Sentenza del 28 gennaio 2008
I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub,
Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
Avv. A., rappresentata dall’ avv. Diego Della Casa,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 65 PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2007.69
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Fatti:
A. Con ordine del 29 novembre 2007, il Ministero pubblico della Confederazio-
ne (di seguito: MPC) ha intimato all’avv. A.:
«il sequestro di 8 volumi di rubriche dei brevetti, meglio brevetti dal n. 1 al n. 2
così come descritti (pos. N° 1) nell’allegato inventario, requisiti dalla Polizia giudi-
ziaria federale il 27 novembre 2007 presso il domicilio notarile dell’Avv. A.»;
B. Dissentendo da tale decisione, il 5 dicembre 2007 l’avv. A. è insorta, per il
tramite del suo rappresentante, dinanzi alla I Corte dei reclami penali chie-
dendo la revoca del sequestro in oggetto.
C. Con osservazioni del 24 dicembre 2007, il MPC propone la reiezione del re-
clamo chiedendo, altresì, la levata dei sigilli.
Con replica del 16 gennaio 2008, la reclamante ribadisce la sua richiesta
d’annullamento del sequestro ordinato ed aderisce alla domanda di levata
dei sigilli formulata dal MPC.
D. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, gli atti e le omissioni del procuratore generale
della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle
prescrizioni procedurali di cui agli art. 214-219 PP.
1.2 La I Corte dei reclami penali esamina d’ufficio e con pieno potere cognitivo la
ricevibilità dei reclami che le sono sottoposti (DTF 132 I 140, 142 consid. 1.1;
131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).
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2.
2.1 Preliminarmente, giova rilevare che la legge prevede due tipi di perquisizio-
ne: quella domiciliare (art. 67 PP), che serve a rintracciare e sequestrare og-
getti che possono servire quali elementi di prova o valori che potrebbero es-
sere oggetto di confisca, e la perquisizione di carte (art. 69 PP). Se non è
possibile fare opposizione nei confronti della prima, per contro il detentore
delle carte si può opporre alla seconda. In caso d’opposizione all’acqui-
sizione totale o parziale dei documenti requisiti agli atti di procedura, gli stes-
si saranno suggellati e posti in luogo sicuro. (TPF 2006 307; PIQUEREZ, Trai-
té de procédure pénale suisse, 2° ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006,
n. 907 e 908).
2.2 L’apposizione dei sigilli ed il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle
misure coercitive suscettibili di reclamo, la perquisizione delle carte potendo
intervenire unicamente nel momento in cui è possibile prendere conoscenza
delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli (TPF 2006 307 consid. 1.2; DTF
119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1). Prima di tale operazione i do-
cumenti in questione non risultano individualizzati e non possono, pertanto,
essere oggetto di alcun ordine di sequestro (TPF BB.2007.48 del 30 luglio
2007). Peraltro, il sequestro diventa effettivo solo quando l’autorità inquiren-
te, una volta levati i sigilli, ha proceduto alla cernita dei documenti ed ha de-
ciso quali conservare in quanto pertinenti per l’inchiesta. Unicamente allora il
proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario disporranno della
facoltà di interporre reclamo contro tale misura (TPF 2006 307 consid. 2.1).
3.
3.1 In casu, la reclamante si è opposta, invocando il rispetto del segreto profes-
sionale, all’esame delle carte requisite presso il suo domicilio notarile. Di
conseguenza, gli 8 volumi di rubriche dei brevetti sono stati posti sotto sigillo
ed in luogo sicuro (v. act. 1.1 pag. 2 e l’inventario del 28 novembre 2007 al-
legato a quest’ultimo).
3.2 Premesso quanto sopra, al momento dell’inoltro del presente reclamo non
era ancora stata chiesta la levata dei sigilli e, pertanto, le carte requisite non
potevano essere né consultate né cernite. Come precedentemente esposto
(v. consid. 2 supra), la messa sotto sigillo ed il deposito in luogo sicuro a se-
guito dell’opposizione, da parte del detentore delle carte, non costituiscono
misure coercitive suscettibili di reclamo. Trattandosi di documenti, si può in
effetti parlare di perquisizione unicamente allorquando si può prendere co-
noscenza delle carte tramite la loro lettura. La levata dei sigilli non essendo
ancora intervenuta a quel momento della procedura, le carte in questione
non potevano essere oggetto di un ordine di sequestro.
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3.3 Ne discende, che l’ordine di sequestro del 29 novembre 2007 qui impugnato
va annullato. In effetti, nonostante la pronuncia di un tale ordine appaia sen-
sata e necessaria nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli, la stessa
risulta prematura all’attuale stadio della procedura.
4. Giova comunque rilevare, che l’annullamento del qui impugnato ordine di
sequestro non pregiudica in alcun modo lo statuto giuridico dei documenti
requisiti e posti sotto sigillo. Gli stessi restano, infatti, suggellati in attesa
dell’evasione, nell’ambito di una procedura separata, della richiesta di levata
dei sigilli formulata dal MPC.
5. Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 PP, le
spese giudiziarie sono, di regola, addossate alla parte soccombente. Se le
circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinun-
ciare ad addossarle alle parti. Visto l’esito della procedura, si rinuncia a ri-
scuotere la tassa di giustizia (art. 66 cpv. 4 LTF). Quale parte soccombente,
il MPC è tenuto a risarcire alla reclamante le spese necessarie causate dalla
controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e
necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene assegnata al-
la reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.-- a titolo di
spese ripetibili, da porre a carico del MPC.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e l’ordine di sequestro del 29 novembre 2007 è annulla-
to.
2. Non si prelevano spese giudiziarie e l’anticipo delle spese, di fr. 1500.--, è
restituito alla reclamante.
3. Il MPC verserà alla reclamante un importo di fr. 1’000.--, a titolo di spese
ripetibili.
Bellinzona, il 28 gennaio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Diego Della Casa
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro
30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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