Corte II
B-7814/2006
{T 0/4}
Sentenza del 28 marzo 2008
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Jean-Luc Baechler,
Eva Schneeberger (presidente di camera);
cancelliere Corrado Bergomi.
R.,_______
ricorrente,
contro
Segretariato di Stato dell'economia (seco),
Mercato del lavoro,
Assicurazione contro la disoccupazione,
Effingerstrasse 31, 3003 Berna
autorità inferiore.
Approvazione dei conti annuali e del conto annuale delle
spese amministrative per l'esercizio 2005 della
C.________.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-7814/2006
Fatti:
A.
Con decisione del 17 agosto 2006 il Segretariato di Stato dell'econo-
mia (seco) ha approvato i conti annuali e il conto annuale delle spese
amministrative per l'esercizio 2005, ad eccezione dell'importo di fr.
21'749.25 per prestazioni sociali, definito non computabile. A motivo
dell'esclusione dell'importo menzionato dall'approvazione delle spese
amministrative il seco ha addotto che nell'anno in rassegna, l'aliquota
dei premi di cassa pensione a carico del datore di lavoro ha subito un
aumento dall'11,6 % al 15,6%. A causa del grado di copertura insuffi-
ciente e del disavanzo tecnico della cassa pensione, la legge cantona-
le sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (LCPD) era stata
modificata per consentire il risanamento della cassa, per cui alla
c._______ risultava un aumento delle prestazioni sociali di
fr. 21'749.25. Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza concernente il
rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione le
spese del personale sono rimborsabili, a differenza delle spese di risa-
namento di una cassa pensione, come confermato da una sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni del 7 novembre 2005 in un
caso analogo.
B.
In data 18 settembre 2006 la C._______ ha impugnato questa decisio-
ne del seco con ricorso presso la Commissione di ricorso DFE. La ri-
corrente formula le seguenti conclusioni:
"1. Il ricorso è integralmente accolto.
Conseguentemente:
a. È annullata la decisione del 17 agosto 2006 del seco nel senso dei considerandi quanto al
punto 2 di detta decisione (spese amministrative non computabili).
b. L'importo di fr. 21'749.25 per prestazioni sociali di cui al punto 2 di detta decisione è compu-
tabile e viene rimborsato dalla Confederazione.
c. I conti annuali ed il conto annuale delle spese amministrative per l'esercizio 2005 della Cassa
cantonale di disoccupazione, Bellinzona sono quindi integralmente approvati.
2. Tasse e spese di giudizio a carico del seco. "
La C._______ è dell'avviso che il seco non può validamente richiamar-
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si alla sentenza del Tribunale federale, in quanto la fattispecie alla
base di tale sentenza non è analoga a quella nel caso in esame. A suo
avviso, con la modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti
dello Stato del 14 settembre 1976 e della legge concernente l'adegua-
mento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno
1985, il legislatore ha previsto un contributo straordinario totale del
5%, di cui 4% a carico dei datori di lavoro e l'1 % a carico degli assicu-
rati (art. 12a cpv. 3 LCPD), allo scopo di raggiungere sull'arco di 15
anni un grado di copertura dell'80%, come si evince dal Messaggio del
Consiglio di Stato del 26 maggio 2004. L'aumento dell'aliquota contri-
butiva è quindi stato deciso dal legislatore cantonale non tanto a sco-
po di risanamento della cassa pensioni dei suoi dipendenti ma per au-
mentare il grado di copertura (riserva matematica), ancorché nel citato
messaggio del Consiglio di Stato si parli impropriamente di misure di
risanamento. In effetti, per definizione, i contributi di risanamento di
una cassa pensioni non incrementano la prestazione di libero passag-
gio del singolo assicurato, ma alimentano i fondi a disposizione della
cassa pensioni. In Ticino, per contro, anche il contributo straordinario
di cui all'art. 12a cpv. 3 LCPD alimenta la prestazione di libero passag-
gio del lavoratore assicurato. Il contributo straordinario in oggetto non
é quindi un contributo ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. f della legge fede-
rale sul libero passaggio. In tale contesto la Cassa rimanda al Messag-
gio del Consiglio federale sulle misure di risanamento in caso di co-
pertura insufficiente nella previdenza professionale del 19 settembre
2003 no 03.060 (pag. 5586).
La C._______ osserva inoltre che la Cassa pensioni dei dipendenti
dello Stato del canton Ticino applica il principio del primato delle pre-
stazioni con la garanzia dello Stato (Messaggio del Consiglio di Stato
ad 1, ad 6 e art. 51 LCPD). Essa ha infatti ottenuto dall'autorità di vigi-
lanza una deroga al principio del bilancio in cassa chiusa come previ-
sto dagli art. 69 cpv. 2 LPP e 45 OPP2 (Rendiconto della Cassa pen-
sioni dei dipendenti dello Stato 2005, ad. 5.1, pag. 20). Questo genere
di piano assicurativo non richiede un grado di copertura minimo ai
sensi LPP. D'altro canto dal messaggio del Consiglio di Stato si rileva
che negli anni precedenti l'aliquota contributiva a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori è stata oggetto di una diminuzione (Messaggio
del Consiglio di Stato, ad 3). Tale fatto conferma che l'aumento interve-
nuto nel 2005 non è che un adeguamento del tasso contributivo del II.
pilastro che il Cantone ha facoltà di proporre per la sua cassa pensioni
nell'ambito delle competenze accordategli dagli art. 49 cpv. 1, 65 cpv.
