Corte II
B-7816/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Bernard Maitre, David Aschmann,
cancelliere Corrado Bergomi.
X._______ SA, via Cantonale, casella postale,
6705 Cresciano,
patrocinata dall'avv. Carlo Brusatori,
via Mulino Rosso 10, casella postale 145, 6517 Arbedo,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato dell'economia SECO, Mercato del
lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione,
Effingerstrasse 31, 3003 Berna,
autorità inferiore
Assicurazione contro la disoccupazione.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-7816/2006
Fatti:
A.
La ditta X._______ SA con sede a C._______ ha come scopo
- conformemente all'estratto del registro di commercio - "l'esercizio di
cave di granito; l'estrazione, la lavorazione; il trasporto e il commercio
di granito e di ogni altra pietra naturale; nonché l'esercizio di
un'impresa di costruzioni, di un ufficio tecnico e l'esecuzione di scavi
meccanici; il compimento di tutti gli affari che sono in rapporto diretto o
indiretto con questo scopo e la partecipazione ad altre imprese in
Svizzera o all'estero.".
B.
Con decisioni del 16 febbraio 2004, 11 marzo 2005 e 9 marzo 2006 la
Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia della
Repubblica e Cantone Ticino ha autorizzato il pagamento delle
indennità per intemperie relative ai mesi di gennaio del 2004, 2005 e
2006 in favore della ricorrente in qualità di datore di lavoro.
C.
Il 23 ottobre 2006 la Segreteria di Stato dell'economia SECO (di
seguito: SECO) ha eseguito presso la ricorrente il controllo
concernente il diritto alle indennità per perdite di lavoro dovute ad
intemperie e indennità per lavoro ridotto durante i mesi di gennaio
2004, 2005 e 2006.
Con decisione del 7 novembre 2006 la SECO ha ordinato alla ditta
X._______. SA la restituzione di un importo di fr. 24'589.10 a titolo di
prestazioni indebite. Essa ha dapprima rilevato che nel periodo di
controllo non è stato possibile verificare la realtà e l'ampiezza delle
ore perse dovute ad intemperie riguardanti il signor G._______. Per
questo dipendente il datore di lavoro non ha potuto presentare alcun
documento adeguato di registrazione del tempo di lavoro menzionante
tra l'altro le ore effettuate (comprese le ore supplementari e gli
straordinari), le ore perse per intemperie (mezza giornata, giornata) od
altri motivi. Per il signor G._______ non poteva di conseguenza essere
riconosciuto il diritto all'indennità. La SECO ha inoltre ritenuto che, per
quanto attiene ai dipendenti T._______ e E._______, nel gennaio 2006
la cassa ha indennizzato i due dipendenti ciascuno per una perdita di
lavoro di 168 ore, mentre secondo la relazione delle ore perse per
intemperie e del rilevamento mensile delle presenze, le ore perse per
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intemperie erano rispettivamente di 112 ore per il signor T._______ e
di 152 ore per il signor E._______. Di conseguenza la SECO ha
provveduto a correggere le ore lavorate e le ore perse figuranti sul
conteggio del gennaio 2006.
Contro la decisione menzionata la ditta X._______ SA ha sollevato
opposizione in data 22 novembre 2006. Essa ha in sostanza
riconosciuto la decisione di restituzione per quanto riguarda gli importi
relativi ai dipendenti T._______ e E._______, in quanto la Cassa di
disoccupazione le aveva versato un importo maggiore di quanto
richiesto. La X.______ SA ha tuttavia formalmente contestato la
decisione della SECO per quanto concerne il dipendente G._______.
Nella sua motivazione essa ha addotto che egli lavora per la maggior
parte del suo tempo in cava e in laboratorio, dunque la sua attività è
strettamente dipendente dal lavoro degli operai. Se le condizioni
metereologiche non consentono l'attività degli operai, nemmeno lui
può lavorare, e da questa circostanza si deduce la perdita di lavoro
dovuta ad intemperie. Essa ha osservato che il signor G._______ è un
dipendente a salario mensile e che a suo avviso la rilevazione delle
sue ore di lavoro non è importante, poiché egli è praticamente sempre
presente in ditta. Un controllo delle ore perse per intemperie viene
tenuto con il formulario "rapporto sulle ore perse", dove figurano tutte
le ore perse, con le assenze pagate e non pagate, che lo stesso
dipendente ha firmato. Il periodo di intemperie comprende tutto il mese
di gennaio, a causa della neve e del gelo, non si tratta quindi di singole
assenze durante tutto l'anno, dovute magari alla pioggia, dove la
rilevazione del tempo potrebbe essere più importante. Infine la
X._______ SA ritiene che una tale mancanza non è sufficiente per
giustificare la domanda di restituzione dell'indennità. A suo avviso la
SECO è incorsa in un formalismo eccessivo e ingiustificato,
considerato che prima d'ora non erano stati effettuati controlli da parte
dell'ispettore del SECO e che quest'ultimo non aveva indicato come
tenere la rilevazione del tempo di lavoro nel caso specifico. La
X._______ SA si appella alla buona fede della ditta.
Con decisione del 6 dicembre 2006 la SECO ha respinto l'opposizione
del 22 novembre 2006. Essa osserva in sostanza che al momento in
cui è stato effettuato il controllo da parte dell'ispettore della SECO
l'azienda non disponeva di un sistema di rilevamento dell'orario di
lavoro per il dipendente G._______. Per la SECO l'instaurazione di un
tale sistema è imperativa per l'insieme del personale e più
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particolarmente per gli aventi diritto all'indennità. Detta esigenza figura
del resto nell'opuscolo INFO-IPI, nonché sul formulario "Domanda
d'indennità per intemperie" consegnato ai datori di lavoro.
