Corte II
B-7815/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 m a r z o 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Jean-Luc Baechler,
Eva Schneeberger (presidente di camera);
cancelliere Corrado Bergomi.
R._______,
ricorrente,
contro
Segretariato di Stato dell'economia (seco),
Mercato del lavoro,
Assicurazione contro la disoccupazione,
Effingerstrasse 31, 3003 Berna
autorità inferiore.
Approvazione dei conti annuali e del conto annuale delle
spese amministrative (URC / LPML / autorità cantonale)
per l'esercizio 2005.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-7815/2006
Fatti:
A.
Con decisione del 24 agosto 2006 il Segretariato di Stato dell'econo-
mia (seco) ha approvato i conti annuali (bilancio e conto dell'esercizio)
e il conto annuale delle spese amministrative per l'esercizio 2005 rela-
tivi agli Uffici regionali di collocamento (URC), ai servizi di logistica dei
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) e all'autorità can-
tonale, ad eccezione dell'importo di fr. 383'127.00 per prestazioni so-
ciali, definito non computabile. Nella motivazione il seco ha preso atto
che nell'anno in rassegna l'aliquota dei premi di cassa pensioni a cari-
co del datore di lavoro era stata aumentata dall'11,6% al 15,6 %, con-
siderato che a causa del grado di copertura insufficiente e del disavan-
zo tecnico della cassa pensioni era stata modificata la legge sulla Cas-
sa pensioni dei dipendenti dello Stato (LCPD) per consentire il risana-
mento della cassa. Le prestazioni sociali erano quindi aumentate di
fr. 383'127.00 per gli URC, i servizi LPML e l'autorità cantonale. Tutta-
via il seco ha addotto che le spese di risanamento di una cassa pen-
sioni non sono rimborsabili, come aveva confermato il Tribunale fede-
rale delle assicurazioni con sentenza del 7 novembre 2005 in un caso
analogo.
B.
Con ricorso del 20 settembre 2006 dinanzi all'allora competente Com-
missione di ricorso DFE il ricorrente ha impugnato la decisione del
seco del 24 agosto 2006, postulando l'accoglimento del ricorso, la mo-
difica della decisione impugnata nel senso del riconoscimento dell'im-
porto di fr. 383'127.00 per prestazioni sociali e l'approvazione integrale
dei conti annuali e del conto annuale delle spese amministrative per
l'esercizio 2005.
Il ricorrente contesta integralmente la conclusione del seco, secondo
la quale il maggior costo causato dall'aumento del premio di cassa
pensioni a carico del datore di lavoro introdotto nel 2005 non sia un
costo in relazione all'erogazione dei servizi necessari all'adempimento
dei compiti affidati alle autorità di esecuzione dell'assicurazione contro
la disoccupazione. Il ricorrente sostiene che il seco ha valutato errone-
amente la natura e la portata della modifica del 9 novembre 2004 della
legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (LCPD). A suo
avviso l'aumento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro
non è altro che un normale adeguamento dei premi teso a garantire la
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stabilità a medio-lungo termine dell'istituto di previdenza, mantenendo
immutato l'attuale piano previdenziale (primato delle prestazioni). Il ri-
corrente osserva che l'esame dell'intero messaggio del 26 maggio
2004 concernente la modifica della LCPD permette di concludere che
l'adeguamento dei premi a carico del datore di lavoro (4%) e dei di-
pendenti (1%) è direttamente collegato alla retribuzione riconosciuta
dal datore di lavoro ad ognuno dei propri dipendenti nel corso
dell'esercizio 2005. Malgrado la scelta di utilizzare nel messaggio il
termine "risanamento", la variazione dell'aliquota contributiva in que-
stione è un avvenimento assolutamente ordinario alla gestione della
CPDS. Il maggior onere, contenuto entro limiti assolutamente non in-
consueti, sopportato dal datore di lavoro e dai dipendenti non serve a
onorare un debito passato divenuto esigibile, ma ad assicurare un fu-
turo stabile ed equilibrato all'istituto di previdenza.
Il ricorrente conclude che la situazione ticinese non è assolutamente
paragonabile alla fattispecie esaminata dal Tribunale federale delle as-
sicurazioni nella sentenza a cui rimanda il seco nella decisione impu-
gnata. Egli sottolinea che i costi d'esercizio relativi agli oneri assicura-
tivi di cassa pensioni di cui il Cantone ha chiesto il riconoscimento
sono esclusivamente legati all'adempimento dei compiti affidati all'au-
torità di esecuzione. I contributi pagati non riducono un debito esisten-
te, ma confluiscono nei mezzi a disposizione della cassa e sono rile-
vanti per il calcolo previdenziale di ogni dipendente affiliato. Secondo il
ricorrente tali contributi costituiscono un costo che l'autorità cantonale
deve sopportare in relazione all'anno di esercizio 2005 per adempiere i
compiti d'esecuzione della LADI affidati agli organi cantonali. Si tratta
di costi direttamente connessi all'adempimento dei compiti di esecu-
zione e dunque da includere nei costi d'esercizio computabili e rimbor-
sabili secondo le disposizioni legali e le direttive vigenti.