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2 e 66 LPP.
La C.______ aggiunge che anche nel caso in cui il contributo straordi-
nario di cui all'art. 12 cpv. 3 LCPD venga qualificato quale contributo di
risanamento alla CPDS, esso dovrebbe essere considerato a tutti gli
effetti un contributo per il finanziamento del 2° pilastro e come tale rim-
borsabile alla Confederazione nell'ambito dell'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinan-
za federale concernente il rimborso delle spese amministrative delle
Casse di disoccupazione, tanto più che questi contributi devono esse-
re privilegiati dal punto di vista fiscale e possono essere dedotti dal
reddito imponibile (vedi Messaggio del Consiglio federale 5570, 5581,
5584).
A mente della C._______ nelle spese del personale di cui all'art. 2
dell'ordinanza federale sul rimborso delle spese amministrative delle
Casse di disoccupazione sono compresi pure i contributi per il finan-
ziamento degli istituti di previdenza ai sensi dell'art. 66 LPP (STFA
07.11.2005, consid. 3.2.1), mentre le spese vanno conteggiate se-
guendo i principi contabili, nel senso che nel conto annuale vanno ri-
portati i contributi al II. pilastro connessi con la prestazione lavorativa
prestata dal singolo collaboratore nello stesso anno di computo. La
C.______ conclude che il contributo in questione si riferisce ai contri-
buti per il 2° pilastro dei dipendenti della C._______ medesima nell'an-
no di riferimento. Il versamento di tali contributi era necessario per
l'esecuzione dei compiti imposti dalla LADI alla C.________, una ge-
stione razionale della stessa. Tale importo risponde ai requisiti dell'art.
2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulle spese a titolo di spese amministrati-
ve ordinarie.
C.
Con osservazioni del 6 dicembre 2006 il seco (autorità inferiore)
propone la reiezione del gravame. Dal Messaggio del Consiglio di
Stato del 26 maggio 2004 relativo alla modifica della Legge sulla
Cassa pensioni nonché dal Rendiconto della Cassa pensioni dei
Dipendenti dello Stato 2005 si desume che lo scopo dell'aumento dei
premi mira a colmare il disavanzo intervenuto negli anni, nonché al
desiderio di veder aumentato il grado di copertura della Cassa all'80%,
nell'intento di conferirle più autonomia e di ridurre gradualmente la
garanzia statale (pag. 13 del Messaggio). La tabella indicata a pag. 45
del Rendiconto indica che dal 1985 al 2004 il grado di copertura è
passato dal 97,87 % al 69,84%. L'operazione è pertanto definita in
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modo inequivocabile sia dal Consiglio di Stato che dalla Commissione
della cassa quale misura di risanamento. L'autorità inferiore sottolinea
di aver deciso di non riconoscere i costi corrispondenti al contributo
straordinario sulla base della decisione DTF 131 V 461, secondo cui i
costi derivanti dal risanamento di casse pubbliche, il cui grado di
copertura è massivamente insufficiente e che sopravvivono solo grazie
alla garanzia statale, non possono essere computati quali spese da
mettere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
L'autorità inferiore nega la correlazione tra l'aumento dei premi e
l'attività dell'autorità cantonale in relazione all'esecuzione della Legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto il contributo
straordinario tocca indistintamente tutti i salariati affiliati alla Cassa
pensioni dei dipendenti dello stato.
Benché la C.______ sostenga che il contributo straordinario richiesto
aumenta la prestazione di libero passaggio degli assicurati e non solo i
fondi a disposizione della cassa pensioni, e che quindi non si tratta di
risanamento ma di aumento dei contributi, l'art. 17 cpv. 2 della legge
federale sul libero passaggio non indica nulla in questo senso. Anzi,
sembra invece intuibile che vi sia la possibilità di dedurre dalla somma
di libero passaggio i contributi destinati a sanare una copertura
insufficiente. Per l'autorità inferiore è lecito quindi dedurre che
l'aumento straordinario di un punto percentuale dei contributi a carico
degli assicurati attivi deciso dalla cassa pensioni non alimenta il libero
passaggio.
L'autorità inferiore osserva che i documenti presentati non sostanziano
che l'aumento dei contributi sia un mero adeguamento poiché in
passato l'aliquota della cassa pensioni avrebbe subito una
diminuzione. Invece essi dimostrano che l'aumento dei contributi è
dovuto esclusivamente al risanamento della cassa pensioni. Per
l'autorità inferiore è infine irrilevante che dal profilo fiscale le imprese
possano dedurre dal reddito imponibile l'aumento dei contributi al
2° pilastro in caso di risanamento, in quanto l'amministrazione fiscale
ed il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione non perseguono i medesimi obbiettivi.
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D.
Nel corso del dicembre 2006 la Commissione di ricorso DFE ha comu-
nicato alla C._______ che la procedura in questione verrà ripresa dal
Tribunale amministrativo federale che sostituisce a partire dal 1° gen-
naio 2007 le commissioni federali di ricorso.
