Sentenza del 15 febbraio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Tito Ponti e Barbara Ott,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.______, attualmente detenuto,
reclamante
rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Difesa d’ufficio; gratuito patrocinio (art. 36, 38 e 47
PP; 152 OG)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BB.2005.1
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Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di X.______
nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e
di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19
n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP)
e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Posto immediatamente in detenzio-
ne preventiva, con decisione del 25 agosto 2004 il giudice istruttore federa-
le, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convali-
dato l’arresto. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in
documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP) e coazione (art. 181
CP).
B. In occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al Procuratore federale,
svoltosi il 23 agosto 2004, l’indagato ha dichiarato di voler essere difeso
dall’avv. Ernesto Ferro di Y.______. Con istanza del 9 settembre 2004 al
Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), l’avv. Ferro ha
chiesto di essere designato quale difensore d’ufficio di A.______ con effetto
retroattivo al 25 agosto 2004, postulando al contempo la concessione al
suo assistito del gratuito patrocinio (v. act. 1.2). Il legale ritiene che tale ri-
chiesta si giustifichi in ragione della misura dell’arresto preventivo disposto
nei confronti del suo assistito e della natura della imputazioni contestate.
C. Con decisione motivata del 20 dicembre 2004, il MPC ha respinto l’istanza
dell’avv. Ferro. L’autorità inquirente osserva in primo luogo che il prevenuto
incarcerato non ha automaticamente diritto ad un difensore d’ufficio, né alla
concessione del gratuito patrocinio. Nel presente caso, l’imputato non a-
vrebbe per nulla dimostrato la sua indigenza, per cui il gratuito patrocinio
non gli potrebbe essere concesso; dal momento che egli già dispone del
proprio difensore di fiducia, non occorrerebbe nominarne uno d’ufficio.
D. Dissentendo da questa decisione, il 3 gennaio 2005 A.______ è insorto con
un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale chiedendo la nomina dell’avv. Ferro quale difensore d’ufficio e la con-
cessione del gratuito patrocinio. Delle argomentazioni si dirà, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nei considerandi seguenti.
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E. Con osservazioni del 24 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del re-
clamo nella misura della sua ammissibilità, riconfermando integralmente il
contenuto della sua decisione del 20 dicembre 2004.
Diritto:
1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31
marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del
rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-
ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122
IV 188, consid. 1 e giurisprudenza ivi citata).
Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati
con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali
degli articoli 214 a 219 PP (art. 105bis PP e 28 cpv. 1 lett. a LTPF). Il ricor-
so deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il
ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art.
217 PP). La decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del recla-
mante il 28 dicembre 2004; il reclamo, interposto il 3 gennaio 2005, è dun-
que tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è senz’altro data
(art. 214 cpv. 2 PP).
2. La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L’art. 37 cpv. 3
della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943
(OG; RS 173.110) prevede che «la sentenza è redatta in una lingua ufficia-
le, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra
lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua». Questa
disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle
lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in
modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di princi-
pio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli
atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, se-
condo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8
gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si
può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In
concreto, il patrocinatore del reclamante ha dimostrato con l’inoltro di alle-
gati ben articolati e pertinenti di essere sufficientemente cognito della lin-
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gua italiana per assicurare la difesa del suo cliente; non vi sono pertanto
ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG.
3. A sostegno della sua istanza di nomina quale difensore d’ufficio e di con-
cessione del gratuito patrocinio, il patrocinatore del reclamante afferma che
le imputazioni mosse dal MPC nei confronti del suo assistito - ed in partico-
lare quella di appartenenza o sostegno ad organizzazione criminale - gli
impedirebbero di chiedere il rimborso delle sue spese e del suo onorario in
quanto lo stesso potrebbe essere provento delle attività illecite oggetto del-
le imputazioni; le sistematiche misure di sequestro adottate nei confronti
dei beni patrimoniali dell’imputato avrebbero inoltre ridotto quest’ultimo in
stato di indigenza, privandolo di conseguenza della possibilità di indenniz-
zare il proprio difensore di fiducia. Egli rileva infine che anche una richiesta
di dissequestro parziale di averi di pertinenza dell’imputato – con i quali sa-
rebbe stato possibile pagare un congruo anticipo delle spese di difesa – è
stata respinta dal MPC con decisione del 7 dicembre 2004, rendendo la si-
tuazione economica del suo assistito ancor più precaria.
