Corte II
B-787/2007
{ T 0 / 4 }
Sentenza del 14 agosto 2007
Composizione: Giudice Francesco Brentani (Presidente del collegio), Giudice
Maria Amgwerd e Giudice Bernard Maitre (Presidente della
Corte II);
Cancelliere Corrado Bergomi
X._______,
patrocinata dall'Avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, casella postale 1087,
6501 Bellinzona,
ricorrente
contro
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), Stauffacherstrasse 65,
3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
domanda di registrazione di un marchio; no. 59292/2005 -
PUNTOIMMOBILIARE.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 9 novembre 2005 la ricorrente ha depositato il segno 59292/2005 –
PUNTOIMMOBILIARE per servizi delle classi 35 e 36, chiedendone la re-
gistrazione.
Con notifica del 18 gennaio 2006 l'autorità inferiore ha comunicato alla ri-
corrente che il segno PUNTOIMMOBILIARE è un segno che manca di ca-
rattere distintivo concreto. Invero, in relazione ai servizi indicati esso è im-
mediatamente percepito dal consumatore medio svizzero di lingua italiana
come riferimento diretto all'ente che fornisce tali servizi, al loro destinatario
ed al loro contenuto. Esso ne descrive direttamente il fornitore, il destina-
tario e la natura e non viene quindi percepito come riferimento diretto ad
un'impresa ben precisa. L'autorità inferiore ha inoltre aggiunto che tale se-
gno, comunemente usato, deve restare a libera disposizione anche della
concorrenza. Per questi motivi il segno risulta essere di dominio pubblico e
non può essere ammesso alla registrazione come marchio. Infine l'autorità
inferiore ha chiesto alla ricorrente di precisare la formulazione della lista
dei servizi rivendicati conformemente all'Accordo di Nizza.
Con risposta del 7 marzo 2006 la ricorrente ha dapprima osservato che
esiste una differenza notevole tra il segno scritto in una parola e il segno
scritto in due parole. Pertanto il segno depositato non ha alcun significato.
La ricorrente ha pure addotto che il consumatore medio di lingua italiana
non è assolutamente abituato all'espressione "PUNTOIMMOBILIARE", poi-
ché essa non esiste in lingua italiana. Egli potrebbe al massimo dedurre da
questo segno l'interpretazione di un'"agenzia immobiliare che si chiama
Punto". La ricorrente ha in seguito fatto valere una violazione del principio
dell'uguaglianza di trattamento considerato che l'autorità inferiore ha am-
messo la registrazione di marchi apparentemente privi di carattere distinti-
vo, quali CARIBTOURS, FLUGSHOP, LA BELLA ESTATE, FERRARI
SHOP, BELLA PASTA, BELLA, CASTELLO DEL SOLE E FESTA DELLE
FRAGOLE. Infine la ricorrente ha modificato la lista dei servizi della classe
36 come da richiesta dell'autorità inferiore.
Con scritto del 29 maggio 2006 l'autorità inferiore ha concluso dopo un ul-
teriore esame che la domanda di registrazione del marchio non può essere
ammessa, confermando in sostanza le allegazioni apportate nella notifica.
In più essa ha ritenuto che il principio della parità di trattamento nel caso di
specie non è violato, in quanto tutte le registrazioni invocate non risultano
direttamente paragonabili al segno in oggetto. Da ultimo essa ha osservato
che la lista dei servizi non risulta ancora conforme ai requisiti legali.
Con lettera del 29 settembre 2006 la ricorrente ha mantenuto in principio
l'argomentazione adottata nello scritto del 7 marzo 2006 e modificato la li-
sta dei servizi come segue:
336
intermediazione nel settore immobiliare, amministrazione e gestione di immobili,
consulenza in ambito immobiliare, ivi compresa l'assunzione di rappresentanze in
tale ambito, servizi di un agente immobiliare, affari finanziari.
35
servizi commerciali, promozione delle vendite, intermediazione nel settore com-
merciale, amministrazione e gestione in ambito commerciale.
Inoltre la ricorrente ha indicato marchi registrati negli ultimi tre anni nel
campo dei servizi, i quali potrebbero apparire privi di carattere distintivo. In
particolare, a mente della ricorrente, occorrerebbe rivedere la registrazione
del marchio PUNTO IMMOBIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, a suo
avviso arbitraria.
