Corte II
B-87/2007
{T 0/2}
Decisione del 18 giugno 2007
Composizione: Francesco Brentani (presidente del collegio), Hans-Jacob
Heitz e Ronald Flury, giudici
Daniele Cattaneo, cancelliere
A._______
contro
Ufficio federale della Formazione Professionale e della Tecnologia (UFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
riconoscimento diploma.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 14 dicembre 2006 A._______ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato
presso l'Ufficio federale della formazione professionale e tecnologia (qui di
seguito: UFFT o autorità inferiore) la domanda di equipollenza del
certificato di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secon-
dari superiori nell'indirizzo Istituto tecnico commerciale "IGEA" rilasciato il
7 luglio 2006 in Italia.
B. Con decisione del 19 dicembre 2006 l'UFFT ha stabilito che il certificato
può essere riconosciuto equipollente al diploma di una scuola media di
commercio riconosciuta dalla Confederazione elvetica.
C. Contro tale decisione il ricorrente è insorto con tempestivo ricorso del 12
gennaio 2007 dinnanzi alla Commissione di ricorso del Dipartimento fede-
rale dell'economia, così come indicato nei rimedi di diritto della decisione
impugnata [recte dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale.
Berna]. Nell'oltremodo breve motivazione del ricorso il ricorrente ritiene in
sostanza che il certificato ottenuto debba essere rivalutato facendo rilevare
che esso permetterebbe di accedere agli studi universitari e sottolineando
il fatto che il percorso formativo dopo la scuola media è durato cinque anni
comprendente circa novecentosessanta ore di economia aziendale,
tecnica bancaria e diritto.
D. Nella presa di posizione del 15 marzo 2007 l'UFFT ha postulato la reiezio-
ne del gravame. Esso fa innanzitutto rilevare che alla fattispecie non sono
applicabili le disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle perso-
ne poiché si applicano unicamente nella misura in cui per esercitare una
determinata professione è necessario essere titolari di un diploma. Sicco-
me in Svizzera le professioni nel campo commerciale non sono disciplinate
in tal senso, l'accordo non viene applicato.
In secondo luogo l'autorità inferiore indica che l'Ordinanza sulla formazio-
ne professionale permette di riconoscere titoli, quando la formazione ac-
quisita all'estero è paragonabile a quella prescritta in Svizzera. In casu, il
percorso formativo presso un'Istituto tecnico italiano corrisponde al livello
secondario II. Pertanto, un titolo di studio estero di livello secondario non
può essere equiparato ad un titolo svizzero di livello terziario. Siccome il li-
vello di formazione del ricorrente non è uguale al livello di formazione di
una scuola specializzata superiore svizzera la condizione stabilita dall'ordi-
nanza non è soddisfatta.
L'autorità inferiore sottolinea altresì che la durata degli studi in una scuola
specializzata superiore svizzera è di almeno sei anni (tre o quattro anni di
tirocinio, più tre anni di formazione presso una scuola specializzata supe-
3riore). Il diploma del ricorrente prevede un curriculum formativo che si
estende su un arco di cinque anni. Ne risulterebbe quindi che nemmeno la
condizione dell'equivalenza della durata della formazione sarebbe soddi-
sfatta.
Irrilevante inoltre per l'UFFT il fatto che il diploma del ricorrente gli permet-
terebbe di accedere direttamente all'Università il quanto le stesse ammet-
tono autonomamente chi ammettere alla facoltà.
L'autorità aggiunge infine che il diploma del ricorrente non potrebbe essere
nemmeno equiparato ad un attestato federale di capacità in quanto il siste-
ma duale svizzero prevede una formazione professionale pratica che, nella
fattispecie non è stata impartita al ricorrente.
E. Nella replica del 13 aprile 2007 il ricorrente sostiene che il diploma di su-
peramento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio dell'Istituto
tecnico commerciale sia titolo giustificativo per l'iscrizione all'università,
pertanto trattasi di maturità, ovvero diploma di Stato che si consegue alla
fine di un corso di scuola media superiore (in casu maturità tecnica com-
merciale).