Conseguentemente l'azienda non può prevalersi della sua ignoranza in
merito all'esistenza di un tale obbligo. A mente della SECO l'esigenza
del rilevamento delle ore per il dipendente G._______ non può essere
qualificata come formalismo eccessivo, bensì rappresenta una delle
condizioni imperative per l'erogazione delle prestazioni in caso di
intemperie. Infatti, i lavoratori la cui perdita di lavoro non può essere
determinata o il cui orario di lavoro non è sufficientemente
controllabile, non hanno diritto all'indennità. È quindi indispensabile
che il datore di lavoro preveda un sistema di controllo individuale alle
presenze. La SECO ha preso atto della decisione del 26 marzo 2003
emessa dalla Sezione del lavoro di Bellinzona, secondo la quale il
"signor G.________ è occupato in ufficio durante circa il 30 per cento
del suo tempo di lavoro, mentre per il rimanente 70 per cento è
occupato all'esterno.". Infine la SECO fa presente che l'esame della
buona fede e delle gravi difficoltà verrà effettuato nell'ambito di una
domanda di condono.
D.
Contro questa decisione della SECO la X._______ SA (di seguito:
ricorrente) è insorta con ricorso del 21 dicembre 2006 presso l'allora
competente Commissione di ricorso DFE. La ricorrente postula
l'accoglimento del ricorso e l'annullamento integrale della decisione
impugnata, protestate spese e ripetibili. Essa postula inoltre "il rinvio
dell'incarto alla SECO per il calcolo degli importi da restituire in
rapporto alle indennità versate ai dipendenti T._______ e E._______,
mentre per il dipendente G._______ non si fa luogo a nessuna
restituzione.". In primo luogo la ricorrente è d'accordo con la
restituzione degli importi in eccesso versati erroneamente ai
dipendenti T._______ e E._______. Secondo i suoi calcoli l'importo da
rimborsare ammonterebbe a fr. 1'453,18. In secondo luogo essa
contesta nuovamente la restituzione dei contributi per quanto attiene al
dipendente G._______. Quest'ultimo percepisce un salario mensile,
per cui la ricorrente aveva ritenuto che non fosse tenuta a stilare una
rilevazione ad hoc delle ore di lavoro, considerato che egli è sempre
presente in ditta. Per la ricorrente l'aver omesso di allestire il
rilevamento rappresenta una semplice omissione formale, tanto più
che i risultati possono comunque essere stabiliti in base alla
documentazione già presente presso la ricorrente e ai dati atmosferici
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noti alla SECO. La ricorrente sostiene che l'attività del signor
G._______ è legata al lavoro degli altri operai; infatti egli la svolge in
gran parte all'aperto, in cava, e in laboratorio. Anche il lavoro d'ufficio è
sempre svolto in funzione della preparazione del lavoro in cava e sul
materiale estratto; in particolare egli elabora ordinazioni, rapporti di
cantiere sull'avanzamento dei lavori, prepara il piano di lavoro per la
cava, sia per operai che per macchinari, materiale, ecc.. Se le
condizioni metereologiche non consentono il lavoro degli altri operai,
nemmeno il signor G._______ può svolgere le proprie singole
mansioni. A mente della ricorrente nel caso in esame tale circostanza
trova conferma nel fatto che i periodi dell'anno per i quali furono
versate le indennità erano relativi ai mesi di gennaio, ossia al lasso di
tempo nel quale a seguito del gelo e della neve non si può lavorare per
l'intero mese. Vale a dire che anche l'intero lavoro di preparazione e di
laboratorio non poteva essere eseguito. Nella decisione del 27 febbraio
2003 della Cassa disoccupazione SEI fu accertato che il dipendente
G._______ è occupato all'interno per il 30%, mentre per il rimanente
70% all'esterno. In assenza di un conteggio ad hoc delle ore di lavoro
effettuate dal signor G._______, il calcolo può essere effettuato a titolo
prudenziale attribuendogli un numero di ore di lavoro globali pari a
quello dell'operaio che ne ha eseguito il maggior numero, dato che il
signor G._______ giunge sempre sul posto di lavoro prima degli altri
operai a cui assegna i compiti e rientra più tardi di loro dovendo
controllare il lavoro eseguito e la situazione generale del luogo di
lavoro. Per la ricorrente il minimo di ore attribuibili al signor G._______
è determinabile in base ai calendari di lavoro. Le contingenze
atmosferiche che resero indennizzabili le ore notificate erano
ovviamente le medesime per tutti gli operai; questo elemento non è
stato comunque posto in discussione dalla decisione impugnata. Il
numero delle ore perse ed indennizzabili notificato era pertanto esatto.
Inoltre la ricorrente rimprovera alla SECO un certo eccesso di
formalismo, sia perché con i dati a disposizione si poteva già chiarire
in sede di controllo che le ore annunciate per il signor G._______
erano quelle effettivamente perse, sia perché in via subordinata,
essendo in presenza di una decisione cresciuta in giudicato della
Cassa di disoccupazione SEI, la SECO doveva riconoscere il diritto
all'indennità nella misura del 70% ed effettuare approfondimenti per il
rimanente 30%. La ricorrente è dell'avviso che la SECO disponeva di
ogni elemento di giudizio (situazione atmosferica dei mesi di gennaio,
numero di ore perse dagli altri operai; numero di ore teorico per i mesi
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di gennaio; genere di attività svolta dal dipendente G._______; quota
attività esterna e al coperto; tutti i documenti elencati all'allegato C al
ricorso). Per la ricorrente la SECO giudica in pratica che vi sia un solo
sistema valido di rilevamento dell'orario di lavoro dei dipendenti. Ciò
non è corretto e costituisce un eccesso di formalismo e un
superamento del potere di apprezzamento, poiché le esigenze poste
dalla SECO sono volte semplicemente a facilitare i propri controlli e
non sono indispensabili per la corretta applicazione della legge (LADI).
Detta legge richiede unicamente che la perdita di lavoro da
indennizzare possa essere determinata e controllabile. Trattasi dunque
di evitare abusi e non di rispettare formalità. L'art. 31 cpv. 3 LADI
prescrive unicamente che la perdita di lavoro deve essere
determinabile e il tempo di lavoro sufficientemente controllabile. A
detta della ricorrente queste esigenze sono state da lei rispettate ed
adempiute.