Con decisione del 28 dicembre 2006 l'autorità inferiore ha respinto la do-
manda di registrazione 59292/2005 PUNTOIMMOBILIARE per tutti i servizi
rivendicati.
B. In data 30 gennaio 2007 la ricorrente ha impugnato detta decisione con ri-
corso presso il Tribunale amministrativo federale. Ella postula l'accogli-
mento integrale del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata,
protestate tasse, spese e ripetibili. Di conseguenza ella chiede che l'incar-
to sia ritornato all'autorità inferiore con l'ordine di procedere alla registra-
zione del marchio PUNTOIMMOBILIARE conformemente alla domanda del
9 novembre 2005.
C. Il 29 marzo 2007 l'autorità inferiore ha comunicato di rinunciare a prendere
posizione e postulato la reiezione del ricorso, rimandando alle motivazioni
esposte nella decisione impugnata.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Considerando in diritto:
1. La decisione dell'autorità inferiore del 28 dicembre 2006 rappresenta una
decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.031; art. 5 cpv. 1 lett. c). Il Tribunale am-
ministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni concernenti il riget-
to di domande di registrazione di marchi ai sensi dell'articolo 5 PA (art. 31
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale;
LTAF, RS 173.32).
In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata
ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazio-
ne della stessa. Ella ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il ter-
mine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cov. 1 PA),
4l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro
il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA), il rappresentante legale della ricor-
rente ha giustificato i suoi poteri con una procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA)
e i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 ss.
PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Giusta l'art. 2 lett. a LPM sono esclusi dalla protezione come marchi i se-
gni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi
per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono. Il motivo dell'esclusione di tali
segni dalla protezione come marchi è giustificato dalla necessità di lasciarli
alla libera disposizione di ognuno o dalla mancanza di carattere distintivo
(CHRISTOPH WILLI, MSchG Kommentar, Zurigo 2002, di seguito MSchG-WILLI,
N 34 ad art. 2). Si considerano di dominio pubblico quei segni che non
sono atti ad identificare prodotti e servizi e che non possono essere com-
presi quale indicazione di provenienza di una determinata impresa (LUCAS
DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz
Muster- und Modellgesetz, seconda edizione, Basilea 1999, di seguito
MSchG-DAVID, N 5 ad Art. 2). Appartengono al dominio pubblico in partico-
lare indicazioni generiche e designazioni descrittive, vale a dire dichiara-
zioni concernenti il genere, la qualità, la quantità, la determinazione del
valore o di altre caratteristiche di prodotti e servizi. Per ammettere il domi-
nio pubblico di un segno non è sufficiente che il marchio evochi associa-
zioni di idee o contenga allusioni che indicano solo lontanamente le carat-
teristiche del prodotto. Il carattere descrittivo di un segno deve essere di-
rettamente riconosciuto dalle persone a cui il segno si rivolge senza un
particolare sforzo di riflessione o d'immaginazione (DTF 128 III 454, con-
sid. 2.1., MSchG-DAVID, N 5 ad art. 2). A questo riguardo è sufficiente che il
riconoscimento del carattere descrittivo sia possibile in una sola zona lin-
guistica della Svizzera (DTF 129 III 225 consid. 5.1., 128 III 447 consid.
1.5. con rinvii).
L'appartenenza di un segno al dominio pubblico si valuta secondo l'impres-
sione che lascia nell'insieme (MARBACH, Markenrecht in Scheweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR, Band III, Kennzeichen-
recht, Basilea 1996, pag. 35). È possibile che nel marchio siano inclusi
elementi che non sono di dominio pubblico, però la componente principale
deve avere carattere distintivo oppure gli elementi di carattere distintivo
devono marcare l'impressione d'insieme (MSchG-DAVID, op. cit., N 8 ad art.
2). Se il senso descrittivo di un segno risulta evidente, la possibilità di altre
interpretazioni meno ovvie non annulla il carattere di dominio pubblico (sic!
2003, 495 ss. consid. 4). In caso di combinazioni di vocaboli oppure di se-
gni composti da diversi singoli vocaboli l'esame comincia con l'accerta-
mento del senso delle singole componenti (cfr. MARBACH, op. cit., pag. 36).
