CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 32077/12
Grazia BRAMBILLA
contro Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 16 ottobre 2025 in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, Cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 32077/12) presentato contro la Repubblica italiana, con il quale, in data 16 maggio 2012, una cittadina italiana, la Sig.ra Grazia Brambilla (“la ricorrente”), nata nel 1957, residente a Teramo e rappresentata dall’avvocato G. Thuan Dit Dieudonné, del Foro di Strasburgo, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, il Sig. L. D’Ascia;
viste le osservazioni delle parti;
dopo avere deliberato, decide come segue:
L’OGGETTO DEL CASO DI SPECIE
1. Il ricorso riguarda l’equità dei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi della giustizia tributaria, instaurati dalla ricorrente per contestare un avviso di accertamento in base al quale le era stato ordinato di pagare delle sovrattasse e una sanzione pecuniaria.
2. Nel 2003 l’Agenzia delle Entrate avviò una verifica contabile nei confronti della ricorrente, concentrandosi su alcune operazioni effettuate nel 2001 (anno per il quale ella non aveva presentato la dichiarazione dei redditi). In particolare, la ricorrente aveva effettuato due ingenti depositi in contanti in data 12 e 30 ottobre 2001, che aveva reinvestito immediatamente dopo.
3. Nel luglio 2005 l’Ufficio delle Imposte di Teramo invitò la ricorrente a chiarire la natura di tali operazioni, avvertendola che, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 (“Decreto n. 600/1973”), le informazioni o i documenti non prodotti in tale fase non avrebbero potuto essere presi in considerazione nei successivi procedimenti amministrativi o giudiziari.
4. In data 23 settembre 2005 la ricorrente e sua sorella, A.B., presentarono una dichiarazione scritta congiunta nella quale spiegavano che le somme in questione erano costituite dai pagamenti di diverse polizze di assicurazione sulla vita stipulate dal marito di A.B. a favore di quest’ultima. Poiché il patrimonio del marito era stato all’epoca oggetto di un contenzioso, A.B. aveva prelevato i pagamenti e li aveva depositati sul conto bancario della ricorrente.
5. In data 24 novembre 2005 l’Ufficio delle Imposte di Teramo notificò alla ricorrente un avviso di accertamento. Avendo stabilito che la ricorrente non aveva presentato la pertinente documentazione giustificativa della provenienza delle somme, ritenne che la ricorrente avesse omesso di dichiarare un reddito di 2.960.000.000 di lire italiane (ITL), corrispondenti a circa 1.528.712 euro (EUR). Le ordinò pertanto di pagare le maggiori imposte pari a EUR 699.582,18, nonché gli interessi legali, e una sanzione amministrativa pecuniaria pari a EUR 839.498,61.
6. Tra il dicembre 2005 e il gennaio 2006 A.B. inviò diverse missive alla compagnia di assicurazione e alla banca, chiedendo documenti a sostegno della sua affermazione secondo la quale le somme provenivano da pagamenti relativi all’assicurazione sulla vita. In data 4 gennaio 2006 ricevette copie delle polizze di assicurazione in questione e documenti che confermavano il suo diritto a pagamenti pari a ITL 2.480.939.555 (EUR 1.281.298,35) e che tali pagamenti non erano soggetti a imposta.
7. In data 23 gennaio 2006 la ricorrente propose un ricorso in autotutela riguardo all’avviso di accertamento, presentando la documentazione pervenuta ad A.B. in data 4 gennaio 2006. I successivi tentativi di conciliazione furono infruttuosi.
8. In data 20 maggio 2006 la ricorrente presentò ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo (CTP), chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento.
9. In data 7 luglio 2006 presentò documenti giustificativi, tra cui quelli già presentati unitamente al ricorso in autotutela e ulteriori documenti ricevuti dalla banca in data 4 maggio 2006, attestanti che A.B. aveva ritirato i pagamenti in data 30 ottobre 2001 e un’ulteriore somma pari a ITL 500.000.000 in data 12 ottobre 2001.
10. L’Ufficio delle Imposte sostenne che tale documentazione fosse inammissibile ai sensi dell’articolo 32 del Decreto n. 600/1973, in quanto non era stata fornita né contestualmente all’invito a presentare documenti giustificativi (si veda il paragrafo 3 supra), né allegata alla domanda iniziale con una spiegazione del ritardo; in ogni caso, secondo l’Ufficio delle Imposte, tale documentazione non giustificava il trasferimento di denaro da A.B. alla ricorrente.