C.
Con osservazioni del 6 dicembre 2006 il seco (autorità inferiore) pro-
pone la reiezione del gravame. Dal Messaggio del Consiglio di Stato
del 26 maggio 2004 relativo alla modifica della Legge sulla Cassa pen-
sioni nonché dal Rendiconto della Cassa pensioni dei Dipendenti dello
Stato 2005 si desume che lo scopo dell'aumento dei premi mira a col-
mare il disavanzo intervenuto negli anni, nonché al desiderio di veder
aumentato il grado di copertura della Cassa all'80%, per conferirle più
autonomia e ridurre gradualmente la garanzia statale (pag. 13 del
Messaggio). La tabella a pag. 45 del Rendiconto indica che dal 1985 al
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2004 il grado di copertura è passato dal 97,87 % al 69,85%. L'opera-
zione è pertanto definita in modo inequivocabile sia dal Consiglio di
Stato che dalla Commissione della cassa quale misura di risanamento.
L'autorità inferiore sottolinea di aver deciso di non riconoscere i costi
corrispondenti al contributo straordinario sulla base della DTF 131 V
461, secondo cui i costi derivanti dal risanamento di casse pubbliche
che hanno un grado di copertura massivamente insufficiente e che so-
pravvivono solo grazie alla garanzia statale non possono essere com-
putati quali spese da mettere a carico dell'assicurazione contro la di-
soccupazione. Il seco nega la correlazione tra l'aumento dei premi e
l'attività dell'autorità cantonale in relazione all'esecuzione della Legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto il contributo
straordinario tocca indistintamente tutti i salariati affiliati alla Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato.
D.
Nel corso del dicembre 2006 la Commissione di ricorso DFE ha comu-
nicato al ricorrente che la procedura in questione verrà ripresa dal Tri-
bunale amministrativo federale che sostituisce a partire dal 1° gennaio
2007 le Commissioni federali di ricorso.
In data 22 febbraio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha infor-
mato il ricorrente della ripresa della procedura pendente presso la
Commissione di ricorso DFE, indicando che la procedura sarà evasa
dalla Corte III.
Con ordinanza del 7 dicembre 2007 il Tribunale amministrativo federa-
le ha comunicato il trasferimento dell'incarto dalla Corte III alla Corte II
nonché la composizione del collegio statuente.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
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1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le deci-
sioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) (cfr. art. 31 della Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32] i. r. c. art. 101 della legge sull'assicurazione contro la disoccu-
pazione, integralmente citata al consid. 1.2), fintanto che non sussiste
un'eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF. Secondo l'art. 33 lett. d LTAF il
ricorso è ammissibile contro le decisioni della Cancelleria federale, dei
dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati
o aggregati amministrativamente, quindi anche contro le decisioni
emanate dal seco come nel caso in esame. Inoltre il Tribunale ammini-
strativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della LTAF.
Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
1.2 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità
per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione,
LADI, RS 837.00) le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non pre-
veda espressamente una deroga alla LPGA. Nondimeno la LPGA non
è applicabile, in quanto il suo campo di applicazione non tocca il rap-
porto tra la Confederazione e i Cantoni nel quadro dell'esecuzione del-
la LADI (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5 feb-
braio 2008 nella causa B-7952/2007, consid 1.2).
1.3 L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Giusta l'art. 48 cpv.1 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al pro-
cedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della
stessa. Il ricorrente era parte nel procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore e in qualità di destinatario della decisione impugnata è particolar-
mente toccato nei suoi interessi finanziari come un privato. È dato
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quindi il suo interesse degno di protezione all'annullamento o modifica
della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 PA).
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al conte-
nuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. L'anticipo delle
spese processuali è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA).
Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Di seguito sono elencate le disposizioni di diritto applicabili alla pre-
sente fattispecie.
2.1 Sulla base dell'art. 85b cpv. 1 e 85c LADI i Cantoni istituiscono uf-
fici regionali di collocamento, rispettivamente al massimo un servizio
logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, a cui possono affidare i compiti del servizio cantonale.
L'ufficio di compensazione decide della computabilità delle spese am-
ministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di
collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedi-
menti inerenti al mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1 lett. m LADI).