Inoltre si esamina un segno sempre in stretto rapporto con i prodotti e i
servizi per i quali è stato depositato (sic! 2005, 278).
53. L'autorità inferiore ha respinto la domanda di registrazione del segno PUN-
TOIMMOBILIARE, in quanto segno di dominio pubblico. Essa sostiene che
PUNTOIMMOBILIARE è capito dai consumatori interessati di lingua italia-
na come "luogo dove sono esperiti servizi in ambito immobiliare" e quindi
come rinvio diretto al loro fornitore, alla loro destinazione ed al loro conte-
nuto tematico. Per l'autorità inferiore l'espressione "punto servizi" seguita
da un termine che ne precisa l'ambito professionale è usuale nella lingua
italiana, come dimostrato anche da una ricerca effettuata su internet (p. e.:
punto servizi informativi, punto servizi doganale, punto servizio immigra-
zioni, punto servizi email, punto servizi bibliotecari). Il consumatore medio
di lingua italiana è quindi abituato a tali costruzioni lessicali e le capisce
anche in tale senso. Il segno in questione è composto dalla parola "punto"
seguita da "immobiliare". L'aggettivo "immobiliare" designa in modo indub-
bio un ambito professionale ben preciso, nel caso concreto "servizi immo-
biliari", mentre la parola "punto" designa invece un luogo dove sono offerti
tali servizi. Altre interpretazioni del segno non risultano né logiche né perti-
nenti.
La ricorrente ritiene che il segno PUNTOIMMOBILIARE non è descrittivo
ed è sufficientemente distintivo. A suo avviso il consumatore medio di lin-
gua italiana non è assolutamente abituato all'espressione PUNTOIMMOBI-
LIARE, poiché essa non esiste in lingua italiana e quindi non ha alcun si-
gnificato ed etimologia, tanto più che non si trova in nessun vocabolario di
lingua italiana. La ricorrente ribadisce che l'espressione PUNTOIMMOBI-
LIARE è notevolmente differente da PUNTO IMMOBILIARE con spaziatura
nel mezzo e che non ha la stessa accezione di "punto vendita". Detta
espressione non esiste in grammatica, né la si trova sul vocabolario. Nem-
meno l'espressione "punto servizi" è riportata nei vocabolari di lingua italia-
na. La ricorrente contesta che l'autorità inferiore associ il segno PUN-
TOIMMOBILIARE con l'espressione "punto servizi", la quale non è riporta-
ta da vocabolari di lingua italiana. Secondo la decisione impugnata l'autori-
tà inferiore ha trovato l'espressione "punto servizi" in internet, solamente
dalla quarta pagina di risultati della ricerca, tra l'altro tramite un sito italia-
no e non svizzero. A mente della ricorrente il segno in questione non con-
tiene l'espressione "punto servizi immobiliari", bensì PUNTOIMMOBILIA-
RE, segno che non contiene la parola servizi, né la sottintende. Nelle clas-
si di protezione non si rivendica neppure la protezione di "servizi immobi-
liari". La ricorrente sottolinea infine che il segno in questione non equivale
a "punto servizi immobiliari", non può essere compreso come luogo dove
sono esperiti servizi immobiliari, bensì il termine "punto" in legame all'ag-
gettivo "immobiliare" non dà senso se non con un notevole sforzo di imma-
ginazione. Ella ribadisce che con notevole sforzo il consumatore di lingua
italiana può eventualmente giungere alla conclusione che PUNTOIMMOBI-
LIARE significa "agenzia immobiliare che si chiama Punto".
64. Va dapprima accertato quale senso poteva essere dato al segno PUN-
TOIMMOBILIARE e di seguito metterlo in relazione ai servizi per i quali è
stata richiesta la registrazione del marchio. A dipendenza dalle conclusioni
alle quali si giungerà, si dovranno ancora determinare le questioni della
forza distintiva e dell'eventualità di tenere libero il segno alla disposizione
di tutti.
4.1 Il segno in esame è composto dal sostantivo "punto" e dall'aggettivo "im-
mobiliare". Entrambi appartengono inconfondibilmente alla lingua italiana.
