe non equilibrata sul piano curatoriale,
mancante di un'argomentazione differenziata, un equilibrio o addirittura
una visione olistica del programma editoriale della ricorrente 1, nonché di
una classificazione della casa editrice nel contesto editoriale svizzero. Vi
sarebbero, inoltre, riserve sul piano qualitativo (cfr. risposta, pag. 5-6).
E.
Le ricorrenti hanno rinunciato ad inoltrare una replica entro il termine sta-
bilito del 20 agosto 2018.
F.
Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che
gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). Il Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]). Giusta l’art. 33 lett. h LTAF il ricorso è ammissibile contro le deci-
sioni delle autorità o organizzazioni indipendenti dell’Amministrazione fe-
derale, che decidono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro
affidati dalla Confederazione.
1.2 Le decisioni della Fondazione Pro Helvetia, relative a domande di sus-
sidi, sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
B-731/2018
Pagina 4
(art. 31 e 33 lett. h in collegamento con art. 31 cpv. 1 della Legge dell’11 di-
cembre 2009 sulla promozione della cultura [LPCu, RS 442.1], nonché
art. 37 LTAF in collegamento con art. 44 PA).
1.3
1.3.1 La ricorrente 1 ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità in-
feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un in-
teresse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa. Essa ha dunque diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
1.3.2 Concernente il diritto di ricorrere della ricorrente 2, l’autorità inferiore
sostiene che sarebbe da mettere in discussione, in quanto, la ricorrente 2
risulterebbe non richiedente del sussidio e con diritto di firma a due (cfr. ri-
sposta, pag. 5).
Il Tribunale rileva che la ricorrente 2 figura come coeditore sul formulario
per la richiesta di sussidio dell’11 ottobre 2017 (cfr. allegato 1 dell’incarto
dell’autorità inferiore). Pertanto, avrebbe dovuto essere anch’essa destina-
taria della decisione impugnata.
Nonostante l’autorità inferiore abbia indirizzato la decisione impugnata
esclusivamente alla ricorrente 1, la ricorrente 2 ha diritto di ricorrere, rite-
nuto, altresì, che nel ricorso è validamente rappresentata da due persone
con diritto di firma.
1.4
1.4.1 Per quanto concerne le disposizioni relative al contenuto e alla forma
dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), l’autorità inferiore è dell’avviso che la
motivazione del ricorso sia insufficiente. Mancherebbe, infatti, il motivo
esatto per il quale la decisione dell’autorità inferiore sarebbe sbagliata e le
ricorrenti si limiterebbero ad affermare il contrario di quanto espresso
dall’autorità inferiore nella decisione (cfr. risposta, pag. 4).
Il Tribunale considera che le motivazioni apportate dalle ricorrenti sono suf-
ficientemente chiare in relazione alla decisione impugnata e, pertanto, le
disposizioni relative al contenuto e alla forma dell’atto di ricorso (art. 52
cpv. 1 PA) sono da considerare rispettate.
1.4.2 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA),
all’anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti
presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.
B-731/2018
Pagina 5
1.5 Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati, giusta l’art. 49 PA, la violazione del diritto federale, compreso l’ec-
cesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l’accertamento ine-
satto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l’inade-
guatezza (lett. c; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 2.149; HÄFELIN/MÜL-
LER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1146 segg.).
2.2
2.2.1 Con riferimento al potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), nel
settore delle sovvenzioni, alle quali la legislazione non conferisce alcun di-
ritto, sia per quanto riguarda la definizione che l'applicazione dei criteri di
priorità, il potere discrezionale dell'autorità emittente è particolarmente im-
portante (cfr. sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 con-
sid. 5.4). Essa ha, infatti, potere decisionale se aggiudicare nel singolo
caso un sussidio o meno (cfr. sentenze del TAF B-3091/2016 dell’8 feb-
braio 2018 consid. 2, B-560/2017 del 21 novembre 2017 consid. 2.2 e
B-6272/2008 del 20 ottobre 2010 consid. 4.3; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 398; BARBARA SCHAERER,
Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht,
1992, pag. 178).
Il potere discrezionale dell'autorità include l’istituire un ordine di priorità per
la valutazione delle domande (art. 13 cpv. 1 e 2 della Legge federale del
5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità [LSu, RS 616.1]), qualora
la quantità di domande presentate o prevedibili superi i mezzi disponibili.