2.2 Giusta l'art. 92 cpv. 7 LADI il fondo di compensazione rimborsa ai
Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubbli-
ci di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo gli art. 83
cpv. 1 lett. nbis e 85 cpv. 1 lett.d, e nonché g-k, dall'esercizio degli uffici
regionali di collocamento secondo l'art. 85b e dall'esercizio dei servizi
logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro conformemente all'art. 85c. Il Consiglio federale stabilisce, su
proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tie-
ne debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari
per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di
responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee do-
vute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale
(art. 85f). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell'effetto
delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i Cantoni conven-
zioni sulle prestazioni.
Per quanto riguarda i costi computabili risultanti dalla gestione degli
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URC, del servizio LPML e del servizio cantonale l'art. 122a OADI (ordi-
nanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'in-
dennità per insolvenza del 31 agosto 1983, RS 837.02) prevede: Sono
presi in considerazione i costi d'esercizio e i costi d'investimento (cpv.
1). Il DFE può fissare un'indennità forfetaria o un tetto per determinate
spese. In caso di dubbio, l'ufficio di compensazione decide caso per
caso circa la computabilità dei costi (cpv. 2). Il DFE definisce la struttu-
ra minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire degli
URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della di-
sponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il li-
vello di qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido
delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero di persone in
cerca di un impiego (cpv. 3). Il Cantone presenta all'ufficio di compen-
sazione un preventivo generale delle spese previste per gli URC, il
servizio LPML e l'autorità cantonale. L'ufficio di compensazione deter-
mina la data di presentazione e la forma del preventivo (cpv. 4). Dopo
l'esame del preventivo, l'ufficio di compensazione emana una decisio-
ne di principio (decisione di assegnazione) (cpv. 5). Gli anticipi non
possono rappresentare più dell'80 per cento dei costi preventivati. Un
primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all'inizio dell'an-
no e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari (cpv. 6). Alla
fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all'ufficio di compensa-
zione un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell'anno precedente
(cpv. 7). L'ufficio di compensazione esamina il conteggio conforme-
mente all'ordinanza del 29 giugno 2001 sull'indennizzo delle spese
d'esecuzione della LADI (cpv. 8). Il servizio cantonale tiene un inventa-
rio degli oggetti acquistati con i sussidi dell'assicurazione contro la di-
soccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o destinati a un
altro uso soltanto con l'approvazione dell'ufficio di compensazione. Il
loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio (cpv. 9).
2.3 Anche sulla base dell'art. 122a OADI il Consiglio federale ha ema-
nato in data 29 giugno 2001 l'ordinanza sull'indennizzo delle spese
d'esecuzione della LADI (RS 837.023.3). Giusta l'art. 1 di quest'ordi-
nanza per le spese d'esecuzione ai sensi degli art. 17 cpv. 5 e 92 cpv.
7 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la
disoccupazione (LADI) sono accordate ai Cantoni indennità per lo
svolgimento dei seguenti compiti: a. i compiti di cui all'art. 85 cpv. 1 lett.
d, e nonché g-k LADI; b. la gestione degli uffici regionali di collocamen-
to URC (art. 85b LADI); c. la gestione dei servizi di logistica dei prov-
vedimenti inerenti al mercato del lavoro, LPML (art. 119d OADI); d. le
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consultazioni specializzate (art. 17 cpv. 5 LADI); e. le spese delle com-
missioni tripartite (art. 85c LADI); f. il mantenimento della struttura mi-
nima indispensabile (art. 122a cpv. 3 OADI).
Le indennità per l’esecuzione dei compiti di cui all’art. 1 sono calcolate
in base ai costi d’esercizio e d’investimento computabili, dedotti even-
tuali introiti (art. 2 dell'ordinanza).
Sono rimborsati i costi d’esercizio computabili effettivamente sostenuti
(art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza).
2.4 I concetti "costi di esercizio computabili" e "costi d'investimento
computabili" non sono definiti in modo più preciso in nessuna delle
norme della LADI o dell'OADI menzionate finora, e nemmeno nell'ordi-
nanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI. Informazio-
ni più dettagliate sono contenute nelle direttive finanziarie emanate dal
seco 05/2005: Jahresabschluss 2005 Kantone (RAV/LAM/KAST) del
31 ottobre 2005, 02/2005 Kontierungslinien 2005 Kantone (RAV/LAM/
KAST) del 30 novembre 2004 e 01/2005 Voranschlag 2005 AVIG-Vol-
lzugskostenentschädigung Kantone (RAV/LAM/KAST) del 31 ottobre
2005 (le direttive menzionate non sono disponibili in lingua italiana).