Il ricorrente fa inoltre rilevare che il sistema formativo italiano prevede un
percorso di formazione più lungo di quello svizzero, pertanto non è condi-
visibile l'assioma secondo cui l'Istituto commerciale tecnico italiano corri-
sponda al livello secondario II, mentre quello relativo alle scuole specializ-
zate superiori svizzere farebbero parte del livello terziario nel sistema for-
mativo. A mente del ricorrente tale impostazione non è corretta né dal pun-
to di vista formale né da quello sostanziale. Così facendo non si riconosce
l'equipollenza di titoli che, al di là del percorso formativo e di apprendista-
to, permette l'iscrizione ad un'università sia italiana che svizzera.
F. Nel postulare l'accoglimento del ricorso, il ricorrente chiede quindi che il di-
ploma ITC IGEA Collegio Gallio Como N._______ del 7 luglio 2006 sia
riconosciuto a tutti gli effetti di legge come equipollente ad un diploma o
certificato conferito da una scuola superiore di commercio svizzero.
G. Con duplica del 9 maggio 2007 l'autorità inferiore ripropone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata. Essa ribadisce in sostanza
che la formazione che il ricorrente ha seguito in Italia è definita come for-
mazione secondaria e che tale classificazione vale altresì anche sotto il
nuovo sistema di istruzione e formazione. Fa inoltre rilevare che in Svizze-
ra le scuole specializzate superiori fanno invece parte del sistema terziario
nel sistema formativo; cosi come fa rilevare che il fatto che il diploma del
ricorrente gli permetta di accedere alle università sia in alcun modo rile-
vante all'esame della richiesta.
4H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o durante la
procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino
determinanti per l'esito della vertenza.
Considerando in diritto:
1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
2. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. In qualità
di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la
forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine
impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono
parimenti adempiuti (art. 48 ss. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Giusta l'articolo 68 cpv. 1 della Legge sulla formazione professionale del
13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) la disciplina del riconoscimento dei
diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano
nell'applicazione della LFPr è di competenza del Consiglio federale.
L'UFFT è l'autorità competente per la valutazione delle equipollenze
nell'intero campo della formazione professionale, incluse le scuole univer-
sitarie professionali. Non è invece competente per il settore delle universi-
tà, dei politecnici federali e della formazione degli insegnanti. Tale delega
è concretizzata all'art. 69 cpv. 1 e 2 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003
sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) ove il Consiglio federa-
le stabilisce che:
L'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri se:
a) sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine;
b) sono equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero.
Un diploma o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certi-
ficato svizzero se:
a) il livello di formazione è uguale;
b) la durata della formazione è equivalente;
5c) i contenuti sono paragonabili;
d) il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche
qualifiche pratiche.
E' fatta riserva dell'applicazione degli gli accordi internazionali.
4.
4.1 L'autorità inferiore fa innanzitutto osservare che le disposizioni dell'accor-
do sulla libera circolazione delle persone si applicano unicamente nella mi-
sura in cui per esercitare una determinata professione è necessario essere
titolari di un determinato diploma.
4.2 Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, il quale è stato approvato dall'Assemblea
federale l'8 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002 (qui di se-
guito: accordo, RS 0.142.112.681).
4.3 L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri della
Comunità europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e di
accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale
lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contra-
enti (art. 1 lett. a).
4.4 L'accordo non regola l'ammissione a cicli di formazione speciali e postdi-
ploma nel senso di un riconoscimento accademico, bensì solamente l'ac-
cesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento delle qualifiche
professionali per poter esercitare o essere ammesso all'esercizio di una
professione negli stati contraenti (Messaggio concernente l'approvazione
degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999, FF 1999
5092, p. 5118 e 5301 segg., Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung
beruflicher Qualifikationen, in Thürer / Weber / Zäch (editore), Bilaterale
Verträge Schweiz-EG, Ein Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 segg.).