In tal caso, i dipartimenti competenti devono determinare dei criteri di ag-
giudicazione che consentano di dare la priorità ai progetti ammissibili al
finanziamento, in funzione del loro grado di idoneità a ricevere una sovven-
zione. L'uso di tali criteri di valutazione garantisce che le domande di sov-
venzione siano trattate, per quanto possibile, nel rispetto dei principi di
uguaglianza e del divieto di arbitrarietà (cfr. DTAF 2015/33 consid. 4.2; sen-
tenze del TAF B-5220/2014 del 7 maggio 2018 consid. 4.2.7, B-560/2017
del 21 novembre 2017 consid. 2.3, B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 con-
sid. 5.3, B-4572/2012 del 17 marzo 2015 consid. 3.4 in fine, B-6272/2008
del 20 ottobre 2010 consid. 4.3 e B-3548/2008 del 26 maggio 2009 con-
sid. 4).
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Pagina 6
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere
discrezionale, tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o
non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché
non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 in fine, 130
III 176 consid. 1.2 e rinvii; sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto
2018 consid. 6.1.2, B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1,
B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1 e B-4920/2015 del 2 feb-
braio 2017 consid. 5.2 ).
2.2.2 Il Tribunale federale considera che, in ambiti richiedenti elevate co-
noscenze tecniche, l'autorità di ricorso deve far prova di riserbo e confidare
nell'apprezzamento delle autorità specializzate competenti (cfr. sentenza
del TF 1A.244/2003 del 31 marzo 2004 consid. 2). In tali circostanze le
decisioni su ricorso devono essere prese nel rispetto dei ruoli abituali della
giustizia e dell'amministrazione (cfr. DTF 142 II 451 consid. 4.5.1, 139 II
185 consid. 9.3, 129 II 331 consid. 3.2).
A questo proposito bisogna considerare che il Tribunale amministrativo fe-
derale, in quanto autorità giudiziaria, non è un'autorità superiore preposta
alla promozione della cultura, né un'autorità di vigilanza in questo campo
(cfr. sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto 2018 consid. 4.2.2.1,
B-5356/2016 del 12 marzo 2018 consid. 2, B-6314/2013 del 24 settembre
2014 consid. 2.3, B-50/2014 del 10 aprile 2015 consid. 4, B-1538/2013 del
2 aprile 2014 consid. 3 e B-2139/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4).
Oltre a ciò, le decisioni relative a richieste di sussidi non si prestano bene
ad un controllo giudiziario per il fatto che l'autorità di ricorso non conosce
tutti i criteri di valutazione dei progetti per poterne apprezzare la qualità, in
particolare rispetto ai progetti concorrenti (cfr. DTAF 2007/37 consid. 2.1 e
DTAF 2007/6 consid. 3; sentenze del TAF B-253/2013 del 26 febbraio 2014
consid. 3 non pubblicato in: DTAF 2014/2 e B-4243/2015 del 13 giugno
2017 consid. 2.2).
Conformemente alla prassi giurisprudenziale finora illustrata, se in materia
di sussidi la concessione di questi ultimi dipende dal margine di apprezza-
mento dell’autorità inferiore, il Tribunale limita il proprio esame alla que-
stione dell'eccesso o dell'abuso dell'esercizio di tale potere (cfr. sentenza
del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 2.2).
Pertanto, a meno che non sussistano dubbi sull’imparzialità degli organi
chiamati a statuire sulle domande di sussidi, non vi sia una violazione dei
diritti di una delle parti nella procedura seguita, o la valutazione effettuata
non appaia scorretta e inappropriata, il Tribunale amministrativo federale
rispetta il margine di apprezzamento dell’autorità inferiore, esercitando il
B-731/2018
Pagina 7
proprio potere d'esame con una certa moderazione. Tale reticenza è, tut-
tavia, circoscritta alla valutazione del progetto in quanto tale. Nella misura
in cui il ricorrente censuri l’interpretazione e l’applicazione di una normativa
o contesti vizi procedurali, l'autorità di ricorso esamina le censure libera-
mente e con pieno potere di cognizione (cfr. DTAF 2015/33 consid. 4.3,
DTAF 2007/37 consid. 2.2; sentenze del TAF B-4243/2015 del 13 giugno
2017 consid. 2.2, B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.4,
B-6272/2008 del 20 ottobre 2010 consid. 4.3, B-2139/2009 del 10 novem-
bre 2009 consid. 4 e B-6801/2007 del 2 luglio 2008 consid. 4.1 e rinvii).