In data 23 febbraio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha infor-
mato la C._______ della ripresa della procedura pendente presso la
Commissione di ricorso DFE, indicando che la procedura sarà evasa
dalla Corte III.
Con ordinanza del 6 dicembre 2007 il Tribunale amministrativo federa-
le ha comunicato il trasferimento dell'incarto dalla Corte III alla Corte II
nonché la composizione del collegio statuente.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le deci-
sioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) (cfr. art. 31 della Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32] i. r. c. art. 101 della legge sull’assicurazione contro la disoccu-
pazione, integralmente citata al consid. 1.2), fintanto che non sussiste
un'eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF. Secondo l'art. 33 lett. d LTAF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni della Cancelleria federale, dei
dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati
o aggregati amministrativamente, quindi anche contro le decisioni
emanate dal seco come nel caso in esame. Inoltre il Tribunale ammini-
strativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della LTAF.
Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
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1.2 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità
per insolvenza (legge sull’assicurazione contro la disoccupazione,
LADI, RS 837.00) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non pre-
veda espressamente una deroga alla LPGA. Nondimeno la LPGA non
è applicabile, in quanto il suo campo di applicazione non tocca il rap-
porto tra la Confederazione e i Cantoni nel quadro dell'esecuzione del-
la LADI (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 feb-
braio 2008 nella causa B-7952/2007, consid 1.2).
1.3
1.3.1 L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
1.3.2 Il ricorso è stato inoltrato da una cassa di disoccupazione pub-
blica ai sensi dell'art. 77 LADI. Giusta l'art. 79 cpv. 2 LADI le casse non
hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l’esterno in nome
proprio e hanno capacità di stare in giudizio. Dagli art. 101 e 102 LADI
non può essere dedotta una legittimazione speciale di ricorso delle
casse di disoccupazione nell'ambito di ricorsi contro decisioni del seco
(cfr. anche STF 122 V 372 consid. 2). Determinanti per conferire la
qualità di parte sono quindi le disposizioni sulla legittimazione a ricor-
rere (art. 6 e 48 PA). La decisione impugnata nega la computabilità
dell'importo di fr. 21'749.25 per prestazioni sociali nell'ambito dell'ap-
provazione del conto annuale delle spese amministrative per il 2005
della C._______. Essa tange quindi gli interessi finanziari del Cantone,
il quale, come titolare della C._________, è destinatario del rimborso
delle spese amministrative computabili (art. 77 cpv. 2 e 92 cpv. 6 LADI)
e che al riguardo è toccato come un privato (art. 48 PA, art. 92 cpv. 6
LADI). Sotto l'aspetto dell'organizzazione e del funzionamento la
C._______ sembra essere subordinata alla Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG che è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica
propria (art. 3 del regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione
e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998; RL 10.1.4.1.1 i. r. c.
art. 1 del decreto legislativo di applicazione alla legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28
gennaio 1948; RL 6.4.5.2). Sia la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG che la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoc-
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cupazione fanno parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali, a sua vol-
ta subordinato al D._______. Quest'ultimo agisce e rappresenta il Can-
tone. La circostanza che sia stata la C._______ a interporre ricorso -
indicando nell'intestazione della lettera il C._______ ed il D._______ -
lascia desumere che la stessa agisca a conoscenza del Cantone, per
cui si può senz'altro supporre che essa agisca in rappresentanza ri-
spettivamente su autorizzazione del Cantone.
Visto quanto precede, il Cantone Ticino è da considerare parte ricor-
rente agendo tramite l'Istituto delle assicurazioni sociali. Esso può es-
sere considerato toccato dalla decisione impugnata e si può quindi
concludere che vanti un interesse degno di protezione all'annullamen-
to o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).
1.3.3 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. L'anticipo
delle spese processuali è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4
PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Di seguito sono elencate le disposizioni di diritto applicabili alla
presente fattispecie.
2.1 Sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. e LADI le casse adempiono in
particolare il compito di rendere periodicamente conto secondo le
istruzioni dell'ufficio di compensazione.
2.2 Fra i compiti del seco in qualità di ufficio di compensazione figura
tra l'altro l'esame dei conteggi delle casse di disoccupazione (art. 83
cpv. 1 LADI). Giusta l'art. 122a cpv. 7 OADI alla fine di gennaio al più
tardi, il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un conteggio
dettagliato dei costi effettivi dell’anno precedente. Sulla base
dell'art. 122a cpv. 8 OADI l’ufficio di compensazione esamina il con-
teggio conformemente all’ordinanza del 29 giugno 2001 sull’indenniz-
zo delle spese d’esecuzione della LADI (Ordinanza sull’indennizzo del-
le spese d’esecuzione della LADI, RS 837.023.3).
L'ufficio di compensazione decide della computabilità delle spese am-
ministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di
collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedi-
menti inerenti al mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1 lett. m LADI).
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2.3 Giusta l'art. 92 cpv. 6 LADI il fondo di compensazione rimborsa ai
titolari delle casse i costi computabili risultanti dall’adempimento dei
compiti di cui all’articolo 81 (prima frase); il Consiglio federale stabili-
sce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili
(seconda frase); tiene debitamente conto dei costi per gli accantona-
menti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavo-
ro e dei rischi di responsabilità (art. 82) (terza frase); i costi computabi-
li sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite (quarta
frase); il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può concludere
convenzioni sulle prestazioni con i titolari (quinta frase).
