Sentenza del 7 febbraio 2006
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE
Controparte
Oggetto Reclamo contro un rifiuto di dissequestro (art. 65 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BB.2005.111
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Fatti:
A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta aperta nei
suoi confronti e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per infra-
zione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), alla leg-
ge federale sulle armi (art. 33 LArm) e per partecipazione ad
un’organizzazione criminale (art. 260ter CP); egli è stato posto immediata-
mente in detenzione preventiva. L’11 novembre 2004 le indagini preliminari
di polizia sono state estese ai reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)
e di usura (art. 157 CP). L’imputato è stato scarcerato l’8 agosto 2005.
B. Con rogatoria del 4 ottobre 2004 (complemento a quelle formulate in data 5
e 27 agosto 2004), il MPC ha chiesto alle autorità italiane il sequestro (con
il blocco a Registro fondiario), quali mezzi di prova e ai fini di confisca, di
tutti i beni immobili intestati a A., alla moglie e ai figli, in particolare quelli si-
tuati nel Comune di Z. (Italia). Il 13 aprile 2005 il Tribunale di Catanzaro ha
disposto il sequestro preventivo del fabbricato sito a Z., di cui A. risulta es-
sere comproprietario.
C. Con scritti del 20 maggio e 4 luglio 2005 A. ha presentato al Ministero pub-
blico della Confederazione (in seguito: MPC) una richiesta di dissequestro
dell’immobile in questione. Tale richiesta è stata respinta dall’autorità inqui-
rente in data 14 ottobre 2005 (act. 1.1).
D. Dissentendo da tale decisione, il 24 ottobre 2005 A. è insorto dinanzi alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo il disse-
questro totale o parziale dell’immobile di cui sopra nonché la concessione
dell’assistenza giudiziaria gratuita. In primo luogo, egli ritiene illegittima la
decisione dell’autorità di mantenere il sequestro sull’intero immobile, dato
che per i 5/6 esso sarebbe di proprietà di terzi non indagati. In secondo
luogo, la quota parte di pertinenza di A. sarebbe comunque stata acquisita
nel 1993, ossia in tempi non sospetti, ciò che escluderebbe ogni possibilità
di confisca.
E. Il 24 novembre 2005 la Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di
assistenza giudiziaria gratuita, invitando A. a versare un anticipo delle spe-
se.
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F. Nella sua risposta del 20 dicembre 2005 il MPC ha chiesto la reiezione del
reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente precisa
anzitutto che la misura coercitiva contestata concerne unicamente i beni di
proprietà del reclamante o le sue quote di comproprietà. La messa in ese-
cuzione delle misure coercitive richieste per rogatoria non dipenderebbe in
ogni caso dal MPC, ragione per cui eventuali lamentele in tale ambito do-
vrebbero essere rivolte all’autorità italiana di esecuzione. Inoltre, tra i diver-
si elementi atti a giustificare il sequestro figurerebbero ugualmente le spese
di miglioria effettuate sull’immobile negli anni 1999-2000 per un importo di
fr. 80'000.-, alle quali si applicherebbe la presunzione prevista all’art. 59 n.
3 CP. Infine, vista la situazione finanziaria del reclamante, anche un risar-
cimento giusta l’art. 59 n. 2 CP entrerebbe in linea di conto.
G. Nella sua replica del 28 dicembre 2005 A., oltre a ribadire le argomentazio-
ni esposte in sede di reclamo, postula la produzione da parte del MPC
dell’intero incarto relativo al sequestro dell’immobile di Z., in particolare le
istanze di dissequestro (con gli allegati) e la documentazione pervenuta per
via rogatoriale, con susseguente facoltà per il reclamante di accedere alla
documentazione prodotta e di determinarsi sulla stessa. Basandosi su ulte-
riori atti da lui inoltrati, egli formula nuovamente una domanda di assistenza
giudiziaria.
Il MPC, da parte sua, con duplica del 10 gennaio 2006, si riconferma nelle
motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta, inviando inoltre gli atti
in originale ricevuti dalle autorità italiane che hanno eseguito la rogatoria.
Invitato a prendere posizione sugli atti di cui sopra, il reclamante, con tripli-
ca del 24 gennaio 2006, conferma le sue conclusioni esposte in sede di re-
clamo e replica, aggiungendo che l’autorità inquirente non avrebbe prodotto
l’intero incarto riferito al sequestro dell’immobile in Italia, come imposto dal-
la giurisprudenza.
