B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2007.60
Sentenza del 13 novembre 2007
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Barbara Ott e Tito Ponti,
Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti A.,
rappresentato dall’avv. Anne Schweikert,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 65 PP)
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Fatti:
A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria a-
perta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art.
305PbisP CP, l’8 ottobre 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (in se-
guito: MPC) ha ordinato alla banca B. l’identificazione di tutte le relazioni
bancarie di cui il precitato risulta essere titolare, avente diritto economico e/o
beneficiario di una procura (comprese le relazioni bancarie estinte), la per-
quisizione della relazione bancaria cifrata n. 1 e dei relativi conti correlati in-
testati a quest’ultimo, nonché il sequestro (con il blocco dei saldi attivi) di tut-
te le precitate relazioni bancarie e dei relativi conti correlati. Infine, il MPC ha
contestualmente disposto l’edizione della relativa documentazione.
Il divieto d’informazione del provvedimento inizialmente imposto alla banca è
stato revocato con ordine scritto del procuratore federale il 9 ottobre 2007.
B. Dissentendo da tale decisione, il 16 ottobre 2007 A. è insorto dinanzi alla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale censurando il prov-
vedimento impugnato limitatamente al sequestro dei fondi di sua pertinenza.
Per contro, non si è opposto al sequestro ed alla trasmissione della relativa
documentazione bancaria.
C. Invitato a versare l’anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, il reclamante, con scrit-
to del 31 ottobre 2007, ha dichiarato il ritiro del proprio gravame.
Diritto:
1.
1.1 La procedura penale federale non prevede una normativa specifica in mate-
ria di ritiro di un reclamo. Quanto alla legge federale sul Tribunale federale
(LTF; RS 173.110), applicabile in virtù del rinvio esplicito dell’art. 245 PP,
essa non regolamenta direttamente la questione: l’art. 66 cpv. 2 LTF (che ha
sostanzialmente il medesimo tenore dell’abrogato art. 153 cpv. 2 OG) preve-
de unicamente che le spese giudiziarie possono essere ridotte in caso di de-
sistenza, alla quale il ritiro può essere assimilato (DTF 111 V 156 consid. 3a;
107 V 246 consid. 1a). L’art. 73 PC, applicabile in virtù dell’art. 71 LTF, pre-
cisa che la desistenza di una parte pone fine al processo (cpv. 1) e che essa
è esecutiva come la sentenza (cpv. 4). Nella prassi, il ritiro di un ricorso vie-
ne esplicitato mediante una dichiarazione del ricorrente, la quale, oltre a non
poter essere accompagnata da condizioni, è irrevocabile, fatto salvo un vizio
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della volontà (DTF 111 V 156 consid. 3a, 58 consid. 1; 109 V 234 consid. 3;
105 Ia 115). Sovente una tale dichiarazione è contenuta in una lettera che il
ricorrente invia spontaneamente all’autorità di ricorso (DTF 111 V 156 con-
sid. 3a).
1.2 Nella fattispecie, il reclamante ha ritirato il proprio gravame mediante scritto
del 31 ottobre 2007 adducendo di non voler, a questo stadio della procedura,
provvedere al versamento dell’anticipo spese richiesto. La I Corte dei reclami
penali prende atto di quanto precede e stralcia dunque la presente causa dai
ruoli.
2. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, le spese processuali sono poste, di
regola, a carico della parte soccombente. In caso di ritiro di un ricorso, le
spese legate al gravame sono poste a carico del ricorrente, parte considera-
ta soccombente (DTF 91 II 146 consid. 2; POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153 OG e
n. 6 ad art. 156 OG, le cui considerazioni possono essere riprese per
l’applicazione dell’art. 66 LTF). L’autorità giudicante può rinunciare, in tutto o
in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF). In con-
creto, tenuto conto dello stadio della procedura, il prelevamento di una tassa
di giustizia di Fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 feb-
braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS
173.711.32), appare appropriata.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Visto il ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 500.- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 14 novembre 2007
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Anne Schweikert
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
A.
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