La convenzione sulle prestazioni secondo l’art. 92 cpv. 6 LADI discipli-
na la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa
nell’esecuzione dell’articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle
prestazioni, essa induce i titolari a effettuare un’esecuzione efficiente.
Disciplina in particolare le prestazioni dell’ufficio di compensazione e
delle casse di disoccupazione e il finanziamento (art. 122b cpv. 1 lett.
d ed e dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligato-
ria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Ordinanza
sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI, RS 837.0 nella ver-
sione valida a partire dal 1° luglio 2003).
2.4 L'Ordinanza del 12 febbraio 1986 concernente il rimborso delle
spese amministrative delle casse di disoccupazione (RS 837.12) elen-
ca quali spese amministrative ordinarie computabili per il rimborso tra
l'altro le spese di personale (art. 2 cpv. 1 lett. a).
Su domanda, l’ufficio di compensazione può dichiarare computabili, in
tutto o in parte, le spese straordinarie della cassa di disoccupazione
(art. 2 cpv. 2 ordinanza sul rimborso delle spese amministrative). Le
spese sono computabili soltanto nella misura in cui sono necessarie
per una gestione razionale; per la loro determinazione, è tenuto conto
del numero dei casi liquidati e delle spese fisse (art. 2 cpv. 3 ordinanza
sul rimborso delle spese amministrative). L’ufficio di compensazione
emana direttive sulla gestione razionale e la determinazione delle spe-
se computabili (art. 2 cpv. 5 ordinanza sul rimborso delle spese ammi-
nistrative).
2.5 Sulla base di questa norma di delegazione il seco ha emanato le
direttive finanziarie 01/2005: Voranschlag 2005, Verwaltungskoste-
nentschädigung Arbeitslosenkassen (ALK) del 30 settembre 2004,
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02/2005 Kontierungslinien 2005 Arbeitslosenkassen (ALK) del 30 no-
vembre 2004 e 05/2005 Jahresabschluss 2005 Arbeitslosenkassen
(ALK) del 31 ottobre 2005 (le direttive menzionate non sono disponibili
in lingua italiana). Esse concretizzano in qualità di ordinanza ammini-
strativa la dimensione dell'obbligo di rimborso da parte della Confede-
razione. La funzione principale di un'ordinanza amministrativa consiste
nel garantire - in primo luogo nei limiti discrezionali - una pratica
amministrativa unitaria che in questo senso rispetti anche
l'eguaglianza di diritti. Essa è pure di regola espressione del sapere e
dell'esperienza di un ufficio qualificato (DTF 107 lb 50 consid. 3, 114 V
13 consid. 1c con rinvio; GAAC 49.60, consid. 3). Il Tribunale
amministrativo federale non è vincolato alle ordinanze amministrative
ed è libero nella loro applicazione. Secondo la prassi costante il
giudice rispetta un'ordinanza amministrativa, se essa permette
un'interpretazione valida delle disposizioni legali applicabili e se
rispetta le circostanze del singolo caso (DTF 115 V 4 consid. 1b;
RHINOW / KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea 1990, n° 9 B. II).
Per quanto attiene alle prestazioni sociali la direttiva finanziaria
01/2005 prevede che sono computabili i contributi AVS/AI/IPG/AD, i
contributi dell'assicurazione malattia e infortuni, gli assegni familiari ri-
conosciuti (assegni per i figli, di formazione e di nascita), i contributi di
previdenza professionale e altri assegni sociali non sottoposti all'AVS,
al massimo però nel quadro di norme cantonali e federali confrontabili
(direttiva finanziaria 01/2005, cifra 2 a2, pag. 6). Le prestazioni sociali
non sono però computabili nella misura in cui superano il valore limite
teorico di al massimo 21,5% dei salari; sono invece di principio compu-
tabili le prestazioni di cassa pensione ordinarie effettivamente versate
come ad esempio somme di riscatto in seguito ad aumenti del salario
reale, anche se in questo modo si supera l'aliquota massima (direttiva
finanziaria 01/2005, cifra 4.1 pag. 21). La misura di controllo ("Kontrol-
lgrösse") corrispondente ai costi del personale per posto a tempo pie-
no è di fr. 94'000.- (direttiva finanziaria 01/2005, cifra 4.2).
3.
Nel caso di specie la controversia verte sulla questione a sapere se i
contributi straordinari versati alla cassa pensioni per un totale di
fr. 21'749.25 possono essere dichiarati computabili per il rimborso del-
le spese amministrative della cassa cantonale di disoccupazione.
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3.1 L'autorità inferiore non contesta che i costi fatti valere per presta-
zioni sociali superano i valori limiti teorici formulati nelle direttive finan-
ziarie, bensì nega la computabilità dell'aumento straordinario dei premi
della cassa pensione a titolo di spese amministrative poiché a suo av-
viso non si tratta di spese del personale rimborsabili, ma di spese di ri-
sanamento di una cassa pensione, che, come confermato da una sen-
tenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 7 novembre 2005 in
un caso analogo, non sono computabili.
