Sentenza del 16 agosto 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliera Joséphine Contu
Parti
1. A.,
1. B.,
1 e 2 rappresentati dall’ avv. Francesco Riva
Reclamanti
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
Controparte
Oggetto Ricorso contro un ordine di sequestro e di edizione
(art. 65 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: BB.2005.47
- 2 -
Fatti:
A. Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria
aperta nei confronti di A. e B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi del-
l'art. 305bis CP, l'11 marzo 2005 il Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC) ha ordinato la perquisizione del conto bancario n. C.
presso la D. SA di Z. (act. 1.2). Il MPC ha decretato nel contempo il blocco
dei saldi attivi depositati sul conto in questione (diviso in due rubriche sepa-
rate), nonché l'edizione di tutta la documentazione relativa dall'apertura del-
lo stesso sino ad oggi. Per esigenze d'inchiesta, alla banca sequestrataria
è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque al-
tro l'esistenza e il contenuto dell'ordine in questione sino a revoca scritta da
parte del Procuratore federale.
All'origine del provvedimento vi è il sospetto che sulla relazione bancaria
summenzionata siano stati depositati degli averi di provenienza illecita, le-
gati ad un affare di corruzione in Italia.
La revoca da parte dell'autorità inquirente del divieto di comunicazione pre-
visto nell'ordine di edizione e sequestro è intervenuta il 14 giugno 2005.
B. Informati sul provvedimento coattivo dalla D. SA, il 15 giugno 2005 A. e B.,
titolare della relazione sequestrata e, rispettivamente, beneficiaria di una
procura sulla stessa, hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l'annullamento
del provvedimento impugnato e, in via subordinata, il suo mantenimento li-
mitatamente ad un importo di EUR 131'000.-- (act. 1).
Con risposta dell'11 luglio 2005, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del
reclamo, ritenendo che la misura impugnata è pienamente giustificata dalle
emergenze istruttorie e rispettosa del principio della proporzionalità (act.
10).
Nel secondo scambio di allegati, le parti hanno sostanzialmente ribadito le
loro rispettive argomentazioni e conclusioni (act. 12 e 14).
Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto
secondo la loro pertinenza.
- 3 -
Diritto:
1. Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale
della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni pro-
cedurali degli art. 214 - 219 PP. La legittimazione attiva di A. è in concreto
data, essendo il reclamante il titolare della relazione bancaria oggetto del
contestato ordine di edizione e sequestro. La legittimazione attiva della
moglie B., che su detta relazione dispone unicamente di una procura indi-
viduale, è invece dubbia ai sensi dell'art. 214 cpv. 2 PP; visto l'esito del re-
clamo, la questione può tuttavia rimanere indecisa.
Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del
procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal
giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo-
gia). In concreto l'ordine di edizione e sequestro impugnato è datato
11 marzo 2005, ma i reclamanti, dato il divieto di comunicazione inizialmen-
te disposto dall'autorità inquirente, ne hanno preso conoscenza solo il
15 giugno 2005. Interposto il 17 giugno 2005, il rimedio è pertanto tempe-
stivo.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as-
sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124
IV 313, 316 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare og-
getti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi
dell’art. 59 CP. Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente,
ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure
definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti
gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per
prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in
presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que-
sto e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inqui-
rente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della
proporzionalità (DTF 125 IV 185, 187 consid. 2a; PIQUEREZ, Procédure pé-
nale suisse, Zurigo 2000, n° 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta
penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del
sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati ap-
paia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro-
zessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n° 1; PIQUE-
REZ, op. cit., n° 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali
(come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul
merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame
- 4 -
dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid.
7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di
confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale
(DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicata; 124 IV 313, 316 consid. 3b
e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
3. l reclamanti contestano che vi siano le premesse per il blocco, in ogni caso
totale, della relazione bancaria così come stabilito alla pag. 2 della decisio-
ne impugnata, e ne chiedono la liberazione almeno parziale. Essi si dichia-
rano completamente estranei alla fattispecie penale di cui sono indiziati in
Svizzera (riciclaggio di denaro) come pure all'indagine per corruzione in
corso in Italia, sostenendo che le varie transazioni bancarie avvenute sui
conti di loro pertinenza in Svizzera sono del tutto lecite e riconducibili alla
normale attività commerciale del reclamante 1, imprenditore nel campo del-
la produzione e della commercializzazione di videogiochi. Sotto il profilo
della proporzionalità, essi rilevano inoltre che il blocco totale della relazione
litigiosa sta causando loro un grave pregiudizio economico e finanziario.
3.1 Secondo le informazioni in possesso dell'autorità inquirente, sul conto in
questione (suddiviso in due rubriche separate) sarebbero transitati e/o per-
venuti degli averi illeciti, correlati in particolare ad un'attività corruttiva all'e-
stero (tangenti versate a un dirigente della società elettrica italiana “E.
