Sentenza del 23 marzo 2005
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi-
dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______, attualmente detenuto, rappresentato
dall’avv. Nadir Guglielmoni,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE,
Controparte
Oggetto Reclamo concernente l'accesso agli atti e l'apertura
dell'istruzione preparatoria
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: BB.2005.8
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Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta aper-
ta nei suoi confronti e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), alla
legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e per partecipazione a
un’organizzazione criminale (art. 260ter CP); egli è stato posto immediata-
mente in detenzione preventiva. Detenuto dapprima presso le carceri preto-
riali di X.______ (TI), l’arrestato è stato trasferito agli inizi di ottobre al peni-
tenziario di Y.______ (LU). L’11 novembre 2004 le indagini preliminari di
polizia sono state estese ai reati di riciclaggio (art. 305bis CP) e di usura
(art. 157 CP).
B. Il 23 settembre 2004 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale ha respinto un reclamo presentato dall’indagato contro la decisione
con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva rifiuta-
to una sua domanda di scarcerazione (v. sentenza BK_H 119/04). Altri re-
clami concernenti istanze di scarcerazione e/o modalità di detenzione sono
stati respinti dalla Corte dei reclami penali in data 8 ottobre, 23 novembre e
13 dicembre 2004 (v. sentenze BK_H 151/04; BK_B 194/04 e BK_H
204/04) e dalla Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in data 14
gennaio 2005 (v. sentenza 1S.15/2004).
C. Con scritto del 1° febbraio 2005 al MPC, l’indagato ha chiesto di poter ac-
cedere agli atti essenziali suscettibili di giustificare il mantenimento della
sua carcerazione nonché di conoscere le ragioni per le quali un co-
imputato nella medesima inchiesta è stato nel frattempo scarcerato; egli ha
inoltre postulato l’immediata trasmissione del suo incarto al giudice istrutto-
re federale affinché venga aperta l’istruzione preparatoria.
D. Con decisione del 3 febbraio 2005 il MPC ha respinto tutte le richieste
dell’indagato. Avverso questa decisione l’arrestato è insorto dinanzi alla
Corte dei reclami penali con un reclamo, ribadendo in sostanza le medesi-
me richieste esposte nella lettera del 1° febbraio 2005 al MPC.
E. Con osservazioni del 7 marzo 2005, il MPC postula la reiezione del recla-
mo nella misura della sua ammissibilità. Nel merito, l’autorità inquirente so-
stiene che un accesso illimitato agli atti del procedimento non può ancora
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essere concesso al reclamante, visto i gravi rischi di collusione tuttora esi-
stenti. Quanto alla trasmissione dell’incarto al giudice istruttore federale, il
MPC osserva che – contrariamente all’opinione del reclamante - la fase
dell’inchiesta preliminare non può ancora ritenersi conclusa, dato che alcu-
ni essenziali atti devono ancora essere esperiti. Riconfermando integral-
mente il contenuto della sua decisione del 3 febbraio 2005, esso ribadisce
infine che l’inchiesta è stata sinora condotta in ossequio al principio della
celerità.
F. Le parti non sono state sollecitate ad un ulteriore scambio di allegati,
scambio che peraltro la procedura non prescrive (v. art. 219 cpv. 1 PP). Di
conseguenza la replica datata 17 marzo 2005 verrà considerata unicamen-
te nella misura in cui presenti elementi pertinenti ai fini del giudizio (v.
BK_B 199/04, pag. 3).
Diritto:
1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31
marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del
rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio-
ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122
IV 188 consid. 1, e giurisprudenza citata).
Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati
con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali
degli art. 214-219 PP (art. 105bis PP). Il ricorso deve essere presentato en-
tro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscen-
za dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugna-
ta è stata inviata il 3 febbraio 2005 al patrocinatore del reclamante; il re-
clamo, interposto il 4 febbraio, è quindi tempestivo. La legittimazione ricor-
suale dell’imputato è pacifica.
2. ll reclamante si duole anzitutto di un accesso incompleto agli atti, chieden-
do di poter visionare quelli determinanti per il mantenimento della sua car-
cerazione.
2.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esamina-
re le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché
costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i
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propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di
essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost.,
il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando
l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui-
scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di
prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b;
122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo
1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).
Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce-
zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati
contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità
dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi
o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I
153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et
pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534; v. anche Luca Ma-
razzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A
questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto
di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione
formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2
Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati).
Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato
l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il
rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione
non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli
atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorve-
glianza”.
2.2 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consen-
tono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di
collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la parti-
colare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospet-
tati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante
a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerar-
chico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso
che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facil-
mente essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le
limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essen-
ziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle
principali accuse a suo carico. Come questa Corte ha avuto modo di costa-
tare esaminando i numerosi reclami a lei sottoposti negli scorsi mesi e i re-
lativi incarti prodotti dall’autorità inquirente (v. sentenze BK_H 115/04;
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BK_H 119/04; BK_H 151/04; BK_B 194/04 e BK_H 204/04), nel corso dei
successivi interrogatori ai quali è stato sottoposto, l’imputato è stato messo
al corrente di numerosi fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare di prove
(intercettazioni telefoniche; dichiarazioni di altri co-imputati) che farebbero
stato di un suo ampio coinvolgimento nelle attività dell’organizzazione cri-
minale sotto inchiesta (in particolare nel traffico di stupefacenti e in quello di
armi; v., per quest’ultimo, anche l’estratto del verbale di interrogatorio del
16 febbraio 2005 allegato alla risposta del MPC, act. 6.3). I numerosi e arti-
colati reclami introdotti a cadenze regolari dimostrano d’altronde che il re-
clamante è perfettamente consapevole delle accuse a lui rivolte e che il suo
diritto di difesa non è stato leso in modo inammissibile dalla limitazione
dell’accesso agli atti.