4.5 Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'accor-
do comprende solamente quelle attività professionali che sono regolamen-
tate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali che possono es-
sere esercitate in uno stato solo se si è in possesso di un diploma, certifi-
cato o attestato di capacità professionale. Per contro le professioni non re-
golamentate possono essere esercitate liberamente e di conseguenza per
esse non si pone più la questione del riconoscimento del diploma; in effetti
spetta unicamente al datore di lavoro decidere se le qualifiche professio-
nali sono sufficienti per esercitare il tipo di lavoro richiesto (Dominique
6Dreyer / Bernard Dubey, L'adhésion suisse à l'Union européenne, enjeux
et conséquences, Zurigo 1998, pag. 859; Rudolf Natsch, precedentemente
citato pag. 205). A questo riguardo l'autorità inferiore ha rilasciato una lista
delle professioni regolamentate in Svizzera (cfr. /dos-
siers/anerkenn/u/d/regl.pdf).
Siccome in Svizzera le professioni nel campo commerciale non sono sog-
gette a regolamentazione, l'accordo non è di conseguenza applicabile alla
presente fattispecie.
5.
5.1 L'autorità inferiore ha riconosciuto il diploma del ricorrente come equipol-
lente al diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla Con-
federazione elvetica.
5.2 Giusta l'art. 69 cpv. 2 litt. a OFPr il diploma conseguito dal ricorrente è
equipollente ad un diploma di una scuola superiore unicamente se il livello
di formazione italiano e svizzero sono uguali. In merito al riconoscimento
di diplomi è quindi d'uopo esaminare a che livello il diploma, rispettivamen-
te la scuola frequentata, sono classificati nel paese dove detto diploma è
stato conseguito (cfr. DTF 2A.331/2002 del 24 gennaio 2003 consid. 5.2.2).
Le nozioni di “equipollenza”, “formazione uguale”, “equivalenza della
durata della formazione”, “paragonabilità dei contenuti” come pure
“qualifiche pratiche e teoriche” sono cosiddette nozioni giuridiche
indeterminate (GAAC 59.75), le quali devono essere interpretate di caso in
caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante
giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica
indeterminata costituiscono delle questioni giuridiche che, di principio,
sono esaminate con ampio potere d'esame. Nella prassi viene tuttavia
esercitato un certo riserbo nel potere d'esame allorquando vengono
valutate particolari circostanze personali, locali o tecniche che le istanze
precedenti conoscono e possono soppesare meglio dell'autorità chiamata
a giudicare (DTF 119 Ia 378 consid. 6a e rif; DTF 117 Ib 114 consid. 4b;
DTF 103 Ia 272 consid. 6c).
5.3 Occorre qui di seguito esaminare a che livello va classificata la formazione
conseguita dal ricorrente. Al momento dell'inizio della sua formazione sco-
lastica, ossia nel 1993, il sistema formativo italiano prevedeva la scuola
dell'obbligo - scuola elementare e scuola media - dalla durata di 8 anni.
Dopo la scuola media si aprivano numerose possibilità su come proseguire
l'istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi potevano scegliere tra
liceo classico, scientifico, linguistico o artistico, scuola magistrale, istituto
tecnico (indirizzi: meccanica, elettronica, telecomunicazioni, scientifico-tec-
nologico), istituto professionale (indirizzi: servizi commerciali, alberghiero,
agricoltura e ambiente) e istituto d'arte. Un diploma ottenuto presso uno
7degli istituti menzionati permetteva di iscriversi all'università. Un ciclo di
formazione presso un istituto professionale come nel caso di specie
corrispondeva ad una formazione di livello secondario superiore
( /prof/italco.htm ).