La ricorrente precisa che dopo il controllo del 23 ottobre 2006 essa ha
iniziato ad inserire anche le ore svolte dal dipendente G.________
nella distinta giornaliera in modo da snellire i controlli futuri. Data
l'assenza di precedenti controlli e la particolarità della fattispecie,
l'obbligo di restituzione delle indennità con effetto retroattivo al 2004
costituisce un onere comunque ingiustificato e una penalità per la
quale difetta la base legale.
A mente della ricorrente la decisione viola:
- la LADI, in quanto i relativi articoli sulla quale si basano le due decisioni del
SECO non sono applicabili al caso di specie;
- l'art. 8 Cost (parità di trattamento), poiché non vi sono elementi soggettivi o
oggettivi che fondino un diritto ad un trattamento differente del caso
concernente il dipendente G._______ rispetto alla situazione dei suoi
collaboratori e poiché questa disparità di trattamento tocca direttamente la
ricorrente medesima, quale oggetto delle sanzioni;
- l'art. 27 Cost (libertà economica) poiché l'effetto economico dell'eventuale
restituzione dell'importo reclamato dal SECO si ripercuoterà necessariamente
sui prezzi della clientela, con effetto al rialzo, vista la necessità della ditta di
assorbire la perdita, ciò che la svantaggerà sul mercato;
- l'art. 29 Cost (divieto d'eccesso di formalismo) in quanto l'assenza del
conteggio orario per attività svolta dal dipendente G._______ era innanzitutto
determinato dal suo stipendio su base mensile e non oraria ed inoltre perché
tale assenza può comunque essere colmata dagli altri dati e prove a
disposizione;
- l'art. 29 Cost (arbitrio e abuso del potere di apprezzamento), poiché nel
giudizio impugnato non sono stati tenuti in considerazione evidenti elementi di
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giudizio e prove materiali e la valutazione e motivazione è avvenuta
semplicemente sulla base di un elemento formale del tutto secondario ed
irrilevante nella fattispecie, data la presenza di criteri di giudizio e prove
preponderanti; inoltre non è stato tenuto conto delle risultanze dei documenti
G (decisione del 27 febbraio 2003 Cassa disoccupazione SEI), e da H a O
(calendari di lavoro 2004-2006 e relative approvazioni degli stessi da parte
della CPC) per quanto riguarda il dipendente G._______.
Per questi motivi a mente della ricorrente si è in presenza di un
diniego materiale di giustizia.
E.
Nel dicembre 2006 la Commissione di ricorso DFE ha comunicato alla
ricorrente di trasmettere l'incarto al Tribunale amministrativo federale
per competenza.
F.
Con osservazioni del 4 maggio 2007 la SECO (di seguito: autorità
inferiore) propone di respingere il ricorso. L'autorità inferiore prende in
primo luogo atto che nel ricorso viene unicamente contestato il
mancato riconoscimento del diritto all'indennità per intemperie per
quanto concerne l'impiegato G._______ Inoltre essa menziona
esplicitamente il diritto applicabile alla presente fattispecie (art. 42 cpv.
3 LADI, art. 31 cpv. 3 LADI, art. 46b cpv. 1 LADI e punto 7
dell'opuscolo "Indennità per intemperie" e punto 2 della "Domanda
indennità per intemperie", istruzioni per il conteggio). Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTA 2003 Nr. 29 pag. 258,
DTA 2002 Nr. 37 pag. 254), l'argomento secondo cui la ditta non fosse
ritenuta obbligata a tenere un controllo del tempo di lavoro, in quanto il
dipendente G._______ percepisce un salario mensile, non regge ad
un attento esame, né tanto meno l'allegazione che questa esigenza
sarebbe da qualificarsi come eccesso di formalismo, in quanto il
controllo del tempo di lavoro rappresenta una condizione essenziale
del diritto alle indennità per intemperie. Per l'autorità inferiore non può
nemmeno essere invocata la pretesa della buona fede dell'azienda,
poiché l'autorità di sorveglianza non è tenuta ad effettuare controlli
sistematici e regolari delle aziende. Essa è inoltre dell'avviso che non
è possibile basarsi sui calendari di lavoro aziendale, né tanto meno
sulle ore compiute dagli altri operai, in quanto l'attività specifica
dell'interessato include periodi all'esterno e periodi al coperto. La
decisione della Sezione del lavoro del 26 marzo 2003 che riconosce il
diritto dell'interessato all'indennità, si limita a scartare l'ipotesi di una
sua posizione influente nella società, valutando genericamente la
proporzione di attività effettuata all'esterno e al coperto. Essa non
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permette però di definire con il criterio di precisione voluto dal
legislatore in quali giorni e in quali momenti l'interessato ha lavorato al
coperto oppure no. Per l'autorità inferiore basta rilevare che se il fatto
di non poter lavorare all'esterno impediva la preparazione del lavoro
solitamente effettuata a coperto, ciò non permette di concludere alla
totale perdita di lavoro a causa delle intemperie; il maltempo costringe
ad esempio a rifare i piani di lavoro, nonché a dover gestire i ritardi
delle consegne con i clienti, attività amministrativa che prende un
certo tempo, tempo che in casu non è determinabile.
L'autorità inferiore reputa infondata la censura dell'assenza di base
legale. Nella sua prima decisione l'autorità inferiore ha menzionato a
tutte lettere gli art. 95 LADI e 25 LPGA, concernenti la restituzione
delle prestazioni ricevute indebitamente.
Allo stesso modo l'autorità inferiore definisce ingiustificate tutte le
censure relative alla pretesa violazione dei diritti fondamentali.
L'uguaglianza di trattamento porta solo sulla relazione tra l'autorità
inferiore e il datore di lavoro e non tra i singoli impiegati dell'azienda.
Una disparità di trattamento potrebbe quindi solo intervenire come
minimo tra due aziende nella medesima situazione, che sarebbero
trattate in modo diverso, il che non si presenta nel caso di specie. In
merito al rimprovero della violazione della libertà economica, l'azienda
non può appellarsi a questo diritto fondamentale, allorché ha subito un
arricchimento indebito. A titolo abbondanziale l'autorità inferiore
rimarca che l'ammontare della somma da restituire non è tale da
mettere a repentaglio l'esistenza della stessa azienda, e che anche se
ciò fosse, tale circostanza verrebbe esaminata al momento dell'inoltro
di un'eventuale domanda di condono. Infine la ricorrente non ha
manifestamente dimostrato l'esistenza di arbitrio e di abuso del potere
di apprezzamento.