Di avviso diametralmente opposto è invece il MPC, secondo il quale nel
caso concreto il reclamante non può legittimamente pretendere di essere
difeso da un patrocinatore d’ufficio, né di essere posto al beneficio del gra-
tuito patrocinio, non essendo manifestamente indigente ai sensi degli art.
36 cpv. 2 e 47 cpv. 3 PP. Il fatto stesso che egli abbia scelto all’inizio della
procedura un avvocato di fiducia dimostrerebbe inoltre l’inutilità di una no-
mina di un difensore d’ufficio.
4. Secondo l’art. 6 n. 3 lett. c della CEDU, ogni accusato ha diritto a “difender-
si da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i
mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente
da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia”. Il di-
ritto di ogni accusato all’assistenza gratuita di un difensore è previsto anche
all’art. 29 cpv. 3 seconda frase Cost., “qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti”. Le disposizioni testé menzionate ac-
cordano in questo ambito solo delle garanzie minime; la regolamentazione
pratica del diritto alla difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio è lasciata al di-
ritto procedurale federale e cantonale (DTF 120 Ia 43; G. PIQUEREZ, Procé-
dure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 1283 pag.
285).
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Giusta l’art. 36 PP, quando un imputato sia incarcerato o non possa difen-
dersi da sé per la sua giovinezza o inesperienza oppure per altre ragioni, il
giudice gli designa un difensore, tenendo conto, per quanto possibile, dei
suoi desideri, a meno che l’imputato stesso non ne scelga uno (cpv. 1). E’
pure designato un difensore d’ufficio all’imputato che per indigenza non è in
grado di provvedere alla propria difesa (cpv. 2). Per invalsa giurisprudenza,
è considerato indigente colui che non è in grado di assumersi le spese del-
la procedura senza dover intaccare i mezzi necessari per i suoi bisogni
personali e per quelli della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I
202 consid. 3b e riferimenti citati). Secondo l’art. 38 cpv. 1 PP, l’indennità al
difensore d’ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba
procedere, dal procuratore generale; se l’imputato è indigente ai sensi
dell’art. 36 cpv. 2 PP, i costi dell’indennità al difensore d’ufficio sono messi
a carico della cassa federale (art. 38 cpv. 2 PP). Il testo di questo articolo è
stato modificato - introducendo il requisito dell’indigenza nel secondo capo-
verso - nell’ambito della legge federale del 19 dicembre 2003 sul program-
ma di sgravio 2003, in vigore dal 1° aprile 2004 (RU 2004 1633-1648; FF
2003 4857); in precedenza, secondo il tenore letterale del vecchio art. 38
cpv. 2, nelle procedure rette dalla PP la Confederazione prendeva infatti a
suo carico l’indennizzo del difensore nominato d’ufficio indipendentemente
dalle condizioni finanziarie del suo assistito (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nou-
vel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale – Commen-
taire succinct du “Projet d’efficacité”, Berna 2001, art. 38 PP, n. 192). L’art.
47 cpv. 3, terza frase, PP, che tratta specificatamente della difesa d’ufficio
nella procedura di arresto, prevede infine che se l’imputato non è ancora
assistito da un difensore e risulta indigente, l’autorità giudiziaria decide, su
richiesta, circa la designazione di un difensore d’ufficio nella procedura di
arresto. Anche se a prima vista questa disposizione sembra porre delle e-
sigenze più restrittive rispetto a quelle dell’art. 36 cpv. 2 PP, nel Messaggio
del Consiglio federale del 28 gennaio 1998 relativo alla revisione del Codi-
ce penale, della legge federale sulla procedura penale e della legge federa-
le sul diritto penale amministrativo (FF 1998 1279), si precisa che le condi-
zioni per la difesa d’ufficio sono regolate esclusivamente dall’art. 36 PP: ciò
significa che l’adempimento del requisito dell’indigenza è di per sé suffi-
ciente perché il giudice dell’arresto designi un avvocato d’ufficio ai sensi
dell’art. 47 cpv. 3, terza frase, PP.