Diritto:
1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e-
sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto
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o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 con-
sid. 1, e giurisprudenza citata).
1.1 Il reclamante, proprietario di un’unità abitativa (v. act. 1.3) compresa nel
bene immobile a Z., è senz’altro legittimato a contestarne il sequestro a fini
probatori e di confisca, giacché direttamente toccato dal provvedimento or-
dinato dal MPC (art. 214 cpv. 2 PP). La legittimazione a ricorrere di B., C.,
D. e E., proprietari delle altre unità abitative, non è invece data, in quanto il
provvedimento impugnato concerne unicamente i beni immobili intestati al
reclamante, alla moglie e ai loro tre figli (v. act. 10.1, pag. 4 in fine); su
questo punto, il ricorso è dunque irricevibile.
Limitatamente all’unità abitativa di pertinenza del reclamante, il rimedio, i-
noltrato entro il termine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP, è tempestivo e
pertanto ricevibile in ordine.
1.2 Il patrocinatore ha interposto reclamo, in via principale, per il reclamante e,
cautelativamente e in via sussidiaria, per gli altri comproprietari
dell’immobile di cui sopra. Ora, tale modo di procedere è inammissibile in
quanto non previsto dall’ordinamento giuridico vigente; delle due cose
l’una, o il reclamo è interposto a nome di A. o esso è inoltrato a nome di tut-
ti i proprietari dell’immobile di cui sopra. A questo proposito si rileva che
nella sua domanda di assistenza giudiziaria del 4 ottobre 2004 (act. 10.1,
pag. 4), il MPC aveva chiesto all’autorità italiana unicamente il sequestro
dei beni immobili del reclamante, della moglie dei figli; contrariamente a ta-
le richiesta, l’autorità rogata ha invece decretato il sequestro di tutte le unità
abitative (appartenenti a cinque proprietari) della palazzina situata a Z..
Trattandosi – fatto salvo il diritto italiano applicabile in materia – di un errore
di esecuzione della rogatoria elvetica, la richiesta di dissequestro delle uni-
tà abitative non intestate al reclamante o alla sua famiglia (moglie e figli)
doveva essere presentata all’autorità italiana competente. È questa
d’altronde la procedura già seguita dal padre del reclamante, che in data 28
aprile 2005 ha interposto un ricorso al Tribunale ordinario di Catanzaro av-
verso il provvedimento del 13 aprile 2005 (v. act. 15.1, MPC
018/004/07200-07202), ottenendo il dissequestro della sua quota di com-
proprietà (v. ordinanza del 10 maggio 2005, act. 15.1, MPC
018/004/07227-07228). Non è in ogni caso compito del MPC contestare le
misure coercitive da lui non richieste e adottate dall’autorità rogata, anche
se un suo intervento chiarificatore presso quest’ultima avrebbe in effetti po-
tuto - e potrebbe ancora - facilitare ed accelerare la risoluzione del proble-
ma.
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1.3 Con sentenza del 24 novembre 2005 questa Corte ha respinto la domanda
di assistenza giudiziaria inoltrata dal reclamante relativamente alla presen-
te procedura di reclamo (act. 6). Nella sua replica del 28 dicembre 2005
l’imputato, allegando nuova documentazione a sostegno, ha reiterato la
sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo che nel calcolo
operato nella sentenza summenzionata farebbero difetto ulteriori spese a
suo carico. Ebbene, la Corte dei reclami penali non può che costatare la
tardività dell’invio della nuova documentazione e confermare la decisione
negativa in proposito emanata in precedenza. La nuova richiesta presenta-
ta dal reclamante è quindi inammissibile.
1.4 Il reclamante lamenta una violazione del diritto di essere sentito relativa-
mente al fatto che l’autorità inquirente non avrebbe messo a disposizione
dell’autorità giudicante l’intero incarto della procedura di sequestro
dell’immobile a Z.. In questo ambito vi è da rilevare che l’autorità inquirente
non è obbligata a trasmettere all’autorità giudicante, quindi anche al difen-
sore della controparte, l'integralità dell'incarto relativo ad una procedura
d’inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e neces-
saria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso. A tal proposito vi è
da ricordare che l’analisi da parte dell’autorità giudicante dell’intero incarto,
come preteso dal reclamante, risulterebbe – soprattutto in presenza di in-
chieste complesse e voluminose - contraria alla natura della procedura
prevista agli art. 214 e segg. PP, la quale deve essere semplice e celere.