2.3 Riguardante l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49
lett. a PA), secondo la giurisprudenza esso risulta incompleto, quando non
tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione
sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è
invece inesatto allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di ammini-
strare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il
risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria
decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto
(cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; BE-
NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566).
2.4 Concernente l’invocazione all’inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), nei
casi in cui quest’ultima viene esclusa dal legislatore, tramite leggi speciali,
essa diviene inammissibile a priori (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del
13 giugno 2017 consid. 2.1; ZIBUNG/HOFSTETTER, in: WALDMANN/WEISSEN-
BERGER [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a
ed. 2016, art. 49 PA n. 44).
In materia di aiuti finanziari, l’art. 26 cpv. 2 LPCu stabilisce espressamente
che, nelle procedure di ricorso, non può essere invocata l’inadeguatezza
ai sensi dell’art. 49 lett. c PA., risultando dunque inammissibile (cfr. sen-
tenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.5).
2.5 Pertanto, nel caso in questione, le ricorrenti possono far valere, me-
diante ricorso, la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o
l’abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a), come pure l’accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b),
ma non l’inadeguatezza (art. 49 lett. c).
3.
3.1 Ai fini del presente giudizio val la pena qui ricordare che la procedura
amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura
novit curia), che impone all’autorità competente di esaminare liberamente
B-731/2018
Pagina 8
la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determi-
nante e a darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF
110 V 48 consid. 4a; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.],
Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell’effet-
tuare tale applicazione, l’autorità competente non è vincolata dai motivi in-
vocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudi-
zio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa
ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione
(cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e
dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità compe-
tente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o
esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risul-
tino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c;
DTAF 2007/27 consid. 3.3).
3.2 Ferme queste premesse e a prescindere dalle censure sollevate dalle
ricorrenti nel gravame, occorre in un primo momento illustrare l’organizza-
zione per la promozione della cultura (consid. 4) e le norme pertinenti per
la concessione di aiuti finanziari in tale ambito, nonché concretamente da
parte della Pro Helvetia (consid. 5). In un secondo momento, va analizzato
e considerato se la motivazione fornita dall’autorità inferiore, sia sufficiente
a soddisfare i requisiti del diritto di essere sentito (consid. 6), garantito
dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), e se sia sufficiente, perché il Tribunale
possa stabilire l’appropriatezza e la correttezza della valutazione effettuata
(consid. 7).
4.
4.1 Giusta l’art. 3 LPCu, la Confederazione è incaricata di promuove la cul-
tura al fine di: rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera
(lett. a); promuovere un’offerta culturale variata e di alta qualità (lett. b);
creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istitu-
zioni e organizzazioni culturali (lett. c); permettere e facilitare alla popola-
zione l’accesso alla cultura (lett. d); far conoscere all’estero la creazione
culturale svizzera (lett. e).
Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori
di diritto pubblico (art. 5 cpv. 2 LPCu), come ad esempio la Fondazione Pro
Helvetia. La ripartizione delle competenze a livello federale, tra la
Fondazione e l’Ufficio federale della cultura (UFC), è disciplinata dalla
LPCu (cfr. art. 23).
B-731/2018
Pagina 9
4.2 Pro Helvetia è una fondazione di diritto pubblico (art. 31 cpv. 1 LPCu),
incaricata di promuovere la varietà della creazione artistica e la cultura po-
polare, far conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, nonché in-
trattenere scambi culturali (art. 32 cpv. 1 LPCu). Essa adempie i suoi com-
piti autonomamente (art. 32 cpv. 2 LPCu).
A tal proposito, la Fondazione concede a terzi, che ne fanno domanda, aiuti
finanziari per la realizzazione di opere o progetti, secondo le disposizioni
dell'Ordinanza del 23 novembre 2011 sui sussidi della Fondazione Pro Hel-
vetia (RS 442.132.2; in seguito: l’ordinanza sui sussidi), nonché del Rego-
lamento interno della Fondazione Pro Helvetia del 23 novembre 2011
(RS 442.132.1), in collegamento con la LPCu e l’Ordinanza del 23 novem-
bre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu, RS 442.11).
5.
5.1 Le condizioni generali per un sostegno da parte della Confederazione
sono regolate dagli art. 6 e segg. LPCu. Essa sostiene, in una delle forme
previste dall’art. 25 LPCu, soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’in-
teresse nazionale (art. 6 LPCu) e accessibili al pubblico (art. 7 LPCu).