5. Punto centrale della vertenza è quello di sapere se, nel caso concreto, il
reclamante debba essere considerato o meno indigente; come rilevato nel
considerando precedente, tale requisito è infatti indispensabile per proce-
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dere alla nomina di un difensore d’ufficio e per la concessione del gratuito
patrocinio.
5.1 Il patrocinatore del reclamante osserva in merito che le misure di sequestro
disposte dall’autorità inquirente sui beni patrimoniali dell’indagato hanno ri-
dotto quest’ultimo in stato di indigenza, impedendogli pure di far fronte ai
costi generati dalla sua difesa; anche nell’ipotesi, sostenuta dal MPC, in cui
egli dovesse disporre di averi depositati all’estero (ipotesi plausibile, visto le
attività svolte negli ultimi anni dal reclamante in Spagna e in Italia nel cam-
po dell’intermediazione mobiliare e immobiliare), si tratterebbe in ogni caso
di averi inutilizzabili per il pagamento delle spese e degli onorari del suo at-
tuale difensore, date le imputazioni di appartenenza ad organizzazione cri-
minale e riciclaggio di denaro pendenti nei suoi confronti. A prescindere dal
fatto che anche tali beni verrebbero, con molta verosimiglianza, sequestrati
non appena individuati in virtù dell’art. 59 n. 3 CP, accettando denaro di
dubbia provenienza egli stesso rischierebbe di esporsi a conseguenze pe-
nali. Ciò nonostante, il MPC continua a ritenere il suo assistito solvibile e
quindi non indigente ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 PP, negandogli la possibilità
di far capo al gratuito patrocinio.
5.2. Queste argomentazioni hanno un certo fondamento. Come riconosciuto
anche in un recente contributo dottrinale (v. CHRISTIAN DENYS, L’avocat
d’office et son indemnisation en procédure pénale fédérale, in AJP/PJA
9/2004, pagg. 1052-1058), l’attuale regolamentazione dell’indennizzo
dell’avvocato difensore nella procedura penale federale è lacunosa e non
tiene sufficientemente conto di alcune importanti modifiche legislative adot-
tate negli ultimi anni. Nel campo delle nuove competenze federali in mate-
ria di criminalità organizzata e criminalità economica di portata intercanto-
nale e internazionale (v. 340bis CP), l’avvocato difensore (che sia di fiducia
o d’ufficio) si trova vieppiù confrontato a situazioni in cui il suo assistito -
seppur in linea di principio solvibile - non è in grado di sostenere le spese
del suo patrocinio poiché il suo patrimonio è stato sequestrato dalle autorità
inquirenti in vista di una eventuale confisca. La particolarità dell’art. 59 n. 3
CP, norma che - invertendo l’usuale onere probatorio vigente nel diritto pe-
nale - presume che i valori patrimoniali appartenenti ad una persona so-
spettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale sono
sottoposti alla facoltà di disporre dell’organizzazione (ponendo quindi le
condizioni per il loro immediato sequestro), a meno che il detentore non
possa provarne immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara
l’origine lecita, rende la posizione del difensore ancora più delicata. Come
avvocato d’ufficio di un indagato confrontato all’accusa di appartenenza ad
organizzazione criminale, egli è tenuto a prestare la sua assistenza al de-
tenuto, ma non è sovente in grado di percepire da questo nessun anticipo
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delle sue spese, o perché tutto il patrimonio di pertinenza dell’indagato è
già stato bloccato dalle autorità inquirenti, oppure perché sugli averi patri-
moniali ancora a sua disposizione incombe - in quanto presunti di prove-
nienza criminale ai sensi dell’art. 59 n. 3 CP - la minaccia di sequestro. A
questo va aggiunto il rischio, per il legale che accettasse in pagamento del
suo onorario dei fondi di cui si sospetta l’origine criminale, di esporsi in pri-
ma persona a conseguenze penali (accuse di riciclaggio di denaro o di ri-
cettazione).
