Sentenza dell’11 maggio 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______, attualmente detenuto,
rappresentato dall’avv. Yasar Ravi
Reclamante
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
Controparte
Oggetto Rifiuto di accesso parziale agli atti e richiesta di assi-
stenza giudiziaria
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BB.2005.21
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Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta
di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazio-
ne alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipa-
zione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro
(art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25
novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpe-
volezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collu-
sione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Con decisione del 14 dicembre 2004, la Corte dei reclami penali del Tribu-
nale penale federale ha respinto il reclamo presentato da A.______ contro
l’ordinanza di conferma dell’arresto. Un ricorso presentato dal detenuto
contro questo giudizio è stato respinto, per quanto ammissibile, dal Tribu-
nale federale con sentenza del 7 febbraio 2005 (v. sentenza 1S.3/2005).
C. Con sentenza del 28 febbraio 2005, la Corte dei reclami penali ha respinto
una richiesta di scarcerazione dell’indagato; il ricorso interposto dal mede-
simo al Tribunale federale contro questa seconda decisione è stato respin-
to, per quanto ammissibile, con giudizio del 25 aprile 2005 (v. sentenza
1S.14/2005).
D. Con lettere del 21 e 26 febbraio 2005 al Ministero pubblico della Confede-
razione (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto un accesso completo agli
atti dell’incarto. Il MPC, con decisione del 28 febbraio 2005, ha respinto tale
richiesta.
E. Dissentendo da questa decisione, il 10 marzo 2005 A.______ ha presenta-
to, per il tramite del suo difensore, un nuovo reclamo davanti alla Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale. Egli chiede, in via principale
un accesso completo agli atti di causa e, in via subordinata, di poter acce-
dere agli atti di causa eventualmente depennati dalle parti soggette ad un
interesse pubblico preponderante; insta altresì per la concessione
dell’assistenza giudiziaria gratuita.
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F. Con osservazioni del 21 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del re-
clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente chiede pre-
liminarmente di accertare la temerarietà del reclamo in esame, adducendo
che esso ripropone argomenti che sono già stati abbondantemente evocati
nel corso del procedimento e oggetto di precedenti decisioni sia da parte
della Corte adita, sia del Tribunale federale. Il MPC conferma ad ogni modo
la sussistenza di un grave pericolo di collusione a carico dell’indagato, tale
da giustificare una limitazione dell’accesso agli atti dell’incarto.
G. Nella sua replica del 25 aprile 2005, il reclamante contesta le osservazioni
di cui sopra e ribadisce, in pratica, le argomentazioni esposte in sede di re-
clamo.
Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
Diritto:
1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio e-
sperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto
o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 con-
sid. 1 e giurisprudenza citata).
2. Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vi-
gore dal 1° aprile 2004, secondo il quale gli atti e le omissioni del procura-
tore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le
prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La decisione con la quale il
MPC rifiutava l’accesso integrale agli atti del procedimento, datata 28 aprile
2005, è pervenuta al patrocinatore dell’indagato solo il 7 marzo successivo;
il reclamo inoltrato il 10 marzo 2005 appare quindi tempestivo. La legittima-
zione attiva del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è paci-
fica.
3. ll reclamante si duole sostanzialmente di un accesso incompleto agli atti,
chiedendo di poter visionare tutti quelli determinanti per la conferma della
sua carcerazione, eventualmente depennati delle parti soggette ad un inte-
resse pubblico preponderante.
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3.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esamina-
re le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché
costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i
propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di
essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost.,
il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando
l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui-
scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di
prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b;
122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo
1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).
Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce-
zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati
contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità
dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi
o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I
153 consid. 6a; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et
pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pagg. 533-534 ; v. anche LUCA MA-
RAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A
questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto
di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione
formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2
Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati).
Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato
l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il
rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione
non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli
atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorve-
glianza”.