5.2
5.2.1 Concernente la concessione di aiuti finanziari da parte della Fonda-
zione, l’art. 3 dell’ordinanza sui sussidi, ne elenca le differenti categorie,
facendo la distinzione tra sussidi per la realizzazione di opere, al fine di
sostenere la creazione di opere (cpv. 1), e sussidi per la realizzazione di
progetti, al fine di sostenere la rappresentazione, la diffusione e la media-
zione di arte e cultura (cpv. 2). A tali aiuti finanziari non sussiste alcun diritto
(art. 2 dell’ordinanza sui sussidi). Pertanto, i sussidi per la realizzazione di
opere o progetti, devono essere classificati come sussidi con un margine
discrezionale (cfr. sentenze del TAF B-3091/2016 dell’8 febbraio 2018 con-
sid. 2, B-5547/2014 del 17 giugno 2015 consid. 2.2 e B-3939/2013 del
10 dicembre 2014 consid. 2.2).
5.2.2 Nel caso in questione, la richiesta di sussidio presentata, concerne
un sostegno per la pubblicazione di un’opera letteraria. Come si evince dal
sito ufficiale della Fondazione, la pubblicazione di un’opera letteraria rientra
tra gli elementi sostenuti tramite un sussidio per la realizzazione di progetti
(cfr. prohelvetia, Guida per i richiedenti Letteratura,
/it/guida-per-i-richiedenti-letteratura/>, consultato in data 4 dicembre
2018).
B-731/2018
Pagina 10
5.3 Le condizioni, secondo le quali la Fondazione concede aiuti finanziari
per la realizzazione di progetti, riprendono in parte i criteri utilizzati dalla
Confederazione, ad esempio l’interesse nazionale (art. 4 cpv. 1 lett. d
dell’ordinanza sui sussidi in collegamento con art. 6 LPCu) o l’accessibilità
al pubblico (art. 4 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sui sussidi in collegamento
con art. 7 LPCu). Nell’ordinanza sui sussidi, la Fondazione integra tali con-
dizioni, elencando i criteri di valutazione dell’idoneità (art. 4 dell’ordinanza
sui sussidi) e della qualità (art. 6 dell’ordinanza sui sussidi) di un progetto.
5.4 Perché la Fondazione possa sostenere un progetto, esso deve risultare
idoneo ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sui sussidi. Quest’ultimo
prevede che, nei limiti dei crediti stanziati, la Pro Helvetia sostenga unica-
mente progetti che:
a. favoriscono la creazione e la mediazione artistica in Svizzera, promuovono
gli scambi culturali in Svizzera, in particolare tra le diverse regioni linguisti-
che, diffondono l’arte e la cultura svizzera all’estero oppure sono particolar-
mente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali;
b. sono accessibili al pubblico;
c. hanno un legame con la Svizzera;
d. sono d’interesse nazionale;
e. beneficiano di un finanziamento adeguato di terzi.
6.
Visto il rifiuto della richiesta di sussidio e considerato che, secondo il diritto
di essere sentito (art. 29 Cost.), all'autorità inferiore viene imposto di moti-
vare le proprie decisioni, è necessario analizzare se nel caso in questione,
tale diritto sia stato rispettato.
6.1 Il sopra citato obbligo è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità
di valutarne la portata e di deferirlo ad un'autorità superiore con piena co-
gnizione di causa. È sufficiente che l'autorità inferiore menzioni almeno
brevemente i motivi dai quali è stata guidata e su cui si è basata la sua
decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può
pertanto limitarsi ai punti essenziali per la decisione (cfr. DTF 143 III 65
consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 con-
sid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 feb-
braio 2017 consid. 6.1).
6.2 Il Tribunale osserva che le motivazioni apportate dall’autorità inferiore
(cfr. fatti B e D) illustrano brevemente e a grandi linee su quali elementi
essa ha basato la propria decisione. Le argomentazioni risultano mettere
B-731/2018
Pagina 11
le ricorrenti nella posizione di poter valutare la portata della decisione e di
deferirla all’autorità superiore, ovvero il Tribunale. Pertanto, risultando la
decisione sufficientemente comprensibile, va considerato rispettato l’ob-
bligo di motivazione ai sensi dell’art. 29 Cost.
7.