5.3. Il MPC obbietta però che nella fattispecie il reclamante non può assoluta-
mente essere considerato indigente, perlomeno nell’accezione degli art. 36
cpv. 2 e 47 cpv. 3 PP. L’autorità inquirente rileva che se da un lato in corso
di procedura non è stato sinora possibile individuare in Svizzera beni patri-
moniali di una certa importanza riconducibili all’imputato (tant’è che attual-
mente gli importi sequestrati sarebbero irrisori), dall’altro egli stesso ha af-
fermato nel corso dei suoi interrogatori di aver potuto disporre prima del
suo arresto di un introito medio complessivo superiore a fr. 280’000.--
l’anno. Vi sarebbe quindi la fondata presunzione che l’imputato disponga
all’estero di un patrimonio importante. Inoltre, sempre secondo il MPC,
l’imputato ha sempre sostenuto che le attività da lui svolte in Italia e Spa-
gna nel campo dell’intermediazione mobiliare e immobiliare erano perfet-
tamente lecite e in nessuna relazione con l’indagine in corso. La tesi espo-
sta nel reclamo secondo cui tutti i suoi beni sarebbero stati sequestrati, per
cui egli si troverebbe in uno stato di indigenza, e che, in ogni caso, tutti i
suoi averi sarebbero potenzialmente di origine illecita e quindi inutilizzabili
per indennizzare il proprio patrocinatore, sarebbe pertanto destituita di ogni
fondamento, essendo in contraddizione con le sue stesse dichiarazioni (v.
osservazioni al reclamo, act. 8, pagg. 2-3).
5.4. A questo proposito, va tuttavia osservato che nella realtà non è sempre a-
gevole per l’indagato, a maggior ragione se in detenzione preventiva, pro-
vare con immediatezza e senza dubbi la provenienza lecita di valori patri-
moniali. Nelle inchieste che riguardano l’appartenenza ad organizzazione
criminale e riciclaggio di denaro, il MPC procede di solito al blocco pruden-
ziale di tutti gli averi di pertinenza dell’indagato, riservandosi semmai la
possibilità nel prosieguo delle indagini di procedere a dei parziali disseque-
stri di beni o valori, qualora - eseguite le necessarie verifiche - risultasse
l’estraneità di tali beni o valori al procedimento in corso. Non è inoltre raro
che in questo genere di inchieste, oltre al sequestro di conti bancari e de-
naro contante, l’autorità inquirente proceda anche al blocco di immobili e al-
tri valori, quali automobili, mobilio o apparecchiature informatiche, privando
in pratica l’interessato della facoltà di disporre di qualsiasi bene che abbia
un valore commerciale. Ora, in simili casi, l’indagato, pur non essendo nel
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senso letterale del termine “indigente”, si trova non di rado in una situazio-
ne nella quale non può più far fronte ad alcuna spesa, eccetto quelle legate
al soddisfacimento suoi bisogni primari o a quelli della sua famiglia, e per-
tanto assimilabile alla nozione di indigenza risultante dalla giurisprudenza
del Tribunale federale (v., a titolo esemplificativo, le già citate DTF 128 I
232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). Allo stesso modo, anche per il di-
fensore, che notoriamente dispone di mezzi di indagine più limitati rispetto
alle autorità, può risultare difficile apportare la prova dell’esistenza di averi
patrimoniali non sottoposti alla misura di sequestro o comunque dimostrare
l’origine lecita di tali valori, a maggior ragione se questi si trovano all’estero.
