Sentenza del 17 marzo 2010
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliera Tanja Inniger
Parti
A., rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
Controparte
Istanza precedente UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Vigilanza (art. 28 cpv. 2 LTPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BA.2010.1
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
- che il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato
delle indagini di polizia giudiziaria nei confronti di A. per titolo di organizzazio-
ne criminale, riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale sugli stupe-
facenti il 5 giugno 2003;
- che le indagini si trovano attualmente allo stadio finale dell’istruzione prepara-
toria (incarto VU.2005.22);
- che con scritto del 17 febbraio 2010 al giudice istruttore incaricato delle inda-
gini, il patrocinatore di A. ha censurato l’emissione della televisione B. deno-
minata “C.” andata in onda il 4 febbraio scorso, per aver trasmesso un repor-
tage sulla presenza della criminalità organizzata calabrese in Svizzera nel
corso della quale sono apparsi più volte il nome e l’immagine del suo assistito
(v. act. 1.2);
- che secondo il reclamante tale trasmissione – realizzata con la collaborazione
degli organi inquirenti italiani e svizzeri – configurerebbe una chiara quanto
inammissibile violazione del principio della presunzione di innocenza, al punto
da imporre una sospensione della procedura ex art. 120 PP (v. act. 1.2);
- che ritenendo che la segnalazione del 17 febbraio 2010 dell’avv. Ferro debba
essere trattata alla stregua di un reclamo all’autorità di vigilanza sull’operato
del MPC ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 della legge sul Tribunale penale federale
(LTPF; RS 173.71), il 22 febbraio 2010 il Dipartimento federale di giustizia e
polizia ha trasmesso per competenza l’incarto alla I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale (v. act. 1.1);
- che chiamati ad esprimersi sul reclamo, Ufficio dei giudici istruttori federali (in
seguito: UGIF) e MPC, con osservazioni del 11 e 12 marzo 2010, ne postula-
no la reiezione, respingendo integralmente le critiche esposte dal reclamante
(v. act. 5 e 7);
- che giusta l’art. 28 cpv. 2 LTPF, la I Corte dei reclami penali esercita la vigi-
lanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull’istruzione preparato-
ria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale;
- che per invalsa giurisprudenza e dottrina, il reclamo in materia di vigilanza non
costituisce un rimedio giuridico in senso stretto, dato che non viene impugnata
una decisione concreta e che il reclamante non dispone in tal caso di nessun
diritto a che l’autorità adita tratti il caso a lei sottoposto (DTF 123 II 402 con-
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sid. 1b/bb; 130 IV 140 consid. 3; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri-
sches Strafprozessrecht, 6° ediz., Basilea 2005, pag. 464 n. 6);
- che dalla trasmissione incriminata, visionata su cassetta dal giudice relatore e
dalla cancelliera della Corte adita, non é emerso alcun elemento che possa far
sospettare una partecipazione attiva degli organi inquirenti svizzeri (MPC e
UGIF) alla stessa;
- che per quanto attiene le doglianze nei confronti dell’operato della Polizia giu-
diziaria federale, queste andrebbero in primo luogo indirizzate all’organo di vi-
gilanza diretto – ossia il procuratore generale del MPC – e non alla I Corte dei
reclami penali, cui compete solo l’alta vigilanza (v. art. 17 cpv. 1 PP);
- che, ad ogni modo, nei suoi due brevi interventi, il capo della Polizia giudizia-
ria federale Michael Perler non fa cenno alcuno a situazioni, delitti o nominativi
specifici, limitandosi in modo del tutto generico a menzionare la pericolosità
della criminalità organizzata calabrese (N’drangheta) per la Svizzera e la sua
piazza finanziaria;
- che anche l’accenno ad una presunta collaborazione con la “Procura federale
svizzera” che appare nei titoli di coda della trasmissione non costituisce indizio
alcuno della sussistenza di tale collaborazione, in primo luogo perché tale de-
nominazione non esiste, e in seguito poiché con tutta probabilità si riferisce ai
due stralci dell’intervista concessa dal sig. Perler testé menzionati;
- che da parte loro MPC e UGIF hanno fermamente negato ogni coinvolgimento
nella trasmissione in esame (v. act. 5 e 7);
- che, come addotto dal MPC, non è peraltro la prima volta che l’inchiesta che
coinvolge il qui imputato è oggetto di attenzione dei media locali e nazionali, i
quali nelle loro cronache avevano riportato non solo le misure adottate dal
MPC ma anche dichiarazioni di alcuni imputati e persino loro fotografie
(v. act. 7.1 e 7.2);
- che nella trasmissione censurata il nome di A. emerge durante un’intervista
rilasciata da tale D., che però – come precisato dallo stesso conduttore della
trasmissione “C.” alla fine del reportage – non è una testimone ufficiale
dell’inchiesta;
- che il reclamante dispone comunque della facoltà di sporgere denuncia, nelle
adeguate sedi, sia contro l’ente radio-televisivo responsabile della messa in
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onda della trasmissione, sia contro qualsiasi persona che lo ha esplicitamente
nominato;
- che ne scende che le critiche esposte dal reclamante nei confronti di MPC e
UGIF in relazione alla trasmissione televisiva querelata risultano completa-
mente infondate;
- che la domanda di desistere dal procedimento ex art. 120 PP è inammissibile
nell’ambito di un reclamo in materia di vigilanza, vista la sua natura sussidiaria
rispetto agli ordinari rimedi giuridici previsti dalla procedura penale (e in parti-
colare il reclamo giusta gli art. 105bis e 214 PP; v. sentenza del Tribunale pe-
nale federale BA.2004.13 del 21 gennaio 2005, consid. 2.1);
- che il reclamante, risultando soccombente data l’inammissibilità e
l’infondatezza del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagio-
nate (art. 245 cpv. 1 PP in unione con l’art. 66 cpv. 1 LTF);
- che una tassa di giustizia di Fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata in
applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse
di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Una tassa di giustizia di Fr. 500.-- è messa a carico del reclamante.
Bellinzona, il 17 marzo 2010
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a :
- Avv. Ernesto Ferro
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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