7.1
7.1.1 Va, inoltre, rilevato che la portata della motivazione è definita in fun-
zione delle circostanze del caso specifico. Dunque, l'obbligo di motivazione
è tanto più ampio quando la decisione si basa su un potere di libera discre-
zione dell'autorità, quando si avvale di concetti giuridici indeterminati,
quando viola gravemente i diritti individuali, quando il caso è particolar-
mente complesso o quando si tratta di una deroga ad una norma giuridica.
Una semplice giustificazione sommaria della decisione, oppure il semplice
affermare e giudicare inadatto un progetto o un’opera ad un sussidio, non
è sufficiente (cfr. DTF 142 II 324 consid. 3.6, 129 I 232 consid. 3.3 in fine;
DTAF 2013/56 consid. 3.1; sentenze del TAF B-2943/2017 del 23 luglio
2018 consid. 4.4.1, B-1780/2017 del 19 aprile 2018 consid. 5.3.2 e
B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1; UHLMANN/SCHIL-
LING-SCHWANK, in: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, art. 35 PA n. 18 e 21).
7.1.2 Come sottolineato dal Tribunale federale, è infatti l'obbligo di motivare
accuratamente la propria decisione che consente all'autorità di non essere
guidata da sentimenti ed impressioni soggettive (cfr. sentenze del
TF 1C_265/2014 del 22 aprile 2015 consid. 4.1 non pubblicato in: DTF 141
II 245; 1C_49/2015 del 9 dicembre 2015 consid. 3.3; sentenza del TAF
B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 8.2.3), ancor più in materia di sov-
venzioni, nella quale vige un ampio margine di apprezzamento (cfr. con-
sid. 2.2).
7.2 Di seguito verranno analizzate le singole motivazioni apportate dall’au-
torità inferiore, sia nella decisione impugnata, che nella risposta al ricorso,
al fine di verificare se esse rientrino nell'ambito della determinazione dei
criteri di valutazione o riguardino la valutazione degli stessi (cfr. con-
sid. 2.2), e stabilire se queste siano sufficientemente chiare e oggettive,
perché possano essere oggetto di giudizio da parte del Tribunale e perché
quest’ultimo possa giudicarne l’appropriatezza e la correttezza.
7.2.1 In risposta a quanto esposto nel ricorso, l’autorità inferiore afferma
nella sua presa di posizione del 7 giugno 2018 che, l’opera in discussione
risulterebbe non equilibrata sul piano curatoriale e non avrebbe sviluppato
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la distanza e la critica necessarie nei confronti del tema centrale (cfr. rispo-
sta, pag. 5).
Nell’affermare ciò, l’autorità inferiore non spiega in alcun modo, ad esempio
tramite riferimenti a passaggi dell’opera, cosa rappresenterebbe uno squi-
librio sul piano curatoriale o quale dovrebbe essere il tema centrale, tanto
meno, in che modo l’opera non avrebbe sviluppato la distanza e la critica
necessarie nei confronti di quest’ultimo. Pertanto, tale motivazione di rifiuto
del sussidio, risulta insufficientemente chiara e oggettiva, non consentendo
così al Tribunale di poter giudicare l’appropriatezza e la correttezza della
valutazione effettuata.
7.2.2 Oltre a ciò, l’autorità inferiore afferma che il focus dell’opera sarebbe
sulla persona di A._______, che il suo lavoro e il suo operato non verreb-
bero riflettuti in modo critico e oggettivo e che in buona parte del libro ver-
rebbe riportato, senza filtri o alcun contesto relativizzante, il punto di vista
di A._______, oppure parlato di lui in modo reverenziale (cfr. risposta,
pag. 6).
Come per l’argomentazione precedente, il Tribunale considera l’assenza,
nelle affermazioni dall’autorità inferiore, di qualsiasi riferimento a passaggi
dell’opera. Essa, infatti, non spiega in che misura il lavoro e l’operato di
A._______ non verrebbero riflettuti in modo critico o oggettivo e nemmeno
in cosa figurerebbe l’assenza di filtri o di un contesto relativizzante nella
presentazione del punto di vista di A._______. Pertanto, anche tale moti-
vazione del rifiuto di sussidio risulta insufficiente per poter essere giudicata
dal Tribunale.
7.2.3 Inoltre, secondo l’autorità inferiore, mancherebbero un'argomenta-
zione differenziata, un equilibrio o addirittura una visione olistica del pro-
gramma editoriale della ricorrente 1 e una classificazione della casa edi-
trice nel contesto editoriale svizzero (cfr. risposta, pag. 6).