Sono quindi comprensibili le sue remore nell’accettare, in pagamento del
suo mandato, denaro appartenente ad un indagato per appartenenza ad
organizzazione criminale.
5.4.1. L’inchiesta riguardante A.______ e co-imputati è vasta e complessa, non
da ultimo per le sue ramificazioni internazionali; le attività della (presunta)
organizzazione criminale in esame sono numerose e riguardano il traffico
internazionale di stupefacenti, il traffico di armi, la falsità in documenti, la
coazione, l’aggressione e il riciclaggio di denaro. In quest’ultima attività il
qui reclamante ha svolto, come questa Corte ha potuto appurare esami-
nando i precedenti reclami a lei sottoposti (v. sentenze BK_H 168/04
dell’11 novembre 2004 e BH.2005.1 del 26 gennaio 2005), un ruolo centra-
le, operando una lunga sequenza di transazioni finanziarie sospette presso
le società B.______ e C.______ di Y.______, in seguito clamorosamente
fallite (per questi fatti egli è indagato dalle autorità cantonali zurighesi). Da-
gli atti allegati ai precedenti incarti traspare inoltre come il MPC nutra forti
dubbi sull’intera attività espletata dal reclamante negli ultimi anni, ivi com-
presi gli investimenti all’estero fatti per conto delle predette società o a titolo
personale (intermediazione di titoli in Spagna, rispettivamente, intermedia-
zione immobiliare in Sardegna). Vi è infatti il sospetto che anche queste at-
tività erano finalizzate a dissimulare l’origine criminale di ingenti somme di
denaro di pertinenza dell’organizzazione criminale sotto inchiesta. Pertanto
anche nell’ipotesi, più che plausibile, che il reclamante disponga di ingenti
somme di denaro depositate all’estero, frutto di queste attività, si trattereb-
be di somme presunte provento di reato ai sensi dell’art. 59 n. 3 CP e quin-
di di principio sequestrabili. Nelle sue osservazioni al reclamo il MPC ha af-
fermato che sono in corso ricerche, tramite rogatorie all’estero, finalizzate
all’identificazione di averi patrimoniali riconducibili all’imputato; l’autorità in-
quirente ha pure ammesso che le dichiarazioni dell’imputato in merito alla
liceità delle sue attività in Spagna e Italia devono essere sottoposte a verifi-
ca, lasciando intendere di non credere affatto alla versione fornita dal re-
clamante (v. act. 8, pag. 3). Ora, queste considerazioni avvalorano la tesi
del reclamante, ossia che – almeno per il momento – tutti i beni di sua per-
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tinenza in Svizzera e all’estero sono suscettibili di sequestro ai sensi
dell’applicazione combinata degli art. 65 PP e 59 n. 3 CP, e che pertanto
egli non è assolutamente in grado di far fronte alle sue spese di patrocinio
con denaro non sospetto, a prescindere dal fatto che questo si trovi già op-
pure no sotto sequestro. Giova d’altronde rilevare che una richiesta di dis-
sequestro parziale di denaro contante ritrovato presso l’abitazione
dell’imputato, per un ammontare di circa 10’000 Euro e 2'000 US$, è stata
respinta dal MPC, precisamente a motivo che egli non avrebbe fornito delle
indicazioni precise sull’origine di tali importi (v. decisione del 7 dicembre
2004, act. 1.7).
5.4.2. Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere adempiuto, nel caso
specifico, il requisito di indigenza; la richiesta del reclamante di essere po-
sto a beneficio del gratuito patrocinio e di potersi avvalere di un difensore
d’ufficio deve essere ammessa. Ci si potrebbe chiedere se in simili eve-
nienze, ovvero quando un imputato, che pur non essendo indigente nel
senso letterale del termine è però privato della possibilità di disporre del
suo patrimonio a causa dell’accusa di appartenenza a organizzazione cri-
minale, la Confederazione non possa in un primo tempo indennizzare diret-
tamente il difensore d’ufficio e incaricarsi in seguito – a procedimento ter-
minato – di ottenere il rimborso degli importi versati per la sua difesa
dall’imputato. Un soluzione simile, benché non contemplata dalla PP (ma
nemmeno totalmente esclusa dalla sua sistematica, v. CHRISTIAN DENYS,
op. cit., § 9.1., pag. 1057), è invece espressamente prevista all’art. 33 DPA,
disposizione applicabile anche alle procedure dinanzi alle due corti del Tri-
bunale penale federale (v. art. 30 LTPF in combinazione con gli art. 26 lett.