G.
Con scritto del 24 luglio 2007 la ricorrente rinucia all'inoltro di una
replica, rimanda alle argomentazioni contenute nel ricorso e contesta
la motivazione dell'autorità inferiore formulata nelle osservazioni.
H.
Con scritto dell'11 dicembre 2007 il Tribunale amministrativo federale
ha comunicato il trasferimento dell'incarto dalla Corte III alla Corte II.
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I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza.
Diritto:
1.
Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF; RS 172.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA;
RS 172.021), a meno che non si tratti di un'eccezione ai sensi
dell'art. 32 LTAF. L'atto impugnato è una decisione su opposizione
conformemente all'art. 5 cpv. 2 PA. Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni delle autorità inferiori menzionate all'art. 33 LTAF. La
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è un'autorità inferiore giusta
l'art. 33 lett. d LTAF. Sulla base dell'art. 101 della legge federale del 25
giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, LADI, RS 837.0) le decisioni della SECO possono
essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Pertanto il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire
sul presente ricorso.
La ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed
ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 lett. b e c PA; cfr. anche art. 59 della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, LPGA, RS 830.1).
I disposti relativi alla rappresentazione, al termine per interporre
ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 11, 50 e 52
cpv. 1 PA) sono parimenti adempiuti, così come sono osservate le altre
condizioni di ricevibilità (art. 46 ss. PA).
Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2.
Il presente ricorso è rivolto contro la decisione su opposizione del
6 dicembre 2006, con cui l'autorità inferiore ha deciso la restituzione di
fr. 24'589.10 a titolo di prestazioni indebite, da una parte poiché per il
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dipendente G._________ non era stato possibile controllare in modo
sufficiente l'orario di lavoro, dall'altra poiché erano risultate alcune
incoerenze nel rapporto del mese di gennaio 2006 tra le ore perse a
causa delle intemperie indicate dall'azienda ed il rilevamento del
tempo di presenza dei dipendenti T._______ e E._______.
Nell'atto ricorsuale la ricorrente conferma che per il mese di gennaio
2006 erano state versate indennità per una perdita di lavoro di 168 ore
concernente i lavoratori T._______ e E._______, mentre sulla scorta
dei conteggi allestiti dalla ricorrente medesima le ore perse
effettivamente ammontavano per il dipendente T._______ a 152 e per
il dipendente E._______ a 112. La ricorrente non si oppone alla
restituzione delle indennità percepite in eccesso per questi due
lavoratori, tanto più che ella stessa fissa l'importo da restituire a
fr. 1'453.18. Essa contesta tuttavia l'obbligo di restituzione delle
indennità per intemperie ricevute concernenti il dipendente
G._______.
Oggetto di lite nella presente procedura è di conseguenza soltanto la
questione a sapere se l'autorità inferiore ha a giusto titolo deciso la
restituzione dei contributi relativi all'indennità per intemperie percepita
per il dipendente G._______.
3.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1), nonché la relativa ordinanza dell'11 settembre
2002 (OPGA, RS 830.11). Poiché da un punto di vista temporale sono
di principio determinanti le norme (materiali) vigenti al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche - in concreto il
pagamento delle indennità per perdite di lavoro dovute ad intemperie
relative ai mesi di gennaio 2004, 2005 e 2006 -, nel presente caso
sono applicabili le norme della LPGA e dell'OPGA in relazione con la
legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI, RS 837.0) nella
versione del 22 marzo 2002 e della relativa ordinanza del 31 agosto
1983 (OADI, RS 837.02) nella versione del 28 maggio 2003, entrambe
entrate in vigore il 1° luglio 2003 (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4;
DTF 130 V 1 consid. 3.2 pag. 4).
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4.
Giusta l'art. 83 cpv. 3 LADI la Segreteria di di Stato dell'economia
SECO dirige l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione. L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso
incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le
indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie (art. 110 cpv. 4
OADI), mentre la revisione dei pagamenti può essere affidata ad un
altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI).
Scopo della LADI è di garantire agli assicurati un'adeguata
compensazione della perdita di guadagno a causa di: (a.)
disoccupazione; (b.) lavoro ridotto; (c.) intemperie; (d.) insolvenza del
datore di lavoro. La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione
incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro (art. 1a cpv. 1 e
2 LADI). I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro
dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:(a.)
sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione nell'AVS e (b.) subiscono una perdita di
lavoro computabile (art. 42 cpv. 1 LADI). Non hanno diritto all'indennità
per intemperie : (a.) i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è
determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile; (b.) il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda
di quest'ultimo; (c.) le persone che, come soci, compartecipi finanziari
o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro,
come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (art. 42 cpv. 3 LADI in
combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 LADI). La perdita di lavoro è
computabile se: (a.) è causata esclusivamente da condizioni
meteorologiche; (b.) la continuazione dei lavori, pur con misure
protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente
insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e (c.)
è annunciata regolarmente dal datore di lavoro (art. 43 cpv. 1 LADI).
L'ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non
sono state applicate o non sono state applicate correttamente,
impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni
necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di
compensazione. La cassa si occupa dell’incasso (art. 83a cpv. 1 e 3
LADI). Le indennità indebitamente riscosse debbono essere restituite
(art. 95 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 1 LPGA).
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La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità,
indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di
lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il
rimborso dai lavoratori (art. 95 cpv. 2 LADI).