La parola "punto" ha più significati, tra l'altro quello di "luogo determinato,
preciso" e di "posto", mentre l'aggettivo "immobiliare" significa "che riguar-
da beni immobili" (cfr. ). Come sostiene a giusto
titolo l'autorità inferiore, la parola "punto" è utilizzata nel senso di posto in
espressioni come "punto di vendita", "punto di ritrovo", "punto di ristoro",
"punto di informazione" eccetera. Nel Dizionario della lingua italiana Devo-
to / Oli si legge: "Di recente, a proposito di posti designati a svolgere un
servizio nell'ambito di una più vasta pianificazione (p. di ristoro) o di orga-
nizzazione (p. vendita o p. di vendita)" (DEVOTO / OLI, edizione 2004 2005,
pag. 2182). Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la ricorrente, si
può ragionevolmente concludere che la combinazione della parola punto
con l'offerta di servizi è rientrata a far parte del linguaggio italiano corrente,
tanto da trovare concretamente espressione negli ambiti professionali più
svariati (punto vendita, punto servizi doganale, punto servizi finanziari ec-
cetera).
4.2 La ricorrente è dell'opinione che il segno PUNTOIMMOBILIARE è suffi-
cientemente distintivo e non è descrittivo e che il consumatore medio lo
può capire solo con un notevole sforzo di immaginazione. Questo argo-
mento ignora che i prodotti e i servizi a cui si riferisce il segno rappresen-
tano il criterio rilevante per stabilire se un segno è facilmente distinguibile
o meno (cfr. MSchG-WILLI, N 21 ad art. 2). Se da una parte una valutazio-
ne astratta del segno potrebbe ancora dare adito a diverse interpretazioni
che in caso di segni composti da più parole ne giustificano la protezione
come marchio, dall'altra risultano un senso chiaro e un carattere descritti-
vo, non appena il segno è messo in relazione con determinati prodotti e
servizi (cfr. MSchG-WILLI, N 90 ad art. 2).
La ricorrente ha depositato il segno e chiesto la registrazione per servizi
delle classi 35 e 36. Per la classe 35 ella ha elencato: servizi commerciali,
promozione delle vendite, intermediazione nel settore commerciale, ammi-
nistrazione e gestione in ambito commerciale. Nella classe 36 ella ha in-
cluso: intermediazione nel settore immobiliare, amministrazione e gestione
di immobili, consulenza in ambito immobiliare, ivi compresa l'assunzione di
rappresentanze in tale ambito, servizi di un agente immobiliare e affari fi-
nanziari. Se si mette il segno PUNTOIMMOBILIARE in relazione ai servizi
concreti richiesti dalla ricorrente, in esso non sono altro che riflesse le ca-
ratteristiche dei servizi rivendicati, in modo esplicito nella classe 36, men-
7tre per quelli della classe 35 si può ragionevolmente dedurre che si tratta
di servizi tipicamente esperiti da un'agenzia nel ramo immobiliare. Il consu-
matore medio di lingua italiana non può che interpretare il segno nell'insie-
me come luogo, posto, dove vengono offerti e svolti servizi immobiliari in
generale. Si può verosimilmente presumere che la cerchia dei consumatori
interessati giunga a quest'interpretazione senza un grande sforzo di imma-
ginazione. È invece più difficile immaginare che il segno in esame può es-
sere compreso come "agenzia immobiliare che si chiama Punto", tanto è
vero che la combinazione della parola punto con l'aggettivo immobiliare
concretizza in modo chiaro l'espressione "punto servizi in un determinato
ambito professionale", lasciando apparire meno evidente la conclusione
che dietro al segno si nasconda un'agenzia ben precisa. La possibilità di
altre interpretazioni meno ovvie non è comunque sufficiente ad annullare il
carattere di dominio pubblico (sic! 2003, 495 ss. consid. 4).
4.3 La ricorrente sostiene che l'espressione PUNTOIMMOBILIARE non esiste
in lingua italiana e quindi non ha alcun significato ed etimologia, tanto più
che non si trova in nessun vocabolario di lingua italiana. La ricorrente riba-
disce che l'espressione PUNTOIMMOBILIARE è notevolmente differente
da PUNTO IMMOBILIARE con spaziatura nel mezzo.