b e 28 cpv. 1 lett. d LTPF). L’art. 33 cpv. 3 DPA prevede in sostanza che il
difensore d’ufficio è remunerato dalla Confederazione, l’indennità essendo
compresa nelle spese procedurali; l’imputato a cui sono addossate le spe-
se deve restituire l’indennità alla Confederazione se, secondo il suo reddito
o il suo patrimonio, gli era possibile provvedersi di un difensore. La stessa
idea di rimborso si trova pure all’art. 152 cpv. 3 OG, al quale fa riferimento
l’ordinanza che il Consiglio federale ha emanato in virtù dell’art. 33 cpv. 3
DPA (v. art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura pe-
nale amministrativa del 25 novembre 1974, RS 313.32). I vantaggi di una
tale soluzione per il difensore d’ufficio sono evidenti: egli può infatti assu-
mere il mandato senza preoccuparsi del pagamento del proprio onorario,
sapendo che in ogni caso l’indennizzo è garantito dalla Confederazione, a
prescindere dai mezzi a disposizione del suo assistito. Terminato il proce-
dimento, l’imputato che disponesse di sufficienti risorse sarà tenuto ad rim-
borsare lo stato dell’anticipo versato al proprio difensore. Sarebbe pure ipo-
tizzabile che la Confederazione prelevi l’indennizzo versato al difensore
d’ufficio direttamente dagli importi eventualmente confiscati all’imputato
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quale membro di un’organizzazione criminale, nella misura in cui questi va-
lori devono essere devoluti allo stato (basti pensare al provento del traffico
di stupefacenti).
6. L’accoglimento delle richieste del ricorrente è in concreto giustificato anche
a motivo dell’intempestiva risposta fornita dal MPC all’istanza 9 settembre
2004 dell’avv. Ferro. L’autorità inquirente ha infatti tergiversato parecchi
mesi prima di respingerla con decisione del 20 dicembre 2004, malgrado i
regolari solleciti inviati dal difensore (v. act. 1.4 e 1.6). Tale agire è contra-
rio al principio della buona fede fra le parti al procedimento; il legale, che –
come esaminato in precedenza – poteva a giusto titolo ritenere di non poter
essere remunerato dal suo assistito in questa procedura, aveva diritto ad
decisione più sollecita da parte dell’autorità; in caso di risposta negativa e-
gli avrebbe infatti potuto immediatamente disdire il suo mandato (limitando
il suo scoperto nei confronti del cliente), obbligando il MPC alla nomina di
un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 PP.
7. Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e
la decisione impugnata annullata. Di conseguenza, l’avv. Ernesto Ferro,
Y.______, è nominato difensore d’ufficio di A.______ con effetto retroattivo
al 9 settembre 2004, data di inoltro dell’istanza; all’imputato è altresì con-
cesso il gratuito patrocinio a partire dalla stessa data.
Al reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno rico-
nosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 PP in relazione all’art.
159 cpv. 1 OG). Secondo l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il
tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono
essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ri-
corrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono
essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ri-
petibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS
173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l’udienza finale il patrocina-
tore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il
libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei
reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chi-
usura dei dibattimenti. In virtù di questa normativa, e tenuto conto del di-
spendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata a titolo
di ripetibili un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’500.--, da porre a ca-
rico del MPC.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante fr. 1'500.-- a
titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 3 OG).
Bellinzona, 18 febbraio 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Ernesto Ferro
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici :
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.
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