Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte II
B7770/2008
Dec i s i o n e d i s t r a l c i o
d e l 2 4 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice unico Francesco Brentani,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti A._______ SA,
patrocinata dall'avv. Matteo Galante,
Studio legale e notarile, Molino, Adami e Galante,
casella postale 6481, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto ritiro dell'autorizzazione quale commerciante di valori
mobiliari e ordine di messa in liquidazione.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione del 30 ottobre 2008 la Commissione federale delle
banche (CFB), ora Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di
seguito: FINMA, autorità inferiore) ha constatato che A._______ SA
aveva leso gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza
relative all'organizzazione, agli obblighi di diligenza, ai rapporti con
l'organo di vigilanza ed il revisore esterno ed a quello con i clienti,
concludendo che la stessa non presentava più il requisito per un'attività
irreprensibile (punto I del dispositivo: Constatazioni),
che la FINMA ha di conseguenza ordinato quanto segue (punto II del
dispositivo: Ritiro dell'autorizzazione e messa in liquidazione):
"3. Di conseguenza l'autorizzazione quale commerciante di valori mobiliari
rilasciata a A._______ SA, Massagno viene ritirata.
4. È ordinato lo scioglimento di A._______ SA, Massagno che viene posta in
liquidazione.
5. Al Segretario della Commissione federale delle banche è conferita la
facoltà di nominare un liquidatore a tempo debito.
6. È fatto ordine a A._______ SA, Massagno, e ai suoi organi, con la
comminatoria di cui all'art. 292 CP di mettere a disposizione dell'eventuale
liquidatore tutte le informazioni e i documenti di cui necessita per svolgere i
propri compiti, concedendogli pure l'accesso a tutti gli spazi in cui A._______
SA, Massagno svolge la propria attività.
7. Il liquidatore chiederà la corresponsione di un anticipo, che sarà versato
entro 10 giorni.";
che al punto III del dispositivo la FINMA ha disposto:
8. Le cifre da 3 a 7 del presente dispositivo sono esecutive solo se
A._______ SA, Massagno non dovesse, entro il termine di 30 giorni a partire
dalla crescita in giudicato della sentenza, rinunciare volontariamente ed
irrevocabilmente all'autorizzazione.
9. Nella fase transitoria e segnatamente fino all'esecutività della presente
decisione è conferita la competenza al Segretariato della Commissione
federale delle banche di adottare eventuali decisioni o provvedimenti
necessari consistenti ad esempio nel limitare l'attività dell'istituto e/o di
nominare un incaricato dell'inchiesta.
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che al punto IV del dispositivo l'autorità inferiore ha posto i costi di
procedura pari a CHF 20'000.– a carico della ricorrente;
che con ricorso del 3 dicembre 2008 la A._______ SA (di seguito:
ricorrente), per il tramite del proprio patrocinatore, ha impugnato la
decisione menzionata dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
postulando l'annullamento della stessa e l'accoglimento del ricorso,
protestate tasse, spese e ripetibili;
che nella procedura di ricorso in questione sono avvenuti diversi scambi
di scritti e diverse missive sono state inviate senza un relativo invito da
parte del Tribunale;
che, per dimostrare che la ricorrente adempie alle condizioni necessarie
per svolgere la propria attività di commerciante di valori mobiliari, la
ricorrente, nel corso del presente procedimento, ha prodotto in particolare
i rapporti di revisione relativi all'audit di sorveglianza per il 2008 e il 2009,
nonché i rapporti di revisione relativi all'audit del conto annuale e del
conto annuale consolidato per il 2008 e 2009 (cfr. ordinanza del 24
giugno 2010);
che, considerato come l'autorità inferiore aveva finora rinunciato ad
esprimersi sui complementi apportati, con ordinanza del 15 settembre
2010 lo scrivente Tribunale ha rinnovato l'invito ad esaminare la
situazione di fatto sulla base della nuova documentazione prodotta dalla
ricorrente;
che, in data 18 febbraio 2011, dopo che le erano state accordate due
richieste di proroga del termine, l'autorità inferiore ha trasmesso allo
scrivente Tribunale la decisione di riesame dell'11 febbraio 2011;
che con decisione dell'11 febbraio 2011 l'autorità inferiore ha
riconsiderato la sua precedente decisione del 30 ottobre 2008,
sostituendola ed annullandola, riconfermando non di meno la