5.4 Secondo il sistema formativo svizzero, la scuola dell'obbligo dura 9 anni. Il
livello secondario superiore comprende la formazione professionale di
base da una parte e la formazione generale dall'altra (cfr. formazione a li-
vello di scuola media superiore in /dyn/62293.htm,
/berufsbi/system/d.index.htm). La formazione professio-
nale di base comprende una formazione professionale pratica; una forma-
zione scolastica in cultura generale e in conoscenze professionali; comple-
menti alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica,
ove lo esiga l'apprendimento dell'attività professionale (art. 16 cpv. 1
LFPr). La formazione professionale di base si svolge di regola nell'azienda
di tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, in scuole d'arti e mestieri, in
scuole medie di commercio o in altre istituzioni riconosciute a tale scopo,
per quanto concerne la formazione professionale pratica; in una scuola
professionale di base per quanto concerne la formazione in cultura gene-
rale e in conoscenze professionali; in corsi interaziendali e in altri luoghi di
insegnamento paragonabili per quanto concerne i complementi alla forma-
zione professionale pratica e alla formazione scolastica (art. 16 cpv. 2
LFPr). La formazione professionale di base dura da due a quattro anni (art.
17 cpv. 1 LFPr). La formazione professionale di base su due anni termina
di massima con un esame e porta al conseguimento del certificato federale
di formazione pratica. La formazione professionale di base su tre o quattro
anni termina di massima con un esame di fine tirocinio e porta al consegui-
mento dell'attestato federale di capacità (art. 17 cpv. 3 LFPr). L'attestato
federale di capacità, unitamente a una formazione generale approfondita,
porta alla maturità professionale (art. 17 cpv. 4 LFPr). L'attestato federale
di capacità autorizza i relativi detentori a definirsi qualificati in una determi-
nata categoria professionale rispettivamente ad essere ammessi ad una
formazione professionale superiore (art. 26 LFPr).
5.5 La formazione generale dopo le scuole d'obbligo avviene nei licei o nelle
scuole di diploma. I diplomi conseguiti presso le scuole di diploma consen-
tono l'accesso alle scuole specializzate superiori ed alle scuole universita-
rie professionali. Invece una maturità liceale autorizza i propri detentori ad
essere ammessi in un'università svizzera o in un politecnico federale (art.
2 dell'Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli
attestati liceali di maturità, ordinanza sulla maturità, [ORM, RS 413.11]).
5.6 Visto il confronto dei due sistemi formativi italiano e svizzero e considerato
che il diploma del ricorrente è classificato al livello secondario superiore in
Italia non può essere classificato in Svizzera ad un livello che non sia
8anch'esso quello secondario superiore.
6.
6.1 Il ricorrente sostiene che il suo diploma sia da rivalutare e da ritenere su-
periore ad un diploma rilasciato da una scuola media di commercio. Egli ri-
tiene che sia equipollente ad un diploma o certificato conferito da una
scuola superiore di commercio svizzero.
6.2 A questo riguardo va rilevato che nel campo della formazione professiona-
le regolato dalla LFPr e dove l'UFFT è competente per la valutazione delle
equipollenze, ad esclusione quindi del del settore delle università, dei poli-
tecnici federali o di altri tipi di scuole, l'unico diploma di livello secondario
che presenta un minimo comune denominatore con quello posseduto dal
ricorrente è quello rilasciato da una scuola media di commercio. La forma-
zione acquisita all'Istituto tecnico in Italia è infatti una formazione di tipo
essenzialmente commerciale marcatamente teorica che segue il livello di
formazione obbligatorio. Il diploma non può quindi essere equiparato a di-
plomi di scuole che la LFPr non prevede (come per esempio una scuola
cantonale di commercio cfr. dyn/1972.asp ) o che
comunque non entrano nel settore di competenza dell'UFFT per ricono-
scerne l'equipollenza. Da qui l'unico diploma che si può acquisire in Sviz-
zera dopo la scuola dell'obbligo, che non sia una maturità liceale, e che
entra nel campo d'applicazione della LFPr è precisamente quello rilasciato
da una scuola media di commercio. La scuola media di commercio conferi-
sce una base allargata di cultura generale e una formazione adeguata per
la preparazione all’esercizio di un’attività professionale nel settore terzia-
rio. Le scuole medie di commercio impartiscono la formazione base in tre
anni a tempo pieno, permettendo di conseguire il diploma di commercio
con il titolo di impiegato qualificato. È inoltre possibile ottenere la maturità
professionale commerciale dopo un periodo di pratica in azienda. I criteri
d’ammissione a questo tipo di formazione di regola si basano su requisiti
di tipo scolastico (cfr. ).