Se, per ragioni tattiche o per scongiurare possibili rischi collusivi, l'autorità
inquirente intende mantenere confidenziale parte della documentazione a-
gli atti, essa è autorizzata a farlo, conformemente alle indicazioni dottrinali
e giurisprudenziali riguardanti l'accesso agli atti nella fase delle indagini
preliminari (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.37 del 18
luglio 2005 consid. 3.1, con i riferimenti ivi citati; HAU-
SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Ba-
silea/Ginevra/Monaco, § 55 n. 21). Per costante prassi e per rispetto dei
principi costituzionali di essere sentiti e di parità delle armi, ai fini del giudi-
zio il tribunale deve prendere in considerazione unicamente la documenta-
zione trasmessa anche al difensore. In concreto, nella misura in cui la Cor-
te dei reclami, per statuire sulla presente causa, si è basata esclusivamen-
te sugli atti dell’incarto a disposizione delle parti e sui quali esse hanno po-
tuto esprimersi, la censura del reclamante deve essere respinta.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124
IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e
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beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59
n. 1 CP . Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenu-
to che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definiti-
ve e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli isti-
tuti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per preva-
lenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza
concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e
l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requi-
rente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del
principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, Pro-
cédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali
dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fon-
damento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti
rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 69,
n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami
penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro sta-
tuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame
dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e
d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di con-
fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF
125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p.
97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una perso-
na sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale,
esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare im-
mediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in
questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indiretta-
mente, la facoltà di disporne (art. 59 n. 3 CP; v. DTF 131 II 169 consid. 9.1;
sentenza del Tribunale penale federale BK_B 082/04 del 25 agosto 2004
consid. 4.2; FF 1993 III 311). Nonostante il legislatore non lo abbia previsto
espressamente nella disposizione appena menzionata, il Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare in questo ambito che la persona il cui valore
patrimoniale è stato sequestrato, per ottenerne il dissequestro, ha ugual-
mente la possibilità di dimostrare che tale valore è stato acquisito legal-
mente (DTF 131 II 169 consid. 9.2).
3. Il reclamante contesta l’esistenza di sufficienti indizi di reato atti a giustifica-
re il sequestro dell’unità abitativa di sua pertinenza, sostenendo che il MPC
neppure li avrebbe indicati nella decisione avversata, presupposto indi-
spensabile per i mantenimento di un sequestro confiscatorio. Neppure di-
mostrata sarebbe la connessione tra l’attività delittuosa ed il bene bloccato.
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3.1 Riguardo all’esistenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispensa-
bile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell’art. 65 PP (v.
HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 69, n. 1) - può senz’altro essere
rinviato ai precedenti giudizi (noti alle parti) riguardanti l’indagato resi negli
scorsi mesi da questa Corte (v. BK_H 115/04 del 3 settembre 2004; BK_H
119/04 del 23 settembre 2004 consid. 3; BK_B 151/04 dell’8 ottobre 2004;
BK_H 204/04 del 13 dicembre 2004 consid. 2.2; BK_B 165/04 del 18 gen-
naio 2005 consid. 3.1; BB.2005.8 del 23 marzo 2005 consid. 2.2), in cui si
evidenziava la presenza in concreto di indizi che avvalorano sia l’ipotesi di
infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2
LStup), sia quella di partecipazione e/o sostegno ad un organizzazione
criminale (art. 260ter CP). L’inchiesta a carico del reclamante è stata inoltre
estesa ai titoli di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), infrazione alla legge
federale sulle armi (art. 33 LArm) e usura (art. 157 CP). L’argomento non
merita invero ulteriore disanima in questa sede, atteso che gli indizi di col-
pevolezza a carico dell’indagato sono comunque sufficienti – tenuto anche
conto della fase intermedia della procedura - per decretare l’adozione di
misure coercitive quali un sequestro ai sensi dell’art. 65 PP.