Per la parte ricorrente invece l'aumento straordinario dei premi della
cassa pensioni non riveste il carattere di spesa di risanamento di una
cassa pensioni, piuttosto esso era stato deciso allo scopo di aumenta-
re il grado di copertura della cassa. Il versamento di tali contributi era
necessario per l'esecuzione dei compiti imposti dalla LADI alla parte
ricorrente. Quest'ultima conclude che la sua situazione non può essere
confrontata con la fattispecie alla base della sentenza del Tribunale fe-
derale menzionata.
3.2 L'autorità inferiore ha collegato la motivazione della decisione im-
pugnata alla STF 131 V 461. Rispetto al caso in esame la fattispecie
allora sottoposta al Tribunale federale era però diversa. A quel tempo
si trattava di una fusione fra due casse pensioni cantonali che con
questa fusione avevano costituito un'unica cassa pensioni. D'ora in
avanti (dal 1° gennaio 2000) era affiliato ad essa tutto il personale
dell'amministrazione cantonale nonché i docenti comunali. Con la co-
stituzione di una nuova cassa pensioni il Cantone era passato al siste-
ma di capitalizzazione e aveva sostituito un sistema di finanziamento
misto basato sul sistema di capitalizzazione e sul sistema di ripartizio-
ne. Con il cambiamento del sistema di finanziamento gli obblighi dei
datori di lavoro assoggettati alla nuova cassa pensioni erano diventati
subito esigibili. Il Cantone si era assunto il debito equivalente al disa-
vanzo (fr. 715'700'000.-), con l'impegno di produrre un interesse del
4% e di saldare il debito entro 48 anni (a partire dal 2002 fino al 2049)
sotto forma di rate annuali pagabili posticipatamente. Queste cosiddet-
te annualità sono composte dal pagamento d'interessi sul capitale e
dall'importo d'ammortizzare. Per l'assunzione del debito il Cantone
esercita il regresso sui datori di lavoro che erano affiliati alle due cas-
se pensioni prima che fusionassero. Il regresso avviene in rapporto
agli obblighi dei datori di lavoro esigibili fino al 31 dicembre 1999 con-
cernenti gli accrediti di vecchiaia. L'ufficio del lavoro cantonale aveva
inserito nel conto annuale del 2002 la rata annuale versata dal Canto-
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ne alla voce "prestazioni sociali" del conto spese.
Il Tribunale federale delle assicurazioni aveva negato la computabilità
adducendo in sostanza che le rate annuali che il Cantone versa sono
la conseguenza del cambio di sistema di finanziamento della cassa
pensioni introdotto con la fusione. Ciò comporta un cambiamento del
motivo giuridico per i pagamenti che il Cantone deve effettuare, per cui
è vietato equiparare i contributi dei datori di lavoro versati dal Cantone
alle rate annuali aventi sempre lo stesso importo ed esigibili sull'arco
di decenni, tanto più che tali annuità non dipendono assolutamente
dallo sviluppo degli effettivi del personale che si occupa dell'esecuzio-
ne della legislazione federale sull'assicurazione contro la disoccupa-
zione nei 48 anni previsti per l'ammortamento del debito (DTF 131 V
469 consid. 4.1).
L'Alta Corte ha definito d'importanza decisiva il fatto che la riorganiz-
zazione della previdenza professionale cantonale rappresenti in so-
stanza anche una misura di risanamento delle casse pensioni. Per il
Tribunale federale è il Cantone che deve sopportare i costi elevati di
un simile risanamento. Scaricare le spese di risanamento di casse
pensioni cantonali sul fondo di compensazione è completamente con-
trario allo scopo e al senso delle norme di diritto federale sul rimborso
delle spese che risultano ai Cantoni per l'esecuzione delle disposizioni
federali in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Spese di
risanamento di casse pensioni statali che hanno una copertura netta-
mente insufficiente e possono essere tenute in vita solo grazie a una
garanzia dello stato non rappresentano spese amministrative compu-
tabili ai sensi del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione e
non sono incluse nella ratio legis di queste norme (STF 131 V 470 s.
consid. 4.2).
3.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni si è occupato in un proce-
dimento successivo della questione a sapere se i contributi del datore
di lavoro straordinari ad una cassa pensioni cantonale allo scopo di
equilibrare i redditi patrimoniali sono spese amministrative computabili
che l'ufficio di compensazione deve risarcire (STF del 7 settembre
2006 C 35/06). Anche nel quadro di tale procedimento il seco aveva
poggiato la sua motivazione sulla sentenza STF 131 V 461. In questo
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caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che la fattispe-
cie alla base della sentenza citata non poteva essere paragonata alla
fattispecie come si presentava nel caso concreto. La differenza decisi-
va tra i due casi risultava dalla circostanza che giusta l'art. 92 cpv. 6
LADI le spese computabili sono rimborsate conformemente alle pre-
stazioni fornite. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni ciò
non corrispondeva alla fattispecie alla base della STF 131 V 461, poi-
ché il Cantone doveva il versamento delle rate annuali alla cassa pen-
sioni indipendentemente dal numero di lavoratori da esso impiegati
nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la di-
soccupazione ai sensi dell'art. 92 cpv. 6 LADI. Nella nuova fattispecie
si trattava invece di un versamento supplementare di due cantoni alla
cassa pensioni di uno di essi. Tale obbligo di versamento supplemen-
tare era in relazione alla previdenza professionale per quegli impiegati
che si occupavano dell'attuazione dell'assicurazione contro la disoccu-
pazione nell'anno in rassegna. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha concluso che simili spese fanno parte della previdenza professiona-
le e devono essere definite computabili nel quadro delle norme relative
al rimborso delle spese amministrative (STF C35/06 consid. 4.3).