Esse concretizzano in qualità di ordinanza amministrativa l'entità
dell'obbligo di rimborso da parte della Confederazione. La funzione
principale di un'ordinanza amministrativa consiste nel garantire - in
primo luogo nei limiti discrezionali - una pratica amministrativa unitaria
che in questo senso rispetti anche l'eguaglianza di diritti. Essa è pure
di regola espressione del sapere e dell'esperienza di un ufficio
qualificato (DTF 107 lb 50 consid. 3, 114 V 13 consid. 1c con rinvio;
GAAC 49.60, consid. 3). Il Tribunale amministrativo federale non è
vincolato alle ordinanze amministrative ed è libero nella loro
applicazione. Secondo la prassi costante il giudice rispetta
un'ordinanza amministrativa, se essa permette un'interpretazione
valida delle disposizioni legali applicabili e se rispetta le circostanze
del singolo caso (DTF 115 V 4 consid. 1b; RHINOW / KRÄHENMANN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea
1990, n° 9 B. II).
Per quanto attiene alle prestazioni sociali la direttiva finanziaria
01/2005 prevede che sono computabili i contributi AVS/AI/IPG/AD, i
contributi dell'assicurazione malattia e infortuni, gli assegni familiari ri-
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conosciuti (assegni per i figli, di formazione e di nascita), i contributi di
previdenza professionale e altri assegni sociali non sottoposti all'AVS,
al massimo però nel quadro di norme cantonali e federali confrontabili
(direttiva finanziaria 01/2005 Voranschlag 2005, cifra 2 a2, pag. 8).
Contrariamente alla direttiva finanziaria 01/2005 concernente le casse
di disoccupazione (ALV) la direttiva finanziaria 01/2005 concernente
URC / LPML / Autorità cantonale non contiene disposizioni specifiche
concernenti il valore limite teorico, non prevede che sono invece di
principio computabili le prestazioni di cassa pensioni ordinarie effetti-
vamente versate come ad esempio somme di riscatto in seguito ad au-
menti del salario reale, anche se in questo modo si supera l'aliquota
massima e non contiene disposizioni riguardo alle misure di controllo
("Kontrollgrösse") corrispondenti ai costi del personale per posto a
tempo pieno (- cfr. caso parallelo B-7814/2006, consid. 2.5 e la diretti-
va finanziaria 01/2005 ALV, cifra 4.1 e 4.2 pag. 21).
3.
Nel caso in esame l'oggetto della controversia è la questione a sapere
se i contributi straordinari versati dal ricorrente alla cassa pensioni per
un totale di fr. 383'127.- possono essere qualificati come computabili
per il rimborso delle spese amministrative.
3.1 L'autorità inferiore nega la computabilità dell'aumento straordina-
rio dei premi della cassa pensioni a titolo di spese amministrative poi-
ché a suo avviso non si tratta di spese del personale rimborsabili, ma
di spese di risanamento di una cassa pensioni, che, come confermato
da una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 7 no-
vembre 2005 in un caso analogo, non sono computabili.
Il ricorrente sostiene che la sua situazione non è assolutamente para-
gonabile alla fattispecie esaminata dal Tribunale federale delle assicu-
razioni nella sentenza a cui rimanda l'autorità inferiore. A suo avviso la
decisione impugnata non spiega, né prova in alcun modo le conclusio-
ni a cui si è giunti nel caso concreto, limitandosi a richiamare una giu-
risprudenza relativa ad una fattispecie in realtà differente da quella in
esame. I contributi pagati dal Cantone non riducono un debito esisten-
te, ma confluiscono nei mezzi a disposizione della cassa e sono rile-
vanti per il calcolo previdenziale di ogni dipendente affiliato.
3.2 L'autorità inferiore ha collegato la motivazione della decisione im-
pugnata alla STF 131 V 461. Rispetto al caso in esame la fattispecie
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allora sottoposta al Tribunale federale era però diversa. A quel tempo
si trattava di una fusione fra due casse pensioni cantonali che con
questa fusione avevano costituito un'unica cassa pensioni. D'ora in
avanti (dal 1° gennaio 2000) era affiliato ad essa tutto il personale
dell'amministrazione cantonale nonché i docenti comunali. Con la co-
stituzione di una nuova cassa pensioni il Cantone era passato al siste-
ma di capitalizzazione e aveva sostituito un sistema di finanziamento
misto basato sul sistema di capitalizzazione e sul sistema di ripartizio-
ne. Con il cambiamento del sistema di finanziamento gli obblighi dei
datori di lavoro assoggettati alla nuova cassa pensioni erano diventati
subito esigibili. Il Cantone si era assunto il debito equivalente al disa-
vanzo (fr. 715'700'000.-), con l'impegno di produrre un interesse del
4% e di saldare il debito entro 48 anni (a partire dal 2002 fino al 2049)
sotto forma di rate annuali pagabili posticipatamente. Queste cosiddet-
te annualità sono composte dal pagamento d'interessi sul capitale e
dall'importo d'ammortizzare. Per l'assunzione del debito il Cantone
esercita il regresso sui datori di lavoro che erano affiliati alle due cas-
se pensioni prima che fusionassero. Il regresso avviene in rapporto
agli obblighi dei datori di lavoro esigibili fino al 31 dicembre 1999 con-
cernenti gli accrediti di vecchiaia. L'ufficio del lavoro cantonale aveva
inserito nel conto annuale del 2002 la rata annuale versata dal Canto-
ne alla voce "prestazioni sociali" del conto spese.