Anche in questo caso, l’autorità inferiore non illustra in che modo manche-
rebbero gli elementi sopracitati del programma editoriale della ricorrente 1.
Essa non chiarisce nemmeno che tipo di classificazione manchi nell’opera
e soprattutto come quest’ultima avrebbe dovuto essere riportata. Pertanto,
pure tale argomentazione va considerata insufficiente, perché il Tribunale
possa giudicarne la correttezza.
7.2.4 Infine, vi sarebbero da parte dell’autorità inferiore riserve sul piano
qualitativo, soprattutto per quanto riguarda la struttura poco chiara del con-
tenuto ed, in alcune parti del libro, il carattere simile ad un catalogo (cfr. ri-
sposta, pag. 6).
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L’autorità inferiore si limita a dichiarare delle riserve sul piano qualitativo,
senza spiegare in che misura la struttura risulti poco chiara o per quale
motivo un’eventuale struttura di carattere simile ad un catalogo rappresenti
un motivo di rifiuto di sussidio.
7.3 Per tutti i motivi di cui sopra, il Tribunale considera che sapere se vi
siano un equilibrio sul piano curatoriale o la distanza e la critica necessaria
nei confronti del tema centrale (consid. 7.2.1); una riflessione critica e og-
gettiva (consid. 7.2.2); un’argomentazione differenziata, un equilibrio o una
visione olistica del programma editoriale della ricorrente 1, nonché una
classificazione della casa editrice nel contesto editoriale svizzero (con-
sid. 7.2.3); o riserve sul piano qualitativo (consid. 7.2.4), non concerne la
rappresentazione oggettiva dei criteri di valutazione adottati, bensì, nella
maniera in cui lo ha effettuato l’autorità inferiore, una mera generica spie-
gazione soggettiva di come questi siano stati applicati al caso in specie.
8.
Visto quanto precede, il Tribunale osserva che, né nella decisione del
10 gennaio 2018, né nella risposta del 7 giugno 2018, vi è un qualsivoglia
riferimento da parte dell’autorità inferiore alle norme pertinenti per la con-
cessione generale di sussidi per la realizzazione di progetti (cfr. consid. 5),
nonché ai criteri di idoneità (cfr. consid. 5.4). Inoltre, l’autorità inferiore non
ha in alcun modo spiegato o illustrato i propri criteri di valutazione, riportato
o fatto riferimento ad alcun passaggio del testo o alle norme pertinenti ed
in generale, mancano esempi di qualsiasi genere.
Pertanto, il Tribunale si trova impossibilitato a giudicare il contenuto delle
affermazioni, nonché l’appropriatezza e la correttezza della valutazione
fatta dall’autorità inferiore, la quale, senza fornire alcun elemento tangibile
o spiegazione dei criteri oggettivi adottati per giudicare il caso in questione,
si limita ad affermare ciò che dovrebbe invece dimostrare (cfr. sentenza del
TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 8.2.1).
9.
Pertanto, visto quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impu-
gnata del 10 gennaio 2018 è annullata. Di conseguenza, gli atti di causa
sono rinviati all’autorità inferiore, perché proceda alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
10.
10.1 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a
carico della parte soccombente; se quest’ultima soccombe solo in parte, le
medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del regolamento
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del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di
giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa-
zione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).
10.2 Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 9), non si prele-
vano spese processuali. L’anticipo spese di fr. 2'000.–, già versato in data
12 marzo 2018, verrà dunque restituito alle ricorrenti.
Infine, in virtù dell’art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa
a carico dell’autorità inferiore.
11.
11.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili
per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione
con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rap-
presentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte
(art. 8 TS-TAF).
11.2 Nella fattispecie, ritenuto segnatamente che le ricorrenti non sono
rappresentate da un avvocato, non hanno diritto alle ripetibili.
Quanto all’autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3
TS-TAF).
12.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale
federale con un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. k della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 10 gennaio 2018 è annul-
lata. Di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore, per-
ché proceda alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo spese di fr. 2'000.–, versato
dalle ricorrenti il 12 marzo 2018, verrà restituito a quest’ultimi.
3.
Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata; allegati: formulari "indirizzo di pagamento"
e rinvio dell’incarto);
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: rinvio
dell’incarto).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli
Data di spedizione: 25 gennaio 2019