La conclusione a cui è giunto il Tribunale federale delle assicurazioni
può senz'altro essere applicata anche alla presente fattispecie. In que-
sto ambito va rilevato che, a differenza della sentenza del Tribunale fe-
derale alla quale rimanda l'autorità inferiore e in cui le annuità versate
dal Cantone servivano a ridurre un debito esistente risultante dalla fu-
sione di due casse pensioni, l'aumento straordinario dei contributi nel
presente caso tocca indistintamente sia i datori di lavoro sia gli impie-
gati assicurati e ha conseguenze per entrambi (cfr. Messaggio del 26
maggio 2004 concernente la modifica della legge sulla Cassa pensioni
dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e della legge concer-
nente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro
del 10 giugno 1985; pag. 3, 4, 14, 15, 16). Sempre a differenza della
STF 131 V 461 va osservato che nel caso in esame non è avvenuto un
cambiamento del sistema di finanziamento della Cassa pensioni e che
il Cantone ha mantenuto anche nel quadro della modifica di legge il
primato delle prestazioni.
3.4 Dall'art. 92 cpv. 6 prima frase LADI, dall'art. 2 cpv. 1 lett. a nonché
dalla cifra 2 a2 delle direttive finanziarie del seco non emerge se e in
che misura i Cantoni possono scaricare sulla Confederazione le spese
di risanamento di una cassa pensioni cantonale quali spese ammini-
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strative computabili. Da una parte corrisponde al vero che il risana-
mento di una cassa pensioni di per sé non ha un collegamento diretto
con l'esecuzione del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione.
La situazione si presenta tuttavia in modo diverso se un Cantone -
come nel caso in esame - fissa dei contributi straordinari per la sua
cassa pensioni allo scopo di eliminare un grado di copertura insuffi-
ciente e se deve fornire questi contributi straordinari a tutti i suoi im-
piegati in aggiunta ai loro contributi ordinari. Se il Cantone inserisce
nel conto delle spese di esecuzione i contributi straordinari che ha ver-
sato alla cassa pensioni per i suoi impiegati nell'ambito della cassa di
disoccupazione, detti contributi hanno un nesso diretto con i compiti
adempiuti dai dipendenti e giustificano di regola un obbligo di rimborso
da parte del fondo di compensazione.
3.5 Il diritto federale dichiara le spese di personale per dipendenti
computabili ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza concernente il rimborso
delle spese amministrative delle casse di disoccupazione. Considerato
che le prestazioni alla cassa pensioni come del resto i pagamenti dei
salari dei dipendenti cantonali si uniformano alla legge cantonale, an-
che per quanto attiene il rimborso delle spese amministrative occorre
basarsi su una regolamentazione cantonale (cfr. STF C 35/06 consid.
4.2). In riferimento ai contributi alle casse pensioni che fanno oggetto
della presente decisione bisogna tuttavia precisare che la legge fede-
rale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'in-
validità (RS 831.40; LPP) conferisce agli istituti di previdenza cantonali
di strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione delle loro casse pensioni (art. 49 e 66 LPP). Gli istituti
di previdenza sono autorizzati dalla LPP a prendere misure in caso di
copertura insufficiente (cfr. art. 65d LPP).
3.5.1 Per quanto attiene all'ammontare e alla ripartizione dei contributi
l'art. 12a della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
del 14 settembre 1976 nella versione modificata del 9 novembre 2004
e in vigore dal 1° gennaio 2005 prevede quanto segue:
La Cassa preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi ne-
cessari a finanziare le rendite e prestazioni previste dalla presente leg-
ge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP (cpv. 1); Il con-
tributo ordinario totale è del 22.1% degli stipendi assicurati, di cui
l'11,6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati
(cpv. 2); Il contributo straordinario totale è del 5% degli stipendi assicu-
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rati, di cui il 4% a carico dei datori di lavoro e l'1% a carico degli assi-
curati (cpv. 3).
3.5.2 Nel messaggio concernente la modifica della legge sulla Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e della leg-
ge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al
rincaro del 10 giugno 1985 si precisa in relazione all'art. 12a cpv. 3
che i contributi straordinari dovrebbero rimanere in vigore fino al com-
pimento del risanamento della Cassa e in particolare fintanto che la
Cassa non abbia ricostituito un capitale sufficiente, tale da permettere
adeguati redditi patrimoniali sostitutivi. L'eventuale modifica o deca-
denza dei contributi non avviene automaticamente, ma richiede una
modifica legislativa.