3.2 Il reclamante sostiene di essere divenuto proprietario dell’unità abitativa
posta sotto sequestro il 14 luglio 1993, a seguito della notifica di accata-
stamento – ossia la denuncia di cambiamento dello stato dei terreni esatta
dalla legislazione italiana in materia - inoltrata dal padre all’autorità compe-
tente, una volta conclusa l’edificazione dell’intera palazzina comprendente i
sei appartamenti. Mediante tale atto, il padre, che avrebbe acquistato il ter-
reno già nel 1968, avrebbe in pratica assegnato, senza necessità di com-
piere alcun ulteriore negozio giuridico, alcuni appartamenti ai membri della
famiglia, tra i quali il reclamante (sub. 3; act. 1.3). Egli sarebbe dunque di-
ventato proprietario dell’appartamento sequestrato in epoca non sospetta.
Per quanto attiene alle spese di ristrutturazione di fr. 80'000.- effettuate dal
reclamante negli anni 1999-2000 per l’appartamento, queste sarebbero ri-
conducibili al provento dell’attività del locale (“F.”) da lui gestito, rispettiva-
mente agli incassi derivanti dalle macchine da gioco.
La presente autorità costata che al reclamante è contestata l’appartenenza
ad un’organizzazione criminale dal 1995, ragione per cui, avendo il mede-
simo acquisito la proprietà dell’appartamento nel 1993, occorrerà focalizza-
re l’analisi del nesso tra l’attività delittuosa ed il bene bloccato sulle spese
di ristrutturazione effettuate in favore di quest’ultimo a partire dal 1995 (v.
act. 1.3). Da rilevare anzitutto che gli investimenti, per un importo appros-
simativo di fr. 80'000.-, operati a favore dell’appartamento di Z. sono avve-
nuti, per stessa ammissione dell’indagato (v. verbale d’interrogatorio
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dell’indagato del 27 luglio 2005, pag. 12, act. 10.2), nel periodo (1999-
2000) durante il quale l’autorità inquirente sostiene egli facesse già parte
dell’organizzazione criminale sotto inchiesta. Ciò precisato, la Corte dei re-
clami penali – tenuto anche conto dello stadio intermedio dell’inchiesta - ri-
tiene le argomentazioni presentate dal reclamante tendenti ad ottenere la
revoca del provvedimento impugnato insufficienti. Come già esposto in un
precedente giudizio relativamente ad altri beni sequestrati di pertinenza del
reclamante (BK_B 165/04 consid. 3.2.2), l’inchiesta è finalizzata anche alla
verifica della compatibilità fra l’attività lavorativa del reclamante quale ge-
rente del locale pubblico “F.” di Y., a cui è stato assegnato in maniera poco
verosimile un alto grado di redditività (nell’ordine di guadagni mensili oscil-
lanti tra i fr. 10'000.-- e i fr. 15'000.--), e il tenore di vita dello stesso imputa-
to. In quest’ambito, l’acquisto in tempi abbastanza ravvicinati (4 anni), dei
due appartamenti ad Y. per un controvalore di fr. 450'000.-- e, rispettiva-
mente fr. 350-375'000.--, unitamente alle spese di rinnovamento concer-
nenti l’appartamento di Z., assume una particolare valenza: nelle circostan-
ze sopra indicate e considerata la natura dei reati contestati al reclamante,
non può infatti essere escluso che almeno parte del capitale necessario per
finanziare tale spese sia provento di attività illecite. Ad ogni modo, tenuto
conto delle condizioni poste dall’art. 59 n. 3 CP, il reclamante, proprietario
dell’appartamento sequestrato nonché persona sospettata di appartenenza
e/o sostegno ad un’organizzazione criminale, non ha né provato, in manie-
ra chiara ed inequivocabile, l’inesistenza della facoltà di disporre del bene
in questione da parte dell’organizzazione criminale, né dimostrato l’origine
lecita dei fondi impiegati negli anni 1999-2000 per ristrutturare
l’appartamento. In definitiva, l’obiezione secondo la quale non vi sarebbe
connessione tra le attività delittuose imputate al reclamante e
l’appartamento di sua proprietà a Z., e che pertanto questo dovrebbe esse-
re sbloccato, non ha pregio; il sequestro del bene in questione deve dun-
que essere confermato.
4. Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei
suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato
emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside-
rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an-
nullarlo in questo momento, come chiesto dal reclamante.
5. Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto nella misura della
sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1°
aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccom-
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bente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Rego-
lamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS
173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo
spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, il reclamante dovrà versare il saldo di
fr. 500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto
l’anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo
di fr. 500.--.
Bellinzona, il 8 febbraio 2006
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Nadir Guglielmoni
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu-
ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
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