La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se
le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Il datore di lavoro
conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore
di lavoro (art. 46b OADI). Per tempo di lavoro normale s’intende la
durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la
durata secondo l’uso locale nel ramo economico interessato (art. 66a
cpv. 1 OADI). l tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se,
congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non
raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s’intendono le
ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto
contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall’orario
di lavoro flessibile dell’azienda e le ore previste dalla stessa per
compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati
ore in esubero (art. 66a cpv. 2 OADI). L'ufficio di compensazione e gli
uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i
datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie
(art. 110 cpv. 4 OADI). Esso comunica al datore di lavoro, mediante
decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso
quest'ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli eventuali
importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di
compensazione (art. 111 cpv. 2 OADI).
L'opuscolo denominato "Info-Service, Informazione per i datori di
lavoro, Indennità per intemperie" offre ai datori di lavoro una
panoramica dei diritti, degli obblighi e di ciò che occorre intraprendere
in caso di perdite di lavoro dovute alle intemperie, oltre ad alcune fonti
di informazioni. Esso si basa sulle disposizioni della LADI e della
OADI. L'opuscolo menzionato indica segnatamente che non hanno
diritto all'indennità per intemperie i lavoratori la cui perdita di lavoro
non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile. L'adempimento di questa disposizione legale implica che
il datore di lavoro introduca un sistema di controllo del tempo di
presenza (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore, ecc.). Il datore
di lavoro deve conservare tutti i documenti dell'azienda per 5 anni e,
su richiesta, presentarli all'ufficio di compensazione. Il tempo di lavoro
è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero
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effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale
(Info-Service pubblicato dalla SECO, Direzione del lavoro, Mercato del
lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, edizione 2007,
pag. 2, 5, 8 e 9).
5.
A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa osservare che il
dipendente G._______ percepisce un salario mensile e di
conseguenza essa aveva ritenuto che non fosse necessario stilare una
rilevazione ad hoc delle ore di lavoro, tenuto conto che il signor
G._______ è sempre presente in ditta. A mente della ricorrente, la
SECO ha commesso un eccesso di formalismo, poiché le ore perse
del signor G._______ potevano essere calcolate sulla base del
numero delle ore perse dagli altri operai, dal numero di ore teorico da
effettuare per il mese di gennaio, delle condizioni atmosferiche dei
mesi di gennaio dal 2004, 2005 e 2006, dei calendari di lavoro, e non
da ultimo dal grado del genere di occupazione lavorativa del signor
G.________ come stabilito nella decisione cresciuta in giudicato della
Cassa di disoccupazione SEI del 27 febbraio 2003. Da quest'ultima
emerge che il dipendente G._______ è occupato all'interno per il 30%,
mentre per il rimanente 70% all'esterno. Per questo motivo l'autorità
inferiore avrebbe dovuto riconoscere il diritto all'indennità nella misura
del 70% ed effettuare approfondimenti per il rimanente 30%. Secondo
l'avviso della ricorrente la decisione impugnata viola la LADI e gli
articoli della LADI in essa citati non sono applicabili al caso di specie.
Inoltre l'autorità inferiore avrebbe abusato del suo potere di
apprezzamento.
5.1 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui
perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI i. r. c. art. 42
cpv. 3 LADI). La perdita di lavoro può essere sufficientemente
controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (art.
46b cpv. 1 OADI). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i
documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b cpv. 2 OADI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che la
giurisprudenza relativa al diritto all'indennità per lavoro ridotto è
ugualmente applicabile al diritto all'indennità in caso di intemperie, per
cui incombe in principio al datore di lavoro di provare la perdita di
lavoro (decisione del Tribunale federale delle assicurazioni
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dell'8 ottobre 2002, C.140/02, consid. 3.2). Dal momento che il fattore
determinante è la riduzione dell'orario di lavoro e che la stessa si
misura necessariamente in proporzione alle ore normalmente
effettuate dai dipendenti, il datore di lavoro deve essere in grado di
stabilire in modo preciso e se possibile indiscutibile, pressoché esatto,
l'entità della riduzione che ha dato il motivo per indennizzare ciascun
dipendente. Qualora la riduzione non sia sufficientemente
controllabile, la concessione di prestazioni appare quindi errata e si
giustifica una restituzione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 LADI (sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni del 12 giugno 2001, C.86/01,
consid. 1). Salvo che per circostanze del tutto particolari, l'esigenza
relativa al controllo dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro è
unicamente soddisfatta allorquando sussiste un rilevamento quotidiano
e ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente lavorate per tutti i
dipendenti interessati. La rilevazione dell'orario di lavoro richiesta non
è sostituibile con dei documenti presentati in un periodo successivo.
Le ore di lavoro effettuate non devono per forza essere stabilite in
modo elettronico o meccanico (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni del 25 maggio 2004, C.269/03, consid. 3.1).
5.2 I documenti sulla quale l'autorità inferiore ha basato il controllo
dell'azienda rispettivamente la decisione impugnata sono le schede di
rilevazione del tempo per ogni dipendente, il controllo delle assenze
pagate e non pagate, il calendario dell'orario di lavoro, i conteggi
salariali per ogni dipendente e attesto di pagamento, i conteggi
indennità giornaliere versate dalla cassa malati, i rispettivi contratti di
lavoro e contratto collettivo nel ramo del granito (cfr. allegato C al
ricorso, pag. 2). Da questi documenti si evince che alle dipendenze
dell'azienda ricorrente lavoravano nel 2004 13, nel 2005 14 e nel 2006
15 impiegati, compreso il dipendente G._______. Eccezion fatta per il
dipendente G._______, per tutti i rimanenti impiegati è possibile
stabilire dalla documentazione fornita (in particolare dai rapporti delle
ore mensili) il rispettivo tempo di lavoro nonché il tempo di presenza
effettivo. A differenza di tutti gli altri dipendenti, il nominativo del
dipendente G.________ non figura in nessun modo nelle liste per il
rilevamento del tempo di presenza.