Il Tribunale federale delle assicurazioni aveva negato la computabilità
adducendo in sostanza che le rate annuali che il Cantone versa sono
la conseguenza del cambio di sistema di finanziamento della cassa
pensioni introdotto con la fusione. Ciò comporta un cambiamento del
motivo giuridico per i pagamenti che il Cantone deve effettuare, per cui
è vietato equiparare i contributi dei datori di lavoro versati dal Cantone
alle rate annuali aventi sempre lo stesso importo ed esigibili sull'arco
di decenni, tanto più che tali annuità non dipendono assolutamente
dallo sviluppo degli effettivi del personale che si occupa dell'esecuzio-
ne della legislazione federale sull'assicurazione contro la disoccupa-
zione nei 48 anni previsti per l'ammortamento del debito (DTF 131 V
469 consid. 4.1).
L'Alta Corte ha definito d'importanza decisiva il fatto che la riorganiz-
zazione della previdenza professionale cantonale rappresenti in so-
stanza anche una misura di risanamento delle casse pensioni. Per il
Tribunale federale è il Cantone che deve sopportare i costi elevati di
un simile risanamento. Scaricare le spese di risanamento di casse
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pensioni cantonali sul fondo di compensazione è completamente con-
trario allo scopo e al senso delle norme di diritto federale sul rimborso
delle spese che risultano ai Cantoni per l'esecuzione delle disposizioni
federali in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Spese di
risanamento di casse pensioni statali che hanno una copertura netta-
mente insufficiente e possono essere tenute in vita solo grazie a una
garanzia dello stato non rappresentano spese amministrative compu-
tabili ai sensi del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione e
non sono incluse nella ratio legis di queste norme (STF 131 V 470 s.
consid. 4.2).
3.3 Il Tribunale federale delle assicurazioni si è occupato in un proce-
dimento successivo della questione a sapere se i contributi del datore
di lavoro straordinari ad una cassa pensioni cantonale allo scopo di
equilibrare i redditi patrimoniali sono spese amministrative computabili
che l'ufficio di compensazione deve risarcire (STF del 7 settembre
2006, C 35/06). Anche nel quadro di tale procedimento il seco aveva
poggiato la sua motivazione sulla sentenza STF 131 V 461. In questo
caso il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che la fattispe-
cie alla base della sentenza citata non poteva essere paragonata alla
fattispecie come si presentava nel caso concreto. La differenza decisi-
va tra i due casi risultava dalla circostanza che giusta l'art. 92 cpv. 6
LADI le spese computabili sono rimborsate conformemente alle pre-
stazioni fornite. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni ciò
non corrispondeva alla fattispecie alla base della STF 131 V 461, poi-
ché il Cantone doveva il versamento delle rate annuali alla cassa pen-
sioni indipendentemente dal numero di lavoratori da esso impiegati
nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la di-
soccupazione ai sensi dell'art. 92 cpv. 6 LADI. Nella nuova fattispecie
si trattava invece di un versamento supplementare di due cantoni alla
cassa pensioni di uno di essi. Tale obbligo di versamento supplemen-
tare era in relazione alla previdenza professionale per quegli impiegati
che si occupavano dell'attuazione dell'assicurazione contro la disoccu-
pazione nell'anno in rassegna. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha concluso che simili spese fanno parte della previdenza professiona-
le e devono essere definite computabili nel quadro delle norme relative
al rimborso delle spese amministrative (C35/06 consid. 4.3).