La circostanza che un dato segno sia nuovo, inconsueto o formulato in una
lingua straniera e non si trovi in nessun vocabolario non ne esclude il ca-
rattere descrittivo. È decisivo se i consumatori svizzeri - in questo caso di
lingua italiana - comprendono il segno conformemente all'uso linguistico e
alle regole di fonetica come informazione su determinate caratteristiche o
qualità dei prodotti o servizi (DTF 108 II 487 consid. 3; 104 Ib 65 consid. 2;
103 II 339 consid. 4c). Una designazione descrittiva in lingua italiana come
in casu fa parte del dominio pubblico. Una minima modifica di ortografia,
cioè "punto immobiliare" scritto in una parola sola e senza spaziatura, che
nel linguaggio parlato passerebbe in genere inosservata, non può cambia-
re nulla a questo risultato, poiché non atta a conferire la forza distintiva
concreta al segno (cfr. sic! 2005, pag. 21, consid. 9).
Da quanto precede l'autorità ha accertato a giusto titolo che il segno PUN-
TOIMMOBILIARE è capito dal consumatore medio svizzero di lingua italia-
na nel senso di "luogo in cui sono esperiti servizi immobiliari" in relazione
ai servizi rivendicati. Anche gli indizi utilizzati dall'autorità inferiore (dizio-
nari, pagine internet) per giungere a questa conclusione non lasciano spa-
zio ad altri tipi di interpretazione. Non riferendosi ad un'impresa ben preci-
sa, il segno in esame manca di forza distintiva concreta. In considerazione
del carattere descrittivo del segno ne si deduce la necessità di poter utiliz-
zare simile indicazione per contraddistinguere servizi uguali o simili. Si giu-
stifica quindi tenere il segno PUNTOIMMOBILIARE alla libera disposizione
di tutti.
8Per questi motivi il segno PUNTOIMMOBILIARE non può essere ammesso
alla registrazione come marchio, in quanto segno di dominio pubblico.
5. La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di averle negato l'applicazione
della parità di trattamento di fronte a marchi già registrati, i quali apparireb-
bero privi di carattere distintivo. Nel suo scritto del 7 marzo 2006 la ricor-
rente aveva segnalato i marchi CARIBTOURS, FLUGSHOP, LA BELLA
ESTATE , FERRARI SHOP, CASTELLO DEL SOLE e FESTA DELLE
FRAGOLE. Nello scritto del 29 settembre 2007 ella ha indicato che negli
ultimi tre anni erano stati registrati marchi secondo lei banali e descrittivi
come PIÙ CASE, CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY, HAPPYSWISS,
IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS, IMMO1, IMMOBILIEN-GA-
LERIE, GREENHOUSE, WOHNFÜHLEN, IMMOCORNER e PUNTO IM-
MOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI. La ricorrente osserva che
per i marchi citati successivamente la registrazione è stata accolta in riferi-
mento a servizi della classe 36.
Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha addotto che, per quanto
attiene alle marche PIÙ CASE, CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY,
HAPPYSWISS e GREENHOUSE, essi si compongono di elementi verbali
che non hanno nulla in comune con quelli di cui consta il segno in questio-
ne. In riferimento al marchio IMMOSEARCH.CH, l'autorità inferiore ha os-
servato che esso presenta un elemento grafico che rende il segno suffi-
cientemente distintivo nel suo insieme. Anche il marchio IMMOBILIEN BU-
SINESS è secondo il parere dell'autorità inferiore sufficientemente distinti-
vo a causa dell'elemento grafico e della rivendicazione di colore. Un para-
gone con il marchio IMMO1 non è pertinente, considerato che la cifra 1
conferisce chiaramente il carattere distintivo. L'autorità inferiore ha aggiun-
to che il marchio IMMOBILIEN-GALERIE è stato ammesso per i termini ge-
nerali della classe 36 all'infuori dei "servizi immobiliari" e il termine "Gale-
rie" conferisce al marchio il carattere distintivo. Ella ha ritenuto non perti-
nenti le asserzioni della ricorrente in merito al segno IMMOCORNER, in
quanto tale segno presenta un elemento grafico sufficientemente distintivo.