3.2 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consen-
tono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di
collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la parti-
colare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospet-
tati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante
a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerar-
chico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso
che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facil-
mente essere messe a conoscenza di altri. Nelle sue due decisioni sui ri-
corsi introdotti dal qui reclamante, il Tribunale federale ha d’altronde ravvi-
sato la sussistenza di un concreto pericolo di collusione nella necessità di
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non pregiudicare l’espletamento delle rogatorie, visto che altri indagati sono
in libertà, e che altri indizi di collusione risultavano dai motivi esposti in
un’altra decisione concernente un co-imputato (v. sentenze 1S.14/2005 del
25 aprile 2005, consid. 3.4; 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1.3).
Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto
accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado
egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico. Nel corso dei
numerosi interrogatori ai quali è stato sottoposto, l’imputato è stato messo
al corrente di ulteriori prove e fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare di
prove (soprattutto intercettazioni telefoniche) che farebbero stato di un suo
ampio coinvolgimento nel traffico di stupefacente (v. i verbali di interrogato-
rio dell’imputato e relativi allegati del 23 e 24.11.2004, contenuti nell’incarto
BK_H 212/04, nonché quelli del 24.1.2005, 10 e 24.2.2005 e 5.4.2005, act.
7.1-7.4 del presente incarto; rapporto di polizia del 31.1.2005 relativo agli
esami tossicologici compiuti sull’imputato, act. 7.5). Gli articolati e lunghi
reclami introdotti in questi mesi dimostrano d’altronde che il reclamante è
perfettamente consapevole delle accuse a lui rivolte e che il suo diritto di di-
fesa non è stato leso in modo inammissibile dalla limitazione dell’accesso
agli atti.
3.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto del fatto che
l’inchiesta si situa tuttora in una fase intermedia nella quale non può essere
pretesa, come implicitamente addotto dal reclamante, la produzione di pro-
ve definitive (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005, consid. 3.1), le li-
mitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere
ritenute lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non
ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP.
4. La Corte dei reclami penali non è tenuta a pronunciarsi sugli altri punti del
reclamo, e segnatamente sui motivi di interesse pubblico che giustificano la
carcerazione preventiva dell’imputato. Questi sono infatti già stati oggetto di
un’ampia ed esauriente trattazione nelle precedenti decisioni rese da que-
sta Corte (v. sentenze BK_H 212/04 del 14 dicembre 2004; BH.2005.3 e
BH.2005.4, entrambe del 28 febbraio 2005) e dal Tribunale federale (sen-
tenze 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 e 1S.14/2005 del 25 aprile 2005), alle
quali si può senz’altro rinviare per economia di giudizio.
5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. In con-
formità al nuovo art. 245 PP, valido dal 1° aprile 2004, le spese e le inden-
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nità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146-161
OG, per quanto la legge non disponga altrimenti.
5.1 In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccom-
bente (art. 156 cpv. 1 OG); l’art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribuna-
le (all’occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pa-
gare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno
stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin
dall’inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale
può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati
dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Nel caso concre-
to, essendo il gravame manifestamente infondato - ossia sin dall’inizio privo
di possibilità di esito favorevole - la domanda di assistenza presentata dal
reclamante va in principio respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal
pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione
dell’onorario dell’avvocato d’ufficio, e questo a prescindere dall’esistenza
del requisito dell’indigenza.
5.2 Tuttavia, come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare,
la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato
d’ufficio, nel caso in cui il suo patrocinato non sia in grado di farlo (v. art. 36
cpv. 2 PP; sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004). L’art. 3 del Rego-
lamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale
federale (RS 173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tem-
po, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tarif-
fa oraria, che si applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da
un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. Dato che il difensore del
reclamante non ha fatto pervenire al tribunale alcuna nota delle spese,
l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento (art. 3 cpv. 3). Tenuto
conto della natura del procedimento e della presumibile attività espletata
dall’avvocato nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami pe-
nali, un’indennità di fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa in-
dennità segue l’esito del procedimento principale.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante.
4. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Avv. Yasar Ravi nella presente proce-
dura è fissata a fr. 1'500.-- e segue l’esito del procedimento principale.
Bellinzona, l’11 maggio 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Yasar Ravi
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto
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