2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio in-
termedio dell’inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti
non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionali-
tà; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale
nell’applicare l’art. 116 PP.
3. Invocando una violazione del principio costituzionale della parità di tratta-
mento, il reclamante si duole del rifiuto del MPC di esporre i motivi per i
quali un altro co-imputato nell’indagine (B.______) è stato nel frattempo
scarcerato.
3.1 A prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, la censura non ha comunque
pregio. Il principio dell’uguaglianza o parità di trattamento iscritto all’art. 8
Cost. (e in precedenza dedotto dall’art. 4 vCost.) impone di trattare fatti-
specie giuridicamente uguali in modo uguale e fattispecie giuridicamente
diverse in modo diverso, a meno che non vi siano ragioni serie e obbiettive
che giustifichino un trattamento differenziato (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa;
122 I 61 consid. 3a, con riferimenti citati). Nel diritto penale va inoltre con-
siderato che le disparità di trattamento degli imputati sono di norma ricon-
ducibili al principio dell’individualizzazione delle responsabilità e delle pene
(DTF 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a).
3.2 In concreto, come rettamente osservato dal MPC, va anzitutto considerato
che nell’ambito di un procedimento penale, a qualsiasi stadio, ogni imputa-
to risponde per i fatti personalmente commessi in prima persona: pur se
implicati in una medesima inchiesta, la posizione processuale di due impu-
tati può risultare molto differente, per il genere e la gravità delle imputazioni
ascritte e per la diversa responsabilità penale. L’esistenza dei motivi giusti-
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ficanti la carcerazione preventiva quali il pericolo di fuga e di collusione va
pure valutata singolarmente, con riferimento alle particolarità del caso e alla
posizione personale dell’interessato. Quanto al diritto di un imputato di po-
ter conoscere le ragioni alla base di una scarcerazione di un altro, e quindi
di accedere implicitamente agli atti della procedura riguardante
quest’ultimo, deve essere negato non fosse altro per il carattere confiden-
ziale e personale dell’inchiesta, a maggior ragione se si tiene conto che ci
si trova tuttora nella fase dell’istruzione preparatoria e che - come già evi-
denziato in precedenza - sussiste un concreto rischio di collusione.
Nell’agire dell’autorità inquirente non è pertanto ravvisabile alcuna violazio-
ne del principio dell’uguaglianza, né l’opposizione del MPC a comunicare al
reclamante i motivi della scarcerazione di B.______ configura
un’inammissibile limitazione del diritto di accedere agli atti (v. consid. 2.2 e
2.3, supra).
4. Il reclamante sollecita infine un’immediata apertura dell’istruzione prepara-
toria da parte del giudice istruttore, adducendo motivi di celerità della pro-
cedura.
Anche questa richiesta non può tuttavia essere accolta. La procedura pe-
nale federale non definisce con precisione alcun limite tra la fase delle in-
dagini preliminari di polizia giudiziaria e l’istruzione preparatoria, limitando-
si, al suo art. 101 cpv. 1, a prescrivere che “il procuratore generale e la po-
lizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori
del reato e accertare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei
reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili” (v. anche sen-
tenza della Corte dei reclami penali BA.2004.14 del 14 febbraio 2005, con-
sid. 4.1). Il legislatore ha quindi voluto lasciare alle autorità competenti un
ampio margine di manovra in tale ambito. La Corte dei reclami penali, che
ha pure funzione di organo di vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria
federale e sull’istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giu-
risdizione federale (art. 28 cpv. 2 LTPF), ha comunque già avuto modo di
segnalare nel corso di uno scambio di corrispondenza con il MPC e con
l’Ufficio dei giudici istruttori federali che, vista la relativa sotto-dotazione in
organico di quest’ultimo ufficio, dal profilo della celerità è senz’altro preferi-
bile che i procuratori federali istruiscano le cause loro sottoposte in modo
relativamente approfondito prima di trasmetterle ai giudici istruttori per
l’apertura dell’istruzione preparatoria.
Nel caso concreto il MPC ha precisato che la fase delle indagini preliminari
di polizia giudiziaria non può ancora ritenersi conclusa, poiché non si è an-
cora esaurita la verifica della portata e dell’ampiezza delle attività realizzate
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dall’organizzazione criminale indagata e quindi dal singolo membro o so-
stenitore. Tale affermazione è condivisibile, se si tiene conto della com-
plessità dell’inchiesta (con ramificazioni anche all’estero) e del numero di
imputati coinvolti; nei riguardi del reclamante, se è vero che è stato arresta-
to 8 mesi fa, va anche osservato come alcuni reati gli sono stati contestati
solo in seguito (l’usura e il riciclaggio di denaro nel novembre 2004) men-
tre, per quanto riguarda ad esempio il traffico d’armi, egli ha iniziato a chia-
rire la sua posizione solo negli ultimi tempi (v. il verbale di interrogatorio del
16 febbraio 2005, act. 6.3). Il MPC ha inoltre precisato che sta ancora rac-
cogliendo elementi di prova all’estero, sulla scorta di domande rogatoriali
già inoltrate ma non ancora evase delle competenti autorità estere. In simili
evenienze la trasmissione immediata dell’incarto al giudice istruttore affin-
ché proceda all’apertura dell’istruzione preparatoria si avvera prematura e
inopportuna.
5. Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al
nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono
poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono
calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribuna-
le penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr.
1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, il reclamante
dovrà versare il saldo di fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto
l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di
fr. 1'000.--.
Bellinzona, il 24 marzo 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. Nadir Guglielmoni
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Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico
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