Secondo l'autorità inferiore il segno PUNTO IMMOBILIARE APPARTA-
MENTI E ABITAZIONI, pur quanto presenti due elementi verbali uguali al
segno in questione, è stato registrato non come marchio verbale, ma come
marchio figurativo. Gli elementi grafici insieme alla rivendicazione di colore
"blu, rosso" sono stati ritenuti sufficienti per ammettere la forza distintiva
del segno nel suo insieme. L'autorità inferiore ha quindi concluso che le re-
gistrazioni menzionate dalla ricorrente non risultano direttamente parago-
nabili al segno verbale PUNTOIMMOBILIARE, per cui il principio della pa-
rità di trattamento, secondo l'autorità inferiore, non trova applicazione.
Le censure della ricorrente non sono fondate. Dopo che è stato accertato
che l'autorità inferiore ha attribuito il segno PUNTOIMMOBILIARE al domi-
nio pubblico conformemente all'art. 2 lett. a LPM (cfr. consid. 4.), con il
rimprovero che è stato violato il principio della parità di trattamento è pos-
9sibile richiedere solamente la parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF
del 25 novembre 2004 n. c. P. 4.A.5/2004/lma, consid. 4.3.). Giusta la
prassi del Tribunale federale il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità
è ammesso in via eccezionale, a condizione che un'autorità applichi in
modo costante una prassi illegale e che faccia capire di non aver intenzio-
ne nemmeno in futuro di scostarsi da questa prassi (DTF 127 I 1 consid.
3a pag. 2 con ulteriori rinvii). La circostanza che negli ultimi tre anni sono
stati registrati marchi eventualmente di dominio pubblico nei singoli casi ci-
tati dalla ricorrente non le dà il diritto di parità di trattamento nell'illegalità.
Dapprima si pone l'accento sul fatto che, per quanto riguarda i marchi LA
BELLA ESTATE , CASTELLO DEL SOLE e FESTA DELLE FRAGOLE,
essi sono stati depositati e registrati per servizi diversi da quelli rivendicati
dalla ricorrente, per cui, a prescindere dal fatto che non contengono ele-
menti verbali in comune, essi non possono essere confrontati. Come ha
fatto giustamente notare l'autorità inferiore nella decisione impugnata, una
parte dei marchi invocati dalla ricorrente non può essere paragonata al se-
gno in esame per l'assenza di elementi verbali in comune (PIÙ CASE,
CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY, HAPPYSWISS e GREENHOUSE).
In relazione ai marchi IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS,
IMMO1, IMMOCORNER e PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E
ABITAZIONI, si rileva quanto segue:
Il marchio IMMOSEARCH.CH appare scritto di traverso e non su una linea
diritta. Anche se scritto in una sola parola, le lettere iniziali degli elementi
Immo e Search sono scritte in maiuscolo; in più sopra l'abbreviazione CH è
disegnata una lente di ingrandimento. Questa serie di componenti grafiche
è atta a conferire a tale segno la necessaria forza distintiva.
Il marchio IMMOBILIEN BUSINESS è stato registrato anche per prodotti
delle classi 9 e 16 oltre che a quelli delle classi 35 e 36 come nel marchio
in esame. La forza distintiva richiesta emerge dagli elementi grafici del
marchio: la parola Immobilien è scritta in rosso vivo e in caratteri di dimen-
sione maggiore rispetto alla parola Business che è scritta in bianco sullo
sfondo delle lettere I-M-M-O.
Il marchio IMMO1 è stato registrato per una più grande varietà di prodotti
rispetto al marchio in questione. In esso sono compresi prodotti delle clas-
si 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42. Gli elementi verbali di questo marchio si sco-
stano per la maggior parte dal marchio in esame e consistono nel suffisso
Immo con l'aggiunta della cifra 1, il tutto scritto in una parola sola. Pertanto
risulta plausibile, che la forza distintiva del marchio è data dalla cifra 1.
Per quanto attiene al marchio IMMOBILIEN-GALERIE, esso è stato regi-
strato per i servizi della classe 36, ma a differenza del segno in questione
ad eccezione dei "servizi immobiliari", ovvero solo per "Versicherungswe-
sen; Finanzwesen; Geldgeschäfte", per cui esso non può apparire descrit-
10
tivo nei confronti dei servizi per i quali è stata richiesta la sua registrazione
e dispone quindi del carattere distintivo richiesto.