6.3 D'altra parte non si può nemmeno equiparare un diploma rilasciato in Italia
da una scuola di livello secondario con un diploma rilasciato in Svizzera da
una scuola di livello terziario. In Svizzera infatti i cicli di studio, che prose-
guono la formazione del livello secondario II si distinguono per l'alto livello
delle qualifiche pratiche cui corrisponde un'equilibrata componente teorica.
La formazione superiore serve a conferire e ad acquisire le qualifiche
necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o
implicante elevate responsabilità (art. 26 cpv. 1 LFPr). Questo tipo di for-
mazione presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità,
una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica
equivalente (art. 26 LFPr). La formazione superiore viene acquisita me-
diante un esame federale di professione o un esame professionale federa-
le superiore (art. 27 litt. a LFPr.) oppure mediante una formazione rico-
9nosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore
(art. 27 litt. b LFPr).
6.4 In considerazione di quanto precede il ricorrente non può pretendere che il
suo diploma conseguito dopo la scuola dell'obbligo in Italia venga equipa-
rato in Svizzera ad una scuola superiore che fa parte del livello terziario. Il
sistema di formazione professionale svizzero è infatti caratterizzato dalla
combinazione stretta fra insegnamento scolastico e pratica aziendale. In
questo sistema duplice il diploma del ricorrente, come fa rilevare l'autorità
inferiore, non può nemmeno essere equiparato ad un attestato federale di
capacità facendo difetto la componente pratica quale condizione essenzia-
le per il suo ottenimento. Considerato che l'accesso al settore terziario
presuppone la conclusione di una formazione che sanzioni nel contempo
una formazione di cultura generale completata o integrata da un'esperien-
za professionale approfondita nel settore in questione, e venendo meno in
casu tale presupposto, la dichiarazione di equipollenza del diploma ad un
diploma di scuola media di commercio ai sensi della decisione impugnata
non può che essere confermata.
7. Considerata quindi l'importanza nell'ambito della formazione professionale
della formazione pratica per poter accedere ad un livello superiore a quello
secondario, meno rilevante appare a questo punto la condizione della du-
rata della formazione ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 litt. b OFPr.
Nel sistema italiano prima della riforma del 2002/2003, la scuola era suddi-
visa in scuola elementare, media e superiore. L’istruzione obbligatoria
(scuola elementare e scuola media) durava otto anni e la scuola superiore
durava cinque anni. D'altra parte, in Svizzera oltre ai nove anni di scuola
obbligatoria, la durata degli studi di una scuola specializzata superiore va
dai cinque ai sette anni, comprendenti dai tre ai quattro anni di formazione
professionale di base secondo l'art. 17 LFPr e dai due ai tre anni di forma-
zione presso una scuola specializzata superiore (art. 29 cpv. 2 LFPr) che
presuppone, si ripete, un'esperienza professionale nel settore interessato
(art. 29 cpv. 1).
Dagli atti si evince che il ricorrente ha frequentato la scuola elementare dal
1993 al 1998 e dal 1998 al 2001 la scuola media. Dal 2001 al 2006 ha fre-
quentato l'istituto tecnico commerciale. L'indirizzo di istruzione secondaria
superiore prevede quindi in Italia un corso della durata di cinque anni per
un totale complessivo di tredici anni di scuola a fronte dei quattordici fino
ai sedici anni nel sistema svizzero. Anche in considerazione della durata
quindi il diploma conclusivo dell'Istituto tecnico non può essere decretato
equipollente ad un diploma diverso da quello riconosciuto dall'autorità
inferiore.
8. Irrilevante è infine la circostanza fatta valere dal ricorrente secondo la qua-
10
le il diploma gli permetterebbe di iscriversi ad un'università italiana o sviz-
zera in quanto l’ammissione al corso di studi rientra nella competenza del-
le singole scuole universitarie indipendentemente dal riconoscimento di
equipollenza.