constatazione che, nel periodo fino alla decisione del 30 ottobre 2008,
A._______ SA, Massagno ha leso gravemente le disposizioni legali in
materia di vigilanza relative all'organizzazione e alle norme di
comportamento, nonché ai doveri di informazione veritiera nei confronti
dell'Autorità di sorveglianza e nei confronti del revisore, come pure la
constatazione che, nello stesso periodo, A._______ SA, Massagno non
presentava più il requisito di un'attività irreprensibile, ed infine
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confermando la messa a carico della ricorrente dei costi di procedura pari
a CHF 20'000.–;
che con scritto del 10 marzo 2011 la ricorrente dichiara di rinunciare a
mantenere il ricorso contro la decisione del 30 ottobre 2008, sottolinea
che il proprio organo di revisione aveva comunque già avuto modo di
confermare nel rapporto 2007 e 2008 che la società non presentava più
alcuna irregolarità di rilievo e chiede perciò che non vengano prelevate
spese giudiziarie e che la FINMA venga condannata a versare congrue
ripetibili pari ad almeno CHF 50'000.– in favore della ricorrente;
che con scritto del 5 maggio 2011 l'autorità inferiore propone di mettere le
spese processuali a carico della ricorrente, eventualmente che il
Tribunale rinunci al prelevamento di spese processuali e che non
vengano assegnate ripetibili;
che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
fatte salve le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
che sono considerate autorità inferiori quelle menzionate all'art. 33 LTAF
e che, in particolare, le decisioni rese dalla FINMA sono suscettibili di
essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
che giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
che quindi con decisione di riesame dell'11 febbraio 2011 la FINMA ha
annullato la propria decisione sostituendola con una nuova;
che l'autorità di ricorso continua la trattazione del ricorso in quanto non
sia divenuto privo d'oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58
cpv. 3 PA);
che con la decisione di riesame l'autorità inferiore ha annullato il punto II
e III del dispositivo della decisione impugnata (Ritiro dell'autorizzazione e
messa in liquidazione; esecutorietà), ma mantenuto rispettivamente
riformulato le constatazioni (punto B rispettivamente cifre 2 e 3 del
dispositivo della decisione di riesame), nonché fissato i costi di procedura
in prima istanza di nuovo a fr. 20'000.– (punto C rispettivamente cifra 4
del dispositivo della decisione di riesame);
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che per quanto con l'atto di ricorso è richiesto l'annullamento della
decisione impugnata nel senso del ritiro dell'autorizzazione e messa in
liquidazione, nonché dell'esecutorietà, lo stesso è divenuto privo
d'oggetto per effetto della decisione di riesame;
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) il giudice unico pronuncia
lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto;
che con scritto del 10 marzo 2011 la ricorrente mostra il proprio dissenso
in merito alle constatazioni di fatto riportate nella decisione di riesame,
laddove esse coincidono con quelle contenute nella decisione impugnata,
tuttavia dichiara, sia per motivi di opportunità che di economia e costi di
procedura, l'intenzione di non opporsi alla decisione di riesame e di non
voler mantenere il ricorso oggetto della presente procedura;
che dallo scritto del 10 marzo 2011 è possibile dedurre che la ricorrente
rinuncia al mantenimento del ricorso anche per quanto attiene al punto I
del dispositivo impugnato (Constatazioni), per cui la procedura di ricorso
diviene priva d'oggetto anche per quanto attiene a questo punto;
che, nel presente caso, la questione a sapere se le constatazioni
formulate nel dispositivo della decisione di riesame possono essere
ammesse in virtù del carattere sussidiario di una decisione di
accertamento in rapporto ad una decisione vertente su prestazioni o
costitutiva ("Leistungs" o "Gestaltungsurteil") può restare aperta, in
quanto la ricorrente non mantiene il ricorso in riferimento a dette
constatazioni;
che per lo stesso motivo non è necessario esaminare se l'art. 32 della
legge federale del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari
(LFINMA; RS 956.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2009 – secondo cui la
FINMA può emanare decisioni di accertamento – sarebbe stato
applicabile alla presente fattispecie, né se prima dell'entrata in vigore di
tale disposto sussistesse una prassi in tale senso;