11. Con decisione del 5 marzo 2007, la CTP accolse il ricorso della ricorrente e annullò l’avviso di accertamento. Ritenendo che l’articolo 32 del Decreto n. 600/1973 si applicasse solo ai casi di omessa presentazione dolosa di documenti e non ai casi di semplice negligenza, la CTP ritenne che la documentazione presentata dalla ricorrente costituisse una prova sufficiente dell’avvenuta corresponsione delle somme da parte di A.B. L’Ufficio delle Imposte presentò ricorso.
12. Nel frattempo, la ricorrente era stata accusata, nell’ambito di un procedimento penale, di avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Con sentenza del 4 dicembre 2007, il Tribunale di Teramo l’assolse, ritenendo che le somme in questione appartenessero ad A.B. La sentenza non fu impugnata e passò in giudicato.
13. La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila (CTR) annullò la sentenza di primo grado e confermò l’avviso di accertamento. Essa ritenne, in particolare, che ai sensi dell’articolo 32, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 600/1973 e dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, i documenti non presentati all’Ufficio delle Imposte nella fase amministrativa non potessero essere presi in considerazione nei successivi procedimenti, indipendentemente dal fatto che la mancata presentazione fosse dovuta a un’omissione dolosa o a negligenza.
14. La ricorrente propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR. I suoi tre motivi di ricorso erano intitolati “violazione da parte dell’Ufficio delle Imposte dell’articolo 32, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973”, “violazione da parte dell’Ufficio delle Imposte dell’articolo 51 del D.P.R. n. 633 del 1972” e “violazione da parte dell’Ufficio delle Imposte dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972”. Ribadì sostanzialmente i fatti che avevano condotto al deposito delle somme sul suo conto corrente, sottolineando che durante la fase amministrativa ella non era in possesso della documentazione giustificativa. Ella aveva tuttavia informato le autorità amministrative del fatto che A.B. era in possesso della documentazione pertinente, che ella aveva successivamente presentato. Sostenne che la sua iniziale mancata presentazione della documentazione non era quindi dovuta né a un’omissione dolosa né a negligenza. Affermò inoltre che la CTR “non aveva esaminato debitamente i motivi del contenzioso fiscale; altrimenti, dai documenti presentati, avrebbe accertato” che non ella non doveva alcuna imposta sulle somme in questione.
15. Con decisione datata 8 novembre 2011 e pubblicata in data 12 dicembre 2011, la Corte di cassazione dichiarò il ricorso della ricorrente inammissibile, in quanto non era basato su alcun motivo di ammissibilità indicato nell’articolo 360 del codice di procedura civile (“il c.p.c.”). La motivazione della proposta del relatore (contenuta nella decisione) era più dettagliata, e rappresentava che la ricorrente non aveva indicato i motivi sui quali si basava il ricorso, come richiesto dall’articolo 366, comma 4, del c.p.c.; in effetti, il ricorso non rinviava a errori di diritto commessi dalla CTR nella sua sentenza, bensì piuttosto a errori commessi dall’Ufficio delle Imposte, e chiedeva sostanzialmente un riesame dei fatti della causa, richiesta che non era ammissibile dinanzi alla Corte di cassazione.
16. La ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, che i procedimenti giudiziari dinanzi agli organi della giustizia tributaria avevano violato il suo diritto a un equo processo, il quanto il rifiuto, ai sensi dell’articolo 32, commi 4 e 5, del Decreto n. 600/1973, di consentirle di presentare documenti non precedentemente presentati nella fase amministrativa aveva reso impossibile la sua difesa e l’aveva posta in sostanziale svantaggio rispetto alle autorità pubbliche.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
17. Il Governo ha sostenuto che la ricorrente non avesse esaurito correttamente le vie di ricorso interne disponibili, in quanto il suo ricorso alla Corte di cassazione era stato dichiarato inammissibile. Ha sottolineato che la ricorrente non aveva osservato diligentemente le norme procedurali nazionali, in quanto non aveva sollevato censure su questioni di diritto e aveva lamentato errori commessi dall’Ufficio delle imposte e non dalla CTR.
18. La Corte ribadisce che l’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne esige che le doglianze destinate a essere presentate successivamente a Strasburgo siano state presentate all’organo interno competente, almeno nella sostanza e nel rispetto dei requisiti formali e dei termini previsti dal diritto interno (si veda Vučković e altri c. Serbia (eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, §§ 72 e 80, 25 marzo 2014, con ulteriori rinvii). Conseguentemente, le vie di ricorso interne non sono state esaurite quando l’esame di un ricorso non è accettato a causa di un errore procedurale del ricorrente (si veda Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, § 143, CEDU 2010).
19. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ragione della mancata invocazione da parte della ricorrente di uno dei motivi di ricorso ammissibili previsti dall’articolo 360 del c.p.c. La proposta del relatore, richiamata dalla Corte di cassazione, ha inoltre affermato che il ricorso era inammissibile ai sensi dell’articolo 366, punto 4, del c.p.c., in quanto non aveva indicato chiaramente i motivi sui quali era basato: i motivi invocati dalla ricorrente non riguardavano errori di diritto nella sentenza impugnata, bensì errori commessi dall’Ufficio delle imposte, il che significava che il ricorso equivaleva essenzialmente a una richiesta di riesame dei fatti da parte della Corte di cassazione, non rientrando pertanto nei motivi di ricorso ammissibili (si veda il paragrafo 15 supra).
20. La Corte prende atto dell’affermazione della ricorrente secondo la quale, nel suo ricorso alla Corte di cassazione, ella aveva censurato la valutazione effettuata dalla CTR (e non dall’Ufficio delle Imposte) e aveva indicato chiaramente quali disposizioni erano state violate. Secondo la ricorrente, era sufficientemente chiaro che ella stava censurando errori di diritto commessi dalla CTR, che aveva semplicemente aderito alla valutazione effettuata dall’Ufficio delle Imposte. Ella aveva quindi chiarito sufficientemente la portata del suo ricorso e ha sostenuto che una decisione diversa (come aveva fatto la Corte di cassazione) avrebbe potuto sollevare una questione di assenza di accesso a un tribunale.
21. La Corte rinvia, a questo proposito, ai principi generali enunciati in materia di restrizioni all’accesso ai tribunali superiori (si vedano Zubac c. Croazia [GC], n. 40160/12, §§ 80-99, 5 aprile 2018, e Succi e altri c. Italia, nn. 55064/11 e altri 2, §§ 71-72, 28 ottobre 2021, con ulteriori rinvii).
22. La Corte osserva che la decisione di irricevibilità si basava sull’articolo 360 e sul punto 4 dell’articolo 366 del c.p.c. Il primo esponeva, all’epoca dei fatti, i motivi di ricorso ammissibili, che comprendevano, inter alia, gli errori di diritto e l’omessa, l’insufficiente o la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione a un fatto decisivo. Era pertanto stabilito inequivocabilmente che un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione non poteva chiedere meramente una nuova valutazione dei fatti della causa. Quanto al punto 4 dell’articolo 366 del c.p.c, esso prevedeva che i motivi del ricorso dovessero essere indicati affinché questo fosse dichiarato ammissibile.
23. La ricorrente non ha contestato tali criteri di ammissibilità in sé, né ha sostenuto che non fossero sufficientemente chiari o che le avessero imposto un onere eccessivo. Ha invece sostenuto che nel suo caso essi fossero stati applicati erroneamente.
24. Non è compito della Corte dirimere le controversie relative all’interpretazione dei requisiti di ammissibilità imposti dal diritto interno, salvo qualora tale interpretazione comporti una violazione della Convenzione (si veda Zubac, sopra citata, § 81). La Corte non ritiene che la Corte di cassazione abbia applicato le norme procedurali nazionali in modo arbitrario o eccessivamente formalistico. Sebbene il ricorso della ricorrente rinviasse a disposizioni interne, esso non spiegava chiaramente in quale modo la sentenza impugnata le avesse violate e affermava meramente che la Corte di cassazione aveva commesso un errore nella valutazione dei fatti della causa; date le circostanze, non era irragionevole ritenere, come ha fatto la Corte di cassazione, che il ricorso non fosse basato chiaramente su uno dei motivi di ammissibilità previsti dall’articolo 360 del c.p.c. Secondo la Corte, la ricorrente non ha dimostrato la diligenza richiesta nel rispettare il diritto procedurale interno al momento della presentazione del suo ricorso, in particolare in considerazione del fatto che ella era assistita da un difensore (ibidem, § 93).
25. La Corte ritiene pertanto che la ricorrente non abbia presentato le sue doglianze alla Corte di cassazione in modo conforme ai requisiti procedurali nazionali.
26. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara irricevibile il ricorso.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 13 novembre 2025.
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Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Cancelliere aggiunto Presidente