Il marchio IMMOCORNER non è solo marchio verbale, ma presenta anche
aspetti grafici sufficienti ad affermarne la forza distintiva: la parola IMMO-
CORNER è scritta in piccolo su sfondo bianco, le lettere sono staccate
l'una dall'altra e di colore grigio; in più, in basso verso destra dopo la lette-
ra r finale è disegnato un angolo retto.
Il marchio PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI è stato
registrato per i servizi della classe 36 per i quali è stata anche richiesta la
registrazione del marchio in questione. Contrariamente a quest'ultimo il
marchio PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI non è
esclusivamente un marchio verbale, bensì figurativo. Gli elementi verbali
appaiono su sfondo blu e nello spazio della lettera O nella parola Punto è
stato disegnato un punto rosso. Di conseguenza può essere ammesso il
carattere distintivo di questo segno.
In riassunto si osserva che a differenza del marchio in esame,
IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS, IMMO1, IMMOCORNER e
PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, pur quanto siano
in parte in relazione con servizi delle classi 35 e 36, non sono esclusiva-
mente marchi verbali, bensì combinati con elementi grafici. La combinazio-
ne dell'elemento verbale con l'elemento visivo aiuta il consumatore ad as-
sociare ai marchi menzionati una determinata impresa e a riconoscerne i
servizi. Una minima differenza può essere quindi già sufficiente per confe-
rire il carattere distintivo ad un marchio. Da quanto precede si conclude
quindi che l'autorità inferiore osserva a giusta ragione che le situazioni
menzionate nel ricorso non sono paragonabili al caso di specie.
Anche nella denegata ipotesi che esista una prassi illegale nelle procedure
di registrazione di marchi combinati, con ciò non è giustificata una prassi
illegale nelle procedure di registrazione di marchi esclusivamente verbali.
Ma anche volendo ammettere che le singole registrazioni indicate dalla ri-
corrente possano essere confrontate con il segno in esame sia in merito ai
segni in comune sia in merito ai servizi per i quali essi sono registrati, non
si può concludere che esiste una prassi illegale costante.
Da quanto precede, la ricorrente non può appellarsi con successo al diritto
di parità di trattamento nell'illegalità.
6. Il ricorso si rivela quindi essere infondato e va respinto.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono messe a carico
della ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA).
11
La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanzia-
ria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 del regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Nelle procedure di registrazione dei
marchi occorre stimare l'interesse della parte ricorrente alle spese di una
nuova registrazione e alla preparazione del lancio del marchio sul mercato,
nel caso la domanda di registrazione pendente non venga accolta. In as-
senza di dati rilevanti per l'importo, l'ampiezza della causa è fissata sulla
base di valori empirici ad un totale di almeno fr. 30 000.- (J. ZÜRCHER, Der
Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L.
MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen,
sic! 2001, 559 ss.; L. DAVID, Der Rechtschutz im Immaterialgüterrecht,
SIWR I/2, 2. edizione, Basilea 1998, pag. 29 s.; cfr. sentenza del 27 giu-
gno 2007 del Tribunale federale, 4A_116/2007/len, consid. 3).
Alla ricorrente non viene assegnata - poiché soccombente – alcuna inden-
nità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di Fr. 2 500.- è addossata alla ricorrente ed è coperta
dall'anticipo spese versato.
3. Non è assegnata alcuna indennità di parte (spese ripetibili).
4. Comunicazione:
- alla ricorrente (atto giudiziario)
- all'autorità inferiore (n. di rif. dom. di registr. no. 59292/2005 –
PUNTOIMMOBILIARE) (atto giudiziaro)
- al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (atto giudiziario)
Il Presidente della Corte II: Il cancelliere:
Bernard Maitre Corrado Bergomi
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Rimedici giuridici
La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losan-
na 14, con ricorso in materia civile entro trenta giorni dalla notificazione del testo integra-
le della decisione (art. 72 ss e 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale, LTF, RS 173.110). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'in-
dicazione dei mezzi di prova ed essere firmato dal ricorrente o dal suo patrocinatore, il
quale allega la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono
in possesso della parte (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 17 agosto 2007