5.3 La ricorrente motiva l'assenza del controllo del tempo di presenza
per il dipendente G._______ in parte fondandosi sulla circostanza che
egli è remunerato al mese invece che all'ora, come lo è il caso invece
per i restanti dipendenti. A questo riguardo il Tribunale federale delle
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assicurazioni ha tenuto presente che la perdita di lavoro invocata era
sufficientemente controllabile soltanto a condizione che le ore di lavoro
effettuate fossero controllabili per ogni giorno, indipendentemente
dalla circostanza che i dipendenti lavorassero all'ora o su salario
mensile (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
dell'8 ottobre 2002, C.140/02, consid. 3.3). Contrariamente a quanto
fatto valere dalla ricorrente non si tratta di formalismo eccessivo se
giusta l'art. 46b cpv. 1 OADI la perdita di lavoro è considerata come
insufficientemente controllabile a causa dell'assenza di controlli
dell'orario di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
del 4 settembre 2006, C.115/06, consid. 2.2).
Dalle disposizioni legali e dalla prassi summenzionata si deduce che
la determinabilità e la controllabilità della perdita rispettivamente
dell'orario di lavoro devono essere garantite per ogni singolo
dipendente e in ogni momento del relativo periodo di controllo. Queste
esigenze sono adempiute con l'esistenza di un sistema di
registrazione giornaliero dell'orario di lavoro, il quale dà precise
informazioni sui tempi di presenza e di assenza quotidiani di ogni
dipendente. Se per un datore di lavoro è chiaro quante ore al giorno
lavorano i propri dipendenti senza dover far uso di un particolare
sistema di registrazione, l'introduzione di un tale sistema si rivela però
necessaria in vista di una richiesta di indennità ai sensi
dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'art. 42 cpv. 3
rispettivamente l'art. 31 cpv. 3 LADI portano come titoli nelle rispettive
note marginali “Diritto all'indennità” rispettivamente “Presupposti del
diritto”. Sulla base di questi disposti la prassi riconosce che un sistema
di registrazione dev'essere installato di principio ex ante, ossia prima
che avvengano delle perdite di lavoro sfocianti in una richiesta di
indennità, poiché una registrazione ex post non garantisce l'esattezza
prevista dallo scopo dei disposti di legge. In questo ambito dev'essere
riconosciuto che le esigenze della determinabilità e controllabilità, in
qualità di presupposti del diritto, sono comprese anche nello scopo di
legge di prevenire gli abusi. Sulla base di queste allegazioni si spiega
come mai la prassi del Tribunale federale relativa al concetto della
determinabilità e controllibilità è relativamente severa.
5.4 Dall'esame degli atti emerge che nei rispettivi annunci della
perdita di lavoro che la ricorrente ha inoltrato al Servizio cantonale è
indicata una perdita di lavoro per il dipendente G._______ equivalente
a 168 ore nel gennaio 2004 e 160 ore per il gennaio 2005 e 2006. La
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ricorrente, pur consapevole della mancanza di rilevamento dell'orario
di lavoro per il dipendente G._______, è convinta che l'orario effettivo
di lavoro per questo dipendente può essere stabilito da una parte sulla
base dei tempi di presenza degli altri dipendenti, dall'altra poggiandosi
sulla decisione della Cassa disoccupazione SEI del 27 febbraio 2003,
con cui veniva accertato che il dipendente G._______ è occupato
all'interno per il 30% e il 70% all'esterno.
Nel caso di specie risulta già in primo luogo impossibile verificare sia
le ore di lavoro che il dipendente G._______ ha effettivamente svolto
ogni giorno sia le ore effettive relative alle assenze quali vacanze,
giorni feriali, malattia, incidente, servizio militare o protezione civile.
Non è possibile nemmeno stabilire se e in che misura il dipendente
G._______ abbia effettuato delle ore in più rispetto all'orario normale
di lavoro previsto dal contratto.
Conformemente alla prassi citata finora, il concetto del controllo
sufficiente del tempo di lavoro è adempiuto solo a condizione che le
ore effettive di lavoro possano essere controllate, in maniera precisa,
per ogni singolo dipendente e per ogni singolo giorno. Ciò presuppone
che le ore di lavoro effettivamente svolte da ogni dipendente devono
essere controllabili con precisione sulla base del rilevamento
individuale dell'orario di lavoro di ogni dipendente. Sarebbe
evidentemente in contrasto con il senso delle norme giuridiche
applicabili e con la giurisprudenza citata, se si permettesse di
ricostruire il tempo di lavoro di un dipendente per il quale non è stato
tenuto un controllo delle ore di lavoro basandosi esclusivamente sui
rilevamenti delle ore di lavoro degli altri operai. Così facendo non è
garantito un controllo preciso e individuale delle ore effettivamente
svolte dal dipendente per il quale manca un sistema di rilevamento del
tempo di lavoro. Nel caso in esame va anche aggiunto che un simile
metodo di controllo non può essere approvato già a causa delle
differenze di attività tra il dipendente G._______ e gli altri dipendenti, i
quali sembrano svolgere l'intera attività solo all'aperto, mentre il signor
G._______ adempie una parte dei suoi compiti al coperto.
Particolarmente il fatto che il signor G._______ svolge il 30% della sua
attività all'interno e il 70% all'esterno, come accertato dalla Cassa
disoccupazione SEI nella decisione menzionata cresciuta in giudicato,
avrebbe dovuto dar adito al datore di lavoro di adottare l'obbligo di
registrare le ore di lavoro in modo ancora più dettagliato del solito,
trattandosi in questo caso di distinguere tra ore produttive e ore
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improduttive. Come sottolinea l'autorità inferiore a giusto titolo nelle
sue osservazioni, se da una parte il maltempo ha impedito il lavoro
all'esterno e la preparazione dello stesso al coperto, dall'altra va
rilevato che il maltempo costringe ad esempio a rifare i piani di lavoro,
gestire i ritardi nelle consegne con i clienti, insomma ad occuparsi di
attività amministrative che prendono un certo tempo e che a causa
della mancanza di un rilevamento dell'orario di lavoro non possono
essere determinate in maniera precisa.
Adducendo che l'autorità inferiore sulla base della decisione della
Cassa di disoccupazione SEI doveva riconoscere il diritto all'indennità
nella misura del 70% ed effettuare approfondimenti per il rimanente
30%, la ricorrente misconosce che è a lei stessa a cui incombe l'onere
della prova della perdita di lavoro e che nonostante i dati proporzionali
relativi alle quote di attività all'interno e all'esterno non risulta possibile
verificare in modo preciso il tempo di lavoro del dipendente
G._______.