Da uno sguardo sommario all'obiettivo che il Cantone si era posto
nell'ambito della modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipen-
denti dello Stato emerge che dapprima era previsto il risanamento to-
tale della Cassa, con il conferimento di una maggiore autonomia della
stessa e un'eventuale soppressione della garanzia statale. In seguito il
Gruppo di lavoro della Commissione della Cassa si è scostato da que-
sto primo scopo, optando invece per la stabilità dell'attuale disavanzo
tecnico in valori assoluti e per il progressivo raggiungimento di un gra-
do di copertura pari al 90%. Tuttavia il raggiungimento di questo obiet-
tivo avrebbe richiesto un sacrificio eccessivo agli affiliati e ai datori di
lavoro. Infine è stato deciso di adottare misure strutturali di risanamen-
to, ponendo come obiettivo per i prossimi 15 anni il progressivo rag-
giungimento di un grado di copertura dell'80% (cfr. Messaggio citato,
pag. 13).
La scelta di intervenire con misure strutturali lascia intendere che si
tratta piuttosto di una correzione a lungo termine del tasso contributivo
e non di un provvedimento di compensazione di natura transitoria. In
altre parole non si può parlare di un vero e proprio risanamento, ma di
un adeguamento dei contributi alla specifica situazione finanziaria del-
la cassa pensioni. Se nella fattispecie in esame l'adeguamento dei tas-
si di contribuzione è avvenuto verso l'alto per consentire un maggior
grado di copertura della Cassa pensioni, va comunque tenuto conto
che in passato la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato ha già se-
gnalato anche adeguamenti verso il basso dopo aver raggiunto gradi
di copertura elevati (riduzione complessiva dei contributi del datore di
lavoro di 3.1 punti percentuali, un aumento dei contributi a carico degli
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assicurati di 2.1 punti percentuali e una riduzione delle prestazioni a
carico dei beneficiari di rendita; cfr. Messaggio citato pag. 21). Un au-
mento del contributo straordinario pari al 5%, di cui il 4% a carico dei
datori di lavoro e l'1% a carico degli assicurati come si presenta nella
fattispecie in esame sembra ragionevolmente rientrare nel quadro del-
le consuetudini del ramo ed è atto a dissipare i dubbi nutriti dall'autori-
tà inferiore nei confronti di un risanamento vero e proprio (cfr. anche
consid. 3.6).
3.5.3 Dal testo dell'art. 12a della legge sulla Cassa pensioni dei dipen-
denti dello Stato e dal relativo messaggio emerge che il regolamento
della cassa pensioni vuole garantire che il contributo straordinario del
datore di lavoro per il finanziamento di un grado di copertura insuffi-
ciente è collegato anche ad un contributo straordinario di entità minore
da parte dell'assicurato, per cui è escluso che il "risanamento" (cfr.
consid. 3.5.2) della cassa pensioni avvenga in modo unilaterale a cari-
co del fondo di compensazione AD ed indipendentemente dai compiti
adempiuti concretamente dagli impiegati. Ne consegue che i contributi
straordinari che fanno l'oggetto della presente controversia sono in
rapporto diretto con i compiti svolti dagli impiegati della cassa di disoc-
cupazione.
3.6 L'entità dell'importo che può essere messo in conteggio per il rim-
borso delle spese amministrative è definita nelle direttive finanziarie
ALK del seco (citate integralmente al consid. 2.5, in particolare la cifra
4.1 e 4.2 della direttiva finanziaria 01/2005) o sulla base degli
art. 122b cpv. 3 ultima frase OADI e dell'art. 2 cpv. 2 prima frase rispet-
tivamente cpv. 5 dell'ordinanza sul rimborso delle spese amministrati-
ve. Secondo i disposti menzionati sono ammessi in determinata misu-
ra anche regolamenti diversi da Cantone a Cantone, come finora ne è
per esempio stato il caso per gli assegni familiari.
Contrariamente alle norme cantonali trattate ai considerandi 3.5.1 e
3.5.2, nei disposti menzionati nel paragrafo precedente non è utilizzato
il concetto di "risanamento" di casse pensioni. Determinante per la no-
zione di "risanamento" è quindi la prassi del Tribunale federale. Dal
canto suo l'Alta Corte non ha definito cosa si intende per "risanamen-
to" di casse pensioni. Nella sua decisione essa si è limitata a mettere
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due casi a confronto, in cui il seco come autorità inferiore aveva nega-
to la computabilità poiché, a suo avviso, si trattava di risanamento di
casse pensioni. Il Tribunale federale ha deciso - basandosi sulle circo-
stanze del caso concreto - nel primo caso per quale motivo un'opera-
zione definita quale risanamento di una cassa pensioni cantonale non
poteva essere accessibile al rimborso delle spese amministrative, ri-
spettivamente in un secondo caso per quale motivo i costi di personale
corrispondenti ad un versamento straordinario alla cassa pensioni era-
no invece computabili. Secondo l'opinione del Tribunale federale la dif-
ferenza decisiva tra i due casi risiedeva nella circostanza che nel pri-
mo caso il Cantone doveva il versamento delle rate annuali alla cassa
pensioni indipendentemente dal numero di lavoratori da esso impiegati
nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la di-
soccupazione ai sensi dell'art. 92 cpv. 6 LADI. Nel secondo caso si
trattava invece dell'obbligo di un versamento supplementare di due
cantoni alla cassa pensioni di uno di essi. Esso era in relazione alla
previdenza professionale per quegli impiegati che si occupavano
dell'attuazione dell'assicurazione contro la disoccupazione nell'anno in
rassegna (C35/06 consid. 4.3).