La conclusione a cui è giunto il Tribunale federale delle assicurazioni
può senz'altro essere applicata anche alla presente fattispecie. In que-
sto ambito va rilevato che, a differenza della sentenza del Tribunale fe-
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derale alla quale rimanda l'autorità inferiore in cui le annuità versate
dal Cantone servivano a ridurre un debito esistente risultante dalla fu-
sione di due casse pensioni, l'aumento straordinario dei contributi nel
presente caso tocca indistintamente sia i datori di lavoro sia gli impie-
gati assicurati e ha conseguenze per entrambi (cfr. Messaggio del 26
maggio 2004 concernente la modifica della legge sulla Cassa pensioni
dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e della legge concer-
nente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro
del 10 giugno 1985; pag. 3, 4, 14, 15, 16). Sempre a differenza della
STF 131 V 461 va osservato che nel caso in esame non è avvenuto un
cambiamento del sistema di finanziamento della Cassa pensioni e che
il Cantone ha mantenuto anche nel quadro della modifica di legge il
primato delle prestazioni.
3.4 Dall'art. 92 cpv. 7 prima frase LADI si evince, come già accennato,
che il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computa-
bili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento e
dall'esercizio dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro. Secondo l'art. 122a cpv. 1 OADI sono
presi in considerazione i costi di esercizio e i costi di investimento.
Sono rimborsati i costi d'esercizio computabili effettivamente sostenuti
(art. 4 cpv. 3 dell'oridnanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione
della LADI). La direttiva finanziaria 01/2005 Voranschlag 2005
RAV/LAM/KAST, cifra 2 a2 menziona esplicitamente i contributi di pre-
videnza professionale. Dai disposti citati non emerge se e in che misu-
ra i Cantoni possono scaricare sulla Confederazione le spese di risa-
namento di una cassa pensioni cantonale quali spese amministrative
computabili. Da una parte corrisponde al vero che il risanamento di
una cassa pensioni di per sé non ha un collegamento diretto con l'ese-
cuzione del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione. La si-
tuazione si presenta tuttavia in modo diverso se un Cantone - come
nel caso in esame - fissa dei contributi straordinari per la sua cassa
pensioni allo scopo di eliminare un grado di copertura insufficiente e
se deve fornire questi contributi straordinari a tutti i suoi impiegati in
aggiunta ai loro contributi ordinari. Se il Cantone inserisce nel conto
delle spese di esecuzione i contributi straordinari che ha versato per i
suoi impiegati degli uffici di collocamento pubblici e dei servizi logistici
dei provvedimenti inerenti il mercato del lavoro, detti contributi hanno
un nesso diretto con i compiti adempiuti dai dipendenti e giustificano di
regola un obbligo di rimborso da parte del fondo di compensazione.
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3.5 Considerato che le prestazioni alla cassa pensioni come del resto
i pagamenti dei salari dei dipendenti cantonali si uniformano alla legge
cantonale anche per quanto attiene il rimborso delle spese ammini-
strative, occorre basarsi su una regolamentazione cantonale (cfr. C
35/06 consid. 4.2). In riferimento ai contributi alle casse pensioni che
fanno oggetto della presente decisione bisogna tuttavia precisare che
la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità (RS 831.40; LPP) conferisce agli istituti di previ-
denza cantonali di strutturare liberamente le prestazioni, il finanzia-
mento di queste e l'organizzazione delle loro casse pensioni (art. 49 e
66 LPP). Gli istituti di previdenza sono autorizzati dalla LPP a prende-
re misure in caso di copertura insufficiente (cfr. art. 65d LPP).
3.5.1 Per quanto attiene all'ammontare e alla ripartizione dei contributi
l'art. 12a della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
del 14 settembre 1976 nella versione modificata del 9 novembre 2004
e in vigore dal 1° gennaio 2005 prevede quanto segue:
La Cassa preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi ne-
cessari a finanziare le rendite e prestazioni previste dalla presente leg-
ge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP (cpv. 1); Il con-
tributo ordinario totale è del 22.1% degli stipendi assicurati, di cui
l'11,6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati
(cpv. 2); Il contributo straordinario totale è del 5% degli stipendi assicu-
rati, di cui il 4% a carico dei datori di lavoro e l'1% a carico degli assi-
curati (cpv. 3).
3.5.2 Nel messaggio concernente la modifica della legge sulla Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e della leg-
ge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al
rincaro del 10 giugno 1985 si precisa in relazione all'art. 12a cpv. 3
che i contributi straordinari dovrebbero rimanere in vigore fino al com-
pimento del risanamento della Cassa e in particolare fintanto che la
Cassa non abbia ricostituito un capitale sufficiente, tale da permettere
adeguati redditi patrimoniali sostitutivi. L'eventuale modifica o deca-
denza dei contributi non avviene automaticamente, ma richiede una
modifica legislativa.