La giurisprudenza citata finora e quella che si menzionerà
successivamente ha già da lungo tempo delineato quali sono i criteri
minimi che il controllo dell'orario di lavoro deve soddisfare in
riferimento alla determinabilità e controllabilità previsti dalla legge.
L'esigenza della controllabilità è posta in un contesto generale con il
diritto di poter beneficiare di prestazioni dello Stato. Il diritto
all'indennità è dato se una perdita di lavoro è verificabile senza un
grave dispendio sulla base del controllo dell'orario di lavoro nell'ambito
di una prova a caso. Da ciò si può senz'altro dedurre che la ricorrente
si sbaglia se parte dal presupposto che l'autorità inferiore ha l'obbligo
di raccogliere essa stessa i dati, i fattori e le informazioni necessarie
nonché di studiarli a fondo.
In riassunto si conclude che la perdita di lavoro è reputata
sufficientemente controllabile unicamente se le ore effettive di lavoro
possono essere controllate ogni giorno e per ogni dipendente in modo
separato.
6.
L'autorità inferiore ha poggiato le sue decisioni sugli art. 42 cpv. 1 e 3,
44a cpv. 1, 83a cpv. 3 e 95 LADI, nonché sugli art. 66a cpv. 2, 111
OADI e art. 25 LPGA e sul formulario "Domanda d'indennità per
intemperie" cifra 2 cpv. 4 e sull'opuscolo Info-Service, Indennità per
intemperie. Visti i considerandi precedenti non risulta che l'autorità
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inferiore abbia violato la LADI, tanto più che le disposizioni legali da
essa citate sono applicabili al caso in esame. Un'attenta lettura delle
basi legali, del formulario e dell'opuscolo citato avrebbe permesso alla
ricorrente di informarsi dettagliatamente sulla questione del
rilevamento delle ore di lavoro e della controllabilità sufficiente del
tempo di lavoro. Anche se la cassa di disoccupazione è obbligata per
legge ad esaminare le condizioni per il diritto all'indennità, d'altra parte
il legislatore ha previsto che le prestazioni che si sono rivelate
indebitamente percepite nel quadro di un controllo ex post effettuato
dall'autorità inferiore o da un terzo da lui incaricato devono essere
restituite. In questo senso il legislatore ha stabilito in modo esplicito
sulla base di quali presupposti occorre ritornare sulla decisione di
concessione del diritto all'indennità. Considerato che le prestazioni
indebitamente percepite riguardano la perdita di lavoro avvenuta nei
mesi di gennaio 2004, 2005 e 2006, si potrebbe porre la domanda se
la cassa di disoccupazione, obbligata per legge ad esaminare le
condizioni per il diritto all'indennità (cfr. art. 81 LADI), non sarebbe
stata tenuta ad intervenire più presto cosicché si sarebbe potuto
ridurre l'importo che la ricorrente avrebbe dovuto restituire. Questa
problematica non cambia nulla alla circostanza che sono state
percepite prestazioni in modo indebito, le quali hanno dato origine al
diritto di restituzione delle stesse, bensì riguarderebbe un'eventuale
pretesa di responsabilità - per la quale manca comunque un oggetto di
impugnazione - oppure potrebbe essere oggetto di una domanda di
condono ai sensi dell'art. 95 LADI.
La ricorrente non si richiama ad un'informazione o garanzia di un
ufficio competente avente come oggetto la controllabilità dell'orario di
lavoro. La circostanza che la mancanza del rilevamento dell'orario di
lavoro di un dipendente non sia stata notata prima non esonera la
ricorrente dall'obbligo statuito nella legge di provvedere d'ora in avanti
da sé alla controllabilità dell'orario di lavoro. Di conseguenza l'appello
della ricorrente alla buona fede della ditta non è fondato.
7.
L'art. 46b cpv. 1 OADI prevede che la perdita di lavoro può essere
sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate
dall'azienda. Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i
documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b cpv. 2 OADI).
Dopo che è stato accertato che la ricorrente non è stata in grado di
presentare dei documenti atti a stabilire in maniera precisa la perdita
Pagina 18
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di lavoro del dipendente G._______, risulta che essa non adempie i
requisiti richiesti.
8.
La ricorrente è del parere che la decisione impugnata viola l'art. 8 Cost
poiché non vi sono elementi soggettivi o oggettivi che fondino un
diritto ad un trattamento differente nel caso concernente il dipendente
G._______ rispetto alla situazione dei suoi collaboratori e poiché
questa disparità di trattamento tocca direttamente la ricorrente
medesima.
Il senso più immediato dell'uguaglianza giuridica è che le leggi devono
essere applicate con criteri di uguaglianza, che una medesima autorità
le deve interpretare in maniera costante e che essa deve adottare,
nelle medesime circostanze, decisioni equivalenti e in circostanze
diverse, decisioni diverse (DTF 125 I 1 consid. 2 b/aa, citato in ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, nr. a margine
436 ss.). Non vi è invece disparità di trattamento se, ai fini della
decisione, la situazione di fatto è sostanzialmente diversa (DTF 123 II
9 consid. 3, 117 Ia 97 consid. 3, 106 Ia 275). La parità di trattamento è
violata solo se in due situazioni di fatto analoghe l'autorità adotta,
senza valide ragioni, decisioni diverse (DTF 117 Ia 257 consid. 3, 111
Ib 213 cosid. 4).
La ricorrente non sostanzia se e in che misura l'autorità inferiore per le
sue valutazioni si sia basata a torto su delle fattispecie che si
distinguono tra loro in modo rilevante. Nel caso di specie la parità di
trattamento può essere esaminata da una parte in riferimento ai
singoli impiegati, dall'altra in riferimento ad altre ditte controllate
dall'autorità inferiore. Nel primo caso la perdita di lavoro concernente il
dipendente G._______ non aveva potuto essere documentata poiché
mancava il controllo del tempo di presenza di questo dipendente. Per
gli operai restanti la perdita di lavoro aveva invece potuto essere
controllata in modo sufficiente sulla base dei rapporti delle ore mensili
di ognuno di loro. In considerazione delle diverse circostanze di fatto,
la situazione del dipendente G._______ non poteva essere trattata allo
stesso modo di quella degli altri dipendenti. In riferimento al secondo
caso, la ricorrente non contesta che l'autorità inferiore avrebbe trattato
in modo diverso un'altra azienda nella medesima situazione.