SpA”, v. osservazioni act. 10, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Per il MPC,
il sospetto che parte di queste tangenti siano state indirizzate, per il tramite
di operazioni di "compensazione", su conti di pertinenza dei reclamanti in
Svizzera giustifica pienamente non solo il chiarimento di tutte le transazioni
effettuate sul conto litigioso, ma anche il blocco prudenziale dell'intero sal-
do dello stesso. L'obiezione dei reclamanti, che pretendono che sul conto in
questione siano pervenuti unicamente degli averi legati a "semplici opera-
zioni di trasporto di capitali" tra Italia e Svizzera, sarebbe invece poco cre-
dibile e priva di qualsiasi riscontro probatorio.
3.2 Nella fattispecie, gli indizi sull'origine criminale dei valori trasferiti sul conto
dei reclamanti sono però decisamente esigui, pur tenuto conto dello stadio
preliminare dell'inchiesta e della necessità di effettuare delle ricerche per
via rogatoriale all'estero. L'unica operazione finanziaria sospetta documen-
tata é l'accredito sul conto litigioso di EUR 131'000.-- avvenuto il 7 settem-
bre 2001, proveniente da un conto della banca F. di Y. poi rivelatosi "spor-
co", denaro di cui i reclamanti stessi ammettono la più che dubbia prove-
nienza, affermando tuttavia che tale operazione sarebbe stata effettuata a
loro insaputa e contrariamente alle loro istruzioni (v. pti 7 e 11, pagg. 4-5
del reclamo). A parte questa operazione – a cui si riferiscono specificata-
- 5 -
mente sia il complemento rogatoriale del 16 luglio 2003 della Procura di X.
relativa a G. (act. 10.1) sia il verbale di interrogatorio del 12 luglio 2003 di
H. innanzi alla medesima procura (act. 10.6) – il MPC non ha saputo so-
stanziare con documentazione probante le proprie allegazioni circa i delitti
commessi all'estero alla base dell'inchiesta ed il possibile reato di riciclag-
gio in Svizzera ad opera degli indagati, limitandosi ad apportare delle con-
testazioni piuttosto generiche. Certo, nelle proprie osservazioni al gravame
l'autorità inquirente fa stato, oltre a quella appena menzionata, di altre ope-
razioni simili avvenute in passato sui conti dei reclamanti – alcune per im-
porti anche molto elevati (fino a due milioni di franchi) – che sostanziereb-
bero il sospetto di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP, senza tuttavia for-
nire a questi indizi il necessario grado di verosimiglianza per poter giustifi-
care un sequestro integrale del conto bancario litigioso. Per queste altre
operazioni manca in particolare un qualsiasi aggancio alla presunta infra-
zione compiuta all'estero (corruzione), che ha dato origine all'inchiesta na-
zionale.
In simili evenienze concrete, il provvedimento impugnato si avvera pertanto
lesivo del principio della proporzionalità, dato che finalità perseguite dall'au-
torità inquirente possono essere raggiunte con altre soluzioni equivalenti
nei loro risultati ma meno incisive per gli interessati. In accoglimento della
domanda subordinata dei reclamanti, il blocco del saldo attivo del conto
bancario n. C. presso la D. SA di Z. decretato dal MPC con ordine dell'11
marzo 2005 è quindi mantenuto limitatamente all'importo di EUR 131'000.--
. Il MPC è inoltre invitato a procedere al più presto all'esame della docu-
mentazione sequestrata, alfine di non arrecare ai reclamanti più danno del
necessario.
4. Visto quanto precede, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Con-
formemente all'art. 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della
parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); in concreto viene posta a carico
dei reclamanti in solido una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.--, calcolata
giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia
del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). I reclamanti, che si sono
avvalsi del patrocinio di un avvocato, hanno invece diritto alla correspon-
sione di ripetibili ridotte (art. 159 cpv. 3 OG); tenuto conto della soccom-
benza in via principale e dell'attività presumibilmente svolta dal difensore
nell'ambito della presente causa, un onorario di fr. 1'000.--, IVA inclusa,
appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle
spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, RS
173.711.31).
- 6 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto ed il blocco del saldo attivo del conto ban-
cario n. C. presso la D. SA di Z. decretato dal MPC con ordine dell’11 marzo
2005 è mantenuto limitatamente all’importo di EUR 131'000.--.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido ed é
coperta dall'anticipo spese già pervenuto.
3. Il MPC verserà ai reclamanti in solido un importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripe-
tibili ridotte della sede federale.
Bellinzona, il 25 agosto 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- avv. Francesco Riva
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici:
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-
cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di
ricorso o il suo presidente lo ordini.
Full & Egal Universal Law Academy