Da uno sguardo sommario all'obiettivo che il Cantone si era posto
nell'ambito della modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipen-
denti dello Stato emerge che dapprima era previsto il risanamento to-
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tale della Cassa, con il conferimento di una maggiore autonomia della
stessa e un'eventuale soppressione della garanzia statale. In seguito il
Gruppo di lavoro della Commissione della Cassa si è scostato da que-
sto primo scopo, optando invece per la stabilità dell'attuale disavanzo
tecnico in valori assoluti e per il progressivo raggiungimento di un gra-
do di copertura pari al 90%. Tuttavia il raggiungimento di questo obiet-
tivo avrebbe richiesto un sacrificio eccessivo agli affiliati e ai datori di
lavoro. Infine è stato deciso di adottare misure strutturali di risanamen-
to, ponendo come obiettivo per i prossimi 15 anni il progressivo rag-
giungimento di un grado di copertura dell'80% (cfr. Messaggio citato,
pag. 13).
La scelta di intervenire con misure strutturali lascia intendere che si
tratta piuttosto di una correzione a lungo termine del tasso contributivo
e non di un provvedimento di compensazione di natura transitoria. In
altre parole non si può parlare di un vero e proprio risanamento, ma di
un adeguamento dei contributi alla specifica situazione finanziaria del-
la cassa pensioni. Se nella fattispecie in esame l'adeguamento dei tas-
si di contribuzione è avvenuto verso l'alto per consentire un maggior
grado di copertura della Cassa pensioni, va comunque tenuto conto
che in passato la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato ha già se-
gnalato anche adeguamenti verso il basso dopo aver raggiunto gradi
di copertura elevati (riduzione complessiva dei contributi del datore di
lavoro di 3.1 punti percentuali, un aumento dei contributi a carico degli
assicurati di 2.1 punti percentuali e una riduzione delle prestazioni a
carico dei beneficiari di rendita; cfr. Messaggio citato pag. 21). Un au-
mento del contributo straordinario pari al 5%, di cui il 4% a carico dei
datori di lavoro e l'1% a carico degli assicurati come si presenta nella
fattispecie in esame sembra ragionevolmente rientrare nel quadro del-
le consuetudini del ramo ed è atto a dissipare i dubbi nutriti dall'autori-
tà inferiore nei confronti di un risanamento vero e proprio (cfr. anche
consid. 3.6).
3.5.3 Dal testo dell'art. 12a della legge sulla Cassa pensioni dei dipen-
denti dello Stato e dal relativo messaggio emerge che il regolamento
della cassa pensioni vuole garantire che il contributo straordinario del
datore di lavoro per il finanziamento di un grado di copertura insuffi-
ciente è collegato anche ad un contributo straordinario di entità minore
da parte dell'assicurato, per cui è escluso che il "risanamento" (cfr.
consid. 3.5.2) della cassa pensioni avvenga in modo unilaterale a cari-
co del fondo di compensazione AD ed indipendentemente dai compiti
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adempiuti concretamente dagli impiegati. Ne consegue che i contributi
straordinari che fanno l'oggetto della presente controversia sono in
rapporto diretto con i compiti svolti dagli impiegati degli uffici regionali
di collocamento e dei servizi di logistica dei provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro.
3.6 L'entità dell'importo che può essere messo in conteggio per il rim-
borso delle spese amministrative è definita sulla base degli art. 122a
cpv. 1 OADI e degli art. 2, 4 cpv. 3 dell'ordinanza sull'indennizzo delle
spese di esecuzione della LADI. Secondo i disposti menzionati sono
ammessi in determinata misura anche regolamenti diversi da Cantone
a Cantone, come finora ne è per esempio stato il caso per gli assegni
familiari.
Contrariamente alle norme cantonali trattate ai considerandi 3.5.1 e
3.5.2, nei disposti menzionati nel paragrafo precedente non è utilizzato
il concetto di "risanamento" di casse pensioni. Determinante per la no-
zione di "risanamento" è quindi la prassi del Tribunale federale. Dal
canto suo l'Alta Corte non ha definito cosa si intende per "risanamen-
to" di casse pensioni. Nella sua decisione essa si è limitata a mettere
due casi a confronto, in cui il seco come autorità inferiore aveva nega-
to la computabilità poiché a suo avviso si trattava di risanamento di
casse pensioni. Il Tribunale federale ha deciso - basandosi sulle circo-
stanze del caso concreto - nel primo caso per quale motivo un'opera-
zione definita quale risanamento di una cassa pensioni cantonale non
poteva essere accessibile al rimborso delle spese amministrative, ri-
spettivamente in un secondo caso per quale motivo i costi di personale
corrispondenti ad un versamento straordinario alla cassa pensioni era-
no invece computabili. Secondo l'avviso del Tribunale federale la diffe-
renza decisiva tra i due casi risiedeva nella circostanza che nel primo
caso il Cantone doveva il versamento delle rate annuali alla cassa
pensioni indipendentemente dal numero di lavoratori da esso impiegati
nell'ambito dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la di-
soccupazione ai sensi dell'art. 92 cpv. 6 LADI. Nel secondo caso si
trattava invece dell'obbligo di un versamento supplementare di due
cantoni alla cassa pensioni di uno di essi. Esso era in relazione alla
previdenza professionale per quegli impiegati che si occupavano
dell'attuazione dell'assicurazione contro la disoccupazione nell'anno in
rassegna (C35/06 consid. 4.3).