Per i motivi suesposti la censura della ricorrente non può che rivelarsi
infondata.
Pagina 19
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9.
La ricorrente è dell'avviso che la decisione impugnata viola l'art. 27
Cost (libertà economica) poiché l'effetto economico dell'eventuale
restituzione dell'importo reclamato dall'autorità inferiore si ripercuoterà
necessariamente sui prezzi alla clientela, con effetto al rialzo, vista la
necessità della ditta di assorbire la perdita.
Le allegazioni della ricorrente non riescono a convincere neanche
minimamente. Dalle stesse non risulta come e sulla base di quali
ragionamenti il suo libero accesso all’attività economica privata e il
suo libero esercizio - nei confronti di una pretesa di rimborso di
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ricevute
indebitamente - siano limitati. La ricorrente sembra misconoscere che
l'istituto dell'indennità per intemperie e i relativi presupposti del diritto
sono disciplinati a livello di una legge federale e che tale istituto ha
quale scopo di compensare le perdite di lavoro computabili.
Inoltre, come l'autorità inferiore fa giustamente osservare, qualora
l'importo della somma da restituire fosse tale da mettere a repentaglio
l'esistenza dell'azienda, questa circostanza potrebbe essere
considerata nell'ambito dell'esame di una domanda di condono.
10.
Dai considerandi precedenti si constata che la perdita di lavoro fatta
valere per il dipendente G.________ per il periodo gennaio 2004 fino a
gennaio 2006 non è sufficientemente controllabile nel suo complesso,
mentre, solo per il periodo gennaio 2006, per quanto attiene ai
dipendenti E._______ e T._______ si deve partire da una perdita di
lavoro di 152 rispettivamente 112 ore, contrariamente alle 168 fatte
valere. In questa misura la concessione di indennità per intemperie è
stata senza dubbio errata e si impone la rettifica degli importi
concessi, così che sono dati i presupposti per la restituzione di fr.
24'589.10 a titolo di prestazioni indebite (art. 83a cpv. 3 e 95 LADI, art.
111 OADI e 25 LPGA). Il calcolo rispettivamente l'importo di per sé
non è contestato.
11.
La procedura dinanzi a un'autorità federale è retta dalla PA, salvo se si
tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle
assicurazioni sociali (art. 55 cpv. 2 LPGA). In riferimento all'obbligo di
sopportare le spese la LADI non contiene alcuna norma concreta.
L'art. 61 lett. a LPGA prevede unicamente che, fatto salvo l’articolo 1
Pagina 20
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capoverso 3 della PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è retta dal diritto cantonale e deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha
un comportamento temerario o sconsiderato. Per questo motivo
l'art. 61 lett. a LPGA non è applicabile alla procedura dinanzi al
Tribunale amministrativo federale. L'art. 55 cpv. 1 LPGA statuisce che
“le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in
modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa”.
Conformemente a ciò, nel presente caso fanno stato le disposizioni
della PA.
Sulla base della PA era stata emanata l'ordinanza del 10 settembre
1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS
172.041.0). L'art. 4b della stessa prevedeva di non addossare al
ricorrente spese procedurali nel caso di controversie vertenti sulla
concessione o sul rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali, a meno
che non si trattasse di un comportamento temerario e sconsiderato da
parte del ricorrente. La restituzione di prestazioni inerenti alle
indennità per perdita di lavoro dovuta ad intemperie va qualificata
come rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali e cadeva come tale
sotto l'art. 4b dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa (cfr. sentenza del Tribunale federale C.114/05 del 26
ottobre 2005, consid. 5). La norma citata è stata però formalmente
abrogata per la fine di aprile del 2007 (modifica del 21 febbraio 2007,
in vigore dal 1° maggio 2007, RU 2007 1075).
Giusta l'art. 63 PA i. r. c. art. 37 LTAF per le procedure dinanzi al
Tribunale amministrativo federale sussiste di principio l'obbligo di
sopportare le spese. Per la fissazione delle tasse nella procedura
dinanzi al Tribunale amministrativo federale è determinante la LTAF
(cfr. art. 63 cpv. 5 seconda frase PA), mentre le tasse di giustizia sono
disciplinate in un apposito regolamento (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF). Il
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS
173.320.2) non prevede un'esenzione da spese in analogia al vecchio
art. 4b dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa. Ne consegue che le procedure relative all'esecuzione
della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione
dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono soggette a spese,
Pagina 21
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anche se si tratta di controversie che vertono sulla concessione o
rifiuto di prestazioni delle assicurazioni sociali (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale del 23 novembre 2007, C/409-2007,
consid. 5.1).
La ricorrente quale parte soccombente deve quindi sopportare le
spese procedurali (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 1 ss. TS-
TAF). Nel caso in esame, essendo in gioco interessi patrimoniali, la
tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale e della situazione
finanziaria delle parti (art. 2 in relazione con l'art. 4 TS-TAF).
Sulla base dell'art. 4 TS-TAF la tassa di giustizia è fissata a fr. 1'500.-
e viene computata con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 27 marzo 2007.
Visto quanto precede non si assegna alcuna indennità a titolo di spese
ripetibili.
Pagina 22
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse saranno computate con l'anticipo spese di fr. 1'500.-
dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
La presente decisione è notificata:
- alla ricorrente (rappresentante legale; Atto giudiziario)
- all'autorità inferiore (n. di rif. TCIN / Vro; Atto giudiziario)
- al Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziario)
e comunicata con dispositivo:
- all'UNIA Arbeitslosenkasse Zentralverwaltung Zürich
- alla Sezione del lavoro, Bellinzona
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
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possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 23 luglio 2008
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