9. Sia inoltre evidenziato a titolo abbondanziale che anche l'apprezzamento
alla luce della classificazione ISCED (International Standard Classification
on Education), elaborata da OCSE-UNESCO e che descrive i sistemi di
istruzione dei diversi Paesi in chiave comparativa, in cui viene dettagliato il
livello dei corsi di studi e l'area disciplinare non conduce ad altra e migliore
conclusione.
9.1 La prima formulazione della classificazione ISCED si ha nel 1976 ed è sta-
ta utilizzata fino al 1997. Dalla raccolta dei dati relativi all'anno scolastico
1998/99 è utilizzata una nuova classificazione, denominata ISCED97, che
vuole essere più rispondente all'evoluzione dei sistemi scolastici. Nella
nuova classificazione le categorie 0,1,2 e 3 sono rimaste invariate rispetto
alla precedente classificazione e ricoprono gli insegnamenti nazionali ri-
conducibili alla scuola pre-primaria (livello ISCED 0), scuola elementare (li-
vello ISCED 1), scuola secondaria inferiore (livello ISCED 2), scuola se-
condaria superiore (livello ISCED3). Per la categorie 3 della secondaria
superiore sono state, però, introdotte delle nuove dimensioni atte ad indivi-
duare in modo più preciso le caratteristiche dei corsi. Ovvero se essi siano
programmati per consentire l'accesso all'Università (3 A) o per immettere a
corsi superiori relativi a professioni specifiche (3 B), o finalizzati unicamen-
te ad uno sbocco sul mercato. E' stata introdotta la categoria 4 corrispon-
dente all'istruzione post-secondaria di livello non superiore. La categoria 5
copre i programmi d'istruzione superiore di livello universitario o non uni-
versitario rivolti comunque a rilasciare un primo diploma. L'ammissione a
questi programmi richiede almeno l'acquisizione del titolo di secondaria su-
periore o di un titolo equivalente rilasciato dai corsi di postsecondaria. La
categoria 6 copre i programmi d'istruzione superiore che conducono a un
diploma di ricerca avanzata.
9.2 Nella classificazione ISCED l'Istituto tecnico stesso, citato come esempio,
è posto al livello di scuola secondaria superiore ISCED 3A – Type 3 (cfr.
Classifying Educational Programms. Manual for ISCED-97 Implementation
in OECD Countries, 1999 Edition, pag. 43). Questo livello di insegnamento
inizia normalmente alla fine della scolarizzazione obbligatoria. Il livello è
caratterizzato da una più marcata specializzazione rispetto al livello ISCED
2A. Allo stesso livello 3A – 3C vanno classificate le scuole medie di com-
mercio riconosciute dalla Confederazione (cfr. /i/eurydice/ fra-
mesets/mainBildungCH_i.html).
11
10. Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto e
la decisione impugnata confermata. Le spese processuali seguono la
soccombenza e vanno integralmente addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1
PA). L'anticipo delle spese di 900 franchi, da lui versato in data 30 gennaio
2007, verrà computato sull'importo dovuto a questo titolo, e l'avanzo
eventuale gli verrà rimborsato (art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del 10 settembre
1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0).
Al ricorrente non viene assegnata - poiché soccombente - alcuna indennità
a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di Fr. 700.- sono messe a carico del ricorrente e so-
no computate con l'anticipo versato di Fr. 900.-. La differenza sarà
rimborsata al ricorrente dopo che la decisione sarà cresciuta in giudicato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. La presente sentenza è notificata:
- al ricorrente (atto giudiziario)
- all'autorità inferiore (atto giudiziario)
- al Dipartimento federale dell'economia DFE (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rimedici giuridici
La presente sentenza può essere impugnata dinnanzi al Tribunale federale svizzero per
la via di ricorso in materia di diritto pubblico entro i trenta giorni a partire dalla sua
notifica (art. 82 segg., 90 segg. et 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]). L'atto deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. Al ricorso
devono essere allegati la decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di
prova se in possesso del ricorrente (cfr. art. 42 LTF).
Data di spedizione: 26 giugno 2007