Nel caso di specie l'aumento dei contributi di cassa pensioni e i costi
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che ne derivano si trovano in dipendenza diretta del personale impie-
gato dal Cantone nel periodo in rassegna. La misura adottata è impo-
stata a lungo termine e costituisce la base per le prestazioni. Essa
presenta una connessione sufficiente con l'adempimento dei compiti
conferiti ai Cantoni nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupa-
zione. Le spese di personale derivanti da un aumento delle casse pen-
sioni come nel caso in esame appartengono alla previdenza professio-
nale e devono essere definite computabili nel quadro delle norme rela-
tive al rimborso delle spese amministrative.
4.
Dai considerandi precedenti emerge che l'autorità inferiore ha violato il
diritto federale escludendo in maniera generale i contributi straordinari
in questione dalla computazione quali spese amministrative nell'ambi-
to dell'esame dei conti annuali e del conto annuale delle spese ammi-
nistrative relativo all'anno 2005. Ci si trova quindi di fronte a spese per
la previdenza professionale che debbono essere qualificate in principio
computabili nel quadro dei disposti sul rimborso delle spese ammini-
strative.
L’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con
istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore (art. 63 cpv. 1 PA). Considera-
to che al Tribunale amministrativo federale spetta in prima linea il con-
trollo giuridico, che nel caso di specie, tenendo conto anche delle cen-
sure sollevate, consiste nell'esame della questione se principalmente
sono date le premesse per la computabilità di prestazioni sociali
nell'ambito del rimborso delle spese amministrative, non può rientrare
nel suo potere d'esame di indagare d'ufficio e quale prima istanza, se
sono date le ulteriori condizioni o i presupposti per il rimborso rispetti-
vamente per l'approvazione delle spese amministrative fatte valere che
eventualmente non sono ancora state esaminate dall'autorità inferiore
(cfr. anche art. 92 cpv. 7 LADI, art. 122a cpv. 1 OADI e art. 4 cpv. 3
dell'Ordinanza del 29 giugno 2001 sull'indennizzo delle spese d'esecu-
zione della LADI). La forma del rinvio all'autorità inferiore per nuova
decisione permette inoltre anche di uniformare le procedure concer-
nenti i casi paralleli ancora pendenti che verranno decisi dal Tribunale
amministrativa federale. Per questi motivi il ricorso deve essere accol-
to, la decisione impugnata annullata, nella misura in cui non è ricono-
sciuto l'importo di fr. 383'127 a titolo di prestazioni sociali e la causa
va rinviata all'autorità inferiore, affinché decida nuovamente ai sensi
dei considerandi, eventualmente dopo ulteriori chiarimenti.
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5.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono messe di rego-
la a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa
processuale è messa a carico dell’autorità inferiore (cfr. art. 63 cpv. 2
PA). Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di par-
te non hanno diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 del regola-
mento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, RS 173.320.2). La ricor-
rente è un'autorità in tal senso, e in più, non è patrocinata da un avvo-
cato; non ha quindi diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili. L'anticipo
spese versato dal ricorrente in data 3 ottobre 2006 gli viene restituito
dalla cassa del Tribunale dopo che la presente decisione avrà forza di
cosa giudicata.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione del Segretariato di Stato dell'econo-
mia (seco) del 17 agosto 2006 è annullata, nella misura in cui l'importo
di fr. 383'127 a titolo di spese per prestazioni sociali è stato dichiarato
non computabile per il rimborso delle spese amministrative relative
all'anno 2005. La causa è rinviata all'autorità inferiore affinché decida
nuovamente ai sensi dei considerandi sull'entità dei contributi straordi-
nari alla cassa pensioni computabili.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 2'000.- è re-
stituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudi-
cato della presente sentenza.
3.
Non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
La presente sentenza è notificata:
- al ricorrente (atto giudiziario; allegato; indirizzo di pagamento)
- all'autorità inferiore (n. di rif. 2006-07-14/220/asj; atto giudiziario)
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- al Dipartimento federale dell'economia (atto giudiziario)
La presidente di camera: Il cancelliere:
Eva Schneeberger Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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