Nel caso di specie l'aumento dei contributi di cassa pensioni e i costi
che ne derivano si trovano in diretta dipendenza del personale impie-
gato dal Cantone nel periodo in rassegna. La misura adottata è impo-
stata a lungo termine e costituisce una parte della base per le presta-
zioni. Essa presenta una connessione sufficiente con l'adempimento
dei compiti conferiti ai Cantoni nell'ambito dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Le spese di personale derivanti da un aumento delle
casse pensioni come nel caso in esame appartengono alla previdenza
professionale e devono essere definite computabili nel quadro delle
norme relative al rimborso delle spese amministrative.
4.
Dai considerandi precedenti emerge che l'autorità inferiore ha violato il
diritto federale escludendo in maniera generale i contributi straordinari
in questione dalla computazione quali spese amministrative nell'ambi-
to dell'esame del conto annuale relativo all'anno 2005. Ci si trova quin-
di di fronte a spese per la previdenza professionale che debbono es-
sere qualificate in principio computabili nel quadro dei disposti sul rim-
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borso delle spese amministrative. Per questo motivo il ricorso va accol-
to e la decisione impugnata deve essere modificata. L'importo non ri-
conosciuto dalla prima istanza di Fr. 21'749.25 - corrispondente alla
differenza tra le aliquote dei tassi contributivi straordinari e quelle per i
tassi contributivi ordinari - deve di principio essere qualificato come
computabile.
Sulla base delle già citate direttive finanziarie del seco, in particolare
della direttiva 01/2005 sono previsti dei limiti rispettivamente delle mi-
sure di controllo ("Kontrollgrösse") riguardo alla computabilità di pre-
stazioni sociali (cfr. cifra 4.1 e 4.2 della direttiva citata al consid. 2.5).
Le limitazioni indicate non sono tuttavia parte dell'oggetto di lite, tanto
più che nemmeno l'autorità inferiore ha contestato un eventuale supe-
ramento dei parametri contenuti nella direttiva finanziaria 01/2005.
Considerato che al Tribunale amministrativo federale spetta in prima li-
nea il controllo giuridico, che nel caso di specie, tenendo conto anche
delle censure sollevate, consiste nell'esame della questione se princi-
palmente sono date le premesse per la computabilità di prestazioni so-
ciali nell'ambito del rimborso delle spese amministrative, non può rien-
trare nel suo potere d'esame di indagare d'ufficio e quale prima istan-
za, se per esempio i limiti contenuti nella direttiva 01/2005 sono osser-
vati o meno o se sono date le ulteriori condizioni o i presupposti per il
rimborso rispettivamente per l'approvazione delle spese amministrati-
ve fatte valere che eventualmente non sono ancora state esaminate
dall'autorità inferiore. Nella decisione impugnata non è indicato, a qua-
le valore di referenza si pensa, quando si parla di un aumento dell'ali-
quota dall'11,6 % al 15,6%. Per questi motivi il ricorso deve essere ac-
colto, la decisione impugnata annullata, nella misura in cui non è rico-
nosciuto l'importo di fr. 21'749.25 a titolo di prestazioni sociali e la cau-
sa va rinviata all'autorità inferiore, affinché decida nuovamente ai sensi
dei considerandi, eventualmente dopo ulteriori chiarimenti.
Alla luce dell'esito della procedura può essere lasciato indeciso in che
misura i restanti argomenti della ricorrente - il contributo straordinario
non corrisponde ad un contributo ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. f della
legge federale sul libero passaggio rispettivamente la possibilità per le
imprese di dedurre dal reddito imponibile l'aumento dei contributi del
2° pilastro in caso di risanamento - abbiano un influsso sulla computa-
bilità dei contributi alla Cassa pensioni quali spese amministrative rim-
borsabili.
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5.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono messe di rego-
la a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa
processuale è messa a carico dell’autorità inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).
Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte
non hanno diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 del regola-
mento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, RS 173.320.2). La ricor-
rente è un'autorità in tal senso, e in più, non è patrocinata da un avvo-
cato; non ha quindi diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili. L'anticipo
spese versato dalla ricorrente in data 25 settembre 2006 le viene resti-
tuito dalla cassa del Tribunale dopo che la presente decisione avrà for-
za di cosa giudicata.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione del Segretariato di Stato
dell'economia (seco) del 17 agosto 2006 è annullata, nella misura in
cui l'importo di fr. 21'749.25 a titolo di spese per prestazioni sociali è
stato dichiarato non computabile per il rimborso delle spese ammini-
strative relative all'anno 2005. La causa è rinviata all'autorità inferiore
affinché decida nuovamente ai sensi dei considerandi sull'entità dei
contributi straordinari alla cassa pensioni computabili.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 1'200.- è re-
stituito alla ricorrente dalla cassa del Tribunale dopo la crescita in giu-
dicato della presente sentenza.
3.
Non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
La presente sentenza è notificata:
- alla ricorrente (atto giudiziario; allegato: indirizzo di pagamento)
- all'autorità inferiore (n. di rif. 2006-07-14/220/asj; atto giudiziario)
- al Dipartimento federale dell'economia (atto giudiziario)
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La presidente di camera: Il cancelliere:
Eva Schneeberger Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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