che, considerata la comunicazione del 10 marzo 2011, la ricorrente non si
oppone nemmeno all'addossamento delle spese di fr. 20'000.– a suo
carico per la procedura davanti all'autorità inferiore, conformemente alla
cifra 4 del dispositivo della decisione di riesame;
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che anche nell'ipotesi che la ricorrente non voglia accettare di assumersi i
costi di procedura in oggetto, la riscossione di detti costi appare
comunque giustificata sulla base degli specifici disposti di legge (art. 39
dell'ordinanza del 15 ottobre 2008 sulla riscossione di emolumenti e tasse
da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
[Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, OemFINMA,
RS 956.122] in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 1 dell'ordinanza del
2 dicembre 1996 sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte della
Commissione federale delle banche [OemCFB, RU 1997 38, 2003 3701,
2006 4307 all. 7 n. 3 5343] e l'art. 11 OemCFB in relazione con l'art. 19
dell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa [RS 172.041.0] e l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale
sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 [OgeEm, RS 172.041.1], secondo
cui chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare
un emolumento);
che, visto quanto precede, le conclusioni formulate nel ricorso
corrispondono in gran parte al dispositivo della nuova decisione dell'11
febbraio 2011, eccezion fatta per il punto B (Constatazioni; cifre 2 e 3 del
dispositivo) e C (Costi, cifra 4 del dispositivo), contro cui però la ricorrente
ha rinunciato a mantenere il ricorso;
che l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali,
consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli
sborsi, di regola a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 prima
frase PA) e che se questa soccombe solo parzialmente, le spese
processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 seconda frase PA);
che di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui
comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TSTAF, RS 173.320.2),
ma possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora (a) un
ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver
causato un lavoro considerevole al Tribunale o (b) per altri motivi inerenti
al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese
processuali alla parte (art. 6 TSTAF);
che l'autorità inferiore ha emanato la decisione di riesame fondandosi in
particolare sul rapporto di PwC al 31 dicembre 2009 (cifra 53 e 56 della
decisione di riesame), secondo cui la gran parte delle irregolarità e lacune
riscontrate sarebbero state risolte e vi sarebbero inoltre le premesse di
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stabilità necessarie al ripristino dell'ordine legale e alla soppressione delle
irregolarità in modo permanente, mentre la medesima nello scritto del 5
maggio 2011 menziona, rinviando esplicitamente a determinati punti nei
rapporti concernenti gli anni 2007 e 2008, le irregolarità e le
raccomandazioni del revisore e della revisione interna;
che la ricorrente ritiene che nel rapporto audit del 2007 sia dimostrato
come la società fosse già allora perfettamente in regola, senza tuttavia
menzionare quali parti concrete di detto rapporto giungano effettivamente
a tali conclusioni;
che i motivi che hanno indotto l'autorità inferiore ad annullare la decisione
impugnata tramite la decisione di riesame si sono avverati possibilmente
solo nel corso del presente procedimento;
che un esame sommario della situazione di fatto nel caso di specie
dimostra che una chiara inversione di rotta in favore di un esito positivo
del ricorso può essere ricondotta innanzitutto all'inoltro dei rapporti di
revisione per il 2008 e 2009, ciò che lo scrivente Tribunale ha espresso
nell'ordinanza del 15 settembre 2010;
che la produzione dei rapporti menzionati è da considerare tardiva in
rapporto al rilascio della decisione impugnata;
che la ricorrente nei suoi scritti ha indicato ripetute volte se e quali misure
erano state intraprese per svolgere la propria attività conformemente alla
legge;
che d'altra parte l'autorità inferiore avrebbe già avuto occasione di
esprimersi sui rapporti di revisione del 2008 durante i primi scambi di
scritti (cfr. ordinanza del 16 giugno 2009), facendolo però solo dopo
essere stata nuovamente invitata dallo scrivente Tribunale nell'ordinanza
del 15 settembre 2010;
che i motivi che hanno condotto a far divenire la causa priva d'oggetto
sono riscontrabili nel comportamento di entrambe le parti, cosicché si
impone una suddivisione delle spese processuali nella misura della metà
nel quadro delle relative disposizioni di legge;
che, visto quanto precede, non è più necessario occuparsi più da vicino
delle probabilità di successo del ricorso ai sensi dell'art. 5 frase 2 TS
TAF;
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che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo
federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e che la tassa di
giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria
delle parti (art. 1 cpv. 1, art. 2 cpv. 1 frase 1 TSTAF; art. 63 cpv. 4bis PA);
che, nel caso di specie, tenuto conto del notevole interesse pecuniario
della controversia e del dispendio considerevole nella fase di istruzione,
le spese processuali possono essere fissate a fr. 8'000.–, e, visto che i
motivi per cui la causa è divenuta priva d'oggetto sono imputabili ad
entrambe le parti, è giustificato ridurle della metà per un importo pari a
fr. 4'000.–, da compensare con l'anticipo di fr. 15'000.– versato il 9
dicembre 2008;
che nessuna spesa è messa a carico dell'autorità inferiore né delle
autorità federali che promuovano il ricorso o soccombano (art. 63 cpv. 2
PA);
che la parte vincente, ad eccezione delle autorità, ha diritto alle ripetibili
per le spese necessarie derivanti dalla causa e, in caso di vincita
parziale, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 13 TS
TAF, art. 64 cpv. 1 PA), e che le ripetibili comprendono le spese di
rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8
TSTAF);
che la ricorrente è rappresentata da un avvocato e in qualità di parte
parzialmente vincente ha di principio diritto alla rifusione di ripetibili;
che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio
devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione,
una nota particolareggiata delle spese e che il Tribunale fissa l'indennità
sulla base di tale nota, ma se quest'ultima non è stata inoltrata, il
Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti in causa (art. 14 TSTAF);
che la ricorrente chiede che l'autorità inferiore venga condannata a
versare ripetibili per almeno fr. 50'000.– in suo favore, senza tuttavia che
il proprio rappresentante legale abbia versato agli atti una nota
particolareggiata delle spese, per cui l'indennità deve essere fissata in
base agli atti e secondo il debito apprezzamento;
che nell'ambito del presente procedimento la ricorrente ha prodotto
diverse memorie dall'ampiezza in parte notevole, tra cui spiccano l'atto di
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ricorso del 3 dicembre 2008, il complemento alla motivazione del ricorso
del 17 aprile 2009, le osservazioni complementari del 26 giugno 2009,
nonché lo scritto del 18 agosto 2010 in riferimento alla misura istruttoria
ordinata dal Tribunale con ordinanza del 24 giugno 2010;
che un esame sommario degli scritti della ricorrente dimostra però che
non tutte le allegazioni riportate erano di pari e/o di rilevanza
considerevole per l'esito del presente procedimento, ma che, sotto questo
aspetto, si rinuncia ad ordinare un'ulteriore riduzione delle ripetibili;
che la copiosità e il numero delle memorie fanno apparire giustificato un
dispendio di fr. 25'000.–,
che considerato che le parti sono in parti uguali responsabili perché la
causa sia divenuta priva d'oggetto, l'indennità a titolo di ripetibili può
essere ridotta della metà (cfr. art. 15 TSTAF) e fissata a fr. 12'500.– (IVA
incl.);
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso del 3 dicembre 2008 è divenuto privo d'oggetto ed è stralciato
dai ruoli.
2.
Le spese processuali, fissate a fr. 8'000.–, sono poste a carico della
ricorrente per un importo ridotto di fr. 4'000.–. Esse sono computate con
l'anticipo spese di fr. 15'000.– già versato. La differenza di fr. 11'000.– è
versata alla parte ricorrente dalla cassa del Tribunale dopo la crescita in
giudicato della presente sentenza.
3.
Alla ricorrente è assegnata un'indennità ridotta a titolo di spese ripetibili
per un importo di fr. 12'500.– (IVA inclusa) a carico dell'autorità inferiore.
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Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario indirizzo di pagamento)
– autorità inferiore (n. di rif. 1009160; Atto giudiziario)
Il Giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 26 agosto 2011